Comune di Castelnuovo Val di Cecina

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1 Comune di Castelnuovo Val di Cecina Norme sul reclutamento del personale Approvato con atto di Giunta Comunale n. 077 del divenuto esecutivo a seguito di avvenuta pubblicazione il ; MODIFICATO con deliberazione di G.C. n. 80 del resa immediatamente eseguibile. MODIFICATO con deliberazione di G.C. n. 004 del resa immediatamente eseguibile. MODIFICATO con deliberazione di G.C. n. 133 del resa immediatamente eseguibile MODIFICATO con deliberazione di G.C. n. del resa immediatamente eseguibile

2 INDICE GENERALE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI... 3 ART. 1. OGGETTO... 3 ART. 2. PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI... 3 ART.3. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE... 3 ART. 4. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO... 4 ART. 5. RISERVE E PREFERENZE... 4 CAPO II PROCEDURE SELETTIVE... 5 ART. 6. PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA PER ESAME... 5 ART. 7. PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI... 6 ART. 8. PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA PREVIO CORSO... 7 ART. 9. BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA... 7 ART. 10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE... 8 ART. 11. PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA... 9 ART. 12. GRADUATORIE... 9 ART.13. MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ART. 14. TERMINE DEL PROCEDIMENTO CAPO III PROCEDURE SELETTIVE INTERAMENTE RISERVATE AL PERSONALE INTERNO ART.15. PROCEDURE SELETTIVE PER LA COPERTURA DI POSTI NON DESTINATI ALL ACCESSO DALL ESTERNO ART.16. PROCEDURE SELETTIVE INTERAMENTE RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA CAPO IV COMMISSIONI ESAMINATRICI ART. 17. NOMINA E COMPOSIZIONE ART. 18. FUNZIONAMENTO ART. 19. COMITATI DI VIGILANZA ART. 20. COMPENSI DELLA COMMISSIONE CAPO V ASSUNZIONI DAL COLLOCAMENTO ART. 21. PROCEDURA ASSUNTIVA CAPO VI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DELLE CATEGORIE PROTETTE ART. 22. ASSUNZIONI MEDIANTE RICHIESTA DI AVVIAMENTO CAPO VII PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MODALITÀ DI ASSUNZIONE ED UTILIZZAZIONE ART. 23. IL REPERIMENTO DEL PERSONALE ART. 23 BIS. ASSUNZIONI IN CASO D'URGENZA ART.23 TER. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE TEMPORANEE O STAGIONALI ART.24. ASSUNZIONE ED UTILIZZAZIONE ART. 25. COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO DEL SINDACO ART. 26. NORME FINALI

3 Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto 1. La presente normativa disciplina le modalità e le procedure assuntive del Comune di Castelnuovo Val di Cecina nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 2. Con provvedimento del Segretario Comunale sono disciplinati nel dettaglio le modalità ed i tempi di realizzazione dei procedimenti relativi alle assunzioni. Art. 2 - Programma delle assunzioni 1. La Giunta comunale, su proposta del Segretario Comunale, adotta, successivamente all approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio triennale, il piano triennale delle assunzioni in ruolo, con indicazione delle unità di personale che si intende reperire attraverso selezione pubblica per le singole categorie e le relative professionalità, nonché delle procedure riservate al personale in servizio nell ambito di quanto previsto dalla vigente normativa. 2. Tale programma è affisso all Albo pretorio del Comune di Castelnuovo Val di Cecina. 3. Nei casi di necessità la Giunta, con proprio atto motivato, può disporre la modifica del piano triennale. Art.3 - Modalità di assunzione del personale 1. L accesso all impiego presso il Comune di Castelnuovo Val di Cecina può avvenire attraverso: a) procedure selettive pubbliche per esami, per titoli ed esami nonché previo corso, anche in forma convenzionata, volte all accertamento della professionalità e/o attitudine richiesta, avvalendosi, se del caso, di sistemi automatizzati; b) ricorso a graduatorie approvate dal competente organo della Regione; c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal competente servizio della Direzione provinciale del lavoro per le qualifiche per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore alla scuola dell obbligo; d) assunzioni obbligatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente; e) chiamata nominativa nei casi previsti dalla legge; f) acquisizione di personale in mobilità volontaria o segnalato dal Dipartimento della Funzione Pubblica; g) selezioni per assunzioni a tempo determinato; h) le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell impresa, così come disciplinato dai Contratti collettivi nazionali; 3

4 i) mediante procedure di mobilità esterna, prioritariamente nell'ambito del comparto EE.LL. previo accordo con l'amministrazione di appartenenza approvato dalla Giunta Comunale. Art. 4 - Requisiti generali di accesso 1) Possono accedere agli impieghi presso il Comune di Castelnuovo Val di Cecina i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell Unione europea, nonché quelli appartenenti a paesi extracomunitari, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, possono accedere all impiego comunale a parità di requisiti, purché abbiano un adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare, con apposita menzione nei verbali delle operazioni della commissione giudicatrice, nel corso dello svolgimento delle prove; b) età non inferiore ad anni 18, né superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo, salvo quanto diversamente disposto dal bando di selezione in relazione alla specificità delle unità da reperire; c) non essere esclusi dall elettorato politico attivo; d) idoneità fisica alle mansioni. L Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione; e) titolo di studio prescritto dal bando. Per i cittadini degli stati membri dell Unione europea, nonché per quelli appartenenti a paesi extracomunitari, l equiparazione dei titoli è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti; f) non essere stati destituiti dall impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2) Particolari e/o ulteriori requisiti possono essere previsti dal bando di selezione in relazione alla specificità delle mansioni da ricoprire. 3) L Amministrazione comunale si riserva di valutare l ammissibilità all impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale o abbiano procedimenti penali pendenti in relazione all attualità del reato e relativamente alla tipologia delle mansioni oggetto della selezione. 4) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. Art. 5 - Riserve e preferenze 1) Nelle procedure di cui all art. 3, comma 1 lett. a, operano le riserve stabilite dalla legge e dalla normativa contrattuale. 4

5 2) Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono, nell ordine: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 18) gli invalidi ed i mutilati civili; 19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 21) coloro che abbiano svolto lavori socialmente utili nella medesima professionalità oggetto della procedura selettiva. 3) A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dalla minore età. Capo II Procedure selettive Art. 6 - Procedura pubblica selettiva per esame 1) In relazione alla professionalità richiesta, il bando prevede almeno una prova d esame tra le seguenti tipologie, anche combinate tra di loro: a) prova scritta teorico - dottrinale; b) prova scritta psico - attitudinale; 5

6 c) prova scritta - pratica; d) prova pratica - applicativa; e) prova orale; f) colloquio esplorativo. 2. Per lo svolgimento delle suddette prove è possibile avvalersi di sistemi automatizzati, la cui gestione può essere affidata a ditte specializzate. 3. L Amministrazione comunale può procedere a preselezione mediante test o prove anche psico-attitudinali, previa indicazione nel bando, qualora il numero delle domande sia tale da renderlo opportuno per esigenze di celerità ed economicità. Le prove preselettive avvengono anche mediante il ricorso a sistemi automatizzati, la cui gestione può essere affidata a ditte specializzate sulla base di criteri predeterminati. In tal caso sarà ammesso alla selezione il numero di candidati determinato dal bando. 4. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi salvo che ciò non sia motivatamente e manifestamente incompatibile con le esigenze derivanti dalla disponibilità dei locali, dal numero dei concorrenti e/o dalla tipologia delle prove. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia della selezione e fatto comunque salvo il rispetto della normativa speciale, può procedere, con proprio atto motivato, ad individuare l applicabilità di quanto stabilito nel presente comma. 5. La Commissione dispone di punti 30 o equivalente per la valutazione di ciascuna prova. Ogni prova si intende superata con il punteggio di 21/30 o equivalente Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nelle singole prove, con esclusione del risultato conseguito nella prova preselettiva, laddove prevista. 6. La prova orale deve svolgersi in un aula aperta al pubblico. La Commissione Esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Art. 7 - Procedura pubblica selettiva per titoli ed esami 1. Nelle procedure pubbliche selettive per titoli ed esami, il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nelle singole prove di esame. 2. La valutazione dei titoli deve prevedere l attribuzione di un punteggio massimo non superiore ad un terzo di quello stabilito per le prove di esame e viene effettuata sulla base di almeno una delle seguenti categorie: a) titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno; b) titoli di servizio e di lavoro; c) titoli di cultura e/o professionali; d) curriculum professionale. 3. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, dopo l effettuazione delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. 6

7 4. La valutazione dei titoli viene resa nota ai candidati prima dell inizio delle prove orali. 5. Si applicano le norme stabilite all art.6 per la procedura selettiva pubblica per soli esami. Art. 8 - Procedura pubblica selettiva previo corso 1. La procedura selettiva pubblica previo corso è, di norma, utilizzata per professionalità tecniche, di alta specializzazione e per l area di vigilanza. 2. Lo svolgimento delle prove di selezione è preceduto da un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi, secondo le modalità previste dal bando. 3. Qualora per esigenze organizzative nonché di proficuo e regolare svolgimento del corso si ritenga necessario ammettervi un numero limitato di candidati, si procede ad una preselezione anche sulla base di titoli. In tal caso il bando potrà determinare di ammettere al corso un numero limitato di candidati rispetto al numero delle unità da reperire. 4. La frequenza al corso è obbligatoria. I candidati ammessi al corso dovranno comunque presenziare ad almeno l 80% delle ore di lezione previste, pena l esclusione dalla selezione. Non è ammessa alcuna causa di giustificazione per l assenza alle lezioni stesse. L'obbligo di presenza si intende assolto. 5. Ai fini dell'accertamento della presenza dei candidati al corso, ai medesimi viene rilasciato, previa identificazione e convalida, un cartellino identificativo munito della fotografia del candidato da esibire durante le lezioni. All inizio di ogni incontro previsto sarà effettuata l identificazione del corsista. In mancanza del cartellino, l identificazione verrà effettuata attraverso la trascrizione dei dati personali contenuti nel documento di riconoscimento ad opera della segreteria del corso. Non sarà ammessa la partecipazione alla lezione del candidato privo di almeno uno dei citati documenti riconoscitivi. 6. Il corsista è tenuto a comprovare la presenza apponendo la propria firma sull apposito registro. Coloro che non ottemperino alla citata prescrizione, non permettendo così il riscontro delle presenze, verranno considerati assenti. 7. I corsisti sono tenuti ad osservare gli orari di ingresso e di uscita indicati nel calendario delle lezioni. Eventuali ritardi in entrata o anticipazioni in uscita superiori ai 15 minuti rispetto all inizio e alla fine delle lezioni comporteranno la mancata partecipazione all incontro. 8. L'ammissione dei candidati alle prove concorsuali è disposta con specifico atto previa verifica del registro delle presenze del corso. Art. 9 - Bando di procedura selettiva pubblica 1. II bando della procedura selettiva pubblica è approvato con disposizione del segretario comunale e deve contenere almeno: 7

8 a) il numero e la professionalità delle unità da reperire; b) la forma contrattuale del rapporto di servizio; c) l indicazione delle riserve a favore di determinate categorie; d) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego; e) il termine e le modalità di presentazione delle domande; f) i casi che comportano l esclusione dalla procedura selettiva; g) le prove d'esame e le materie oggetto delle prove stesse; h) le modalità di comunicazione del calendario e delle sedi delle prove d'esame; i) la votazione minima richiesta in ciascuna prova ai fini del conseguimento dell idoneità; j) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, con l indicazione dei termini e delle modalità per la loro presentazione; k) le modalità di utilizzazione delle graduatorie degli idonei; l) la citazione della legge che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; m) le modalità per la comunicazione del mancato rispetto del termine del procedimento selettivo; n) le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati all Ente comunale. 2. Il bando integrale deve essere pubblicato all Albo Pretorio comunale e per estratto negli albi pretori dei comuni facenti parte del territorio della Comunità montana dell'alta Val di Cecina; il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia della selezione, può prevedere ulteriori forme di pubblicità. 3. Il Segretario comunale può procedere, per motivate esigenze e con apposito provvedimento, alla proroga ed alla riapertura dei termini, alla modifica, all integrazione, nonché alla revoca del relativo bando. Art Domanda di partecipazione 1. La domanda deve essere redatta nella scrupolosa osservanza di quanto stabilito dal bando di procedura selettiva pubblica ed inoltrata nelle modalità in esso descritte. 2. Il bando stabilisce quali dichiarazioni devono essere presentate a pena di esclusione. 3. Per quanto attiene alla documentazione delle procedure selettive di cui al presente atto, deve farsi applicazione quanto più possibile ampia delle normativa vigente in materia di autocertificazione ed accertamenti d'ufficio. Qualora sia richiesto dal bando, i documenti comprovanti i titoli relativamente ai quali non è ammessa autocertificazione devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai termini di legge, se non diversamente previsto, entro la data di scadenza del bando. 4. Alla domanda devono essere allegati: a) la ricevuta di pagamento della tassa di selezione, nella misura di 4,00; b) il curriculum professionale ed ogni altra documentazione, quando richiesti dal bando di selezione. 8

9 Art Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'amministrazione comunale, nel termine stabilito dal bando di selezione, i documenti in carta semplice attestanti l attuale possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda. Da tale documentazione, non richiesta nei casi in cui l'amministrazione comunale ne sia già in possesso o ne possa disporre, su precisa indicazione del candidato interessato, facendo richiesta ad altra pubblica amministrazione, deve risultare, altresì, il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 2. I candidati appartenenti alle categorie per le quali sono previste, dalla normativa vigente, le assunzioni obbligatorie mediante selezioni pubbliche, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici competenti e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, sia all'atto dell'immissione in servizio. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici e non collocati tra i vincitori possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo assuntivo citato, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Art Graduatorie 1. Al termine delle operazioni di esame, la Commissione redige la graduatoria provvisoria di merito, secondo l ordine determinato dalla somma dei punteggi riportati da ciascun candidato risultato idoneo in tutte le prove previste con quanto eventualmente ottenuto nella valutazione dei titoli, se prevista. Tale graduatoria è rimessa, contestualmente ai verbali delle operazioni svolte, al responsabile del procedimento. 2. Qualora il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità nella procedura inerente le operazioni concorsuali, rinvia gli atti al Presidente della Commissione. 3. Verificata la conformità alle norme vigenti delle procedure sopra citate, il responsabile del procedimento formula, previo esame della documentazione attestante il possesso dei titoli preferenziali già dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, la relativa graduatoria definitiva di merito, la cui approvazione compete al Segretario Comunale nel caso di assunzioni a tempo indeterminato e al responsabile del servizio personale per le assunzioni a tempo determinato. 4. Nei limiti del numero delle unità da reperire indicato nel bando, sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto lo stesso bando di concorso dispone in materia di riserve in favore di particolari categorie di soggetti. 5. I vincitori di selezione sono riordinati secondo l ordine di merito. 9

10 6. La graduatoria di merito e quella finale dei vincitori sono pubblicate all Albo pretorio dell Amministrazione comunale. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 7. La documentazione eventualmente prodotta dai concorrenti non può essere restituita prima che siano trascorsi i termini accordati dalla legge per la proposizione delle suddette impugnative. 8. La graduatoria della selezione è unica ed è utilizzabile per il periodo di vigenza stabilito dalla legge per il reperimento di ulteriori unità di pari qualifica ed analoga professionalità, nell ambito del fabbisogno di personale di cui al programma delle assunzioni trattato al precedente art In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori si procede all assunzione dei concorrenti dichiarati idonei nella stessa selezione secondo l ordine di graduatoria. 10. La graduatoria può essere utilizzata anche per assunzioni di pari qualifica ed analoga professionalità a tempo determinato e per contratti di formazione e lavoro. Le graduatorie ottenute in esito a procedure pubbliche selettive previo corso non sono utilizzabili ai fini di stipula di contratti di formazione e lavoro. Laddove ciò sia stato espressamente indicato nel bando di selezione, la graduatoria può essere utilizzata, con le modalità sopra indicate, anche per il reperimento di unità a tempo parziale. Il rifiuto alle assunzioni di cui al presente comma non determina l esclusione dalla graduatoria degli idonei. Art Modalità di utilizzazione delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato 1. Le graduatorie destinate alle assunzioni a tempo determinato sono utilizzate, nel corso della loro validità, secondo il criterio dello scorrimento integrale fino al completamento dell elenco dei componenti. 2. Le rinunce antecedenti la stipulazione del contratto o, comunque, precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, le dimissioni in corso di rapporto e la cessazione del medesimo per completamento del periodo contrattuale, comporteranno la non riassumibilità dalla graduatoria se non a seguito di eventuale nuovo scorrimento della medesima. 3. Nei casi di motivata urgente necessità di copertura del posto, il reclutamento del personale può avvenire mediante ricerca telefonica dell'interessato effettuata al recapito indicato dal medesimo. Il mancato reperimento dello stesso, registrato in apposito fonogramma, determina il solo scorrimento della graduatoria. 4. Fatta salva la diversa disciplina eventualmente contenute in specifiche convenzioni, è consentito ad altri enti l'utilizzazione, in forma autonoma, delle graduatorie in corso di validità, messe a disposizione dell'ente. L'assenso alla utilizzazione della graduatoria è espresso dalla Giunta Comunale. 10

11 Art Termine del procedimento 1. La procedura concorsuale deve concludersi entro tre anni dalla data di indizione della procedura pubblica selettiva. La mancata osservanza di tale termine, adeguatamente motivata, è comunicata ai candidati interessati con le modalità indicate nel bando di selezione. Capo III Procedure selettive interamente riservate al personale interno Art Procedure selettive per la copertura di posti non destinati all accesso dall esterno. 1. Sentite le organizzazioni sindacali, l Amministrazione individua, nel contesto del provvedimento di programmazione delle assunzioni di cui all art.2, comma 1, del presente atto, il numero dei posti che non siano stati destinati all accesso dall esterno, da destinare esclusivamente al personale di ruolo dipendente del Comune di Castelnuovo Val di Cecina. 2. Il relativo bando di selezione è approvato con disposizione del Segretario Comunale. 3. La partecipazione alle procedure disciplinate dal presente articolo è consentita al personale di ruolo in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità di servizio maturata all interno dell ente nella categoria immediatamente inferiore e nel medesimo profilo professionale rispetto ai posti messi a selezione di almeno tre anni per l accesso alla categoria D e di almeno un anno per le altre categorie. b) titolo di studio previsto per l accesso dall esterno alla categoria ovvero di grado immediatamente inferiore, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge. c) L anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore e nel medesimo profilo professionale rispetto ai posti messi a selezione è ridotto a 2 anni per l accesso alla categoria D qualora i dipendenti partecipanti siano in possesso dello stesso titolo di studio previsto per l accesso dall esterno 4. Nell ambito delle procedure trattate nel presente articolo, il relativo bando di selezione potrà prevedere la costituzione di una graduatoria di merito disciplinandone i termini di efficacia, comunque di durata non superiore a quella stabilita dalla normativa vigente. L utilizzo di tale graduatoria di merito dovrà in ogni caso essere limitato al numero dei posti programmati al momento dell entrata in vigore del bando ed eventualmente alla copertura del turnover nel periodo di efficacia della stessa graduatoria.. 5. Laddove l Amministrazione intenda attivare procedure selettive per i profili 11

12 professionali B3 e D3 ai sensi della normativa contrattuale vigente e relativamente ai posti non riservati agli esterni, la partecipazione dei dipendenti interni è limitata al personale degli altri profili professionali delle categorie B e D in possesso del titolo di studio richiesto dallo specifico bando di selezione. 6. La pubblicazione del bando di selezione viene soddisfatta mediante affissione all Albo pretorio / circolare informativa inviata a tutti gli uffici dell ente. 7. Nelle procedure di cui al presente articolo, il ricorso alla modalità di espletamento indicata all'art. 8 può avvenire prescindendo dalle professionalità ivi descritte. La partecipazione al corso, indipendentemente dall'esito conclusivo della procedura selettiva, costituisce valido presupposto per il rilascio di un attestato di formazione professionale da inserire nel fascicolo personale del dipendente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano alle selezioni riservate, in quanto compatibili, le norme stabilite per le procedure selettive pubbliche. Commento [FF1]: Aggiorna al corso concorso Art.16 - Procedure selettive interamente riservate al personale del Comune di Castelnuovo Val di Cecina 1. Con il programma delle assunzioni di cui all art.2, comma 1, e sentite le organizzazioni sindacali, l Amministrazione comunale può prevedere procedure selettive riservate al personale di ruolo del Comune individuando le professionalità acquisibili esclusivamente dall interno dell ente. 2. È ammessa la partecipazione alle procedure di cui al presente articolo del personale interno appartenente allo stesso profilo professionale interessato dalla procedura selettiva, in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità di servizio maturata all interno dell ente nella categoria immediatamente inferiore e nel medesimo profilo professionale rispetto ai posti messi a selezione di almeno tre anni di accesso alla categoria D e di almeno due anni per le altre categorie; b) titolo di studio previsto per l accesso dall esterno alla categoria ovvero di grado immediatamente inferiore, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell art.15 in materia di pubblicità del bando di selezione, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le procedure selettive pubbliche. Capo IV Commissioni esaminatrici Art Nomina e composizione. 1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale ed è così composta: 12

13 Segretario comunale o suo delegato in qualità di Presidente; due componenti esperti nelle materie oggetto della selezione. Possono essere previsti membri aggiunti, laddove ciò sia richiesto dalla specialità di alcune materie oggetto della prova di esame; un segretario con funzione verbalizzante. 2. Possono essere nominati, anche contestualmente e con le medesime modalità previste per gli effettivi, membri supplenti sia per il Presidente, sia per i componenti, nonché per il segretario della Commissione, allo scopo di consentire la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di impedimento documentato. 3. Laddove se ne ravvisi la necessità, il bando può prevedere che, per la complessità delle operazioni concorsuali, allo svolgimento delle prove siano preposte sottocommissioni presiedute da un membro della Commissione stessa. Per la composizione di dette sottocommissioni si fa riferimento a quanto previsto al comma 1^ del presente articolo. 4. Nel caso di procedure pubbliche selettive previo corso l Amministrazione può avvalersi di un collegio di docenti incaricato della tenuta del corso. Il collegio è nominato dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale ed è composto da dipendenti del Comune di Castelnuovo Val di Cecina esperti nelle materie oggetto del corso e/o da esperti esterni. Del collegio deve comunque farne parte almeno un membro della Commissione esaminatrice. Art Funzionamento 1. Le sedute della Commissione non sono valide se non con la completezza del collegio. 2. In occasione dell'espletamento delle prove concorsuali la completezza del collegio è richiesta ogni qualvolta debba essere esercitata una funzione deliberativa. Art Comitati di vigilanza 1. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, viene costituito in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto, di norma, da un membro della Commissione e composto da due membri e da un segretario verbalizzante individuati fra i dipendenti del Comune di Castelnuovo Val di Cecina. 2. Alla nomina dei componenti dei comitati di vigilanza si provvede con atto del Segretario comunale. Vale il regime delle incompatibilità previsto per i membri di Commissione. Art. 20 Compensi della Commissione 1. Ai membri delle commissioni giudicatrici effettivi o aggiunti viene corrisposto un compenso base e un compenso integrativo, determinato in base al DPCM e successive modifiche ed integrazioni. 13

14 2. Il compenso base è determinato come segue: a) 123,95 per concorsi relativi a profili professionali di Categorie A e B1 o categorie equiparate; b) 247,90 per concorsi relativi a profili professionali di Categorie B3 e C o categorie equiparate; c) 309,87 per concorsi relativi a profili professionali di Categoria D o categorie equiparate. 3. Il compenso integrativo è invece determinato: a) 0,43 per ogni singolo candidato esaminato per le prove selettive previste dal Capo III del DPR 487/1994; b) 0,50 per ogni singolo elaborato e/o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b) dell art. 7 del DPR 487/1994; c) 0,62 per ogni singolo elaborato e/o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto a) dell art. 7 del DPR 487/ Il compenso di cui al comma 3, punto b e c) del presente articolo è aumentato del 20% per i concorsi per titoli ed esami e ridotto del 20% nei concorsi per soli titoli; 5. Nell'ipotesi in cui la correzione degli elaborati sia affidata ad una ditta di consulenza specializzata, il compenso integrativo di cui al comma 3 è corrisposto nella misura del 50%. 6. I compensi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono aumentati del 20% per i Presidenti delle Commissioni e ridotti della stessa percentuale per i Segretari delle commissioni stesse. 7. Il Presidente è escluso dai compensi nel caso in cui tale funzione gli competa istituzionalmente. 8. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali è dovuto il compenso base stabilito dall art. 1, ridotto del 50% ed il compenso integrativo per ciascun candidato esaminato, nella misura stabilita dal comma 2 del presente articolo. 9. i compensi di cui al comma 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente, i seguenti importi: a) 1.239,50 per i concorsi di Categorie A e B1 o categorie equiparate; b) 2.479,00 per i concorsi relativi a profili professionali di Categorie B3 e C o categorie equiparate; c) 3.098,74 per concorsi relativi a profili professionali di Categoria D o categorie equiparate; I limiti massimi sopraindicati sono aumentati del 20% per i Presidenti di Commisione e ridotti del 20% per il Segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi della riduzione del 50% del compenso base di cui al comma 1 del presente articolo. 10. Nel caso di suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dal comma 1, ridotto del 50%, ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato, nella misura fissata dal comma 2 14

15 del presente articolo. I compensi integrativi di cui al comma 2 sono rapportati per ogni componente e per il Segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente comma 9; 11. Ai componenti delle commissioni o sottocommisisoni che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, è corrisposto il compenso base in misura proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato. 12. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di 31,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche. 13. Ai componenti del collegio di docenti di cui all art. 17, comma 4, viene corrisposto un compenso orario ed un compenso integrativo. 14. Il compenso orario è determinato come segue: a) 20,66 per ogni ora di lezione tenuta in corsi riguardanti selezioni relative a professionalità per il cui accesso è richiesto il requisito della scuola dell obbligo; b) 41,32 per ogni ora di lezione tenuta in corsi riguardanti selezioni relative a professionalità per il cui accesso è richiesto il diploma di secondo grado; c) 61,97 per ogni ora di lezione tenuta in corsi riguardanti selezioni relative a professionalità per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea. 15. Il compenso integrativo è invece determinato per ogni giorno in cui si sono tenute le lezioni in: a) 0,43 per ogni candidato ammesso al corso per le selezioni di cui al punto 14.a; b) 0,50 per ogni candidato ammesso al corso per le selezioni di cui al punto 14.b; c) 0,62 per ogni candidato ammesso al corso per le selezioni di cui al punto 14.c. Capo V Assunzioni dal collocamento Art Procedura assuntiva 1. L assunzione agli impieghi per l accesso ai quali è richiesto, quale titolo di studio, il conseguimento del requisito della scuola dell obbligo si effettua mediante richiesta di avviamento numerico dalle liste del centro per l'impiego, secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa. 2. Qualora l Amministrazione ne rilevi l opportunità, in relazione alla professionalità richiesta, la volontà di avviare la procedura assuntiva può essere pubblicizzata, con le modalità e nei tempi ritenuti idonei, per favorire la partecipazione di soggetti iscritti nelle liste del collocamento di altre province mediante il trasferimento in quelle locali. 3. Possiede il requisito della scuola dell obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare entro il Valgono gli ulteriori requisiti generali stabiliti per l accesso al pubblico impiego, nonché i requisiti specifici richiesti dall Amministrazione in relazione alla professionalità oggetto della selezione. 15

16 4. Nelle selezioni di cui al presente articolo operano le seguenti riserve: a) riserva ai sensi dell art. 39 del D.Lgs 196/95 a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nella misura prevista per legge; b) riserva del 30% per coloro che abbiano partecipato allo svolgimento di lavori socialmente utili, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 5. La prova selettiva è pubblica e di essa si dà avviso mediante affissione all Albo pretorio del Comune. La data e la sede della medesima sono comunicate agli interessati anche mediante telegramma. 6. Per i candidati avviati dal collocamento, la prova selettiva tende esclusivamente ad accertare l idoneità alle mansioni da svolgere e non comporta valutazione comparativa. Capo VI Assunzioni obbligatorie delle categorie protette Art Assunzioni mediante richiesta di avviamento 1. Nel rispetto della normativa vigente, l Amministrazione comunale provvede alle assunzioni obbligatorie delle categorie di cui alla legge 68/ Le richieste di avviamento, inoltrate agli uffici provinciali di competenza e pubblicate mediante avviso all'albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, sono presentate entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. 3. Agli avviati viene data comunicazione della data, della sede nonché dei contenuti della prova selettiva tendente all esclusivo accertamento dell idoneità alle mansioni da svolgere. 4. Prima di procedere all assunzione, il lavoratore disabile risultato idoneo è sottoposto a visita medica volta ad accertare la permanenza dello stato invalidante. Capo VII Personale a tempo determinato Modalità di assunzione ed utilizzazione Art Il reperimento del personale 1. Il reperimento del personale a termine necessario alla funzionalità dei servizi del Comune di Castelnuovo Val di Cecina si effettua, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e contrattuali vigenti, secondo una delle le seguenti modalità: Commento [FF2]: Scegliere se volere l'ordine gerarchico o la libera scelta 16

17 a) mediante ricorso in via prioritaria a graduatorie ancora aperte scaturite da pubbliche selezioni, finalizzate al reperimento di unità di pari qualifica e di professionalità analoga o comunque assimilabile; b) mediante l'utilizzo di apposite graduatorie scaturite da selezioni pubbliche per esami e/o titoli; c) mediante apposite selezioni per assunzioni temporanee o stagionali, secondo la disciplina di cui all'art.23 ter; d) mediante ricorso a graduatorie approvate dal competente organo della Regione; e) mediante ricorso a graduatorie messe a disposizione da altri enti. f) in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 16 della Legge 57/86 e successive modificazioni per le assunzioni da effettuare mediante ricorso alle liste di disoccupazione. Art. 23 Bis - Assunzioni in caso d'urgenza In caso di urgenza il Servizio Personale predispone graduatorie a seguito di pubblico avviso, tenendo conto di: Votazione conseguita nel titolo di studio richiesto. Esperienze di lavoro subordinato nella medesima professionalità da assumere svolte presso il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ed altri Enti locali. Il punteggio complessivo è di 100 suddiviso in parti uguali fra titolo di studio e servizio. Il titolo di studio richiesto non viene valutato se risulta conseguito con il livello più basso di punteggio. In caso di punteggio superiore, viene effettuata interpolazione fra lo 0 e il punteggio massimo di 50 attribuibile. a) l'esperienza lavorativa viene valutata in mesi, con un punteggio pari a 1 per ogni mese fino ad un massimo di 50. I periodi di servizio si sommano: - ogni 30 giorni si computa un mese; - eventuale resto superiore a 15 giorni viene conteggiato come mese intero; - eventuale resto pari o inferiore a 15 giorni non si valuta. b) Il servizio prestato a tempo parziale viene valutato proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa. c) Il servizio militare e civile viene equiparato all'esperienza lavorativa svolta nella professionalità da assumere. Il settore interessato dovrà segnalare al responsabile del servizio competente per iscritto e con adeguato anticipo, la necessità di provvedere al reperimento del personale, specificando la motivazione della richiesta e la presumibile durata delle necessità. Commento [FF3]: aggiornare 23 Ter - Assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali 17

18 1. Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali si applica la procedura semplificata di cui al presente articolo. 2. Alle selezioni sono ammessi i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda con le modalità e nei termini richiesti nell'apposito avviso contenente l'indicazione dei requisiti culturali e professionali necessari, il contenuto della prova, la categoria professionale di inquadramento delle unità eventualmente da assumere. 3. Le procedure assuntive sono disposte nel rispetto delle seguenti modalità: a) È sufficiente la pubblicazione del bando di selezione solo all'albo pretorio dell'ente per una durata pari ad almeno quindici giorni. b) I termini per la presentazione delle domande possono essere contenuti fino a dieci giorni decorrenti dal primo giorno successivo a quello finale di pubblicazione del bando. c) I termini di convocazione dei concorrenti alle prove d'esame possono essere contenuti fino a dieci giorni. 4. In relazione alla specifica professionalità del posto, le prove d'esame possono consistere in un colloquio, in una prova pratica, in un colloquio e in una prova pratica. 5. Le date delle prove e la sede di espletamento possono essere comunicate nel bando di selezione. Tale comunicazione tiene luogo alla tradizionale convocazione scritta dei partecipanti alla selezione. 6. In assenza di ogni diversa comunicazione, tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove. 7. Restano ferme in ogni caso la pubblicità delle prove e la necessaria predeterminazione dei contenuti e dei criteri per la valutazione delle medesime. Commento [FF4]: perché l'ultimo di pubblicazione? Nella vostra ipotesi si toglie un giorno, non lo farei. Art.24 - Assunzione ed utilizzazione 1. Il personale a termine deve essere assunto ed utilizzato mediante procedure improntate a fornire la massima continuità possibile ai servizi utenti e la maggiore tempestività nel far fronte ad esigenze imprevedibili e straordinarie. 2. Le graduatorie determinate secondo le modalità di cui al presente capo sono utilizzate indifferentemente per l'attribuzione di incarichi stagionali, straordinari, per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati al variare della richiesta da parte dell'utenza, per esigenze imprevedibili, nonché per la realizzazione di specifici progetti e per la costituzione di rapporti di lavoro previsti dal codice civile per le imprese. 3. Il personale assunto per le esigenze sopra richiamate può essere trattenuto in servizio per periodi pari alla durata massima prevista dalla vigente normativa contrattuale, ovvero per periodi inferiori, eventualmente prorogabili. 18

19 4. La proroga del personale assunto a tempo determinato è disposta, nei limiti indicati dalla normativa vigente e compatibilmente con l'equilibrio finanziario dell'ente, previa congrua e motivata richiesta del responsabile dell'ufficio cui è assegnato il dipendente. 5. Il personale assunto a tempo pieno o parziale sarà trattenuto in servizio per il tempo fissato nel contratto individuale di lavoro, trascorso il quale il rapporto di lavoro sarà da intendersi risolto senza necessità di preavviso. Art Collaboratori a tempo determinato del Sindaco 1. Esclusi i casi previsti dall articolo precedente, il Sindaco, può disporre l assunzione di personale a termine, al di fuori della dotazione organica, per la costituzione di uffici posti alle sue dirette dipendenze per l esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo. 2. Il Sindaco dispone l assunzione mediante un proprio provvedimento motivato. La durata del rapporto non può, comunque, essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco. Commento [FF5]: si vuole anche Giunta e Assessori? Art Norme finali 1. Le norme del presente atto sostituiscono ogni precedente regolamentazione adottata in materia da questa Amministrazione. 2. Per quanto non regolato dalla presente disciplina e dalle relative norme di dettaglio, di cui al precedente art.1, si fa riferimento al D.P.R. 487/94. 19

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