UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA REGOLAMENTO SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA REGOLAMENTO SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE Art. 1 (Ambito di applicazione) Il presente Regolamento disciplina le finalità, l organizzazione e gli organi di governo della Scuola di Dottorato di Scienze della Vita e della Salute. Art. 2 (Obbiettivi e Finalità) 1. L Università promuove l istituzione di Scuole di dottorato aventi il compito di organizzare e gestire, anche mediante processi di internazionalizzazione, l alta formazione attraverso la ricerca in diversi ambiti disciplinari e interdisciplinari, con la previsione di attività comuni a più corsi di dottorato nel campo della ricerca e delle problematiche relative alla sua gestione anche con riferimento ai sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. 2. Le Scuole di dottorato rappresentano la struttura organizzativa che progetta le attività comuni a più corsi di dottorato ai fini dell accreditamento e diffonde la conoscenza delle migliori pratiche all interno delle Scuole stesse. 3. I corsi di dottorato afferenti alle Scuole, pur condividendo programmi didattici e di ricerca comuni, individuati e gestiti dalle Scuole, mantengono i propri connotati scientifico-disciplinari nel rispetto dei criteri di accreditamento e valutazione periodica. 4. Il titolo di Dottore di Ricerca verrà rilasciato dall Università ed il relativo diploma riporterà la denominazione della Scuola e l indicazione del corso di Dottorato. Art. 3 (Organi della Scuola) Sono organi della Scuola: 1. il Direttore; 2. il Consiglio della Scuola; 3. Il Comitato Scientifico. Art. 4 (Direttore della Scuola) 1. Il Direttore della Scuola è un professore di ruolo a tempo pieno dell Ateneo, in possesso di elevata e comprovata competenza scientifica e continuità nella produzione scientifica stessa. Il Direttore è nominato dal Rettore previo parere del Senato Accademico. Le candidature a Direttore della Scuola, corredate dai rispettivi curricula vitae, vengono raccolte dai Coordinatori dei corsi di dottorato, comunicate al Rettore e sottoposte al parere del Senato Accademico. Il Direttore dura in 1

2 carica cinque anni; è il responsabile della Scuola, la rappresenta e coordina le attività comuni. In caso di impossibilità le funzioni di Direttore sono svolte dal Coordinatore piu anziano in ruolo fino a successiva sostituzione. La valutazione della qualificazione scientifica del Direttore della Scuola verte sulla valutazione del profilo scientifico, documentato da un breve curriculum contenente: - un sottoinsieme delle pubblicazioni dell ultimo quinquennio, - l esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali e internazionali, - eventuali riconoscimenti nazionali o internazionali ottenuti, - ogni altro elemento utile a valutare la qualità scientifica. 2. Il Direttore della Scuola di Dottorato: - rappresenta la Scuola di Dottorato verso l esterno e nei confronti degli altri organi dell Ateneo; - convoca e presiede il Consiglio della Scuola; - coordina e organizza le attività formative comuni; - presenta annualmente una dettagliata relazione sull andamento della Scuola Dottorale che verrà sottoposta preliminarmente al Nucleo di Valutazione, che formula eventuali osservazioni da trasmettere al Senato Accademico; - propone al Rettore il conferimento dei titoli rilasciati dalla Scuola dottorale. 3. Il ruolo di Direttore della Scuola è incompatibile con il ruolo di Coordinatore di dottorato, di Rettore, di Prorettore e Delegati del Rettore, di Direttore di altra Scuola di dottorato, di Direttore di Scuola di Specialità, di Direttore di Dipartimento, di componente del Presidio della Qualità, del Nucleo di Valutazione, del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. L incompatibilità può essere risolta optando per uno dei due uffici. 4. L incarico di Direttore può essere revocato dal Rettore in caso di valutazione negativa da parte del Nucleo di Valutazione. Art. 5 (Consiglio della Scuola) 1. Il Consiglio della Scuola è composto da: a. il Direttore della Scuola; b. il Coordinatore di ciascun Corso di Dottorato; c. i Rappresentanti dei dottorandi 2. Il Consiglio della Scuola: a. procede annualmente all organizzazione delle attività formative prevedendo un sistema uniforme di attribuzione dei crediti formativi per ciascuna tipologia di attività; b. determina tutti gli aspetti comuni ai corsi della Scuola e ne coordina eventuali iniziative interdisciplinari; c. garantisce il funzionamento della Scuola riguardo l andamento dei Corsi di Dottorato; d. propone convenzioni e contratti riferiti alle attività comuni svolte dalla Scuola; e. definisce i criteri di valutazione comuni ai Corsi di Dottorato; f. trasmette annualmente ai competenti organi una dettagliata relazione sulle attività della Scuola; g. si riunisce almeno tre volte l anno. 2

3 Art. 6 (Comitato Scientifico) 1. Il Comitato Scientifico è costituito dal Direttore della Scuola, che lo presiede, e da almeno due studiosi, nominati dal Consiglio della Scuola, anche stranieri, di riconosciuta autorevolezza scientifica e non appartenenti ai collegi dei docenti dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola; 2. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni; 3. Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo e garanzia: esprime il proprio parere sull attività formativa offerta dalla Scuola e dai Corsi di Dottorato e sull andamento dei Corsi di Dottorato; 4. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l anno, anche telematicamente, e trasmette le proprie valutazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Consiglio della Scuola; 5. Ai componenti esterni del Comitato Scientifico può essere riconosciuto un compenso la cui entità è definita dal Consiglio della Scuola e che può essere aggiuntivo ai rimborsi spesa legati ad eventuali missioni. Art. 7 (Rappresentanti dei dottorandi) 1. I Rappresentanti dei dottorandi rappresentano gli studenti di tutti i corsi di Dottorato afferenti alla Scuola; 2. Il numero di Rappresentanti dei dottorandi è calcolato come segue: - per Scuole a cui afferiscono fino a tre corsi di dottorato un Rappresentante per ogni Corso; - per Scuole a cui afferiscono più di tre corsi di dottorato il numero dei Rappresentanti sarà pari alla metà del numero di Corsi arrotondata per difetto a cui si aggiunge una unità nel caso in cui il numero risultante di componenti del Consiglio risulterebbe essere pari; 3. I dottorandi dei Corsi di dottorato afferenti alla Scuola eleggono al loro interno i Rappresentanti che durano in carica due anni; 4. Le elezioni dei Rappresentanti dei dottorandi sono indette ogni due anni dal Direttore. Art. 8 (Modalità di ammissione ai Corsi) 1. L ammissione ai corsi di dottorato afferenti alla Scuola avviene secondo le modalità previste dal Bando. 2. Per l ammissione ai Corsi di Dottorato la Scuola si fa garante dell omogeneità nella formulazione e sincronizzazione dei bandi, nei quali - Sia richiesto il curriculum vitae, inclusivo di eventuali pubblicazioni; - Sia richiesto il certificato di laurea con esami relativo all intero percorso formativo universitario; 3

4 - Siano previste lettere di referenza; - Sia previsto un colloquio, in italiano o in altra lingua, con la possibilità di svolgerlo in videoconferenza secondo le condizioni e le modalità stabilite dal bando. Art. 9 (Crediti formativi e tutorato) 1. Il percorso formativo prevede il conseguimento di 180 CFU ripartiti come segue: a. almeno 30 CFU inerenti le attività formative offerte dalla Scuola e dai singoli Corsi di Dottorato b. almeno 90 CFU da conseguire nell ambito dell attività di ricerca. 2. La ripartizione dei crediti tra attività didattiche e di ricerca nonché la tipologia di attività formative ed il corrispondente numero di CFU proposti dalla Scuola sono definiti nell allegato A. 3. Ciascun Collegio dei docenti dei Corsi di Dottorato definisce e sottopone all approvazione del Consiglio della Scuola la pianificazione delle attività formative offerte entro la data di inizio dei corsi, proponendo la corrispondente attribuzione di CFU in conformità con l allegato A. 4. Il Collegio dei docenti del dottorato designa per ogni dottorando un tutore ed eventuali altri co-tutori che lo affiancano nella formazione alla ricerca e nella valutazione delle attività del dottorando. 5. Alla fine di ogni anno, il Collegio dei docenti del dottorato delibera sull ammissione del dottorando all anno successivo e, al termine dell ultimo anno, sulla sua ammissione all esame finale previa acquisizione del parere dei valutatori. A tal fine lo studente è tenuto a produrre a. la proposta di tesi entro la fine del primo anno; b. lo stato di avanzamento della tesi entro la fine del secondo anno; c. la presentazione preliminare della tesi entro la fine dell ultimo anno; 6. Possono essere co-tutori tutti i docenti dei Corsi afferenti alla Scuola di Dottorato, docenti di altre Università italiane o straniere, nonché esperti della materia di riconosciuto valore scientifico designati dal Collegio dei docenti del dottorato. Art. 10 (Conseguimento del titolo) 1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: Dott.Ric. ovvero Ph.D., viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. 2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio el titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nell Art. 11 del presente regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. 4

5 3. I dottorandi ammessi a sostenere l esame finale dovranno depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (U-GOV), entro i quindici giorni antecedenti la discussione. La tesi sarà resa pubblica entro i 30 giorni successivi alla discussione, salvo eventuali periodi di embargo previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale e/o diritti di pubblicazione. Art. 11 (Commissioni giudicatrici per l esame finale) 1. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. 2. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione costituita da tre componenti scelti tra i professori universitari di ruolo e i ricercatori di comprovato valore scientifico, anche stranieri, esperti nelle discipline di pertinenza del Corso di Dottorato. Almeno due componenti non devono appartenere al Collegio dei docenti. 3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti del Dottorato a cui è iscritto lo studente A tal fine i relatori presentano al Collegio dei docenti gli studiosi proposti quali componenti della Commissione, ed il Collegio ne delibera l approvazione o invita i relatori a formulare una diversa proposta. 4. Per la costituzione delle Commissioni giudicatrici delle tesi in co-tutela, si rimanda all apposita normativa e alle singole convenzioni stipulate tra gli Atenei. Art. 12 (Risorse finanziarie) 1. Le risorse finanziarie destinate alle Scuole derivano da uno specifico fondo di Ateneo dedicato. Il finanziamento di Ateneo prevede una quota fissa a disposizione di ciascun Coordinatore ed una variabile a disposizione del Consiglio della Scuola, determinata secondo un principio di cofinanziamento dei singoli Dipartimenti e dell Ateneo. La Scuola potrà essere finanziata anche da tutte le altre risorse che autonomamente riuscirà ad ottenere dai Dipartimenti e da Enti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni. 2. I fondi propri delle Scuole (come stabilito dal Senato Accademico nelle sedute di luglio e ottobre 2007) resteranno nel bilancio centrale dell'ateneo e verranno spesi con l'autorizzazione del Direttore della Scuola. 3. I fondi attribuiti ai Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola possono essere utilizzati dal Coordinatore previa approvazione del piano di spesa complessivo entro la data di inizio del ciclo di dottorato. 4. La Scuola di Dottorato si avvale di personale amministrativo dedicato. 5

6 Art. 13 (Entrata in vigore) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge, statutarie, del Regolamento Quadro Scuole di Dottorato presso l Università degli Studi di Verona e del Regolamento del Dottorato di ricerca presso l Università degli Studi di Verona. Il Regolamento attuativo della Scuola entra in vigore dopo l approvazione da parte del Consiglio della Scuola e la comunicazione agli organi accademici competenti. Il Regolamento di ciascun corso di dottorato si adegua ai contenuti del presente atto regolamentare. 6

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