GUIDA AL DEPOSITO BILANCI ED ELENCHI SOCI

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1 GUIDA AL DEPOSITO BILANCI ED ELENCHI SOCI 2010

2 INDICE News per il deposito dei bilanci di esercizio nell anno Modalità di deposito 4 Bilanci Fedra e On Line Preparazione dei documenti 5 Prospetto Contabile 5 Allegati (Nota integrativa, verbali, relazioni) 5 Dichiarazione di conformità dei documenti presentati 6 Imposta di registro 7 Dichiarazione Bollo Virtuale 7 Come suddividere i files 8 Firma digitale sui documenti 8 Modalità di sottoscrizione dei documenti 9 Composizione dei documenti originali 10 Verbali di s.r.l. 11 Verbali di s.p.a. 12 Revisione Legale dei Conti 12 Relazione dell organo incaricato della revisione legale dei conti 12 Pag. Particolarità per le società cooperative 13 Particolarità per i Gruppi 14 Bilanci di Consorzi Fidi (CONFIDI) 14 Bilancio di consorzi tra imprese con attività esterna 14 Bilancio consolidato 15 Bilancio consolidato di s.n.c. o s.a.s 17 interamente possedute da s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l Società controllate che si avvalgono dell esonero 17 ex art. 27, co. 3 e 5 D.Lgs. 127/1991 Società controllante con sede all estero. 17 Deposito effettuato dalla società controllata con sede in Italia 17 Bilancio di società estera con sede secondaria in Italia 18 Bilancio di G.E.I.E. 18 Elenco Soci (art c.c.) 19 Casi particolari (Trasformazioni, trasferimenti, liquidazioni.) 20 Altre disposizioni e adempimenti connessi 21 Diritti di segreteria e Imposta di bollo 21 Sanzioni e Termini per il deposito 21 Deposito a rettifica del bilancio ed elenco soci già presentati ed evasi 21 Variazione Attività Prevalente dell impresa nel suo complesso 22 Assistenza 22 Appendice 23 Modello di Procura UNIONCAMERE

3 NEWS PER IL DEPOSITO DEI BILANCI DI ESERCIZIO NELL ANNO 2010 Abrogazione dell obbligo di deposito dell elenco soci per s.r.l. e società consortili a responsabilità limitata. Per effetto della riforma dell articolo 2478 bis del codice civile, introdotta dall articolo 16, co. 12-octies, della legge n. 2 del 28/01/2009, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, non depositano l elenco soci, né in caso di conferma né in caso di variazione. Per le suddette società che non avessero provveduto entro il termine del 30 marzo 2009, non è possibile procedere alla pubblicazione delle informazioni contenute nel libro soci, adempimento previsto dall articolo 16 co. 12 undecies, L. 28/01/2009 n. 2, unitamente al bilancio di esercizio, ma è necessaria un istanza separata effettuata seguendo le istruzioni pubblicate sul sito internet della Camera di Commercio: Diritti di Segreteria Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del , è stata introdotta la maggiorazione di 2.70 dei diritti di segreteria richiesti alla società per il deposito del bilancio e dell elenco soci, per il concorso al finanziamento dell OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Alla maggiorazione di 2.70 euro non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria a favore delle cooperative sociali. Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2010 i diritti di segreteria per il deposito del bilancio e dell elenco soci sono i seguenti: Deposito via telematica di maggiorazione (per le cooperative sociali di maggiorazione) Deposito su supporto informatico di maggiorazione (per le cooperative sociali di maggiorazione) Bilanci in formato XBRL Con DPCM del 10 dicembre 2008 (G.U. 31/12/2008) sono state emanate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati. L articolo 3, co. 1, del Decreto stabilisce che l obbligo di adottare il formato XBRL si applica ai bilanci e relativi allegati relativi agli esercizi in corso al 31/03/2008 per le società che chiudono l esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle tassonomie, precisando che in fase di prima applicazione, l obbligo di presentazione del bilancio in formato elaborabile si ritiene assolto depositando nel registro imprese, unitamente al bilancio di esercizio e relativi allegati in formato usuale, le tabelle della situazione patrimoniale e del conto economico in formato XBRL. Sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2009 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico con cui si rende noto che dal 16 febbraio - 2 -

4 2009 sono disponibili sul sito le tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. La modalità di deposito adottata nel corso del 2009 ha previsto la duplice presenza del prospetto contabile in formato XBRL e PDF dato che l obbligo di presentazione del formato XBRL ha coinvolto lo scorso anno solo le società che hanno chiuso l esercizio dopo il 16 febbraio Per il deposito dei bilanci di esercizio chiusi dal 31/12/2009 il prospetto contabile è depositato esclusivamente in formato XBRL e la pratica si compone come segue: a. il prospetto contabile (stato patrimoniale e conto economico) esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia; b. la nota integrativa e tutti gli altri allegati (verbali, relazioni etc) in formato PDF/A. Il formato XBRL non può essere mai omesso tranne nei casi espressamente previsti dalla normativa. Il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica di deposito del bilancio solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare in modo veritiero la situazione aziendale. In questo caso l utente deve dichiarare le motivazioni del doppio deposito. L obbligo non coinvolge: a. le imprese che hanno chiuso l esercizio prima del 16/02/2009; b. le società di capitali quotate nei mercati regolamentati; c. le società, anche non quotate, che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali; d. le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e le altre tenute a redigerei bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87; e. le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b). Modulistica 1. Eliminazione del modello Int.S e sostituzione con il modello S utilizzabile ai fini della presentazione dell elenco soci per le s.p.a. e s.a.p.a. 2. Modello B a. Inserimento dei seguenti nuovi campi: 1. Bilancio sociale codice atto Indicazione del formato XBRL 3. Situazione patrimoniale per le imprese sociali codice atto Mancato rispetto del limite 70% ricavi per le imprese sociali 5. Distribuzione utile ai soci 6. Eliminato il riquadro Deposito per l iscrizione dell elenco soci - 3 -

5 7. Anomalia: Anche per i consorzi è richiesta obbligatoriamente la compilazione del campo Verbale di approvazione pur non essendo previsto il deposito dello stesso. Si consiglia di inserire la data di invio della pratica. Dal 7 aprile 2010 cambiano le ipotesi per cui è obbligatoriamente richiesta la nomina del collegio sindacale nelle S.R.L. Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito la direttiva comunitaria 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati, cambia le regole in tema di nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata introducendo ulteriori due ipotesi per cui diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale: 1. quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 2. quando la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Dunque il D. Lgs 39/2010, art. 37, co. 26, modifica l articolo 2477 del codice civile sancendo che i casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle s.r.l. sono i seguenti: 1. se il capitale sociale non è inferiore al minimo previsto per le società per azioni; 2. se per due esercizio consecutivi vengono superati i limiti indicati nel primo comma dell articolo 2435 bis del codice civile; 3. se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 4. se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. MODALITÀ DI DEPOSITO Bilanci FeDra o ON-Line Dal 01/07/2003, con l entrata in vigore dell art. 31 della Legge 340/2000, è possibile adempiere al deposito dei bilanci di esercizio esclusivamente tramite trasmissione telematica o presentazione su supporto informatico con firma digitale. I software gratuiti attualmente disponibili per effettuare il deposito sono: Fedra versione o software compatibile, con cui è possibile creare una pratica informatica che, previa firma digitale, potrà essere successivamente inviata tramite Telemaco alla CCIAA di competenza. BILANCI ON-LINE: software via internet accessibile dall indirizzo: Questa modalità è utilizzabile solo nel caso di bilancio con elenco soci invariato rispetto alla data di approvazione del bilancio dell esercizio precedente oppure di bilancio senza elenco soci (per le Cooperative, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata) - 4 -

6 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI La predisposizione dei documenti oggetto di deposito (bilancio, nota integrativa, verbali, relazioni) è la medesima qualunque sia la modalità di presentazione prescelta. Di seguito le indicazioni distintamente per il prospetto contabile e gli altri allegati. PROSPETTO CONTABILE Il prospetto contabile deve essere necessariamente presentato in formato XBRL, salvo le esenzioni previste dalla legge. Nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare in modo veritiero la situazione aziendale deve essere aggiunto anche il file in formato PDF/A. In questo caso il documento digitale deve riportare, in luogo delle sottoscrizioni autografe, l'indicazione dei nominativi e della qualifica dei sottoscrittori e della data di sottoscrizione dell'originale cartaceo Esempio: Bilancio Firmato da Rossi Mario in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione in data 31/12/2009 ALLEGATI: NOTA INTEGRATIVA, VERBALI E RELAZIONI Non dovendo essere presentati necessariamente in originale, possono essere validamente rappresentati da copie informatiche conformi ai documenti originali depositati presso la sede sociale. I documenti informatici conformi devono essere prodotti con procedimenti tecnici che garantiscano la riproduzione fedele e duratura del contenuto dei documenti originali. Tale procedimento può consistere: 1. nella memorizzazione digitale dell'immagine del documento cartaceo originale in formato PDF/A; 2. nella riproduzione su file in formato PDF/A del contenuto trascritto nei documenti originali conservati agli atti della società. In questo caso il documento digitale deve riportare, in luogo delle sottoscrizioni autografe, l'indicazione dei nominativi e della qualifica dei sottoscrittori e della data di sottoscrizione dell'originale cartaceo. Esempi: a. Verbale di Assemblea Ordinaria: Firmato da Rossi Mario in qualità di Presidente dell Assemblea in data 30/04/2010 Firmato da Bianchi Giorgio in qualità di Segretario dell Assemblea in data 30/04/

7 b. Nota Integrativa Firmato da Rossi Mario in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione in data 31/12/2009 c. Relazione del Collegio Sindacale Firmato da Rossi Mario in qualità di Presidente del Collegio Sindacale in data 01/03/2010 Firmato da Neri Marco in qualità di Sindaco Effettivo in data 01/03/2010 Firmato da Bianchi Carlo in qualità di Sindaco Effettivo in data 01/03/2010 I files prodotti con qualunque procedimento verranno firmati digitalmente solamente dal soggetto che presenta la pratica telematica (Amministratore, Professionista Incaricato, Procuratore Speciale, ecc.) Per ogni documento informatico si dovrà dichiarare la conformità all originale secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti. Dichiarazione di conformità dei documenti presentati in formato PDF/A (Eventuale prospetto contabile aggiuntivo, Nota integrativa, Verbali, Relazioni) Affinché i documenti informatici non notarili presentati in allegato alle pratiche telematiche siano ritenuti validi, occorre la presenza di una dichiarazione di conformità che potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità: 1. In calce ad ogni documento informatico si appone la seguente dicitura: COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETÀ 2. In presenza di Procura Speciale la dichiarazione di conformità rientra già al punto B) dell apposito modello quindi non occorrono ulteriori dichiarazioni sugli atti Dichiarazione di conformità del prospetto contabile in XBRL a. Qualora l assemblea approvi il bilancio con prospetto contabile che costituisce la rappresentazione a stampa del file informatico XBRL colui che provvede al deposito del bilancio di esercizio nel registro delle imprese inserisce in calce alla nota integrativa in formato PDF/A la seguente dicitura: il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società ; b. Qualora il file informatico XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall assemblea (in questo caso si allega anche il file in formato PDF/A) colui che provvede al deposito del bilancio di esercizio nel registro delle imprese inserisce, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dichiarazione: lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel - 6 -

8 rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all articolo 2423 c.c.; c. Nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL firmato digitalmente rappresenti il file informatico originale conservato dalla società non sarà necessaria una dichiarazione di conformità. In tal caso il documento sarà firmato digitalmente dal legale rappresentante della società. Imposta di registro Nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, in calce al documento informatico che contiene il verbale andrà apposta la seguente ulteriore dicitura: REGISTRAZIONE EFFETTUATA PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI.... IN DATA AL NUMERO (oppure IN CORSO DI REGISTRAZIONE se il numero non è stato ancora assegnato) Dichiarazione Bollo Virtuale La dichiarazione è effettuata, durante la compilazione della modulistica elettronica. Il versamento dell imposta di bollo virtuale può essere effettuato secondo una delle tre modalità previste dalla legge: 1) tramite autorizzazione della CCIAA destinataria (prassi più frequente). In tal caso dovrà essere valorizzato il codice E inserendo nel campo estremi per l assolvimento virtuale del bollo, l autorizzazione della CCIAA destinataria; 2) tramite autorizzazione concessa al professionista o all impresa. In tal caso dovrà essere valorizzato il codice O e dovranno essere riportati gli estremi dell Autorizzazione (Numero, Data e Ufficio delle Entrate di ); 3) tramite dichiarazione annuale (art. 2 DM 127/2002) presentata dal professionista o dall impresa. In tal caso dovrà essere valorizzato il codice O e dovranno essere riportati la data della dichiarazione e l Ufficio delle Entrate a cui è stata inviata. 4) In caso di esenzione dall imposta di bollo dovrà essere valorizzato il codice N corrispondente appunto alla esenzione. A seguito emanazione del D.L. 21/01/2005, entrato in vigore il 01/02/2005, l importo dell imposta di bollo relativa all invio di pratiche telematiche delle società tenute al deposito del bilancio di esercizio (Società di Capitali, Società Cooperative ed i Confidi di cui all art. 13, co. 35, DL 269/03), è determinato in 65,00. La Lista delle autorizzazioni al bollo virtuale rilasciate alle diverse Camere di Commercio, è disponibile sia nel programma Fedra che all interno della procedura Bilanci on-line

9 Come suddividere i files Un file contenente la Nota integrativa indicizzato con il codice documento NI (Nota Integrativa). Un file contenente il Prospetto Contabile (Stato Patrimoniale + Conto Economico) in formato XBRL con il codice documento BO6 (Bilancio XBRL) Un file contenente il Prospetto Contabile (Stato Patrimoniale + Conto Economico) in formato PDF/A (aggiunto solo nel caso il formato XBRL non sia rappresentativo in modo esaustivo della situazione aziendale) con il codice documento BOO Un file in formato PDF/A con il Verbale di approvazione del bilancio (codice documento V01) Un file in formato PDF/A per ciascuna Relazione (codice documento R01, R02, R05, R06) Un file in formato PDF/A per ciascun altro allegato Il Codice atto è corrispondente alla tipologia di bilancio presentato: 1. Ordinario codice atto 711; 2. Abbreviato codice atto 712; 3. Consolidato codice atto 713; 4. Situazioni patrimoniali consorzi codice atto 720. Firma digitale sui documenti La Distinta e i documenti allegati devono essere firmati digitalmente. La trasmissione per via telematica prevede che a ciascuno dei documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile sia apposta la firma digitale dell'amministratore che ne cura il deposito a prescindere dalla tipologia del file allegato. La firma sulla distinta e sugli allegati, da effettuarsi esclusivamente con il certificato di sottoscrizione, può essere apposta in due modi e/o momenti diversi: 1. esternamente alla pratica Fedra attivando il software per la firma digitale (DiKe): una volta trasformato il file in PDF/A o XBRL è possibile aprire DiKe per firmarlo digitalmente. Ciò significa che nel Modello di Riepilogo della pratica Fedra verrà allegato un file già firmato e quindi con la doppia estensione.pdf.p7m oppure XBRL.P7M. La distinta potrà essere firmata direttamente attivando la procedura dal modello di Riepilogo ovvero dopo avere scaricato la pratica nella directory C/PRTELE/DATI, aprendo DiKe e selezionando il file all interno della sottodirectory identificata dal codice pratica; 2. internamente alla pratica Fedra (effettuabile solo con FEDRA); durante la compilazione del modello di RIEPILOGO, allegando dapprima il file ancora nel suo formato originale PDF/A o XBRL e in seguito cliccando sull opzione Firma che attiva le procedure di firma digitale direttamente sul file selezionato. Per scaricare e installare il software DiKe e per ogni qualsiasi informazione inerente la firma digitale visitare il sito dell Ente Certificatore Infocert

10 Modalità di sottoscrizione dei documenti 1. Firma digitale del soggetto obbligato (amministratore in carica al momento del deposito del bilancio): è sufficiente la firma del soggetto obbligato che sottoscrive digitalmente la distinta e i documenti allegati. Qualora l invio telematico avvenga mediante l intermediario, questi dovrà apporre la propria firma digitale sulla distinta in aggiunta a quella del soggetto obbligato. 2. Firma digitale del soggetto abilitato ai sensi dell art. 2 co. 54 Legge 24/12/2003 n. 350: il dottore commercialista, ragioniere perito commerciale iscritto all Albo che presenta il bilancio, appone la propria firma digitale sia sulla distinta che sui documenti allegati purchè nel modello aggiuntivo NOTE sia presente la seguente dichiarazione: Pratica telematica presentata dal sottoscritto (nome e cognome). Commercialista, iscritto nella Sezione A dell Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della <provincia> n. <nr.iscrizione>, non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato dal legale rappresentante della società ai sensi dell art. 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n In alternativa, nella distinta nel campo in qualità di dovrà essere riportata la seguente frase: Dott./Rag. Commercialista di <provincia> n. <nr.iscrizione> ex art. 2, comma 54, Legge 350/03. Nel caso il professionista sia dotato di un dispositivo di firma che contiene il certificato di ruolo sarà sufficiente indicare nella distinta nel campo in qualità di la seguente frase: Dott./Rag. commercialista incaricato ex art. 2, comma 54, Legge 350/03. L Ufficio Registro Imprese si riserva in ogni caso di verificare presso gli Ordini o Collegi provinciali, la sussistenza della qualifica professionale indicata. 3. Firma digitale del procuratore speciale: Al fine di agevolare e ridurre i tempi di gestione dei procedimenti in attesa della massima diffusione dei dispositivi di firma digitale, in adeguamento alle linee guida di UnionCamere, la Camera di Commercio di Viterbo ammette l utilizzo della cosiddetta Procura Speciale, che consente di effettuare ugualmente l invio telematico nel caso in cui i soggetti obbligati al deposito non siano ancora in possesso del dispositivo di firma digitale (nota UnionCamere prot. 4579/PS/CE del 13/06/2003). La procedura, si basa sull utilizzo di un modello cartaceo apposito denominato Procura Speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà disponibile in allegato al presente manuale. Detto modello verrà utilizzato, in via eccezionale, per raccogliere la firma autografa dell amministratore che non ha ancora ottenuto la disponibilità dispositivo di firma digitale e che, di conseguenza, conferisce Procura Speciale ai fini del deposito del bilancio ad un soggetto che invece ne è in possesso. Il modello, compilato obbligatoriamente in ogni sua parte, verrà acquisito tramite scanner, firmato digitalmente dal procuratore speciale ed allegato al bilancio unitamente alla copia del documento - 9 -

11 d identità dell amministratore che ha sottoscritto la procura con firma autografa. Il conferimento della Procura Speciale è ammesso anche all'intermediario che provvede alla trasmissione telematica. Il procuratore speciale firmerà digitalmente la distinta e ogni documento allegato. Qualora l invio telematico avvenga mediante intermediario diverso dal procuratore speciale, la distinta dovrà essere altresì firmata digitalmente anche dall intermediario. Composizione dei documenti originali Bilancio d esercizio Ordinario (art C.C.) e Abbreviato (art. 2435bis C.C.) di S.R.L. S.P.A. (anche unipersonali) S.A.P.A. Cooperative e Società Consortili: Stato Patrimoniale e Conto Economico: a. File formato XBRL firmato digitalmente dal legale rappresentante della società; b. Rappresentazione a stampa del file informatico XBRL firmato dal legale rappresentante della società; c. Documento cartaceo il cui contenuto non è corrispondente al formato XBRL in quanto comprendente voci non rappresentabili dalla vigente tassonomia, firmato dal legale rappresentante della società. Il bilancio deve essere comparato con quello dell anno precedente, salvo si tratti di primo esercizio. Nota Integrativa firmata da uno degli amministratori. n. 1 Relazione sulla gestione firmata da uno degli amministratori. Tale relazione è un allegato obbligatorio del bilancio ordinario (non previsto per i bilanci abbreviati) n. 1 Relazione del collegio sindacale (ove esistente) firmata dal Presidente del collegio sindacale o da un sindaco effettivo. n. 1 Relazione del consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione firmata dal Presidente o da un componente effettivo dell organo di controllo. Quando la società ha optato per il sistema monistico o dualistico, tale relazione deve essere allegata in luogo di quella del collegio sindacale. La relazione del consiglio di sorveglianza è allegata anche quando il bilancio è approvato dal consiglio stesso. (Combinato disposto degli artt. 2435, 2439, del codice civile e 223 septies disp. att. codice civile) n. 1 Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove esistente) firmato dal revisore o dal legale rappresentante della società di revisione (vedi revisione legale dei conti) n. 1 Verbale di assemblea (o decisione dei soci) o Verbale del consiglio di sorveglianza, che ha approvato il bilancio (vedi verbali per SPA e per SRL)

12 Il Bilancio d esercizio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. La Nota Integrativa e il Bilancio Consolidato possono essere redatti in migliaia di euro (art c.c. e D.lgs 127/91 art. 29) Bilancio Abbreviato (art bis) Possono redigere il bilancio in forma abbreviata Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio, o successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti: - totale dell attivo dello stato patrimoniale: Euro ,00 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro ,00 - dipendenti occupati in media durante l esercizio: 50 unità Verbali di S.R.L. Nel caso di approvazione del bilancio con decisione assembleare, il verbale d assemblea deve essere sottoscritto dal soggetto verbalizzante e può non riportare la nomina di un soggetto segretario ovvero in base all art bis co. 4, l assemblea è presieduta dalla persona indicata nell atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Nel caso invece, nello statuto sociale, sia previsto l utilizzo di forme non collegiali di approvazione del bilancio, è necessario allegare la copia della decisione dei soci trascritta sul relativo libro sociale tenuto ai sensi dell art C.C. e la data di approvazione del bilancio sarà quella in cui i soci hanno manifestato il loro consenso scritto. Quando i soci non hanno manifestato il loro consenso tutti contestualmente nello stesso giorno la data di approvazione del bilancio coinciderà con la data corrispondente alla manifestazione del consenso scritto, resa in ordine temporale, dall ultimo dei soci firmatari del documento rappresentativo del sistema decisionale non collegiale adottato. Il codice civile prescrive che dai documenti sottoscritti dai soci debba chiaramente risultare il consenso manifestato, l oggetto della decisione e la data. Ai fini della regolarità formale dei documenti che devono essere depositati nel registro delle imprese è pertanto necessario che gli stessi siano firmati dai soci e non solo dall amministratore. Resta fermo quanto stabilito per la sottoscrizione digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo M odalità di sottoscrizione dei documenti. Verbali di S.p.A. Il verbale di approvazione del bilancio dell assemblea di SPA, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In base all art C.C., il verbale d assemblea di approvazione di bilancio, come del resto qualsiasi altro verbale di assemblea di società per azioni, deve essere redatto in forma analitica ovvero..indicare la data dell assemblea e, anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti

13 Il bilancio di esercizio delle società per azioni che abbiano optato per il sistema dualistico, di regola è approvato dal consiglio di sorveglianza. In questo caso al bilancio dovrà essere allegata copia del verbale del consiglio di sorveglianza che lo ha approvato in luogo del verbale di assemblea dei soci. Il verbale del consiglio di sorveglianza deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (artt quaterdecies e 2404 del codice civile). Lo statuto della società può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno 1/3 dei componenti del consiglio di sorveglianza, la competenza per l approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all assemblea; in tal caso al bilancio dovrà essere allegata copia del verbale di assemblea che lo ha approvato (art terdecies del codice civile). N.B.: La competenza a deliberare la distribuzione degli utili ai soci resta in capo all assemblea. Se il bilancio è stato approvato dal consiglio di sorveglianza, il verbale dell assemblea dei soci che ha deliberato la distribuzione degli utili non deve essere depositato nel registro delle imprese, ma deve comunque essere registrato presso il competente ufficio del registro. Resta fermo quanto stabilito per la firma digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo Modalità di sottoscrizione dei documenti. Revisione legale dei conti: Relazione dell organo incaricato della revisione legale dei conti Le società per azioni aperte, ovvero quotate in mercati regolamentati o che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e le società per azioni chiuse tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione in quanto al collegio sindacale spetta solo il controllo sulla gestione e sull amministrazione della società. Le società chiuse, che abbiano adottato un sistema di amministrazione e controllo tradizionale e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, possono decidere di affidare al collegio sindacale anche la revisione legale dei conti non dovendo nominare il revisore o la società di revisione. Le società che invece hanno optato per il sistema dualistico o monistico devono necessariamente nominare un revisore o una società di revisione (artt quinquiesdecies e 2409-noviesdecies del codice civile). Nell ipotesi in cui la società abbia affidato il controllo contabile, per obbligo di legge o per scelta, ad un revisore o ad una società di revisione, alla domanda di deposito del bilancio di esercizio dovrà sempre essere allegata, oltre alla relazione del collegio sindacale, o del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione, anche la relazione dell organo incaricato della revisione legale dei conti

14 Resta fermo quanto stabilito per la sottoscrizione digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo Modalità di sottoscrizione dei documenti. Particolarità per le Società Cooperative Esenzioni dall imposta di bollo: cooperative sociali; Le cooperative edilizie sono soggette all imposta di bollo; Riduzione dei diritti di segreteria: riduzione del 50% dei diritti di segreteria solo per le cooperative sociali. La riduzione non si applica alla maggiorazione di 2.70 per il finanziamento dell OIC secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2009; Le Società Cooperative non devono depositare l elenco soci; A seguito dell istituzione dell Albo Nazionale delle Società Cooperative D.M. Ministero Attività Produttive del 23/06/2004 e relative circolari in data 06/12/2004 e 04/08/2005 per tutte le Cooperative iscritte all Albo unitamente ai documenti previsti (bilancio, verbale di approvazione, ecc.), dovrà essere allegato anche il modulo C17 nella nuova versione (scaricabile dal sito alla voce download software dove sono altresì scaricabili anche le istruzioni di compilazione). Il modulo C17 deve essere intestato e firmato digitalmente dalla stessa persona cui è intestata la distinta di Fedra. Le cooperative che hanno provveduto a presentare richiesta di iscrizione all Albo delle società cooperative e alla data di invio del bilancio di esercizio non fossero ancora in possesso del numero di iscrizione dovranno compilare il campo obbligatorio numero di iscrizione con il numero convenzionale A Per la compilazione dei restanti campi è necessario seguire le istruzioni tecniche scaricabili insieme al modello. Affinché sia accettato dal Ministero dello Sviluppo Economico è necessario che prima del salvataggio dati venga effettuato il controllo della compilazione cliccando sull apposito check alla fine del modulo e che il controllo dia esito OK. Sarà rifiutato l allegato derivante dalla scannerizzazione della stampa del modulo. Se alla domanda di deposito del bilancio non è allegato il modello C17 l Ufficio sospenderà l istanza e assegnerà all utente un termine di 15 giorni ai fini dell integrazione della pratica. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato non costituirà motivo di rifiuto del deposito del bilancio. Se il bilancio di esercizio è già stato depositato ed evaso senza il modello C17 è possibile procedere al deposito del modello presentando una nuova domanda con modello B compilato con tutti i dati relativi al bilancio cui verrà allegato il modello C17. Al modello B dovrà essere aggiunto il modello NOTE nel quale dovrà essere precisato domanda a rettifica del protocollo n..del..per deposito C17. Per evitare

15 la protocollazione automatica in fase di spedizione scegliere la modalità Reinvio indicando il numero di protocollo assegnato in fase di deposito del bilancio. In questo modo la pratica sarà associata al primo protocollo e non sarà soggetta al pagamento dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Le società di mutuo soccorso, se iscritte nel registro imprese, sono soggette agli stessi adempimenti pubblicitari delle società cooperative. Particolarità per i Gruppi Per gli adempimenti di cui all art bis del codice civile, le società controllate devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio della società o dell ente che esercita su di essa l attività di direzione e coordinamento. Inoltre gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione, i rapporti intercorsi con chi esercita l attività di direzione e coordinamento. Bilancio di Consorzi Fidi (CONFIDI) Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi, gli amministratori devono redigere il bilancio d esercizio con l osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA. L assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio ed entro 30 giorni dall approvazione gli amministratori ne depositano una copia al Registro Imprese corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale se costituito, e dal verbale di approvazione dell assemblea. Entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio gli amministratori devono depositare l elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio (art. 13 del D.L n. 269 convertito con L. n. 326 del ). Bilancio di Consorzi tra imprese, con attività esterna I Consorzi tra imprese ai sensi dell art bis c.c., diversi dai CONFIDI, sono soggetti al deposito della situazione patrimoniale nel termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio. Il codice civile non prescrive che la situazione patrimoniale debba essere formalmente approvata dai consorziati. L eventuale verbale di approvazione non deve essere allegato alla domanda di deposito della stessa. I consorzi con attività esterna non devono presentare la domanda di iscrizione dell elenco dei soci. Nel caso in cui la stessa venga presentata verrà rifiutata dall Ufficio in quanto non prevista dalla legge. I consorzi con attività esterna sono tenuti a depositare nel registro delle imprese le tabelle dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL

16 Nell ipotesi in cui il consorzio con attività esterna depositi un bilancio di esercizio in luogo della situazione patrimoniale entro i termini previsti per il deposito del bilancio di esercizio di una società di capitali (30 giorni dall approvazione) l Ufficio procederà come segue: 1. inviterà il consorzio a chiarire se il documento depositato rappresenta la situazione patrimoniale. In caso affermativo la domanda sarà regolarizzata imputando il codice atto 720 e si procederà all evasione. In caso negativo il deposito sarà rifiutato in quanto l atto depositato non è soggetto per legge a pubblicità nel registro imprese. 2. Se il bilancio viene depositato come situazione patrimoniale l Ufficio provvederà all accertamento della violazione amministrativa per omesso deposito nei termini. Bilancio Consolidato (D. Lgs. n. 127 del ) In base all art. 25 del D.lgs. 127/91, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le seguenti imprese: 1. S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano un impresa; 2. Enti Pubblici Economici, Cooperative e Mutue Assicuratrici che controllano una società per azioni o a responsabilità limitata. 3. le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL (art. 111 duodecies Disposizioni attuative del codice civile). Ai sensi dell articolo 27 D.Lgs 127/1991, sono esonerate dall obbligo di redazione del bilancio consolidato: 1. Le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b euro nel totale dei ricavi delle vendite e prestazioni; c. 250 dipendenti occupati in media durante l esercizio 1 2. Le società controllanti, a loro volta controllate, quando la società controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell esercizio da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale. L esonero è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni: a. che l impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro della Comunità Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di uno Stato membro della Comunità Europea; b. che l impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa Le ragioni dell esonero devono in ogni caso essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. 1 L esonero non sussiste se l impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa

17 Con esclusivo riferimento alla ipotesi n. 2, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato. Copia del bilancio consolidato della controllante unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione dell organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l Ufficio Registro Imprese del luogo in cui è ubicata la sede legale dell impresa controllata. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio d esercizio dell impresa controllante. Termine di presentazione: il bilancio consolidato va depositato contestualmente al bilancio di esercizio, vale a dire nella medesima giornata, (art. 42 D.lgs.127/91). Casi di esonero: art. 27 del D.lgs.127/91. Documenti da presentare: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa firmato da almeno un componente dell organo amministrativo; relazione sulla gestione firmato da almeno un componente dell organo amministrativo; relazione per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato della controllante firmato da almeno un componente dell organo di revisione o dal legale rappresentante della società di revisione; Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria: il rendiconto finanziario; il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato; il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato. Resta fermo quanto stabilito per la sottoscrizione digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo Modalità di sottoscrizione dei documenti. Non va depositato alcun elenco soci. N.B.: La pratica per il deposito del bilancio consolidato è distinta e separata rispetto a quella di presentazione del bilancio di esercizio. Bilancio consolidato di s.n.c. o s.a.s interamente possedute da s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l. (art. 111-duodecies disposizioni attuazione del codice civile) Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL, sono tenute a redigere e a depositare nel Registro delle Imprese, il bilancio consolidato. Documenti da presentare: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa firmati da almeno un socio amministratore; relazione sulla gestione firmata da almeno un socio amministratore; Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria: il rendiconto finanziario; il

18 prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato; il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato. Resta fermo quanto stabilito per la sottoscrizione digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo Modalità di sottoscrizione dei documenti. Non va depositato alcun elenco soci. Società controllate che si avvalgono dell'esonero: art. 27, commi 3 e 5, D.Lgs. 127/91 Nel caso di deposito di bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata che si avvale dell esonero dalla redazione di un proprio consolidato, come previsto dall art. 27 del D. Lgs. 127/91, è possibile per la controllata alternativamente: a) depositare il bilancio consolidato della società che la controlla; b) aggiungere nella Nota Integrativa del proprio bilancio d esercizio, prima della firma del legale rappresentante, una dichiarazione del seguente tenore: Il sottoscritto..legale rappresentante della società che si avvale della facoltà concessa dall art. 27, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 127/1991, dichiara che il bilancio consolidato al redatto dalla società controllante con sede in è depositato dalla società stessa presso l Ufficio del Registro delle Imprese di. Attenzione: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell Unione Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana (ai sensi dell art.27 comma 5 D. Lgs. n. 127 del ), pertanto può non esserci la traduzione giurata. Resta fermo quanto stabilito per la sottoscrizione digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo Modalità di sottoscrizione dei documenti. Società controllante con sede all estero. Deposito effettuato dalla società controllata con sede in Italia Nella fattispecie di deposito del bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata, come previsto dall art. 27 del D. Lgs. 127/91, qualora la società controllante abbia sede all estero, le modalità del deposito sono le seguenti: Documenti da presentare: n. 1 copia del bilancio consolidato della società controllante. Se il bilancio è redatto in lingua straniera occorre allegare la traduzione giurata (art. 101 ter disp. attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l Ambasciata o il Consolato Italiano. Resta fermo quanto stabilito per la sottoscrizione digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo Modalità di sottoscrizione dei documenti

19 Bilancio di società estera con sede secondaria in Italia (art c.c.) Termine di presentazione: 30 gg dall'approvazione del bilancio da parte dell organo competente. Non è previsto il deposito dell elenco soci. Documenti da presentare: n. 1 copia del bilancio della società estera avente le pagine numerate progressivamente. Se il bilancio è redatto in lingua straniera deve essere allegata la traduzione giurata (art. 101 ter Disposizioni attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l Ambasciata o il Consolato Italiano. relazione sulla gestione (se prevista) firmata da almeno un componente dell organo amministrativo; relazione dell organo di controllo firmato da almeno un componente dell organo di controllo o dal legale rappresentante della società di revisione; n. 1 dichiarazione del legale rappresentante in Italia dell avvenuto deposito del bilancio nello Stato dove la società ha la sede legale o ricevuta dell'avvenuto deposito del bilancio nello Stato della sede legale. Resta fermo quanto stabilito per la sottoscrizione digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo Modalità di sottoscrizione dei documenti. Le società soggette alla legislazione di un altro Stato membro della UE, che stabiliscono in Italia più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità nel registro imprese di una sola di esse, depositando negli altri l attestazione di eseguita pubblicità. (art 101-quater disp att. c.c. In questo caso dovrà essere depositato presso gli altri Uffici Registro Imprese il modello B, debitamente compilato, allegando allo stesso semplicemente il modello NOTE in cui dovranno essere precisati gli estremi dell avvenuto deposito (Bilancio depositato presso il RI di. Prt. n.. ). Bilancio di G.E.I.E Termine di presentazione: 4 mesi dalla data di chiusura dell esercizio (Art. 7 D.Lgs. 240/91) Documenti da presentare: n.1 copia del bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, numerati progressivamente, firmata da almeno un amministratore. Resta fermo quanto stabilito per la sottoscrizione digitale delle copie informatiche di cui al paragrafo Modalità di sottoscrizione dei documenti

20 Elenco Soci (art c.c.) L elenco soci è depositato presso il Registro Imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio da parte delle società per azioni, in accomandita per azioni e società consortili per azioni, non quotate in un mercato regolamentato. NON DEVONO PRESENTARE L ELENCO SOCI: consorzi, cooperative, GEIE, società straniere con sede secondaria in Italia, società quotate in borsa. Per effetto della riforma dell articolo 2478 bis del codice civile, introdotta dall articolo 16, co. 12-octies, della legge n. 2 del 28/01/2009, anche le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, non depositano l elenco soci. L elenco soci deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio e non alla data di chiusura dell esercizio. Qualora l'elenco soci non sia variato rispetto a quello già iscritto nel Registro Imprese (riferito alla data di approvazione del bilancio dell esercizio precedente), si dovrà confermare la situazione degli assetti proprietari. Nel caso in cui l elenco soci sia variato nella composizione della compagine sociale: 1. a seguito di trasferimento azioni, si dovrà presentare l elenco dei soci aggiornato alla data di approvazione del bilancio e l elenco delle annotazioni effettuate nel libro soci nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio del precedente esercizio e la data di approvazione del bilancio di esercizio oggetto di deposito; 2. per recesso del socio, si dovrà presentare l elenco dei soci aggiornato alla data di approvazione del bilancio e indicare nel modello NOTE allegato al modello B l evento e la data di annotazione nel libro soci. N.B.: Le società di NUOVA COSTITUZIONE possono confermare l assetto proprietario già depositato in sede di iscrizione, sempre che non siano intervenute variazioni alla compagine sociale dalla data di costituzione alla data di approvazione del 1 bilancio Avvertenza: Se con un unico verbale di assemblea i soci hanno approvato più bilanci riferiti a più esercizi diversi occorrerà presentare l elenco soci nell istanza di deposito dell ultimo bilancio approvato. Il modello Int.S dovrà essere allegato solo se nel periodo intercorso fra la data di approvazione dell ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio oggetto di deposito sono intervenute variazioni nella compagine sociale. Diversamente sarà sufficiente dichiarare nel modello B la conferma dell elenco soci alla data di approvazione del bilancio

21 Casi particolari (Trasformazioni, Trasferimenti, Liquidazione ecc.) Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre società per fusione prima dell approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio (il riferimento temporale è rappresentato dalla data di iscrizione nel registro imprese dell atto di trasformazione ovvero della cancellazione della società per incorporazione). Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell atto di trasformazione. Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del deposito. Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ai sensi dell art c.c.. Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori, è allegata copia dichiarata "corrispondente ai documenti conservati presso la società" della documentazione prevista dall' art bis terzo comma (situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato ed eventuale verbale di consegna) con le eventuali osservazioni dei liquidatori. I Bilanci NON approvati, non possono essere depositati nel registro delle imprese ma devono restare depositati come documenti interni presso la sede legale della società. I Bilanci relativi a periodi non coincidenti con l esercizio sociale (per esempio bilancio iniziale di liquidazione) non possono essere depositati nel registro imprese. Il codice civile infatti prevede esclusivamente il deposito dei bilanci di esercizio e del bilancio finale di liquidazione. Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare (art septies c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell esercizio, che deve essere allegato al bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall articolo 2423 e seguenti del codice civile, al momento del deposito nel registro imprese. Il rendiconto redatto dagli amministratori deve essere firmato da almeno un componente dell organo amministrativo. La relazione della società di revisione allegata al bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con sede legale nel territorio nazionale, deve essere corredata dalla relazione dell attuario che esprime un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche dell impresa. La relazione deve essere sottoscritta dall attuario stesso e, ai fini del deposito nel registro imprese, deve soddisfare gli stessi requisiti formali delle altre relazioni allegate al bilancio

22 ALTRE DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI Diritti di Segreteria (D.M.S.E. 21/12/2009) Il pagamento dei diritti di segreteria e l assolvimento del bollo verranno effettuati mediante: il sistema prepagato Telemaco nel caso di invio telematico al momento della protocollazione da parte della CCIAA tramite c/c postale o in contanti nel caso di presentazione su supporto informatico con firma digitale. L importo dei diritti di segreteria, dipende dalla modalità di deposito: 1. Deposito del bilancio ed eventuale comunicazione contestuale dell elenco soci per via telematica 62,70 2. Comunicazione dell elenco soci per via telematica separatamente dal deposito del bilancio 60,00. Nel caso il deposito venga effettuato mediante supporto informatico digitale (floppy disk digitale) l importo dei diritti di segreteria ammonta ad 92,70 per il punto 1. ed ad. 90,00 per il punto 2.. Per le Cooperative Sociali iscritte a questa specifica categoria ai sensi della L. n. 381/91, l importo dei diritti di segreteria è così ridotto: 32,70 se il deposito viene effettuato telematicamente; 47,70 se il bilancio viene depositato su supporto informatico L importo dell imposta di bollo è pari ad Le cooperative sociali sono esenti. Sanzioni e Termini per il deposito Il termine di presentazione del bilancio è di 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo dei termini si ricorda che il sabato viene considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/1999) Secondo quanto disposto dall art c.c. la sanzione a carico dei legali rappresentanti di società e consorzi per ritardato o omesso deposito di Bilancio o Situazione Patrimoniale al Registro delle Imprese ammonta a 549,34, la sanzione per ritardato o omesso deposito dell Elenco Soci ammonta a 412,00. Deposito a rettifica di Bilancio ed Elenco Soci già presentati ed evasi Nel caso di bilancio già depositato per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso, è possibile procedere nel seguente modo: a. qualora il bilancio approvato dall'assemblea agli atti della società sia corretto e risulti errata la copia presentata dall'amministratore al Registro Imprese, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio (senza elenco soci e quindi senza codice 508) con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente bilancio già depositato con protocollo n del. (indicarne gli

23 estremi) allegando inoltre una dichiarazione degli amministratori, che evidenzi le parti aggiunte, modificate o soppresse (N. B. ovviamente non deve essere variato il risultato di esercizio). Diritti di Segreteria e Imposta di Bollo previsti ( ,00) b. qualora l'assemblea provveda ad una nuova approvazione del bilancio in quanto la precedente approvazione era riferita a documenti contabili successivamente rettificati, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio, compreso l'elenco soci riferito alla nuova data di approvazione, con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica si dovrà precisare che trattasi di nuova approvazione a rettifica della precedente. Diritti di Segreteria e Imposta di Bollo previsti ( 62, ,00). c. Analogamente, nel caso di deposito di elenco soci già iscritto per il quale si accerti successivamente l errata o omessa compilazione di parti dello stesso si potrà procedere ad nuovo deposito dell elenco soci (senza bilancio e quindi senza codice 7XX). Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente elenco soci già iscritto con protocollo n del. (indicarne gli estremi) e il motivo della rettifica; Diritti di segreteria e Imposta di bollo previsti ( ,00). Variazione Attività Prevalente dell impresa nel suo complesso Le società che variano l attività prevalente dell impresa nel suo complesso non connessa alla denuncia di inizio, variazione o cessazione di attività esercitate nella sede e/o nelle unità locali, ma a mutamenti della distribuzione percentuale del volume di affari tra le varie attività esercitate, devono denunciare tale variazione, mediante il modulo S5, entro 30 giorni dall approvazione del bilancio di esercizio. La data della variazione che deve essere indicata nel modello è quella di presentazione della denuncia. (Vedi la guida alla compilazione della nuova modulistica - Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3615/c del 08/02/2008). ASSISTENZA Problemi e Informazioni Assistenza Telemaco e Assistenza Fedra Call Center: dal lunedì-venerdì dalle 8:00 alle 20:00; il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Adempimenti e procedure dell'ufficio Sito camerale: Info: registro.imprese@vt.camcom.it Call Center: (dal lunedì al venerdì ; )

24 APPENDICE XBRL (extensible Business Resporting Language) E un formato disegnato per rendere più agevole la trasmissione e l elaborazione di dati quantitativi testuali. Presupposto fondamentale per la trasmissione e l elaborazione delle informazioni attraverso questo formato è la definizione di tassonomie per la codificazione dei dati da divulgare. In un documento XBRL ogni dato è etichettato sulla base di un codice determinato e riconosciuto. L adozione di questo formato è stata promossa in diversi Paesi al fine di agevolare i rapporti fra imprese e Pubblica Amministrazione, in particolare quella fiscale, e per migliorare i flussi informativi fra le imprese stesse e con il mercato finanziario. L uso del formato XBRL permette di superare le problematiche connesse all eterogeneità dei formati e degli schemi contabili adottati nei diversi report, consentendo lo scambio e la corretta interpretazione delle informazioni finanziarie anche in ambito internazionale. Dunque il bilancio di un impresa redatto in formato XBRL è uno specifico documento contabile (report) in cui i dati contabili relativi a fatti e periodi specifici sono esposti secondi una definita tassonomia. bilanci/ xbrl / strumenti / In questa sezione sono disponibili: 1. gli strumenti per la redazione dell istanza XBRL in formato Excel e OpenOffice.org.; 2. il servizio TEBE ondine per la validazione e la visualizzazione dell istanza XBRL

25 - 24 -

Modalità di Deposito

Modalità di Deposito Modalità di Deposito Fedra 6.5.1 e successive (versione obbligatoria dal 16.02.2010) Bilanci On Line (software via internet dall indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it utilizzabile solo in caso di

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