La valutazione degli allievi con certificazione nella scuola secondaria: aspetti normativi di un iter pedagogico e didattico

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1 LA VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI CON CERTIFICAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA prof.ssa Lupo Loredana Le disposizioni normative concernenti la valutazione degli allievi con certificazione nella scuola secondaria sono da considerarsi nodo fondamentale e conoscenza imprescindibile di cui deve disporre ogni docente. Se, infatti, il momento della valutazione non può pensarsi come atto unilaterale di un singolo insegnante in quanto nella sua fase finale e determinante diviene necessariamente decisione collegiale (ci riferiamo al momento dello scrutinio), è ancora più evidente che i criteri valutativi adottati nei confronti del percorso scolastico degli alunni con certificazione richiedono una stretta collaborazione tra gli insegnanti del consiglio di classe, collaborazione continuativa, costante, proficua che, nel rispetto della specificità di ogni singola situazione, non perda mai di vista quanto previsto dalla normativa. Non sempre nelle scuole tali disposizioni sono note a tutti gli insegnanti e spesso la superficialità e la scarsa conoscenza in materia si ripercuoto, il più delle volte negativamente, non solo sul percorso scolastico dell allievo, ma pure sull intero progetto di vita che lo riguarda. Spetta perciò all insegnante di sostegno, soprattutto in questi casi, informare i colleghi di quanto dispone la normativa circa la valutazione degli allievi diversamente abili e, allo stesso modo, chiarire anche alle famiglie quali sono gli aspetti essenziali previsti dalle disposizioni ministeriali in materia. Vedremo più avanti quale importante ruolo giochi la famiglia di un allievo con certificazione ai fini della valutazione e come un parere della famiglia stessa possa incidere e condizionare il percorso scolastico del figlio. Va da sé che quando, in questa sede, insistiamo sull importanza della conoscenza delle disposizioni ministeriali, non alludiamo ad una mera conoscenza fine a sé di norme e di leggi, peraltro in taluni casi indispensabile, ma ad una padronanza della normativa che rientri nel bagaglio multiforme di saperi che non può non appartenere a un docente di sostegno, proprio in quanto conoscenza strumentale ad una corretta organizzazione del percorso formativo del discente e, più in generale, ad una adeguata predisposizione del PEI e di un progetto di vita il più possibile aderente alla singola situazione e alla sua probabile evoluzione. Le disposizioni ministeriali che attualmente disciplinano la valutazione degli allievi con certificazione nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e delle quali parleremo prof.ssa Lupo Loredana 1

2 nel presente articolo, sono contenute nell O.M. 90/2001 e, più precisamente, nell art.11 (scuola secondaria di primo grado) e nell art.15 (scuola secondaria di secondo grado). Le O.M. successive, sempre concernenti i criteri di valutazione, riprendono, senza apportare modifiche, quanto disposto dalla citata O.M. 90/2001, alla quale pertanto è opportuno fare a tutt oggi riferimento e della quale consigliamo un attenta lettura. Fatti salvi alcuni punti essenziali che vengono trattati allo stesso modo nei predetti articoli, vedremo come la valutazione sia disciplinata diversamente nei due gradi di scuola e come, soprattutto nella scuola superiore, la non conoscenza delle disposizioni contenute nell art.15, comprometta l intera progettazione del percorso didattico-educativo relativo all allievo diversamente abile. Prenderemo di seguito in esame i punti maggiormente significativi degli articoli 11 e 15, mettendo in evidenza le analogie tra quanto in essi contenuto ma soffermandoci più a lungo su ciò che, invece, differenzia profondamente la valutazione nella scuola superiore dalla valutazione nella scuola media. Prima però di procedere in tal senso, riteniamo necessario chiarire quali diverse tipologie di percorso scolastico (ovvero di programmazione) può seguire un allievo con certificazione che frequenta la scuola media o superiore. Uno studente diversamente abile può avvalersi di una programmazione: a) uguale o equipollente (torneremo più avanti sul concetto di equipollenza) a quella proposta alla classe b) ridotta e/o semplificata rispetto a quella proposta alla classe c) differenziata Per meglio spiegarci soffermiamoci brevemente su ognuna delle tipologie sopra indicate. - Programmazione uguale o equipollente a quella della classe. Lo studente segue in tutte le materie il programma previsto per la classe svolgendo le medesime prove di verifica (o equipollenti). E quella che, seppur impropriamente, viene comunemente definita programmazione per obiettivi minimi. - Programmazione ridotta e/o semplificata. Allo studente vengono proposti gli stessi contenuti disciplinari previsti per la classe (o alcuni tra tali contenuti) i quali, tenendo conto delle difficoltà dello studente stesso, vengono più o meno ridotti e/o semplificati. Se, per esempio, l insegnante di storia spiega la seconda guerra mondiale alla classe, anche lo studente diversamente abile affronterà tale argomento, anche se in forma ridotta e/o semplificata (in qualche caso si può decidere di semplificare utilizzando addirittura testi in uso nella scuola primaria). prof.ssa Lupo Loredana 2

3 - Programmazione differenziata. Allo studente vengono proposti contenuti disciplinari diversi da quelli della classe. Se, per esempio, l insegnante di matematica spiega alla classe le equazioni, lo studente che segue una programmazione differenziata studia le 4 operazioni. Una volta chiarito quindi quale possa essere il percorso scolastico dell allievo, prendiamo finalmente in esame l articolo 11 e l articolo 15 della già citata O.M. 90/2001, per lo meno nei punti maggiormente significativi. Per comodità espositiva faremo riferimento ai tre percorsi sopra spiegati utilizzando la dicitura percorso A, percorso B e percorso C. Scuola secondaria di primo grado (art. 11 O.M. 90/2001) Al di là del tipo di percorso (A, B o C) seguito dallo studente, in sede di scrutinio egli, qualora abbia raggiunto gli obiettivi previsti nel PEI, viene promosso alla classe successiva. In terza media il consiglio di classe decide se ammettere l alunno a sostenere gli esami di licenza prevedendo, qualora lo ritenga opportuno e basandosi sul percorso pregresso dello studente, la predisposizione di prove differenziate le quali devono essere idonee a valutare il progresso dell allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali (comma 12). Solo nel caso in cui l alunno non raggiunga gli obiettivi del PEI, il consiglio di classe può decidere se fargli ripetere la classe o se fargli sostenere l esame al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo (comma 12) che, comunque, gli permetterà la prosecuzione del percorso scolastico anche se solo ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. In qualsiasi documento da rilasciare al termine della scuola media (diploma di licenza, certificati, ecc.) non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dallo studente (comma 13). E il caso di sottolineare che, proprio in virtù di tali disposizioni normative, la quasi totalità degli allievi con certificazione che frequenta la scuola media, al di là del percorso seguito (A, B, o C) consegue il titolo di licenza media. Solo nei casi di particolare gravità il consiglio di classe non rilascia detto titolo ma riconosce i crediti formativi. prof.ssa Lupo Loredana 3

4 Scuola secondaria di secondo grado (art. 15 O.M. 90/2001) Come si evince dalla lettura di questo articolo, le disposizioni relative alla valutazione nella scuola secondaria di secondo grado sono notevolmente diverse da quelle previste dal già commentato art. 11. Nella scuola superiore, infatti, il tipo di percorso (A, B o C) seguito dallo studente è fondamentale ai fini degli esiti della valutazione espressa dal consiglio di classe. L allievo che si ha seguito per tutto l anno il percorso A, in sede di scrutinio, viene valutato in base agli stessi criteri adottati nei confronti degli altri alunni della classe 1 : è quindi promosso 2, non promosso o promosso con debito/i formativo/i. Su nessun documento (pagella, tabellone con i voti da esporre, ecc.) si fa riferimento alla situazione di handicap. Si tratta, pertanto, di una (eventuale) promozione uguale sotto tutti gli aspetti ad una promozione di uno studente senza certificazione (comma 3). Qualora detto allievo (che ha seguito il percorso A ed è stato promosso), dovesse riuscire a proseguire l iter scolastico sempre usufruendo dello stesso percorso, al termine del quinto anno sosterrà l esame di Stato (e, negli istituti professionali o d arte, l esame di qualifica alla fine del terzo anno) svolgendo prove uguali o equipollenti a quelle assegnate alla classe, conseguendo, in caso di esito positivo dell esame, il diploma di Stato (o di qualifica), ovvero un titolo assolutamente uguale a quello rilasciato agli altri studenti. E necessario sottolineare, perciò, che la sola presenza di una certificazione e quindi del docente di sostegno, non pregiudica in alcun modo il percorso scolastico di un allievo né, tanto meno, il conseguimento del diploma. Ci è capitato troppo spesso di sentire fuorvianti pareri elargiti da insegnanti poco informati o da zelanti psicologi a famiglie di allievi frequentanti la terza media, attraverso i quali consigliavano i genitori di non rinnovare più la certificazione allo scuola superiore, altrimenti avrebbero inevitabilmente compromesso il conseguimento del diploma da parte del figlio. Il ragazzo che ha seguito il percorso B oppure il percorso C, non avendo ovviamente raggiunto gli obiettivi didattici e formativi riconducibili ai programmi ministeriali, non può essere valutato come il resto della classe, ma viene valutato in funzione del raggiungimento degli obiettivi per lui stabiliti nel PEI. 1 In base, quindi, agli artt.12 e 13 della stessa O.M. 90/ Attualmente non si usa più la dicitura promosso o respinto per nessun alunno ma vengono per tutti adoperati i termini ammesso e non ammesso. In questa sede, comunque, decidiamo di far ricorso alla vecchia terminologia per mettere meglio in luce le differenze tra le modalità di valutazione inerenti ai tre tipi di percorso scolastico dello studente con certificazione. prof.ssa Lupo Loredana 4

5 Tale allievo non sarà pertanto promosso al pari degli altri studenti e, in sede di scrutinio finale, sarà ammesso alla frequenza della classe successiva. Ciò vuol dire che detto alunno, giunto attraverso il percorso B o C alla quinta classe (o alla terza classe degli istituti professionali o d arte), sosterrà gli esami svolgendo prove differenziate, opportunamente predisposte dalla commissione, ottenendo il rilascio di una attestazione di crediti formativi (e non, quindi, il diploma di Stato o di qualifica). In calce alla pagella, in questo caso, bisogna obbligatoriamente apporre l annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è stata adottata ai sensi dell art. 15 dell OM 90/2001 (comma 4). La scelta del consiglio di classe in merito al percorso da far seguire ad uno studente, assume pertanto un importanza cruciale ai fini non solo dell esito dell iter scolastico ma anche ai fini del progetto di vita della persona stessa. E una decisione che deve basarsi su dati certi, raccolti dopo un periodo di osservazione che sarà tanto più lungo quanto minori sono le difficoltà manifestate dallo studente. Tutto ciò, naturalmente per dare al maggior numero di allievi con certificazione, tenendo conto delle loro difficoltà ma anche delle loro potenzialità, la possibilità di seguire un percorso A che, solo, può portare al conseguimento di un titolo di studio avente valore legale. E importante ancora evidenziare il ruolo cruciale e decisivo che questo articolo attribuisce alla famiglia in tema di valutazione. Se, infatti, un consiglio di classe intende adottare una valutazione differenziata (percorsi B/C), in base al comma 5, deve darne tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente, la quale è chiamata ad esprimere un formale consenso entro il termine fissato dalla scuola (consigliamo, pertanto, di far inviare una lettera dalla segreteria). Qualora la famiglia si dichiari contraria alla modalità valutativa decisa dal consiglio di classe, l alunno dovrà essere valutato come gli altri suoi compagni, cioè in base agli artt. 12 e 13 della medesima ordinanza ministeriale. Sempre l art. 15 prevede la possibilità che un consiglio di classe, qualora ritenga che uno studente, durante il percorso formativo, sia in grado di raggiungere gli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, esprima la valutazione rifacendosi agli artt. 12 e 13 (passando quindi da un percorso B/C ad un percorso A), senza necessità di prove di idoneità relative all anno o agli anni precedenti, in quanto il consiglio stesso è già in possesso di tutti gli elementi di valutazione (comma 4). Naturalmente, si può verificare anche il passaggio contrario, ovvero da un percorso A ad un percorso B o C. L art. 15, infine, prevede che uno studente in situazione di handicap possa ripetere la stessa classe fino a un massimo di tre volte. prof.ssa Lupo Loredana 5

6 Gli articoli 11 e 15, allo stesso modo, sanciscono che il docente di sostegno fa parte del consiglio di classe e che pertanto partecipa alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli allievi della classe. Le prove equipollenti Quando abbiamo parlato del percorso A, abbiamo spiegato che esso riguarda lo studente (con certificazione) che segue i programmi disciplinari della classe svolgendo prove uguali o equipollenti a quelle proposte agli altri allievi. Un breve approfondimento ci pare pertanto necessario per chiarire cosa si intenda con la dicitura prova equipollente. Facciamo riferimento, in questo caso, non solo all ordinanza ministeriale presa fino a questo momento in esame, ma anche all art.16 della Legge 104/92, all art. 318 del D.L.vo 297/1994, all art.6 comma 1 del DPR 323/98 e all ultima ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, ovvero all art.17 comma 1 dell O.M.26/2007. Leggendo con attenzione le disposizioni ministeriali, per prova equipollente si intende: - la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta però con mezzi diversi (computer, Braille, linguaggio dei segni, ecc.); - la medesima prova della classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa; - la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata però con modalità diverse (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc.); - una prova con contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe. Nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella inviata dal Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato dalla Commissione d esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe (contenute nella relazione sullo studente diversamente abile da inserire nel documento del 15 maggio). Questi ultimi due significati di prova equipollente spesso provocano non poche discussioni tra i docenti, in quanto lasciano largo spazio al giudizio soggettivo del singolo insegnante: la medesima prova può infatti essere giudicata equipollente da un professore (per cui fatta rientrare nel percorso A) ed essere ritenuta semplificata da un altro (con conseguente inserimento nel percorso B). prof.ssa Lupo Loredana 6

7 La prova orale (anche durante l esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte (ulteriore significato di equipollenza). Diverse e in taluni casi generiche, sono perciò le indicazioni normative circa il significato di prova equipollente. Peraltro, neppure il Consiglio di Stato è entrato nel merito di cosa siano le prove equipollenti ma ha affermato che lo Stato assume il potere dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [ ]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite (parere n. 348/91 del Consiglio di Stato). Sempre il Consiglio di Stato ha affermato, inoltre, che il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo. Le prove equipollenti, quindi, devono permettere l accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio. La prova equipollente deve quindi necessariamente essere elaborata tenendo presenti le difficoltà dell allievo (conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare. La predisposizione di tali prove richiede un lavoro di stretta collaborazione tra docente di sostegno e docente disciplinare e, in generale, un lavoro di equipe dell intero consiglio di classe. Se, infatti, come abbiamo visto in tema di valutazione di allievi con certificazione, la normativa è esente da interpretazioni di sorta, disciplinando in modo univoco per lo meno le situazioni maggiormente presenti nelle scuola, al contrario la genericità che le disposizioni legislative evidenziano rispetto al significato di prova equipollente richiede un attento studio e un continuo confronto da parte di tutti i docenti. Una scuola che cambia, sollecitata dal cambiamento dei bisogni educativi di parte dei discenti (in questo caso, gli allievi con certificazione), richiede un processo metabletico anche degli insegnanti rispetto alle prassi didattiche adottate nei confronti di tutta la classe. Crediamo che proprio una riflessione condivisa rispetto al significato e ai modi di elaborazione delle prove equipollenti, possa costituire un valido stimolo per riconsiderare alcuni nuclei essenziali del lavoro di ogni docente, nel cercare insieme le giuste strategie educative che possano condurre, in senso pedagogico, tutti gli allievi al successo scolastico. prof.ssa Lupo Loredana 7

8 Concludiamo questo breve approfondimento sulle prove equipollenti riportando due interessanti sentenze del T.A.R. della Sicilia e del T.A.R. del Piemonte. Sussiste in capo all alunno portatore di handicap il diritto di essere valutato, ai fini dell ammissione agli esami di maturità, sulla base del percorso educativo personalizzato eseguito, nonché il diritto a sostenere l esame anche con prove equipollenti e con l ausilio di strumenti idonei di supporto e mediante un esecuzione appropriata eventualmente differenziata anche nei tempi delle prove d esame. (TAR Sicilia Catania, sez. III, 18 marzo 2004, n. 697). E illegittimo il giudizio di non maturità espresso dalla commissione esaminatrice nei confronti di un alunno portatore di handicap a causa di insufficienze nelle prove scritte, quando dette insufficienze siano correlate all handicap e l amministrazione scolastica non abbia chiarito la ragione per la quale il candidato non è stato sottoposto a prove scritte equipollenti, come previsto, tra l altro, dall art. 318, t.u. n. 297 del (TAR Piemonte, sez. I, 23 novembre 2005, n. 3759). prof.ssa Lupo Loredana 8

9 IL PERCORSO SCOLASTICO DI UN ALLIEVO CON CERTIFICAZIONE 3 Percorso A Percorso B Percorso C 1 PROMOSSO 1 2 PROMOSSO 2 3 PROMOSSO Ist. Prof.li/Arte Esami di Qualifica 3 4 PROMOSSO Diploma di Qualifica Ist. Prof.li/Arte Esami di Qualifica Crediti formativi 5 Esame di Stato DIPLOMA DI MATURITA 4 5 Esame di Stato Esame di Stato Crediti Formativi 3 LUPO L., Tutti diversi, tutti uguali: verso una cultura scolastica dell integrazione, Studioemme Editore, Vicenza, 2004, pag. 103 prof.ssa Lupo Loredana 9

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