Sulla indennità di mobilità e di mancato preavviso (Cass. n /2012)

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1 Sulla indennità di mobilità e di mancato preavviso (Cass. n /2012) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Note a sentenza Massima L articolo 7, comma 12 della legge n. 223/1991, rinvia alla normativa che disciplina l assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero all articolo 73 R.D.L. n. 1827/1935, convertito nella legge n. 1155/1936. Tale normativa differisce la decorrenza della indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solamente nel caso in cui l indennità sostitutiva del preavviso sia stata pagata dal datore di lavoro. Da ciò ne consegue che l istituto previdenziale non è esonerato dalla erogazione della indennità di mobilità per il periodo che rimane coperto dalla indennità di mancato preavviso qualora non venga provato che quest ultima sia stata effettivamente corrisposta di 7

2 Premessa Nella decisione in commento del 28 dicembre 2012 n i giudici della Corte hanno precisato, riportando precedenti giurisprudenziali (1), che in tema di indennità di mobilità, la normativa di riferimento, ovvero la legge n. 223/1991, all articolo 7, comma 12, rinvia alla normativa che disciplina l assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il R.D.L. n. 1827/1935 (2) come convertito nella legge n. 1155/1936. La citata normativa ha provveduto al differimento della decorrenza della indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo nella ipotesi in cui l indennità sostitutiva del preavviso sia stata corrisposta dal datore di lavoro. Secondo la Corte da ciò ne deriva la conseguenza che l istituto previdenziale non può essere esonerato dalla erogazione della relativa indennità di mobilità per il periodo coperto dalla indennità di mancato preavviso qualora non provato che questa ultima sia stata pagata e corrisposta. 2. La fattispecie 2 di 7

3 La Corte di Appello aveva accolta la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell INPS, accertando che lo stesso non avrebbe dovuto restituire la somma che gli era stata corrisposta a titolo di indennità di mobilità, non spettante in quanto erogata in concomitanza con il pagamento, da parte del datore, della indennità di mancato preavviso. Nella decisione in commento si legge che La Corte territoriale ha affermato non esservi la prova che al lavoratore fosse stata effettivamente corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sì da rendere indebita la percezione dell'indennità di mobilità erogata a copertura dello stesso periodo, anche perchè nell'accordo transattivo a seguito del quale erano stati collocati in mobilità 275 lavoratori, tra cui il ricorrente, non era stata fatta menzione dell'indennità di preavviso e nel modello di richiesta della mobilità la stessa società aveva barrato la voce "con diritto all'indennità di preavviso. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l INPS con due motivi: 1) denuncia del vizio di motivazione in ordine ad una circostanza decisiva per la soluzione della controversia, ovvero il rispetto del termine di preavviso da parte del datore di lavoro; 2) denuncia violazione del R.D.L. n. 1827/1935, art. 73, comma 3, conv. L. 1155/1936, con riferimento alla legge n. 223 del 1991, articolo 7, comma di 7

4 3. Conclusioni Nella sentenza de qua la Corte rigetta il ricorso presentato; considerando, tra l altro, che il controricorso presentato deve considerarsi inammissibile, non avendo il resistente provveduto al deposito dell avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, non provvede in merito alle spese del giudizio in cassazione. Si legge, inoltre, testualmente che.. La L. n. 223 del 1991, art. 7, concernente l'indennità di mobilità, dispone al comma 12 che questa sia regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; ebbene, l'art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n del 1935, convertito in L. n del 1936, fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore. Ed infatti prevede al secondo comma che "qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate. 4 di 7

5 4. Giurisprudenza La decorrenza dell indennità di disoccupazione e dell indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, all ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro. Cass. n /2011 e Cass. n. 3836/2012. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n /2011 ha affermato che detta disposizione legislativa fissa la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. La decorrenza, tanto dell Indennità di disoccupazione che dell indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, all ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n /2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione. (Stesso orientamento è stato adottato per l indennità di mobilità, v. sent. Cass. n. 3836/2012) (3). 5 di 7

6 Manuela Rinaldi Avvocato foro Avezzano Aq - Dottoranda in Diritto dell Economia e dell Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti. (1) Sul punto cfr. Cass. n. 3836/2012 e Cass. n /2011. (2) 6 di 7

7 Nello specifico all articolo 73. (3) Con il Messaggio n /12 l Inps, alla luce delle sentenze di Cassazione, rivede le regole. La decorrenza dell indennità di disoccupazione e dell indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n /2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione. 7 di 7

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