Roma, 30 settembre 2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Roma, 30 settembre 2014"

Transcript

1 Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche Circolare n. 46 Roma, 30 settembre 2014 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo Organismo indipendente di valutazione della performance Comitati consultivi provinciali Oggetto Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio Quadro normativo D.p.r del 30 giugno 1965: Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni. Artt D.p.r. 448 del 27 aprile 1968: Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura. Legge 780 del 27 dicembre 1975: Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Legge 251 del 10 maggio 1982: Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2 2 Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982: Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale. Circolare Inail n. 41 dell 11 luglio 1985: Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile. Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991: Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1 luglio Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1 luglio Legge 243 del 19 luglio 1993: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica. Legge 81 dell 11 marzo 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell agricoltura, dell agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d impresa. Legge 296 del 27 dicembre 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 778. Determina del Presidente 102 del 14 aprile 2014: Rivalutazione dal 1 luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimi, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2014 nel settore industria. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2014 nel settore agricoltura. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2014 in favore dei medici radiologi. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1 luglio 2014.

3 3 Premessa Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1 luglio Di conseguenza, con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione. 1. Liquidazione delle prestazioni 1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 76,97 1. Retribuzione annua minima euro ,70 Retribuzione annua massima euro ,30 Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 76,97) e della retribuzione annua minima (euro ,70), la retribuzione annua massima è così fissata 2 : Comandanti e capi macchinisti euro ,35 Primi ufficiali di coperta e di macchina euro ,33 Altri ufficiali euro ,31 1 D.m. 10 giugno D.m. 10 giugno 2014, art. 1, comma 2.

4 4 Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro ,60 3. In particolare: Lavoratori subordinati a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale euro ,60 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo euro ,70 euro ,30 Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale euro ,70 4 Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive annue: Eventi anni 2005 e precedenti euro ,69 x 1,0113 = euro ,41 Eventi anno 2006 euro ,86 x 1,0113 = euro ,40 Eventi anno 2007 euro ,92 x 1,0113 = euro ,18 Eventi anno 2008 euro ,75 x 1,0113 = euro ,46 Eventi anni 2009,2010,2011, 2012 e 2013 euro ,99 x 1,0113 = euro ,62 Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua: Retribuzione convenzionale euro , ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE Nei settori industriale e agricolo l importo dell assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.132,45. Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro ,38 secondo le seguenti percentuali: 3 D.m. 10 giugno Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

5 5 un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi. 1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati: Lavoratori subordinati a tempo determinato 5 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Lavoratori autonomi Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: euro 42,33 6 euro 47, Riliquidazione delle prestazioni in corso Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l organizzazione digitale 8, secondo i seguenti criteri: 2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE: settore industriale I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 9 : Per l'anno 2012 e precedenti 1,0113 Per l anno 2013 e I semestre ,0000 settore agricolo La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato: Decreto legge 2 del 10 gennaio 2006 convertito, con modificazioni, nella legge 81 dell'11 marzo Legge 54/1982 e circolare Inail 24/1982. Legge 243/1993, art. 14, lettera d). Allegato 5. Testo unico, art. 116, e d. m. 15 ottobre 2004.

6 6 Lavoratori subordinati a tempo determinato Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1 gennaio 1982 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1 giugno 1993 Su retribuzione annua convenzionale euro ,60 10 Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo euro ,70 euro ,30 Su retribuzione annua convenzionale euro ,60 Su retribuzione annua convenzionale euro ,60 Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1 giugno 1993 Su retribuzione minimale del settore industriale euro , Integrazione rendita Per i casi di integrazione rendita relativi all anno 2014 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione (15 settembre 2014), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato Assegno per assistenza personale continuativa L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 532, Assegni continuativi mensili Gli importi degli assegni continuativi 13 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato: INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIALE SETTORE AGRICOLO Da 50 a 59 euro 298,64 euro 374,06 Da 60 a 79 euro 418,99 euro 521,98 10 D.p.r. 448 del 27 aprile Legge 243/1993, art. 14, lettera d). 12 Testo unico, artt. 76 e 218, e legge 251/ Testo unico, artt. 124 e 235, e legge 780/1975.

7 7 Da 80 a 89 euro 777,93 euro 896,13 Da 90 a 100 euro 1.198,49 euro 1.270, a.p.c. euro 1.731,41 euro 1.802, Prestazioni del settore marittimo Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni provvederà la Direzione centrale per l organizzazione digitale con l elaborazione relativa al mese di novembre 2014, secondo i citati limiti minimali e massimali ed in applicazione dei suddetti coefficienti di rivalutazione (1,0113 per l'anno 2012 e precedenti; 1,0000 per l anno 2013 e primo semestre 2014). 3. Indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione (escluso settore marittimo) Le unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni: a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata 14 ; b) speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale" 15, che al 1 luglio 2014 dovranno essere adeguati 16 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi 17 ; c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale prestazioni economiche, riguardanti le: 1. liquidazioni particolari (cod. 2-3); 2. rendite cessate successivamente al 1 luglio 2014 per i settori industria, agricoltura e medici radiologi; 3. rendite unificate. Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2013 va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole 18. In occasione della rivalutazione decorrente dal 1 luglio 2014 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite. 14 Allegato 5: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso. 15 Legge 248/ Legge 251/1982, art Circolare Inail 41/ Testo unico, art. 80.

8 8 3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore Con effetto dall'anno è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari 20 (cod ), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore 21. Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2014, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate. 3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica La Direzione centrale per l organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I. Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le sedi provvederanno alla scansione e all aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso. 3.3 Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite. Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1 luglio Le unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno Legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000, art Decreto legge 115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 168 del 17 agosto 2005.

9 9 Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello. 4. Indirizzi operativi alle sedi compartimentali del settore navigazione ai fini delle riliquidazioni Le sedi compartimentali dovranno procedere autonomamente per le seguenti riliquidazioni: rendite dei beneficiari residenti all estero, per le quali avranno cura di verificare la correttezza dei dati registrati a sistema; rendite cessate successivamente al 1 luglio 2014; assegni una tantum in caso di morte, per gli eventi avvenuti successivamente al 1 luglio 2014; assegni per l assistenza personale continuativa per i mesi da luglio a ottobre 2014; casi di integrazione rendita relativi all anno 2014 e non definiti entro la data in cui si è provveduto ad effettuare la rivalutazione. Il pagamento della prestazione integrativa in caso di riapertura dell assistenza per la temporanea inabilità da parte di un beneficiario di rendita deve essere effettuato tenendo conto dell importo del rateo di rendita rivalutato. La Direzione centrale per l organizzazione digitale invierà gli appositi file per il controllo della rivalutazione del rateo del mese di novembre e degli arretrati da rivalutazione da luglio Con separata lettera di istruzioni sarà inviata la nuova tempistica delle elaborazioni dei pagamenti del mese di novembre 2014, contenente le date delle operazioni ed elaborazioni finalizzate alla rivalutazione monetaria delle rendite. Per le azioni di surroga e regresso valgono le indicazioni di cui al paragrafo 3.3. della presente circolare. Il Direttore generale Allegati: 5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Allegato 5 alla circ. /2014 Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2014 Criteri di riliquidazione 1. Gestione industriale 1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate 1 - sono riliquidate, a decorrere dal 1 luglio 2014, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti 2, entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro ,70 ed euro ,30. Artigiani Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e, quindi, da assimilare alle effettive. Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite. Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1 gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva") RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 2014, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro ,70 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2014 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro ,30. Studenti e alunni In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1 luglio conformemente a quanto disposto 4 - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail 50/2013: 1 Art. 116 del Testo unico e successive modifiche. 2 D.m. 10 giugno Circolare Inail 70/ D.m. 12 dicembre 1968, art. 2.

26 2 a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro ,13; b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16 anno di età fino ai 21 anni compiuti: euro ,67; c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22 anno di età in poi: euro ,67. Lavoratori portuali Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione: a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica 5. Tali rendite vengono riliquidate dal 1 luglio 2014, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2014; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro ,30 (euro ,90 x 1,0113) e sulla retribuzione di euro ,70 (euro ,10 x 1,0113). b) Rendite per eventi verificatisi dal 1 gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro ,30 6. c) Rendite relative a: lavoratori portuali del ramo industriale carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica lavoratori merci varie vengono riliquidate sul massimale di euro ,30. Allievi di corsi aziendali Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro ,70 7. Lavorazioni meccanico-agricole Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate 8 riliquidate sul minimale di euro ,70. sono Lavori domestici e familiari Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro ,70, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta. Qualora le unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni D.m Vedi circolare Inail 52/1988. Cfr. lettera ai Dirigenti delle Unità periferiche del con oggetto "Aggiornamento circolari 27/1996 e 70/1996". D.m. 26 ottobre Titolo I del Testo unico.

27 3 Familiari partecipanti all'impresa familiare Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare 9, per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0302) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 53,51 in essere al 1 luglio 2013, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro ,10. Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali 10, ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell'industria. Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro , Gestione agricola Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 4 della presente circolare. Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro , Gestione per conto dello stato I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati 11 alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo 12, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge. In particolare si precisa che: 1) le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania 13 sono riliquidate sul minimale di euro ,70; 9 Circolari Inail nn. 42/1989 e 24/ Circolare Inail n. 9/ Testo unico, art Testo unico, art Legge 251/1982, art. 10.

28 4 2) le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato 14 ; 3) le rendite agli studenti di scuole o istituti di istruzione statale 15 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate; 4) le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato 16 sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro ,70) e del massimale (euro ,30) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore della sotto citata convenzione 16 sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro ,60); 5) le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1 maggio dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro ,70; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo; 6) le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont 17 sono riliquidate come segue: coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 18, per coloro la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni 19, secondo i seguenti criteri: a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro ,70; b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro ,70 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo 14 D.lgs. luogotenenziale 320 del 12 aprile 1946 e successive modifiche. 15 D.m. 12 dicembre Convenzione stipulata il 1 giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia. Vedi circolare Inail n. 10/ Legge 357 del 31 maggio 1964, art Regio decreto 1765 del 17 agosto 1935 e successive modifiche e integrazioni 19 D.m. 5 febbraio 1966.

29 5 tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro ,30; c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro ,70; 7) le rendite attribuite: ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell ottobre-novembre 1967 e del gennaio ; ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del ; ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre ; ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo 23 ; ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria 24 ; sono riliquidate come segue: per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro ,70 e di euro ,30; per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro ,60; per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri: a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro ,70, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro ,30; b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro ,70; c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro , Decreto legge 79 del 27 febbraio 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 247 del 18 marzo Legge 6 del 12 febbraio Legge 979 del 12 dicembre Legge 288 del 26 maggio Legge 36 del 23 marzo 1973.

30 6 8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,70 26 ; 9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,70; 10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme 28 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,70; 11) le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,70; 12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,70; 13) le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva 31 sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge; 14) le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari 32 sono riliquidate sul minimale di euro ,70 o sulla retribuzione di euro ,60 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico. Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alla Circolari Inail 113/1970 e 1/1975. Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria di euro ,70 o alla retribuzione convenzionale di euro ,60 per il settore agricolo, le medesime rendite devono essere integrate dalle unità operative, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi; 25 Legge 336 del 29 maggio 1976 e legge 730 del 30 ottobre Legge 336 del 29 maggio 1976, art Legge 872 del 22 dicembre Legge 662 del 21 novembre Legge 470 del 19 novembre Legge 22 del 21 gennaio Circolare Inail 42/ Legge 744 del 19 ottobre 1970 e d.m. 6 novembre 1973.

31 7 15) le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio 33 sono soggette all operatività dell'art. 116 del Testo unico, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro ,30. La riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative per: le rendite per le quali, al 1 luglio 2014, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita 32 e quella erogata dal Fonds des maladies professionnelles di Bruxelles; le rendite unificate 34 attualmente segnalate come "prestazioni particolari" 35. Le stesse unità operative devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1 luglio 2014, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento. 33 Legge 27 luglio 1962 n Art. 80 del Testo unico. 35 Lettere alle Direzioni regionali del 23/7/1998 e 1/12/1998.

Roma, 30 settembre 2014

Roma, 30 settembre 2014 Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche Circolare n. 46 Roma, 30 settembre 2014 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a:

Dettagli

1. Gestione industriale

1. Gestione industriale Allegato 5 circolare 73/2015 Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2015 Criteri di riliquidazione 1. Gestione industriale 1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive

Dettagli

Rendite vitalizie Inail: la rivalutazione degli importi dal 1 luglio 2003 (Inail, Circolare 29 aprile 2004 n. 28)

Rendite vitalizie Inail: la rivalutazione degli importi dal 1 luglio 2003 (Inail, Circolare 29 aprile 2004 n. 28) Rendite vitalizie Inail: la rivalutazione degli importi dal 1 luglio 2003 (Inail, Circolare 29 aprile 2004 n. 28) Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale,

Dettagli

Circolare n. 50. Roma, 10 ottobre 2013

Circolare n. 50. Roma, 10 ottobre 2013 Direzione generale Direzione centrale prestazioni Circolare n. 50 Roma, 10 ottobre 2013 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali

Dettagli

MINIMALI E MASSIMALI DI RENDITA INAIL DAL 1 LUGLIO 2014

MINIMALI E MASSIMALI DI RENDITA INAIL DAL 1 LUGLIO 2014 INFORMATIVA N. 295 03 SETTEMBRE 2014 Assicurativo MINIMALI E MASSIMALI DI RENDITA INAIL DAL 1 LUGLIO 2014 Ministero del Lavoro, Decreto 10 giugno 2014 - Settore industria Ministero del Lavoro, Decreto

Dettagli

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 37. Roma, 1 settembre 2014

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 37. Roma, 1 settembre 2014 Direzione generale Direzione centrale rischi Circolare n. 37 Al Ai Roma, 1 settembre 2014 Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali

Dettagli

Circolare n. 72. Direzione generale Direzione centrale rischi. Roma, 3 settembre 2015. Al Ai

Circolare n. 72. Direzione generale Direzione centrale rischi. Roma, 3 settembre 2015. Al Ai Direzione generale Direzione centrale rischi Circolare n. 72 Al Ai Roma, 3 settembre 2015 Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali

Dettagli

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 37. Roma, 1 settembre 2014

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 37. Roma, 1 settembre 2014 Direzione generale Direzione centrale rischi Circolare n. 37 Al Ai Roma, 1 settembre 2014 Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 14/03/2012

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 14/03/2012 Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 14/03/2012 Circolare n. 38 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 21/04/2015 Circolare n. 80 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1 LUGLIO 2010 CRITERI DI RILIQUIDAZIONE

RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1 LUGLIO 2010 CRITERI DI RILIQUIDAZIONE Allegato 5 alla circ. n. 1/2011 RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1 LUGLIO 2010 CRITERI DI RILIQUIDAZIONE 1. GESTIONE INDUSTRIALE 1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI

Dettagli

Circolare n. 72. Direzione generale Direzione centrale rischi. Roma, 3 settembre 2015. Al Ai

Circolare n. 72. Direzione generale Direzione centrale rischi. Roma, 3 settembre 2015. Al Ai Direzione genere Direzione centre rischi Circolare n. 72 Al Ai Roma, 3 settembre 2015 Direttore genere vicario Responsabili di tutte le Strutture centri e territorii e p.c. a: Organi istituzioni Magistrato

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016 Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 15 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015 Direzione Centrale Entrate Roma, 04/02/2015 Circolare n. 26 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015 LEGGE 2 agosto 1990, n. 233 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INAIL, con la determina del 11.03.2014

Dettagli

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012 Direzione Centrale Entrate Roma, 03/02/2012 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Rendite per inabilita' permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2013 Criteri di riliquidazione

Rendite per inabilita' permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2013 Criteri di riliquidazione Allegato 5 alla circolare 50/2013 Rendite per inabilita' permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2013 Criteri di riliquidazione 1. Gestione industriale 1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 10/04/2013

Direzione Centrale Entrate. Roma, 10/04/2013 Direzione Centrale Entrate Roma, 10/04/2013 Circolare n. 56 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Circolare n. 50. Roma, 10 ottobre 2013

Circolare n. 50. Roma, 10 ottobre 2013 Direzione generale Direzione centrale prestazioni Circolare n. 50 Roma, 10 ottobre 2013 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

1. Contribuzione IVS.

1. Contribuzione IVS. Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola Roma, 24 Giugno 2003 Circolare n. 111 Allegati Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 144 del 25-10-2004.htm Importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94) Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sistemi Informativi

Dettagli

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, 13/09/2012

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, 13/09/2012 Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap Roma, 13/09/2012 Circolare n. 109 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Circolare n. 73. Quadro normativo. Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche. Roma, 23 settembre 2015

Circolare n. 73. Quadro normativo. Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche. Roma, 23 settembre 2015 Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche Circolare n. 73 Roma, 23 settembre 2015 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a:

Dettagli

Circolare n. 52 Roma, 30 aprile 2015

Circolare n. 52 Roma, 30 aprile 2015 Direzione generale Direzione centrale rischi Circolare n. 52 Roma, 30 aprile 2015 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca MIURAOODRSA Prot. n 13674 Cagliari, 27/08/2013 IL VICEDIRETTORE VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n 297

Dettagli

Circolare n. 87. Roma, 17 dicembre 2015. Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

Circolare n. 87. Roma, 17 dicembre 2015. Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 87 Roma, 17 dicembre 2015 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a:

Dettagli

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 03/09/2014 Circolare

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

Roma, 14/03/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 37

Roma, 14/03/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 37 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 14/03/2013 Circolare n. 37 Ai Dirigenti centrali

Dettagli

Decreto ministeriale n. 21

Decreto ministeriale n. 21 Decreto ministeriale n. 21 Il Ministro della Pubblica Istruzione Roma, 1 marzo 2007 VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Dettagli

Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2018 Criteri di riliquidazione

Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2018 Criteri di riliquidazione Allegato 6 alla circolare 40/2018 Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2018 Criteri di riliquidazione 1. Gestione industriale 1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981. Organo: INAIL Documento: Circolare n. 22 del 19 aprile 1993 Oggetto: Determinazione per l'anno 1993 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008376.27-07-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE Cagliari, 27/07/2015 VISTO il testo unico delle disposizioni legislative

Dettagli

Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione centrale Organizzazione. Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione centrale Organizzazione. Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione centrale Organizzazione Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione centrale Entrate Roma, 31 Dicembre 2008 Circolare

Dettagli

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2007.

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2007. Presidio Unificato Previdenza Agricola Roma, 6 Marzo 2007 Circolare n. 52 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Roma, 22/07/2009. Circolare n. 94. e, per conoscenza,

Roma, 22/07/2009. Circolare n. 94. e, per conoscenza, Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Dettagli

Circolare Inail n. 50 del 10 ottobre 2013

Circolare Inail n. 50 del 10 ottobre 2013 Circolare Inail n. 50 del 10 ottobre 2013 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 72 09.04.2014 INAIL: riduzione dei premi 2014 Lo sconto sui premi INAIL, per l anno 2014, è pari al 14,17% Categoria: Previdenza

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 17 Febbraio 2009 Circolare n. 20 Allegati 4 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai

Dettagli

Circolare numero 63 del 20-03-2015

Circolare numero 63 del 20-03-2015 Circolare numero 63 del 20-03-2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 20/03/2015 Circolare n. 63 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 20/03/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 20/03/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 20/03/2015 Circolare n. 63 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

OGGETTO: versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2009

OGGETTO: versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2009 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale Entrate Roma, 06/08/2009 Circolare n. 98 Allegati n. 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali

Dettagli

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare

Dettagli

Circolare n. 30. Roma, 4 giugno 2014

Circolare n. 30. Roma, 4 giugno 2014 Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche Sovrintendenza sanitaria centrale Circolare n. 30 Roma, 4 giugno 2014 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 02/07/2015

Direzione Centrale Entrate. Roma, 02/07/2015 Direzione Centrale Entrate Roma, 02/07/2015 Circolare n. 132 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. Vigente al: 14-3-2012 La Camera dei deputati ed il Senato della

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pensioni La pensione ai superstiti Aggiornato al Febbraio 2006 E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del

Dettagli

e, per conoscenza, Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

e, per conoscenza, Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. Direzione Centrale Entrate Roma, 08/02/2013 Circolare n. 25 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Maternità e congedi. Congedo del padre lavoratore dipendente obbligatorio e facoltativo (art. 1 D.M. 22 dicembre 2012); Circolare Inps n.

Maternità e congedi. Congedo del padre lavoratore dipendente obbligatorio e facoltativo (art. 1 D.M. 22 dicembre 2012); Circolare Inps n. Maternità e congedi L art.4, commi 24, 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n.92, introduce in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, due istituti sostegno della genitorialità. 2 Maternità e congedi

Dettagli

DGR 2889 DD. 26.9.2003

DGR 2889 DD. 26.9.2003 DGR 2889 DD. 26.9.2003 VISTO il documento di indirizzo programmatico per l anno 2003 predisposto, ai sensi dell art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla

Dettagli

Ennio Savino Dirigente Medico INAIL

Ennio Savino Dirigente Medico INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Ennio Savino Dirigente Medico INAIL Il medico di Medicina Generale rappresenta spesso il primo riferimento per il paziente vittima

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 17/06/2015

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 17/06/2015 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 17/06/2015 Circolare n. 122 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

INAIL - Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012

INAIL - Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 INAIL - Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 Pagina 1 di 6 Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 26/07/2013

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 26/07/2013 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 26/07/2013 Circolare n. 114 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 In data 21 Dicembre 2009, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni dell A.S.L.

Dettagli

Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 27 Gennaio 2009 Circolare n. 11 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle

Dettagli

L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Aprile 2012 1 L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli

Dettagli

OGGETTO: Premi INAIL. Versamento IV rata 2014

OGGETTO: Premi INAIL. Versamento IV rata 2014 Roma, 12/11/2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Premi INAIL. Versamento IV rata 2014 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, il prossimo

Dettagli

2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo.

2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma,

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

Circolare N. 87 del 11 Giugno 2015

Circolare N. 87 del 11 Giugno 2015 Circolare N. 87 del 11 Giugno 2015 Definiti i contributi 2015 per lavoratori agricoli, concedenti e compartecipanti familiari Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INPS, con la

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. N. 21230 / 2009 protocollo Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell art.

Dettagli

- a titolo di regolazione, entro il termine di scadenza fissato di volta in volta dall Inail (indicato nella richiesta di pagamento).

- a titolo di regolazione, entro il termine di scadenza fissato di volta in volta dall Inail (indicato nella richiesta di pagamento). 27 settembre 2013, n. 5867 Polizze speciali. Vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto. Nuovi servizi telematici e adeguamenti GRA Web. Si illustrano

Dettagli

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Ufficio Legislativo Entrate Organizzazione Sistemi Informativi e Tecnologici Bilanci e Servizi fiscali Roma, 24 Marzo 2009 Circolare n. 44 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle

Dettagli

OGGETTO: Premi INAIL. Versamento IV rata 2014

OGGETTO: Premi INAIL. Versamento IV rata 2014 Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Premi INAIL. Versamento IV rata 2014 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura. Circolare n. 1 del 5 gennaio 2011 Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

Dettagli

OGGETTO: contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l anno 2008

OGGETTO: contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l anno 2008 Presidio unificato Previdenza agricola Roma, 9 Maggio 2008 Circolare n. 57 Allegati n. 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei

Dettagli

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012 CIRCOLARE A.F. N. 20 del 10 Febbraio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA (N. 419) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 13" Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Roma, 18/04/2012 Circolare n. 56 Ai Dirigenti centrali e periferici

Dettagli

Direzione Centrale delle Prestazioni. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale delle Prestazioni. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 15 Gennaio 2007 Circolare n. 14 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali

Dettagli

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

NOTE OPERATIVE DI RELEASE NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2016.0.5

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prestazioni Documento: Circolare n. 55 del 21 ottobre 2009. Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria,

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007 Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DECRETO 21 Maggio 2007 Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno

Dettagli

INAIL - Circolare n. 9 del 25 febbraio 2009

INAIL - Circolare n. 9 del 25 febbraio 2009 Pagina 1 di 6 Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale prestazioni Documento: Circolare n. 9 del 25 febbraio 2009 Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura. Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 5 del 23 gennaio 2008. Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 17/09/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 17/09/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 17/09/2015 Circolare n. 154 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE RISCHI Ufficio Entrate Contributive Ufficio Politiche Assicurative e Tariffe Processo: Aziende Macroattività: Indirizzi normativi/operativi entrate Attività: Indirizzi normativi/operativi

Dettagli

Ruolo e compiti dell INAIL

Ruolo e compiti dell INAIL Ruolo e compiti dell INAIL Nuovo Polo Salute e Sicurezza NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 1124/65 TESTO UNICO delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

Dettagli