SCHEDA N. 1 -DIPENDENTI DEL COMPARTO- 1 )LE FERIE ed altre giornate di riposo
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1 SCHEDA N. 1 -DIPENDENTI DEL COMPARTO- 1 )LE FERIE ed altre giornate di riposo Riferimenti normativi Art. 18 CCNL 6/7/1995 e s.m.i. e normativa complementare. I dipendenti hanno diritto a fruire, in ogni anno di servizio, di un periodo di ferie retribuito. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e sono monetizzabili solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nei seguenti casi - mancata fruizione per esigenze di servizio; - nei casi specificamente previsti dal C.C.N.L ed in tutti quelli in cui il mancato godimento non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo (infortunio sul lavoro, congedo obbligatorio, collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità, ecc.). le ferie spettano nella misura di 32 giornate lavorative, comprensive delle due giornate previste dall art. 1, comma 1, lett.a) della L. n. 937/77. Tuttavia alcune circostanze possono determinare una riduzione di tale ammontare in ragione della : - anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione.i dipendenti neo-assunti nella pubblica amministrazione, per i primi tre anni di servizio, hanno diritto a n. 30 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate previste dall art. 1, comma 1, lett.a) della L. n.937/1977; - servizio prestato nell anno di assunzione o di cessazione:in tali anni la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti mese intero; - articolazione settimanale dell orario di lavoro. In caso di distribuzione dell orario di lavoro su cinque giorni, il dipendente con anzianità di servizio inferiore a tre anni avrà diritto a n. 26 giornate, il dipendente con anzianità di servizio superiore a tre anni avrà diritto a n. 28 giornate; - tipologia del rapporto di lavoro (part-time).le ferie spettanti si calcoleranno in proporzione all attività lavorativa prestata; - fruizione o meno di istituti comportanti la loro decurtazione (es. congedi, aspettative) In caso di dimissioni, durante il periodo di preavviso, da computarsi nell'arco temporale immediatamente precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi delle norme che lo disciplinano, non possono essere assegnate le ferie. Le ferie potranno essere fruite fino all ultimo giorno di servizio anche nel caso di collocamento a riposo a qualsiasi titolo (anzianità/vecchiaia). Inoltre, dipendenti hanno diritto a fruire, in ogni anno di servizio, di un ulteriore periodo di riposo oltre alle ferie.si tratta di quattro giornate di riposo,cosiddette "festività soppresse", che dovranno 1
2 (segue) essere utilizzate nelle date per le quali venga disposta la chiusura generalizzata degli uffici ( i "ponti" tra due festività). E altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località nella quale i dipendenti prestano servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo. I periodi di ferie non comprendono i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all interno degli stessi. Le ferie devono essere fruite nell anno solare di maturazione, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio. Tuttavia il godimento delle ferie può avvenire anche nell anno successivo a quello di spettanza, qualora si verifichino le seguenti circostanze e nel rispetto dei termini sottoindicati: a) in caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il ; b) solo per motivate ed eccezionali esigenze di servizio, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, entro il Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate, protrattesi per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. I dipendenti hanno l onere di avvertire tempestivamente l Amministrazione, che deve essere messa in grado di accertarle. particolari forme di rimborso sono previste in caso di interruzione o sospensione delle ferie per esigenze di servizio. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui sopra. Per il personale insegnante, la normativa è sostanzialmente identica, ma le modalità ed il periodo di fruizione dell istituto sono funzionali al calendario delle attività educative o scolastiche. ASSEGNARE ad inizio anno ad ogni dipendente, il numero di giorni di ferie alle quali ha diritto e provvedere al loro RICALCOLO in caso di eventi di carriera che obblighino al loro riproporziona mento. CONTEGGIARE il totale dei giorni di ferie annui fruiti. 2
3 SCHEDA N. 2 -DIPENDENTI DEL COMPARTO- LA MALATTIA -scheda n. 2- Riferimenti normativi Art. 21 CCNL Comparto Regioni Enti Locali Art.11 CCNL Art. 10 CCNL Comparto Regioni Enti Locali D.Lgs.81/08 Art. 71 DL 112/2008, convertito nella L.133/2008 D P C M 18 dicembre 2009, n. 206 DPR 171/2009 1) il dipendente, non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. Superato detto periodo l Amministrazione avvia la procedura di cui all art.21 del CCNL del e s.m.i. 2) Nota: I periodi di aspettativa per motivi personali non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente. 3) L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza stessa. 4) Ai sensi di quanto disposto dall art. 55-septies del D. Lgs n. 165/2001, introdotto dal D. Lgs n. 150/2009D. Lgs n. 150/2009; dall art. 25 della L. n. 183/10 ( collegato al lavoro ) e da diverse circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica i dipendenti non sono più obbligati a trasmetterci i certificati di malattia. Tali certificati devono essere inviati, per via telematica, direttamente all INPS, a cura del medico o della struttura sanitaria pubblica che li rilascia, affinchè l Amministrazione, tramite accesso, mediante codice PIN, alla banca dati dell INPS, li possa acquisire direttamente. Eccezione: il/la dipendente che abbia interesse a far conoscere all Amministrazione alcune situazioni particolari che non compaiono sulle certificazioni telematiche (ad es eventuali cause di esclusione dall obbligo di reperibilità durante la malattia di cui al D.M. del o di malattie che non devono essere conteggiate nel periodo di comporto)una di tali situazioni, dovrà consegnare all unità organizzativa di appartenenza copia cartacea del certificato di malattia, nel quale il medico avrà avuto cura di specificare l esistenza di una delle suddette situazioni. Nei seguenti casi la certificazione medica dev essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN, : assenza protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell anno solare. E possibile rientrare in servizio prima del termine della prognosi indicata dal certificato, solo previa produzione di ulteriore certificazione medica attestante la propria guarigione. 4 ) L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di 3
4 -scheda n. 2- (segue) assenza, attraverso la competente Azienda Unità Sanitaria Locale. Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 5) Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all' Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Qualora egli debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni specialistiche o per altri giustificati motivi, che devono essere, se richiesti dall Amministrazione, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all' Amministrazione stessa. 6) Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti: nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato che si recano ad effettuare in concomitanza con gli orari sopra specificati,visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici. Il lavoratore dovrà munirsi di idonea attestazione indicante il giorno e l ora di esecuzione. L assenza alla visita domiciliare di controllo per l effettuazione di una normale visita sanitaria è giustificata solo se l orario di ricevimento del medico curante cade in toto nelle fasce di reperibilità sopra indicate. In tale caso l interessato dovrà esibire all Amministrazione dichiarazione dello stesso medico curante attestante l ora ed il motivo della visita, nonchè l orario di ricevimento del sanitario. Qualora il lavoratore risulti assente al controllo domiciliare per la necessità di una visita urgente, è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante attestazione dei motivi specifici dell urgenza, non occorre dimostrare che la visita non poteva essere effettuata se non nelle fasce di reperibilità. necessità, imprescindibile ed indifferibile di trovarsi in altro luogo per evitare danni gravi o simili accadimenti a se stesso o ai propri familiari (stato di necessità) in caso di Patologia depressiva certificata dallo specialista o dal medico di base su diagnosi dello specialista 4
5 -scheda n. 2- (segue) TRATTAMENTO ECONOMICO 7 ) Il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. 8) La certificazione giustificativa dell assenza dalla visita di controllo deve essere prodotta al Settore Personale - non oltre il giorno successivo alla visita di controllo del medico legale, diversamente l assenza sarà considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari. 9) Le giornate di malattia non possono essere frazionate. In caso di prosecuzione della malattia, il relativo periodo comprende necessariamente i giorni festivi e non lavorativi ricadenti nello stesso, salvo che la certificazione prodotta non rechi diverse indicazioni (es. che trattasi patologia diversa da quella che ha dato luogo al precedente periodo di assenza). 10) I dipendenti, qualora rientrino nelle categorie di lavoratori svolgenti mansioni rischio, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, dovranno essere sottoposti a visita presso il Medico Competente, precedente alla ripresa del lavoro, che ne verificherà l idoneità alla mansione. 1) nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento di cui all all art. 71 D.L. n. 112/08, convertito nella L. n. 133/08 (così detta trattenuta Brunetta ), con le seguenti eccezioni : - ricovero ospedaliero o a day hospital - patologie gravi che richiedano terapie salvavita - i periodi di malattia facenti immediatamente seguito a ricovero ospedaliero (convalescenza post-ricovero) Per convalescenza postricovero si intende il periodo di malattia che segue un ricovero senza alcuna interruzione dello stato di malattia. La trattenuta per i primi dieci giorni si sovrappone al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia di cui ai successivi punti. 2) per i primi 9 mesi di assenza intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità connesse al profilo professionale posseduto, con l'esclusione di ogni altro compenso accessorio spettante in caso di presenza in servizio, comunque denominato. 3) per i successivi 3 mesi di assenza 90% della retribuzione fissa mensile, comprese le indennità non connesse alla presenza in servizio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, 4) per ulteriori 6 mesi 50% della retribuzione fissa mensile comprese le indennità di cui al punto precedente, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, I suddetti periodi di assenza non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 5
6 -scheda n. 2- (segue) TRATTAMENTO ECONOMICO Per tutte le assenze per malattie non spettano le indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori, di maggiorazione di orario ordinario, l indennità di rischio, di tempo potenziato, di asilo nido, ed ogni altro emolumento connesso alla presenza in servizio. 7) PARTICOLARI TUTELE Particolare tutele sono riconosciute ai lavoratori affetti da patologie gravi, sottoposti a terapie salvavita ed altre assimilabili. I giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital dovuti a patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (come ad esempio l emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per i soggetti affetti da AIDS) ed i giorni di assenza dal servizio dovuti alle stesse terapie, debitamente certificate dal medico curante o dalla competente ASL o struttura convenzionata: sono esclusi dal periodo di comporto durante gli stessi i lavoratori hanno diritto a percepire l intera retribuzione Il sistema deve ACQUISIRE AUTOMATICAMENTEMENTE i periodi di assenza dalla banca dati INPS PREDISPORRE I NUMERATORI per il conteggio per ciascun dipendente dei giorni di assenza per malattia e del relativo trattamento economico, tenuto conto delle eccezioni sopra riportate; SEGNALARE AUTOMATICAMENTE LE SEGUENTI CIRCOSTANZE: - superamento dei 60 gg di assenza continuativi per malattia - superamento periodo di comporto - consentire di inserire L INFORMAZIONE RELATIVA ALL AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI 6
7 SCHEDA N. 2 a) -DIPENDENTI DEL COMPARTO- LE ASSENZE PER RECUPERO TERAPEUTICO Riferimenti normativi: Art. 20 CCNL Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono previste le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto in caso di malattia; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell orario di lavoro, con l applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto e) L Ente dispone l accertamento dell idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, dei dipendenti che, trovandosi nelle particolari condizioni psicofisiche richiamate, non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie. f) Il dipendente deve riprendere servizio presso l ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. FAR CONFLUIRE questa tipologia di assenza, qualora fruita a giornata intera, nei contenitori delle assenze per malattia ASSEGNARE per default a ciascun dipendente IL TETTO MASSIMO di ore giornaliere fruibili 7
8 SCHEDA N. 2 b) -DIPENDENTI DEL COMPARTO- LE CURE TERMALI Riferimenti normativi Art. 16 L 412/91 Art. 13, comma 6 L.638/83 Art. 22 L.724/94 Solo i dipendenti che siano invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ciechi, sordomuti ed invalidi civili superiori ai due terzi possono assentarsi dal lavoro, utilizzando l istituto della malattia, per sottoporsi a cure elioterapiche climatiche, psammoterapiche. Occorre produrre certificazione medica attestante la necessità dell effettuazione delle cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche. Tutti i lavoratori che si sottopongano a terapie idrotermali possono assentarsi utilizzando l istituto delle ferie o dei motivi personali. Tuttavia l assenza potrà essere ricondotta all istituto della malattia, per non più di 15 giorni all anno, solo nel caso in sia prodotta una certificazione medica redatta da uno specialista attestante quanto segue: - esistenza di un affezione o stato patologico che rende il dipendente temporaneamente inidoneo al servizio; - necessità, quale fattore determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, di un trattamento termale per la sua risoluzione; - che le cure, per essere efficaci, devono essere effettuate con tempestività e non possono essere differite; - che la patologia per la quale è prescritto il trattamento termale rientra tra quelle contenute nell elenco approvato con decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre FAR CONFLUIRE questa tipologia di assenza, qualora fruita a giornata intera, nei contenitori delle assenze per malattia ASSEGNARE per default a ciascun dipendente IL TETTO MASSIMO di giornate fruibili nell anno solare 8
9 SCHEDA N.3-DIPENDENTI DEL COMPARTO- GLI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO Art. 22 CCNL 6/7/1995 e normativa complementare. Dlgs 38/00 D.Lgs.81/08 1) In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, e comunque non oltre il periodo di 36 mesi, calcolato con il sistema di cui a pag 3 scheda n. 2, punto 1). In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile comprese le indennità ed ogni altro emolumento non connesso all obbligo di presenza in servizio. 2) Decorso il periodo massimo di 36 mesi di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto a pag 3 scheda n. 2, punto 1) 3 )Anche in caso di infortunio I dipendenti, qualora rientrino nelle categorie di lavoratori svolgenti mansioni rischio, a seguito di assenza di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, dovranno essere sottoposti a visita presso il Medico Competente, precedente alla ripresa del lavoro, che ne verificherà l idoneità alla mansione. PREDISPORRE I NUMERATORI per il conteggio per ciascun dipendente dei giorni di assenza per infortunio; SEGNALARE AUTOMATICAMENTE LE SEGUENTI CIRCOSTANZE: - superamento periodo di comporto, per gli adempimenti di cui al precedente riquadro, punto n. 1 - superamento dei 60 gg di assenza continuativi per infortunio, per gli adempimenti di cui al punto n. 3 9
10 SCHEDA N.4 -DIPENDENTI DEL COMPARTO- GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALL ATTIVITA SINDACALE -scheda n. 4- artt. 2 del CCNQ del e 56 CCNL 14/9/2000 CCNQ e s. m. i. CCNQ e s. m. i.. Esempio di fruizione: Tizio, Dirigente sindacale dell Organizzazione sindacale X, fa parte anche delle RSU. Egli potrà utilizzare i permessi retribuiti per espletamento del mandato di sigla, i permessi per espletamento del mandato RSU i permessi per organismi direttivi statutari, ma solo fino al tetto massimo attribuito non alla sua persona, bensì agli organismi dei quali egli fa parte. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 12 CCNQ 07/08/ ) PERMESSI RETRIBUITI PER ASSEMBLEA SINDACALE I dipendenti dell Ente hanno diritto di partecipare, in idonei locali, durante l orario di lavoro, ad Assemblee sindacali fino ad un massimo di 12 ore pro-capite senza decurtazione della retribuzione. La convocazione, la sede, l orario, l ordine del giorno dovranno essere comunicate all amministrazione con preavviso scritto di almeno tre giorni. Laddove l attività lavorativa è regolata secondo turni, occorre che l Assemblea sia svolta, di norma, all inizio od alla fine di ciascun turno. 2) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI Tali permessi sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tuttavia, qualora siano fruiti in forma cumulata comportano una proporzionale riduzione delle ferie e la perdita delle indennità legate alla presenza in servizio. Essi possono essere di due tipologie: Per espletamento del mandato: spettano ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all art 10 CCNQ , cioè ai componenti delle Rsu, ai dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative, ed ai dirigenti sindacali, che facciano parte degli organismi direttivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa. Tali permessi sono fruibili da ciascun dirigente nel limite del MONTE ORE calcolato ed assegnato annualmente da questo Ente ai singoli organismi dei quali essi fanno parte ( RSU ed associazioni sindacali che siano risultate rappresentative). Per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari: spettano dirigenti sindacali indicati nell art. 10, comma 1 del CCNQ , che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa. Tali permessi sono fruibili da tali soggetti nel limite del MONTE ORE determinato su base nazionale per ciascuna organizzazione sindacale della quale essi fanno parte e monitorato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite apposito applicativo gestionale.tali permessi sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. 3)PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI Sono fruibili in misura non inferiore a otto giorni l anno, dai soggetti aventi titolo alla fruizione dei permessi sindacali retribuiti. Tali permessi sono cumulabili anche trimestralmente. 10
11 RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 12 CCNQ 07/08/1998. RIFERIMENTO NORMATIVO ARTT. 5 e 14 CCNQ 07/08/ scheda n. 4-4) ASPETTATIVA SINDACALE spetta i dirigenti sindacali ricoprenti cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative 5)DISTACCO SINDACALE spetta i dirigenti sindacali ricoprenti cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative 1)PER LE ASSEMBLEE SINDACALI (12 ore annue pro-capite) ASSEGNARE per default a ciascun dipendente IL TETTO MASSIMO di ore annue fruibili CONTEGGIARE il totale dei permessi fruiti dal singolo dipendente SEGNALARE AUTOMATICAMENTE LO SFORAMENTO delle ore disponibili 2 ) PER I PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI( solo per dirigenti sindacali nel rispetto del monte ore aziendale o nazionale) ATTRIBUIRE A CIASCUN DIPENDENTE LA QUALIFICA DI DIRIGENTE SINDACALE in relazione all Organismo sindacale di appartenenza (RSU e/o all Organizzazione sindacale) in modo tale che risulti automaticamente, in caso di fruizione di permesso sindacale da soggetto a ciò non abilitato, l impossibilità dell utilizzo di tale istituto. GENERARE AUTOMATICAMENTE UN ELENCO di soggetti aventi titolo alla fruizione in relazione all organismo di appartenenza (RSU o singola sigla sindacale), a seguito dell attribuzione della qualifica di cui sopra. Es. Tizio, fa parte delle RSU, ma è anche dirigente delle sigla sindacale X e gli viene attribuita tale qualifica dal nostro operatore.egli andrà automaticamente ascritto all elenco dei componenti RSU e dei dirigenti della sigla sindacale X. CONTEGGIARE il totale dei permessi fruiti dal singolo dipendente per ciascuna tipologia di permesso utilizzato(es. Tizio nell anno in corso ha utilizzato X ore per un permesso per espletamento mandato di sigla sindacale, Y ore per espletamento mandato RSU, Z ore per organismi direttivi) FISSARE IL TETTO MASSIMO ANNUO di ore fruibili, di permesso per espletamento del mandato dalle RSU e da ciascuna sigla sindacale, in modo tale che sia segnalato automaticamente lo sforamento eventuale dei contenitori così predisposti; 3)PER I PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI (i soggetti aventi titolo alla fruizione di tali permessi sono gli stessi di cui al precedente punto 2). Agli stessi, però, a differenza del caso precedente, non è assegnato un monte ore di permessi fruibili). VERIFICARE AUTOMATICAMENTE LA TITOLARITA DEL PERMESSO attraverso il meccanismo descritto al precedente punto 2 4)PER LE ASPETTATIVE O I DISTACCHI SINDACALI VERIFICARNE AUTOMATICAMENTE LA TITOLARITA attraverso il meccanismo descritto al precedente punto 2 11
12 SCHEDA N.5-DIPENDENTI DEL COMPARTO- -Scheda n. 5- Art. 19 CCNL 6/7/1995 e s.m.i. Art. 18 del CCNL 14/9/2000 Art. 4 comma 1 L. n. 53/2000 Regolamento di cui al Decreto n. 278/2000 PERMESSI RETRIBUITI 1) 8 giorni di permesso all anno per concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; 2) 3 giorni consecutivi per evento luttuoso relativo al decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli e sorelle) e affini entro il primo grado (suoceri, generi, nuore, patrigno, matrigna, figliastri). E' parificato al coniuge il convivente stabile, ossia risultante dallo stato di famiglia. I giorni di permesso per lutto si concedono a decorrere dalla richiesta del dipendente nell'arco massimo di una settimana dall'evento. 3) 3 giorni di permesso, frazionabili anche in più periodi di almeno una giornata, per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita dei figli. Il permesso retribuito per nascita figlio è da fruirsi entro sette giorni dall'evento o dal giorno di uscita del bambino dall'ospedale 4) 15 giorni consecutivi di permesso per matrimonio. Tale permesso non è frazionabile, pertanto comprende necessariamente anche i giorni festivi e non lavorativi ricadenti nello stesso. La decorrenza del permesso può essere anticipata rispetto alla data di celebrazione del matrimonio. Il periodo non deve ricomprendere necessariamente la data dell evento ma può decorrere dal primo giorno lavorativo utile, successivo a quello della celebrazione 5) 3 giorni di permesso all anno per grave infermità. Il permesso spetta in caso di documentata grave infermità del coniuge, dei parenti entro il 2 grado, anche non conviventi, e dei componenti la famiglia anagrafica del richiedente. Lo stesso deve essere fruito, in via continuativa o frazionata, entro sette giorni dall accertamento dell insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a specifici interventi terapeutici. In tali giorni non si computano i giorni festivi e quelli non lavorativi. In alternativa alla fruizione dell istituto a giorni, il dipendente può concordare con il responsabile della struttura d appartenenza una riduzione dell orario di lavoro, complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Tale riduzione oraria deve avere inizio entro il termine di sette giorni previsto per la fruizione del permesso nella modalità a giorni, ma a differenza di questa, può estendersi oltre detto periodo. Art. 1 L.584/67 6) Permessi per donazione di sangue hanno diritto di astenersi dal lavoro per l intera giornata in cui effettuano la donazione a condizione che: il prelievo venga effettuato presso una struttura pubblica o debitamente autorizzata la quantità di sangue donata sia di almeno 250 gr. di sangue. 12
13 -Scheda n. 5- L. n. 219/05 Art. 18 CCNL art. 119 del T.U. n. 361 del )Permessi per donazione di midollo osseo conservano la retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo di sangue midollare, nonché per le successive giornate di convalescenza, che l equipe medica ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso. Inoltre hanno diritto ai permesso orari per il tempo occorrente all espletamento dei vari atti preliminari alla donazione fissati per legge. 8)Permessi per l espletamento di funzioni di Pubblico Ministero Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell.art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del , ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all espletamento dell incarico affidato. 9)Permessi per funzioni elettorali coloro i quali svolgono le funzioni di presidente di seggio, scrutatore, rappresentanti di lista o rappresentanti dei partiti o promotori, in caso di referendum, hanno diritto a non prestare attività lavorativa per tutta la durata delle operazioni elettorali. Inoltre hanno diritto al riposo compensativo per l attività prestata in giorno non lavorativo o di riposo settimanale. NOTA I permessi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 non vanno riproporzionati in caso di assunzione del lavoratore in corso d anno, in quanto la loro fruizione è collegata all evento. I permessi di cui al punto 5, qualora l assunzione avvenga in corso d anno, sono concessi tenuto conto dell eventuale pregressa fruizione presso altro datore di lavoro. a) ASSEGNARE ad inizio anno ad ogni dipendente, il numero di giorni di permesso ai quali ha diritto e provvedere al loro RICALCOLO in caso di eventi di carriera che obblighino al loro riproporziona mento. b)utilizzare I NECESSARI ACCORGIMENTI per la gestione dei permessi ad ore per grave infermità. c) CONTEGGIARE il totale dei giorni di permesso annui fruiti. 13
14 SCHEDA N.5 a) -DIPENDENTI DEL COMPARTO- PERMESSI PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE ENTI LOCALI Art. 79 D.Lgs. 267/00 e s.m. i. 1. I componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a abitanti, hanno diritto: di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento; nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l intera giornata successiva 2. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto: di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. 3. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a abitanti, hanno diritto ai permessi di cui ai precedenti punti; di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a abitanti ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l espletamento del mandato. 14
15 SCHEDA N.5 a) ASSEGNARE mensilmente ad ogni dipendente, il numero di ORE di permesso alle quali ha diritto in relazione al permesso da fruire CONTEGGIARE il totale delle ore fruite a tale titolo sia su base mensile che annuale SCHEDA N.5 b) -DIPENDENTI DEL COMPARTO- I PERMESSI PER ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE Riferimenti normativi : Art.11 L. 287/51 Art. 2-bis del D.L. 31/78 L ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio. I dipendenti, investiti di tali funzioni con specifico atto di nomina, hanno diritto ad assentarsi servizio, per il tempo necessario all espletamento dell incarico ricevuto. Sono retribuiti e da considerarsi come servizio prestato, utile a tutti gli effetti, con la sola esclusione dei compensi legati all effettività della prestazione. Gli stessi sono coperti da contribuzione a fini previdenziali. consentire di REGISTRARE l assenza con le caratteristiche sopra descritte 15
16 SCHEDA N.5 c) -DIPENDENTI DEL COMPARTO- I PERMESSI PER COMPARIRE IN GIUDIZIO Riferimenti normativi: Art. 144 Codice di procedura civile Si può essere chiamati a comparire in giudizio a vario titolo. Di seguito si riportano le casistiche e il regime giuridico applicabile: 1. citazione per rendere testimonianza su circostanze estranee all assolvimento dei propri compiti d ufficio: data l obbligatorietà dell adempimento, il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo necessario all assolvimento del compito, comprensivo del tragitto per raggiungere la sede dove si tiene l audizione; 2. citazione per rendere testimonianza su circostanze inerenti all assolvimento dei propri compiti d ufficio: anche in questo caso trattasi di adempimento obbligatorio, l attività è equiparata ad attività di servizio ed il dipendente si sposterà utilizzando la codifica spostamento lavoro ; 3. citazione a comparire davanti all autorità giudiziaria per rendere una deposizione diversa dalla testimonianza:trattandosi di adempimento non obbligatorio, l assenza potrà essere imputata a ferie, recupero ore in precedenza accantonate, permesso per particolari motivi personali o permesso breve. 4. comparizione in udienza fissata a seguito del tentativo di conciliazione promosso dal dipendente.in tale caso si agisce non in rappresentanza dell Ente, ma per la tutela dei propri interessi, pertanto l assenza sarà imputata a ferie, recupero ore in precedenza accantonate, permesso per particolari motivi personali, permesso breve. consentire di REGISTRARE l assenza a seconda delle casistiche sopra descritte 16
17 SCHEDA N.5 d) -DIPENDENTI DEL COMPARTO- I PERMESSI PER ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE Riferimenti normativi: Art.9 DPR 194/2011 Spettano ai dipendenti iscritti ad associazioni di volontariato inserite in uno specifico elenco tenuto dal Dipartimento della Protezione Civile, sia per attività di addestramento che per interventi in caso di pubbliche calamità. Per attività di addestramento l assenza è consentita fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, a condizione che non si superino i trenta giorni in un anno. Per attività di soccorso o assistenza in caso di pubbliche calamità, l assenza è consentita fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi, nel limite di 90 giorni all anno. Occorre inoltrare tempestivamente il documento di convocazione allo svolgimento dell attività prevista dalla vigente normativa al Responsabile della struttura di appartenenza, che avrà cura di trasmetterlo al Servizio Personale. Al termine dell attività gli interessati dovranno fornire l attestazione comprovante l effettivo svolgimento della suddetta attività (attestato di partecipazione), al fine di consentire all ufficio competente l avvio della procedura per il rimborso delle spese sostenute. Sono retribuiti e da considerarsi come servizio prestato, utile a tutti gli effetti, con la sola esclusione dei compensi legati all effettività della prestazione. Gli stessi sono coperti da contribuzione a fini previdenziali. ASSEGNARE ANNUALMENTE ad ogni dipendente, il numero di giornate di permesso alle quali ha diritto in relazione al permesso da fruire 17
18 SCHEDA N.5 e) -DIPENDENTI DEL COMPARTO- PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Art. 15 CCNL del 14/9/2000 Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate all Amministrazione, permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all inizio di ogni anno, con arrotondamento all unità superiore. Tali permessi sono accordati per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell inizio dei corsi, il certificato di iscrizione;al termine degli stessi, l attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti,anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. Per sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dalla scheda n 5,punto 1) ALTRE AGEVOLAZIONI: a) diritto all assegnazione a turni di lavoro che favoriscano la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami b) non si può essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. ASSEGNARE ANNUALMENTE ad ogni dipendente, il numero di ORE di permesso alle quali egli ha diritto in relazione al permesso da fruire 18
19 SCHEDA N.6 -DIPENDENTI DEL COMPARTO- ART.3, commi 1 e 3 L.104/92 e s.m. i. L.104/92 e s.m. i. D.LGS.151/01 e s.m. i. L.53/2000 e s.m.i. I PERMESSI PER L ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI Per la fruizione di tali permessi devono ricorrere i seguenti : a) presupposti oggettivi: - certificazioni attestanti la gravità dell handicap o dichiarazioni sostitutive attestanti determinate circostanze (es inoltro della domanda, esecuzione delle visita) - l assenza di ricovero per le intere 24 ore -l esclusività dell assistenza -la documentazione dell assistenza in caso di distanza tra luogo di residenza dell assistitito e quello dell assistente superiore a 150 Km b)presupposti soggettivi: l essere coniuge, parente o affine del disabile entro il grado fissato dalle norme disciplinanti la materia 1)PERMESSI PER ASSISTERE MINORI DI ANNI 8 Si ha diritto alle seguenti tipologie di permesso: a)per l assistenza ai figli di età inferiore ai tre anni padre e madre, anche adottivi ed affidatari, hanno diritto, alternativamente, a n. 2 ore di permesso se l attività lavorativa supera o sia pari a sei ore. Hanno diritto ad una sola ora di permesso, se l attività è inferiore alle sei ore. Occorre che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati salvo che risulti, da documentazione rilasciata dalla struttura che lo ospita, il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.si maturano ferie e tredicesima mensilità, b)prolungamento congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino spetta, alternativamente, ai soggetti di cui al punto precedente - E fruibile in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni, comprensivo dei congedi fruibili dai genitori ex art 32 del D.Lgs. n. 151/01 (normale congedo parentale); - deve decorrere dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo ordinario parentale; - per tali periodi, fino a terzo anno di vita del bambino, verrà corrisposto il 30% della retribuzione. Successivamente si manterrà tale retribuzione solo se non si supereranno le soglie di reddito di cui all art. 34 del D.Lgs. n. 151/ il bambino non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Il congedo parentale spetta in caso di ricovero ospedaliero temporaneo; - tale congedo spetta anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto (perché non lavoratore, lavoratore autonomo) - non si maturano ferie e tredicesima mensilità 19
20 Scheda n. 6 (Segue) L.104/92 e s.m. i. c)permessi giornalieri e/o orari Spettano, anche contestualmente, ad entrambi i genitori, ed inoltre, alternativamente, ai parenti ed affini di cui all art. 33, comma 3 della l.104/92 e s.m.i. Possono essere fruiti nella misura di 3 giorni o n. 18 ore mensili, per l assistenza a disabili gravi non ricoverati per le intere 24 ore, salvo che risulti da documentazione rilasciata dalla struttura che ospita il minore, il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare. 2)PERMESSI PER ASSISTERE MAGGIORI DI ANNI 8 I permessi spettano nella misura di tre giorni o 18 ore mensili: - a madre e padre, anche adottivi che possono fruirne, anche in maniera continuativa, ma non contestualmente, per l assistenza al/la medesimo figlio/a - al coniuge( il rapporto di coniugio sussiste anche in caso di separazione legale), - ai parenti ed affini entro il 2 grado; - anche ai parenti o affini entro il terzo grado solo se i genitori o il coniuge del disabile: abbiano compiuto 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o siano mancanti i giorni/ore di permesso non fruiti nel mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo; 3)PERMESSI PER I DIPENDENTI DISABILI GRAVI I permessi spettano nella misura di tre giorni o 18 ore mensili, oppure si può optare per una riduzione di orario pari due ore se l attività lavorativa superi o sia pari a sei ore. Si avrà diritto ad una sola ora di permesso, se l attività è inferiore alle sei ore. ULTERIORI BENEFICI a)di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere b)a non essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso. Nota è possibile prestare assistenza a più persone disabili, alle condizioni di cui all art. 33, comma 3 L.104/92, e, per chi utilizza permessi per se stesso, fruirne per assistenza ad altro disabile ASSEGNARE MENSILMENTE ad ogni dipendente, il numero massimo di ORE/GIORNATE alle quali egli ha diritto mensilmente in relazione al permesso da fruire, suscettibili di variazione manuale PREDISPORRE UN ANAGRAFICA dei soggetti assistiti e che prestano assistenza CONTEGGIARE i permessi giornalieri/orari fruiti su base mensile 20
21 SCHEDA N.7-DIPENDENTI DEL COMPARTO- I PERMESSI NON RETRIBUITI Art. 20 CCNL D.M )PERMESSI PER L ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE ONORARIO O VICE PROCURATORE ONORARIO. Il dipendente autorizzato dall ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M ), salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all espletamento del suo incarico. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all art. 14 del CCNL del , e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Art. 42 comma 5- quater - del D.Lgs. 151/2001 2) PERMESSI NON RETRIBUITI PER L ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI Il dipendente che usufruisce di un periodo continuativo, non superiore a sei mesi, di congedo per assistenza a soggetti con handicap grave, ha diritto a permessi non retribuiti e non coperti da contribuzione figurativa in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario (ferie) che avrebbe maturato rimanendo in servizio nello stesso arco di tempo. FISSARE I TETTI MASSIMI di permesso fruibile SEGNALARE lo sforamento di detto limite 21
22 SCHEDA N. 8-DIPENDENTI DEL COMPARTO- PERMESSI SOGGETTI A RECUPERO Riferimenti normativi Art. 20 CCNL PERMESSI BREVI il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro, su autorizzazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive, e non possono comunque superare le 36 ore annue. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolari di urgenza o necessità, valutati dal dirigente stesso. Il dipendente è tenuto a restituire le ore non lavorate, al piu tardi entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancata restituzione, il Dirigente deve richiedere la proporzionale decurtazione della retribuzione del dipendente stesso. CREARE UN APPOSITO CONTENITORE nel quale far confluire tali ore di permesso ASSEGNARE ANNUALMENTE ad ogni dipendente, il numero di ORE di permesso alle quali ha diritto SEGNALARE LO SFORAMENTO di detto limite 22
23 SCHEDA N. 9-DIPENDENTI DEL COMPARTO- I CONGEDI Art. 18 CCNL 14/9/2000 Art. 4 comma 4 L. n. 53/2000 Regolamento di cui al Decreto n. 278/2000 Art. 42 e 34 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. 1) CONGEDO PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI : I GRAVI MOTIVI FAMILIARI Il dipendente può assentarsi per gravi e documentati motivi familiari per un periodo non superiore a due anni nell arco della vita lavorativa, a prescindere dai vari rapporti di lavoro. Il congedo può essere richiesto per i gravi motivi indicati nell art. 2 del decreto 278/2000 relativi ai soggetti ivi specificati. Il congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata e comprende i giorni festivi e non lavorativi nello stesso ricadenti. I giorni festivi e non lavorativi compresi tra diversi periodi di fruizione, sono altresì computati come congedo qualora non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente. Le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma corrisponde a trenta giorni. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 2) CONGEDO PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI : L ASSISTENZA A SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE Il dipendente può assentarsi per prestare assistenza ai soggetti indicati nell art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. per un periodo non superiore a due anni nell arco della vita lavorativa, a prescindere dai vari rapporti di lavoro. Il congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata e comprende i giorni festivi e non lavorativi nello stesso ricadenti. Le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma corrisponde a trenta giorni. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di ,32= annui per il congedo di durata annuale. L importo è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati(quello citato è relativo al 2011). Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. 23
24 SCHEDA N. 9 (segue) Art. 16 CCNL 14/9/2000 Art. 5 legge 53/2000 Il congedo è computato nell anzianità di servizio e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto 3) CONGEDI PER LA FORMAZIONE sono finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi non retribuiti per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. Per la concessione dei congedi di cui al punto 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l indicazione dell attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell inizio delle attività formative. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui sopra L ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi; b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso sopra indicata, l ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 24
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