REGOLAMENTO SULL'AFFIDO FAMILIARE

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1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE Comuni di Colbordolo - Gabicce Mare Gradara Mombaroccio - Monteciccardo Montelabbate Pesaro - Sant Angelo in Lizzola Tavullia REGOLAMENTO SULL'AFFIDO FAMILIARE INDICE ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 3 COMPETENZE SPECIFICHE DEI SOGGETTI PREPOSTI AI PROVVEDIMENTI ART. 4 - COMPOSIZIONE EQUIPE INTEGRATA PER L'AFFIDO FAMILIARE ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI ART. 6 - DURATA DEI PROVVEDIMENTI ART. 7 - SOGGETTI AFFIDATARI ART. 8 - REPERIMENTO, VALUTAZIONE E PREPARAZIONE DEGLI AFFIDATARI ART. 9 - DOCUMENTAZIONE ART MODALITÀ DI SELEZIONE AFFIDATARI ART IMPEGNI FAMIGLIE D ORIGINE E FAMIGLIE AFFIDATARIE ART TUTELE PER LA FAMIGLIA D ORIGINE ART GARANZIE ASSICURATIVE PER IL MINORE IN AFFIDO ART INDENNITÀ DI MANTENIMENTO ART ALTRE MISURE DI SOSTEGNO PER L AFFIDO FAMILIARE ART ESCLUSIONE DA PAGAMENTO DELL INDENNITÀ DI MANTENIMENTO ART LINEEE GUIDA DEL SERVIZIO AFFIDI DELL A.T.S. N.1 DI PESARO ART DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE Premesso che

2 le modifiche apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184, dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 ribadiscono il diritto di ogni bambino ad essere educato in famiglia, in primo luogo nella propria e, in alternativa, quando questa non sia in grado temporaneamente di assolvere alle sue funzioni educative ed affettive, in un altra famiglia che ne assicuri il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; l'affidamento familiare rappresenta, quindi, una importante risorsa di attenzione ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare da realizzare attraverso un progetto educativo personalizzato che impegna il pubblico e il privato in una logica preventiva, nonché uno strumento di intervento da gestire organicamente da parte dei soggetti coinvolti all'interno del contesto sociale; i Comuni dell'ambito Territoriale Sociale n. 1, in tale logica, hanno sviluppato un modello organizzativo finalizzato a svolgere in forma associata le funzioni socio assistenziali volte alla tutela dei minori con particolare riguardo all'istituto dell'affido familiare, in linea con gli indirizzi regionali, allo scopo di : attivare politiche ed interventi efficaci per il sostegno alle competenze genitoriali, con particolare riguardo per le famiglie in situazione di disagio; sostenere con idonei aiuti i nuclei familiari a rischio garantendo al minore il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia; garantire una azione coordinata a rete dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore della tutela dei minori; promuovere una cultura della solidarietà attraverso iniziative di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle famiglie disponibili ad accogliere minori in affido; valorizzare e riconoscere le funzioni svolte dalla famiglia affidataria; garantire interventi informativi e formativi per le famiglie e per le persone disponibili all'affidamento familiare; collaborare con le associazioni delle famiglie presenti nel territorio secondo il principio della sussidiarietà; assicurare il raccordo degli interventi rivolti ai minori con l'intero complesso delle politiche e dei servizi sociali a livello di ambito territoriale. Ciò premesso, SI DEFINISCE la seguente regolamentazione per l'affido familiare ART. 1 FINALITÀ E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 1) Il presente Regolamento è adottato dai Comuni dell Ambito Territoriale Sociale n. 1 al fine di disciplinare in modo omogeneo tra le varie soluzioni residenziali messe in atto per la tutela dei minori nel territorio di competenza dei nove Comuni - prioritariamente la pratica dell affidamento familiare. 2) Gli Enti applicano i contenuti della normativa di riferimento di cui al successivo art. 2 con le modalità gestionali ed organizzative descritte nel presente Regolamento al fine di garantire interventi uniformi, congruenti e costanti in armonia con le disposizioni dell ordinamento delle autonomie locali. ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO -L. 184/83, Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori, modificata dalla L. 149/01, Diritto del minore ad una famiglia ; -L.R. 7/94, Rifinanziamento dell articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l organizzazione dei servizi

3 sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione ; -L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; -D.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie ; -D.G.R. 869/03, Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all affidamento familiare di cui alla L. 184/83 e ss.mm. ; -D.G.R. n. 865 del 11/06/2012 della Regione Marche, Interventi in favore dei Minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia ; -D.G.R. n del 08/10/2012 della Regione Marche, modifiche alla D.G.R. n. 865 del 11/06/2012 della Regione Marche Interventi in favore dei Minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia ; - Linee di indirizzo per l affidamento familiare approvate dalla Conferenza unificata Governo- Regioni-Province autonome il 25 ottobre ART. 3 COMPETENZE SPECIFICHE DEI SOGGETTI PREPOSTI AI PROVVEDIMANTI 1) L affido familiare consensuale (in presenza cioè del consenso della famiglia di origine o tutore, sentito il parere del maggiore di anni 12 e, se opportuni, di età inferiore) è disposto con Provvedimento del Sindaco del Comune di residenza, su proposta dei Servizi Sociali dello stesso Comune, unitamente all equipe territoriale integrata per l affido familiare, e reso esecutivo con Decreto del Giudice Tutelare competente in base al luogo di residenza del minore; 2) L'affido familiare giudiziale (in mancanza dell assenso dei genitori esercenti la potestà) è disposto su Provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Per tale fattispecie si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. ART. 4 COMPOSIZIONE EQUIPE INTEGRATA PER L'AFFIDO FAMILIARE I Comuni si avvalgono, per le competenze tecnico professionali derivanti dalla presente regolamentazione, di una équipe integrata costituita da figure professionali dei Comuni dell'ambito e dell A.S.U.R. Area Vasta n.1 di Pesaro, denominata Servizio Affidi, la cui composizione, come indicato nella specifica scheda allegata alla Convenzione per la Disciplina dell Ufficio Unico tra i Comuni dell Ambito Territoriale Sociale n.1 per la gestione associata dei servizi sociali e socio/educativi, è la seguente: n. 1 Assistente Sociale del Comune di Pesaro n. 1 Psicologa del Comune di Pesaro (unicamente per quanto attiene la promozione ed i gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie) n. 1 Assistente Sociale dei Comuni dell'ats n. 2 Psicologi dell'a.s.u.r. - Area Vasta n.1 di Pesaro dell'area materno infantile. Tale equipe integrata d'ambito vede la collaborazione delle Associazioni di Volontariato e/o Privato Sociale che si occupano di tutela dei minori, in particolare per quanto riguarda l attività di promozione dell'affido familiare. Il Servizio Affidi è tenuto ad attivare interventi di sensibilizzazione presso i propri enti di appartenenza affinché i servizi competenti pongano in essere le misure di sostegno per l'affidamento familiare previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 865 del 11/06/2012 di cui al successivo art. 15. La composizione dell'equipe potrà essere modificata od integrata automaticamente dai Piani d'ambito successivi.

4 ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare del Servizio di affido familiare i minori da 0 a 18 anni, prorogabili fino a 21 anni per situazioni particolari valutate dal Servizio Affidi, che si trovano in uno stato di carenza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità dei genitori di rispondere ai loro bisogni. Il prolungamento dell intervento di affidamento a famiglia fino al compimento del 21 anno di età può essere messo in atto solo d intesa con l utente ormai maggiorenne nel caso in cui non sia opportuna l interruzione del progetto educativo per il raggiungimento dell autonomia personale. ART. 6 DURATA DEI PROVVEDIMENTI Nei provvedimenti di cui all art. 3 deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell affidamento familiare che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell affidamento rechi pregiudizio al minore. ART. 7 SOGGETTI AFFIDATARI Il minore può essere affidato ad un nucleo familiare con figli, a coniugi senza prole, a persone singole, anche parenti entro il quarto grado. I soggetti affidatari devono aver raggiunto comunque la maggiore età. ART. 8 REPERIMENTO, VALUTAZIONE E PREPARAZIONE DEGLI AFFIDATARI Per quanto riguarda il reperimento, la valutazione, la preparazione ed il sostegno delle famiglie affidatarie provvede il Servizio Affidi anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e del Privato Sociale per quanto riguarda l attività di promozione. Il reperimento e la valutazione delle famiglie affidatarie devono basarsi sulla verifica dell esistenza di: a) caratteristiche effettive ed educative in grado di assicurare al minore quei sentimenti di accettazione, di controllo e di sicurezza che ne favoriscono la maturazione della personalità; b) motivazione adeguatamente centrata sui bisogni del minore; c) adeguato stato di salute psico-fisica dei membri della famiglia; d) adeguata differenza di età rispetto al minore; e) soddisfacenti condizioni di igiene, sicurezza, salubrità dell abitazione; f) adeguato reddito familiare; g) disponibilità alla collaborazione con i Servizi territoriali ed alla partecipazione a percorsi formativi predisposti per gli stessi; h) garanzie atte ad assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido. ART. 9 DOCUMENTAZIONE Il Servizio Affidi si avvale di una modulistica specifica, uniforme su tutto il territorio dell Ambito Territoriale Sociale n. 1: Atto di consenso della famiglia d origine (per l affido consensuale a tempo pieno, diurno o parttime);

5 Impegno della famiglia affidataria (per l affido consensuale a tempo pieno, diurno o part-time); Atto di consenso del minore qualora abbia compiuto i 12 anni; Provvedimento di affido familiare del minore disposto dal Sindaco e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (per l affido di tipo consensuale); Scheda di conoscenza della famiglia affidataria; Scheda di segnalazione del minore trasmessa da parte dell Ente inviante per la richiesta di affido. ART. 10 MODALITÀ DI SELEZIONE AFFIDATARI La scelta della famiglia affidataria viene effettuata dal Servizio Affidi assumendo a priorità la salvaguardia delle specifiche esigenze del minore, tenendo presente la richiesta del Servizio inviante territorialmente competente per la famiglia di origine. In primis vengono evase le richieste di affido da parte del Tribunale per i Minorenni e dei Comuni appartenenti all Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro, secondariamente il Servizio Affidi potrà rispondere alle richieste che giungono da fuori territorio. ART. 11 IMPEGNI FAMIGLIE D ORIGINE E FAMIGLIE AFFIDATARIE All atto di ingresso del minore nella famiglia affidataria, rispettivamente, l Amministrazione Comunale e il Servizio Affidi, fanno sottoscrivere alla famiglia d origine e alla famiglia affidataria un impegno formale redatto su apposita modulistica di cui al punto 9). In tale impegno sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra le due famiglie e tra queste e gli operatori del Servizi territoriali competenti e del Servizio Affidi. La famiglia d origine si impegna a: mantenere costanti rapporti con gli operatori territoriali di riferimento; concordare con gli operatori le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze, di quelle della famiglia affidataria e delle eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; favorire in collaborazione con gli operatori e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia; contribuire alle spese del mantenimento del minore qualora non vi siano difficoltà economiche. L entità di tale contributo viene valutata dal servizio territoriale di competenza; autorizzare l affidatario, in caso di assoluta urgenza, a fare attuare gli eventuali interventi medici e chirurgici necessari al minore. La famiglia affidataria si impegna a: accogliere in affido il minore e a provvedere al suo mantenimento, cura, educazione ed istruzione, tenuto conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia pronuncia di decadenza o sospensione della potestà genitoriale o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall Autorità Giudiziaria; mantenere sistematici rapporti con il Servizio Affidi in un ottica di collaborazione e seguire le indicazioni emerse sul trattamento dei dati del minore; seguire l evoluzione psico-fisica ed intellettiva e sociale del minore; garantire valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza, salubrità dell alloggio); assicurare regolare assistenza sanitaria (ivi compresi i normali controlli periodici) e, in caso di urgenze, gli interventi medici necessari, di cui dare poi immediata comunicazione al Servizio Affidi ed all esercente la potestà genitoriale o tutore; favorire i contatti del minore con il genitore/i esercente/i a patria potestà o tutore con eventuali parenti, secondo modalità e tempi concordati con i servizi preposti, salvo specifiche prescrizioni dell Autorità Giudiziaria affidante; assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine; partecipare ai colloqui, ad iniziative di preparazione ed al gruppo di famiglie affidatarie organizzate dal Servizio Affidi.

6 ART. 12 TUTELE PER LA FAMIGLIA D ORIGINE Alla famiglia d origine sono garantite dal Servizio Affidi e dai referenti territoriali di residenza del minore: le informazioni riguardanti il minore, salvo diversa disposizione dell Autorità Giudiziara che ha emesso il provvedimento/decreto; il sostegno psico-sociale dei Servizi Territoriali per rimuovere le cause che hanno determinato il provvedimento di affido. ART. 13 GARANZIE ASSICURATIVE PER IL MINORE IN AFFIDO All atto dell ingresso del minore nella famiglia affidataria, l Amministrazione Comunale è tenuta a stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per eventuali lesioni o danni a cose che possano essere cagionati dal minore in affido, comprese eventuali lesioni subite dal minore stesso. L'Amministrazione dovrà inoltre provvedere alla stipula di un contratto di assicurazione Infortuni in virtù del quale il minore è garantito rispetto ad eventuali lesioni che possa subire, con garanzie e somme assicurate da determinarsi a cura delle singole amministrazioni contraenti. ART. 14 INDENNITÀ DI MANTENIMENTO 1) L Amministrazione Comunale dal momento dell ingresso del minore nella famiglia affidataria, è tenuta a corrispondere alla famiglia stessa un contributo economico mensile: a. diversificato rispetto alle varie tipologie di affidamento; b. che preveda variazioni per situazioni di particolari fragilità (neonati e disabili); c. che individui quale parametro minimo di riferimento l'80% della pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni di età, definito parametro base, allo scopo di consentire una indicizzazione annuale di adeguamento; 2) Al fine di uniformare per tutti i Comuni dell Ambito Territoriale Sociale n.1 i contributi economici mensili da erogare alle famiglie affidatarie, vengono indicate nello schema di seguito rappresentato, le percentuali minime del parametro base, di cui al precedente punto 1), da corrispondere in relazione alle diverse tipologie di affidamento: TIPOLOGIE DI INTERVENTO CARATTERISTICHE CONTRIBUTO ECONOMICO Affido a parenti entro il 4 grado A tempo pieno 50% del parametro base Diurno con pasto 50% del parametro base Affido etero familiare parziale Diurno senza pasto 30% del parametro base Residenziale saltuario 70% del parametro base Affido etero familiare continuativo A tempo pieno 100% del parametro base Affido etero familiare a famiglia in rete A tempo pieno +40% del parametro base 3) Relativamente alle situazioni di particolare fragilità di cui al punto b. del comma 1) si individuano le seguenti variazioni: neonati (da zero a 12 mesi di età): +10% parametro base disabili (art. 9 L.R. 18/96): +50% parametro base 4) I parametri e le percentuali di cui ai precedenti punti, sono adeguati automaticamente alle

7 intervenute variazioni legislative e regolamentari in materia. ART. 15 ALTRE MISURE DI SOSTEGNO PER L AFFIDO FAMILIARE Per particolari spese necessarie ad assicurare al minore in affido adeguate condizioni di vita, rimane nella valutazione da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza dello stesso l eventuale erogazione di contributi una-tantum alla famiglia affidataria, in attesa che siano attivate le misure di sostegno per l affido familiare di cui alla D.G.R. 865 del 11/06/2012. ART. 16 ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELL INDENNITÀ DI MANTENIMENTO Sono esclusi dall indennità di mantenimento e dalle altre misure di sostegno di cui al precedente art. 15 i minori residenti nel territorio nazionale, giunti nei territori dei Comuni dell Ambito Territoriale Sociale n. 1 esclusivamente per l affido a famiglie ivi residenti. Gli oneri a qualsiasi titolo per tali minori gravano sul Comune nel quale gli stessi avevano residenza al momento dell'affido familiare. ART. 17 LINEEE GUIDA DEL SERVIZIO AFFIDI DELL A.T.S. N.1 DI PESARO Ad integrazione del presente regolamento l Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro è tenuto a definire le Linee guida del Servizio Affidi in linea con il protocollo regionale Buone prassi per la tutela dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria, correlato alle Linee di indirizzo per l affidamento familiare approvate dalla Conferenza Unificata Governo-Regioni- Province autonome il 25/10/2012. Le Linee guida dell Ambito Territoriale Sociale n. 1 costituiscono uno strumento tecnico per gli operatori del Servizio Affidi per attuare buone prassi comuni in tutto il territorio. ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento è adottato dai Consigli Comunali di tutti i Comuni dell Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro e pubblicato ai rispettivi Albi on-line per 15 giorni unitamente alla Delibera di approvazione ed entra in vigore al termine di tale pubblicazione. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente atto, di natura non sostanziale, verranno adottate dalle Giunte Comunali dei Comuni, previo parere del Comitato dei Sindaci dell'ats n. 1.

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