Contratto di Assicurazione Danni

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1 Contratto di Assicurazione Danni

2 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Filo diretto, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l anno, telefonando: dall Italia al NUMERO VERDE dall estero al numero Saranno richieste le seguenti informazioni: Nome e Cognome Numero di polizza Motivo della chiamata Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi Filo diretto è impegnata da sempre a fornire ai propri clienti la massima qualità nei prodotti e nei servizi. Per fare questo il suo contributo è prezioso: non esiti a comunicarci i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento all indirizzo mail suggerimenti@filodiretto.it

3 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Nota Informativa Sposami Mod ed Ultimo aggiornamento 01/10/2011 Ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l Impresa la redazione in altra lingua. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali Denominazione sociale, forma giuridica dell Impresa e Sede Legale Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, Agrate Brianza (MB) Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso n. 14, tel: mail: assicurazioni@filodiretto.it Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell Albo delle imprese al n ) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Le informazioni relative alla situazione patrimoniale dell Impresa, così come previste dal Reg. Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, sono indicate nell apposito documento riepilogativo allegato alla scheda di polizza. Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute nel presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell Impresa B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza previsione di tacito rinnovo ed ha effetto dal momento della sottoscrizione. La durata e l efficacia delle singole garanzie è specificata in ciascuna delle sezione nelle quali si articola il contratto. Avvertenza: si rinvia all articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Effetto del contratto Efficacia delle singole garanzie delle Norme comuni a tutte le garanzie per gli aspetti di dettaglio nonché agli articoli contenuti in ciascuna sezione e rubricati Decorrenza della garanzia. 1 di 5

4 3) Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto presenta una serie di garanzie elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi più frequenti, connessi con la celebrazione del matrimonio. La copertura offerta si articola in una serie di garanzie sempre comprese in polizza quali l annullamento evento matrimonio, la responsabilità civile, la tutela legale, il servizio Medical Passport, alle quali si affiancano l assistenza alla casa ed alla persona. Il tutto è poi completato da altre garanzie (definite come annullamento viaggio di nozze, infortuni sposi e perdita di impiego non volontaria) che rendono ancora più globale l offerta. Si rammenta come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all interno della polizza sottoscritta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l operatività delle stesse. Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Esclusioni e limiti specifici per la garanzia per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia e per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura risultante dalla scheda di polizza ovvero dalle norme delle singole garanzie e con le seguenti modalità: Franchigia: a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell assicurato (es: Euro 250,00); Scoperto: 2 di 5 a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell assicurato (es: 10% del danno); Massimale: a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, l indennizzo corrisposto dall Impresa non potrà eccedere la somma di denaro predeterminata (es: Euro ,00). 4) Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: qualora il contraente/assicurato svolga dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine alla prestazione resa dall Impresa. Si rinvia all articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per gli aspetti di dettaglio. 5) Aggravamento e diminuzione del rischio Il contraente/assicurato dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati Aggravamento del rischio e Diminuzione del rischio per gli aspetti di dettaglio. Per quanto concerne le garanzie sempre comprese in polizza non sussistono ipotesi che concorrono alla modificazione del rischio. Limitatamente alla garanzia Infortuni sposi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono indicare le seguenti ipotesi che concorrono alla modificazione del rischio: età degli assicurati. 6) Premio Per aderire al contratto il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre

5 determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in più rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall eventuale intermediario comunque inteso. 7) Rivalse Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all Impresa, ovvero la possibilità per l assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la liquidazione dello stesso. L assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio nell articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Rinvio alle norme di legge. 8) Diritto di recesso Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo all assicurato, all Impresa ovvero ad entrambi. L assicurato dovrà avere cura di verificare negli articoli di riferimento, rubricati Recesso in caso di sinistro e Diritto di recesso i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile i diritti dell assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro di questi azione. Si richiama l attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. 10) Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. Resta comunque ferma l applicazione di norme imperative del diritto italiano. 11) Regime fiscale Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico del contraente/assicurato. C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12) Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza: per quanto concerne la garanzia Infortuni sposi il momento di insorgenza del sinistro dovrà essere ricercato nel momento di verificazione di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte ovvero una invalidità permanente. Resta salva la successiva valutazione in merito all indennizzabilità del sinistro medesimo, 3 di 5

6 per l accertamento della quale potrà, altresì, essere richiesta apposita visita medica. Si rinvia all articolo Criteri di indennizzo. Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro, così come descritte nella sezione Denuncia del sinistro e obblighi relativi, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, così come dettagliatamente descritto nell articolo rubricato Denuncia del sinistro ed obblighi realtivi. Il Contratto di Assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all assicurato, all Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno. Si richiama l attenzione su quanto disposto dall articolo rubricato Capitali assicurati e cumulo e per la singola fattispecie alla norma dell articolo Franchigia per invalidità permanente. Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Il contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all assicurato, all Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno. L assicurato dovrà avere cura di verificare negli articoli di riferimento, gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative. 13) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, Agrate Brianza MB fax 039/ reclami@ filodiretto.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 28/ ) Arbitrato Avvertenza: il presente contratto assicurativo potrà prevedere ove espressamente regolamentato all interno del dettato normativo - la possibilità per l assicurato e/o per l Impresa di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Nel testo che segue si intende per: GLOSSARIO ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dalla stessa, così come meglio indicato all art. 11. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. DANNO EXTRACONTRATTUALE - Danno conseguente a fatto illecito. DIRITTO REALE Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene 4 di 5 4 di A

7 (disponibilità piena nel caso, ad es. di proprietà, e limitata nel caso ad es. di usufrutto) e PREMIUM conseguente dovere any amount per i terzi due by di astensione the Contracting dal turbamento party to the dell esercizio company; del diritto stesso. RESIDENCE FRANCHIGIA any La place, somma even che, temporary, per ogni sinistro, where viene the insured dedotta party dall ammontare lives; dell indennizzo e che resta a carico dell assicurato. RISK any probability that the harmful event covered by the insurance will occur; IMPRESA Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ROBBERY any misappropriation of personal property from the owner, using violence or by threatening INDENNIZZO the owner La somma him/herself; dovuta dall Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza. SURGICAL OPERATION any medical operation carried out in an operating room of a hospital INFORTUNIO or ambulatory L evento that dovuto is equipped a causa as required, fortuita, which violenta is based esterna, on surgery che of produca tissues lesioni using sources fisiche obiettivamente of mechanic, thermal constatabili or light le quali energy. abbiano For insurance come conseguenza purposes, la it includes morte ovvero also the una closed invalidità reduction permanente. of fractures and dislocations; RISCHIO probabilità che si avveri l evento dannoso contro cui è prestata l assicurazione; THEFT MASSIMALE any crime Somma under fino article a concorrenza 624 of the Italian della quale Criminal l Impresa Code, committed risponde per by anyone ogni sinistro who takes SCOPERTO nell assicurazione possession la parte of di the responsabilità di danno personal indennizzabile property civile verso of a termini any Terzi third e di nell assicurazione polizza party, che stealing l'assicurato it Tutela from tiene giudiziaria. the a owner, suo in order carico to per make ciascun profit sinistro; for him/herself or for any third party; SERVIZI MATRIMONIO TURISTICI Istituto passaggi giuridico aerei, sistemazioni tramite il quale alberghiere, due persone, trasferimenti, di diverso noleggi sesso auto, e in ecc possesso THIRD venduti dei requisiti dal PARTY Contraente richiesti usually dalla all Assicurato; does legge not italiana, include: ufficializzano a) the spouse, liberamente the parents, e volontariamente the children davanti of the insured ad un ufficiale party nor dello any stato other civile relative e alla or presenza similar person di due living testimoni with il him/her loro legame as reported finalizzato at the alla registry; SINISTRO formazione b) any il di verificarsi una employee famiglia. del of fatto the o insured dell'evento party dannoso having per an il accident quale è prestata during work l'assicurazione; activities; SPESE DI SOCCOMBENZA spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla TOURISTIC parte PERDITA vittoriosa DI SERvICES IMPIEGO nel procedimento NON any VOLONTARIA flight, civile; hotel accommodation, Si intende per transfer, tale il licenziamento, rental, etc. sold ovverosia by the Contracting l atto con il party quale to il datore the insured di lavoro party; recede unilateralmente dal contratto di lavoro con il suo TASSO dipendente, LORDO ed il fallimento il moltiplicatore del datore applicare di lavoro. al fatturato del Contraente attraverso cui TRAvEL/RENTAL determinare il Premio any Definitivo; transfer and/or stay for touristic, educational or business purposes of TERZO POLIZZA the insured di norma Il documento party non as rivestono organized che prova qualifica l assicurazione. by the di terzi: contracting a) il coniuge, party; i genitori, any travel/rental i figli dell assicurato starts after checking-in non ché qualunque (by plane), altro affine after entering o parente the con hotel/apartment lui convivente e risultante (should dallo the stay stato be di provided famiglia; only), after b) PREMIO i dipendenti embarking La dell assicurato somma (by ship dovuta or che ferry-boat), dal subiscano contraente after il danno all Impresa. sitting in occasione in a carriage di lavoro (by o train). di servizio; TRAvEL USA RISCHIO E CANADA COMPANION Probabilità E RESTO che Any DEL si insured avveri MONDO l evento person tutti who, dannoso i paesi even del contro though mondo cui inclusi not è related prestata Stati Uniti to l assicurazione. the e Canada; insured party who VENDITA suffered DIRETTA the accident, contratti is regularly stipulati dal participating contraente/assicurato in the same direttamente travel as the con insured l Impresa, party; tramite SCHEDA il sito DI internet POLIZZA L esemplare della senza polizza. alcun tipo di intermediazione; TURNOvER any total amount billed by the Contracting party during validity of the policy; VEICOLO SCOPERTO mezzo La parte meccanico dell ammontare di trasporto del guidato danno dall assicurato, che, per ogni sinistro, azionato resta da motore a carico e destinato dell assicurato. US, a circolare CANADA sulle AND strade, REST sulle OF aree THE pubbliche WORLD nonché any su country quelle private. of the Il world veicolo including assicurato US è and quello Canada; identificato SINISTRO in Il polizza verificarsi e deve dell evento intendersi dannoso nuovo ovvero contro immatricolato cui è prestata da l assicurazione non più di sei mesi ovvero, alla per la vehicle data garanzia di effetto Tutela any della mechanical giudiziaria, polizza. l insorgere means of transport della controversia driven by per the la insured quale è party prestata that l assicurazione. operates with an VIAGGIO/LOCAZIONE engine and runs on roads, lo spostamento both public e/o and soggiorno private. a The scopo insured turistico, vehicle di studio is the e di one affari reported in dell Assicurato TERZO the policy Di norma organizzato and it non must rivestono dal be Contraente; intended qualifica il as viaggio/locazione new di Terzi: or as having inizia been successivamente registered no al momento more than six months del check in a) before il (se coniuge, the volo date i aereo), genitori, when dell ingresso the i figli policy dell assicurato in goes hotel/appartamento into effect. nonché (se qualunque solo soggiorno), altro dell imbarco affine o parente (se con nave con o traghetto), lui convivente dell accomodarsi e risultante in dallo carrozza stato (se di con famiglia; treno). WORLD b) i dipendenti all the countries dell assicurato of the world, che subiscano except US il and danno Canada; in occasione di lavoro o di servizio. Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e Filo delle diretto notizie Assicurazioni contenuti nella S.p.A. presente è is responsabile responsible Nota informativa. della the veridicità truthfulness e della and completezza completeness dei dati of the e delle information notizie contenuti reported nella in this presente General Nota Description. informativa. Il Rappresentante legale The Ing. Il Rappresentante Gualtiero Legal Proxy Ventura legale Mr. Ing. Gualtiero Ventura 5 di 5 7 di 7

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Condizioni di Assicurazione Mod ed // Ultimo aggiornamento 01/10/2011 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Intermediario cui è assegnato il contratto assicurativo oppure all Impresa. A parziale deroga dell art Codice Civile se il Contraente non paga entro 30 giorni i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. ART. 3 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il contraente o l assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto: nel caso di recesso dal Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; nel caso di recesso dell Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall Impresa; ART. 7 DIRITTO DI RECESSO (valido solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta) L Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: 1 di 21 1 di 6

9 1. dalla data della conclusione del contratto; 2. dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all articolo 67 undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui Al punto 1). Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese. Per esercitare il diritto di recesso, l Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell Impresa all indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo. Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso. Nei confronti dell Assicurato che esercita il diritto di recesso l Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti. ART. 8 EFFETTO DEL CONTRATTO EFFICACIA DELLE SINGOLE GARANZIE Il contratto ha effetto dal momento della sottoscrizione e non prevede alcun tacito rinnovo. Per quanto riguara la durata delle singole garanzie, questa risulta specificata in ciascuna della sezioni nelle quali si articola il presente contratto. ART. 9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato. ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. L eventuale rivalsa, ai sensi dell art del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall Impresa per lo stesso titolo dell indennizzo pagato. ART. 11 DEFINIZIONE DI ASSICURATO Ai fini del presente contratto, con il termine di assicurato/i si intendono le due persone che intendono celebrare la loro unione nuziale. I loro nominativi dovranno risultare sulla scheda di polizza. SEZIONE 1 ANNULLAMENTO EVENTO MATRIMONIO (garanzia sempre inclusa) ART. 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA La presente garanzia avrà effetto a partire dal 30 giorno precedente alla data fissata nelle pubblicazioni per la celebrazione delle nozze. Limitatamente ai casi di decesso ovvero di malattia ovvero di infortunio, di un Assicurato o di entrambi, di gravità tale da impedire la celebrazione del matrimonio, la presente garanzia opererà dalle del giorno di stipula della polizza. ART. 1.2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, gli Assicurati del corrispettivo di recesso (comprovato da adeguata documentazione fiscale) derivante dall annullamento dei servizi tecnico professionali connessi alla celebrazione del matrimonio ed esaustivamente elencati qui di seguito: operatori fotografici e video ed attività professionale di intrattenimento artistico; 2 di 21

10 locazione della struttura o, comunque, del luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio; ristoratori, società di catering; realizzatori torta nuziale; confezionatori abiti da cerimonia; realizzatori di bomboniere e partecipazioni; gioielliere per gli anelli nuziali; fioristi; noleggiatori di autoveicoli o altro mezzo di trasporto per gli sposi; servizio professionale di consulenza prestato agli Assicurati relativamente alle fasi organizzative del matrimonio (c. d. wedding planner). L impresa, in aggiunta a quanto sopra, indennizzerà gli Assicurati del corrispettivo di recesso (comprovato da adeguata documentazione fiscale) derivante dall annullamento dei servizi di biglietteria aerea e ferroviaria nonché dall annullamento delle prenotazioni presso strutture alberghiere (i.e. camere d albergo) destinati al trasporto ed all alloggio degli invitati alla celebrazione del matrimonio a condizione che l acquisto di quanto indicato nel presente comma sia stato effettuato dagli Assicurati e questi ne sostengano integralmente l onere economico. L annullamento dei servizi tecnico professionali di cui sopra, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della stipula della polizza, dovrà essere determinato da uno dei seguenti motivi che determinano altresì l annullamento del matrimonio: decesso, malattia o infortunio di un Assicurato o di entrambi, dei genitori, fratelli, sorelle, figli, nonni, zii e nipoti sino al 3 grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta di un Assicurato o di entrambi, di gravità tale da indurre gli Assicurati a desistere dal procedere alla celebrazione del matrimonio nei termini e modi già stabiliti al momento della stipula della presente polizza, a causa delle loro condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa degli Assicurati o di uno dei due o dei loro familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la loro presenza; impossibilità degli Assicurati ovvero di uno dei due ovvero dell officiante a raggiungere il luogo fissato per la celebrazione del matrimonio a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; danni alla struttura prescelta per la celebrazione del matrimonio (es: Chiesa o Municipio) di gravità tale da impedirne totalmente la fruibilità. Resta inteso che l Impresa provvederà all indennizzo nei termini di cui sopra anche nell ipotesi di mancata celebrazione per motivi diversi da quelli stabiliti nell elenco precedente, dipendenti anche dalla volontà dei due Assicurati o di uno dei due. In tal caso l Impresa provvederà all indennizzo applicando uno scoperto pari al 50% della somma indennizzabile a termine di polizza. ART. 1.3 MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico degli Assicurati pari al 10% da calcolarsi sul corrispettivo di recesso (penale) applicato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad 100,00 per evento. Lo scoperto non verrà applicato in caso di decesso degli Assicurati e in caso di ricovero ospedaliero di un Assicurato o di entrambi purchè il ricovero sia ancora in essere alla data fissata per la celebrazione del matrimonio. In tal caso, l Impresa riconoscerà altresì un indennizzo forfetario aggiunto pari al 10% del massimale per il rimborso delle spese non documentate. ART. 1.4 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del terzo giorno successivo al giorno dell evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l annullamento della celebrazione), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde oppure al numero attivo 24 ore su di 21

11 IMPORTANTE: L indennizzo spettante all Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista e/o addebitata in virtù dell accordo con i tecnici professionisti scelti dagli Assicurati, nel caso di cancellazione degli stessi), calcolato alla data in cui si è manifestato l evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l impossibilità di procedere alla celebrazione del matrimonio. L eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal/i tecnici professionisti in conseguenza di un ritardo da parte dell Assicurato nel segnalare l annullamento della celebrazione resterà a carico dell Assicurato. ART. 1.5 DIRITTO DI SUBENTRO Per ogni annullamento di cui all articolo 1.2 soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50% del costo pattuito, l Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. ART. 1.6 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO La garanzia non è operante se gli Assicurati provvederanno a celebrare le nozze nei 30 giorni successivi alla data originariamente stabilita. La garanzia non è altresì operante: per tutte quelle circostanze impeditive alla celebrazione già conosciute alla stipula della polizza; terremoti, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente; per tutti quei servizi non risultanti dai preventivi rilasciati dai tecnici professionisti; qualora l annullamento derivasse da uso di sostanze stupefacenti o alcolismo; qualora l annullamento derivi da convocazione ovvero da qualsiasi altro provvedimento emesso dalla pubblica Autorità; per tutte quelle voci di spesa non esclusivamente finalizzate alla celebrazione del matrimonio. ART. 1.7 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN CASO DI SINISTRO - In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell infortunio o dell insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi; - in caso di ricovero, copia della cartella clinica; - in caso di decesso, il certificato di morte; - il Certificato di avvenuta pubblicazione - documento necessario per fissare la data del matrimonio - rilasciato dal competente Comune; - originali delle pubblicazioni di matrimonio; - stato civile degli Assicurati, rilasciato dalle competenti Autorità almeno 30 giorni dopo l annullamento dell evento. L Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. SEZIONE 2 RESPONSABILITA CIVILE (garanzia sempre inclusa) ART. 2.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA La presente garanzia avrà effetto dalle ore del giorno previsto per la formalizzazione del consenso matrimoniale innanzi il Pubblico Ufficiale preposto e fino alle ore del giorno successivo. 4 di 21

12 ART. 2.2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE L Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla celebrazione del matrimonio verificatosi dal momento della formalizzazione del consenso matrimoniale e fino alle ore del giorno successivo. ART. 2.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE Sono esclusi i sinistri: a) derivanti da furto; b) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore e/o a trazione animale; c) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo ovvero terremoti, alluvioni, inondazioni, slavine e scioperi; e) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; f) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; g) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; h) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; i) indennizzabili a termini della polizza Responsabilità Civile Professionale sottoscritta dal tecnico professionista scelto dagli assicurati. ART. 2.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati o di uno di loro nonché ogni altra persona con i medesimi convivente e risultante dallo stato di famiglia. ART. 2.5 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art.1915 del Codice Civile). ART. 2.6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell Assicurato fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell Impresa le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L Impresa non riconosce spese incontrate dall assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 5 di 21

13 SEZIONE 3 TUTELA LEGALE (garanzia sempre inclusa) ART. 3.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA La presente garanzia avrà effetto a partire dal 90 giorno precedente alla data fissata per la celebrazione delle nozze e fino alle ore del giorno successivo. ART. 3.2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l onere dell assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito penale e civile in favore degli Assicurati (così come definiti nel precedente art. 11) a seguito di un sinistro connesso alla celebrazione del matrimonio. Le copertura dettagliate al secondo comma del presente articolo operano sia in caso di contenzioso attivo sia in caso di contenzioso passivo. L assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall Assicurato per: a) l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso Filo diretto Assicurazioni Spa), atte a riconoscere il diritto dell assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l intervento di un avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a euro 3.000,00 nel caso in cui il legale prescelto dall assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l Impresa corrisponderà a quest ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell assicurato. L Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale). ART. 3.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE Sono esclusi dalla garanzia, oltre alle spese legali relative ad eventi non connessi alla celebrazione del matrimonio: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; 6 di 21

14 g) le spese per controversie nei confronti di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; h) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell ambito dello stesso contratto); i) le tasse di registro; j) le controversie afferenti direttamente o indirettamente al c.d. diritto di famiglia; k) le controversie di natura giuslavoristica; ART. 3.4 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l assicurato è tenuto a fornire all Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l assicurato deve trasmettere all Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: 7 di 21 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni Ufficio Tutela Legale via Paracelso, Agrate Brianza (MB) contattando il numero (dall estero ) ovvero il numero verde ovvero via fax al numero o via posta elettronica all indirizzo e mail: tutelami@filodiretto.it. ART. 3.5 GESTIONE DEL SINISTRO L assicurato, dopo avere fatto all Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l Impresa comunicherà proprio benestare e l Assicurato procederà alla nomina. L Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell Impresa (che dovrà pervenire all assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all Impresa. In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato.

15 ART. 3.6 SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d interessi tra l Impresa e l Assicurato, quest ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all Impresa. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. ART. 3.7 RECUPERO DI SOMME Spettano integralmente all assicurato i risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano all Impresa, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale ovvero concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. ART. 3.8 VERIFICHE E CONTROLLI L Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli inerenti alla vicenda sottesa al sinistro, in merito ai quali l assicurato è tenuto a fornire ogni informazione richiesta e la documentazioni necessaria, nessuna eccettuata (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il libro paga prescritto dall art. 20 DPR n. 1124, il registro delle fatture ovvero quello dei corrispettivi). SEZIONE 4 ASSISTENZA ALLA CASA (garanzia sempre inclusa) Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito. ART. 4.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA La presente garanzia avrà effetto a partire dal giorno del matrimonio e avrà durata di un anno. ART. 4.2 ASSISTENZA ALLA CASA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati: a) l invio di un elettricista a domicilio: in caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto-circuito dell impianto elettrico del domicilio dell assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l abitazione. Sono a carico dell Impresa il diritto d uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell emergenza. Sono a carico dell assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione: 1. i guasti al cavo di alimentazione dell abitazione; 2. l interruzione della fornitura elettrica da parte dell ente erogatore; b) l invio di un idraulico a domicilio: in caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l abitazione. Sono a carico dell Impresa il diritto d uscita, 8 di 21

16 il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell emergenza. Sono a carico dell assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione: 1) l interruzione della fornitura da parte dell ente erogatore; 2) il semplice guasto di rubinetti; c) l invio di un fabbro a domicilio, in caso di: 1. furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d ingresso; 2. furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa; la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l anno, ad attivare un fabbro presso l abitazione. Sono a carico dell Impresa il diritto d uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell emergenza. Sono a carico dell assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo; d) l invio di un artigiano per manutenzione ordinaria: su richiesta dell assicurato la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all invio di un artigiano (elettricista, fabbro, idraulico) a tariffe convenzionate. In questo caso tutti i costi relativi alla prestazione (manodopera, materiale ecc.) restano a carico dell assicurato; e) il soggiorno in albergo: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano inagibile la casa, la Centrale Operativa organizzerà il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell assicurato e dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia. Sono a carico dell Impresa le relative spese fino a un massimo di 3 notti. Non danno luogo alla prestazione le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo; f) il rientro immediato: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessario e improrogabile il rientro all abitazione principale dell assicurato in viaggio o di un suo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell assicurato o del familiare risultante dallo Stato di Famiglia. Sono a carico dell Impresa le relative spese fino a un massimo di Euro 500,00 per evento. La prestazione non viene erogata se l assicurato nel contattare la Centrale Operativa, non fornisca adeguata motivazione delle cause che rendono non procrastinabile il rientro. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo; g) la vigilanza del Contenuto dell abitazione: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguardia del Contenuto dell abitazione, la Centrale Operativa organizzerà la vigilanza dell abitazione ovvero la custodia del Contenuto dell abitazione riposto nel luogo indicato dall assicurato per il tempo necessario a ripristinare la sicurezza dell abitazione. Sono a carico dell Impresa le relative spese fino a un massimo di 24 ore. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. h) blocco e sostituzione delle carte di credito: la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall assicurato, si impegna ad 9 di 21

17 avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cui l assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzione di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile; i) cambio di indirizzo: la Centrale Operativa si impegna a comunicare alle Società emittenti le carte di credito (laddove ciò sia possibile) il cambio di indirizzo dell zssicurato, intervenuto successivamente all adesione al contratto e ciò al fine di evitare che le carte di credito dell assicurato siano inviate ad un indirizzo errato o che siano inviate a Terzi; j) registrazione documenti: l assicurato potrà, compilando l apposita modulistica, far memorizzare dalla Centrale Operativa i dati dei propri documenti personali (patente, passaporto e simili) ed in caso di furto, rapina o smarrimento di detti documenti unitamente alle carte di credito, potrà richiedere alla Centrale Operativa una lista completa delle registrazioni precedentemente effettuate; k) spese di comunicazione: la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito, prenderà in carico le eventuali spese di comunicazione documentate (telefono, fax o telex) che si rendessero necessarie al fine di contattare la stessa Centrale Operativa oppure le competenti Autorità al fine di esporre regolare denuncia dei fatti, e ciò fino a concorrenza di Euro 62,00 per sinistro e per anno assicurativo; l) anticipo denaro contante all estero: qualora l assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, debba sostenere all estero delle spese impreviste, la Centrale Operativa provvederà al pagamento in loco di fatture o ad un anticipo di denaro all assicurato stesso e ciò complessivamente fino ad un importo massimo di Euro 930,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso le Società emittenti le carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato erogato l anticipo. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti dell Impresa e purché l eventuale trasferimento di valuta all estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l assicurato; m) pagamento fattura hotel all estero: qualora l assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, avvenuti all estero, non abbia altri mezzi per provvedere al pagamento della fattura dell hotel, la Centrale Operativa provvederà al pagamento in loco di tale fattura fino ad un importo massimo di Euro 1.650,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso Società emittenti le carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato effettuato il pagamento. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti dell Impresa e purché l eventuale trasferimento di valuta all estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l assicurato; n) rifacimento documenti: qualora l assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente a passaporto, carta d identità e/o patente, avvenuti all estero, debba provvedere ad avviare le pratiche di emergenza necessarie per l emissione di documenti provvisori necessari alla prosecuzione del viaggio o per far ritorno al suo domicilio, la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l assicurato con l ambasciata italiana più vicina per agevolare per quanto possibile le suddette pratiche. 10 di 21

18 11 di 21 ASSISTENZA ALLA PERSONA (garanzia sempre inclusa) ART. 4.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA La presente garanzia avrà effetto a partire dal giorno del matrimonio e avrà durata di un anno. ART. 4.4 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell Assicurato, mediante l utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. ART. 4.5 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell Assicurato, l Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria. ART. 4.6 INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA Qualora l Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. ART. 4.7 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA Sono escluse le prestazioni per eventi causati da: a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali; c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d energia nucleare o di radioattività; d) dolo dell assicurato. L Impresa non risponde delle spese sostenute dall Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. L Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l assicurato a gestire autonomamente l organizzazione dell intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall assicurato. Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. Per qualsiasi richiesta di informazione l assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell assicurazione.

19 La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge. ART. 4.8 MODALITA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno al numero verde ( per chi chiama dall estero) ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero L assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione: 1. nome e cognome; 2. numero di polizza; 3. indirizzo e recapito telefonico; 4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno. L inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione. SEZIONE 5 MEDICAL PASSPORT (garanzia sempre inclusa) ART DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Con Medical Passport l assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella medica multilingue on-line, disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di identificazione, consultabile da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo. Le informazioni relative alla propria storia sanitaria vengono inserite compilando un facile questionario guidato. b) Attivazione del servizio L assicurato accedendo al sito alla sezione Come attivare, dovrà registrarsi compilando un modulo on-line in cui gli sarà richiesto di indicare il numero della propria polizza e di scegliere le Username e Password personali. Con la doppia coppia di Username e Password potrà accedere alla propria cartella medica online in modalità di modifica/edit (digitando la password di modifica/edit) o in modalità di sola lettura (digitando la password di lettura/read). Utilizzando la password di modifica/edit, che dovrà essere conservata con la massima cura, l assicurato potrà compilare e successivamente modificare il questionario guidato sulla propria storia sanitaria, se possibile facendosi coadiuvare dal proprio medico di fiducia. Il questionario sarà poi automaticamente tradotto in varie lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, turco, bulgaro, rumeno e altre in fase di elaborazione) in modo tale da permettere all assicurato all estero di fornire le informazioni sulla propria storia sanitaria senza errori di traduzione. La Password di lettura/read dovrà essere invece riportata sulla card personale Medical Passport che verrà inviata all assicurato all atto della richiesta di accesso al servizio e che dovrà essere da lui custodita con cura, e messa a disposizione dei medici curanti in caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute). c) Utilizzo del servizio di cartella medica on-line In caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute) l assicurato, i suoi familiari e/o direttamente i medici o paramedici, accedendo a e inserendo la Username e la Password indicate nella card personale Medical Passport, avranno 12 di 21

20 accesso alla sua cartella medica multilingue on-line visualizzando tutte le informazioni sulla sua storia sanitaria precedentemente inserite dallo stesso assicurato d) Durata e rinnovo Il servizio è efficace per la durata della polizza, nel caso in cui Medical Passport fosse attivato a seguito dell acquisto di una polizza assicurativa che abbia durata inferiore a un anno, l efficacia del servizio sarà pari a quella della polizza, con una durata minima di un mese. Alla scadenza, l assicurato potrà rinnovare il servizio alle condizioni che gli saranno comunicate, utilizzando la procedura di rinnovo disponibile nell area riservata del sito. L Impresa si riserva la facoltà di interrompere il servizio nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo il contratto originario in cui MEDICAL PASSPORT è incluso. e) Prestazioni Il servizio Medical Passport incluso nella polizza Filo diretto è la versione standard individuale che comprende: Cartella medica on-line multilingue: la possibilità di inserire, su uno spazio web protetto, tutte le informazioni sulla propria storia sanitaria che possono essere automaticamente tradotte in 10 lingue semplicemente cliccando sulla bandierina del relativo Paese. Una volta compilata sarà possibile: farla visionare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo, fornendo le password di lettura/read; stamparla in una qualsiasi delle lingue straniere (per esempio in quella del paese dove si sta per andare); salvarla sul proprio pc o su qualsiasi altro supporto informatico (hard disk portatile, chiavetta usb, ecc.). Inserimento di allegati come esami diagnostici, radiografie, tac, elettrocardiogrammi ecc. fino a 1 Giga che potranno essere visualizzati da qualsiasi computer, in qualsiasi luogo grazie a Virtual Viewer, l innovativa piattaforma di visualizzazione che supporta quasi tutte le più comuni tipologie di file, non solo di tipo grafico. Servizio caricamento allegati: qualora non sia possibile trasferire i documenti su file, lo staff Medical Passport può farlo per l assicurato. Le informazioni relative alle modalità e ai costi del servizio sono presenti all interno del Medical Passport personale, nel menù in alto, alla voce Servizio Allegati Supporto nella compilazione della cartella medica Lo staff Medical Passport è a disposizione per fornire informazioni e, se lo desidera, un medico seguirà passo per passo l assicurato nella compilazione della cartella medica. Tre le modalità di accesso al servizio: via telefono, chiamando il numero indicato nella sezione contatti via chat, cliccando sul pulsante di chat all'interno dell'area patologie. inviando via fax o via posta la scheda medica cartacea presente sul sito alla sezione Supporto compilazione Medical Passport Card: è la card che viene consegnata a tutti i clienti che si attivano sulla quale sono presenti i riferimenti di come accedere al servizio nonché nome, cognome, username e password di lettura (da compilare a cura dell assicurato) Convenzioni con medici specialisti e strutture sanitarie: possibilità di accedere alla rete Filo diretto di strutture sanitarie e medici specialisti in Italia e beneficiare nella maggior parte dei casi di sconti per visite o esami. Per effettuare la ricerca l assicurato può utilizzare l apposita funzione all interno del suo Medical Passport alla sezione Convenzioni Filo diretto oppure chiamare la Centrale Operativa che nel caso di versione standard del prodotto fornisce i recapiti affinché l assicurato contatti autonomamente lo specialista o la struttura. L assicurato dovrà presentarsi come assicurato Filo diretto e presentare la Medical Passport Card all atto del pagamento della prestazione per ottenere le tariffe convenzionate. 13 di 21

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