il Ca n t i e r e Sic u r o Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l edilizia

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1 il Ca n t i e r e Sic u r o Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l edilizia informazioni per la sicurezza in cantiere 01 Comitato paritetico territoriale di Brescia e provincia per l edilizia - via Garzetta, Brescia la formazione dei lavoratori e dei RSPP datori di lavoro La sorveglianza sanitaria la verifica dell idoneità tecnico professionale DOMANDE DAL CANTIERE Anno 4 - n 1 - Maggio 2012

2 SOMMARIO la formazione dei lavoratori e dei RSPP datori di lavoro Pag La sorveglianza sanitaria Pag. 6 La verifica dell idoneità tecnico professionale Pag. 7 DOMANDE DEL CANTIERE Pag. 8 Tel.: fax: info@cptbrescia.it - il Cantiere Sicuro REDAZIONE: Via Garzetta, Brescia Tel fax info@cptbrescia.it - direttore responsabile: Pandocchi Obizio comitato di redazione: Archetti Giorgio, Merigo Raffaele, Pandocchi Obizio Stampa Poligrafica Bresciana Brescia Registrazione del tribunale di Brescia n 37 del 9/7/2009 Direttore: Pandocchi Obizio Tecnici Depellegrin Nicolò Favalli Giambattista Ferraresi Giovanni Tanfoglio Enzo Zanini Germano Amministrazione Farina Maria Rosa LA FORMAZIONE PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO ATTENZIONE: i nuovi accordi siglati dalla Conferenza Stato Regioni hanno ribadito l OBBLIGATORIETà della formazione per ogni singolo lavoratore in merito ai rischi propri dell attività svolta. Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 n.221 e n.223 in materia di formazione per lavoratori e datori di lavoro La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 21 dicembre 2011 ha sancito l accordo che ha regolamentato gli obblighi per la formazione alla sicurezza nel Mondo dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. In tale sede sono stati specificati il monte ore, gli eventuali aggiornamenti ed i contenuti dei corsi che i diversi soggetti devono frequentare per adempiere all obbligo formativo previsto per Legge. LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il percorso si articola in 2 moduli: 1. FORMAZIONE GENERALE. Il modulo generale deve avere una durata non inferiore a 4 ore, e deve essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro. ingresso nel settore, la formazione effettuata nell ambito del progetto strutturale 16ore-MICS, delineato dal Formedil, è considerata integralmente corrispondente alla formazione generale, ed a quella specifica, salvo l obbligo del Datore di Lavoro di assicurare la formazione specifica per i rischi particolari dell impresa. Per quel che riguarda i lavoratori è stato previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore. FORMAZIONE DEI PREPOSTI La formazione del preposto, deve comprendere quella dei lavoratori (16 ore) e deve essere integrata da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore Anche per quel che riguarda i preposti è stato previsto un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore. ESEMPI: UN LAVORATORE DA ANNI NEL SETTORE EDILE CHE HA SEMPRE FREQUENTATO CORSI PER LA SICUREZZA, COSI COME PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI AL MOMENTO DEVE FREQUENTARE ALTRE 16 ORE DI CORSO? Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i preposti ed i lavoratori per i quali i Datori di Lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo (11gennaio 2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi Tel.: fax: info@cptbrescia.it - Segreteria: Cervati Elisa ASSISTENZA CONTINUA AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro (ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche ed alla verifica dell effettuazione di un adeguata informazione e formazione delle maestranze sui rischi presenti nelle lavorazioni. Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell assistenza del Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri, sia per l informazione e la formazione delle maestranze. Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore FORMAZIONE SPECIFICA. Il corso deve avere durata minima di 12 ore (per quel che riguarda il settore edile classificato come a rischio alto ), e deve essere ripetuto in occasione di: a) costituzione del rapporto di lavoro, b) trasferimento o cambio di mansioni, c) introduzione di nuove attrezzature o nuovi rischi nel processo produttivo. I contenuti di tale corso devono essere identificati coerentemente con la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. La durata minima dei corsi di formazione per lavoratori del settore edile è pertanto di 16 ore (4+12). HO GIA FREQUENTATO 16 ORE DI CORSO PER LA SICUREZZA PRIMA DI ENTRARE IN CANTIERE. DEVO RIPETERE LA FORMAZIONE? Per il comparto delle costruzioni, nell ipotesi di primo SE CAMBIASSE AZIENDA, DOVREBBE RIFARE TUTTA LA FORMAZIONE? Il modulo di formazione generale (4 ore), rivolto ai lavoratori ed ai preposti, costituisce credito permanente, e non deve quindi essere ripetuto. Il modulo specifico (12 ore) dovrà essere ripetuto, solo nel caso in cui la nuova occupazione comporti rischi diversi da quelli per il quale il lavoratore sia già stato precedentemente formato. (nuovo settore, nuove attrezzature, nuovi prodotti chimici ). L obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti (6 ore), per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell accordo (quindi prima del 11 gennaio 2007) dovrà essere ottemperato entro 12 mesi (entro l 11 gennaio 2013). 03

3 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La durata minima della formazione per dirigenti è di 16 ore, divisa in quattro moduli: 1. Giuridico normativa; 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza; 3. Individuazione e valutazione dei rischi; 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Con riferimento ai dirigenti si prevede un aggiornamento quinquennale con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si riporta di seguito, per chiarezza, un riassunto schematico dei diversi corsi relativi alla sicurezza e relativi aggiornamenti CORSO Formazione sulla sicurezza destinata ai lavoratori edili Formazione per operai al primo ingresso nel settore edile - erogata dalla scuola edile OBBLIGHI FORMATIVI E DI IN MATERIA DI SICUREZZA DURATA ore ore: generale 12 ore: specifica PERIODICO 6 ore ogni 5 anni 16 No Riferimento Normativo Art. 37, c.1 e c.12, D.Lgs. 81/08. Accordo Conferenza permanente Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 Art. 37, c.1 e 12, D.Lgs. 81/08. Art. 91 CCNL Edilizia FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DI R.S.P.P. I percorsi formativi sono articolati in moduli di diversa durata a seconda del settore d appartenenza: per quel che riguarda l edilizia, settore considerato a rischio alto, la durata del corso di R.S.P.P. Datore di Lavoro ammonta a 48 ore. I percorsi devono precedere, quale contenuto minimo i seguenti moduli: 1. Normativo-giuridico; 2. Gestionale; 3. Tecnico; 4. Relazionale. L aggiornamento, che ha periodicità quinquennale, ha durata modulata in relazione al livello di rischio: per l edilizia, rischio alto, l aggiornamento ha durata di 14 ore. R.S.P.P. per Datore di lavoro ore ogni 5 anni R.S.P.P./A.S.P.P. Modulo A 28 No R.S.P.P./A.S.P.P. Modulo B Macrosettore 3 60 A:28 ore ogni 5 anni R:60 ore Ogni 5 anni R.S.P.P. Modulo C 24 No Dirigenti 16 6 ore ogni 5 anni Preposti di cantiere 24 6 ore ogni 5 anni Addetto emergenza incendio ed evacuazione Richio basso: 4 Rischio medio: 8 Rischio alto: 12 No Art. 34, c.2. e 3, D.Lgs. 81/08. Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 Art. 32 D.Lgs. 81/08. Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni n.2407 del 26/01/2006 e ss.mm.ii. Art. 37, c.7, D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza permanente Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 Art. 37, c.7, D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza permanente Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 Art. 37 c.9, D.Lgs. 81/08. All IX D.M. 10 Marzo 1998 COME DATORE DI LAVORO SVOLGO DA ANNI IL RUOLO DI R.S.P.P. NELLA MIA AZIENDA. DEVO RIFREQUENTARE IL CORSO? Non sono tenuti a frequentare il corso coloro che dimostrino Addetto primo soccorso aziendale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 16 ore 6 ore ogni 3 anni 32 4 ore annue (15/50 dip.) 8 ore annue (+ 50 dip.) Art. 37, c.9, D.Lgs. 81/08. D.M. 15 Luglio 2003, n.388 Art. 37, c.11 e 12 D.Lgs. 81/08. Art. 87 CCNL Edilizia di aver svolto, al 11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all art.3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell art. 95 del D.Lgs. 626/94. Addetto/preposto montaggio ponteggio 32 4 ore ogni 4 anni Art. 136, c.6 e 7, D.Lgs. 81/08, All. XXI D.Lgs. 81/08 Per tali soggetti è comunque previsto l obbligo di aggiornamento suindicato (14 ore) da svolgersi in 5 anni (ATTENZIONE: per i soggetto esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell art. 95 Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento funi 32 8 ore ogni 5 anni Art. 116, c.2 e 3, D.Lgs. 81/08. All. XXI D.Lgs.81/08 del D.Lgs. 626/94 il primo termine per l aggiornamento è di 24 mesi: entro il 11/01/2014). Preposto ai sistemi di accesso e posizionamento funi 40 4 ore ogni 5 anni Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ore ogni 5 anni Art. 98 D.Lgs. 81/08. All. XIV D.Lgs. 81/08 1 Il percorso destinato ai lavoratori si compone di due moduli: -Formazione generale: 4 ore; -Formazione specifica: 12 ore. Il modulo della formazione generale costituisce credito permanente. Il modulo della formazione specifica deve essere periodicamente ripetuto in relazione all evoluzione od all insorgenza di nuovi rischi

4 LA SORVEGLIANZA SANITARIA COSA COMPRENDE LA VISITA MEDICA ED OGNI QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RIPETUTA? APPALTI - SUBAPPALTI (Le visite mediche obbligatorie) Il Datore di Lavoro, oltre a dover garantire che all interno della propria impresa vengano attuate tutte le misure necessarie a prevenire gli infortuni, ha l obbligo di tutelare la salute dei propri lavoratori dipendenti e quindi deve nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalle Leggi vigenti. QUANDO E OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICA? Il Legislatore, non ha previsto un elenco completo delle attività che richiedono la sorveglianza sanitaria, e quindi le visite mediche obbligatorie, ma si è limitato a prevedere i rischi cui possono essere esposti i lavoratori, e che fanno sorgere tale obbligo. Da una attenta valutazione dei rischi per la salute presenti nelle varie fasi di lavoro emerge chiaramente come, di norma, i lavoratori del settore edile debbano essere sottoposti a specifiche visite mediche. Infatti, la sorveglianza sanitaria nel settore edile, è prevista per tutti i lavoratori esposti ai seguenti rischi: a) movimentazione manuale dei carichi, b) esposizione a rumore o vibrazioni, a campi magnetici, a radiazioni ottiche, ad agenti chimici o cancerogeni, ad amianto, ad agenti biologici, c) lavori in cassoni ad aria compressa, d) silicosi, asbestosi. Sono inoltre soggetti a specifiche visite mediche i lavoratori minorenni e gli addetti al lavoro notturno. Attenzione: Indipendentemente dalla valutazione dei rischi specifici presenti nel cantiere edile per tutti gli operai e manovali addetti all edilizia è obbligatoria la vaccinazione antitetanica (Legge 5 Marzo 1963). COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? Come detto in apertura il Datore di Lavoro deve rivolgersi ad un medico competente con il quale stipulare un accordo per la sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori dipendenti esposti ai rischi per i quali è prevista la visita medica obbligatoria. CHI E IL MEDICO COMPETENTE? Il Medico Competente è un professionista con laurea specialistica in medicina del lavoro (o nelle altre specializzazioni previste dall art. 38 D.Lgs. 81/08) che opera come libero professionista o come dipendente di strutture sanitarie. Il Datore di lavoro, deve quindi avvalersi della collaborazione di un professionista iscritto nell elenco nazionale dei medici competenti così come stabilito dalla Legge vigente. La sorveglianza sanitaria obbligatoria può comprendere: a) una visita medica preventiva, intesa a constatare l assenza di controindicazioni alle mansioni cui il lavoratore sarà adibito; b) una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità di tale visita è stabilita dal Medico Competente, di norma 1 volta all anno, ma può avere cadenza diversa, a seconda delle diverse condizioni in cui si trova ad operare il lavoratore; c) una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali; d) una visita in occasione del cambio di mansione; e) una visita alla cessazione del rapporto di lavoro; e-bis) una visita preventiva in fase preassuntiva; e-ter) una visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l idoneità alla mansione. Il datore di lavoro deve poi attuare le misure indicate dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano una non idoneità alla mansione, deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti, o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. (art. 42 D.Lgs. 81/08) Il giudizio viene espresso dal medico per iscritto, e consegnato in copia al lavoratore ed al datore di lavoro, i quali potranno, se ritenuto, fare ricorso entro 30 giorni all organo di vigilanza territorialmente competente per richiederne la modifica. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE? I lavoratori hanno l obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente, o comunque disposti dal Medico Competente (art. 20 D.Lgs. 81/08). VISITE MEDICHE CON IL COMITATO PARITETICO Si ricorda alle imprese che ancora non vi hanno aderito, che il Comitato Paritetico Territoriale ha realizzato un importante progetto relativo alle visite mediche per i lavoratori edili. Tale progetto è finalizzato a garantire alle imprese ed ai lavoratori un adeguata e più completa sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti. Inoltre il Comitato è in grado di fornire all impresa anche il Medico Competente, qualora fosse necessario. Per maggiori chiarimenti contattare telefonicamente gli uffici del Comitato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00, alle ore e dalle ore alle ore al numero L ADESIONE AL PROGETTO È GRATUITA LA VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO- PROFESSIONALE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI - Committente o Responsabile dei Lavori In caso di affidamento di lavori edili, il committente, o il responsabile dei lavori, è tenuto ad effettuare la cosiddetta verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese della cui collaborazione intende avvalersi, e per farlo, specifica la Legge, deve richiedere la consegna di diversi documenti atti a dimostrare la competenza e la regolarità delle imprese selezionate (art. 90 D.Lgs. 81/08). - Impresa affidataria Tale verifica spetta inoltre al Datore di Lavoro delle imprese affidatarie che subappaltino parte delle lavorazioni da svolgere nel cantiere. Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. QUALI DOCUMENTI DEVO RICHIEDERE ALLE IMPRE- SE ED AI LAVORATORI AUTONOMI A CUI SUBAPPALTO DELLE LAVORAZIONI? La tabella che segue, riproduzione dell ALLEGATO XVII del D.Lgs. 81/08, può servire ai Datori di Lavoro che volessero subappaltare delle lavorazioni, per svolgere correttamente la verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi chiamati a collaborare all interno del cantiere. ALLEGATO XVII 1. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto

5 1 LE DOMANDE DAL CANTIERE Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese al Comitato Paritetico Territoriale 1 - DOMANDA In tema di D.P.I. anticaduta, cosa si intende per tirante d aria? 1 - RISPOSTA. Il tirante d aria consiste nella distanza minima necessaria, tra il punto d ancoraggio e la superficie sottostante di impatto, tale da garantire, in caso di caduta, l efficacia di funzionamento del sistema di sicurezza (lunghezza del collegamento all operatore (cordino); lunghezza massima raggiungibile dall assorbitore (variabile a seconda delle dimensioni dell assorbitore); distanza tra l attacco della cintura ed i piedi dell utilizzatore (1,50m. ca.); distanza di sicurezza (1,00 m.). La somma di tutte queste dimensioni da il valore del tirante d aria. Questa importante informazione è reperibile sul libretto del D.P.I. e talvolta sul D.P.I. stesso (la dicitura può essere riportata in lingua inglese e corrisponde a min clearence ). 2 - DOMANDA Ogni quanti anni deve essere ripetuta la formazione per i soggetti abilitati alla rimozione dell amianto? 2 - RISPOSTA l aggiornamento è a carico del Datore di Lavoro e deve essere effettuato in orario da lavoro. I soggetti che erogano l aggiornamento possono essere, oltre al Datore di lavoro, gli Enti accreditati e/o riconosciuti presso la Regione Lombardia. Dovrà essere rilasciato al lavoratore attestazione dell avvenuto aggiornamento si ritiene che l aggiornamento debba essere ripetuto con periodicità almeno quinquennale, e comunque quando si verifichino modifiche nelle lavorazioni comportanti un mutamento significativo dell esposizione, oppure quando si abbiano mutamenti nel campo operativo, medico scientifico o normativo riguardante l amianto (giunta regionale lombarda n.8/ ) 3 - DOMANDA Il patentino per preposti ed addetti al montaggio ponteggi deve essere rinnovato? 3 - RISPOSTA SI Ogni 4 anni è previsto un corso di aggiornamento della durata di 4 ore Tutte le imprese, ed i lavoratori che volessero far pervenire le proprie domande a Il Cantiere Sicuro, possono rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle e dalle alle 17.00, al numero di telefono , oppure inviando le stesse al numero di fax

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