CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI EXTRAGIUDIZIALE

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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI EXTRAGIUDIZIALE Art. 1) OGGETTO L attività consiste nello svolgimento del recupero crediti extragiudiziale dei corrispettivi derivanti dagli insoluti delle fatture dell acqua,ed eventuali servizi, gestiti dall Azienda Servizi Integrati S.p.A (più semplicemente A.S.I. S.p.A) A tal fine A.S.I. S.p.A. trasmetterà alla Società affidataria del servizio di recupero crediti, i tabulati relativi agli insoluti, redatti a suo insindacabile giudizio, anche dopo aver già esperito dei tentativi di recupero in proprio con l invio di sollecito di pagamento e diffida ad adempiere. Il numero delle utenze del Servizio Idrico dell A.S.I. S.p.A. è pari a Art. 2) DURATA DELL APPALTO L incarico ha la durata di un anno dal 01/10/2013 al 30/09/2014 salvo proroga o rinnovo di un intera annualità, previa comunicazione alla ditta affidataria almeno tre mesi prima della scadenza. L appaltatore è tenuto a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 3) MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La ditta dovrà espletare le seguenti fasi procedurali: A) Sollecito di pagamento Agli utenti morosi dovrà essere inviata in via preliminare una lettera di sollecito di pagamento. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo posta prioritaria e dovrà comunque contenere quanto segue: a) informativa generale in merito all'incarico ricevuto; b) numero di utenza; c) il numero e la data della fattura; d) la scadenza della fattura; e) l importo originario della fattura; f) l indicazione delle spese a carico del debitore; g) indicazione del termine di 7 giorni entro il quale l utente è invitato ad adempiere all'obbligazione; h) indicazioni circa le modalità di pagamento; i) indicazioni circa orari e numero di telefono in cui è possibile chiamare per delucidazioni o modalità sui pagamenti. B) Esazione domiciliare Qualora decorra inutilmente il termine di 7 giorni dal ricevimento della costituzione in mora senza che il debitore abbia provveduto a pagare quanto dovuto, la ditta effettuerà l'esazione domiciliare tramite propri funzionari esattoriali. Tali esazioni dovranno essere portate a termine nel più breve tempo possibile, in modo rigoroso, nel pieno rispetto delle regole della privacy e della correttezza. In ogni esazione dovrà essere recuperato l intero importo del capitale e le spese previste dall art.6.

2 Per casi sporadici potranno essere concesse rateizzazioni, che verranno valutate dalla ditta e comunicate all A.S.I. S.p.A. via mail all indirizzo di posta che verrà indicato, al fine di ottenerne l autorizzazione a concedere la rateizzazione richiesta. Per tutte le modalità esplicative e le problematiche che dovessero sorgere nel corso del servizio la ditta dovrà fare riferimento al personale di A.S.I. S.p.A. che verrà comunicato al momento della stipula del contratto. La ditta, una volta incassate le somme dal debitore, si impegna a rilasciare a quest ultimo una ricevuta nella quale deve essere evidenziato che esso agisce per conto dell A.S.I. S.p.A. con l indicazione della sede legale. Nella ricevuta dovranno altresì essere evidenziate: la somma riscossa a titolo di capitale e la somma riscossa a titolo di spese di recupero. Una volta conclusa l attività di recupero del credito, la ditta dovrà restituire le pratiche con esito negativo accompagnate da una descrizione dettagliata delle operazioni compiute e di quanto riscontrato, dimostrando che è stata eseguita l attività di sollecito ed esazione domiciliare. Quest ultima attività dovrà essere documentata da relazione scritta e firmata dall esattore. L'incarico dovrà essere svolto ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Art. 4) OBBLIGHI DELLA DITTA La ditta si impegna a trasmettere: a) l elenco nominativo di tutte le persone in forza alla ditta che saranno impiegate nello svolgimento del servizio. La ditta sarà tenuta a segnalare tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire entro il termine di valenza contrattuale; b) salvaguardare in ogni caso l'immagine dell A.S.I. S.p.A; c) trasmettere all A.S.I. S.p.A. un apposito rendiconto sulle operazioni effettuate e sui crediti recuperati, con allegate le relative pezze giustificative; d) inviare, per ogni posizione debitoria non recuperata, una nota scritta contenente una relazione riportante le motivazioni per le quali l'esito è stato negativo e le operazioni compiute ai fini del tentativo di recupero. La ditta sarà responsabile, civilmente e penalmente per ogni danno causato a cose o persone durante l esecuzione del servizio. Resta esclusa per l A.S.I. S.p.A. ogni responsabilità a tale riguardo. Con la firma del presente contratto la ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile cui l A.S.I. S.p.A. farà riferimento per tutte le questioni che dovessero sorgere durante lo svolgimento del servizio. L A.S.I. S.p.A. avrà piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento del personale della ditta al verificarsi di comportamenti scorretti e/o di inadempienze gravi. Il responsabile della ditta settimanalmente, di norma il mercoledì, trasmetterà al personale dell A.S.I. S.p.A., indicato come referente, il file con lo stato di lavorazione delle pratiche ed effettuerà a mezzo bonifico il versamento degli incassi compiuti nella settimana precedente. La ditta si impegna a concludere le procedure di recupero dei crediti e restituirle all A.S.I. S.p.A. con la seguente tempistica: -40 giorni di calendario per le utenze classificate dall A.S.I. S.p.A. utenze attive acqua ; -60 giorni per tutte le restanti pratiche; Nel caso in cui il recupero del singolo credito non venga concluso entro i termini di cui sopra (40 giorni per le utenze attive acqua e 60 giorni per tutte le altre), sarà applicata la penale prevista dall art. 7.

3 Trascorso il termine previsto A.S.I S.p.A sarà pertanto libera di intraprendere ogni iniziativa ritenuta più opportuna per il recupero del credito o considerarlo come inesigibile. Tutte le pratiche affidate dovranno essere lavorate dalla ditta. A tal fine l A.S.I. S.p.A. si riserva di chiedere alla ditta copia della lettera inviata ed eventualmente a verificare anche presso l utente se tra le pratiche rese come negative ce ne siano state di non lavorate. Art. 5) OBBLIGHI DELL A.S.I. S.p.A. L A.S.I. S.p.A. si impegna a: a) trasmettere tabulati degli utenti insolventi con l indicazione dell importo insoluto, il numero di utenza e l indirizzo risultante dalla propria banca dati; si precisa che le pratiche trasmesse riguarderanno, per le utenze definite attive, gli importi superiori a 30 euro, mentre per tutte le altre utenze non ci sarà nessun limite di importo; b) comunicare alla ditta l eventuale pagamento delle somme pervenute all Asi Spa (mediante conto corrente postale, bonifico, pagamento web, o altro canale) entro le 48 ore successive a mezzo mail o fax; c) comunicare per iscritto eventuali variazioni che dovessero intervenire sulle posizioni affidate. Art. 6) COMPENSI E FATTURAZIONE Per il recupero dei crediti la ditta, oltre al capitale corrispondente al debito insoluto, richiederà all utente moroso, i seguenti compensi indicati in offerta composti da una percentuale da calcolare sul capitale oltre ad una spesa fissa qualora la riscossione del dovuto avvenga a mezzo esazione domiciliare. La ditta espletato l incarico, una volta a settimana di norma il mercoledì, riverserà all A.S.I. S.p.A., le somme riscosse dai debitori. Ad ogni versamento dovrà essere allegato un prospetto contenente il dettaglio dell importo versato evidenziando la corrispondenza tra la somma riscossa ( suddivisa tra capitale, spese del 13% e le eventuali spese di esazione domiciliare) e la singola utenza oggetto di recupero. Lo stesso prospetto dovrà inoltre pervenire ad A.S.I. S.p.A su supporto informatico, in formato CSV, secondo lo schema e il tracciato record previsto rispettivamente dall allegato A) e B) Le somme del capitale riscosso e le somme riscosse a titolo di spese di recupero (evidenziate nel prospetto) dovranno essere riversate in capo all ASI in esclusione dal campo di applicazione dell IVA ai sensi del DPR n. 633/72. Qualora, durante il periodo di affidamento, a seguito dell azione intrapresa dalla ditta il debitore non corrisponda le somme dovute alla ditta, ma il solo capitale direttamente ad A.S.I. S.p.A.. l A.S.I. S.p.A. riconoscerà comunque, alla ditta, nel caso delle sole utenze acqua attive (sono escluse le utenze acqua cessate e le utenze lavori) la percentuale del capitale pagato indicata nel contratto quale compenso per l attività espletata. La spesa fissa, per la visita domiciliare, invece, non verrà in alcun caso corrisposta. Per ogni riversamento effettuato la ditta dovrà emettere tre fatture : una per la percentuale di spese relative al capitale recuperato; una per la percentuale di spese relative al capitale recuperato direttamente da A.S.I. S.p.A durante il periodo di affidamento. In questo caso, infatti, la percentuale di spese sul capitale recuperato viene comunque riconosciuta e anticipata da ASI per tutte le utenze ancora attive. la terza per le sole spese di esazione domiciliare. A ciascuna delle tre fatture dovrà essere allegato un prospetto/distinta in PDF, numerato,

4 contenente il dettaglio degli importi dei pagamenti e delle spese dei singoli utenti. ASI S.p.A riceverà dalla ditta, a mezzo mail, le pre fatture per la verifica, solo in seguito al controllo di ASI la ditta emetterà le corrispondenti fattura per l addebito del corrispettivo dovuto per l attività svolta nella quale dovranno essere nuovamente riportati in allegato i singoli debiti recuperati con la distinta tra capitale e spese. Non verrà invece riconosciuto alcun compenso nel caso di: pratiche scadute (oltre i 40 giorni), ad eccezione dei pagamenti di utenze attive che arrivano alla ditta nei successivi 7 giorni; con esito negativo o insussistente; e per tutte le pratiche in cui, subito dopo l affidamento dell incarico ed entro due giorni dalla data dell invio della lettera di costituzione in mora (la ditta deve comunicare prontamente la data di invio), il debitore provveda a saldare il debito. Di ciò l A.S.I. S.p.A. è tenuta a informare tempestivamente la ditta. I compensi saranno fissi ed invariabili per l intero periodo di valenza contrattuale. Il pagamento da parte dell A.S.I. S.p.A. sarà effettuato a mezzo mandato di pagamento entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura. La ditta dovrà assumersi gli obblighi previsti dall art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) per i pagamenti da parte di A.S.I. SpA. In ogni fattura dovrà inoltre essere riportato il codice Cig Art. 7) PENALI Qualora gli incassi effettuati nella settimana dalla società di recupero non vengano fatti pervenire all A.S.I. S.p.A. entro la settimana successiva all incasso (ovvero entro il mercoledì) verrà applicata una penale pari a 30,00 euro. Qualora il versamento non avvenga per l intera settimana verrà applicata una penale pari a euro150,00 euro Verrà applicata una penale di 20,00 euro, per pratica, per il ritardo della conclusione della procedura del recupero prevista dall art 4 ( 40 giorni pratiche attive, 60 giorni pratiche cessate); Verrà applicata una penale di euro 30,00 ogniqualvolta si accerti che una pratica sia stata resa come negativa, ma non sia stata lavorata, ovvero non sia stata istruita e soggetta ad attività di recupero con invio di lettera di costituzione in mora, attività di sollecito telefonico ed esazione domiciliare. Quest ultima azione dovrà essere documentata da una relazione scritta e firmata dall esattore. Verrà altresì applicata una penale di euro 50,00 ogniqualvolta venga accertata una palese violazione dei comportamenti in materia di privacy, intendendosi per tali quelli in violazione dei comportamenti indicati nel provvedimento del Garante per la privacy 30 novembre 2005 Liceità, correttezza e pertinenza nell attività di recupero crediti e da intendersi integralmente recepita nel presente capitolato, nonché quelle discendenti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 193/2006. Art. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di reiterate inadempienze al presente contratto o nel caso di inadempienze ritenute gravi, di palese violazione delle norme sulla privacy, L A.S.I. S.p.A. potrà risolvere il contratto previa comunicazione scritta ai sensi dell art c.c. Nel caso in cui non vengano consegnati gli incassi nei tempi previsti dall art. 4) e si sia dovuto dar luogo all applicazione di almeno 8 penali, il contratto potrà essere risolto. In caso di risoluzione la ditta sarà tenuta alla restituzione della documentazione di cui è venuta in possesso per l'espletamento delle funzioni di cui all oggetto.

5 Art. 9) TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la ditta nell espletamento dell incarico conferitogli con il presente contratto, tratterà dati personali di cui è titolare l A.S.I. S.p.A. Poiché tali trattamenti avverranno prevalentemente all esterno dell azienda, e quindi al di fuori del controllo dell A.S.I. S.p.A., la ditta dovrà garantire che nell esecuzione dell incarico adotterà tutte le misure di sicurezza minime obbligatorie previste dal Disciplinare Tecnico di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e che, in conformità allo stesso, si è dotata di adeguate misure di sicurezza informatiche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, l integrità e la riservatezza dei dati personali trattati per conto dell A.S.I. S.p.A. Sarà cura, inoltre, della ditta informare correttamente i propri incaricati in merito al trattamento dei dati personali e garantire il loro rispetto delle misure minime di sicurezza. In particolare, i dati dovranno essere trattati esclusivamente per il recupero dei crediti. Nessuna comunicazione dei dati stessi a terzi potrà essere effettuata dalla ditta senza previa autorizzazione dell A.S.I. S.p.A.. Le persone impiegate nell attività di recupero del credito ed in particolare gli esattori domiciliari dovranno rispettare le indicazioni contenute nella circolare del garante per la Privacy. Le eventuali notificazioni saranno fatte da A.S.I. S.p.A. al domicilio indicato a mezzo lettera raccomandata. Art. 10) CONTROVERSIE Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto alla ditta di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio. Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste nel presente contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti nel tentativo di trovare un accordo e qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, verranno deferite all autorità giudiziaria. Le eventuali notificazioni saranno fatte da A.S.I. S.p.A. al domicilio indicato a mezzo lettera raccomandata Per qualsiasi controversia giudiziaria sarà competente il foro di Venezia. Art. 11) SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto verrà registrato solo in caso d uso con oneri a carico della parte che richiede la registrazione. Tutte le restanti spese inerenti il presente contratto ivi comprese quelle di bollo sono a carico della ditta affidataria. San Donà di Piave, maggio 2013 IL DIRETTORE GENERALE Dr. Ing.Ferdinando Babato

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