La valutazione ambientale dei piani urbanistici

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1 a cura di Walter Fumagalli 46 La valutazione ambientale dei piani urbanistici Molti si lamentano, giustamente, del fatto che la qualità della vita nelle nostre città è sempre più degradata, che l aria è irrespirabile, che muoversi nelle ore di punta è diventato una tortura, e che, anche fuori dalle città, il traffico ha raggiunto livelli di congestione ormai insostenibili che fanno perdere tempo, denaro, pazienza e soprattutto salute. Si propongono così mirabolanti soluzioni (la mitica BRE.BE.MI., la Tangenziale Est Esterna, ed altre imponenti infrastrutture stradali), che miracolosamente dovrebbero porre rimedio ai problemi viabilistici senza esborso di denaro pubblico (o quasi!). Ben pochi, però, si domandano quali siano le cause dello stato di cose in cui siamo arrivati, e quali azioni possano essere messe in campo per evitare che in futuro continuino a essere commessi gli errori del passato; e pochi rilevano che questa situazione è figlia dello sviluppo che i nostri centri abitati hanno avuto negli ultimi cinquant anni, sviluppo che il più delle volte sembra ispirato alla più caotica disorganizzazione, e nel migliore dei casi risulta programmato dalle singole amministrazioni locali senza tenere conto degli effetti che, a medio e lungo termine, esso avrebbe provocato all interno e all esterno dei confini comunali. Come spesso accade, anche da questo punto di vista un aiuto ci arriva dall Europa: sapremo approfittarne? La normativa europea La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 27 giugno 2001 detta le norme procedurali che devono essere rispettate, al fine di valutare gli effetti che determinati piani e determinati programmi sono suscettibili di produrre sull ambiente. Essa trae spunto dagli Articoli 6 e 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea: il primo di tali articoli stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, mentre il secondo dispone che la politica della Comunità in materia ambientale deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell ambiente, della protezione della salute umana, nonché dell utilizzazione accorta delle risorse naturali, e quindi precisa che tale politica deve essere fondata sul principio della precauzione. Movendo da queste premesse, la direttiva opera secondo le seguenti direttrici: intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i princìpi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà ; stabilire che la valutazione venga redatta in modo da identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli ; stabilire che le autorità responsabili per l ambiente e il pubblico siano consultati durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri ; fare in modo che i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico vengano presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma, e che quando è adottato un piano o programma, le autorità interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti. Ai sensi dell Articolo 2 della direttiva, sono da considerare piani soggetti all obbligo di valutazione ambientale quelli elaborati e/o adottati da un autorità a livello locale, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Rientrano quindi in tale tipologia anche i piani urbanistici, che regolano l organizzazione e lo sviluppo delle nostre città. La legge regionale L Articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 disciplina l applicazione della direttiva n. 2001/42/CE ai piani urbanistici dei comuni della Lombardia. A questo scopo, la norma fissa le seguenti regole: al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell ambiente, la Regione e gli enti locali, nell ambito dei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani e programmi ( ) provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall attuazione dei predetti piani e programmi (primo comma); sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all Articolo 8, nonché le varianti agli stessi (secondo comma); la valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano ( ) ed anteriormente alla sua adozione o all avvio della relativa procedura di approvazione (secondo comma); per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano ( ), gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso (terzo comma); entro sei mesi dall entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi (primo comma); sino all approvazione del provvedimento della Giunta regionale ( ) l ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo cri-

2 teri evidenziati nel piano stesso. In conclusione, dunque, anche i piani di governo del territorio, di cui il documento di piano costituisce parte integrante, e le relative varianti sono soggetti alla valutazione ambientale e quest ultima, dal momento in cui la Giunta regionale approva la delibera di proposta degli inerenti indirizzi generali, deve essere redatta in conformità a tali indirizzi. Gli indirizzi regionali Con la Delibera n del 22 dicembre 2005 la Giunta regionale ha approvato la proposta degli indirizzi generali per la valutazione ambientale, proposta che dovrà essere approvata in via definitiva dal Consiglio regionale. Ai sensi dell Articolo 4.4 della Legge Regionale n. 12/2005, come si è visto, anche prima di tale definitiva approvazione gli indirizzi proposti dalla Giunta dovranno essere seguiti nella redazione di tutti i piani elencati nell allegato A alla delibera n. 1563/2005. Per quanto riguarda il settore della pianificazione territoriale, la valutazione ambientale va applicata con riferimento ai piani elencati nella seguente tabella. piano territoriale regionale piano territoriale regionale d area piano territoriale di coordinamento provinciale piano di sviluppo socioeconomico della Comunità Montana documento di piano del piano di governo del territorio Gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale hanno contenuto eminentemente tecnico, e quindi una loro analisi è incompatibile con questa rubrica: a tal fine non si può quindi che rinviare alla loro lettura. Può essere invece interessante ripercorrere le regole di carattere procedurale dettate dalla Giunta, la quale in proposito ha fissato un principio di fondo: l integrazione della dimensione ambientale nei piani deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita. Questi i principali aspetti procedimentali di ciascuna di queste fasi. La fase preliminare di orientamento e impostazione del piano Il procedimento di valutazione ambientale si apre con un atto formale assunto dall autorità competente, il quale deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed almeno su un quotidiano, e che deve fra l altro definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni : le proposte pervenute andranno valutate ai fini della stesura di un Documento programmatico. In questa fase deve essere verificato anche se vi siano i presupposti per escludere dalla valutazione ambientale i piani che, pur rientrando fra quelli indicati dalla delibera, determinano l uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento della Giunta regionale, e se vi siano invece le condizioni per sottoporre a piano dei servizi del piano di governo del territorio, se costituisce variante al documento di piano piano delle regole del piano di governo del territorio, se costituisce variante al documento di piano piano particolareggiato, piano di lottizzazione, piano di recupero, piano per l edilizia economica e popolare, piano per gli insediamenti produttivi, se costituiscono variante al documento di piano programma integrato di intervento programma integrato di sviluppo locale piano territoriale di coordinamento del parco regionale valutazione ambientale quei piani che, pur non rientrando in teoria fra quelli soggetti alla stessa, possono avere effetti significativi sull ambiente. Tale verifica si conclude con la decisione di escludere o non escludere il piano dalla valutazione ambientale, e tale decisione, oltre alle motivazioni che dovessero aver portato all esclusione, devono essere messe a disposizione del pubblico. La fase di elaborazione e redazione del piano In questa fase occorre fra l altro definire l ambito di influenza del piano, articolarne gli obiettivi generali, individuare le possibili alternative, stimare gli effetti ambientali di ciascuna di tali alternative, elaborare il Rapporto ambientale e costruire un sistema di monitoraggio. Il Rapporto ambientale, in particolare, deve individuare, descrivere e valutare gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l attuazione del piano potrebbe avere sull ambiente, nonché le ragionevoli alternative. Al termine di questa fase l autorità responsabile della valutazione ambientale deve esprimersi sulla proposta di piano e sul Rapporto ambientale, esprimendo un giudizio sulla sostenibilità del piano stesso sulla base degli effetti ambientali individuati nel Rapporto, anche alla luce delle possibili alternative individuate. La fase di consultazione, adozione e approvazione del piano In questa fase le autorità competenti ed il pubblico devono essere consultati in merito al Rapporto ambientale ed al piano, e deve essere redatta una Dichiarazione di sintesi mediante la quale vanno illustrati gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell alternativa di piano approvata, ed il programma di monitoraggio degli effetti che il piano stesso produrrà nel tempo. Al termine di questa fase l autorità competente adotta o approva il piano ed il sistema di monitoraggio, mettendo a disposizione del pubblico le relative conclusioni. La fase di attuazione e di gestione del piano Il processo di valutazione ambientale non si esaurisce con l approvazione del piano, ma prosegue con il monitoraggio mediante il quale vengono raccolte le informazioni necessarie per valutare se quest ultimo è veramente in grado di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale perseguiti, ed in caso di risposta negativa individuare le misure correttive che dovessero rivelarsi a tal fine necessarie. W. F. 47 PROFESSIONE LEGISLAZIONE

3 a cura di Emilio Pizzi e Claudio Sangiorgi 48 La certificazione energetica degli edifici: l esperienza CasaClima La recente crisi nei livelli di fornitura del gas per riscaldamento e altri usi domestici, che ha colpito il nostro paese a seguito della riduzione del quantitativo erogatoci dalla Russia, ha posto in evidenza la piena vulnerabilità dell Italia sul piano energetico. La rinuncia al nucleare e la lentezza nello sviluppare strategie alternative fondate su fonti rinnovabili quali il solare o l eolico ci hanno, infatti, resi dipendenti, in misura molto più significativa di quanto non accada per altri paesi, dagli approvvigionamenti esteri, con tutti i rischi e i costi che questo comporta nell attuale scenario di forte instabilità e incertezza internazionali. Ne discende inevitabilmente la necessità di mettere in atto, prima di tutto e nell immediato, opzioni di contenimento dei consumi energetici mirate a diminuire il fabbisogno richiesto e a incrementare l efficienza di rendimento delle dotazioni impiantistiche che tale fabbisogno alimentano. Tra i principali campi applicativi di questo esercizio al risparmio (che si traduce oltretutto in riduzione dell inquinamento da polveri sottili e di emissioni di CO 2 ), l edilizia è sicuramente uno dei terreni privilegiati, sia per la forte incidenza percentuale del settore sui consumi globali di energia, sia per il sussistere di ampi margini di miglioramento di pronto riscontro, quando solo si decida per una politica virtuosa di contenimento degli sprechi. Occorre, in altri termini, e con uno slogan, sfruttare al massimo delle sue potenzialità la fonte risparmio energetico. È quanto si è proposta, prima fra le altre, la Provincia di Bolzano, grazie al patrimonio di studi e ricerche sul campo del suo Ufficio Aria e Rumore, che ha messo a punto un sistema di certificazione denominato Casa- Clima KlimaHaus inteso a fornire, in modo facile e immediato anche per il profano, il livello di consumi per fabbisogno termico di un qualsivoglia edificio. Le case, infatti, sono soggette a una classificazione da A ad F, cui corrisponde un equivalente soglia massima di chilowattora consumati, con obbligo di legge, per ogni nuova costruzione realizzata nel territorio provinciale, di ricadere almeno in classe C (minore o uguale a 70 kwh/mq per anno). Gli elementi vincenti di questa esperienza, che sta conoscendo una vasta risonanza a livello nazionale e internazionale, sono la facilità d uso del relativo software di calcolo dell efficienza energetica dell involucro messo a disposizione dei progettisti (scaricabile in forma gratuita dal sito e la conduzione in concreto, in corso d opera nelle diverse fasi di cantiere, di controlli tesi a verificare l effettiva rispondenza di quanto realizzato con le soluzioni costruttive e impiantistiche dichiarate in progetto. Tali controlli sono condotti con l ausilio di termografie e del cosiddetto blower-doortest, ovvero di un test sulla tenuta all aria dell involucro teso a valutare l eventuale presenza di fughe d aria che incrementino il contributo delle dispersioni per ventilazione. Agli edifici che riescono a raggiungere le classi A (minore o uguale a 30 kwh/mq per anno) e B (minore o uguale a 50 kwh/mq per anno), le uniche peraltro che possono fregiarsi del titolo vero e proprio di CasaClima, viene rilasciata un apposita targhetta da apporre in facciata, in prossimità dell ingresso. Uno strumento semplice di comunicazione, ma che unitamente a un intelligente campagna informativa condotta mediante studiati promo pubblicitari sui diversi media ha portato gli stessi costruttori (inizialmente piuttosto restii nell introdurre un livello di cogenza per la norma) a farsi primi sostenitori dell iniziativa, per il maggior valore aggiunto, rispetto a un incremento dei costi di costruzione non così significativo, che una residenza CasaClima riesce a spuntare sul mercato immobiliare. Ma quali sono gli accorgimenti da adottare per realizzare una classe A? Prima di tutto un ruolo fondamentale è giocato dall orientamento dell edificio, che deve essere teso a massimizzare gli apporti energetici solari gratuiti e a minimizzare le dispersioni, rivolgendo i propri fronti vetrati a sud e le pareti opache a nord. Secondariamente risulta determinante la conformazione del corpo di fabbrica, che deve essere semplice e compatto, sì da ridurre al minimo il rapporto tra volume utile e superficie involucrante, evitando al tempo stesso pericolosi punti di dispersione per ponti termici. In terzo luogo occorre che la costituzione materiale dei manufatti sia capace di esaltare le prestazioni dell involucro: grandi spessori di isolamento, dunque, e forte massa per smorzare in estate

4 Esterni e interni di una CasaClima A+ a Tesimo Burgraviato. Costruttori: Feichter Roland e Haller Gerlinde; progettista: geom. Horst Palla Kaltern. l onda termica proveniente dall esterno. A questi pratici suggerimenti, si aggiunge poi quello di dotare l aspirante CasaClima di sistemi di ventilazione meccanizzata con scambiatori di calore di buon rendimento, che permettano di conservare all interno dei locali il caldo, provvedendo in automatico al ricambio dell aria interna. Se poi, oltre che del calore, ci si preoccupa dell ambiente in senso più lato, adottando materiali bioecologici garantiti, quali lana di pecora o fibre di cellulosa, e soddisfacendo più elevati criteri di sostenibilità e di tutela della salute, allora è possibile raggiungere anche la classe A+. Ogni anno, un apposita commissione di esperti sceglie la migliore CasaClima realizzata in Alto Adige, in quello che è diventato un evento di grande risonanza mediatica e che contribuisce ancor più a diffondere questo approccio nella pur già avvertita categoria dei progettisti. Le iniziative della Provincia di Milano La Provincia di Milano ha avviato un tavolo di lavoro su Energia & Ambiente, al fine di predisporre una base unitaria per i regolamenti edilizi dei singoli comuni, con l obiettivo dichiarato di contenere i consumi energetici e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. Il programma di lavoro, i cui esiti provvisori sono disponibili sul sito della Provincia ( è il seguente: stesura di linee guida per un regolamento edilizio tipo; definizione delle procedure di verifica e di controllo; definizione delle modalità di monitoraggio dei risultati; preparazione di misure di accompagnamento. La Provincia intende inoltre attivare delle attività correlate con una migliore qualità edilizia condividendo con i Comuni i contenuti delle seguenti proposte: applicazione di uno schema di certificazione edilizia da applicare su base volontaria; preparazione di linee guida per le diagnosi energetiche; realizzazione di campagne di informazione ai cittadini sui costi e i benefici degli edifici a basso consumo e ad alta qualità ambientale; ideazione di un concorso annuale per le migliori realizzazioni (premi per progettisti, costruttori, comuni). Il bilancio energetico di un edificio (Qt + Qv) η (Qi + Qs) In questa semplice formula di fisica tecnica è racchiuso il principio progettuale alla base di una CasaClima. Il primo termine rappresenta la somma delle perdite termiche, per trasmissione (Qt) e per ventilazione (Qv), mentre il secondo esprime gli apporti gratuiti, ovvero i guadagni termici per i cosiddetti carichi interni (luci, elettrodomestici, persone, per edifici residenziali viene convenzionalmente usato il valore 3,5 W/mq, mentre per edifici per uffici 4,5 W/mq) e per i guadagni termici solari. η è un coefficiente che esprime il grado di utilizzazione dei guadagni, a seconda che la costruzione sia con struttura leggera, media o pesante. La differenza tra perdite termiche ed apporti gratuiti visualizza, in regime invernale, la quota di fabbisogno energetico che occorre andare in continuo a reintegrare mediante il riscaldamento e fornisce, quindi, una misura diretta di quanto consuma la singola casa. I corsi di formazione La SiB (Seminari in Bioedilizia), in collaborazione con l ufficio Aria e Rumore della Provincia Autonoma di Bolzano, organizza affollatissimi corsi base (20 ore) e di specializzazione (40 ore) per i progettisti, in italiano e tedesco, che in varie località dell Alto Adige illustrano princìpi e modalità operative di gestione del software CasaClima. I contenuti dei corsi spaziano dalla fisica tecnica alla tecnologia, dai particolari costruttivi alle dotazioni impiantistiche, sempre mantenendo un apprezzabile approccio fortemente pragmatico. Decisamente interessante anche la visita finale a una realizzazione CasaClima, ove toccare con mano gli esiti e le problematiche di questa innovativa filosofia del costruire. Informazioni riguardanti i corsi base CasaClima per progettisti in lingua italiana possono essere richiesti all indirizzo sib@brennercom.net tel dalle ore 9.00 alle ore Per saperne di più Ufficio Aria e Rumore, via Amba Alagi 35, Bolzano, tel , all@provincia.bz.it. Gli Esperti CasaClima e le Aziende specializzate CasaClima sono pubblicate sulla homepage nella rubrica Indirizzi. C. S. 49 PROFESSIONE NORMATIVE E TECNICHE

5 a cura di Sara Gilardelli 50 La riforma delle professioni in un ottica europea Sono anni che si sente parlare, in Italia, della Riforma delle Professioni, ma di fatto, una legge specifica ancora non c è. Guardando invece il più ampio contesto europeo qualcosa si è mosso: vale quindi la pena tracciare il percorso di due direttive (appunto europee) che avranno un notevole impatto sul futuro della nostra professione. La prima, di ampia applicazione, nasce dalla dichiarazione dei Capi di Stato europei riuniti a Lisbona nel 2000 e di seguito, diffusamente conosciuta come l Agenda di Lisbona. L Agenda di Lisbona si poneva l obiettivo, il cui raggiungimento fu allora previsto per il 2010, di creare in Europa l economia basata sulla conoscenza, più dinamica e competitiva del mondo, capace di crescita economica sostenibile con più lavoro, maggiore coesione sociale e rispetto per l ambiente. Questa idea, sicuramente ottimista, va vista nell ottica del mondo di allora: c era grande speranza per le enormi possibilità offerte dalla rivoluzione tecnologica, non era scoppiata la guerra in Iraq, l 11 settembre era una giornata qualunque e la Cina e l India non avevano ancora pienamente rivelato il loro potenziale di concorrenza. Era ovvio comunque che l Europa, per essere competitiva, doveva rivedere parecchie cose. Il confronto negativo con gli U.S.A. rendeva evidente la necessità di una grande riforma strutturale per arrivare a realizzare una decisa trasformazione nella nostra economia. L Agenda chiedeva una strategia per rendere possibile la mobilità dei lavoratori tra Stati diversi come se si restasse nell ambito del proprio paese. Una visione a lungo respiro dove comincia il cammino della Direttiva sui Servizi del Mercato Interno (SIM). I princìpi regolatori erano l orizzontalità e l armonia, cioè una legge che valesse per tutte le categorie e che cercasse di semplificare e di unificare tutte le regole burocratiche ed amministrative relative alla libera circolazione dei prestatori di servizi. Nel 2004 usciva la cosiddetta Direttiva Bolkestein, il cui credo fondamentale era che la totale liberalizzazione dei mercati avrebbe risolto tutto. Il nodo cruciale del documento, che ha provocato aspre proteste, è stato il principio del paese di origine. Il signor Bolkestein, economista, credeva erroneamente che quello che veniva accettato in un paese, per forza di cose doveva andare bene in qualsiasi altro paese. Purtroppo la sua visione poteva applicarsi alla scatola di pomodori pelati, ma non al mondo più complesso coperto dalla direttiva. In tale direttiva si paragonavano e consideravano servizi di aree delicate come educazione, cultura, conoscenza, residenza sociale e ambiente, alla stregua di prodotti commerciali. La direttiva era rivolta a qualsiasi attività economica di libera professione, cioè agenti immobiliari e agenzie di noleggio auto erano equiparate a studi di medici, architetti o avvocati. Giustamente a nostro avviso, questa bozza ha suscitato grandi contestazioni e preoccupazioni per i possibili risvolti negativi sulla qualità dei servizi, per la scarsa protezione dei lavoratori e per l indebolimento del potere delle amministrazioni, a discapito dei servizi di welfare. C era anche una componente di preoccupazione verso la concorrenza sleale, il dumping sociale, che sicuramente non favoriva la protezione del consumatore. Ora abbiamo una proposta di Direttiva del 16 febbraio 2006, modificata ai primi di aprile, che vede definitivamente eliminato il principio del paese d origine. Viene invece riconosciuta la validità del concetto opposto, ovvero la necessità di attenersi alle regole del paese ospite; un po come succede per la patente di guida. In questa nuova versione del documento, viene anche sottolineata l importanza del principio di protezione dell interesse generale in merito a sicurezza, ambiente e protezione del lavoratore. Si riconosce l importanza della diversità culturale e linguistica e l inviolabilità di alcuni organismi di pubblico interesse. Difatti, dalla direttiva, vengono escluse molte professioni ed attività, come servizi sociali, culturali e medici, oltre agli enti che gestiscono la residenza pubblica. Oggi la direttiva accoglie la definizione di libera professione basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che dice testualmente: Le libere professioni sono esercitate sulla base di relative qualifiche professionali in una funzione personale, responsabile e professionalmente indipendente, da coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell interesse di clienti privati e pubblici. Riteniamo positive le modifiche apportate a questa direttiva, e ora possiamo esaminare la seconda: quella sulle Qualifiche professionali, la 36/2005, che sostituisce la Direttiva 384/1985. In questa direttiva siamo riusciti a mantenere un approccio settoriale per l accesso alle professioni regolamentate. Rimangono parte integrante gli 11 punti che definiscono il ruolo dell architetto ed inoltre siamo riusciti ad ottenere che tutti gli aspetti delle qualifiche verranno esaminati da un processo di comitatologia. Perciò saremo coinvolti nelle decisioni che ci competono, sia al livello generale, che settoriale. È la prima volta che viene introdotto l obbligo della Commissione a consultare le professioni, e questo è incluso nel testo chiave della direttiva. Approfittando dell occasione, si è cercato di stabilire una soglia minima di 5 anni di studio e 2 di pratica per l accesso alla professione di architetti, che è un criterio stabilito dall UIA (Union Internationale des Architectes) e che il CAE (Consiglio degli Architetti d Europa) sottoscrive in pieno. Ciò non è stato possibile visto che era necessaria l unanimità del Consiglio e che c è stata la prevedibile opposizione di quegli stati membri che hanno una formazione per la figura di architetto limitata a 4 anni. Questa è stata quindi la soglia mantenuta nella nuova direttiva, ma di fatto tutti i prin-

6 cìpi della vecchia direttiva sono stati garantiti e ribaditi. Alla luce di tutto ciò, possiamo trarre dei princìpi che andranno sicuramente ad influire sulla nostra professione e più precisamente, sulla riforma che prima o poi verrà adottata in Italia. Il principio fondamentale che sta alla base di tutto è quello della protezione del Consumatore, o più propriamente, dell Utente. I punti chiave che ne conseguono sono: L informazione. È stato stabilito il principio (non ancora l obbligo) dell istituzione di una carta professionale o carta d identità, che permetta di dimostrare le proprie qualifiche professionali in qualsiasi momento. Il documento conterrà tutte le informazioni relative al professionista: la qualifica iniziale, l esperienza di tirocinio o di lavoro, qualsiasi aspetto relativo a sanzioni subite o rischi professionali in corso, ecc. Assieme a questa, a garanzia di tutte le parti, sarà importante arrivare ad un Elenco Prestazionale che entra nel specifico dell incarico del professionista. Assicurazione professionale. Non ancora obbligatoria nella Direttiva, è vista come necessaria per la tutela dell interesse pubblico. Pubblicità. Questo principio viene anche visto come occasione di tutela e di trasparenza e pertanto vengono tolte tutte le inibizioni a questo strumento. A tal fine, il CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori) ha predisposto la revisione dell Art. 35 delle Norme deontologiche. Tariffe. Ci sono ormai soltanto 3 paesi europei con un tariffario minimo e anche se la U.E. non può intervenire laddove, come in Italia, le tariffe minime sono conseguenti ad una legge di Stato, si può prevedere che prima o poi l Italia si adeguerà a questa tendenza iniziando probabilmente dai lavori per privati. CPD (Continued Professional Development). Viene auspicato un sistema di aggiornamento professionale, che potrà essere condotto da società industriali e commerciali, Ordini, Università, amministrazioni locali ed enti privati. Questo sistema è già vigente in 9 paesi europei, in alcuni casi addirittura obbligatorio ed è un idea fortemente condivisa sia dall UIA che dal CAE. Assieme a questo sistema di aggiornamento, va anche sottolineata l importanza della formazione, per garantire una maggiore preparazione all esercizio della professione. Va segnalato che il 29 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha stabilito il tirocinio obbligatorio per alcune professioni, compresi gli architetti. La disciplina su modalità e durata dei tirocini entrerà in vigore con gli Esami di Stato del È molto probabile infine che fra poco, in Italia, vedremo delle proposte concrete di riforma degli Ordini, per puntare su una totale liberalizzazione del mercato. Con un numero di architetti ( circa, quasi pari a quelli presenti negli U.S.A.) metà dei quali iscritti negli ultimi 10 anni e con un incidenza pro-capite seconda al mondo solo al Giappone, non ritengo che il problema sia la difficoltà di accesso alla professione. È necessario invece che come architetti, arriviamo ad essere coscienti della nostra responsabilità verso il pubblico interesse, l ambiente ed il futuro, attraverso innanzitutto un rapporto di concorrenza leale tra colleghi, un controllo sulla formazione e un ottima preparazione e un serio aggiornamento professionale. Tutto questo per arrivare, come professione (e non necessariamente con il sistema ordinistico attuale), a riconquistare visibilità e credibilità. Questa conquista è fondamentale per poter lavorare meglio, all interno dell Europa futura e di oggi, e per migliorare la qualità della vita. È la politica strategica del CAE, che vuole riconciliare i princìpi contenuti nell Agenda di Lisbona, con quelli della cosiddetta Agenda di Gothenburg sullo sviluppo sostenibile: questo deve essere l obiettivo di tutti noi. Luciano Lazzari presidente dell Ordine degli Architetti di Trieste e vice Presidente del Consiglio Architetti d Europa Nota: maggiori informazioni si possono trovare sul sito e si segnala che registrandosi gratuitamente, si potrà ricevere l info sheet del CAE con informazioni su tutti gli sviluppi europei che riguardano la nostra professione. 51 PROFESSIONE ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

7 a cura di Manuela Oglialoro e Camillo Onorato 52 Legge G.U. n. 58 del Serie generale Legge 20 febbraio 2006, n. 77 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell UNESCO La legge all Art. 1 sottolinea il valore simbolico dei siti italiani UNESCO che, inseriti nella lista del Patrimonio mondiale ed individuati dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all Organizzazione delle Nazioni Unite per l educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), costituiscono per il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano punte di eccellenza. L Art. 2 stabilisce le priorità di intervento qualora i progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali, inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti. L Art. 3 istituisce i Piani di gestione per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione. L Art. 4, ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto fra flussi turistici e servizi culturali offerti, fissa le misure di sostegno tramite la previsione di interventi attuativi. G.U. n. 60 del Serie generale Legge 3 marzo 2006, n. 86 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1 febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni Il Decreto-Legge 1 febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni, è convertito in legge. B.U.R.L. 1 Suppl. ordinario al n. 11 del 14 marzo 2006 Legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici L Art. 1 della legge sancisce le finalità e oggetto. Ai fini del riordino e della semplificazione della normativa regionale vigente, la legge disciplina le modalità e le procedure per la redazione e l approvazione di testi unici, riguardanti materie e settori omogenei. L Art. 2 tratta delle caratteristiche ed effetti dei testi unici. Il testo unico provvede, con l entrata in vigore, all abrogazione delle disposizioni il cui contenuto ha trovato collocazione nello stesso testo unico e altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono essere abrogate. Il testo unico indica inoltre le disposizioni che, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, restano in vigore. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico mantengono la stessa efficacia. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese se non mediante l indicazione precisa della norma da abrogare. Nei casi di abrogazione o modifica esse devono intervenire direttamente sul testo unico. L Art. 3 stabilisce le norme direttive per la redazione dei testi unici, l Art. 4 i criteri di approvazione. B.U.R.L. 2 Suppl. ordinario al n. 13 del 28 marzo 2006 Regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 5 Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Art. 3, comma 41, lettera m, L.R. 5 gennaio 2000, n. 1) L Art. 1 elenca le modifiche al regolamento regionale 1 febbraio 2004, n. 1 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il nuovo testo fissa oggetto e ambito di applicazione, i criteri per i bandi di assegnazione, le procedure per la presentazione della domanda, i requisiti soggettivi, la valutazione della domanda, la costituzione delle graduatorie comunali, i criteri di assegnazione degli alloggi. B.U.R.L. 3 Suppl. straordinario al n. 13 del 31 marzo 2006 D.g.r. 15 marzo 2006, n. 8/2121 Criteri e procedure per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 La giunta regionale delibera di approvare il documento Criteri e procedure per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 che costituisce normativa di riferimento alla quale gli enti, cui sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dovranno attenersi. Il Capitolo 1 tratta del paesaggio e della tutela paesaggistica, il Capitolo 2 delle aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica, il Capitolo 3 della ripartizione delle competenze tra regione ed enti locali. Il Capitolo 4 fissa criteri e procedure relativi ad alcune categorie di opere ed interventi, il Capitolo 5 il procedimento amministrativo in materia di paesaggio. Il capitolo 6 stabilisce i criteri di valutazione paesaggistica dei progetti tramite il percorso metodologico. C. O. Stampa Ambiente Ambiente, codice sotto esame. I rilievi riguardano il parere negativo delle autonomie e il mancato vaglio da parte del Consiglio di Stato (da Il Sole 24 Ore del ) Sulla delega ambientale il Quirinale vuole chiarimenti. Con una lettera, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha chiesto al Governo spiegazioni sul rispetto delle competenze regionali e sulle ragioni del parere negativo espresso dalla Conferenza Stato Regioni. Il decreto legislativo che riordina tutta la materia ambientale è stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica per essere emanato. Ma invece del via libera è arrivata una richiesta di spiegazioni. Questo decreto rappresenta una sorta di Testo Unico che disciplina un ampio ventaglio di argomenti: Via (Valutazione d impatto ambientale), Vas (Valutazione ambientale strategica), autorizzazione ambientale integrata, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione delle risorse idriche, rifiuti, bonifiche, tutela dell aria, riduzione delle emissioni, danno ambientale.

8 Appalti L appalto ritorna congiunto. Le amministrazioni saranno libere di individuare i confini della gara (da Il Sole 24 Ore del ) Con il nuovo Codice degli appalti cade uno dei dogmi della Legge Merloni: la rigida separazione tra la progettazione delle opere pubbliche e la realizzazione. L Articolo 53 del provvedimento lascia alle amministrazioni il potere di decidere se affidare la sola esecuzione, il progetto esecutivo e i lavori insieme, oppure anche il progetto definitivo e quello esecutivo insieme con i lavori. Le vecchie definizioni di appalto integrato e appalto concorso vengono cancellate senza sostituzioni. Il risultato è una sostanziale liberalizzazione degli affidamenti. La separazione tra progettazione e costruzione era uno dei punti qualificanti della Merloni, idea nata da una spinta moralizzatrice dell epoca post Tangentopoli, che aveva convinto il legislatore della necessità di sottrarre alle imprese la leva del progetto, per evitare il malcostume delle successive varianti che facevano lievitare i prezzi. Norme tecniche Antincendio, verso il tramonto del nulla osta provvisorio (da Edilizia e Territorio del ) Il Nop (Nulla osta provvisorio) per l antincendio, utilizzabile per i locali destinati ad attività economiche o comunque al pubblico, nato con la Legge 818/1984, è destinato a scomparire. La decadenza finale di tutti i Nop è fissata a febbraio Entro quella data occorre convertirsi alle più stringenti misure del certificato di prevenzione incendi. La conferma viene dal DM dell Interno 29 dicembre 2005, con le direttive per il superamento del regime del Nulla osta provvisorio, ai sensi dell Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Paesaggio Minisanatoria paesaggistica al via. L autorizzazione postuma è consentita solo se non c è creazione o aumento di volumi e superfici (da Edilizia e Territorio del ) Debutta l accertamento di compatibilità paesaggistica postumo. I piccoli interventi sui beni paesaggistici effettuati in assenza o in difformità dall autorizzazione potranno essere sanati, previo pagamento di una sanzione pecuniaria. A prevederlo è il decreto legislativo che modifica il Codice dei beni culturali. La possibilità di ottenere l autorizzazione paesaggistica postuma riguarda tre tipologie di intervento: i lavori che non hanno creato superfici utili o volumi (né hanno aumentato quelli legittimamente realizzati), l impiego di materiali diversi da quelli previsti dall autorizzazione paesaggistica, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Parchi Tangenziali di verde contro smog e traffico (dal Corriere della Sera del ) L idea di un anello di alberi che circonda Milano, proposta già dal direttore di Domus, Stefano Boeri, è stata ripresa, sviluppata e modificata da Giovanni Terzi, consigliere di Fi e presidente della Commissione Ambiente di Palazzo Marino. Il concetto è semplice: due cerchi concentrici, il primo è costituito da un anello esterno di 60 chilometri. L obiettivo è riunire il Parco Nord al Parco Sud con un lavoro di cucitura e di recupero, utilizzando le aree dismesse e il verde dei grandi progetti di recupero urbano. L altro anello è la cerchia dei Bastioni: anche qui si tratta di ricucire ma soprattutto di creare, trasformando parte della cerchia in percorso pedonale riempiendo di verde l anello interno. I due anelli dovrebbero essere collegati con percorsi ciclo pedonali. Restauro Restauri, 8 milioni per i monumenti di Milano (dal Corriere della Sera del ) La mappa dei prossimi interventi di restauro a Milano comprende: la Pinacoteca di Brera, Palazzo Litta, La Sala delle Cariatidi, l Arco della Pace, la torre del Circo Romano e tanti altri edifici e opere d arte. Sono stati stanziati fondi per mila euro, finanziati dal Ministero dei Beni Culturali. Il programma si chiama Milano più bella. Il finanziamento maggiore (4.431 mila euro) è destinato al progetto Brera in Brera che prevede l ampliamento della Pinacoteca, l acquisizione di Palazzo Citterio e il trasferimento di una parte delle attività dell Accademia di Belle arti alla Bovisa. La legge riconosce la qualifica (da Il Sole 24 Ore del ) Il Presidente della Repubblica ha firmato il D.Lgs 42/2004 con cui il Governo ha introdotto modifiche al codice dei Beni culturali in materia di restauro. In particolare, sono stati modificati l Articolo 29, che definisce la qualifica di restauratore e le modalità per ottenerla, e l Articolo 182, che detta le norme transitorie. Alle scuole di alta formazione, il D.Lgs affianca centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica. Urbanistica Roma, PRG da 64,5 milioni di mc (da Edilizia e Territorio del ) Sviluppo edificatorio concentrato nella centralità, per creare dei poli di aggregazione alternativi al centro storico; potenziamento delle reti, specialmente ferroviarie; riqualificazione delle periferie; tutela delle aree verdi e delle zone archeologiche. Va in questa direzione, il nuovo Piano regolatore della Capitale, approvato dal Consiglio comunale, a tre anni dall adozione. Da qui in avanti la crescita edilizia di Roma sarà di 64,5 milioni di metri cubi. M. O. 53 PROFESSIONE STRUMENTI

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