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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2016) 3347 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione russa (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) IT IT

2 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione russa (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 1, in particolare l articolo 48, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 810/2009 fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. (2) Al fine di garantire un applicazione armonizzata della politica comune dei visti, il regolamento (CE) n. 810/2009 prevede che nell ambito della cooperazione locale Schengen sia valutata la necessità di completare e armonizzare l elenco dei documenti giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali. (3) Nell ambito della cooperazione locale Schengen in Iran, in Iraq e nella Federazione russa è stata confermata la necessità di armonizzare l elenco dei documenti giustificativi ed è stato di conseguenza redatto un elenco. (4) I consolati dovrebbero avere la facoltà di esentare i richiedenti a loro noti per integrità e affidabilità dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati, conformemente all articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009. Inoltre in casi giustificati, nel corso dell esame di una domanda, i consolati dovrebbero avere la facoltà di richiedere documenti supplementari, conformemente all articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 810/2009. (5) Dato che il regolamento (CE) n. 810/2009 si basa sull acquis di Schengen, ai sensi dell articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull Unione europea e al trattato sul funzionamento dell Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento del regolamento (CE) n. 810/2009 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. 1 GU L 243 del , pag. 1. IT 2 IT

3 (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 2 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione. (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen a cui l Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 3 ; l Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. L Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione. (8) Per quanto riguarda l Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen ai sensi dell accordo concluso dal Consiglio dell Unione europea con la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 4. (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen ai sensi dell accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l associazione di quest ultima all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 5. (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull adesione del Principato del Liechtenstein all accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l associazione della Confederazione svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 6. 2 Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell acquis di Schengen (GU L 131 dell , pag. 43). 3 Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell acquis di Schengen (GU L 64 del , pag. 20). 4 Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell accordo concluso dal Consiglio dell Unione europea con la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull associazione di questi due Stati all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (GU L 176 del , pag. 31). 5 Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l associazione della Confederazione svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (GU L 53 del , pag. 1). 6 Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell Unione europea, del protocollo tra l Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull adesione del Principato del Liechtenstein all accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l associazione della Confederazione svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del , pag. 19). IT 3 IT

4 (11) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell articolo 3, paragrafo 2, dell atto di adesione del (12) Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, dell atto di adesione del (13) Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, dell atto di adesione del (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato visti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: (a) (b) (c) Articolo 1 L elenco dei documenti giustificativi che devono presentare in Iran i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata figura nell allegato I. L elenco dei documenti giustificativi che devono presentare in Iraq i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata figura nell allegato II. L elenco dei documenti giustificativi che devono presentare nella Federazione russa i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata figura nell allegato III. IT 4 IT

5 Articolo 2 Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Dimitris AVRAMOPOULOS Membro della Commissione IT 5 IT

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