Statuto FIRST CISL Lombardia COSTITUZIONE

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1 Statuto FIRST CISL Lombardia COSTITUZIONE ART. 1 E' costituita la Federazione Regionale denominata Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario CISL Lombardia (FIRST CISL Lombardia) con sede in Milano Via Alessandro Tadino, 19/a. ART. 2 PRINCIPI E SCOPI La FIRST CISL Lombardia si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) cui aderisce. ART. 3 ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE Possono iscriversi alla FIRST tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati, oltre che i lavoratori in esodo secondo le norme contrattuali e di legge, operanti nei comparti creditizio, finanziario, assicurativo, riscossione dei tributi e autorità indipendenti. Possono altresì iscriversi lavoratori operanti in aziende che, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Confederale CISL, vengano attribuite alla FIRST stessa. L'iscrizione avviene tramite domanda presentata al Sindacato Territoriale FIRST competente che è tenuto ad accettarla entro 15 giorni dalla presentazione previo il solo accertamento delle condizioni previste dal presente Statuto. L iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità. Ogni iscritto ha l obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell ammontare definiti dalla Federazione. E prevista l intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti in caso di morte e la non rivalutazione della stessa. ART. 4 Il Sindacato Regionale ha piena autonomia patrimoniale ed amministrativa. ART. 5 Il Sindacato Regionale elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale nell'ambito e nel quadro delle politiche federali e confederali. In particolare spetta al Sindacato Regionale: ART. 6 rappresentare la Federazione nella USR/CISL per l'elaborazione e la gestione delle politiche generali con particolare riferimento ai comparti di competenza; promuovere la costituzione ed assicurare il funzionamento delle strutture aziendali di coordinamento nelle aziende a carattere regionale; in collaborazione con la Federazione Nazionale ed in coerenza con i deliberati dei suoi organismi, allo scopo di rafforzare le strutture e migliorarne la funzionalità; promuovere, d intesa con le proprie Strutture Territoriali, l'usr: e le Strutture Aziendali e di Gruppo, la programmazione ed il coordinamento: delle iniziative di sviluppo organizzativo; di una adeguata e costante politica dei quadri, della formazione e del percorso di crescita degli stessi,; dell attività di ricerca, di studio e di informazione; esercitare la titolarità della contrattazione per le vertenze al proprio livello. ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA' La materia della rotazione negli incarichi e limiti di età è regolata dalle norme contenute nello Statuto Confederale e Regolamento Confederale CISL nonché da quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della FIRST CISL Nazionale.

2 INCOMPATIBILITA' ART. 7 La materia dell incompatibilità è regolata dalle norme contenute nello Statuto Confederale e Regolamento Confederale della CISL nonché da quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della FIRST CISL Nazionale. ART. 8 ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI Per i livelli inferiori a quelli di Federazione Nazionale possono essere candidati alle cariche sociali delle Federazioni i soci in regola con il tesseramento e che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 1 anno alla CISL. E' facoltà del Consiglio Regionale di cooptare al proprio interno nuovi componenti con delibera a maggioranza di 2/3 e nella misura del 5% dei componenti l'organismo stesso. Nel caso in cui le decadenze degli organismi regionali espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale la percentuale del 5% può essere estesa fino al 20%. A livello regionale la FNP regionale designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo. ART. 9 MISURE CAUTELATIVE Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato. Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della Federazione Regionale per i rispettivi livelli di competenza sentito il Sindacato Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione. Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la loro nullità. La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto. ART. 10 DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI Quando le Segreterie di categoria nell'ambito della specifica competenza sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti. ART. 11 Gli Organismi del Sindacato Regionale sono: ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE il Congresso Regionale; il Consiglio Generale Regionale; il Comitato Esecutivo Regionale (di seguito Esecutivo Regionale); 2

3 ART. 12 la Segreteria Regionale; il Collegio dei Sindaci. Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Territoriali della Regione. Partecipano al Congresso, con solo diritto di parola e in quanto non delegati, i componenti del Consiglio Generale Regionale uscenti e subentranti alla data di svolgimento del Congresso stesso. Esso fissa l'indirizzo generale del Sindacato Regionale per l'ambito di sua competenza, fermo restando gli indirizzi e le linee decise dagli organismi della Federazione. Si riunisce, in via ordinaria, in concomitanza con il Congresso della Federazione Nazionale e con quello della Unione Sindacale Regionale CISL. Il Congresso Regionale può essere convocato in via straordinaria dal Consiglio Generale Regionale con decisione assunta con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti avanzata tramite i Sindacati Territoriali. ART. 13 Il Congresso Regionale elegge i componenti di sua spettanza del Consiglio Generale Regionale, i delegati di sua competenza al Congresso Nazionale della Federazione, il Collegio dei Sindaci ed i delegati di sua spettanza al Congresso della USR. ART. 14 Il Consiglio Generale Regionale è l'organismo che definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso Regionale nel rispetto delle linee stabilite dagli Organismi della Federazione. Il Consiglio Generale Regionale è composto da componenti di diritto, designati ed eletti, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione Nazionale. La componente elettiva non può essere inferiore al 55% dell Organismo In particolare spetta al Consiglio Generale Regionale: approvare i bilanci preventivo e consuntivo (economico/patrimoniale e delle libertà sindacali) in conformità a quanto disposto dall art. 20 del presente Statuto;, analizzare l andamento delle adesioni e deliberare il Piano di crescita annuale degli associati; deliberare in materia di politica dei Quadri, formazione, studi/ricerca e informazione; stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Sindacato Regionale; definire le linee di coordinamento della contrattazione, in conformità con gli indirizzi degli Organismi Nazionali, nelle aziende a carattere locale e regionale; costituire eventuali commissioni e coordinamenti specifici, in base alle necessità della Regione. Il Consiglio Generale Regionale elegge al proprio interno: il Segretario Generale Regionale; il Segretario Generale Aggiunto Regionale, ove ritenuto necessario; i componenti della Segreteria Regionale; l Esecutivo Regionale, nel numero fissato dal Consiglio Generale Regionale stesso e nomina: Il Referente dei Quadri Direttivi; La Responsabile Donne e politiche di parità; Il Referente del Credito Cooperativo Il Consiglio Generale Regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, elegge anche: il Presidente del Collegio Sindacale; i Designati di propria spettanza alla USR; i Designati di propria spettanza al Consiglio Generale Nazionale.. 3

4 Il Collegio Sindacale Regionale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni degli organismi relative ai bilanci ed alle loro eventuali variazioni. ART. 15 Il Consiglio Generale Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed è convocato dalla Segreteria Regionale. Il Consiglio Generale Regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei suoi componenti. ART. 16 L Esecutivo Regionale coadiuva la Segreteria Regionale nell attuazione degli indirizzi del Congresso e del Consiglio Generale Regionale. Inoltre gli è affidata la funzione di gestire con la Segreteria Regionale le politiche contrattuali ed organizzative e in particolare di definire, di concerto con le SAS di Complesso e/o di Gruppo interessate, l utilizzo e la distribuzione delle risorse (economiche e libertà sindacali) destinate alle politiche di crescita associativa della Regione. L Esecutivo Regionale è composto: dai componenti eletti dal Consiglio Generale Regionale; dalla Segreteria Regionale. Il numero totale dei componenti dell Esecutivo Regionale non può essere superiore ad un terzo dei componenti il Consiglio Generale Regionale, escludendo dal conteggio i componenti della Segreteria Regionale previsti dallo Statuto, integrato da eventuali deroghe formali. ART. 17 L Esecutivo Regionale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della Segreteria Regionale. Esso può riunirsi su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. ART. 18 La Segreteria Regionale rappresenta il Sindacato Regionale nei confronti dell USR, delle pubbliche autorità, enti, associazioni ed organismi della Regione e attua le decisioni degli organismi deliberanti. Essa è composta dal Segretario Generale Regionale, dal Segretario Generale Aggiunto Regionale, ove ritenuto necessario, e dai Segretari Regionali. I componenti della Segreteria Regionale hanno diritto di partecipazione e di parola in tutte le riunioni delle strutture sindacali della regione. La Segreteria Regionale inoltre nomina il referente per le politiche dei Quadri Sindacali. La Segreteria può costituire Dipartimenti con responsabilità gestionale ed esecutiva, gli stessi devono operare in forte collegamento con la funzione politica della Segreteria FIRST. I Responsabili dei Dipartimenti sono nominati dalla Segreteria Regionale e la stessa ne darà comunicazione al Consiglio Generale Regionale per la ratifica. ART. 19 Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale del Sindacato Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è dotato dei poteri di ordinaria amministrazione e ripete i poteri di straordinaria amministrazione dal Consiglio Generale Regionale. In caso di suo impedimento viene sostituito dal Segretario Generale Aggiunto Regionale o, in mancanza, da altro Segretario Regionale a ciò delegato con delibera della Segreteria Regionale medesima. ART. 20 FINANZIAMENTO E PATRIMONIO Il patrimonio del Sindacato Regionale è costituito dai beni mobili, dai beni immobili e dai valori (denaro, titoli, ecc.) ad esso pervenuti per qualsiasi causa o titolo. 4

5 Le variazioni del patrimonio del Sindacato Regionale, per quanto attiene ai beni immobili o mobili registrati, devono essere deliberate dal Consiglio Generale Regionale. Tale patrimonio è amministrato dalla Segreteria Regionale, che ne risponde di fronte al Consiglio Generale Regionale ed al Congresso. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto secondo il seguente ordine di preferenza: ad altre strutture periferiche della FIRST; alla Federazione Nazionale; ad altro sindacato di categoria della Cisl; a fini di pubblica utilità; secondo eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge. La rendicontazione annuale è composta da: il bilancio consuntivo, articolato in stato patrimoniale e rendiconto economico-finanziario; il Piano di crescita annuale degli associati; il bilancio preventivo economico-finanziario; il rendiconto e il preventivo dell utilizzo di tutte le libertà sindacali a disposizione della struttura Regionale. I documenti di cui al precedente capoverso relativi ai bilanci e rendiconti (preventivi e consuntivi) devono essere redatti secondo gli schemi forniti dalla Federazione Nazionale, approvati dal Consiglio Generale Regionale e trasmessi, unitamente al Piano di crescita annuale, alla Federazione Nazionale nei termini previsti dal Regolamento Nazionale. Vige inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Finché esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati. ART. 21 Le entrate del Sindacato Regionale sono costituite dalle quote di contribuzione attribuitegli con delibera del Consiglio Generale della Federazione, da eventuali contributi della Federazione Nazionale e dei Sindacati Territoriali, da interessi attivi, da sopravvenienze attive e da altre entrate derivanti da attività commerciali o decommercializzate eventualmente svolte. Il Consiglio Generale Regionale è competente a decidere eventuali contribuzioni a carico dei Sindacati Territoriali. ART. 22 L'erogazione delle somme per il funzionamento e l'attività del Sindacato Regionale è effettuata, sulla base dei bilanci preventivi annuali approvati dal Consiglio Generale Regionale, dalla Segreteria Regionale, che ne risponde di fronte al Consiglio Generale Regionale e al Congresso Regionale. ART. 23 APPLICAZIONE DELLO STATUTO Lo Statuto della Federazione Regionale si attua attraverso il Regolamento attuativo della Federazione Nazionale che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi quando presenti. Il presente Statuto è valido purché conforme e non in contrasto con quello della FIRST CISL Nazionale. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale di categoria: a) dal Congresso, dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei delegati; b) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dell intero organismo. Le proposte di modifica devono essere rimesse all'esame del Consiglio Generale almeno tre mesi prima della data di 5

6 effettuazione del Congresso. Le proposte che vengono approvate con almeno i due terzi dei voti espressi sono rimesse al Congresso, mentre le altre saranno comunicate al Congresso per sola presa di conoscenza. Tuttavia tali ultime proposte possono essere sottoposte alla votazione del Congresso se sono appoggiate per iscritto da almeno un quinto dei delegati. Le proposte in esame al Consiglio Generale Regionale possono essere emendate. Le modifiche allo Statuto sono decise al Congresso a maggioranza dei due terzi dei votanti previa verifica di validità del Congresso. ART. 24 RINVIO ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE E CONFEDERALE Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nello Statuto Confederale e Regolamento Confederale CISL nonché da quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della FIRST CISL Nazionale. ART. 25 NORMA TRANSITORIA Alla delibera di aggiornamento e approvazione del presente statuto seguiranno le procedure di cui all art. 23 e 24. Milano, 1 settembre

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