(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/33 II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2007 che modifica l allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio riguardo ai modelli dei certificati veterinari destinati al commercio intracomunitario di pollame e di uova da cova, al fine di applicare taluni requisiti di polizia sanitaria [notificata con il numero C(2007) 3999] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/594/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e le importazioni da paesi terzi di pollame e di uova da cova, nonché la condizione che l uno e le altre durante il trasporto verso la loro destinazione devono essere accompagnati da un certificato veterinario conforme ai corrispondenti certificati modello di cui all allegato IV della direttiva. vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 1 ), in particolare l articolo 34; visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 2 ), in particolare l articolo 30, paragrafo 1, punto b), considerando quanto segue: (1) La direttiva 90/539/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano il commercio intracomunitario ( 1 ) GU L 303 del , pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del , pag. 352). ( 2 ) GU L 165 del , pag. 1; rettifica nella GU L 191 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del , pag. 1). (2) Tali certificati veterinari forniscono garanzie riguardo a talune malattie animali. Essi non contengono tuttavia informazioni sulla sanità pubblica, come quelle sui test tesi ad accertare la presenza di zoonosi e di agenti zoonotici. (3) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ( 3 ), impone, prima dell invio dall azienda alimentare d origine di animali vivi o di uova da cova, di testare i branchi d origine del pollame, coperti da tale regolamento per accertare o escludere la presenza di talune specifiche zoonosi e agenti zoonotici. A partire dalle date indicate nell allegato I del suddetto regolamento, sui pertinenti certificati veterinari previsti dalla normativa comunitaria, occorre indicare la data e i risultati della prova. Tali requisiti si applicano agli animali da riproduzione vivi e alle uova da cova dal 1 o gennaio 2007, alle galline ovaiole dal 1 o febbraio 2008 e ai polli da carne dal 1 o gennaio ( 3 ) GU L 325 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

2 L 227/34 Gazzetta ufficiale dell Unione europea (4) Il regolamento (CE) n. 882/2004 disciplina l adozione di modelli di certificati sanitari per verificare il rispetto delle norme comunitarie tese a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per la salute umana e animale. Per coerenza e semplicità della legislazione comunitaria, un modello di certificato unico combinerà se necessario aspetti di certificazione ufficiale dell alimentazione umana e animale e altri aspetti pertinenti. (8) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ( 4 ), provvede inoltre ad approvare piani di vaccinazione contro l influenza aviaria in taluni Stati membri. (9) Tenuto conto di queste disposizioni delle decisioni 2006/415/CE, 2006/563/CE e 2006/605/CE e della direttiva 2005/94/CE, gli attuali modelli dei certificati veterinari, di cui alla direttiva 90/539/CEE, vanno modificati in alcuni punti. (5) In considerazione della necessità di prove per ragioni di sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003, dei requisiti di polizia sanitaria della direttiva 90/539/CEE e dell opportunità di riunire tutte le certificazioni in un modello di certificato unico, nella legislazione comunitaria andranno introdotti nuovi modelli di certificati per il pollame e le uova da cova in sostituzione di quelli di cui alla direttiva 90/539/CEE. (10) È opportuno che i certificati si presentino rispettando l impaginazione fissata per i certificati veterinari di cui alla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE ( 5 ). (6) Nell ottobre 2004, la Danimarca ha introdotto la vaccinazione profilattica sistematica del pollame contro la malattia di Newcastle. La Danimarca va dunque depennata dall elenco dei paesi aventi, nei modelli di certificati medici di cui alla direttiva 90/539/CEE, lo statuto di regione che non pratica la vaccinazione, approvato dalla CE, per la malattia di Newcastle. (11) Il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale ( 6 ), stabilisce che l impaginazione dei vari certificati veterinari chiesti nel contesto degli scambi intracomunitari si basi sui modelli dei certificati armonizzati allegati a tale regolamento. È perciò necessario armonizzare i modelli dei certificati veterinari di cui alla direttiva 90/539/CEE. (7) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE ( 1 ), la decisione 2006/563/CE della Commissione, dell 11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE ( 2 ), e la decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina ( 3 ), fissano una serie di disposizioni sulle autorizzazioni per gli spostamenti del pollame vivo e delle uova da cova dalle aree soggette a certe restrizioni. (12) La direttiva 90/539/CEE va pertanto modificata di conseguenza. (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L allegato IV della decisione 90/539/CEE è sostituito dall allegato della presente decisione. ( 1 ) GU L 164 del , pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/556/CE (GU L 212 del , pag. 10). ( 2 ) GU L 222 del , pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/119/CE (GU L 51 del , pag. 22). ( 3 ) GU L 246 dell' , pag. 12. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o settembre ( 4 ) GU L 10 del , pag. 16. ( 5 ) GU L 94 del , pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del , pag. 29). ( 6 ) GU L 94 del , pag. 44.

3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/35 Tuttavia, le seguenti disposizioni dei modelli di cui all allegato IV della direttiva 90/539/CEE, modificata dalla presente decisione, si applicano dalle date che seguono: i) dal 1 o febbraio 2008, se il pollame o i pulcini sono destinati solo alla produzione di uova diverse dalle uova da cova; oppure a) nel modello 2, il punto II.2.a) del certificato veterinario per i pulcini di un giorno si applica: ii) dal 1 o gennaio 2009, se il pollame o i pulcini sono destinati solo alla produzione di carne; i) dal 1 o febbraio 2008, se i pulcini sono destinati solo alla produzione di uova diverse dalle uova da cova; oppure ii) dal 1 o gennaio 2009, se i pulcini sono destinati solo alla produzione di carne; b) nel modello 3, il punto II.2.a) del certificato veterinario per il pollame da riproduzione e da reddito si applica: i) dal 1 o febbraio 2008, se il pollame è destinato solo alla produzione di uova diverse dalle uova da cova; oppure ii) dal 1 o gennaio 2009, se il pollame è destinato solo alla produzione di carne; c) nel modello 4, il punto II.2.a) del certificato veterinario per pollame, pulcini di un giorno e uova da cova si applica: d) nel modello 5, il punto II.2.a) del certificato veterinario per il pollame da macello si applica: i) dal 1 o febbraio 2008, se il pollame è destinato solo alla produzione di uova diverse dalle uova da cova; oppure ii) dal 1 o gennaio 2009, se il pollame è destinato solo alla produzione di carne. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

4 L 227/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO «ALLEGATO IV CERTIFICATI VETERINARI PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO (Modelli da 1 a 6) MODELLO 1

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/37

6 L 227/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

7 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/39 MODELLO 2

8 L 227/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

9 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/41

10 L 227/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea MODELLO 3

11 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/43

12 L 227/44 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

13 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/45 MODELLO 4

14 L 227/46 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

15 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/47

16 L 227/48 Gazzetta ufficiale dell Unione europea MODELLO 5

17 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/49

18 L 227/50 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

19 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 227/51 MODELLO 6

20 L 227/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

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