ART. 1: determinazione importi ART. 2: modalità di pagamento
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- Luigina Costantino
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1 IL RETTORE il proprio decreto del 10 dicembre 2012 n relativo allo Statuto dell Ateneo; il proprio decreto del 6 febbraio 2013 n. 233, relativo al Regolamento d Ateneo; il proprio decreto del 01 agosto 2011 n. 1865, relativo al Regolamento Didattico d Ateneo; il proprio decreto del 21 dicembre 2004 n. 3953, relativo al Regolamento per l amministrazione la finanza e la contabilità; la legge 7 agosto 2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica; la legge 2 gennaio 1936 n. 78 Sanzioni disciplinari per gli studenti ; il decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti ; la legge del 30 marzo 1971, n. 118 Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili ; l art. 27 del R.D. n del 1938 Restituzione delle tasse e dei contributi pagati ; la legge 24 dicembre 1993 n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica"; la legge 28 dicembre 1995 n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari ; la legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17 recanti norme in Materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate ; la legge 8 ottobre 2010, n. 170 Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l art. 5, comma 4; il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato dalla legge 30 giugno 2002, n. 189; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; il decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, e successive modificazioni ed integrazioni ; il proprio decreto del 07 maggio 2013 n. 942 relativo al regolamento per l assegnazione del Fondo per il sostegno dei giovani; il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004 n. 270; 1
2 RITENUTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali ; il decreto ministeriale 26 marzo 2013 n. 221 relativo alla Tassa minima di iscrizione per 1'A.A. 2013/2014; la delibera del consiglio di amministrazione del centro residenziale per la determinazione della tassa per il diritto allo studio; il parere del Senato Accademico del 23 luglio 2013 in ordine al presente bando; la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 29 luglio 2013 con la quale è stato approvato il presente bando; di dover procedere alla pubblicazione del bando che regola il pagamento delle tasse, i contributi universitari ed i criteri per gli esoneri e i rimborsi. DECRETA ART. 1: determinazione importi Gli importi per tasse, contributi, oneri, accessori per l anno accademico 2013/2014 sono così determinati: la tassa di iscrizione, di cui alla legge 537/93, è di 195,46; il contributo universitario, di cui al D.P.R. 306/97, è graduato tra 0 e 1.400,00; la tassa per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge 549/95, è determinata nella misura di: - 140,00 per redditi ISEE minori di ,00-160,00 per redditi ISEE compresi tra ,00 e ,99-200,00 per redditi ISEE maggiori o uguali di ,00; la tassa di ricognizione, per ogni anno di mancata iscrizione, è di 130,00; la tassa di trasferimento verso altre università è di 100,00; la tassa di trasferimento da altre università è di 100,00; la tassa di passaggio tra corsi di studio interni è di 50,00; la tassa di rilascio pergamena di laurea è di 50,00, comprensiva di bollo virtuale; la tassa duplicato libretto è di 20,00; la tassa di ammissione esami di stato è di 49,58; il contributo ammissione esami di stato è di: - 350,00 per la partecipazione agli esami per l abilitazione alla professione di farmacista; - 300,00 per tutte le altre abilitazioni; la tassa rilascio titolo esami di stato è di 150,00. Lo studente non in regola con i pagamenti non può compiere alcun atto di carriera, né ottenere il rilascio di certificati. Lo studente che ha ottenuto l iscrizione ad un corso universitario, di qualsiasi natura, non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati, ivi comprese tasse di passaggio e trasferimento. ART. 2: modalità di pagamento Il pagamento per l immatricolazione o l iscrizione ad anni successivi al primo è previsto in due rate: la prima rata di importo fisso pari a 365,00, relativa alla tassa di iscrizione, tassa per il diritto allo studio, premio assicurativo, bollo virtuale ed oneri accessori, scade il 15 ottobre 2
3 2013. Tale scadenza non si applica agli immatricolati per i quali i termini saranno di volta in volta indicati, unitamente alle graduatorie del concorso di ammissione, sul sito la seconda rata, di importo variabile, è costituita da due elementi: - il saldo della tassa per il diritto allo studio, di importo pari a: o 20,00 per valori ISEE compresi tra ,00 e ,99; o 60,00 per valori ISEE maggiori o uguali di ,00; - un importo pari a 1.400,00 ovvero un importo corrispondente alla condizione economica dello studente come indicata nel successivo articolo. Il pagamento della seconda rata va effettuato entro il 31 maggio I pagamenti effettuati in ritardo, oltre al blocco degli atti di carriera, determinano una tassa di mora di 30,00 se il pagamento avviene nei trenta giorni successivi alla data di scadenza sopra indicata. Oltre tale termine l importo della mora è incrementato di 3,00 (10%) per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino ad una cifra massima di 60,00. I pagamenti relativi alle immatricolazioni potranno essere effettuati: presso una qualsiasi agenzia del Monte dei Paschi di Siena, istituto tesoriere dell Università della Calabria; mediante il sistema di pagamento on-line disponibile al seguente sito: I pagamenti per le iscrizione agli anni successivi al primo potranno essere effettuati: a mezzo MAV che sarà reso disponibile, con congruo anticipo, sul sito mediante il sistema di pagamento on-line disponibile al seguente sito: Eccezionalmente è possibile utilizzare anche le seguenti modalità di pagamento: mediante bonifico su IBAN IT90F della Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Rende; mediante versamento su c/c postale intestato a Università della Calabria, Rende. In quest ultimo caso le ricevute dei versamenti effettuati devono essere consegnate in originale presso lo sportello unico dell area didattica. Lo studente deve conservare per l intera carriera universitaria le ricevute dei versamenti e copie delle istanze che dovranno essere esibite a richiesta degli uffici dell area didattica a giustificazione dei pagamenti effettuati. ART. 3: determinazione del contributo universitario La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. Gli studenti che hanno un valore ISEE minore di ,00 e intendono utilizzare la condizione economica per non pagare l importo massimo della contribuzione prevista all art. 2 del presente bando, dovranno indicare nel modello TC/2013, da compilare sul sito obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2013, il valore ISEE dell attestazione relativa ai redditi percepiti dai componenti il proprio nucleo familiare nell anno Le attestazioni vanno richieste all INPS, ai CAF autorizzati o agli altri enti autorizzati al loro rilascio. Per nucleo familiare dello studente si intende quello previsto dalla normativa per la determinazione ISEE. 3
4 Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori, lo studente è considerato facente parte del nucleo familiare del genitore cui è affidato. La condizione di studente con nucleo a se stante, ovvero inserito in uno stato di famiglia diverso da quello della famiglia d'origine, si realizza quando entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte: residenza esterna all unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.000,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. Sono esonerati dall obbligo della compilazione del modello TC/2013: gli studenti la cui condizione economica determini già l importo massimo per come indicato all art. 2 del presente regolamento; coloro i quali intendano pagare il massimo del contributo per come indicato all art. 2 del presente regolamento a prescindere dal reddito posseduto; gli studenti immatricolati sul contingente previsto per gli studenti stranieri; gli studenti iscritti a seguito di specifica convenzione nella quale è indicato l importo di tasse e contributi. ART. 4: calcolo del contributo universitario L indicatore ISEE 2012 è il valore cui far riferimento per determinare il contributo universitario che sarà calcolato secondo la seguente formula: C = (2, (p1*isee) 1)*p2; dove : C è il contributo universitario da pagare; ISEE è il valore dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente; 2, è il valore dell esponenziale e ; p1 = 0, è la velocità di curva del modello; p2= 868,65, risultante dal calcolo dell espressione p2 = Tmax/(2, (p1*rmax) -1), con Rmax = e Tmax=1400, è il fattore di scala Gli studenti il cui valore ISEE è maggiore o uguale a pagheranno l importo massimo della contribuzione pari a 1.400,00. Gli importi derivanti da tasse e contributi eccedenti la somma di Euro ,00 (oltre aumento ISTAT) sono destinati ad attività in favore degli studenti. La tipologia delle attività con particolare attenzione ai servizi didattici sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti e il Senato Accademico. ART. 5: Agevolazioni per tasse e contributi Pagano 25,00, comprensivi di bollo virtuale e premio assicurativo: gli studenti risultati vincitori o idonei al concorso per il conferimento della borsa di studio bandita dal centro residenziale per l'anno accademico 2013/2014. Se la borsa o l idoneità riguardano il semestre aggiuntivo, oltre al suddetto importo di 25,00, gli studenti interessati pagheranno il 50% del contributo universitario dovuto. Qualora la borsa o l idoneità non dovesse essere confermata per l anno in cui è stato ottenuto il beneficio, gli studenti interessati dovranno provvedere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di avvenuta esclusione, a comunicare i dati previsti nel modello TC ed a saldare il versamento per tasse e contributi. Al fine di mantenere i benefici connessi, lo 4
5 studente idoneo o beneficiario di borsa di studio, deve comunque acquisire almeno 20 cfu entro il 30 novembre 2014; gli studenti portatori di handicap, con un invalidità superiore al sessantacinque per cento (65%), e quelli affetti da disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, che abbiano una carriera universitaria non superiore al doppio del numero di anni previsto per il conseguimento del titolo; i figli dei beneficiari della pensione di inabilità, ai sensi dell art. 30 della legge del 30 marzo 1971, n. 118; gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari relativi a tale periodo. In questo caso, gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso del anno accademico. Pagano il 30% del contributo universitario, oltre alla prima rata e all eventuale saldo della tassa per il diritto allo studio corrispondente al valore ISEE: gli studenti in situazione di handicap con invalidità compresa tra il quaranta e il sessantacinque per cento e che abbiano una carriera universitaria non superiore al doppio del numero di anni previsto per il conseguimento del titolo. Pagano il 50% della tassa di iscrizione, del contributo universitario e della tassa per il diritto allo studio, gli studenti iscritti non a tempo pieno, nei corsi di studio che abbiamo attivato specifici percorsi per studenti non a tempo pieno, i quali abbiano esercitato tale opzione all atto dell immatricolazione o dell iscrizione. Pagano un importo pari a 25 per ogni cfu autorizzato, gli iscritti ai corsi singoli. Per questa specifica fattispecie, il pagamento deve essere effettuato prima dell inizio del relativo corso. Pagano la cifra forfettaria di 650,00 gli studenti stranieri immatricolati sul contingente a loro riservato. Pagano 130,00 per ogni anno: gli studenti iscritti ai corsi di studio che abbiano richiesto un interruzione programmata degli studi per un anno accademico. L interruzione non può essere richiesta per periodi inferiori ad un anno accademico e può essere richiesta non più di due volte nel corso degli studi. La richiesta deve essere inoltrata all inizio dell anno accademico e non oltre il 15 ottobre Lo studente che abbia in corso l interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione del diritto fisso di cui sopra ed è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione e contributi previsti nel presente regolamento. Sono esonerati dal pagamento di 130,00 gli studenti che chiedano la sospensione temporanea degli studi per effettuare l iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca o a un corso di master. La sospensione temporanea degli studi può essere chiesta per uno o più anni accademici e, comunque, non oltre la durata legale del corso cui intendono iscriversi. Gli studenti che beneficiano delle suddette disposizioni non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione o sospensione degli studi, alcun atto di carriera. 5
6 Pagano solo la prima rata gli studenti che presentano rinuncia agli studi entro il 31 dicembre Nel caso di nuclei familiari in cui siano presenti più studenti iscritti, per lo stesso anno accademico, all Unical, il contributo è ridotto nella misura: del 20% per il secondo studente iscritto; del 30% per ogni studente iscritto successivo al secondo. La suddetta riduzione del contributo dovrà essere richiesta entro il 31 dicembre 2013, contestualmente alla compilazione del Modello TC/2013. Tale beneficio non può essere riconosciuto qualora uno dei componenti del nucleo familiare goda già di borsa di studio o di altre agevolazioni o riduzioni. La procedura di pagamento del contributo universitario effettuata attraverso il portale dei pagamenti on-line, disponibile sul sito consente la possibilità di rateizzare l importo del contributo in un massimo di tre rate con le seguenti scadenze: 31 marzo 2014, 30 aprile 2014, 31 maggio La richiesta va effettuata al momento della compilazione del TC/2013. In questo ultimo caso non è prevista l emissione del MAV. L utilizzo del sistema di pagamento on-line dà in ogni caso diritto alla riduzione di 5,00 sul contributo complessivo. Hanno diritto al rimborso per un importo pari: alla tassa di iscrizione più il contributo universitario, gli studenti che conseguono il titolo di studio entro il 31 ottobre 2014, e che non abbiano una carriera universitaria della durata maggiore del numero di anni previsti per il conseguimento del titolo medesimo. Tale beneficio può essere esercitato solo una volta nella carriera accademica e, comunque, non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione degli esami ERASMUS. al 50% del solo contributo universitario, gli studenti in regola con la carriera e che acquisiscono nell anno accademico di riferimento tutti i crediti previsti nel piano di studio, ivi inclusa la prova finale, entro il 31 ottobre Il beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione degli esami ERASMUS. ad una riduzione percentuale pari al quoziente tra contributo ministeriale previsto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 198/2003, ed il numero di studenti iscritti regolarmente ai corsi di laurea in Chimica (classe 21), Fisica (classe 25), Scienza dei Materiali (classe 25), Matematica (classe 32), Metodi Quantitativi per l'economia e la Gestione delle Aziende (classe 37). Tale beneficio potrà essere concesso, nel rispetto del regolamento vigente, solo in caso di erogazione degli specifici fondi da parte del MIUR; Gli studenti iscritti da un numero di anni pari o superiore alla durata legale del corso che abbiano acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio entro il 31/12/2013 esclusa la prova finale, e che non abbiano compiuto alcun atto di carriera, sono esonerati dall iscrizione all anno accademico successivo se conseguono la laurea entro la sessione straordinaria di maggio In nessun caso è previsto un rimborso superiore all importo delle tasse e dei contributi versati. ART. 6: Studenti particolarmente bisognosi e studenti fuori corso Gli studenti particolarmente bisognosi possono richiedere un contributo straordinario secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione d Ateneo. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal presente bando dovranno essere compilate esclusivamente sul sito e presentate unitamente alla documentazione richiesta entro il 30 giugno dell anno accademico successivo a quello cui si riferisce la richiesta. 6
7 Gli studenti particolarmente bisognosi possono richiedere all area didattica una rateizzazione del contributo universitario solo per importi rateali eccedenti 100,00. Il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre dell anno accademico cui si riferisce la richiesta. In questo caso, è prevista una maggiorazione del 5% dell importo rateizzato il cui pagamento viene effettuato dopo il 31 maggio Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a partire dal secondo fuori corso pagano una maggiorazione del 2,5% rispetto alla contribuzione prevista all art. 4 del presente regolamento. Per tutti gli altri studenti tale maggiorazione è pari al 5% a partire dal secondo anno fuori corso. Per determinare gli anni fuori corso si considera il numero di anni complessivi di iscrizione nel sistema universitario nazionale a partire dalla prima immatricolazione meno la durata legale del corso cui si è iscritti. ART. 7: autocertificazioni, controlli e sanzioni Gli studenti che intendono far valere le proprie condizioni ai fini della determinazione del contributo universitario, dovranno compilare entro il 31/12/2013 il modello di autocertificazione TC/2013 sul sito Analoga procedura dovranno seguire gli studenti portatori di handicap ed i borsisti che intendono avvalersi dei benefici previsti nel presente bando. Gli studenti che non compilino il modello di autocertificazione TC/2013, e che risultano in particolare condizione economica disagiata, possono comunque presentare istanza per la rideterminazione del contributo universitario sulla base delle attestazioni ISEE, versando, oltre al contributo rideterminato, una mora pari a 100,00. Le autocertificazioni saranno verificate, per almeno il 20% del totale, dal personale dell area didattica. Le dichiarazioni ISEE saranno sottoposte a controllo direttamente sulla banca dati INPS. Per il controllo sui redditi l area didattica si avvarrà del protocollo d'intesa stipulato con l'agenzia delle Entrate della Calabria e con l'agenzia delle Entrate - Ufficio Sistemi e Processi di Roma, che consente di consultare direttamente gli archivi centrali delle predette agenzie, ovvero, richiedendo alle medesime conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da esse custoditi. Saranno verificate, in ogni caso, tutte le autocertificazioni con valore pari a 0,00. Gli studenti che presentano dichiarazioni non veritiere sono soggetti ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo della differenza tra il contributo dovuto in base a quanto dichiarato e quello accertato, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, fino a un massimo di 1400,00, corrispondente all importo massimo del contributo di cui all art. 2 del presente regolamento e perdono il diritto ad ottenere agevolazioni e benefici a qualsiasi titolo per tutta la durata del corso degli studi. Nei casi più gravi si procederà ad inviare la documentazione all'autorità giudiziaria affinché questa giudichi circa la sussistenza di reati penalmente perseguibili. Non possono richiedere benefici gli studenti incorsi nella loro carriera in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione o che siano in possesso di un titolo che consenta loro di acquisire la qualifica di dottore magistrale. ART. 8: norme finali e trattamento dei dati personali Per carriera universitaria si intende il numero complessivo degli anni cui uno studente è stato iscritto in uno o più corsi di studio, anche in Atenei diversi. 7
8 Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Francesco Santolla, dirigente dell Area Didattica dell Università. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito dall art.13 del Dlgs. 196/2003 (Allegato 1). IL RETTORE (Prof. Giovanni LATORRE) 8
9 Allegato 1 Informativa ai sensi dell art. 13 del d.lg n codice in materia di dati personali Finalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali richiesti in base alla relativa procedura informatizzata, è finalizzato unicamente all espletamento delle attività connesse a fini istituzionali dell Università. Modalità del trattamento e soggetti interessati Il trattamento dei dati personali, è curato seguendo i principi di correttezza, liceità, trasparenza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. L eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l esclusione da qualunque procedimento. Titolare del trattamento dei dati Università della Calabria Responsabile del trattamento dei dati Dott. Francesco Santolla, dirigente dell Area Didattica Diritti di cui all art. 7 del d.lg. 196/2003: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 9
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