Procedura di emersione e rientro dei capitali detenuti all estero e reato di autoriciclaggio

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1 Bologna, 30 ottobre 2014 Procedura di emersione e rientro dei capitali detenuti all estero e reato di autoriciclaggio Raul-Angelo Papotti Avvocato Dottore Commercialista LL.M 1

2 Monitoraggio fiscale a seguito della Legge Europea Legge Europea 2013 (L. n. 97/2013 ) Modifiche particolarmente rilevanti alla disciplina del monitoraggio fiscale, così come richiesto all Italia dalla Commissione Europea nel procedimento precontenzioso EU Pilot 1711/11/TAXU. 1. Eliminazione della Sezione I e III del Modulo RW; 2. Eliminazione della soglia di Euro al di sotto della quale i contribuenti erano esonerati dalla compilazione (Soglia poi parzialmente reintrodotta infra); 3. Permane esclusivamente la Sezione II; 4. Riduzione delle sanzioni; 5. Eliminazione della sanzione della confisca. I contribuenti dovranno indicare nel nuovo Modulo RW esclusivamente le consistenze degli investimenti patrimoniali detenuti all estero e le attività finanziarie estere suscettibili di produrre reddito in Italia, nel periodo d imposta. 2

3 Modifica dell ambito soggettivo di applicazione Ambito soggettivo I soggetti obbligati alla compilazione del nuovo Modulo RW = soggetti obbligati alla compilazione secondo la normativa pregressa Circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E (Infra) Riformulazione art. 4 D.L. 167/1990 Sono tenuti alla compilazione del Modulo Rw non solo i possessori «formali» e i soggetti che hanno la disponibilità di attività estere bensì anche coloro che possono essere considerati «titolari effettivi» 3

4 Modifica dell ambito soggettivo di applicazione Art. 4, comma 1, D.L. 167/1990 «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia [ ]» 1. Le nuove disposizioni prescindono dalla fonte del reddito 2. Obbligo dichiarativo anche per le attività che originano redditi di fonte italiana, a patto che siano detenute all estero 3. Mera potenzialità di reddito: non occorre la effettiva produzione di un reddito N.B.: 1. Ante - Riforma «( ) al termine del periodo di imposta detengano ( )» Post - Riforma «( ) che, nel periodo di imposta, detengono ( )»; 2. Obbligo di compilazione anche nel caso in cui il soggetto abbia totalmente disinvestito. 4

5 Circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E - Ambito soggettivo Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, residenti in Italia in tale ambito sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo; Sussistenza di più diritti reali sul medesimo bene se nuda proprietà e usufrutto, l obbligo di dichiarazione incombe sia sul nudo proprietario che sull usufruttuario (Cfr. Ris. 30 dicembre 2010, n. 142/E); Cointestazione o comunione obbligo di dichiarazione in capo a ciascun intestatario e per l intero valore delle attività; Procura obbligo per i soggetti che hanno l effettiva disponibilità e possibilità di prelievo (no per mera delega ad operare per conto dell intestatario es. amministratori di società); Interposta persona obbligo di RW anche nel caso in cui le attività siano detenute per interposta persona (cfr. Circolari 23 Dicembre 2013, n. 38/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E). 5

6 Ambito soggettivo di applicazione Titolari effettivi Ai fini dell individuazione del titolare effettivo si rimanda all art. 1, comma 2, lett. u), dell allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 e, a partire dal 1 gennaio 2014, all allegato 1 del provvedimento della Banca d Italia del 3 aprile 2013 che recepisce la riforma della Direttiva antiriciclaggio. «a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica». 6

7 La nozione di titolare effettivo Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 18 Dicembre 2013, prot. n e Circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E Sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche, ai fini dell obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di titolare effettivo è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia. 7

8 La nozione di titolare effettivo Computo percentuale Ai fini della determinazione della percentuale rilevante si devono considerare anche le partecipazioni imputate ai familiari indicati nell art. 5, comma 5, del TUIR, nonché le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto dell effetto demoltiplicativo. Interposizione fittizia In presenza di soggetti che abbiano l effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere attribuito al socio o al beneficiario indipendentemente dalla verifica del controllo. 8

9 La nozione di titolare effettivo Detenzione di attività estere per il tramite di società residente in uno Stato estero non collaborativo: il contribuente deve indicare nel Modulo RW il valore degli investimenti detenuti all estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. LOOK THROUGH Approccio da adottatare fino a quando è presente nella catena partecipativa una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo. 9

10 Circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E Esoneri soggettivi I soggetti esonerati dalla compilazione del nuovo Modulo RW = soggetti esonerati dalla compilazione secondo la normativa pregressa I Gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) costituiti nelle forme di associazione o fondazione non rientrano tra gli enti pubblici e, pertanto, sono obbligati agli adempimenti del monitoraggio II Gli OICR istituiti in Italia (ex art. 73, co. 1, lett. c), TUIR), sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio dato che gli investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi imponibili in quanto esenti (ex art. 73, c. 5-quinquies, TUIR), a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. III Le medesime considerazioni valgono per i fondi immobiliari soggetti a regime fiscale di non imponibilità ex art. 6, D.L. 351/2001; nonché per le forme pensionistiche complementari soggette al regime fiscale sostitutivo ex art. 17 D.lgs. 252/

11 Altri esoneri Art. 38, comma 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 I Persone fisiche che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. II Contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa per la maggior parte del periodo d imposta all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa, e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all estero. N.B.: momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero non più al 31 dicembre del periodo d imposta. 11

12 Esoneri oggettivi (segue) Nuovo art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990 «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi». Non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l esclusione dal monitoraggio è subordinata anche all applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi. L. 28 marzo 2014, n. 50 «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a euro» Se è dovuta l IVAFE l obbligo di compilazione rimane fermo. 12

13 Esoneri oggettivi L esonero, pertanto, è ora previsto: 1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari finanziari residenti; 2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali. a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi; 3. per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a euro (salva la debenza dell IVAFE). [Il DDL n prevede l innalzamento della limite di Euro a Euro ]. N.B.: resta fermo, a determinate condizioni, l esonero dalla compilazione del Modulo RW per i beni oggetto di rimpatrio giuridico e fisico ex art. 13-bis D.L. 78/2009 (Scudo fiscale). 13

14 Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali (segue) L obbligo di indicazione ha ad oggetto gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell intero periodo d imposta (diversamente dalla normativa previgente che faceva riferimento soltanto agli investimenti ed alle attività detenuti alla data di chiusura del periodo d imposta). Nel Modulo RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all inizio di ciascun periodo di imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso. Le attività all estero dovranno essere valorizzate secondo i criteri previsti per calcolare la base imponibile dell IVIE (per le attività patrimoniali) e dell IVAFE (per le attività finanziarie), anche se tali imposte non sono dovute. Qualora il contribuente sia esonerato, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del Modulo RW per il calcolo dell IVIE e dell IVAFE. 14

15 Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali (segue) Per le attività finanziarie occorre considerare: il valore di mercato, in caso di attività finanziarie quotate; il valore nominale, in caso di attività non quotate; il valore di rimborso, qualora non sussiste il valore nominale; il costo d acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso. In caso di attività finanziarie acquistate in periodi diversi, si applica il criterio LIFO. In caso di conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi, oltre alla valorizzazione iniziale e alla valorizzazione finale, deve essere anche indicato il valore massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo. 15

16 Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali Per gli immobili occorre considerare: il costo di acquisto, risultante dall atto o dal contratto; il valore di mercato rilevabile al termine del periodo di imposta, in mancanza del costo di acquisto; il valore indicato nella dichiarazione di successione o, in caso di donazione, negli atti relativi; per gli immobili situati in UE o in Stati aderenti allo Spazio economico Europeo il valore catastale assegnato nel Paese estero ovvero, in mancanza, si può fare riferimento ai criteri sopra descritti. Per le altre attività patrimoniali, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l IVIE: il costo d acquisto risultante dalla relativa documentazione probatoria ovvero il valore di mercato all inizio di ciascun periodo d imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione dello stesso). 16

17 Sanzioni RW Anno Cumulo materiale in assenza di voluntary disclosure Attività non dichiarate nella Sezione II Modulo RW Misura sanzioni Minimo edittale Massimo edittale % - 25% % - 25% % - 25% % - 25% % - 25% % - 30% % - 30% % - 30% % - 30% % - 30% 6 30 Totale cumulo materiale

18 Sanzioni RW Cumulo giuridico in assenza di voluntary disclosure Sanzione massima erogabile in un singolo anno 6 Maggiorazione ex art. 12, comma 1, D.lgs 472/1997 (da un quarto al doppio) Sanzione base 6 Maggiorazione ex art. 12, comma 5, D.lgs 472/1997 (dalla metà al triplo) 3 18 Totale cumulo giuridico 9 24 n.a. Sanzione irrogata senza voluntary disclosure Sanzione irrogata: minimo tra cumulo materiale (55) e cumulo giuridico (9-24) 9 24 Definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, D.lgs 472/1997 senza voluntary disclosure Maggiore tra sanzione irrogata (9-24) e minimo edittale (55) Riduzione ad un terzo 18,

19 Norme sanzionatorie collegate (segue) L art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997 prevede la possibilità di ridurre le sanzioni alla metà in caso di circostanze eccezionali che rendano manifesta la sproporzione tra l entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione. L Agenzia riconosce la circostanza eccezionale quando vi sia una condotta collaborativa del contribuente che consenta di ricostruire gli investimenti e le attività detenute all estero in violazione degli obblighi dichiarativi, e dei redditi e dei capitali che sono serviti ad acquisirli o costituirli, nonché gli eventuali redditi derivanti dalla loro dismissione. Voluntary disclosure (Infra). 19

20 Norme sanzionatorie collegate Art. 1 del D.Lgs. 471/1997: nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute; se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggior imposta; se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. Art. 12 del D.L. 78/2009: Le sanzioni di cui all art. 1, del D.Lgs. 471/1997 sono raddoppiate se le attività da cui derivano i redditi sono detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre

21 Tassazione presuntiva Presunzione di fruttuosità, art. 6, comma 1, D.L. 167/1990 «Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte». Presunzione relativa, per cui è ammessa prova contraria; (documentazione comprovante l infruttuosità). 21

22 La voluntary disclosure L art. 1 del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 aveva introdotto disposizioni volte a disciplinare la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). Tale procedura avrebbe consentito ai soggetti, che detengono attività e beni all estero e che hanno omesso di dichiararli nel Modulo RW, di sanare la propria posizione nei confronti dell erario pagando imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Tuttavia, in sede di conversione del D.L. 4/2014, il citato art. 1 è stato integralmente soppresso dalla L. 50/2014, rinviando a successivi disegni di legge il compito di delineare una compiuta disciplina della procedura di collaborazione volontaria. DDL n di iniziativa dei deputati Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna e Gebhard, approvato dalla Camera il 16 ottobre 2014 e trasmesso al Senato. 22

23 Disegno di Legge n Il Disegno di Legge all esame del Parlamento introduce: (i) disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, la c.d. voluntary disclosure; (ii) introduzione della c.d. voluntary disclosure interna; (iii) disposizioni in materia di autoriciclaggio. 23

24 La Voluntary Disclosure Gli autori delle violazioni degli obblighi dichiarativi relativi alla disciplina del c.d. monitoraggio fiscale (i.e., persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR) commesse fino al 30 settembre 2014 possono presentare un apposita istanza avente ad oggetto l emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all estero, al fine di definire le sanzioni per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP e IVA, nonché per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta. 24

25 Le modalità di adesione alla procedura I soggetti che intendono avvalersi della procedura devono: (i) indicare all Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili (ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, contributi previdenziali IVA e ritenute), non connessi con le attività costituite o detenute all estero, relativamente a tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento; (ii) versare le somme dovute in base all invito di cui all articolo 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997 entro il 15 giorno precedente alla data fissata per la comparizione; ovvero le somme dovute in base all accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell atto, oltre le somme dovute in base all atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all art. 4, co. 1, D.L. 167/90 entro il termine per la proposizione del ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili. 25

26 Ambito applicativo della procedura (segue) La procedura deve avere a oggetto tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero in violazione della disciplina su c.d. monitoraggio fiscale. La procedura può essere attivata entro il 30 settembre Tra la data di ricevimento dell istanza e quella di decadenza dei termini per l accertamento di cui all art. 43 del D.P.R. 600/1973, e dei termini per la notifica dell atto di contestazione ai sensi dell art. 20 D.Lgs. 472/1997 intercorrono non meno di 90 giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, il termine di decadenza per la notificazione dell avviso di accertamento e quello per la notifica dell atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei 90 giorni. 26

27 Ambito applicativo della procedura Ai fini della determinazione dei periodi d imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all art. 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009 qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall art. 5-quinquies, commi 4, primo periodo lett. c), 5 e 7. 27

28 Effetti della procedura Sanzioni penali Nei confronti dei soggetti che aderiscono alla procedura di voluntary disclosure: (i) é esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (omesso versamento di IVA) del D. Lgs. 74/2000; (ii) é esclusa la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis c.p. (riciclaggio) e 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), commesse in relazione ai delitti di cui al precedente punto (i). Limitatamente alle attività oggetto della procedura, le condotte previste dall articolo 648-ter.1 (autoriclaggio) del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti indicati nel precedente punto (i) fino alla data del 30 settembre

29 Sanzioni amministrative Monitoraggio fiscale (segue) Le sanzioni previste in caso di violazioni in materia di monitoraggio fiscale (art. 5, comma 2, D.L. 167/1990) sono determinate, ai sensi dell art. 5, comma 4 del D.L. 167/1990, in misura pari alla metà del minimo edittale: (i) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell Unione europea o in Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e ss.mm.; ovvero (ii) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero (iii) se l autore delle violazioni di cui all articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collabora-zione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli sopra indicata, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. 29

30 Sanzioni amministrative Monitoraggio fiscale Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale è definito ai sensi dell articolo 16 del D.lgs. n. 472/1997. Il confronto previsto all articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 472/97, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi dell art. 5, comma 4, primo e secondo periodo, del D.L. 167/1990 (cfr. slide precedente). 30

31 Sanzioni amministrative Monitoraggio fiscale (segue) Art. 5-quinquies, comma 7, del DDL: «Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell obbligo di dichiarazione di cui all articolo 4, comma 1, indicata nell articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decretolegge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». 31

32 Sanzioni amministrative Imposte dirette e altre imposte La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è pari al minimo edittale, ridotto di un quarto. 32

33 Forfetizzazione del calcolo dei redditi percepiti Su istanza del contribuente, l ufficio, in luogo della determinazione analitica dei redditi, calcola gli stessi applicando il coefficiente nozionale del 5% sul valore complessivo della loro consistenza alla fine dell anno. Tale opzione può essere esercitata solo nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie estere risultanti al termine di ciascun periodo d imposta oggetto della collaborazione volontaria non abbia ecceduto il limite di Euro 2 milioni. Su tale ammontare si applica un aliquota del 27%. 33

34 Ipotesi di cointestazione delle attività estere La disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. Evitata la duplicazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale. Applicabilità anche a favore di soggetti delegati? 34

35 Esibizione di atti o documenti falsi in sede di voluntary disclosure Se l istante esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. L istante deve inoltre rilasciare al professionista che lo assiste nell ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l espletamento dell incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. 35

36 Voluntary disclosure interna I soggetti che non sono tenuti agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990 e coloro i quali vi sono tenuti ma vi hanno adempiuto correttamente, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell IRAP e dell IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d imposta, commesse fino al 30 settembre

37 La procedura della voluntary disclosure interna I contribuenti che si avvalgono della c.d. voluntary disclosure interna devono: (i) presentare un apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili relativamente a tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento, e (ii) effettuare il versamento delle somme dovute in base all invito di cui all articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 218/1997, ovvero le somme dovute in base all accertamento con adesione di cui al medesimo D.Lgs., secondo le modalità ed entro i termini previsti per la procedura di voluntary disclosure avente ad oggetto le attività patrimoniali e finanziarie detenute all estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Rinvio alle disposizione relative alla voluntary disclosure ai fini della riduzione delle sanzioni. 37

38 Modifiche al codice penale e introduzione del reato di autoriciclaggio L art. 3 del DDL innalza le pene pecuniarie previste per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Il medesimo articolo introduce anche l art. 648-ter.1 avente ad oggetto il nuovo reato di autoriciclaggio. Prima fattispecie: punita con reclusione da 2 a 8 anni e con multa da a Euro, si applica a chiunque compia condotte di autoriciclaggio avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con reclusione pari o superiore a 5 anni, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della provenienza delittuosa di quanto autoriciclato (art. 648-ter.1 comma 2, c.p.). Seconda fattispecie: punita con reclusione da 1 a 4 anni e con multa da a Euro, qualora la condotta sopra descritta sia in relazione a proventi derivanti da un reato presupposto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni (art. 648-ter.1 comma 2, c.p.). 38

39 Il reato di autoriciclaggio «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell esercizio di un attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale ( )» 39

40 Raul-Angelo Papotti Avvocato, Dottore Commercialista, LL.M. Chiomenti Studio Legale Via Verdi, Milano - Italy Tel.: +39 (02) Fax: +39 (02)

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