Regolamento per la monetizzazione degli standard a parcheggi

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1 COMUNE DI CHIANCIANO TERME Provincia di Siena Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Grandi opere, Mobilità, Energia, Tutela Ambientale Regolamento per la monetizzazione degli standard a parcheggi Approvato con atto C.C. n. 88 del Chianciano Terme 22 settembre 2010 Il Responsabile del Servizio Ing. Giuliano Solfanelli

2 Regolamento per la monetizzazione degli standard a parcheggi A - PREMESSE Il comune di Chianciano Terme è attualmente dotato di un PRG che disciplina l attività urbanistica ed edilizia dell intero territorio comunale. Tale disciplina è articolata secondo zone, aree, e sottozone riferibili alle zone omogenee di cui al D.M. 1444/68 e per le quali sono state definite norme e prescrizioni specifiche per le trasformazioni nonché le relative modalità di attuazione. In particolare l art. 17 delle N.T. del PRG detta la disciplina delle dotazioni minime dei parcheggi in dipendenza delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche. Nella sostanza la norma prevede che in ogni ambito territoriale e per ogni destinazione d uso, gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico e/o cambiamento di destinazione d uso, sono subordinati alla verifica della dotazione degli standard pubblici come disciplinati dal D.M. 1444/68 e come previsti dal vigente PRG. La norma di cui all art. 17 delle N.T. non prevede però soluzioni alternative per quegli interventi che non riescono a raggiungere tali quantità minime di standard. E risultato difatti frequente che gli interventi proposti di recupero e di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel territorio edificato, nelle zone A Centro Storico e nelle zone B, T e G di saturazione non riescano a raggiungere le dotazioni minime richieste. L Amministrazione Comunale ha di recente introdotto in alcune varianti al PRG la possibilità per interventi di trasformazione con possibilità di poter ricorrere a sistemi alternativi nel caso di impossibilità di realizzare le dotazione minime di parcheggi, come indicate nel citato art. 17 delle N.T. Tali varianti sono: - ex - Cinema Moderno Via della Pace demolizione e ricostruzione per edilizia residenziale, direzionale e commerciale - ex - Scuola Alberghiera Via Umbria - in cui è stata inserita la seguente norma: - in caso di impossibilità di realizzazione della totalità degli standard necessari è ammessa la parziale monetizzazione dei parcheggi richiesti in luogo alla costruzione, sulla base di specifico regolamento approvato dall A.C. Il Regolamento di monetizzazione delle aree a standard di parcheggi ha la funzione pertanto di definire una serie di criteri che stabiliscono le procedure e le regole a cui attenersi per attivare la monetizzazione ed i relativi parametri di costo per la determinazione del corrispettivo. E importante precisare che la monetizzazione non è automatica, ma è una facoltà che l Amministrazione si riserva di applicare esclusivamente nei casi previsti nel PRG. Per il nostro Comune la dotazione minima delle aree a standard pubblici per insediamenti residenziali stabilita in 2,5 mq/ab dal DM 1444/68, è stata calcolata nel P.R.G sulla base di 4 mq/ab e di una popolazione turistica o stagionale di ab. + una popolazione residente o prevista di ab. per un complessivo di ovvero per complessivi mq di 2 / 19

3 dotazione minima e di previsti, dati dalla somma di (esistenti) (da realizzare) I dati sono stati estrapolati dalla Relazione del PRG vigente redatta nel La dotazione minima di aree a standard per insediamenti Commerciale - Turistico ricettiva Direzionale, stabilita dal DM 1444/68, è pari a 80 mq (metà a parcheggi escluse le sedi viarie e metà a verde) ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento del fabbricato. Alle dotazioni minime non saranno applicate le riduzioni previste per gli ambiti assimilabili alle zone A e B del DM 1444/68 considerato che dalle verifiche definitive sulla dotazione degli standard, risulta in tali zone una carenza di aree a parcheggio e di aree a verde dovuta alla maggiore densità abitativa. 3 / 19

4 B NORMATIVA VIGENTE NORME SUI PARCHEGGI CONTENUTE NELLA LEGGE URBANISTICA 17 agosto 1942, n quinquies (art. 17) (abrogati dall'articolo 136 del d.p.r. n. 380 del 2001) 6. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. 7. (abrogato dall'articolo 136 del d.p.r. n. 380 del 2001) 8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall entrata in vigore della medesima. (si veda il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444) 41-sexies (art. 18) 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. (comma così modificato dall'articolo 2 della legge n. 122 del 1989) 2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. (comma aggiunto dall'articolo 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005) 4 / 19

5 NORME SUI PARCHEGGI CONTENUTE NEL Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del art. 1. Campo di applicazione Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. art. 2. Zone territoriali omogenee Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. art. 3. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ; d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli. Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per 5 / 19

6 pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.). art. 4. Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3. Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell'art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq. Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale. 4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: - 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi); - 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; - 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali. art. 5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi l rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso: 1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; 2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a 6 / 19

7 quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative. art. 6. Mancanza di aree disponibili l Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art 3, lett. d) e dell'articolo 5, n. 2 della legge n art. 7. Limiti di densità edilizia I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue: 1) Zone A): - per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; - per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq; 2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5. Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti: - 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti; - 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; - 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di adozione del piano. Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti. 3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti. 4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq. art. 8. Limiti di altezza degli edifici. Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): - per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; - per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico; 2) Zone B): - l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7. 3) Zone C: - contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. 4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art / 19

8 art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; - ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. 8 / 19

9 NORME SUI PARCHEGGI CONTENUTE NELLA Legge 24 marzo 1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale (G.U. 6 aprile 1989, n. 80) Art I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente. (comma così modificato dall articolo 17, comma 90, legge n. 127 del 1997 poi dall'articolo 37, comma 1, legge n. 472 del 1999) 2. L esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.». (comma così sostituito dall articolo 137, comma 3, D.P.R. 380/2001) 3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dall assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. (comma così modificato dall articolo 17, comma 90, legge n. 127 del 1997) 9 / 19

10 DISCIPLINA SUI PARCHEGGI CONTENUTA NELLE NORME REGIONALI L.R. 1/2005 Art Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio garantiscono che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado. 2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio di cui al comma 1 è definita in riferimento: a) alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria; 5. Sono opere di urbanizzazione primaria: a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili; b) spazi di sosta o di parcheggio; Art Piano strutturale 2. Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'indicazione e la definizione: a) degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio; b) delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale; c) delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e sulla base e nel rispetto delle quantità complessive minime fissate dall' articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n (Legge urbanistica) come da ultimo modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122; Art Distribuzione e localizzazione delle funzioni 1. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati nonché la suddivisione del territorio secondo le unità territoriali organiche elementari o parti di esse, costituenti unità minime d'intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti. 2. Per consentire il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti, nell'ambito del perimetro dei centri abitati come definito dall' articolo 55 comma 2 lettera b), le unità minime d'intervento di cui al comma 1 non sono superiori ai cinquanta ettari. 3. Con riferimento a ciascun ambito la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni individua e definisce: a) le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi; b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità; c) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo; 10 / 19

11 d) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti; e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, è sottoposto a denuncia di inizio dell'attività. 4. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validità quinquennale. 5. Per la approvazione della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni si applicano le procedure previste dall' articolo 69 anche contestualmente alle procedure di approvazione del regolamento urbanistico. Art Mutamenti della destinazione d'uso 1. Ai sensi dell' articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale; d) turistico-ricettiva; e) direzionale; f) di servizio; g) commerciale all'ingrosso e depositi; h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi. 3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all' articolo 58, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa. Art Perequazione 1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica. 2. La distribuzione dei diritti edificatori è effettuata in base alle limitazioni all'edificabilità derivanti dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio. 3. La distribuzione dei diritti edificatori di cui al comma 2 tiene conto anche delle condizioni fisiche del territorio nonché dei vincoli derivanti dalle leggi in vigore. Art Permesso di costruire e denuncia d'inizio dell'attività a titolo gratuito 1. Il contributo di cui all' articolo 119 non è dovuto nei seguenti casi: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi della vigente normativa; b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l'interesse pubblico; c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità; d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all'interno dei perimetri dei centri abitati. 11 / 19

12 Regolamento 09 febbraio 2007, n. 2/R Regolamento di attuazione dell' articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti. Art Componenti del sistema della mobilità e accessibilità 3. Sono infrastrutture per l'organizzazione della sosta: a. i parcheggi pubblici di interscambio; b. i parcheggi pubblici di destinazione ai servizi ed alle attrezzature urbane; c. i parcheggi pubblici a servizio della residenza; d. i parcheggi pubblici di servizio alle attività commerciali e industriali; e. i parcheggi pubblici per la sosta temporanea finalizzata al carico e allo scarico delle merci; f. i parcheggi privati o ad uso esclusivo residenziale; g. i parcheggi privati o ad uso esclusivo di servizio alle attività commerciali, industriali, direzionali e turistico-ricettive; h. i parcheggi ad uso esclusivo per i taxi; i. i parcheggi ad uso esclusivo per gli autobus turistici; j. i parcheggi ad uso esclusivo per le persone disabili. Regolamento 9 febbraio 2007, n. 3/R - Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio). Art Disposizioni generali sul dimensionamento 1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2005, le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti sono stabilite nel piano strutturale, in base agli obiettivi e agli indirizzi strategici definiti ai sensi dell' articolo 5 2. La sostenibilità di cui al comma 1 deve essere comprovata dagli esiti della valutazione integrata, effettuata ai sensi dell' articolo 11 della l.r. 1/2005, e nel rispetto del regolamento regionale di attuazione di cui al comma 5 dello stesso articolo; a tal fine, si fa riferimento alle prescrizioni dettate dal piano strutturale, in conformità con quanto disposto all'articolo Gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n sono comunque da considerarsi quantità minime inderogabili. D.C.R. TOSCANA 137/1999 COME MODIFICATA DALLA D.C.R. TOSCANA 233/1999 Art Dotazione e caratteristiche dei parcheggi 1. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l insediamento degli esercizi commerciali da recepire negli strumenti urbanistici comunali è individuata nella misura che segue: a) parcheggi per la sosta stanziale all interno degli edifici e nell area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall art. 2, secondo comma, della legge , n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci; b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. 2. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all interno degli edifici o nell area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l esercizio commerciale stesso. 3. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali. 12 / 19

13 4. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura mimina di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita; tale dimensionamento può essere ridotto dal Comune nei seguenti casi: a) ubicazione del punto vendita in zone a traffico limitato o escluso; b) prevalente carattere pedonale dell utenza (strutture rionali); c) riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall operatività di Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all articolo 7 del regolamento di attuazione della. 5. Per le medie strutture di vendita: a) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale; b) le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq.di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; c) il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio. 6. Qualora i comuni dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, le dotazioni minime dei parcheggi per la sosta di relazione per le medie strutture di vendita possono essere ridotte, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, per le quote di cui al comma 4, lett. a), b) e c). 13 / 19

14 NORME SUI PARCHEGGI CONTENUTE NELLE N.T. DEL VIGENTE PRG Art.17 Parcheggi. Classificazione, dotazioni e attuazioni Il PRG prevede le seguenti classificazioni e dotazioni delle aree a parcheggio in rapporto alla residenza, alle attività non residenziali e con la finalità di superare le condizioni di "degrado urbanistico" per carenza della funzionalità dell' impianto urbano, dovuta essenzialmente a insufficienza quantitativa e di localizzazione dello "standard" a parcheggio. a) parcheggi di urbanizzazione primaria, aree a parcheggi pubblici o di uso pubblico così distinte nel PRG; b) aree per parcheggi a raso e/o interrati privati e privati di uso collettivo; c) parcheggi e autorimesse private di pertinenza degli edifici, la cui dotazione è prescritta al successivo art. 98 e nel presente articolo con i seguenti rapporti. 1) Residenza Nelle nuove costruzioni, negli interventi di demolizione e ricostruzione, nella Ristrutturazione urbanistica di cui all'art.15 del R.E., debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. I parcheggi avranno altezza massima interna pari a ml. 2,50. Le aree per tali parcheggi, calcolate a norma del presente punto 1), devono risultare al netto degli spazi riservati all'accesso e alla manovra. 2) Attività socio-culturali, assistenziali, artigianali di servizio alla residenza, attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso con superficie di vendita inferiore o uguale a 400 mq e attività direzionali, previste nelle nuove costruzioni o negli interventi di Ristrutturazione con cambio di destinazione e nel cambio di destinazione d'uso. I parcheggi sono dimensionati nella misura minima di tre metri quadrati per ogni 10 metri cubi di costruzione destinata a tale attività, compreso spazi di manovra. La dotazione di parcheggio di cui al punto precedente non è richiesta nel caso di cambio di destinazioni d'uso all interno delle cinque categorie sopra elencate, in quanto il mutamento stesso non comporta incremento di carico urbanistico rispetto alle necessità di parcheggio, limitatamente a superfici complessive uguali o inferiori a 400 mq. 3) Attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso con superficie di vendita superiore a 400 mq previste nella nuova costruzione o negli interventi di Ristrutturazione con cambio di destinazione e nel cambio di destinazione d'uso. I parcheggi sono dimensionati nella misura minima di mq 100 per ogni 100 mq di superficie utile lorda destinata alle attività. 4) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, bar, ecc.) Locali per lo spettacolo e per attività congressuali previsti nella nuova costruzione o negli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione o nel cambio di destinazione d'uso. I parcheggi sono dimensionati nella misura di 400 mq per ogni 100 mq di superficie utile lorda destinata alle attività. 5) Attività artigianali-industriali I parcheggi sono dimensionati nella misura minima di 20 metri quadrati per ogni 100 metri quadrati di superficie utile destinata alle attività. 6) Attività ricettivo-alberghiere Per le attività alberghiere e similari fatte salve le specifiche prescrizioni di cui all' art.44 delle presenti norme i parcheggi devono essere dimensionati, come minimo, in ragione di un posto auto pari a mq 12 (esclusi spazi per l' accesso e la manovra) per ogni camera e debbono essere collocati nelle costruzioni, ferme restando le specifiche indicazioni del PRG e quanto prescritto nelle singole zone e sottozone di cui agli articoli del Capo II (Titolo IV) delle presenti norme. 14 / 19

15 I parcheggi di cui al presente articolo devono essere precisati nei progetti di intervento. La destinazione d'uso di parcheggio di tale pertinenza deve essere oggetto di atto pubblico di vincolo da trascrivere nei registri immobiliari, a cura e spese dei privati proprietari. I parcheggi di cui al punto a) del presente articolo si attuano secondo le procedure previste per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (articoli 71, 72 e 73 del Regolamento Edilizio) ed in conformità delle presenti Norme Tecniche (vedere ad esempio gli articoli 30, 43, 44, 67 punto a.). Il Comune può cedere agli operatori privati il sottosuolo delle predette aree per la realizzazione di autorimesse. La cessione è subordinata alla redazione di progetti unitari convenzionati comprendenti la previsione di tutte le funzioni ammesse, nel rispetto delle presenti norme. I progetti saranno soggetti a deliberazione dell'organo competente. I parcheggi di cui al punto b) del presente articolo si attuano secondo i criteri di cui all'articolo 68 delle presenti norme. 15 / 19

16 C TESTO DEL REGOLAMENTO Art. 1 - Procedimento per la richiesta di monetizzazione. 1. Le presenti norme riguardano esclusivamente le procedure per la monetizzazione delle aree da destinare a standard che possono essere attivate esclusivamente negli ambiti di saturazione assimilati alle zone A, B, T, G ed alle zone D ed R, come individuate dal PRG 2. Sono esclusi pertanto tutti gli interventi che riguardano ambiti di nuova espansione in fase di attuazione o in programmazione. 3. La proposta di monetizzazione deve essere presentata dagli aventi titolo contestualmente alla richiesta di Permesso di costruire o DIA edilizia. Art. 2 - Condizioni per l accoglimento delle richieste di monetizzazione. 1. Le richieste di monetizzazione potranno essere accolte solo quando si ravvisino le condizioni appresso indicate: - sia dimostrata l oggettiva impossibilità di reperimento degli standard per mancata disponibilità delle aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, delle funzioni e della conformazione dell area stessa e dell edificio nel suo contesto; - per interventi di ristrutturazione edilizia o sostituzione edilizia o cambio di destinazione d uso anche in più fasi successive, fatte salve le eventuali disposizioni e/o limitazioni stabiliti dal PRG per i singoli ambiti o comparti specifici. 2. La richiesta sarà sottoposta ad una valutazione tecnico-amministrativa da parte del Servizio Edilizia privata che predisporrà una relazione istruttoria per l approvazione della Giunta Comunale. 3. L accoglimento della richiesta si concluderà con una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale. Art. 3 - Definizioni di Unità immobiliare e Parcheggi pertinenziali 1. Per unità immobiliare s intende il complesso di locali e di manufatti connotati da unitarietà funzionale e dominicale, con una propria e definita destinazione d uso secondo le seguenti categorie: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale; d) turistico-ricettiva; 16 / 19

17 e) direzionale; f) di servizio; g) commerciale all'ingrosso e depositi; h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. S intende quindi per unità immobiliare la più elementare aggregazione di vani e/o locali edilizi comprensiva di spazi coperti e scoperti (anche accessori), di un fabbricato o di una sua porzione, coincidente di norma con la partizione catastale della particella - eventualmente distinta in ulteriori corrispondenti subalterni - avente caratteristiche di continuità fisica, autonomia funzionale, individualità spaziale e potenzialità reddituale, così come risulta individuata (secondo le norme catastali) in atti pubblici definiti prima della data di adozione del Regolamento. 2. Sono pertinenziali i parcheggi (autorimesse o posti auto) di proprietà privata, che costituiscono la dotazione minima essenziale prescritta dalle vigenti norme al servizio di ogni fabbricato e delle unità immobiliari in esso comprese. Il relativo vincolo, ancorché non trascritto, non può essere superato; è però consentita la sostituzione dell autorimessa o del posto auto previsto dalla concessione edilizia o dal diverso titolo abilitativo con altri, comunque situati nell ambito della medesima superficie fondiaria. La disciplina speciale per il recupero di parcheggi si applica solo ai fabbricati ed alle unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.122/1989 e privi, a quella medesima data, di adeguata dotazione. I parcheggi pertinenziali non sono considerati nello standard urbanistico. Art. 4 - Metodo di calcolo per la valutazione delle dotazioni minime delle aree a standard 1. Sono subordinati alla verifica dei rapporti minimi come stabiliti dal D.M. 1444/68 e come maggiorati dalle Norme Tecniche del PRG, gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico e/o cambiamento di destinazione d uso. 2. Ai fini esclusivamente della verifica della dotazione degli standard, come previsti dal D.M. 1444/68 e dal PRG, gli interventi che determinano incremento di carico urbanistico sono quelli in funzione di un aumento della superficie lorda di pavimento conseguente ad un aumento della volumetria per la destinazione residenziale e in funzione di un aumento della superficie lorda di pavimento per la destinazione commerciale/direzionale/turistica. 3. Sono considerati mutamenti di destinazione d uso i passaggi dall una all altra delle seguenti categorie: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale; d) turistico-ricettiva; 17 / 19

18 e) direzionale; f) di servizio; g) commerciale all'ingrosso e depositi; h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 4. Ai fini della verifica della dotazione degli standard minimi dei parcheggi, si ha mutamento di destinazione d uso quando sia variata l utilizzazione di un unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell unità stessa (calcolata come indicato dal DM n. 801) o comunque oltre 30 metri quadrati, anche con più interventi successivi. Art. 5 - Parametri da applicare esclusivamente per il passaggio dall una all altra destinazione. 1. Per gli interventi che prevedono il cambio dall una all altra categoria, nel calcolo degli standard si dovrà tener conto delle quantità già garantite dalla destinazione attuale del fabbricato. 2. Pertanto, per i passaggi dall una all altra categoria, alla quantità di standard calcolata con le modalità di cui sopra, si dovranno aggiungere le quantità indicate all art.17 delle N.T. ove non si rispetti quanto stabilito nel secondo periodo del punto 2): La dotazione di parcheggio di cui al punto precedente non è richiesta nel caso di cambio di destinazione d'uso all interno delle cinque categorie sopra elencate, in quanto il mutamento stesso non comporta incremento di carico urbanistico rispetto alle necessità di parcheggio, limitatamente a superfici complessive uguali o inferiori a 400 mq. Art. 6 - Parametri da applicare negli altri interventi 1. Nelle nuove costruzioni, negli interventi di demolizione e ricostruzione, nella Ristrutturazione urbanistica di cui all'art.15 del R.E., la soluzione alternativa alla realizzazione delle dotazioni minime di parcheggi previste all art.17, nei casi specificatamente individuati nel PRG potrà essere costituita dalla cosiddetta monetizzazione delle aree a standard, con i seguenti criteri e modalità. Art. 7 - Criteri di valutazione delle quantità delle aree sulle quali applicare la monetizzazione 1. La monetizzazione potrà essere consentita: - fino ad un massimo del 50% del fabbisogno calcolato in base all art.17 delle N.T. per la destinazione residenziale; 18 / 19

19 - fino ad un massimo del 70% del fabbisogno calcolato in base all art.17 delle N.T. per le altre destinazioni. Art. 8 - Criteri di valutazione del corrispettivo economico 1. L entità del corrispettivo economico da versare all Amministrazione per la mancata realizzazione degli standard dovrà essere pari alla somma che il Comune dovrà affrontare per la realizzazione di parcheggi di pari superficie, sommando al valore dell area il costo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e verde ), da stabilire di volta in volta mediante perizia di stima che sarà redatta a cura del Servizio Edilizia privata da approvare con la stessa deliberazione della Giunta Comunale di accoglimento della richiesta. 2. Per l aggiornamento dei costi di cui sopra si provvederà applicando gli stessi criteri che regolano l adeguamento degli oneri concessori. Art. 9 Modalità di pagamento e individuazione Capitolo di Bilancio 1. Gli importi di cui sopra dovranno essere versati con le stesse modalità e condizioni applicate per gli oneri di urbanizzazione ovvero con il medesimo sistema di rateizzazione e di presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, con l esclusione delle società di intermediazione finanziaria. 2. La monetizzazione confluirà in un apposito capitolo del Bilancio avente destinazione Monetizzazione parcheggi e dovrà essere utilizzato per la realizzazione dei nuovi parcheggi previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici o per la manutenzione di quelli esistenti. 19 / 19

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