FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto FUTURA. Tariffa cod. 702

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1 COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SULLA VITA S.p.A FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto FUTURA Tariffa cod. 702 Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.) a premi ricorrenti ed aggiuntivi con rivalutazione annuale delle prestazioni (ultimo aggiornamento: Gennaio 2006) Il presente Fascicolo informativo contiene i seguenti documenti: a) Scheda sintetica; b) Nota informativa; c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata VIDOR ; d) Glossario; e) Modulo di proposta; e deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 1 di 66

2 Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa SCHEDA SINTETICA ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa consente di fornire al contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 2 di 66

3 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione La Bernese Vita, Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., è una Società per Azioni con Sede e Direzione Generale a Roma in Via G. A. Guattani, 6/A. La matrice di Bernese Vita è il "Gruppo Bernese", che trae origine dalla Bernese Assicurazione, nata il 4 marzo 1909 a Berna e diventata rapidamente una delle prime Società svizzere operanti in tutti i rami assicurativi. In anni recenti il gruppo Bernese è entrato a far parte della tedesca Allianz. Da questa fusione, Bernese Vita trae una rinnovata forza per perseguire il suo obiettivo principale: essere sempre al fianco dei Clienti per soddisfarne le richieste di sicurezza. 1.b) Denominazione della polizza FUTURA identificata dal codice di tariffa c) Tipologia della polizza Le prestazioni previste dal contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall impresa e si rivalutano con periodicità annuale in base al rendimento di un insieme di attivi, separati dal patrimonio dell impresa, appositamente gestiti per far fronte agli impegni assunti (gestione interna separata). 1.d) Durata All atto della sottoscrizione della proposta di polizza viene stabilita una durata del piano dei versamenti dei premi, compatibile con le disposizioni previste dal Decreto ai fini del raggiungimento dell età di accesso alla prestazione pensionistica, che viene denominata Durata indicativa. La Durata indicativa non deve essere inferiore alla differenza tra l età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell Aderente al momento della conclusione del contratto. Ove sussistano i requisiti di legge indicati nell Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, l Aderente può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione al compimento dell età pensionabile per anzianità. L Aderente ha peraltro facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi pattuiti. 1.e) Pagamento dei premi Il contratto è a premio unico ricorrente con facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi. L importo del premio unico lordo ricorrente non può risultare inferiore ad 600,00 annuali. L'Aderente, in relazione alle proprie esigenze, stabilisce il piano di versamenti, rappresentato dall'ammontare complessivo dei premi da versare nel corso della Durata indicativa, e la periodicità di pagamento degli stessi. L'Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi programmati. L'interruzione del piano dei versamenti non pregiudica in alcun modo il valore del Capitale maturato. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 3 di 66

4 Il premio di ammontare costante, da corrispondersi per la Durata indicativa, può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente e non può essere inferiore a: 600 Euro, in caso di versamenti annuali; 300 Euro, in caso di versamenti semestrali; 160 Euro, in caso di versamenti trimestrali. La puntualità nel versamento delle rate di premio massimizza i risultati finanziari ottenibili dal piano assicurativo. Trascorsi due anni dalla decorrenza del contratto, l'aderente può variare l'importo dei versamenti dandone comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista. L'Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi programmati. A condizione che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio, ad integrazione del piano dei versamenti sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi non programmati di importo non inferiore a Euro. 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO A fronte del pagamento di una successione di premi, come definiti nell art. 1.e) la Società si impegna a corrispondere una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile, a condizione che l Aderente: abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni; sia in vita al momento dell erogazione delle prestazioni; abbia inoltrato per iscritto alla Società la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve: contenere l indicazione della forma di erogazione scelta fra quelle consentite dalle presenti condizioni contrattuali, in conformità alle disposizioni del Decreto (forma periodica o di capitale); essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. L Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica: per vecchiaia, al compimento dell età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (o al compimento dei 57 anni, per soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa), con il vincolo temporale di partecipazione complessiva non inferiore a cinque anni; per anzianità, alla cessazione dell attività lavorativa, purché la data di accesso alla prestazione non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione complessiva a forme pensionistiche complementari non inferiore a quindici anni. L Aderente ha facoltà di chiedere l erogazione della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto, o sotto forma di rendita reversibile, o di rendita certa secondo quanto previsto all art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto si articola in due periodi: periodo di accumulo: è il periodo durante il quale vengono versati i premi e viene accumulato il capitale costitutivo della rendita; periodo di erogazione: è il periodo durante il quale viene erogata la prestazione pensionistica. La data di scadenza rappresenta il termine del periodo di accumulo e l inizio del periodo di erogazione. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 4 di 66

5 Una parte dei premi unici ricorrenti viene utilizzata dall impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione della prestazione previdenziale che sarà corrisposto alla scadenza contrattuale. Durante la Fase di accumulo, a ciascun versamento corrisponde un singolo capitale costitutivo della rendita che si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento definito all Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione e la relativa prestazione in forma di rendita viene determinata dividendo l importo così ottenuto per il coefficiente di conversione in rendita. Ciascun Capitale costitutivo della rendita si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale con le modalità previste all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Il Capitale maturato è pari alla somma di tutti i Capitali costitutivi della rendita, rivalutati. Conseguentemente il capitale assicurato liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione della somme versate al netto dei costi del contratto. L adesione alle Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.) attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all esercizio di una professione o di un lavoro autonomo. Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge ed illustrate al punto 12 della Nota Informativa. L impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota Informativa, un progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso. 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni pensionistiche per vecchia o per anzianità In caso di vita dell aderente alla data di accesso alle prestazioni, corresponsione della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia fino a che l aderente è in vita. L aderente può richiedere l erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. I singoli capitali costitutivi delle corrispondenti rendite si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata. b) Riscatto Su richiesta dell aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e purché siano trascorsi almeno otto anni dall entrata in vigore dell assicurazione e sia stata pagata almeno una annualità di premio, è consentito riscattare totalmente o parzialmente il contratto. In caso di morte dell aderente prima della data di accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate, la posizione individuale maturata al momento del decesso viene riscattata dagli eredi. In caso di cessazione dell attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica è altresì consentito il riscatto. Durante il periodo di erogazione della rendita non è consentito alcun riscatto. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 5 di 66

6 c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale Su richiesta dell Aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è consentito trasferire la posizione assicurativa individuale maturata presso un fondo pensione o presso altra Forma Pensionistica Individuale. La misura annua di rivalutazione dei singoli capitali costitutivi non potrà comunque essere inferiore al minore tra il 2,00% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto assicurativo in vigore alla ricorrenza annuale. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall'istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Provvedimento ISVAP n G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni). Durante la fase di accumulo, ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente viene aumentato della misura annua di rivalutazione di cui sopra. Per la prestazione maturata a fronte di premi versati in data successiva alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di ciascun premio e la ricorrenza annuale successiva. Ogni qual volta si determinano gli importi relativi al trasferimento verso altre forme previdenziali, al riscatto, alla morte dell' Aderente ed alla conversione in rendita, la misura annua di rivalutazione, determinata all'ultima ricorrenza annuale, viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorso tra tale ricorrenza e la data di ricezione della richiesta da parte della Società. La Società si riserva di rivedere la base finanziaria relativa al tasso di interesse garantito secondo le condizioni consentite dalla circolare ISVAP 434/2001. La modifica si applica solo ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa. La Società garantisce, in caso di sopravvivenza dell Aderente alla data in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata. L importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita, riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti: a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di conversione in rendita riportati nell Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto previsto nel successivo punto c). b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna al contraente un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per chiedere l eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il Provvedimento 1036 g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione. La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l Aderente è in vita. L Aderente, almeno 60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 6 di 66

7 Il capitale maturato, se richiesto dall Aderente, può essere erogato in forma di capitale nei limiti previsti dal Decreto. Il tasso di rendimento minimo garantito riconosciuto sui singoli capitali costitutivi è pari al 2,00% annuo e, una volta attribuito al contratto e comunicato all Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento). Il meccanismo di rivalutazione che supera la misura minima contrattualmente garantita, una volta attribuita al contratto e comunicato all Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento). Le operazioni di riscatto e di trasferimento presso altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto, esercitate nei primi anni di contratto, potrebbero determinare la liquidazione di un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 2 ed 8 delle Condizioni di Assicurazione. 4. COSTI L impresa, al fine di svolgere l attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei relativi premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall ISVAP, l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Il Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il Costo percentuale medio annuo" del 10 anno è pari all 1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10 anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell 1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il Costo percentuale medio annuo del 40 anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, ed età dell aderente ed impiegando un ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e senza elaborare alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura dei versamenti aggiuntivi, rispetto al piano programmato dei versamenti. Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 7 di 66

8 Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo Premio annuo: 750 Premio annuo: 1500 Premio annuo: 3000 Sesso ed età Maschio e femmina Sesso ed età Maschio e femmina Sesso ed età aschio e femmina Durata 25 anni Durata 25 anni Durata 25 anni Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 4,61% 5 4,61% 5 3,78% 10 2,11% 10 2,11% 10 1,88% 15 1,48% 15 1,48% 15 1,37% 20 1,22% 20 1,22% 20 1,15% 25 1,08% 25 1,08% 25 1,03% Il Costo percentuale medio annuo in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Ai fini dell erogazione della rendita i coefficienti di conversione che verranno applicati ai Capitali costitutivi della rendita, derivanti dai versamenti di premio nel corso del primo quinquennio, sono calcolati tenendo conto: della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso ed anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche; di un tasso di interesse del 2,0%; delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari al 2% della stessa. Nel periodo di erogazione, la rendita vitalizia viene rivalutata annualmente in base ad un tasso definito "misura di rivalutazione" La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per un periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,0%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato al precedente punto 10. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%. Le rivalutazioni annuali della rendita vitalizia restano acquisite in via definitiva, fatta salva l'applicazione delle imposte di legge. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 8 di 66

9 Gestione interna separata VIDOR 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata VIDOR negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Aderenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Anno Rendimento Rendimento minimo Rendimento medio dei realizzato dalla riconosciuto agli titoli di stato e delle gestione interna assicurati obbligazioni separata Inflazione ,17% 5,47% 5,57% 2,60% ,37% 4,67% 4,93% 2,70% ,16% 4,46% 4,67% 2,50% ,02% 4,32% 3,73% 2,50% ,99% 4,29% 3,59% 2,00% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 9 di 66

10 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO L Aderente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa. * * * L impresa BERNESE VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. L Amministratore Delegato Rag. Paolo Tropea Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 10 di 66

11 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota informativa si articola in sei sezioni: A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La Bernese Vita, Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., è una Società per Azioni che trae origine dalla Bernese Assicurazione, nata il 4 marzo 1909 a Berna e diventata rapidamente una delle prime Società svizzere operanti in tutti i rami assicurativi. In anni recenti il gruppo Bernese è entrato a far parte della tedesca Allianz. Da questa fusione, Bernese Vita trae una rinnovata forza per perseguire il suo obiettivo principale: essere sempre al fianco dei Clienti per soddisfarne le richieste di sicurezza. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in Via G. A. Guattani, 6/A Roma - tel. 06/ sito internet: - indirizzo posta elettronica: Direzione-Vita@bernese.it La Società è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di Capitalizzazione, con D.M. del 4/07/1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 229 del 22/08/1993. La Società di certificazione dei bilanci è la RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. con sede legale in Via G. D. Romagnosi, 18/A Roma. 2. Conflitto di interessi La Società non opera in potenziali situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In ogni caso l impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo tale da non recare pregiudizio agli Aderenti. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 11 di 66

12 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE B.1. FASE DI ACCUMULO 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3.1. Descrizione delle prestazioni e garanzie FUTURA (tariffa cod. 702) è una Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.) a premi unici ricorrenti ed aggiuntivi a capitale rivalutabile con partecipazione agli utili derivanti dal rendimento della gestione interna separata VIDOR. All atto della sottoscrizione della proposta di polizza viene stabilita una durata del piano dei versamenti dei premi, compatibile con le disposizioni previste dal Decreto ai fini del raggiungimento dell età di accesso alla prestazione pensionistica, che viene denominata Durata indicativa. La Durata indicativa non deve essere inferiore alla differenza tra l età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell Aderente al momento della conclusione del contratto. Ove sussistano i requisiti di legge indicati nell art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, l Aderente può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione al compimento dell età pensionabile per anzianità. L Aderente ha peraltro facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi pattuiti. Per quanto riguarda la diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile si rimanda al successivo punto 12). Una parte dei premi unici ricorrenti viene utilizzata dall impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione della prestazione previdenziale che sarà corrisposto alla scadenza contrattuale. Durante la Fase di accumulo, a ciascun versamento corrisponde un singolo capitale costitutivo della rendita che si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento definito all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione e la relativa prestazione in forma di rendita viene determinata dividendo l importo così ottenuto per il coefficiente di conversione in rendita. Ciascun Capitale costitutivo della rendita si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale con le modalità previste all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Il Capitale maturato è pari alla somma di tutti i Capitali costitutivi della rendita, rivalutati. Conseguentemente il capitale assicurato liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione della somme versate al netto dei costi del contratto. La polizza prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni pensionistiche per vecchia o per anzianità In caso di vita dell aderente alla data di accesso alle prestazioni, corresponsione della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia fino a che l aderente è in vita (v. al successivo punto B.2.). L aderente può richiedere l erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. I singoli capitali costitutivi delle corrispondenti rendite si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 12 di 66

13 b) Riscatto Su richiesta dell aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e purché siano trascorsi almeno otto anni dall entrata in vigore dell assicurazione e sia stata pagata almeno una annualità di premio, è consentito riscattare totalmente o parzialmente il contratto. In caso di morte dell aderente prima della data di accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate, la posizione individuale maturata al momento del decesso viene riscattata dagli eredi. In caso di cessazione dell attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica è altresì consentito il riscatto. Durante il periodo di erogazione della rendita non è consentito alcun riscatto. c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale Su richiesta dell Aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è consentito trasferire la posizione assicurativa individuale maturata presso un fondo pensione o presso altra Forma Pensionistica Individuale. La misura annua di rivalutazione dei singoli capitali costitutivi non potrà comunque essere inferiore al minore tra il 2,00% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto assicurativo in vigore alla ricorrenza annuale. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall'istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Provvedimento ISVAP n G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni). Il tasso di rendimento minimo garantito riconosciuto sui singoli capitali costitutivi è pari al 2,00% annuo e, una volta attribuito al contratto e comunicato all Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento). Il meccanismo di rivalutazione che supera la misura minima contrattualmente garantita, una volta attribuita al contratto e comunicato all Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento). In caso di riscatto l Aderente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. L ammontare della prestazione minima è dato dalla somma dei premi versati al netto delle spese, rivalutati annualmente in base ad una misura annua di rivalutazione che non può essere mai negativa, come meglio precisato nei successivi punti 5 e 6. La prestazione rivalutata, una volta comunicata al contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto e conseguentemente la prestazione stessa può soltanto aumentare e mai diminuire (consolidamento delle prestazioni). L importo del capitale assicurato iniziale, pari al premio versato dall Aderente al netto dei caricamenti applicati dalla Società, viene indicato in polizza Modifica delle basi di calcolo e delle prestazioni La società si riserva di rivedere la base finanziaria relativa al tasso di interesse garantito secondo le condizioni consentite dalla circolare ISVAP 434/2001. La modifica si applica solo ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa. In tal caso la società si impegna a descrivere all Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. La Società garantisce, in caso di sopravvivenza dell Aderente alla data in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata. L importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita, riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti: Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 13 di 66

14 a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di conversione in rendita riportati nell Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto previsto nel successivo punto c). b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna all Aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per chiedere l eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il Provvedimento 1036 g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione. In tal caso la società si impegna a descrivere all Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l Aderente è in vita. L Aderente, almeno 60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Per ulteriori ragguagli su tempi e modalità di entrambe le revisioni di base finanziaria e/o demografica si rimanda al successivo punto 7) e si precisa che in caso di modifiche sfavorevoli il trasferimento verrà effettuato senza l applicazione di alcun onere amministrativo Progetto esemplificativo L impresa è tenuta a consegnare all Aderente, unitamente al Fascicolo Informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla Circolare ISVAP 445/ Premi Il contratto è a premio unico ricorrente con possibilità di versamenti aggiuntivi. L importo del singolo premio unico ricorrente non può risultare inferiore ad 600,00. Il premio, di ammontare costante, e da corrispondersi per la Durata indicativa, può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente e non può essere inferiore a: 600 Euro, in caso di versamenti annuali; 300 Euro, in caso di versamenti semestrali; 160 Euro, in caso di versamenti trimestrali; Trascorsi due anni dalla decorrenza del contratto, l Aderente può variare l importo dei versamenti dandone comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista. L Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi programmati. A condizione che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio, ad integrazione del piano sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi non programmati di importo non inferiore a Euro. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 14 di 66

15 Ogni pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: in contanti o con assegno bancario presso la Sede dell Agenzia cui è assegnata la polizza; con bollettino di conto corrente postale n intestato a Bernese Vita S.p.A. ; con bonifico bancario sul conto corrente n ABI: CAB: CIN: Q intestato a Bernese Vita S.p.A.. Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall'ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall'estratto conto bancario, regolarmente accreditato. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La misura di rivalutazione del capitale assicurato è determinata annualmente sulla base del rendimento della Gestione interna separata VIDOR prodotto nel periodo di osservazione come meglio indicato alla successiva sezione C. Il risultato della gestione interna separata VIDOR è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza. Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni. La percentuale di partecipazione attualmente prevista è pari al 90,00% con un minimo trattenuto dalla Compagnia pari allo 0,70%. Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate nel periodo precedente e restano acquisite in via definitiva a favore dell Assicurato (consolidamento annuale dei risultati conseguiti). La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Adernenti, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 90,00% con un minimo trattenuto dalla Compagnia pari allo 0,70%.. Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione separata VIDOR, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata VIDOR. La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può comunque essere inferiore al 2,00%. Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene aumentato, mediante aumento a totale carico della Società, di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A). Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta all Aderente. In caso di riscatto o di decesso dell Aderente, e sempre che la data di richiesta del riscatto o la data del decesso non coincida con un anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene aumentato dell interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2,00%, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data di richiesta del riscatto o la data del decesso. La misura annua di rivalutazione della rendita di opzione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso del 2,00% (ovvero dividendo per 1,025) la differenza tra la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A) ed il suddetto tasso del 2,00% già conteggiato nel calcolo dei valori di conversione. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 15 di 66

16 Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, sono quantificati nel Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Società si impegna a consegnare all Aderente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 6. Opzioni di contratto Alla data in cui matura il diritto alla prestazione, secondo quanto previsto dal Decreto, l Aderente ha la facoltà di differire, entro i termini previsti dal Decreto, l erogazione della prestazione in forma di rendita mantenendo ed integrando il capitale maturato di ulteriori versamenti di premio per un periodo massimo di 5 anni. Al momento dell erogazione della rendita l Aderente, in luogo della rendita vitalizia, potrà convertire il capitale in una della seguenti forme alternative: a) in una rendita vitalizia annua pagabile fino a che l Aderente sia in vita; b) in una rendita pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni (ovvero anche in caso di decesso dell Aderente) e successivamente fino a che l Aderente sia in vita; c) in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell Aderente e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una o più persone fino a che questa/e sia/no in vita; I coefficienti di conversione da applicare in relazione alle predette opzioni vengono comunicati dalla Società a richiesta dell Aderente. La rendita annua non è riscattabile e viene corrisposta (in via posticipata) nella rateazione pattuita; la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata ad ogni anniversario successivo alla scadenza del contratto nella misura definita a quanto previsto dall art. 10 delle condizioni di assicurazione. Il relativo coefficiente sarà quello corrispondente all'età raggiunta dall'aderente all'epoca della conversione. La Società invierà all avente diritto - al più tardi trenta giorni dopo della data di pervenimento della richiesta di esercizio dell opzione - una comunicazione con la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche vigenti al momento della richiesta. Si impegna inoltre a fornire, prima dell esercizio dell opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l avente diritto abbia manifestato il proprio interesse. B.2. FASE DI EROGAZIONE E GARANZIE OFFERTE 7. Erogazione della rendita e garanzie offerte La Società garantisce, in caso di sopravvivenza dell Aderente alla data in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata. L importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita, riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti: a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di conversione in rendita riportati nell Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto previsto nel successivo punto c). b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna all aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta) Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 16 di 66

17 giorni per chiedere l eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il Provvedimento 1036 g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione. In tal caso la società si impegna a descrivere all Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l Aderente è in vita. L Aderente, almeno 60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Nel periodo di erogazione, la rendita di cui al precedente punto 3.1.a) viene rivalutata aggiungendo, al valore da essa raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l importo che si ottiene applicando alla predetta rendita la misura di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato all Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR, determinato in base all Art. 3 del Regolamento unito alle presenti condizioni di assicurazione. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%. Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita dei Capitali costitutivi, la Società ha formulato delle ipotesi in ordine alla evoluzione della sopravvivenza degli Aderenti e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari. In particolare, i coefficienti di conversione che verranno applicati ai Capitali costitutivi della rendita, derivanti dai versamenti di premio nel corso del primo quinquennio, sono calcolati tenendo conto: della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso ed anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche; di un tasso di interesse del 2,0%; delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari al 2% della stessa. Le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo. È verosimile che possono verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari. La Società si riserva pertanto, successivamente al primo quinquennio, di modificare i coefficienti di conversione in conseguenza ad eventuali variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'istat o da altro qualificato organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizze, e sempreché tali variazioni giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione nel corso della durata contrattuale. In ogni caso l'eventuale modifica potrà riguardare soltanto la parte di rendita derivante dai premi versati successivamente al cambio dei coefficienti di conversione. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna all Aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per chiedere l eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. Con riguardo invece alla modifica degli elementi finanziari, la variazione dei coefficienti di conversione, effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, verrà applicata soltanto ai Capitali costitutivi della rendita relativi ai premi versati successivamente alla sua data di effetto. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 17 di 66

18 8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Nel periodo di erogazione, la rendita di cui al precedente punto 3.1.a) viene rivalutata aggiungendo, al valore da essa raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l importo che si ottiene applicando alla predetta rendita la misura di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato all Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR, determinato in base all Art. 3 del Regolamento unito alle presenti condizioni di assicurazione. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%. C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 9. Gestione interna separata Come indicato in precedenza, la rivalutazione del capitale assicurato avviene sulla base dei rendimenti di una gestione interna separata che presenta le seguenti caratteristiche: a) denominazione della gestione: VIDOR ; b) valuta di denominazione: Euro; c) finalità della gestione: l obiettivo è rappresentato dal conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai contratti collegati; d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: è il periodo di durata annuale che va dall 1/10 al 30/09 di ogni anno; e) composizione della gestione: è prevalentemente obbligazionaria in Euro, senza indicazione di limiti quantitativi o qualitativi agli investimenti previsti dal regolamento della gestione. I titoli obbligazionari vengono selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. investment grade, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating. Non risultano presenti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell impresa di assicurazione; f) stile gestionale adottato: la gestione degli investimenti adottata è volta a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti; La gestione separata VIDOR è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell apposito Albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Il rendimento della gestione interna separata VIDOR è attualmente certificato dalla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione interna separata che forma parte integrante delle condizioni contrattuali. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 18 di 66

19 D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 10. Costi Costi gravanti direttamente sull Aderente Costi gravanti sul premio Sui versamenti la Società trattiene le percentuali di caricamento riportate in tabella: Caricamenti Premio ricorrente fino a concorrenza premio base Euro Eccedenza sul premio base 1 annualità 25,00% 3,90% 2 annualità 15,00% 3,90% dalla 3 alla 10 annualità 3,90% 3,90% dalla 11 annualità in poi 2,90% 2,90% L impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata Costi per riscatto e trasferimento Non sono presenti costi a carico dell Aderente in caso di riscatto. L impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. RISCATTO L operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto. Nel caso di riscatto parziale, ammesso nelle ipotesi indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, il contratto rimane in vigore per il valore residuo. Il riscatto totale o parziale non è consentito durante la fase di erogazione della rendita. Il valore di riscatto è pari al valore del Capitale maturato alla data della sua richiesta. Al fine di garantire l effettivo esercizio del diritto al riscatto della posizione previdenziale la Società provvederà ad incrementare l importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell esercizio del diritto al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i costi sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che, pertanto, saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile. TRASFERIMENTO AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI L Aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto, alla quale lo stesso Aderente abbia facoltà di accesso. La richiesta può essere effettuata non prima che siano decorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto. Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l Aderente trasferisce la posizione individuale presso altra forma previdenziale cui lo stesso accede in relazione ad una nuova attività lavorativa. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 19 di 66

20 L importo che verrà trasferito è pari al valore di riscatto così come definito all Art. 11 diminuito di un importo dato dal minore tra 1% del valore di riscatto e 104,00 Euro. Tale onere amministrativo non verrà applicato qualora il trasferimento fosse conseguenza della modifica dei coefficienti di conversione di cui all art. 9. Al fine di garantire l effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale la Società provvederà ad incrementare l importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell esercizio del diritto al trasferimento, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i costi sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che, pertanto, saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile. TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI Sul contratto, prima della fase di erogazione, possono confluire le attività maturate presso altre forme di previdenza complementare, regolamentate dal Decreto; a dette attività saranno applicate le presenti Condizioni di assicurazione. Sulla disponibilità trasferita verrà applicata una commissione di 104 Euro. Su tutti i versamenti successivi verrà applicato un caricamento percentuale del 3,9% Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione La Società preleva direttamente dai proventi della gestione interna i seguenti costi: Misura fissa minima trattenuta dal rendimento annuo lordo dalla gestione interna separata Aliquota prelevata direttamente dal rendimento annuo lordo della gestione separata 0,70% 10,00% Costi per l erogazione della rendita Il caricamento, nella fase di erogazione della rendita, è fissato nella misura del 2% della stessa. Tel. 06/ Fax 06/ Telegrammi Bernese Roma Pag. 20 di 66

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