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1 Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (tel. 041/ fax 041/ cedve@caf-cia.it) informa NOVEMBRE 2014 NOTIZIE FLASH Legge di Stabilità 2015 pag.1 DDL STABILITA 2015 Il testo del disegno di legge riguardante la Legge di Stabilità 2015, che ammonterà a complessivi 36 miliardi di euro, coperta con 15 miliardi di spending review, 11,5 miliardi di spazio sul deficit, 3,6 miliardi di tassazione delle rendite finanziarie, 3,8 miliardi dalla lotta all evasione, 600 milioni dalla banda larga e 1 miliardo dalle slot machine è stato presentato alla Camera dei Deputati il 24 ottobre Il testo inizia ora l iter parlamentare con le eventuali modifiche prima dell approvazione definitiva. Ecco i punti principali: Bonus Irpef 80 euro. Il Bonus Irpef da 80 euro al mese viene stabilizzato con uno stanziamento di 9,5 miliardi. Non cambia invece la platea: lavoratori dipendenti e assimilati (esclusi i pensionati) con reddito complessivo non superiore a euro (fino a il credito è pieno, oltre tale importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei euro). Bonus bebè. Il Ddl Stabilità 2015 prevede un bonus di 960 euro su base annua (80 euro al mese), erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo per una durata di tre anni. L agevolazione scatta dal 1 gennaio 2015 (segue a pag.2) Fotovoltaico sopra 200kw opzione entro il 30 novembre pag.6 Pac: anticipo aiuti 2014 pag.7 Acconti di novembre pag.8 -Motorizzazione: utilizzo temporaneo veicoli -Sottoscritto il CCNL operai agricoli pag.12 Scadenze pag.14 1

2 (segue da pag.1) e vale fino al 31 dicembre I soggetti interessati sono i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all articolo 9 del Dlgs n.286/1998 residenti in Italia. Ne hanno diritto le famiglie con un reddito complessivo non superiore a 90mila euro, che lo riceveranno tramite domanda all INPS. Per i nuclei numerosi in arrivo anche l esenzione dei ticket, con la riforma che sarà pronta entro fine anno. Detrazione riqualificazione energetica. Le agevolazioni sulla riqualificazione energetica degli edifici restano al 65% anche nel periodo 6/6/ /12/2015 anziché scendere al 50% come previsto nella legislazione vigente. Poi, a partire dal 2016, si tornerà al 36%. Anche riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel medesimo periodo (6/6/ /12/2015). La Finanziaria 2014 aveva invece fissato la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 30/6/2015 e al 50% per le spese sostenute dall 1/7/2015 al 30/6/2016. Detrazione per interventi di recupero edilizio. Prolungato, anche il termine per la detrazione relativa alle ristrutturazioni edilizie, che rimane al 50% e durerà fino alla fine del La Finanziaria 2014 invece, aveva previsto il riconoscimento della detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26/6/ /12/2014 e del 40% per le spese sostenute dall 1 gennaio al 31 dicembre Anche in questo caso, dal 1 gennaio 2016, si torna all aliquota del 36%. Acquisto mobili. È prorogata fino al 31/12/2015 la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L agevolazione è calcolata su un importo non superiore a , ed è indipendente dall importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni. Ritenuta sui bonifici. È disposto l aumento dal 4% all 8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all atto dell accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico. Tfr busta paga. Possibilità (facoltà) per i lavoratori di ricevere il Trattamento di fine rapporto anticipato mensilmente in busta paga, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1/3/2015 al 30/6/2018. I soggetti coinvolti sono i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro con esclusione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo. La scelta è irrevocabile fino al termine del periodo di sperimentazione e riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare. La quota di Tfr in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del Bonus 80 euro. Il lavoratore che opta per il Tfr in busta paga perderà i rendimenti sul capitale del fondo e il contributo obbligatorio per la previdenza integrativa da parte del datore di lavoro. Secondo i consulenti del lavoro, tenendo conto delle sole aliquote, la scelta per il Tfr in busta paga è una scelta neutra per i lavoratori con un reddito fino a 15mila euro perché l aliquota Irpef e Tfr coincidono al 23%; ma oltre questa soglia, l opzione è progressivamente meno conveniente per effetto dell incremento della tassazione Irpef suddivisa per scaglioni. Le banche finanzieranno le aziende per pagare i dipendenti che chiederanno il Tfr anticipato, con la garanzia dello Stato attraverso un apposito Fondo istituito presso l INPS. Pagamento delle pensioni. Lo slittamento al giorno 10 del mese riguarda (segue a pag.3) 2

3 (segue da pag.2) i titolari di due trattamenti, Inps e Inpdap. Il cambiamento toccherà quindi solo 800mila titolari su una platea di 16 milioni di beneficiari. Il provvedimento scatterà dal primo gennaio 2015 con l obiettivo di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall Inps e procedere ad un unico pagamento ove non esistano cause ostative nei confronti dei beneficiari di più trattamenti. Erogazioni liberali alle Onlus. Dal 2015 è elevato a euro (anziché euro) il limite massimo su cui calcolare la detrazione Irpef del 24% (26% dall 1/1/2014) riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS. Analogamente è stato innalzato ad l erogazioni in esame deducibili dal reddito d impresa ai sensi dell art. 100, comma 2, lett. h), Tuir. 5xmille. Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all anno precedente, prevista anche per il 2015 e successivi le disposizioni relative al riparto della quota del 5 dell Irpef. Isee. La legge di Stabilità prevede che ai fini Isee siano utilizzabili le informazioni reletive al valore medio di giacenza annuo di depositi e c/c postali e bancari. Rivalutazioni terreni e partecipazioni. Vengono riaperti alla data dell 1 gennaio 2015 i termini per la rideterminazione del costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli nonché delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Entro il 30/6/2015 è necessario provvedere: - alla redazione ed all asseverazione della perizia di stima; - al versamento dell imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le aliquote: del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Ravvedimento. Sono previste tre nuove fattispecie di ravvedimento operoso applicabili nelle ipotesi di omesso e ritardato pagamento dei tributi e di errori e omissioni che determinano l infedeltà della dichiarazione. Nessuna modifica interessa la ritardata presentazione delle dichiarazioni. In particolare è prevista la riduzione della sanzione: ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore; ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore; ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. Le nuove previsioni si applicano solo ai tributi di competenza dell Agenzia delle Entrate. Il ravvedimento è possibile anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Il ravvedimento è ora precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72. Dal 2016 non sarà più possibile beneficiare dell'adesione ai processi verbali di constatazione o all'invito al contraddittorio, scomparirà, anche, l'acquiescenza "rafforzata", con le sanzioni ridotte a 1/6. (segue a pag.4) 3

4 (segue da pag.3) Taglio Irap. Un nuovo, intervento sull Irap, da cui sarà eliminata la componente lavoro (per 5 miliardi), che si aggiunge al taglio del 10% del Dalla base imponibile sarà interamente deducibile il costo del lavoro a tempo indeterminato, infatti è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione Irap, della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni già previste (premi INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta autotrasportatori, deduzione di per dipendente e deduzione IRAP per incremento della base occupazionale). La novità è applicabile dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (2015 per i soggetti con periodo coincidente con l anno solare), dai soggetti Irap che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, Dlgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente un attività istituzionale la cui base imponibile Irap è determinata con il metodo retributivo. Sono abrogate le disposizioni di cui al DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP del 10% dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (generalmente dal 2014). Così le imprese industriali e commerciali la vedranno tornare dal 3,5 al 3,9%, le banche dal 4,2 al 4,65%, le assicurazioni dal 5,3 al 5,9%, le società concessionarie dal 3,8 al 4,2% e dall 1,8 al 1,9% le imprese agricole. Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui all art. 2, comma 2, DL n. 66/2014: aliquote ridotte) ai fini della determinazione dell acconto IRAP 2014 in caso di utilizzo del metodo previsionale. Visto che vale solo per il personale a tempo indeterminato, sarà avvantaggiato chi ha molti dipendenti stabili, mentre chi si avvale solo o soprattutto di personale a tempo determinato e collaboratori è svantaggioso. Dichiarazione Iva. Nel DDL di Stabilità è previsto: l obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma, entro il mese di febbraio di ogni anno e l abrogazione dell obbligo di presentare la comunicazione dati Iva. Non è più consentito l inclusione della dichiarazione annuale Iva nel mod. UNICO. Tali disposizioni decorrono dalla dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto dovuta per il Reverse Charge. L istituto dell inversione contabile viene esteso: alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di: pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento; ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferibili ai sensi dell art. 12 della citata Direttiva, altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72. Nuovo Regime forfetario. Il DDL di Stabilità prevede l introduzione di un unico regime forfetario e l abrogazione dei diversi regimi agevolati (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato). Si tratta di un regime naturale (è consentita l opzione per l applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale), senza limiti temporali (finchè si possiedono i requisiti richiesti), al quale si accede quando: - i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell attività esercitata (es. attività di alloggio e ristorazione euro, attività professionali euro ecc.); - il valore dei beni strumentali a fine esercizio precedente, al lordo degli ammortamenti, non supera i 20mila euro. (segue a pag.5) 4

5 (segue da pag.4) Nel computo del limite non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a 516,46; - le eventuali spese per il personale non superiori a 5 mila euro lordi annui. Non è riservato solo ai soggetti che intraprendono una nuova attività. Al pari di quanto era previsto nel regime dei minimi il nuovo regime prevede: - l esonero dall applicazione e dal versamento dell Iva, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraue di importo annuo superiore a e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge; - non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell Iva a credito; - non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti; - non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte; - sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini Iva che II.DD.. Sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d acquisto / bollette doganali, all obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; - non sono soggetti agli studi di settore / parametri; - sono esonerati dalla comunicazione clienti fornitori nonché black list. Il reddito è determinato applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell attività esercitata, a cui si applica l aliquota del 15% (uguale per tutte le attività), sostitutivo di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap. Nel caso d inizio di nuove attività (secondo i chiarimenti già forniti per il regime dei minimi), per il periodo d imposta d inizio dell attività e per i due successivi, il reddito su cui applicare l aliquota del 15% è ridotto di 1/3. I soggetti che nel 2014 hanno applicato i regimi abrogati (il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato), se in possesso dei requisiti, dal 2015 passano automaticamente al nuovo regime forfetario e per loro sono previste specifiche disposizioni. In caso di inizio dell attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione. Per i contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia che gli permette di continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d età. Il nuovo regime forfettario non può essere adottato dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito ovvero da soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE o se contestualmente all esercizio dell attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti. Anche a i fini contributivi, i soggetti che adottano il nuovo regime forfetario che esercitano attività d impresa, possono usufruire (a seguito di domanda all INPS) di un regime agevolato per il quale non è previsto un minimo imponibile (e pertanto non sono dovuti i contributi minimi), e il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO. Sgravi per assunzioni a tempo indeterminato. Per incentivare l occupazione stabile, sono previsti sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato per i contratti stipulati dall 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per un periodo massimo di tre anni. L esonero dal versamento riguarda unicamente la quota di contributi dovuta dal datore di lavoro, in media poco superiore al 30%, (esclusi i contributi dovuti all INAIL) nel limite massimo di annui (non è previsto il medesimo sgravio per la quota a carico del lavoratore pari al 9,19%). (segue a pag.6) 5

6 (segue da pag.5) Non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative. Lo sgravio non si applica ai dipendenti che abbiano lavorato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti o che nei 3 mesi antecedenti l 1/1/2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. Né sono esclusi anche i contratti di lavoro domestico (colf, badanti), quelli di apprendistato e quelli del settore agricolo. Contestualmente sono soppressi, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i contributi ridotti finora previsti per chi assume lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi. Nella norma, non è stato inserito alcun vincolo che disincentivi l azienda dal licenziare il dipendente quando l agevolazione si esaurisce. Il Tesoro prevede che 790mila lavoratori godranno dello sgravio totale (si tratterà cioè di dipendenti con un reddito inferiore a 26mila euro, quello a cui corrispondono contributi per circa 8mila euro annui) e 210mila ne usufruiranno fino all importo massimo, mentre i datori di lavoro pagheranno i contributi dovuti oltre quella franchigia. Tassazione utili enti non commerciali. E prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Pertanto, finché detti soggetti non saranno inclusi tra i soggetti passivi IRES, gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%. Fondi pensione. Dal 2015 prevista una tassazione "meno favorevole" per le Fondazioni bancarie e l'innalzamento di quella dei fondi pensione, che saliranno dall'11,5% attuale al 20%. È inoltre incrementata dall 11% al 17% l imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR, applicabile alle rivalutazioni decorrenti dall 1/1/2015. Auto Storiche. A decorrere dal 2015 è soppressa l esenzione dal bollo per gli autoveicoli/motoveicoli storici (veicoli con più di venti anni); solamente al compimento del trentesimo anno di età potranno beneficiare dell esenzione. Credito imposta ricerca e sviluppo. Per le Pmi arrivano risorse per mezzo miliardo per il credito d imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo (per le imprese possibili anche il patent box, cioè un meccanismo di sostegno ai brevetti, con agevolazioni sui guadagni). Banda Larga. Vendita all asta delle frequenze della cosiddetta banda L, comprese tra i 1452 e i 1492 MHz, finora destinate alla radio digitale. Tali frequenze saranno destinate agli operatori di telefonia che le impiegheranno per lo sviluppo della banda larga mobile. Le compagnie utilizzeranno tali frequenze per le applicazioni Supplemental Down Link (Sdl), in grado di consentire agli utenti di scaricare dalla rete dati e contenuti multimediali in modo più veloce ed efficiente. Le procedure per l assegnazione delle frequenze saranno avviate dall Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), mentre la selezione dei vincitori dovrà essere conclusa dal ministero dello Sviluppo economico entro fine ottobre Le frequenze oggi occupate dovranno essere liberate entro il 30 giugno FOTOVOLTAICO SOPRA 200KW OPZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE La Legge n. 116 dell 11 agosto 2014, entrata in vigore il 21 agosto 2014, ha convertito in legge con modifiche il DL n. 91 del 24 giugno 2014 recante, tra l altro, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. La riforma, ha introdotto alcune rilevanti modifiche all attuale disciplina delle tariffe incentivanti nei confronti degli impianti solari fotovoltaici, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi. (segue a pag.7) 6

7 (segue da pag.6) Con quasi un mese di ritardo sono stati emanati i decreti attuativi del DL n.91/2014, riguardanti gli incentivi agli impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico e da fonti rinnovabili diverse da fotovoltaico. Un primo provvedimento attuativo, riguarda la controversa norma prevista dall art.26 del decreto, che si applica retroattivamente agli impianti Fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200kW, e stabilisce tre possibili opzioni di riduzione della tariffa incentivante: a) estendere da 20 a 24 anni il periodo di incentivazione, rimodulando le tariffe incentivanti per l energia elettrica prodotta da impianti Fotovoltaici secondo le percentuali di riduzione in base alla durata del periodo residuo riportate nell Allegato 2 del decreto; b) continuare a beneficiare degli incentivi per un periodo di 20 anni delle tariffe incentivanti per l energia prodotta da impianti Fotovoltaici, ma con una riduzione in un primo periodo ed un corrispondente aumento in un secondo tempo, sulla base di percentuali fissate dal MiSE; c) continuare con incentivi erogati su base ventennale, con una riduzione della tariffa per il periodo di incentivazione residuo in misura proporzionale alla potenza dell impianto: al 6% per gli impianti da 200 a 500 kw, al 7% per quelli di potenza da 501 a 900 kw e all'8% per quelli con potenza superiore ai 900 kw. Attenzione: gli operatori di settore, avranno tempo fino al 30 novembre 2014 per scegliere l opzione più idonea (conveniente) per il proprio impianto, in caso contrario sarà il GSE ad applicare automaticamente l opzione c) a partire dal 1 gennaio Un secondo decreto attuativo riguardante le modalità di erogazione degli incentivi al Fotovoltaico prevede controlli più severi da parte del GSE, al fine di evitare erogazioni indebite. Egli inoltre, erogherà gli incentivi con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ogni impianto, nell anno solare di produzione. Effettuerà il conguaglio in riferimento alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell anno successivo. Infine, un terzo decreto attuativo, riguarda invece la rimodulazione volontaria degli incentivi per le piccole e medie imprese di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal Fotovoltaico, stabilisce la possibilità di prolungare fino a 7 anni il periodo di incentivazione per i produttori interessati a interventi di ricostruzione o ripotenziamento degli impianti, con conseguente riduzione dell erogazione annua. PAC: ANTICIPO AIUTI 2014 L'anticipo dei pagamenti diretti della PAC 2014 a partire dal 27 ottobre, non copre quest'anno il 50% degli aiuti, ma solo il 45%. La causa è la riduzione da 4,38 a 3,95 miliardi di euro del massimale finanziario disponibile per l'italia per effetto del nuovo bilancio pluriennale dell'unione Europea, più magro nel capitolo agricolo. I regimi di sostegno interessati dall'anticipo degli aiuti sono il pagamento unico disaccoppiato, il premio per l'avvicendamento, quello per la Danae racemosa e quello per le barbabietole da zucchero. Tutti gli altri premi riferiti all'art. 68, cioè carne bovina, latte, ovicaprini, olio d'oliva, tabacco, patate e premio per le assicurazioni restano esclusi a causa del mancato completamento dei controlli di ammissibilità, i cui dati saranno disponibili solo dopo il 31 dicembre

8 ACCONTI DI NOVEMBRE Il 1 dicembre (il 30 novembre cade di domenica) scade il termine per versare, se dovuti, gli acconti. Si rammenta che nel quadro RN del mod. UNICO 2014 PF è presente il nuovo prospetto Acconto 2014 riservato all indicazione dell acconto 2014 risultante dall applicazione del metodo storico (anche se si è scelto il metodo previsionale), e, in caso di rideterminazione dello stesso, del reddito, dell imposta netta e dell importo Differenza rideterminati. Soggetti Irpef Sono obbligati al versamento dell acconto Irpef tutti i contribuenti che hanno presentato o comunque avrebbero dovuto presentare la Dichiarazione dei Redditi per il periodo d imposta precedente e che al rigo di riferimento hanno indicato un debito d imposta superiore a euro 51,65 (arrotondato a 52 euro). Ricordiamo che non sono tenuti a versare l'acconto gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1 gennaio 2014 e il 30 novembre 2014 per i redditi del de cuius. Come si calcola l'acconto Per l'anno 2014 l'acconto IRPEF, è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Per determinare l acconto dovuto è possibile utilizzare il metodo storico nel quale si utilizza come base di riferimento: il rigo RN33 Differenza del quadro RN (tranne nei casi in cui sia previsto l obbligo del ricalcalo degli acconti). In base all importo del rigo RN33, del mod. UNICO 2014 PF, il versamento: -se d importo non superiore a 52 non andava fatto; -se è superiore a 52 ma non supera 257,52 va fatto entro il 1 dicembre in un unica soluzione (100% di rigo RN33); -se superiore a 257,52, andava/va fatto in due rate pari al: 40% di rigo RN33 entro il 16/6/2014 o 16/7/2014 con la maggiorazione dello 0,40% (7/7/2014 o 20/8/2014 se soggetti a Studi di settore); 60 di rigo RN33 (100% 1 rata), entro il 1/12/2014. Il 1 acconto può essere rateizzato, ma non l'acconto di novembre che va, versato in unica soluzione. Per determinare l acconto dovuto, è possibile utilizzare anche il metodo previsionale se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, e determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi. L'importo da versare potrà essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF per l'anno in corso. Nel calcolo occorre tener conto che: -i redditi di lavoro dipendente prodotti in zona di frontiera devono essere considerati per il loro intero ammontare, facendo quindi concorrere al reddito complessivo anche l'importo di euro (quota di esenzione prevista sino al periodo d'imposta 2012); -per gli immobili locati ad inquilini che possono beneficiare della sospensione degli sfratti (ex art. 1, DL n. 158/2008), l affitto non concorre alla formazione del reddito imponibile del proprietario per tutta la durata del periodo di sospensione. Considerato che l art. 4, comma 8, DL n. 150/2013, che ha prorogato il termine di esecuzione delle procedure di sfratto al 31/12/2014, dispone che ai fini della determinazione dell acconto IRPEF 2015 non si tiene conto dell agevolazione in esame, (segue a pag.9) 8

9 (segue da pag.8) anche ai fini della determinazione dell acconto 2014 è necessario rideterminare il reddito 2013 senza considerare l agevolazione; -la detrazione per carichi di famiglia dei soggetti non residenti prorogata dalla legge di Stabilità 2013 (legge n. 288 del 24 dicembre 2013) all art.1 comma 526, prevede che la detrazione relativa all anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell acconto IRPEF per l anno 2015; -la Finanziaria 2014 ha incrementato l aliquota della deduzione ACE di cui possono beneficiare i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, che per il 2014 è fissata al 4%. In base a quanto previsto dall art. 1, comma 138, Finanziaria 2014, ai fini della determinazione dell acconto 2014 è comunque necessario tener conto della misura prevista per il 2013, pari al 3%. -l art. 22, comma 1 DL n. 66/2014, ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2015, la determinazione del reddito dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali non è più produttiva di reddito agrario, bensì, il reddito è determinato in modo forfetario, applicando il coefficiente di redditività del 25% all ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, ferma restando la possibilità di determinare lo stesso in maniera ordinaria. Per il solo anno 2014 si applica un regime transitorio in cui si considerano attività agricole connesse (quindi produttive di reddito agrario): i primi kwh annui, se l energia è da fonte agroforestale (corrispondente a una potenza di circa 300 kw), i primi kwh annui, se l energia è da fonte fotovoltaica (corrispondente a una potenza di circa 200 kw). L eventuale energia elettrica eccedente i predetti limiti concorre, alla determinazione del reddito secondo la modalità prevista dal comma 1 dell art. 22 DL n. 66/2014. Di tali disposizioni, si deve tener presente nella determinazione dell acconto di Irpef o Ires e dell Irap dovuti per l anno Il coefficiente di redditività del 25% si applica all ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Infine si rammenta che in caso di errore nelle previsioni, l Ufficio applicherà le sanzioni previste pari al 30% dell'importo non versato oltre agli interessi legali. Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24 e indicando i codici tributo 4034 (2 o unico acconto Irpef di novembre). E' possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo d'acconto Irpef con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità. Soggetti Ires I soggetti Ires devono effettuare l acconto entro il 1 dicembre, o più in generale entro l undicesimo mese dell esercizio. L ammontare dell acconto deve essere determinato con arrotondamento degli importi al centesimo di euro. Acconto Ires L acconto Ires 2014 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è dovuto in misura pari al 101,5%. Per la sua determinazione i righi di riferimento sono: rigo RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente del mod. UNICO 2014 SC; rigo RN28 IRES lorda dovuta o differenza a favore del contribuente del mod. UNICO 2014 ENC. (segue a pag.10) 9

10 (segue da pag.9) Se l importo indicato nei predetti righi è pari o inferiore a 20,66 euro l acconto non è dovuto, in caso contrario: se superiore ad 20,66 euro, ma pari o inferiore ad 253,70 euro il versamento è dovuto in unica soluzione; se superiore ad 253,70 euro il versamento è da effettuarsi in due rate. In quest ultimo caso: la prima rata, pari al 40,6% (40% di 101,50%) di rigo RN17/28 doveva essere versata entro l 7/7/2014 ovvero entro il 20/8/2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse (16/6/2014 o 16/7/2014 se non soggetti a Studi di settore); la seconda rata, pari al restante 60,9% (60% di 101,50%) di rigo RN17/28 (101,50% - la 1 rata versata), va versata entro il 1 dicembre novembre (o 11 mese dell esercizio per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare). Il versamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 2002 e indicando come periodo di riferimento Acconto Irap Il modello IRAP 2014 è unico per tutte le tipologie di contribuenti differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; invece, il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell imposta e ai dati concernenti il versamento è uno solo (quadro IR). Pertanto, l'acconto IRAP 2014 va determinato con le medesime regole previste per l acconto IRPEF/IRES, differenziate a seconda del soggetto tenuto al versamento, e pertanto applicando all importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del mod. IRAP 2014 le seguenti misure: 100% per persone fisiche, società di persone ed equiparate; 101,50% per società di capitali, enti commerciali e non commerciali; fermo restando che lo stesso non è dovuto se detto importo non è superiore a 51,65 per le persone fisiche ovvero a 20,66 per gli altri soggetti (IRES). Per le società di capitali ed enti equiparati, l acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l IRES. Il codice tributo da indicare nel modello F24, è L acconto Irap: non è dovuto dai produttori agricoli in regime di esonero per il 2013(ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72) che hanno superato in tale anno il limite di di volume d affari; è dovuto da coloro che, avendo superato nel 2013 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi ex Tab. A/I, non possono più usufruire ) di tale regime dal Ai fini della determinazione dell acconto 2014 con il metodo previsionale, l IRAP che si presume dovuta per il 2014, va determinata applicando le aliquote transitorie fissate dall art. 2 DL n. 66/2014 nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole); (la Finanziaria 2015 prevede l abrogazione delle disposizioni del DL n. 66/2014 che prevedono la riduzione delle aliquote). Anche per il calcolo dell acconto IRAP 2014, i soggetti che producono reddito agrario su base catastale sono tenuti a considerare la nuova modalità di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia oltre i limiti fissati dalla norma. Nuovi Minimi L imposta dovuta dai contribuenti minimi va effettuato con le stesse modalità previste ai fini IRPEF, considerando il 100% del rigo LM14 del modello UNICO PF 2014 meno il 1 acconto già versato con modello F24. (segue a pag.11) 10

11 (segue da pag.10) Cedolare secca L acconto 2014 e pari all 95% dell imposta dovuta per l anno precedente. In base all importo del rigo RB11, campo 3 Totale imposta cedolare secca, del mod. UNICO 2014 PF, il versamento: -se d importo non superiore a 51,65 non andava effettuato; -se è superiore a 51,65 ma non supera 271,07, va effettuato entro il 1 dicembre in un unica soluzione (pari al 95% di rigo RB11, campo 3); -se superiore a 271,07, va effettuato in 2 rate pari al: 38% (40% del 95%) di rigo RB11, campo 3 entro il 16/6/2014 o 16/7/2014 con la maggiorazione dello 0,40%; 57% di rigo RB11, campo 3 (ossia 95% 1 rata), entro il 1/12/2014. I codici tributo da utilizzare sono: 1840 per la prima rata dell acconto; 1841 per la seconda rata dell acconto o per l acconto in un unica soluzione; Imposta sulle attività estere L imposta dovuta dalle persone fisiche residenti, sul valore degli immobili situati all estero (IVIE), nonché sulle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) va effettuato seguendo le stesse regole IRPEF, quindi l acconto 2014 è dovuto se l importo di rigo RW6, campo 1 (IVAFE) ovvero RW7, campo 1 (IVIE) del mod. UNICO 2014: -se superiore a 52 ma non supera 257,52 va fatto entro il 1 dicembre in un unica soluzione (100% di rigo RW6 o RW7); -se superiore a 257,52, andava/va fatto in due rate pari al: 40% entro il 16/6/2014 o 16/7/2014 con la maggiorazione dello 0,40% (7/7/2014 o 20/8/2014 se soggetti a Studi di settore); 60% entro il 1/12/2014. Gli acconti da versare con modello F24 codice tributo rispettivamente 4045 (IVIE) o 4048 (IVAFE). Acconto contributi IVS Sono tenuti al versamento dei contributi IVS gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i coadiuvanti, i soci di società di persone e di srl, anche trasparenti, che svolgono attività artigiane e commerciali. L'acconto contributivo dovuto per il 2014 (può essere determinato anche con il metodo previsionale), va determinato considerando, la totalità dei redditi d'impresa 2013 risultanti dal mod. UNICO 2014 PF ai seguenti righi: -per il titolare, ai righi RF101 o RG36; -per il socio società di persone, socio srl trasparente, collaboratore impresa familiare, titolare impresa familiare, al rigo RH14. La base imponibile contributiva va assunta al lordo dell ACE (risultante a campo 11 di rigo RS37). Per i contribuenti che nel 2013 hanno applicato il regime delle nuove iniziative o dei minimi, i righi del mod. UNICO 2014 PF di riferimento sono: -Nuove iniziative, il rigo RG31 (reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del 10%); -Minimi, il rigo LM6 eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM9. Attenzione: si rammenta che dal 1 ottobre 2014, l art. 11, comma 2, DL n. 66/2014, ha esteso l obbligo di utilizzo del mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate per i versamenti Iva, Irpef, Ires, Addizionali, Irap, imposte sostitutive, Contributi, Imu, Tasi e Tari anche da parte di contribuenti privati (non titolari di partita Iva). 11

12 MOTORIZZAZIONE E UTILIZZO TEMPORANEO DEI VEICOLI Dal 3 novembre 2014 saranno operative le nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Il nuovo comma 4-bis dell art. 94 del Codice della Strada ha previsto degli obblighi di comunicazione, finalizzati all aggiornamento dell Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi. Gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere aggiornati, ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni. A partire dal 3 novembre invece, in caso di omissione verranno applicate le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis da un minimo di euro 705 fino ad un massimo di euro oltre all immediato ritiro della carta di circolazione. Sono esonerati dall obbligo i componenti del nucleo familiare purchè conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l aggiornamento della carta di circolazione e momentaneamente i soggetti che affettuano attività di autotrasporto. Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato la circolare n.15513/2014 con la quale vengono forniti chiarimenti operativi e vengono forniti i modelli standard da utilizzare in sede di adempimento. Riguardo i veicoli aziendali, con la circolare n.23743/2014 il Ministero chiarisce che l adempimento non deve essere effettuato qualora la disponibilità del veicolo costituisca a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d opera). Inoltre, viene ribadito che nel comodato di veicoli aziendali, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver. Sulla base di tale ricostruzione, sono certamente escluse : 1. l utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit ; 2. l utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro); 3. l utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti. Con il documento viene chiarito che quanto specificato con la circolare n /2014 vale anche per le auto nella disponibilità di soci, amministratori e collaboratori. SOTTOSCRITTO IL CCNL OPERAI AGRICOLI Il 22 ottobre è stato sottoscritto a Roma, da Cia, Confagricoltura e Coldiretti da un lato e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil dall'altro il contratto collettivo nazionale di lavoro per 1,2 milioni di operai agricoli e florovivaisti scaduto il 31 dicembre (segue a pag.13) 12

13 (segue da pag.12) Prevede un aumento salariale mensile per il biennio pari al 3,9% (pari a 50,70 euro medie al mese), distribuito in due tranche: la prima, da 2,1 punti percentuali dal primo novembre 2014, la seconda, dell'1,8%, dal primo maggio La durata del ccnl è quadriennale (scadrà il 31 dicembre del 2017) ma la variazione dei trattamenti economici si rinegozia ogni due anni. Su una retribuzione media di euro mensili - spiegano i sindacati, si avrà a regime un aumento di circa 50 euro per quattordici mensilità; un risultato importante per la tutela dei redditi che, considerando il contesto di crisi e deflazione, porta un aumento reale nelle tasche dei lavoratori. Per questo i sindacati sottolineano che dopo una trattativa non facile e in un contesto di crisi, è stato raggiunto un risultato soddisfacente che coglie elementi fondamentali. Le organizzazioni fanno anche notare che è stata rafforzata la esigibilità dei Contratti Provinciali di Lavoro (Cpl) e che si prevede anche un percorso a livello regionale che ha l obiettivo di armonizzare gli inquadramenti dei lavoratori previsti nei Cpl. Sono state definite indicazioni più precise al fine di favorire lo sviluppo della contrattazione legata agli incrementi della produttività aziendale a livello territoriale. In tema di welfare contrattuale è stato aumentato di un giorno il permesso per i padri in occasione della nascita e adozione dei figli. È stato anche ottenuto un periodo di aspettativa oltre al periodo di comporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Il rinnovo vede l inclusione anche dei lavoratori della manutenzione del verde. La Cia - Confederazione italiana agricoltori ha accolto con soddisfazione quelle norme che vanno nella direzione della flessibilità, esigenza prioritaria per le aziende agricole. In particolare, la Cia sottolinea l aumento da 250 a 300 ore del limite massimo di ore di straordinario, l'aumento da 75 a 85 ore del limite massimo della variabilità dell orario ordinario settimanale di lavoro, l aumento da 2 a 3 ore del limite massimo giornaliero e da 12 a 18 ore del limite massimo settimanale delle ore di lavoro straordinario. "Sempre in tema di orario di lavoro - ricorda la Cia - sono state ampliate in modo significativo le causali previste per le interruzioni, molto frequenti in agricoltura, delle attività lavorative che giustificano l applicazione di un orario ridotto". "Infine - conclude la Cia - il nuovo contratto non contiene norme di ulteriore appesantimento burocratico nei confronti delle aziende agricole, già soggette a una ipertrofia normativa e amministrativa del tutto insostenibile". 13

14 Scadenziario di NOVEMBRE: 11 novembre 730 Integrativo: termine per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2014 e i relativi modelli integrativi e di consegna da parte del CAF al contribuente del modello 730 Integrativo e il prospetto di liquidazione (730/3). 15 novembre Fatturazione differita: termine ultimo per l emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di ottobre. 17 novembre Iva Mensile: scade oggi il versamento dell Iva relativa al mese di ottobre per i contribuenti con contabilità Iva mensile. Iva Trimestrale: scade oggi il versamento Iva relativo al 3 trimestre 2014 maggiorata dell 1%, per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale. Dichiarazione d intento: i contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile, che hanno ricevuto le dichiarazioni d intento rilasciate da esportatori abituali (o da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), entro oggi dovranno inviare la comunicazione dei dati contenuti in tali dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione d imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza del 17 novembre. Pagamento dell Accisa: versamento dell accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di ottobre. Contributi Inps lavoratori a progetto: scade il termine di versamento del contributo (20% o 27,72%) sui compensi corrisposti nel mese di ottobre. Irpef sostituti d imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. 14

15 Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. Contributi INPS agricoli: versamento della 3 rata relativa al 2014 per lavoratori agricoli autonomi o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti famigliari. Contributi Inps artigiani e commercianti: versamento della 3 rata trimestrale relativa al 2014 dovuti sul minimale. Contributi INAIL: versamento della 4 rata del premio INAIL relativo al saldo 2013 ed acconto 2014, risultante dall autoliquidazione per i datori di lavoro con dipendenti. Unico 2014 (contribuenti titolari di partita Iva): non soggetti a studi di settore che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2014) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -16/6/2014 (contribuenti non soggetti a studi di settore) debbono versare la 6 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), con applicazione degli interessi dello 1,65%; -ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 16/7/2014 debbono versare la 5 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), maggiorando preventivamente l' intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 1,32%. Unico 2014 (contribuenti titolari di partita Iva): soggetti a studi di settore che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2014) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -7/7/2014, debbono versare la 6 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), con applicazione degli interessi dello 1,42%. - ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 20/8/2014 debbono versare la 4 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), maggiorando preventivamente l' intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 0,95%. 25 novembre Operazioni intracee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente. Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). INPS modello DMAG: termine per presentare all INPS il modello DMAG relativo al 3 trimestre 2014 per la manodopera occupata in agricoltura. 15

16 30 novembre (prorogato al 1 dicembre) Contratti di locazione: entro oggi dev essere effettuato il versamento dell imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2014 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). Elenchi Black-list mensili: invio telematico del modello di Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list". Artigiani e commercianti acconto Inps: scade oggi il termine per versare il 2 acconto 2014 dei contributi eccedente il minimale dovuta da artigiani e commercianti. Professionisti acconto Inps: scade oggi il versamento del 2 acconto 2014 del contributo dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata (20%-27,72%) lavoratori autonomi. DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente. Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di ottobre. Versamento acconti: scade oggi il termine per versare il 2 o unico acconto di novembre delle imposte sui redditi (Irpef, cedolare secca, Ires, Irap) per il 2014, dovuto da persone fisiche e società di persone, nonché da soggetti Ires e assimilati con esercizio coincidente con l anno solare. Unico 2014 (contribuenti non titolari di partita Iva): che non partecipano, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2014) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -16/6/2014 debbono versare la 7 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), con applicazione degli interessi dello 1,81%; -ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 16/7/2014 debbono versare la 6 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), maggiorando preventivamente l' intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 1,48%. Unico 2014 (contribuenti non titolari di partita Iva): che partecipano, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2014) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -7/7/2014, debbono versare la 6 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), con applicazione degli interessi dello 1,58%. -ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 20/8/2014 debbono versare la 5 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), maggiorando preventivamente l' intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 1,10%. Imu Enti non commerciali: scade oggi l invio telematico della dichiarazione IMU per il 2012 e

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