Allegato Delibera n. 11 del 01/04/2015 AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

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1 Allegato Delibera n. 11 del 01/04/2015 Regolamento per l effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero dei crediti vantati dall Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio, posto alloggio e altri benefici AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO sede legale Viale A. Gramsci, Firenze info@dsu.toscana.it

2 Indice CAPO I ACCERTAMENTI Articolo 1. OGGETTO DEL CONTROLLO PAG. 3 Articolo 2. RESPONSABILE DEL CONTROLLO PAG. 3 Articolo 3. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI PAG. 3 Articolo 4. CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PAG. 4 Articolo 5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE PAG. 4 Articolo 6. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PAG. 5 Articolo 7. PROTOCOLLO D INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA- COMANDO REGIONALE TOSCANO PAG. 6 Articolo 8.IRREGOLARITÀ O OMISSIONI PAG. 6 Articolo 9. DISCORDANZE INFLUENTI SUL BENEFICIO PAG. 6 Articolo 10. DICHIARAZIONI NON VERITIERE PAG. 6 Articolo 11 DISCIPLINARE PAG. 7 CAPO II PROCEDURA RECUPERO CREDITI Articolo 12. OGGETTO DEL RECUPERO PAG. 7 Articolo 13. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA RECUPERARE PAG. 7 Articolo 14. NOTIFICA PAG. 8 Articolo 15. MODALITÀ DI PAGAMENTO PAG. 8 Articolo 16. RECUPERO DEI CREDITI TRAMITE SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE PAG. 8 Articolo 17. DATABASE STUDENTI DEBITORI PAG. 8 Articolo 18. NORME DI RINVIO PAG. 9 NOTE PAG. 9 Regolamento accertamenti di veridicità e recupero crediti 2

3 Regolamento per l effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero dei crediti vantati dall Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio, posto alloggio e altri benefici CAPO I ACCERTAMENTI Articolo 1. OGGETTO DEL CONTROLLO 1. Costituiscono potenziale oggetto del controllo: a. tutte le richieste dei beneficiari dei servizi degli interventi non destinati alla generalità degli studenti e nelle quali sia contenuta un autocertificazione, determinante nell accoglimento della richiesta di beneficio medesima; b. tutte le richieste dei beneficiari di riduzione tariffaria per i servizi destinati alla generalità degli studenti nelle quali sia contenuta un autocertificazione, determinante nell accoglimento della richiesta di riduzione. 2. Il controllo riguarda: a. Requisiti di merito b. Requisiti relativi alla condizione economica 3. Gli accertamenti relativi ai requisiti di merito vengono effettuati sul 100% degli idonei tramite la collaborazione con l Università, le Scuole e gli Istituti presso i quali risultano iscritti gli studenti. 4. Gli accertamenti relativi alla condizione economica hanno di norma per oggetto i dati economici e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare utilizzati per la determinazione dell ISEEP e dell ISPEP o dell ISEEU 1. Articolo 2. RESPONSABILE DEL CONTROLLO 1. Responsabile del controllo della veridicità delle autocertificazioni è il Dirigente che ha la responsabilità dell attività di accertamento della stessa veridicità. 1. Gli accertamenti si distinguono: Articolo 3. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI a. con riferimento ai destinatari, in: a.1.generalizzati, quando riguardano tutti i beneficiari di un servizio o di una prestazione sociale agevolata; a.2. A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono beneficiari di un servizio o sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di un campione appositamente costituito; a.3. Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari. In tale tipologia rientrano i controlli svolti dalla Guardia di Finanza sui nominativi indicati dall Azienda, i controlli sui vincitori di borsa di studio fratelli/sorelle di studenti presenti nel campione e con irregolarità influenti sul beneficio; b. con riferimento ai tempi di effettuazione, in: b.1. Preventivi, quando sono effettuati durante l iter procedimentale; b.2. Successivi, quando sono effettuati a seguito dell assegnazione del beneficio; c. con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in: Regolamento accertamenti di veridicità e recupero crediti 3

4 c.1. Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall Amministrazione certificante; c.2. Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l attivazione dell amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi; c.3. Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori; Articolo 4. CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA 1. L Azienda effettua i controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte che interessano annualmente: a. almeno il 25% e fino al raggiungimento del 100% 2 degli idonei e beneficiari della borsa di studio e/o del posto alloggio; b. almeno il 20% dei beneficiari di altri benefici non destinati alla generalità degli studenti; c. almeno il 25% dei beneficiari di riduzione tariffaria per i servizi destinati alla generalità degli studenti. 2. Il Direttore, sentito il Consiglio di Amministrazione. determina annualmente la percentuale di accertamenti da effettuare. Articolo 5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE 1. Per l individuazione del campione da sottoporre ad accertamento per la Borsa di studio e Posto alloggio si fa riferimento agli studenti vincitori di borsa di studio e/o posto alloggio nelle ultime risultanze approvate, suddividendoli nelle seguenti categorie: a. studenti vincitori borsa e/o alloggio come iscritti al 1 anno convenzionale della laurea triennale o della laurea magistrale/specialistica a ciclo unico; b. studenti vincitori borsa e/o alloggio come iscritti ad anni successivi al primo anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, o come iscritti ad un corso di laurea magistrale/specialistica, non sottoposti ad accertamento negli anni accademici precedenti; c. tutti gli altri studenti vincitori borsa e/o alloggio non appartenenti alle precedenti categorie. Previa individuazione del valore numerico del campione, con arrotondamento all unità successiva, le domande da sottoporre ad accertamento saranno individuate, in misura non inferiore al 70% del numero totale di studenti da accertare, nelle sopraindicate categorie a) e b) e, fino concorrenza del totale, nella categoria c), computando anche le singole domande per le quali si è deciso di procedere con controlli puntuali e mirati. 2. Nel caso di altri benefici non destinati alla generalità degli studenti, viene determinato il numero totale di domande dei beneficiari da controllare, sulla base della percentuale stabilita. 3. Per i beneficiari di riduzione tariffaria per i servizi destinati alla generalità degli studenti si procede alla suddivisione degli stessi nelle seguenti categorie: a. studenti beneficiari di riduzione tariffaria nel precedente anno e non sottoposti ad accertamento; b. studenti beneficiari di riduzione tariffaria per la prima volta; c. studenti beneficiari di riduzione tariffaria nel precedente a.a. e sottoposti ad accertamento; Previa individuazione del valore numerico del campione, con arrotondamento all unità successiva, le domande da sottoporre ad accertamento saranno individuate, in misura non inferiore al 70% del numero totale di studenti da accertare, nelle sopraindicate categorie a) e b) e, fino concorrenza del totale, nella categoria c), computando anche le singole domande per le quali si è deciso di procedere con controlli puntuali e mirati. Regolamento accertamenti di veridicità e recupero crediti 4

5 4. La scelta degli studenti da sottoporre ad accertamento, sulla base dei criteri sopraindicati, sarà compiuta attraverso l estrazione casuale dei nominativi facendo esclusivo riferimento al numero individuale disgiunto dal relativo nominativo. Il campione è individuato tramite atto dirigenziale. Articolo 6. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA 1. Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti; in particolare è stabilito: a. gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta; b. potranno essere attivati controlli puntuali e mirati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni prodotte, anche in eccedenza rispetto alla percentuale di accertamenti stabilita; c. nei casi indicati al successivo punto c., ovvero nei casi in cui emergano elementi di incertezza, gli studenti sottoposti al controllo sono invitati a produrre elementi utili a chiarire la situazione. 2. Con riferimento alle specifiche modalità di controllo si distinguono: a. Accertamento diretto Il processo di controllo della veridicità sulle condizioni economico-patrimoniali di ciascuno dei componenti il nucleo familiare degli studenti da accertare è attivato confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell Economia e delle Finanze. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni con il Ministero dell Economia e delle Finanze per l accesso alle banche-dati dell Agenzia delle Entrate (SIATEL) e dell Agenzia del Territorio (SISTER). b. Accertamento indiretto Nei casi in cui si rende necessario, l accertamento è effettuato in forma indiretta richiedendo per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, ai soggetti detentori dell informazione (amministrazione certificante) il confronto dei dati contenuti nell autocertificazione con quelli esistenti nei propri archivi. c. Accertamento documentale c.1. Preso atto dell impossibilità di verificare la consistenza del patrimonio mobiliare dei soggetti appartenenti al nucleo familiare dello studente - da una parte perché non è consultabile dall Azienda alcuna banca dati relativa alla consistenza di depositi bancari, postali, obbligazioni del debito pubblico e altri titoli di Stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionaria, ecc., dall altra perché dagli elementi presenti nelle Banche dati del Ministero dell Economia e delle Finanze non è possibile determinare il patrimonio netto relativo a società o imprese individuali detenute dai soggetti di cui trattasi - qualora l ammontare del patrimonio mobiliare inserito nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, integrato con i dati reddituali e del patrimonio immobiliare ricavati dalle banche dati del Ministero comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, l ufficio competente potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. c.2. Qualora nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE risulti inserito un canone di locazione relativo ad un contratto registrato, ovvero venga segnalata la presenza di soggetti disabili, e tali elementi, se non presi in considerazione per la determinazione degli indicatori ISEEP e ISPEP di competenza, comportino la decadenza o la riduzione del beneficio, al fine di accelerare i tempi del procedimento di accertamento, potrà essere richiesta allo studente la seguente documentazione: c.2.1.copia del contratto di locazione registrato; c.2.2. copia della certificazione attestante l handicap grave o l invalidità civile con percentuale non inferiore al 66% ovvero relativa autocertificazione nella quale dovrà essere specificata l A.S.L. o altro ente che ha riconosciuto l handicap e/o l invalidità nonché la localizzazione del soggetto certificante 3. Regolamento accertamenti di veridicità e recupero crediti 5

6 c.3. Qualora le informazioni sulla composizione del nucleo familiare contenute nella Dichiarazione ISEE non fossero concordanti con quelle contenute nella Banca dati del Ministero delle Finanze, potranno essere richieste informazioni atte a chiarire la situazione familiare. Articolo 7.PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA - COMANDO REGIONALE TOSCANO 1. L'Azienda, al fine di intensificare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive per garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del diritto allo studio, attiva collaborazioni dirette con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza. 2. La collaborazione e lo scambio dati con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza sono regolati da specifico Protocollo d intesa. Articolo 8.IRREGOLARITÀ O OMISSIONI 1. L attività di controllo sulle dichiarazioni deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d ufficio e non costituenti falsità e, pertanto, devono essere verificate: a. l evidenza della irregolarità o della omissione; b. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; c. la possibilità di essere sanata dall interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione. 2. Conseguentemente si provvede a: a. sanatoria d ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell Azienda; b. richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato. 3. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi, e il recupero di eventuali somme percepite e/o degli importi corrisposti nonché il valore monetario dei servizi goduti. 4. L Azienda è comunque legittimata a richiedere idonea documentazione e/o dichiarazioni integrative atte a dimostrare o sostenere i dati dichiarati. Articolo 9. DISCORDANZE INFLUENTI SUL BENEFICIO 1. Nei casi in cui si accerti una discordanza fra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti della ISEE, anche di natura patrimoniale, note all anagrafe tributaria e quanto dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, si applica la sanzione da 500 a 5000 euro 4 oltre alla decadenza o riduzione del beneficio. 2. Per i soggetti inclusi nei campioni approvati per i quali si riscontrano discordanze influenti sul beneficio, se confermati e non accertati negli anni precedenti, si procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive relative alla condizione economica e patrimoniale rese anche per quegli anni. ARTICOLO 10. DICHIARAZIONI NON VERITIERE 1. In caso di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, oltre a decadere dal beneficio, lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, ed è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente goduti, fatta salva in ogni caso l applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato 5. Regolamento accertamenti di veridicità e recupero crediti 6

7 ARTICOLO 11 DISCIPLINARE 1. Con Disciplinare approvato dal Direttore sono definite le modalità di applicazione della sanzione di cui all art.9, oltre alla sua articolazione in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito, tenuto conto che la sanzione non può superare il triplo del beneficio 6, nonché le procedure applicative dell art. 10. CAPO II PROCEDURA RECUPERO CREDITI Articolo12. OGGETTO DEL RECUPERO 1. I crediti derivano di norma dalle situazioni sotto indicate: a. revoca della borsa di studio agli studenti iscritti ad un primo anno della laurea triennale, specialistica a ciclo unico o V.O. per mancato conseguimento del merito prescritto dal bando; b. revoca della borsa di studio agli studenti che hanno rinunciato agli studi o si sono congedati per un ateneo che non si trova nella Regione Toscana; c. revoca o decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per mancanza dei requisiti di merito o dei requisiti economici; d. revoca o decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per motivazioni varie, diverse da quelle sopraindicate; e. revoca o decadenza di prestito erogato per il quale lo studente non provvede al pagamento delle rate dovute; f. revoca parziale o totale di altri benefici diversi da quelli sopraindicati (contributo straordinario, contributo per studenti disabili, borsa per la mobilità internazionale, etc.); g. modifiche importo borsa o altro beneficio; h. mancato pagamento di tariffe alloggio nei casi previsti per la fruizione del posto a titolo oneroso; i. revoca o decadenza della riduzione tariffaria per il servizio ristorazione. Articolo 13. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA RECUPERARE 1. Gli importi da recuperare sono determinati, per ciascuno studente, come di seguito indicato: a. in caso di revoca della borsa di studio per i motivi indicati ai punti a. e b. dell art. 12 lo studente è tenuto a rimborsare gli importi riscossi a titolo di quota monetaria della borsa di studio nonché il valore monetario dei servizi goduti, se previsto dal bando di concorso di riferimento; b. in caso di revoca o decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per i motivi indicati ai punti c. e d. dell art. 12 si applica quanto previsto dagli art. 9 e 10 del presente regolamento; c. in caso di revoca o decadenza di prestiti per i quali la procedura di recupero è posta a carico dell Azienda lo studente è tenuto a rimborsare quanto riscosso in linea capitale, aumentato di eventuali interessi e sanzioni; d. in caso di revoca parziale o totale di altri benefici diversi da quelli sopraindicati (contributo straordinario, contributo per studenti disabili, borsa per la mobilità internazionale, etc) si applica quanto previsto dagli art. 9 e 10 del presente regolamento; e. nel caso risulti che la quota monetaria della borsa di studio o altro beneficio di spettanza dello studente è di importo inferiore a quella inizialmente attribuita, lo stesso è tenuto a rimborsare l eventuale differenza tra la quota monetaria riscossa e l importo effettivamente dovuto e si applica quanto previsto dagli art. 9 e 10 del presente regolamento; f. nel caso di mancato pagamento del canone alloggio, lo studente è tenuto a rimborsare l importo dovuto, aumentato di eventuali interessi e sanzioni; Regolamento accertamenti di veridicità e recupero crediti 7

8 g. In caso di revoca della riduzione tariffaria per il servizio ristorazione, lo studente è tenuto a rimborsare la differenza fra la tariffa pagata e quella spettante per tutti i pasti consumati nel periodo di riferimento e si applica quanto previsto dagli art. 9 e 10 del presente regolamento; 2. L Azienda, determinato l ammontare totale del debito, sulla base degli importi riscossi e dei servizi indebitamente fruiti dallo studente, predispone apposito atto che è assunto dal Dirigente Responsabile. ARTICOLO 14. NOTIFICA 1. L Azienda provvede a notificare allo studente la revoca o decadenza o la riduzione del beneficio, nonché l eventuale sanzione irrogata, mediante posta elettronica certificata o lettera Raccomandata A/R contenente gli estremi e le motivazioni dell atto dirigenziale, l importo dovuto, e le modalità di pagamento, il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento, stabilito in 60 giorni dalla data della notifica e l avviso che in caso di inadempimento si procederà di norma, tramite Società concessionaria della riscossione, all emissione di una cartella esattoriale con conseguente aggravio di spese e la possibilità di riscossione coattiva. 2. Qualora l impossibilità di notificare il debito derivi dal fatto che trattasi di studente straniero senza residenza in Italia, il Dirigente Responsabile, dopo aver esperito le iniziative necessarie per il recupero, procede agli atti diretti a dichiarare il debito insolvibile. ARTICOLO 15. MODALITÀ DI PAGAMENTO 1. L Azienda concede, su richiesta dell interessato da presentarsi entro 60 gg dalla notifica del debito, la rateizzazione dell importo dovuto fino ad un massimo di 36 rate mensili di importo non inferiore a 60,00 (in caso di importo superiore a 5.000,00 può essere concessa una maggiore rateizzazione) ovvero la possibilità di restituire tale somma in un unica soluzione entro 6 mesi dalla notifica del debito. 2. Le rate in cui il debito è stato dilazionato scadono l ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da quello di richiesta della rateizzazione. 3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l intero importo ancora dovuto deve essere, di norma, immediatamente pagato in unica soluzione. ARTICOLO 16. RECUPERO DEI CREDITI TRAMITE SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE 1. Periodicamente viene verificata la posizione degli studenti debitori e, trascorsi almeno trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati agli articoli 3 e 4 e senza ulteriore comunicazione all interessato, previa determinazione del Dirigente Responsabile, vengono trasmessi a Società concessionaria della riscossione i dati di coloro che non hanno provveduto al pagamento di quanto in precedenza determinato, per procedere all iscrizione a ruolo delle somme dovute. 2. Tali somme saranno maggiorate di un importo almeno pari a quanto trattenuto da Società concessionaria della riscossione per le spese di recupero del credito. ARTICOLO 17. DATABASE STUDENTI DEBITORI 1. Lo status di studente debitore e l eventuale iscrizione al ruolo del debito stesso è costantemente tenuto aggiornato nei sistemi informatici aziendali, ad evitare l erogazione di benefici allo studente che risulta ancora debitore dell Azienda. Regolamento accertamenti di veridicità e recupero crediti 8

9 Articolo 18. NORME DI RINVIO 1. Per quanto non previsto dal presente documento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo. NOTE 1 Cfr. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n Cfr, PIGI in materia di educazione istruzione orientamento formazione professionale e lavoro, Azione 2.b.1 Sistema regionale del diritto allo studio universitario, Punto 6. potenziamento dei controlli sui beneficiari DSU In un ottica di salvaguardia dell equità sociale e del buon utilizzo delle risorse pubbliche, l Azienda DSU dovrà effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni ISEE dei borsisti, sino al raggiungimento del 100% dei beneficiari di borsa. Delibera GR , n.., Indirizzi all Azienda regionale dsu per l erogazione di servizi ed interventi a favore degli studenti universitari L Azienda tramite le proprie Sedi organizzativo-territoriali territoriali secondo un unica regia e omogenee disposizioni aziendali - controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti utilizzando, di norma, il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 25% degli idonei e beneficiari della borsa di studio, nonché dei beneficiari di servizi a tariffe agevolate. L Azienda si adopera e si organizza in modo da ampliare progressivamente i controlli effettuati sino a raggiungere nei prossimi anni la totale copertura dei beneficiari. 3 Cfr. Legge 104/92, Art. 3, comma 3, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 4 Cfr, L. 122/2010 e s.m.i., art. 38, comma terzo Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a euro. La sanzione e irrogata dall ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalita vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l Istituto nazionale della previdenza sociale e l Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell ISEE, anche di natura patrimoniale, note all anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. 5 Cfr. D.lgs. 29 marzo 2012, n, 68, art. 10, comma 3 Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l applicazione delle sanzioni di cui all art. 38 comma 3 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 20110, , nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato 6 Cf. Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di di denaro da eurp a euro Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito,. D.lgs. 29 marzo 2012, n, 68, art. 10 vedi nota 5- Regolamento accertamenti di veridicità e recupero crediti 9

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