PROFILI CIVILISTICI DELL ATTIVITÀ EROGATIVA (Antonio Fici 1 luglio 2008)

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1 Le ricerche di Assifero PROFILI CIVILISTICI DELL ATTIVITÀ EROGATIVA (Antonio Fici 1 luglio 2008) SOMMARIO: Parte I. La fattispecie concreta. 1. Introduzione. Il quadro e gli obiettivi della ricerca. Note preliminari sul rapporto tra fondazioni, attività erogativa e impresa Le fondazioni di comunità. 2. Analisi delle concrete modalità operative delle fondazioni appartenenti ad Assifero La raccolta di risorse. Le diverse tipologie di sostenitori: persone fisiche, enti pubblici e privati; il sostenitore ente non profit; il sostenitore una tantum e il sostenitore interessato ; i fondi specifici Modalità di erogazione: a sportello e su bando. Le diverse tipologie di bando La fase dell impiego: la decisione sull an e il quomodo dell uso delle risorse raccolte. In particolare: le modalità di selezione dei progetti da finanziare. Il rapporto con il beneficiario del finanziamento. Il monitoraggio. Parte II. I profili giuridici. 3. La natura giuridica dell attività erogativa L erogazione come donazione L incapacità di donare degli enti e delle persone giuridiche L assenza di animus donandi. L erogazione come atto dovuto L assenza di arricchimento e di impoverimento Conclusioni parziali e premesse per gli approfondimenti successivi L erogazione complessa come prestazione in adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive; 3.4. (segue) e come contratto a favore di terzo L erogazione complessa come liberalità indiretta. 4. Spunti in tema di qualificazione e modelli giuridici del sostegno alle fondazioni. Il sostegno-dotazione e il sostegno-donazione Il vincolo di destinazione e la sua tutela giuridica. Fondazioni fiduciarie e trascrizione dell atto di destinazione. 5. Conclusioni. Parte I LA FATTISPECIE CONCRETA 1. Introduzione. Il quadro e gli obiettivi della ricerca. Note preliminari sul rapporto tra fondazioni, attività erogativa e impresa. Il settore non profit (ovvero il terzo settore, come oggi lo definisce anche il legislatore 2 ) è costituito da un articolato insieme di organizzazioni, sostanzialmente riconducibili a due tipologie generali: - quella degli enti imprenditoriali, - e quella degli enti non imprenditoriali, (perciò) detti anche erogativi. La prima dimensione del non profit ha trovato generale riconoscimento nel recente decreto legislativo n. 155/2006 sull impresa sociale. Questo decreto individua le imprese sociali per il fatto di svolgere attività d impresa in determinati settori di utilità sociale oppure inserendo al lavoro 1 Professore Associato di Diritto Privato dell Università del Molise 2 Cfr. art. 5, legge n. 328/2000; art. 14, decreto legge n. 35/2005.

2 particolari categorie di persone svantaggiate 3. L attività svolta dalle imprese sociali deve dunque in ogni caso presentare tutti i connotati che l art. 2082, c.c., richiede perché un attività sia qualificabile come impresa : essere produttiva, stabile, organizzata mediante l impiego di fattori della produzione, e condotta con metodo economico. La seconda dimensione del non profit non costituisce invece materia di un provvedimento legislativo organico. La fonte più importante resta il codice civile, là dove esso disciplina gli enti non societari (comunemente denominati anche, in virtù della loro collocazione, enti del I libro del codice civile), cioè le associazioni, le fondazioni e i comitati. È noto peraltro che questa disciplina è da tempo oggetto di diversi tentativi di riforma, sull ultimo dei quali si avrà modo di tornare nel corso di questo studio 4. Vi sono poi alcune leggi speciali su singoli enti o categorie di enti, quali la legge n. 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato (anch essa in odore di riforma); la legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale; il d.lg. n. 153/1999 sulle cc.dd. fondazioni bancarie; il d.lg. n. 460/1997 sulle ONLUS (quest ultimo di natura fiscale). Nella prassi si suole distinguere l attività erogatrice degli enti non profit in due tipologie: - l attività grant making, corrispondente alla erogazione di somme di denaro per fini di utilità sociale, - e quella operating, consistente nella erogazione diretta di beni o servizi di utilità sociale. Su questa base si distinguono le grant making foundations, oggetto prevalente di questa ricerca, dalle operating foundations 5. Attenendosi al dato strettamente giuridico, nella misura in cui tutte e due le attività si contrappongono a quella di impresa, ambedue dovrebbero considerarsi attività erogative poiché non imprenditoriali 6. Qualora le si consideri entrambe in antitesi alle imprese sociali, non si potrebbe 3 I settori di utilità sociale sono quelli tassativamente indicati dall art. 2, comma 1, d.lg. n. 155/2006. Non è necessario che l attività in questi settori sia esclusiva, ma è sufficiente che essa sia prevalente rispetto ad eventuali altre attività, nel senso che i ricavi da essa generati siano pari almeno al 70% dei ricavi complessivi, secondo quanto più analiticamente prescritto nel d.m. 24 gennaio 2008, attuativo sul punto del d.lg. n. 155/ Si tratta di una bozza di legge delega di riforma organica della disciplina degli enti del I libro del codice civile predisposta dalla c.d. Commissione Pinza, costituita durante la XV legislatura. 5 La dottrina tedesca distingue tra Hauptgeldstiftung e Anstaltstiftung: le prime sono le fondazioni che si limitano ad erogare le rendite di un patrimonio; le seconde le fondazioni che danno vita ad una istituzione (anche un impresa) mediante la quale perseguono le proprie finalità: cfr. RESCIGNO, Fondazione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, Cfr. però, per quanto riguarda il diritto europeo della concorrenza, Corte di Giustizia CE, 10 gennaio 2006, n. 222, che in un giudizio relativo ad una decisione resa dalla Commissione CE n. 2003/146, ha affermato: «il ruolo che il legislatore nazionale affida alle fondazioni bancarie nei settori di interesse

3 infatti stabilire una distinzione convincente, ad esempio, tra una fondazione che fornisca un servizio di assistenza gratuito o a prezzo simbolico e una fondazione che eroghi una somma di denaro finalizzata all acquisto di un servizio di assistenza. L attività erogativa, come detto, si individua in primo luogo per contrapposizione a quella imprenditoriale: è un attività che difetta di uno o più dei requisiti di cui all art. 2082, c.c., tra cui appunto l economicità, cioè l autosufficienza economica 7. Ciò precisato, non soltanto la distinzione tra grant making ed operating rimane ben salda nella prassi, dove l appellativo di fondazioni di erogazione è riservato alle grant making foundations (e d ora in poi, anche in questa ricerca, quando si parlerà di fondazioni di erogazione lo si farà con esclusivo riferimento a quest ultima tipologia di enti), ma effettivamente l attività grant making e quella operating avendo come oggetto la prima un dare e la seconda un fare pongono problemi giuridici differenti, soprattutto in punto di rapporti tra fondazione e beneficiari e tra fondazione e sostenitori. Di più incerta collocazione è l ipotesi di una fondazione che svolga attività d impresa al fine di erogarne gli utili 8. Qui c è sì un impresa di fondazione, e dunque un attività operativa, ma la pubblico e utilità sociale, deve essere distinto tra il semplice versamento di contributi ad enti no profit e l attività svolta direttamente in tali settori. Ed invero, la qualificazione delle fondazioni bancarie come imprese sarebbe esclusa rispetto ad un attività limitata all erogazione di sovvenzioni ad enti senza scopo di lucro. Tale attività, infatti, ha natura esclusivamente sociale e non è svolta su un mercato in concorrenza con altri operatori, sicché la fondazione bancaria si comporta come un ente di beneficenza. Viceversa, quando una fondazione bancaria, agendo direttamente negli ambiti di interesse pubblico o sociale, effettua operazioni commerciali per realizzare gli scopi di utilità sociale, essa può offrire beni o servizi sul mercato in concorrenza con altri operatori, ad esempio in settori come la ricerca scientifica, l educazione, l arte o la sanità. In tale ipotesi, nonostante l offerta di beni o servizi sia fatta senza scopo di profitto, la fondazione bancaria deve essere considerata come un impresa, in quanto svolge un attività economica che è in concorrenza con quella di soggetti che perseguono uno scopo di lucro; è pertanto soggetta alle norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato». Non è chiaro se questa decisione faccia esclusivo riferimento alle imprese sociali senza scopo di lucro oppure se sia tale da poter comprendere anche gli enti erogativi di beni o servizi di utilità sociale che come si vedrà nel testo dalle prime si distinguono poiché tecnicamente non producono ma erogano. Se fosse vera la seconda alternativa, allora si restringerebbe notevolmente (ed erroneamente) l ambito degli enti erogativi (che sarebbe limitato ai soli enti che erogano denaro ovvero che fanno beneficenza, come dice la Corte di Giustizia), laddove basterebbe l operatività diretta in un settore di utilità sociale, anche se a titolo gratuito e dunque non in forma imprenditoriale, per acquisire la qualifica di impresa (per lo meno, secondo il diritto comunitario e per quanto riguarda il profilo degli aiuti di stato, di cui la decisione citata si occupava specificamente). 7 Cfr. RESCIGNO, Fondazione, cit., 810, dove richiama la distinzione di tipo economico-aziendale tra aziende di produzione ed aziende di erogazione, il cui oggetto non è la produzione o lo scambio di beni o servizi ma la distribuzione della ricchezza che pervenga da diverse fonti; per la posizione del problema e una soluzione nei termini del testo, cfr. G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell impresa, 3ª ed., Torino, 1999, 32 s. e 34 ss. 8 Fattispecie, quest ultima, che in passato ha sollevato problemi di ammissibilità, ma che oggi è pacificamente considerata legittima in ragione della mancanza di espressi divieti legislativi allo svolgimento di attività d impresa da parte di enti non societari (cfr. per tutti RESCIGNO, Fondazione, cit., 811 ss.; COSTI, Fondazione e impresa, in Riv. dir. civ., 1968, I, 17 ss.; GALGANO, Persone giuridiche, 2ª ed., in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2006, 234 s.); il

4 fondazione non perde la sua qualifica generale di ente erogativo, dal momento che l esercizio dell impresa è strumentale al perseguimento della finalità istituzionale che si realizza mediante la devoluzione degli utili. L unica differenza tra questa fattispecie e quella della fondazione che amministra un patrimonio per erogarne le rendite risiede nella modalità di amministrazione del patrimonio (e dunque di produzione del risultato economico da distribuire): dinamica nel primo caso; statica nel secondo 9. Anche nel caso della fondazione che eserciti un impresa strumentale è presente infatti una fase istituzionale di devoluzione degli utili e dunque di attribuzione del grant (con le relative questioni giuridiche), cosicché anche questa tipologia fondazionale è da ascriversi (quanto meno per i problemi giuridici che pone) al genere delle fondazioni erogatrici grant making 10. È importante comunque precisare che la fondazione che svolga attività d impresa al fine di erogarne gli utili non potrebbe qualificarsi come impresa sociale ai sensi del citato d.lg. 155/2006, anche nel caso in cui l impresa avesse ad oggetto i beni o servizi di utilità sociale di cui all art. 2, comma 1, del citato decreto. L impresa sociale, infatti, è tenuta a destinare gli utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell attività d impresa o ad incremento del proprio patrimonio (cfr. art. 3, d.lg. 155/2006), cosicché un ente che esercitasse un impresa (ancorché, come detto, nei settori utilità sociale di cui al decreto) problema essendo, semmai, quello della disciplina applicabile agli enti non societari che esercitino un impresa (sul punto cfr. l ampia analisi di CETRA, L impresa collettiva non societaria, Torino, 2003, passim). Nel progetto Pinza, dato per scontato l esercizio di impresa da parte degli enti del primo libro, ci si preoccupa anzi di valorizzarlo (cfr. art. 2, lett. j), e di fissare i principi della sua disciplina (cfr. artt. 2, lett. i; 7). 9 Cfr. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, 165: «l amministrazione statica del patrimonio, se confrontata alla varietà dei tipi empirici, individua la forma più elementare e sostanzialmente marginale della gamma organizzativa e produttiva che conosce, invece, un ricorso sempre più frequente all impresa». 10 Cfr. chiaramente in questo senso GALGANO, Persone giuridiche, cit., 278 s., nt. 1, il quale, a proposito dell art. 16, afferma: «si parla qui di rendite per essersi avuto riguardo all ipotesi, normale, della fondazione che non esercita un attività d impresa ( ); ma s intende che la prescrizione in esame va applicata agli utili della fondazione nell ipotesi, meno frequente, in cui questa si procuri i mezzi patrimoniali necessari per la realizzazione dei propri scopi mediante l esercizio di un impresa»; diversamente RESCIGNO, Fondazione, cit., 810, il quale sembra circoscrivere la figura delle fondazioni di erogazione alle fondazioni erogatrici di rendite (e non di utili in senso tecnico). Nel progetto Pinza sembra fare riferimento a questa fattispecie l art. 7, comma 1, là dove parla di esercizio strumentale dell impresa (lett. a) e di gestione istituzionale diversa da quella imprenditoriale (lett. b). La conclusione di cui al testo vale anche per la fondazione holding, quella cioè che si limiti a detenere partecipazioni in imprese al fine di erogare poi i dividendi percepiti.

5 e poi devolvesse gli utili prodotti non potrebbe acquisire (e/o conservare) la qualifica di impresa sociale 11. Quanto da ultimo affermato non esclude naturalmente l ipotesi della fondazione impresa sociale : l impresa sociale può infatti, secondo il d.lg. n. 155/2006, assumere una qualsivoglia forma giuridica, compresa quella della fondazione 12. Sia la fondazione impresa sociale sia la fondazione che eserciti un impresa (eventualmente anche di utilità sociale, ma) per finalità di erogazione esercitano attività d impresa. Ma mentre nella prima l esercizio dell impresa costituisce ed esaurisce lo scopo istituzionale, nella seconda l esercizio dell impresa è solo strumentale alla successiva fase di devoluzione degli utili, cioè all erogazione 13. In conclusione, il quadro dei rapporti tra fondazione, impresa ed erogazione può rappresentarsi nel modo seguente: Fondazioni di erogazione Fondazioni imprenditoriali Grant making Operating Imprese sociali Non impr. soc. Erogano somme di denaro provenienti da: a) amministrazione del patrimonio (rendite) b) esercizio di impresa (utili) Erogano beni o servizi a titolo gratuito (o comunque ad un prezzo insufficiente a remunerare i fattori produttivi) Producono e scambiano beni o servizi (se imprese sociali, beni o servizi di utilità sociale ai sensi dell art. 2, comma 1, d.lg. n. 155/2006) Questa ricerca è promossa e sostenuta da Assifero, un importante (e in un certo senso pionieristica) associazione di fondazioni ed enti di erogazione. Lo sviluppo e la diffusione della fondazione erogativa, quale istituto giuridico d elezione per lo svolgimento di attività filantropiche, si è accompagnato al sorgere di movimenti di associazione fra gli enti operanti in questo settore. Sono così nate, a livello nazionale ed internazionale, associazioni e forum fra gli enti erogativi. Si tratta di 11 A meno che non si ritenga rispettosa dell art. 3 la devoluzione degli utili ai medesimi destinatari dell impresa (quasi come si trattasse di un ristorno di parte del prezzo originariamente pagato): sul punto, cfr. FICI, sub art. 3, in FICI e GALLETTI (a cura di), Commentario al decreto sull impresa sociale, Torino, 2007, 42 s. e 55 s. 12 Sul punto cfr. FICI, Impresa sociale, in Digesto civ., agg. III, t. 2, Torino, 2007, In generale, sul rapporto tra fondazione e impresa, cfr. ZOPPINI, Le fondazioni, cit., 164 ss., il quale ben distingue tra l impresa esercitata dalla fondazione per finalità di erogazione (e dunque strumentale), dall impresa che soddisfa immediatamente l interesse programmato nello scopo statutario.

6 soggetti che si propongono come luoghi ideali di incontro e discussione fra le varie organizzazioni, nei quali ciascuno porta la propria esperienza al servizio e ad arricchimento degli altri. Le associazioni di questo tipo si pongono dunque come mission il progresso, lo studio e la diffusione dell idea di filantropia, favorendo così la creazione ed il successo di quelle infrastrutture sociali operanti nella prospettiva del principio di sussidiarietà. L associazione fra enti erogativi favorisce inoltre la predisposizione di procedure organizzative comuni, indirizza al meglio il privato cittadino che voglia compiere liberalità destinandole a progetti socialmente utili, svolge attività di lobby nei confronti dei poteri dello Stato. Pone la sua opera, infine, al servizio di coloro che vogliano creare a loro volta una nuova organizzazione di utilità sociale, indirizzandoli verso le soluzioni giuridiche più confacenti all interesse perseguito e accompagnando gli enti di nuova costituzione nelle prime fasi della loro vita. Il fenomeno dell associazionismo fra enti appartenenti al terzo settore, con specifico riguardo alle realtà no profit di natura erogativa, trova in Italia in Assifero la sua più compiuta espressione. Assifero associa infatti enti di diversa origine ma di analoghi ideali, compendiando al suo interno e rappresentando soggetti appartenenti sostanzialmente a tutte le tipologie di enti che oggi in Italia svolgono attività di erogazione (ad eccezione delle fondazioni di origine bancaria) e costituendo dunque un osservatorio privilegiato per chi voglia indagare il fenomeno. Più specificamente, Assifero associa oggi ventotto enti, e precisamente: - dodici fondazioni comunitarie, delle quali nove di diretta emanazione della Fondazione Cariplo, due istituite dalla Fondazione Venezia (ex Fondazione della Cassa di Risparmio di Venezia) e una di origine eterogenea, fondata cioè da una molteplicità di soggetti (enti pubblici territoriali, enti ecclesiastici, imprese private e associazioni imprenditoriali, una Cassa di Risparmio e alcune famiglie); - sette fondazioni a vario titolo classificabili come di origine imprenditoriale, delle quali due derivanti da imprese bancarie (una di esse con caratteristiche di governance riconducibili alla tipologia della fondazione di partecipazione), una da un impresa assicurativa, due facenti capo ad aziende di servizi a capitale pubblico, una derivante da una impresa internazionale di consulenza e servizi alle imprese e una da un impresa operante in ambito sanitario; - sei fondazioni a carattere personale/familiare, per quanto spesso patrimonializzate e finanziate con proventi delle imprese facenti capo alle famiglie fondatrici; - una associazione regionale che gestisce in Valle d Aosta il centro di servizio per il volontariato, con le funzioni e le competenze di cui alla legge quadro sul volontariato (L. 266/91); - una associazione di impronta ecclesiastica operante nel campo erogativo a sostegno dell attività dei missionari nel mondo; - una fondazione, operante nei campi della cooperazione allo sviluppo e della consulenza al non profit, di diretta emanazione di una grande fondazione svizzera. Premessa la ricognizione delle concrete modalità operative degli enti in oggetto, la ricerca si propone di analizzare i profili giuridici dell attività erogativa delle fondazioni grant making, segnatamente quei profili di più spiccato rilievo civilistico; indagherà pertanto in merito alla natura giuridica dell erogazione e al rapporto tra fondazione e beneficiari; ma anche a quello tra la fondazione e coloro che a vario titolo le conferiscono risorse per il perseguimento degli obiettivi.

7 La realtà degli enti erogativi che Assifero rappresenta è infatti costituita sia da fondazioni dotate di un patrimonio più o meno ingente, che amministrano al fine di erogarne le rendite ai beneficiari; sia da fondazioni cc.dd. di comunità (o delle comunità locali) che traggono le risorse da destinare a fini sociali da liberalità di privati o altri soggetti interessati allo sviluppo economico-sociale di un certo territorio (che, per comodità, chiameremo d ora in poi sostenitori ) 14. Le prime sono soprattutto fondazioni che trovano origine nella responsabilità sociale di singole imprese e istituzioni o nella filantropia di individui o di famiglie. Si tratta del modello di fondazione ipotizzato legislatore codicistico del 42: la fondazione costituita da un individuo e da questi dotata di un patrimonio al fine dell erogazione delle rendite (cfr. art. 14, comma 2, c.c., sulla costituzione della fondazione anche per testamento; 16, comma 1, c.c., là dove prevede che l atto costitutivo o la statuto della fondazione debbano indicare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite). Le seconde costituiscono un fenomeno nuovo e per certi versi più complesso, che perciò occupa, nel novero degli enti erogativi, una posizione del tutto peculiare. Nel paragrafo successivo se ne offrirà una sintetica descrizione Le fondazioni di comunità. La tipologia delle cc.dd. fondazioni di comunità ha origine e sviluppo negli Stati Uniti sin dai primi decenni del secolo scorso, rispondendo all idea di una fondazione benefica che, a seguito di un iniziale apporto patrimoniale da parte del fondatore, veda successivamente accrescere le proprie disponibilità economiche grazie alla partecipazione attiva e solidale dei membri della comunità di riferimento. Tratto distintivo della fondazione della comunità locale è dunque il forte radicamento in uno specifico ambito territoriale nonché la capacità di rispondere ai suoi bisogni, grazie anche alla flessibilità delle procedure organizzative ed alla conoscenza delle esigenze della comunità di riferimento. Il modello ipotizzato dovrebbe incontrare la partecipazione e l adesione della società civile ai progetti di volta in volta portati avanti, incrementando così la cultura del dono e della filantropia nei cittadini. In Italia, il modello della fondazione di comunità nasce sul finire degli anni 90 per impulso della Fondazione Cariplo (fondazione c.d. bancaria, ai sensi del d.lg. n. 153/1999), della quale può dirsi che la fondazione di comunità costituisca il braccio periferico in materia di attività erogativa, operante nell ambito di una base territoriale ristretta quale la provincia. Il progetto delle fondazioni delle comunità locali viene lanciato per il fine dichiarato di perseguire in modo più efficace sul utili. 14 Non ci sono invece fondazioni che svolgono attività d impresa al fine della successiva erogazione degli

8 territorio le finalità statutarie della Fondazione Cariplo. Il modello è stato peraltro adottato da altre fondazioni di origine bancaria, nonché, in alcune zone del Nord Italia, da altri enti pubblici e privati. Prescindendo in questa sede da un analisi del concetto eminentemente sociologico di comunità, può dirsi che ciò che caratterizza e costituisce il presupposto del successo di un ente operante in ambito di filantropia comunitaria è il senso di appartenenza dei sostenitori. La fondazione mira infatti ad incentivare la naturale propensione dell uomo al dono e alla filantropia, creando i presupposti perché i singoli possano sentirsi effettivamente corresponsabili del benessere della comunità di appartenenza e protagonisti delle attività dirette a tale scopo. In questo contesto, la fondazione di comunità si pone come intermediario fra i membri della società civile disposti al sostegno di attività di interesse pubblico e gli enti del terzo settore che tali interventi si propongono di realizzare. Essa, dunque, basando tutta la sua attività sulla fiducia e sulla legittimazione sociale, si propone di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della naturale tensione alla solidarietà dei cittadini. Caratteristica fondamentale del modello della fondazione comunitaria è poi la capacità di sviluppare sinergie e forme di partnership con gli enti pubblici del territorio di riferimento, oltre che ovviamente, come si diceva, con enti privati appartenenti al terzo settore 15. La fondazione della comunità locale si propone inoltre come luogo ideale di confronto e di dibattito; ente promotore di una visione di lungo periodo delle esigenze della comunità. Essa costituisce, dunque, nelle intenzioni dei fondatori, il miglior incentivo per il coinvolgimento dell intera comunità in progetti socialmente utili, fungendo da catalizzatore delle aspirazioni altruistiche e della cultura del dono dei membri della società civile e infine collettore di risorse economiche da impiegare in maniera efficiente, neutrale e svincolata da ingerenze di poteri esterni. La fondazione di comunità favorisce così la creazione di un infrastruttura sociale che si propone come scopo quella che sinteticamente viene definita filantropia comunitaria: vera attuazione, territorialmente e socialmente localizzata, del principio di sussidiarietà costituzionalmente inteso. Caratteristiche tipiche della fondazione di comunità (almeno secondo quanto richiesto dalla Fondazione Cariplo in quel progetto di sviluppo di cui si diceva) sono inoltre (gli scopi, l origine e le caratteristiche delle fondazioni di comunità sono in buona parte esplicitati da appositi quaderni operativi elaborati dalla Fondazioni Cariplo e disponibili anche sul sito dove trovasi pubblicato anche un esempio di statuto-tipo): 15 Per una recente analisi di stampo sociologico sulla rilevanza dell attività delle fondazioni comunitarie nel terzo settore e sull importanza delle sinergie da esse sviluppate, cfr. FERRUCCI, Il ruolo delle fondazioni comunitarie nello sviluppo del welfare societario, Convegno organizzato dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca dal titolo Le fondazioni comunitarie: motore di solidarietà, Como, 8 giugno 2006, disponibile su

9 - un consiglio d amministrazione composto da membri della società civile autorevoli e disinteressati, disposti a prestare la propria opera senza compenso al servizio della comunità; - la presenza e l opera di un personale specializzato, in grado di assistere l organo amministrativo con professionalità ed efficienza; - la disponibilità di efficaci canali di comunicazione, onde poter informare la comunità delle attività e delle iniziative intraprese; - la capacità di raccogliere risorse in misura considerevole e da una pluralità di fonti: indice questo di indipendenza e di legittimazione e gradimento sociale; - la disponibilità alla collaborazione con gli enti locali, nella considerazione dei rispettivi ruoli e autonomie; - l instaurazione di un essenziale rapporto di fiducia e collaborazione con le organizzazioni non profit operanti nel territorio; - il perseguimento dei principi di equità e di responsabilità nella gestione. Secondo il progetto messo a punto dalla Fondazione Cariplo, la creazione di una fondazione comunitaria doveva articolarsi in quattro fasi: - la costituzione di un comitato promotore, composto da personaggi autorevoli, illustri rappresentanti della società civile, disposti a legare il proprio nome all iniziativa così da garantirne la bontà agli occhi del pubblico; - la costituzione di un comitato organizzativo, con funzioni maggiormente operative sul piano della redazione del progetto da sottoporre successivamente alla Fondazione-madre per l approvazione; - la elaborazione effettiva del progetto (predisposizione dello statuto, reperimento delle risorse umane e logistiche, definizione di un piano strategico inerente anche alle cosiddette erogazioni sfida, etc.) - la costituzione formale della fondazione, da iscriversi presso il registro regionale e rientrante nella categoria delle ONLUS. Per ciò che riguarda la dotazione patrimoniale, la Fondazione Cariplo, oltre ad un apporto iniziale necessario alla costituzione dell ente, ha messo a disposizione del progetto diversi fondi, erogandoli alle neonate fondazioni con un sistema di sfide in modo da premiare con successivi consistenti apporti patrimoniali quegli enti che fossero stati capaci di dimostrare capacità di raccolta di fondi e dunque il raggiungimento di un elevata legittimazione sociale nella comunità di riferimento. I progetti delle erogazioni-sfida avevano dunque la manifesta intenzione di premiare quelle organizzazioni che, grazie alla capacità di raccolta di risorse destinate immediatamente alle erogazioni ovvero ad incrementare il patrimonio, dimostrassero la propria capacità di fungere da catalizzatori della filantropia, rendendo un servizio a tutti i potenziali sostenitori, nel senso di saper indirizzare al meglio, sempre nell ambito della comunità di riferimento, le liberalità ricevute. Nei manifesti programmatici, infatti, la donazione alla fondazione comunitaria non è un fine in sé: come si vedrà, infatti, non si dona alla fondazione bensì mediante la fondazione, la quale non svolge attività in proprio ma, tramite la conoscenza approfondita delle realtà non profit del territorio e la sua struttura professionale, assiste coloro che vogliono destinare risorse per fini socialmente utili in maniera efficace. 2. Analisi delle concrete modalità operative degli enti appartenenti ad Assifero. L esigenza di un analisi dell attività della fondazione erogativa si manifesta anche a seguito dell evoluzione che il tipo fondazionale codicistico ha compiuto negli anni. Alla trasformazione

10 del tipo ed alla sua frantumazione in svariate tipologie o sottotipi si è accompagnato l evolversi di prassi operative e attività negoziali prima sconosciute che si sono affiancate ai tradizionali metodi di erogazione delle rendite. Si impone, quindi, al fine di fornire una qualificazione giuridica delle attività negoziali da queste poste in essere, di procedere preliminarmente ad una ricognizione di fatto delle procedure operative ed organizzative che le fondazioni di erogazione hanno realizzato. Questa ricognizione è stata effettuata mediante la consultazione e l analisi dei materiali informativi che gli enti normalmente pubblicano sui propri siti web. Si tratta, più specificamente, oltre che delle informazioni generali sulle attività delle singole fondazioni, dei bandi di avvio delle procedure erogative, della modulistica che l aspirante beneficiario deve solitamente compilare e trasmettere per partecipare alla procedura nonché, ove pubblicati, dei regolamenti interni che le fondazioni adottano per disciplinare il procedimento nelle sue varie fasi (dalla programmazione alla pubblicazione del bando, fino alla valutazione dei progetti e all erogazione dei contributi propriamente detta) La raccolta di risorse. Le diverse tipologie di sostenitori: persone fisiche, enti pubblici e privati; il sostenitore ente non profit; il sostenitore una tantum e il sostenitore interessato ; i fondi specifici. Le risorse destinate all erogazione sono, in primo luogo, le rendite derivanti dall amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell ente. A tal proposito, può notarsi come molte fondazioni distinguano, già a livello statutario, il patrimonio propriamente detto dal fondo di gestione, destinato alla realizzazione concreta della finalità erogativa. Ciò premesso, nell odierno atteggiarsi della realtà operativa dell ente erogativo, grande rilevanza assume la figura del sostenitore. È di tutta evidenza, infatti, come la naturale tendenza umana alla filantropia e al dono possa trovare concreta ed efficace realizzazione mediante il 16 Le fondazioni che erogano a sportello (si veda infra) si limitano solitamente a pubblicizzare gli scopi dell ente e le finalità dell attività erogativa posta in essere. Per le c.d. erogazioni su bando, invece, il materiale pubblicato è molto più consistente. Le fondazioni pubblicano, infatti, oltre al bando propriamente detto, l elenco di tutte le informazioni da fornire per partecipare alla procedura valutativa (inerenti sia all aspirante beneficiario, sia al progetto presentato) non di rado accompagnate da una modulistica da compilare. Si è dunque proceduto all esame di tutta la documentazione reperibile sui siti web dei singoli enti (fondazioni di comunità e non). Di rilevante interesse sono anche i regolamenti (o modelli operativi) talvolta adottati dalle fondazioni, fra i quali ad esempio si segnala, per la chiarezza e l utilità ai fini della presente indagine conoscitiva, quello adottato dalla Fondazione Umana Mente, disponibile sul sito Per ciò che riguarda i c.d. fondi specifici, l indagine si è concentrata sulle tipologie e le modalità operative dei fondi esistenti, parimenti reperibili di solito sui siti web delle singole fondazioni ospitanti. Le informazioni relative alla costituzione degli stessi sono state dunque dedotte da tale materiale, essendo in verità le procedure e gli atti relativi alla vera e propria costituzione del fondo di più difficile reperimento.

11 sostegno (attuato attraverso donazioni o lasciti testamentari) a favore di enti benefici, dei quali si condividano gli ideali e i progetti. Se la figura del sostenitore assume già rilevanza giuridica ed economica nell ottica della fondazione tradizionale di tipo personale o familiare, ancor di più essa assurge ad anello portante del ciclo dell erogazione delle fondazioni di comunità, le quali si propongono manifestamente come servitrici di coloro che vogliono fare il bene e come collettori delle loro risorse. L attività di raccolta fondi, dunque, che già nelle fondazioni erogative di tipo tradizionale assume un importante valore come fonte di risorse per la realizzazione di progetti socialmente utili (talvolta largamente pubblicizzati a tale scopo), nella fondazione comunitaria assurge, per dirla in termini aziendalistici, a core business, attività caratteristica e imprescindibile. Non va dimenticato, peraltro, che contributi alla fondazione possono giungere, oltre che da privati cittadini o da altre organizzazioni non profit, anche da parte di enti pubblici per il generale perseguimento dei propri obiettivi istituzionali o perché interessati ad uno specifico progetto di utilità sociale, oppure da parte di imprenditori e società commerciali, per ragioni di responsabilità sociale. Si deve dunque porre in evidenza come sovente la fondazione erogativa rappresenti soltanto l anello di una catena che, partendo da uno o più donatori a monte (organizzazioni non profit, enti pubblici, imprese o privati cittadini), attraverso uno o più passaggi intermedi in cui ciascun ente è beneficiario da un lato e sostenitore-erogatore dall altro, giunge all ente a valle (un ente normalmente operativo o quantomeno non esclusivamente grant making) che realizzerà materialmente il progetto finanziato in favore dei beneficiari finali: gli individui e/o la collettività. Il sostegno alla fondazione, in ogni caso, più che essere destinato all immediato impiego da parte dell ente, può anche essere realizzato mediante diretto incremento del suo patrimonio, confluendo così nella massa patrimoniale non direttamente destinata all erogazione, ma produttiva delle rendite necessarie al compimento dell attività istituzionale. È altresì importante sottolineare che la figura del sostenitore può variamente atteggiarsi in relazione all interesse che costui mira a perseguire con il suo contributo. Dal sostenitore che potremmo definire una tantum, interessato semplicemente a compiere una liberalità nei confronti dell ente, attribuendo genericamente il suo contributo economico al patrimonio o al fondo di gestione della fondazione, va distinto il sostenitore interessato al destino dell utilità economica elargita, portatore di un legittimo interesse verso un suo determinato impiego e al rispetto da parte della fondazione del vincolo di destinazione così impresso. A tal riguardo, importante caratteristica della fondazione erogativa è la frequente istituzione di fondi specifici, anche alimentati da singoli sostenitori, e dedicati a particolari settori d intervento

12 o determinate aree geografiche. In termini meramente descrittivi (e riservando alla successiva analisi l inquadramento giuridico della fattispecie), può già anticiparsi che questi fondi costituiscono una sorta di patrimonio separato nella disponibilità dell ente. Il sostegno all ente può dunque attuarsi anche mediante la costituzione di un fondo specifico presso la fondazione o essere destinato ad incremento di un fondo specifico già esistente. Si vuole a questo punto descrivere la fattispecie ed il funzionamento dei cosiddetti fondi specifici, dei quali molte fondazioni erogative favoriscono l istituzione da parte di sostenitori esterni. Essi costituiscono lo strumento più agile per contribuire, tramite una donazione o un lascito, alle attività istituzionali della fondazione, imprimendo alle risorse patrimoniali costituite in fondo una determinata destinazione ovvero una disciplina specifica, potendo anche il costituente riservarsi la facoltà di influire volta per volta sulle scelte di erogazione e sull impiego delle risorse oggetto della liberalità. In termini volutamente descrittivi, può dirsi che ciascun fondo funziona come un piccolo ente a sé stante, con il suo scopo ed i suoi settori d intervento. Le fondazioni stesse tendono a classificarli in varie tipologie sulla base di criteri eterogenei. Esemplificativamente, possono distinguersi: - fondi comunità, destinati genericamente a progetti di utilità sociale da realizzarsi nell ambito territoriale della comunità in cui la fondazione opera; - fondi per aree d interesse, destinati a specifiche aree e settori d intervento di interesse della fondazione; - fondi con diritto di indirizzo, nei quali il costituente si riserva la facoltà di imprimere, con scelte più o meno vincolanti a seconda dei casi, un indirizzo nella scelta dei beneficiari e dei progetti da finanziare; - fondi destinati a specifiche organizzazioni, le cui erogazioni sono stabilmente indirizzate a beneficio di uno o più enti non profit operativi nel territorio; - fondi per aree geografiche, destinati a favorire progetti di utilità sociale nell ambito di aree territoriali specifiche e più ristrette di quella di interesse della fondazione. Alcune fondazioni individuano anche altre tipologie di fondi, più che altro in relazione alla natura del costituente. Abbiamo così: - fondi di categoria, costituiti ad esempio dagli ordini professionali provinciali o da associazioni operanti sul territorio; - fondi memoriali, istituiti da persone fisiche a memoria del loro nome (finalità corrispondente spesso alla costituzione di una nuova fondazione personale, ma perseguibile

13 più semplicemente e meno onerosamente con la costituzione di un fondo presso una fondazione già esistente); - fondi d impresa, costituiti per lo più da società commerciali, anche qui secondo lo schema della fondazione d impresa ma con modalità più semplici e meno onerose. Le erogazioni provenienti dai fondi, comunque, seguono sempre sulla base di progetti presentati dalle organizzazioni aspiranti al contributo. È appena il caso di sottolineare che il potere d indirizzo che il costituente si sia eventualmente riservato o l obbligatorietà della consultazione di personale esterno alla fondazione o di comitati ad hoc non possono valere ad imporre alla fondazione ospitante una deviazione dalle proprie finalità istituzionali. La fondazione si riserva infatti sempre il potere di vagliare le indicazioni ricevute e di valutare che le stesse non contrastino col proprio statuto e non arrechino pregiudizio, anche di immagine, alla fondazione stessa. Com è comprensibile, gli stessi fondi destinati a singole organizzazioni non possono fornire erogazioni se non sulla base di progetti presentati dalle organizzazioni beneficiarie, che devono comunque specificare l impiego programmato delle somme erogate. Superato questo vaglio, l erogazione a carico del fondo viene sempre deliberata dalla fondazione sulla base del progetto presentato, secondo logiche procedurali ed organizzative del tutto simili a quelle delle erogazioni su bando Modalità di erogazione: a sportello e su bando. Le diverse tipologie di bando. Non è inusuale, per gli enti erogativi, la predisposizione di appositi regolamenti interni, variamente denominati dalle singole organizzazioni, destinati a disciplinare lo svolgimento dell attività di erogazione e in particolare le procedure organizzative e valutative a ciò preposte. È appena il caso di sottolineare la rilevanza di questi atti organizzativi interni, sia sul piano della rispondenza dell attività di erogazione alle finalità statutarie (lo statuto, com è evidente, non può scendere nel dettaglio delle procedure organizzative, e normalmente si limita ad enunciare le finalità ideali dell organizzazione e i settori d intervento), sia sul piano della trasparenza e serietà delle scelte effettuate dagli organi amministrativi e della terzietà e indipendenza del loro operato. Sovente i regolamenti impongono all organo amministrativo la programmazione annuale delle attività. Entro la fine di ogni anno, quindi, il consiglio d amministrazione procede alla redazione di un piano previsionale per l esercizio successivo, programmando così le linee d intervento ed i mezzi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e determinando contestualmente l ammontare delle risorse destinate alle erogazioni. La programmazione dell attività, tuttavia, così ufficialmente imposta, non sembra poter esprimere precetti del tutto vincolanti per la condotta degli

14 amministratori nell anno successivo, essendo talvolta previsto, con norme del resto di indubbia utilità, il potere incondizionato di questi ultimi di rivedere e modificare, nel corso dell esercizio, quanto inizialmente programmato. I regolamenti contengono inoltre l indicazione dei requisiti che devono possedere le organizzazioni aspiranti ai benefici, specificando che deve trattarsi di enti senza fini di lucro e privi di connotazioni politiche o sindacali. Sono dunque escluse le imprese in genere (ad eccezione delle imprese sociali), i partiti politici, i sindacati, i patronati, ecc. In generale, dunque, oltre alle persone fisiche (le erogazioni che le riguardano sono talvolta disciplinate in appositi regolamenti), beneficiari dell attività erogativa delle fondazioni possono essere altre fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni, comitati, cooperative sociali, enti pubblici territoriali e non, ed enti religiosi. Le erogazioni riguardano normalmente (soprattutto quando il finanziamento è tratto da un fondo specifico) progetti di utilità sociale, correlati allo scopo dell ente enunciato nell atto costitutivo 17. La richiesta di finanziamento di un progetto, seppur socialmente utile, non rientrante tra le finalità istituzionali dell ente determina infatti il rifiuto da parte della fondazione. Ciò detto, le modalità con le quali l ente erogativo può svolgere la propria attività, sollecitare le richieste di erogazioni e procedere alla scelta dei progetti più meritevoli sono molteplici. Alcune fondazioni erogano i loro contributi a sportello. Ciò significa che la fondazione non eroga su bando, bensì sulla base di richieste di finanziamento che gli aspiranti beneficiari presentano a sostegno di un progetto ritenuto di interesse per la fondazione e rientrante nelle sue finalità istituzionali. Periodicamente (per lo più annualmente o semestralmente) l organo amministrativo o il comitato valutativo appositamente costituito, magari nell ambito di una programmazione delle attività già predisposta e di un budget previsionale già approvato, procedono 17 È importante mettere in evidenza che, come si avrà ulteriormente modo di precisare, le erogazioni operate dalle fondazioni seguono quasi sempre alla presentazione di un progetto da parte dell aspirante beneficiario. Ciò non esclude di certo che l ente possa di volta in volta decidere di finanziare, in piena autonomia o su sollecitazione altrui, iniziative meritevoli rientranti nei suoi scopi statutari, non precedute da un articolata fase progettuale. Tuttavia, una sommaria ricognizione delle elargizioni pubblicizzate negli ultimi anni mostra che l erogazione su progetti presentati da enti terzi o concepiti in collaborazione tra la fondazione e soggetti esterni costituisce di gran lunga (sia sotto il profilo strettamente numerico delle iniziative, sia sotto quello della quantità di fondi erogati) la modalità prevalente di attuazione dello scopo. Si può comunque notare, a tal proposito, che l erogazione su progetto viene talvolta esplicitata già a livello dell enunciazione statutaria dello scopo e delle attività dell ente. Cfr., per esempio, l art. 2 dello Statuto della Fondazione Umana Mente, secondo il quale l ente «si pone quali finalità l individuazione, l ideazione, la definizione, il supporto e la promozione di progetti socio-assistenziali». Ma si veda anche, nello stesso senso, lo scopo enunciato nello statuto-tipo di fondazione comunitaria, generalmente adottato, con poche varianti, dagli enti appartenenti a tale tipologia.

15 alla valutazione dei progetti presentati e alla scelta di quelli che ritengono più meritevoli del contributo. Questa modalità di svolgimento dell attività erogativa non si discosta molto, quanto meno nei suoi aspetti pratici (diverso è il giudizio sotto il profilo giuridico), da quella dei cosiddetti bandi aperti. Mentre nel primo caso l aspirante beneficiario sa dell esistenza e dell attività della fondazione erogativa e presenta il suo progetto conoscendo soltanto gli scopi di questa indicati nello statuto, con il sistema dei bandi aperti la fondazione rende pubblico l avvio di un erogazione, descrivendone le modalità, i settori e i campi di maggior interesse, le risorse disponibili e tutta un altra serie di informazioni riguardanti anche le modalità di selezione dei progetti. I bandi rimangono però, appunto, aperti, cioè senza una data di scadenza e dunque attivi tendenzialmente a tempo indeterminato o fino alla loro revoca. Quest ultima caratteristica vale a distinguere i bandi aperti dai cosiddetti bandi chiusi, contenenti invece una data di scadenza entro la quale gli aspiranti devono far pervenire, a pena di decadenza, i progetti per i quali richiedono il contributo. È evidente che il sistema dei bandi chiusi comporta una più dettagliata programmazione dell attività erogativa da parte dell organo amministrativo, il quale dovrà precisamente fissare l ammontare delle risorse da destinare a un determinato bando. È altresì intuitivo che il bando chiuso stimola una maggiore competizione concorsuale fra i diversi aspiranti, favorendo la presentazione e la scelta dei progetti più seri ed interessanti. Rientrano il più delle volte nella categoria dei bandi chiusi, i cc.dd. bandi con raccolta. Essi si caratterizzano per il fatto che l erogazione viene subordinata alla capacità dell aspirante beneficiario di raccogliere contributi, pari almeno ad una predeterminata percentuale dell erogazione richiesta, destinati specificamente al progetto presentato e versati direttamente dal sostenitore alla fondazione che ha emanato il bando. Con questo tipo di bando la fondazione si assicura di sostenere soltanto quei progetti in grado di suscitare il gradimento (e dunque il materiale sostegno) del progetto da parte della società civile, nel pieno rispetto della logica sottesa alle fondazioni di comunità. In generale, i bandi vengono emanati dall ente erogativo (più precisamente, deliberati dall organo amministrativo, talvolta previa predisposizione da parte di altri organi costituiti all interno della fondazione e spesso previa consultazione degli enti pubblici territoriali) e pubblicizzati con vari mezzi nell ambito della comunità interessata, oltre che sul sito web dell ente. Riguardo al loro contenuto, essi di solito indicano: - gli obiettivi e i settori di intervento;

16 - l ammontare complessivo delle risorse da erogarsi; - i requisiti dei soggetti ammissibili; - l ammontare dei singoli contributi erogabili (normalmente compresi fra un minimo e uno massimo); - la quota di costo del progetto che l ente richiedente s impegna a sostenere con mezzi propri; - più precisamente, nel caso di bando con raccolta, la quota di costo che l aspirante si impegna a raccogliere presso altri sostenitori; - i criteri che ispireranno la valutazione dei progetti più meritevoli e gli organi (e la loro composizione) preposti a questa attività; - spesso, i moduli prestampati da compilare per presentare la domanda; - le modalità di pubblicazione del bando stesso; - la data di scadenza (solo nel caso dei bandi chiusi); - le modalità di proclamazione dei vincitori e di comunicazione dei risultati; - gli impegni che dovranno assumersi i beneficiari in termini di comunicazioni sullo svolgimento e l avanzamento del progetto e di rendicontazione sull impiego delle risorse erogate; - le modalità di erogazione dei contributi; - i termini massimi entro cui portare a compimento il progetto. Oltre alle erogazioni su bando ed a quelle derivanti dall impiego di fondi specifici, le fondazioni svolgono anche, sistematicamente o occasionalmente a seconda dei casi, attività erogativa sotto altre forme, che vengono variamente denominate dalle singole organizzazioni e così, a titolo esemplificativo: - microerogazioni, derivanti per lo più da richieste a sportello, consistenti in contributi di entità modesta a favore di singoli progetti non particolarmente onerosi; - patrocini e sponsorizzazioni di eventi e manifestazioni pubbliche, finalizzate alla diffusione dell immagine dell ente; - erogazioni emblematiche e progetti pluriennali: erogazioni di entità più consistente (talvolta derivanti da risorse destinate su più esercizi) a favore di iniziative rilevanti; - erogazioni del c.d. ufficio pio, ovverosia contributi molto modesti a favore di persone indigenti; - borse di studio e premi a studenti meritevoli o ricercatori.

17 2.3. La fase dell impiego: la decisione sull an e il quomodo dell uso delle risorse raccolte. In particolare: le modalità di selezione dei progetti da finanziare. Il rapporto con il beneficiario del finanziamento. Il monitoraggio. È necessario a questo punto analizzare, nelle sua varie fasi, come in concreto si articola il procedimento di erogazione. In base alla programmazione svolta, la fondazione procede all emanazione di uno o più bandi relativi ai settori d intervento nei quali ha deciso di operare, destinando a ciascuno di essi un determinato ammontare di risorse economiche e fissando il più delle volte un numero massimo di progetti da finanziare. Come si diceva, è frequente che la fondazione stabilisca un tetto massimo di costo del progetto, una percentuale massima del costo che la fondazione potrà finanziare mediante l erogazione e, nei bandi con raccolta, la percentuale minima del co-finanziamento da parte di terzi. Su quello che è il contenuto del bando si è già detto. Al documento pubblicato viene solitamente allegata una modulistica specifica, contenente anche dei questionari, che l aspirante beneficiario deve compilare allo scopo di fornire tutte le informazioni ritenute utili per la valutazione della bontà e della affidabilità del progetto. In via generale ed esemplificativa, le informazioni delle quali l organizzazione aspirante deve corredare la sua domanda sono le seguenti. In primo luogo una presentazione dell ente richiedente, tutte le informazioni relative alla sua forma giuridica e alla categoria tributaria di appartenenza, l eventuale adesione ad organizzazioni, federazioni, enti religiosi, l anno di costituzione e il curriculum, le finalità istituzionali e i settori di intervento, tutte le informazioni relative al suo legale rappresentante e l indicazione di un referente interno che si occupi specificamente del progetto per il quale si richiede l erogazione. Si richiede sovente l allegazione dell atto costitutivo e dello statuto, degli ultimi bilanci approvati, di un organigramma e della composizione degli organi sociali, nonché del logo e dell immagine dell ente, ove esistenti. In secondo luogo, devono essere fornite tutte le informazioni riguardanti il progetto. Oltre ad un titolo e una sintetica descrizione (aventi la finalità dichiarata di suscitare interesse ed attenzione da parte dei potenziali sostenitori e rispondenti dunque il più possibile ai canoni scientifici del fund raising) bisogna specificare il settore d intervento (che, va da sé, deve rientrare fra le finalità istituzionali e nei campi d interesse della fondazione erogante, ove non specificati più dettagliatamente nel bando), l area territoriale di interesse, la categoria dei beneficiari finali dell eventuale realizzazione del progetto (minori, disabili, tossicodipendenti, ecc.) o se il progetto è di immediato interesse per l intera comunità nella quale l ente opera, ed anche, ove possibile, il numero totale dei beneficiari finali.

18 Inoltre, l ente richiedente deve fornire quelle informazioni e dare quei chiarimenti che dimostrino che il progetto presentato risponde ai requisiti di valutazione previsti nel bando. I bandi, infatti, espongono di solito uno o più dei seguenti criteri preferenziali che la fondazione adotterà nella valutazione del progetto: - urgenza dell intervento che si intende realizzare rispetto all effettivo bisogno della comunità; - novità dell approccio al problema che si intende risolvere e delle soluzioni proposte; - ambito di intervento carente di altre risposte istituzionali; - capacità di suscitare collaborazione e sinergie fra più organizzazioni socialmente utili o comunque di stimolare il sostegno di altri enti, pubblici e privati; - efficienza del progetto, favorevole rapporto fra costi da sostenere e risultati che s intende conseguire; - capacità di sostenere il progetto nel corso del tempo, anche a seguito del venir meno del contributo della fondazione erogante. Titolo preferenziale normalmente richiesto è quello dell accoglienza del progetto da parte della collettività e della capacità di ottenere il sostegno di quest ultima. Tale requisito, si diceva, è assicurato nei bandi con raccolta dalla fissazione di una percentuale minima dell importo erogato che deve derivare da contributi di terzi (diversi dalla fondazione). In sintesi, il progetto presentato deve essere il più possibile convincente sul piano dei suddetti criteri di valutazione. Inoltre, la domanda di partecipazione alla selezione deve contenere un piano finanziario, una dettagliata spiegazione degli oneri finanziari, della copertura dei costi a carico dell organizzazione richiedente, degli eventuali stati di avanzamento cui siano eventualmente subordinate le erogazioni. È comunque solitamente escluso il finanziamento dei meri costi di gestione, di progetti riguardanti interventi generici e non dettagliati e di iniziative già in corso alla data di chiusura del bando. Il legale rappresentante dell organizzazione richiedente dovrà infine riconoscere che l assegnazione delle erogazioni avverrà a giudizio insindacabile della fondazione, dichiarare di essere a conoscenza di tutto quanto previsto nel bando e di accettarlo e rivelare l eventuale esistenza di conflitti di interessi reali o potenziali con esponenti e organi della fondazione. Dovrà infine impegnarsi ad autorizzare tutte quelle attività volte a garantire la regolare attuazione delle iniziative sovvenzionate ed il corretto impiego dei contributi concessi, come l effettuazione di appositi controlli da parte della fondazione, ed a fornire un resoconto consuntivo, alla conclusione del progetto, unitamente alla documentazione di spesa quietanzata.

19 Scaduto il termine di presentazione delle domande fissato dal bando, la fondazione procede alla valutazione dei progetti presentati ed alla scelta di quelli più meritevoli. I criteri cui si ispira tale valutazione, come si è detto, sono generalmente esplicitati nel bando. Il bando stesso talvolta attribuisce l onere della valutazione e della scelta dei progetti da finanziare ad appositi organi, che possono essere permanenti o istituiti ad hoc per quella determinata attività valutativa. A garanzia della serietà e terzietà della valutazione, tali organi sono spesso composti, oltre che da membri dell organo amministrativo, da personalità esterne all organigramma permanente della fondazione, quali ad esempio membri della comunità scientifica dotati di specifiche competenze sulla materia cui i progetti si riferiscono. È spesso previsto che i comitati di valutazione, oltre a vagliare preliminarmente l ammissibilità delle domande, procedano alla stesura di una bozza di piano d erogazione che verrà successivamente deliberato dal consiglio d amministrazione a suo insindacabile giudizio. In mancanza di indicazioni specifiche, comunque, la scelta s intende rimessa esclusivamente all organo amministrativo della fondazione. È peraltro talvolta consentito all organo valutativo di disporre colloqui esplicativi con i rappresentanti dell ente aspirante. Terminata questa fase, la fondazione comunica l esito della valutazione ai soggetti interessati e normalmente pubblica sul proprio sito internet le informazioni essenziali sul progetto finanziato e sul suo valore complessivo, sull ente beneficiario e sull ammontare dell erogazione deliberata. Si prevede talvolta l obbligo per i beneficiari che siano stati selezionati di procedere alla stesura di un progetto esecutivo definitivo da sottoporre alla valutazione conclusiva della fondazione, e la sottoscrizione di un apposita scrittura privata finale contenente i rispettivi impegni della fondazione erogante e dell ente beneficiario Al riguardo cfr. il modello di scrittura privata predisposto dalla fondazione Umana Mente. La stesura di un progetto conclusivo successiva alla comunicazione all organizzazione aspirante dell esito positivo della selezione e la sottoscrizione di un contratto che fissa i reciproci impegni costituiscono fasi della procedura di erogazione talvolta previste dai bandi o dai regolamenti interni delle fondazioni. Ad esempio, si vedano i punti 7 e 8 del modello operativo della Fondazione Umana Mente, concernenti proprio le suddette fasi del rapporto con l aspirante al beneficio, che si riportano qui di seguito. «Qualora la delibera del Consiglio sia positiva inizia la fase di redazione e stipula del contratto, con un incontro che coinvolge per l ente il Presidente e il responsabile di progetto e per UMANA MENTE il Direttore Generale, il responsabile della valutazione e il responsabile del successivo monitoraggio. Obiettivo dell incontro è consegnare la lettera di accoglimento, che comunica ufficialmente l approvazione del finanziamento, e richiedere eventuali ulteriori informazioni sul progetto, necessarie per redigere il contratto. In esso si definiscono infatti tutti i dettagli progettuali e l entità complessiva del finanziamento. Si identificano in particolare le diverse fasi di sviluppo del progetto e, per ciascuna di esse, le relative necessità finanziarie, gli obiettivi intermedi da raggiungere, le modalità di verifica di tipo qualitativo e economico-amministrativo. Ciò consente di prevedere un piano coerente di erogazione del finanziamento in tranche, vincolate al raggiungimento degli obiettivi intermedi specificati. La durata della fase contrattuale dipende dal tempo necessario all ente per fornire le informazioni richieste, poiché lo staff di UMANA MENTE e l ufficio legale sono in grado da subito di seguire le pratiche di redazione del contratto, che può essere pronto in due settimane. Una volta firmato il contratto, UMANA MENTE eroga la prima tranche di finanziamento e l ente può avviare il

20 Nel caso in cui l erogazione deliberata sia inferiore a quella richiesta dall ente aspirante, questo potrà sempre rinunciare al contributo ovvero richiedere, a seguito di apposita procedura, il consenso degli organi della fondazione alla modifica del progetto. Quando si tratti di bandi con raccolta, la materiale erogazione del contributo non potrà avvenire che dopo che l ente beneficiario abbia sollecitato e raccolto donazioni, a favore della fondazione erogante, nella misura promessa. Tali donazioni avvengono dunque a diretto beneficio della fondazione che ha emanato il bando, con una causale di attribuzione espressa a quel determinato progetto. Raggiunto l ammontare di donazioni prefissato, la fondazione delibererà in via definitiva l erogazione del contributo a favore dell ente aggiudicatario. Nel caso in cui non venga raggiunto l ammontare prefissato o le donazioni superino tale ammontare, i bandi stabiliscono talvolta generici criteri di attribuzione delle donazioni ricevute (o di quelle in eccesso) a progetti di utilità sociale. Riguardo alla materiale erogazione del contributo, talvolta si prevede che essa avvenga al momento della presentazione da parte dell ente beneficiario della documentazione di spesa (dunque delle fatture quietanzate) riguardante i costi del progetto finanziato 19. Ciò potrà avvenire a progetto. Da questo momento parte anche la fase di monitoraggio, che è molto importante perché consente di seguire da vicino lo sviluppo dell intervento, sia dal punto di vista qualitativo e dei risultati, sia dal punto di vista economico-amministrativo. Il monitoraggio consiste infatti innanzi tutto nella verifica dello stato di avanzamento progettuale e del raggiungimento dei risultati prefissati, parziali e finali, con la presentazione da parte dell ente di relazioni semestrali di tipo qualitativo. Prevede inoltre il controllo degli aspetti economici del progetto, sulla base di una rendicontazione economica semestrale». 19 Illuminante sul punto la lettura dei bandi. Se ne cita uno stralcio a titolo di esempio (ultimo bando della Fondazione Comasca). «Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto, previa raccolta di regolare documentazione dell iniziativa, attraverso la presentazione di fatture quietanzate, pari all importo globale del medesimo progetto presentato. Tale documentazione fiscale dovrà essere allegata al modulo di rendicontazione scaricabile dal sito oppure disponibile presso l ufficio della Fondazione. Saranno pertanto accettate le copie dei bonifici bancari eseguiti, dell'estratto conto e degli scontrini fiscali. Al contrario non saranno ritenute valide modalità che non consentano di verificare l avvenuto pagamento come, ad esempio, la fotocopia dell assegno se non accompagnata dalla copia dell estratto conto bancario comprovante l addebito. Le donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari, particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato costituiranno un elemento importante in sede di valutazione del progetto, ma non potranno rientrare nella documentazione fiscalmente valida da presentare per l ottenimento del contributo stanziato. Nel caso in cui venisse erogato un contributo inferiore a quello richiesto dall'organizzazione, quest'ultima dovrà comunicare per iscritto, entro 15 giorni dalla data di selezione dei progetti, se: 1. accetta di integrare la somma che si è deciso di non sovvenzionare e quindi si impegna a presentare fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente valida per l'importo globale del progetto oppure 2. dichiara di non riuscire ad integrare la somma che si è deciso di non erogare. In tal caso l Organizzazione: rinuncia al progetto e lo comunica per lettera alla Fondazione, la quale provvede a revocare il contributo stanziato, oppure decide di realizzare comunque parte del progetto presentato, indicando chiaramente per iscritto come intende ridimensionare il progetto in modo tale da consentire alla Fondazione di decidere se, così strutturato, possa essere ancora sovvenzionato oppure debba venire revocato. Se si decidesse di accettare il progetto riproposto, il contributo stanziato verrà ridimensionato in proporzione. Inoltre l organizzazione dovrà presentare fatture quietanzate o documentazione fiscalmente valida per un importo pari alla somma di quanto indicava di avere a sua disposizione nel piano finanziario più quanto

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