TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

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1 Trattamento di fine rapporto di lavoro 1. L. 29 maggio 1982, n Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982). (Estratto) 2. ( 1 ) Fondo di garanzia. 1. È istituito presso l Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. 2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. 3. Nell ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l eventuale contestazione del curatore fallimentare. 4. Ove l impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. 4 bis. L intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia ( 2 ). Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell esperimento dell esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all entrata in vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contribuito a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso all 1 luglio Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall articolo 4, primo comma, del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l indicazione dei dati necessari all applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all accantonamento effettuato nell anno precedente ed all accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:56

2 Art. 3 Trattamento di fine rapporto di lavoro 1950 le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell articolo 4 del predetto decreto legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. ( 1 ) Ai sensi dell art. 24 della L. 24 giugno 1997, n. 196, norme in materia di promozione dell occupazione, le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai crediti dei soci delle cooperative di lavoro. ( 2 ) Questo comma è stato inserito dall art. 2, comma 1, del D.L.vo 19 agosto 2005, n Norme in materia pensionistica. A decorrere dall anno 1983 e con effetto dall 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall articolo 14 septies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell indice del costo della vita calcolato dall ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell industria. Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell indice relativo al periodo compreso tra l ottavo e il sesto mese con il valore medio dell indice relativo al periodo compreso tra l undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l aumento. Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente. Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma ( 1 ). Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dall 1 gennaio dell anno successivo. L adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dall 1 gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dall 1 aprile, dall 1 luglio e dall 1 ottobre. A decorrere dall 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione ( 2 ). A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell anno solare cui la settimana stessa si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. Per l anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell indice annuo del costo della vita calcolato dall ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell industria, tra l anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell anno solare da cui decorre la pensione. Con decorrenza dall 1 gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua, di cui all articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dall 1 gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d importo superiore al trattamento minimo. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, de- VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:56

3 1951 L. 29 maggio 1982, n. 297 Art. 4 cimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data dell 1 luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data dell 1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto. ( 1 ) Comma così sostituito dall art. 4 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, sul costo del lavoro, convertito in L. 25 marzo 1983, n. 79. ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 822 del 14 luglio 1988, ha dichiarato illegittimo questo ottavo comma nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall art. 26, terzo comma, della L. 3 giugno 1975, n Successivamente, con sentenza n. 307 del 26 maggio 1989, la stessa Corte ha dichiarato illegittimo il medesimo comma nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Con sentenza n. 428 del 10 novembre 1992, la stessa Corte ha ancora dichiarato illegittimo il medesimo ottavo comma nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l assicurato. Con sentenza n. 264 del 30 giugno 1994 la Corte ha poi dichiarato illegittimo il medesimo comma ottavo, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell anzianità contributiva minima. Con ulteriore sentenza n. 388 del 26 luglio 1995, la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dello stesso comma, nella parte in cui non prevede che, nell ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza il rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria. Con sentenza n. 427 del 23 dicembre 1997, la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità del citato comma ottavo e dell art. 25, primo e quarto comma, della L. 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l assicurato nonostante siffatta esclusione abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. 4. Disposizioni finali. Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall articolo 2120 del codice civile. Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro. La disposizione di cui al sesto comma dell articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Le norme di cui all articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente. Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il fondo di cui all articolo 3 del regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso. VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:57

4 Art. 5 Trattamento di fine rapporto di lavoro 1952 Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogati gli articoli 1 e 1 bis del decreto legge dell 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91. Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto. Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all articolo 1 della presente legge. 5. Disposizioni transitorie. L indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all atto dell entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell articolo 2120 del codice civile. A parziale deroga del secondo e terzo comma dell articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dall 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze: 25 punti a partire dall 1 gennaio 1983; ulteriori 25 punti a partire dall 1 luglio 1983; ulteriori 25 punti a partire dall 1 gennaio 1984; ulteriori 25 punti a partire dall 1 luglio 1984; ulteriori 25 punti a partire dall 1 gennaio 1985; ulteriori 25 punti a partire dall 1 luglio 1985; i residui punti a partire dall 1 gennaio In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all anno 1986, gli aumenti dell indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dall 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all atto dell entrata in vigore della presente legge fruiscono dell indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5. Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall articolo 1 della presente legge. Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di «sottufficiale» e di «comune». È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell articolo 23 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n Per l anno 1982 l incremento dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all indice del mese di maggio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:57

5 1953 D.L.vo 17 agosto 1999, n. 299 Art D.L.vo 17 agosto 1999, n Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 202 del 28 agosto 1999). 1. Definizioni. 1. Nel presente decreto si intendono per: a) «TFR»: il trattamento di fine rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile; b) «Fondo pensione»: le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni; c) «Gestori»: i soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) dell articolo 6, comma 1, e dell articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993; d) «Fonti istitutive»: le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; e) «Testo unico della finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni; f) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa; g) «Società del gruppo»: le società controllate o controllanti dell impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto che controlla l impresa debitrice del TFR; h) «Fondo comune di investimento»: il fondo comune di investimento individuato dall articolo 37 del testo unico della Finanza; i) «Qualificati operatori finanziari»: le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell Unione europea operanti come società di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento; l) «Emittenti quotati»: i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza; m) «Strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all articolo 1, comma 2, del testo unico della Finanza; n) «Attribuzione del TFR»: le operazioni contemplate nell articolo 2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione; o) «decreto n. 124 del 1993»: il decreto legislativo 21 aprile 1993, n Attribuzione del TFR a Fondi pensione. 1. A decorrere dall anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, nell ambito di contratti e accordi collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124 del 1993, stabiliscono l attribuzione ai Fondi pensione dell accantonamento annuale al TFR, possono prevedere in alternativa al versamento del relativo importo l attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi. 2. Le fondi istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai Fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano la modalità ed il termine di manifestazione del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo. 3. L attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 può riguardare, in alternativa all importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all ammontare del TFR già accantonato negli esercizi precedenti, purché compresi tra quelli indicati al comma La attribuzione del TFR non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al TFR già impegnate, in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare. 3. Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotato. 1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai Fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell emittente quotato o di società del gruppo dell emittente quotato con l applicazione dell articolo 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza. Il conferimento del TFR si considera conferimento in denaro ai fini dell articolo 2343 del codice civile. 2. I Fondi pensione chiusi di cui all articolo 3, comma 1, del decreto n. 124 del 1993, con delibera dell organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l aumento di capitale ivi indicato mediante conferimento del TFR di cui all articolo 2, comma 1. I Fondi pensione aperti di cui all articolo 9, del decreto n. 124 del 1993 possono sottoscrivere l aumento di capitale medesimo previa delibera dell organo di amministrazione del soggetto istitutore. 3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresì, all emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant, purché gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri di cui all articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalità deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalità di perfezionamento dell operazione. 4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:57

6 Art. 4 Trattamento di fine rapporto di lavoro 1954 Fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le limitazioni previste all articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e relative disposizioni di attuazione. 4. Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotando. 1. Le società od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui all articolo 67, commi 1 e 2 del testo unico della Finanza, possono deliberare l emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai Fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell emittente o di società del gruppo dell emittente. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le modalità previste all articolo 3, commi 2 e Ai fini dell esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all apposito albo tenuto presso la Consob. 3. Il regolamento del prestito deve prevedere: a) l impegno dell emittente a richiedere l ammissione alla quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi pensione; b) la facoltà di convertire le obbligazioni contestualmente all ammissione a quotazioni dell emittente; c) nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla lettera a), prorogabile una sola volta, con l assenso dei gestori di cui all articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto mesi: 1) la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie; 2) il rimborso ai Fondi pensione delle medesime obbligazioni entro l anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno; 3) nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori, l elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto. 4. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità previste dall articolo 6 del presente decreto. 5. Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da qualificato operatore finanziario. 1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle società od enti residenti, che si impegnano, con delibera dell assemblea straordinaria, a consentire l ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell assemblea ordinaria. 2. Ai fini dell esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo all ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all apposito albo tenuto presso la Consob. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell emittente o di società del gruppo con le modalità previste all articolo 4, comma I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario o l emissione di altri titoli cum warrant con le modalità e limiti previsti all articolo 3, commi 2 e Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello relativo all emissione di titoli cum warrant deve prevedere: a) l impegno a far assumere a uno o più qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione e comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1; b) l impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a) prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai Fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione può farsi luogo, altresì, mediante permuta dei titoli di cui al comma 3, assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede; c) l impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con le modalità indicate alla lettera b); d) nell ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a), l impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell evento con una maggiorazione preconcordata dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale quale liquidazione del danno. 6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità indicate dall articolo 6 del presente decreto. 6. Versamento in contanti del TFR a Fondi pensione. 1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti re- VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:57

7 1955 D.L.vo 17 agosto 1999, n. 299 Art. 7 periscano presso i medesimi la relativa liquidità e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente all ammontare finanziario, fermi restando i privilegi di cui al libro VI, titolo III, capo II del codice civile. 2. Il finanziamento previsto al comma 1 è acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l impresa finanziaria ed è estinto, per il relativo importo, all atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR è stato liquidato ai sensi del comma Opzioni su strumenti finanziari. 1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di opzione. 2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell accordo di cui all articolo 2, comma Disposizioni tributarie. 1. Il regime tributario previsto per il versamento dell accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente decreto. 2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del TFR a Fondi pensione, si applica l imposta di registro in misura fissa. 3. Il conferimento del TFR al capitale dell emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cun warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell applicazione dell articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Per le imprese che, unitamente alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell anno, un numero medio di dipendenti di 50 unità, la misura dell accantonamento previsto nell articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l esborso derivante dal versamento in contanti del TFR. La misura dell elevazione è stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall articolo 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n Disposizioni finali e transitorie. 1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di attuazione del presente decreto. 10. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:57

8 Art. 1 Trattamento di fine rapporto di lavoro D.M. 30 gennaio Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 26 dell 1 febbraio 2007). 1. Finanziamento del «Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art del codice civile». 1. Il Fondo istituito dall art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all art del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1 gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all art del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l ammontare corrispondente all importo del contributo di cui all art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore. 3. Ai fini dell accertamento e della riscossione del contributo previsto dall art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. 5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l art del codice civile. 6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell anno Per le aziende che iniziano l attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell anno solare di inizio attività. 7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all art del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita dichiarazione. 8. L obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l accantonamento delle stesse presso soggetti terzi. 9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con: a) l indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR; b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all art Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d intesa con l I.N.P.S., le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all I.N.P.S. di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l I.N.P.S. comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette all I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la COVIP comunica all I.N.P.S. le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali. 2. Prestazioni erogate dal Fondo. 1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall art del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1 gennaio Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. 3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2. VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:57

9 1957 D.M. 30 gennaio 2007 Art L importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all erogazione dell importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso. 5. Le anticipazioni di cui all art del codice civile sono calcolate sull intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre Qualora l importo dell anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo. 3. Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR. 1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all art. 1, comma 5: a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1 gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all art. 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all art. 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1 gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell effettivo versamento, ai sensi dell art del codice civile, in ragione del tasso d incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2007 e la data di versamento; b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell effettivo versamento, ai sensi dell art del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell anno precedente, del tasso d incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo. VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:58

10 Art. 1 Trattamento di fine rapporto di lavoro D.M. 30 gennaio Attuazione dell articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l INPS (FONDINPS) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 26 dell 1 febbraio 2007). Capo I Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del tfr maturando 1. Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando. 1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell art del codice civile, ferma restando l applicazione dell art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. 2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti: a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1 luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 23 del Decreto; in tal caso, l importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall art del codice civile, in ragione del tasso d incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007; b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1 luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all art del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto. 4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all art del codice civile, fermo restando l applicazione dell art. 1, comma 756, della legge finanziaria Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta. 5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti: a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1 luglio 2007 e in tal caso l importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a); b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all art del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo istituito dall art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensio- VIG_CodiceLavoro_2014_1.indb :17:58

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