CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA ALLE FARMACIE COMUNALI DELL'A.F.M. DI FERRARA DI FARMACI, PARAFARMACI, PRODOTTI DA FARMACIA E SERVIZI CONNESSI.
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- Gianmarco Grillo
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1 CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA ALLE FARMACIE COMUNALI DELL'A.F.M. DI FERRARA DI FARMACI, PARAFARMACI, PRODOTTI DA FARMACIA E SERVIZI CONNESSI. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 1 di 15
2 INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 - Oggetto del capitolato...3 Art. 2 - Importo dell appalto...4 Art. 3 - Durata del contratto...4 Art. 4 - Variazione dell'importo e della fornitura...5 Art. 5 - Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità...5 Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro...6 Art. 7 - Modalità di esecuzione delle forniture...6 Art. 8 - Modalità delle consegne...7 Art. 9 - Art Rifiuto dei prodotti consegnati...8 Modalità del servizio prodotti resi...8 Art Modalità relative all'aggiornamento listini...8 Art Servizi accessori...9 Art Informazioni tecniche...9 Art Aggiornamento professionale...10 Art Condizioni di migliore favore per AFM in occasione di vendite promozionali del fornitore...10 Art Controllo...10 Art Penalità e risoluzione del contratto...10 Art Esecuzione in danno...12 Art Clausola risolutiva espressa...12 Art Rimborso delle spese e rifusione dei danni...13 Art Prezzi...13 Art Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito...13 Art Pagamenti...14 Art Deposito cauzionale definitivo...14 Art Responsabilità per danni...14 Art Riservatezza...14 Art Divieto di cessione del contratto e dei crediti...15 Art Spese contrattuali...15 Art Foro esclusivo...15 Art Rinvio alle leggi vigenti...15 Art Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/ Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 2 di 15
3 Art. 1 - Oggetto del capitolato Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura collettiva di farmaci e parafarmaci e in generale i prodotti reperibili nel normale ciclo distributivo della AFM Farmacie Comunali di Ferrara (da ora in poi, per brevità, AFM ). Le undici farmacie si identificano come segue (luoghi di consegna): Farmacia Comunale N. 1 PORTA MARE C.so P Mare FERRARA - Tel. 0532/751404; Farmacia Comunale N. 2 ESTENSE Via Bologna FERRARA - Tel.0532/765797; Farmacia Comunale N. 3 GAIBANELLA Via Brigata Partigiana Babini 32 - (Gaibanella - FERRARA) - Tel. 0532/718049; Farmacia Comunale N. 4 ARIANUOVA Via Arianuova 74 - FERRARA - Tel. 0532/247764; Farmacia Comunale N. 5 MIZZANA Via Modena FERRARA - Tel. 0532/52204; Farmacia Comunale N. 6 POMPOSA Via Pomposa 50 - FERRARA - Tel. 0532/62408; Farmacia Comunale N. 7 BARCO Via Bentivoglio 156b - FERRARA - Tel. 0532/51005; Farmacia Comunale N. 8 STAZIONE P.le Stazione 5 - FERRARA - Tel. 0532/52064; Farmacia Comunale N. 9 FORO BOARIO Via Zappaterra 1 - FERRARA - Tel. 0532/93714; Farmacia Comunale N. 10 KRASNODAR V.le Krasnodar, 39 - FERRARA - Tel. 0532/903296; Farmacia Comunale N. 11 PONTEGRADELLA Via Pioppa FERRARA - Tel. 0532/ Tale elenco deve intendersi indicativo, potendo AFM introdurre delle modifiche sia per ciò che riguarda l ubicazione di alcune farmacie, sia per quanto riguarda il numero delle farmacie gestite. Le eventuali variazioni verranno immediatamente comunicate alle ditte aggiudicatarie. Tutti i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all atto dell offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto; in particolare i medicinali devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 3 di 15
4 La fornitura dei prodotti sopra indicati ed i servizi connessi, così come specificato nei successivi articoli, hanno la durata di anni due. Si precisa che, laddove non venga diversamente previsto, l utilizzo nel presente documento del termine Soggetto aggiudicatario, si riferisce indistintamente alla ditta aggiudicataria dei due lotti previsti in cui è suddivisa la fornitura in oggetto. Art. 2 - Importo dell appalto L importo della fornitura e dei servizi connessi si intende fino alla concorrenza indicativa di annui (dodicimilioni), IVA esclusa, e per un periodo di due anni. Gli importi annuali sono suddivisi in due lotti, analoghi per composizione ma differenti nell importo, come segue: LOTTO fornitura principale di cui: - cat per specialità medicinali e farmaci equivalenti (escl. OTC e SOP); - cat per OTC, SOP, parafarmaci e altri prodotti, preparati galenici. LOTTO fornitura secondaria di cui: - cat per specialità medicinali e farmaci equivalenti (escl. OTC e SOP); - cat per OTC, SOP, parafarmaci e altri prodotti, preparati galenici. dove: Categoria 1: si intendono specialità medicinali e farmaci equivalenti (escluso OTC e SOP). Categoria 2: si intendono OTC, SOP, parafarmaci e altri prodotti, preparati galenici. L'importo di cui sopra si intende per costo finale dei prodotti alla AFM al netto dell'iva. Gli importi si intendono indicativi e possono variare sia globalmente che nella composizione dei due lotti, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che i soggetti aggiudicatari possano pretendere indennità e nei limiti del successivo art. 4. Art. 3 - Durata del contratto La durata del contratto sarà di due anni con decorrenza dalla data di stipula. L'AFM si riserva la facoltà di prorogare una sola volta il termine del contratto per un periodo non superiore a quattro mesi, da comunicarsi alla ditta almeno trenta giorni prima della scadenza. Il Soggetto aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto stesso. Ai sensi dell art. 29, comma 1 del D. Lgs. 163/06, l AFM si riserva altresì l opzione di proporre e concordare con il Soggetto aggiudicatario il rinnovo del contratto, per un periodo di ulteriori due anni, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dallo stesso. Tale intenzione dovrà esercitata, previa opportune verifiche di opportunità e convenienza, almeno tre mesi prima della scadenza Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 4 di 15
5 Art. 4 - Variazione dell'importo e della fornitura Per importo di aggiudicazione si intende il valore complessivo dell offerta economica (Categoria 1 + Categoria2) ed esso è da considerarsi indicativo e potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione nel limite del 20% pur restando ferme tutte le condizioni contrattuali stabilite. La fornitura si intende confermata nel caso che il numero delle farmacie esistenti venga ampliato o diminuito. L'importo di aggiudicazione, che è da considerarsi indicativo, verrà in questo caso adeguato al numero delle farmacie, proporzionalmente al fatturato. L aggiudicazione verrà effettuata senza diritto di esclusiva. L'AFM si riserva, altresì, di procedere ad acquisti liberamente, per esempio quando le condizioni commerciali siano migliori di quelle a cui verrà aggiudicata la fornitura o in occasione di campagne promozionali, sia direttamente da Aziende produttrici che da concessionari di vendita, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta assegnataria. Pertanto le farmacie saranno liberamente visitate dagli agenti di vendita delle aziende produttrici e/o dei concessionari che potranno sempre effettuare proposte di acquisto. Art. 5 - Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità Sono a carico del Soggetto aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il Soggetto aggiudicatario garantisce l esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il Soggetto aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Soggetto aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Soggetto aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell AFM, assumendosene il medesimo Soggetto aggiudicatario ogni relativa alea. Il Soggetto aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l AFM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. Le attività contrattuali che dovessero svolgersi presso i locali delle singole farmacie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle stesse. Il Soggetto aggiudicatario prende atto che, nel corso dell esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime farmacie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Soggetto aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Soggetto aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Farmacie e/o da terzi autorizzati. Il Soggetto aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle farmacie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Soggetto aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 5 di 15
6 Il Soggetto aggiudicatario si obbliga a consentire all AFM, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Il Soggetto aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica. Sono a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. Il Soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Soggetto aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Il Soggetto aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell art Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto. Art. 7 - Modalità di esecuzione delle forniture Le ordinazioni avverranno a scalare nei ventiquattro mesi successivi alla data di inizio del contratto. Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali, dei parafarmaci e degli altri prodotti alle Farmacie comunali elencate all'art. 1 del presente capitolato, aventi una data di scadenza non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data di consegna alle farmacie (salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili o prodotti particolari che abbiano, alla data di confezione, durata inferiore). Il soggetto aggiudicatario è tenuto, in caso di modifica della confezione o del foglietto illustrativo delle specialità medicinali, a consegnare solo il prodotto aggiornato Per ogni prodotto non trattato il Soggetto aggiudicatario si impegna ad inserirlo nella propria gamma entro i tempi tecnici compatibili. I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem/adsl), in dipendenza del sistema informatico in funzione presso le Farmacie Comunali della AFM, sia mediante comunicazioni telefoniche, con indicazione immediata da parte della Soggetto aggiudicatario dei prodotti mancanti. Il Soggetto aggiudicatario si impegna a dotarsi di un software in grado di segnalare, in caso di mancanza di un prodotto di parafarmaco o sanitario, un prodotto sostitutivo adeguato. Ogni eventuale spesa, sia telefonica che di collegamento, necessaria all adeguamento con il sistema informatico in funzione presso le Farmacie Comunali, sarà a carico del Soggetto aggiudicatario. Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire anche l'invio di informazioni, aggiornamento, indicazioni per campagne promozionali etc., tramite bolle, documenti o elaborati diversi. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 6 di 15
7 Art. 8 - Modalità delle consegne Consegne. Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi e personale del Soggetto aggiudicatario, alle singole Farmacie Comunali, di cui all'art. 1 del presente capitolato, inderogabilmente due volte al giorno per sei giorni alla settimana (esclusi domeniche e festivi). In caso di due o più festività consecutive il secondo giorno dovrà essere garantita la fornitura alle farmacie aperte. Le farmacie eseguiranno due ordini, uno al mattino ed uno al pomeriggio, entro l orario di chiusura di farmacia. Le consegne dell ordine del mattino dovranno essere eseguite alle farmacie nel pomeriggio dello stesso giorno tassativamente entro 90 minuti dall orario di apertura pomeridiana delle farmacie. Le consegne dell ordine del pomeriggio dovranno essere eseguite alle farmacie la mattina del giorno dopo tassativamente entro 90 minuti dall orario di apertura del mattino delle farmacie. Orari e modalità diverse potranno essere definiti sulla base di specifici accordi che potranno intercorrere tra la Direzione ed il Soggetto aggiudicatario, non implicandosi nessun onere aggiuntivo per l'afm. Si richiede che gli ordini relativi alla farmacia N. 1 di Porta Mare siano correntemente evasi tenendo distinti i prodotti medicinali dai prodotti parafarmaceutici. Soltanto in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili al Soggetto aggiudicatario le consegne potranno essere effettuate, previa comunicazione, entro termini diversi da quelli indicati salvo ed impregiudicato il diritto, da parte dell'afm, di richiedere la fornitura a terzi addebitando i maggiori costi al Soggetto aggiudicatario. Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto, imballaggio, facchinaggio e consegna ed effettuate anche per minime quantità. Confezionamento ed etichettatura. Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato. I prodotti offerti, devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione e, ove richiesto, la sterilità, anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna. Per i prodotti da conservare a temperature particolari, il trasporto dovrà avvenire osservando le opportune modalità, con appositi accorgimenti, in linea con la normativa vigente, onde garantire la perfetta conservazione del prodotto, senza ulteriori oneri di imballo. Per tutti i prodotti, il confezionamento ed i singoli imballaggi devono essere muniti di un etichetta recante in modo chiaro e facilmente leggibile, in lingua italiana, tutto quanto richiesto dalla vigente normativa. Bolla elettronica. L aggiudicatario è tenuto oltre che alla consegna del documento di trasporto cartaceo, a fornire il DDT in formato elettronico (bolla elettronica) in formato leggibile dal software aziendale. La bolla elettronica dovrà essere consultabile al momento della consegna della merce. Controllo delle forniture. Le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore di ognuna delle Farmacie Comunali, o di suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. La firma apposta su tale documento sarà ritenuta valida esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli e quindi per l accettazione della merce, non esonerando il Soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere. Il controllo della merce, infatti, e le eventuali segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive ed in tale termine di tempo segnalate al soggetto aggiudicatario. Per i prodotti di cui non è avvenuta la consegna per errore l Aggiudicatario emetterà nota di accredito con cadenza mensile. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce é a totale carico del soggetto aggiudicatario. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 7 di 15
8 Referenti delle attività. Il Soggetto aggiudicatario, in sede di stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Soggetto aggiudicatario nei confronti dell AFM. Si precisa che, in ipotesi di aggiudicazione a soggetto collettivo (Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio), le Farmacie invieranno solamente l ordine al capogruppo/mandatario ovvero all unico soggetto appositamente e formalmente indicato all avvio dell appalto; la merce ordinata dovrà essere consegnata in una unica soluzione presso le singole farmacie. Dal momento che l'afm svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre soprattutto in caso di crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto. Art. 9 - Rifiuto dei prodotti consegnati I prodotti non conformi a quelli ordinati, accertati dopo la consegna nei termini indicati all'art. 8 verranno rifiutati dalle Farmacie Comunali ed essi dovranno essere asportati e sostituiti a cura e spese del soggetto aggiudicatario, in occasione della prima consegna utile, salva la facoltà dell' AFM di applicare le penali di cui all art. 17 del presente capitolato. Art Modalità del servizio prodotti resi Ciascun Soggetto aggiudicatario, ognuno per il rispettivo Lotto di competenza e per le consegne effettuate, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione da parte delle singole farmacie, che provvederanno ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare e il motivo della richiesta di ritiro. Il Soggetto aggiudicatario provvederà: a) al regolare ritiro dei prodotti erroneamente consegnati o ordinati; b) al ritiro, almeno una volta all anno salvo casi particolari e imprevisti, delle voci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili fornite alla AFM a decorrere dall inizio del contratto per un importo massimo non superiore al 1% annuo dell acquistato. Il rimborso avverrà alle condizioni economiche offerte per la fornitura meno lo sconto del 5% per le spese generali. Art Modalità relative all'aggiornamento listini Con cadenza trimestrale verrà inviato alla AFM, su supporto informatico, il listino relativo ai prodotti di Categoria 2 e il listino dovrà rimanere fissato per tre mesi. Per le campagne promozionali l aggiornamento dovrà essere tempestivo dal momento dell inizio dell offerta. Il listino dovrà essere leggibile dallo specifico software aziendale al momento dell ordine da parte delle farmacie. Il listino dovrà indicare codice prodotto, descrizione prodotto, prezzo al pubblico (ove previsto), prezzo di cessione a AFM netto I.V.A., aliquota I.V.A. I prezzi di riferimento per il calcolo dei prezzi di cessione a AFM sono quelli del trimestre precedente a quello di acquisto. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 8 di 15
9 Art Servizi accessori Servizio posta. Il solo Soggetto aggiudicatario del lotto n. 1, assieme al servizio di consegna medicinali, si impegna, altresì, ad espletare, con costi compresi nell'offerta fatta e senza chiedere costi aggiuntivi, il servizio di "posta interna" fra Direzione AFM e le singole farmacie e viceversa (tre volte alla settimana), il trasferimento eventuale di medicinali richiesti tra le dipendenti farmacie, la consegna una volta al mese di tali ricette all'asl. Le modalità saranno concordate fra la Direzione AFM e il Soggetto aggiudicatario. Servizio trasferimento beni tra farmacie. Il solo Soggetto aggiudicatario lotto 1 dovrà, inoltre, provvedere, a proprie spese, con propri mezzi e personale, ad effettuare sistematicamente il trasferimento di merci tra le varie farmacie, nelle quantità comunque richieste (compatibili comunque con il personale e il mezzo del vettore), ogni qualvolta venga richiesto dai singoli Direttori, utilizzando, ogni volta che sia possibile, i normali giri di consegna e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta. Servizio reportistica. Il Soggetto aggiudicatario dovrà, con cadenza mensile ed entro il 15 del mese successivo, inviare ad AFM un file (in formato Excel) contenente i dettagli di tutte le vendite effettuate nel mese ad AFM, con le caratteristiche di cui all Allegato 5 del Disciplinare di gara o equivalenti. Eventuali stampe di tabulati generali per categoria di prodotti od altri per analisi gestionali potranno essere richiesti da AFM previo accordi sui dettagli e condizioni. Servizio numero verde. Il Soggetto aggiudicatario si impegna, alla stipula del contratto, ad attivare almeno un numero di telefono numero verde presso il quale le singole farmacie potranno rivolgersi per: - richiedere informazioni sui prodotti; - richiedere informazione sulle giacenze di magazzino e la reperibilità prodotti; - richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne; - inoltrare reclami. In caso di inosservanza, l AFM si riserva di sospendere il pagamento relativo al periodo di fatturazione in attesa dell espletamento degli obblighi contenuti nel presente articolo. Art Informazioni tecniche Il servizio d'informazione dovrà essere garantito dal Soggetto aggiudicatario tramite: a) l'invio periodico alle farmacie di informazioni relative a: variazioni di prezzo; nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio; schede tecniche dei nuovi prodotti; telegrammi del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; fotocopie da G.U.; comunicazioni AIFA; circolari ministeriali e regionali; riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti normativi (leggi, regolamenti, ecc.); comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.); b) l invio, ad ogni aggiornamento, della lista di trasparenza di classe C. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 9 di 15
10 Art Aggiornamento professionale Il personale dell'afm potrà partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di formazione indette e/o gestite dal Soggetto aggiudicatario, sia di carattere prettamente professionale-tecnico che di gestione d'impresa (riservato ai soli Direttori di farmacia). Il Soggetto aggiudicatario è tenuto ad informare costantemente la AFM delle iniziative promosse. A prescindere da tali iniziative di cui sopra, il Soggetto aggiudicatario si impegna, inoltre, a sue spese, ad organizzare almeno due corsi ECM per 15 crediti formativi all anno per 50 persone, a Ferrara, su argomenti concordati con la AFM. Art Condizioni di migliore favore per AFM in occasione di vendite promozionali del fornitore Qualora il Soggetto aggiudicatario effettui, anche per brevi periodi di tempo, vendite promozionali o offerte speciali, a clienti diversi da AFM, riguardanti alcuni o tutti gli articoli oggetto del presente appalto, le stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute ad AFM, se migliorative di quelle con cui è stata aggiudicato l appalto medesimo. Delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere data comunicazione ad AFM e ad ogni singola farmacia entro il quarto giorno lavorativo antecedente la loro decorrenza, il tutto su supporto cartaceo. Dovrà essere, inoltre, indicata l'ultima data in cui saranno in vigore le singole vendite promozionali e dovrà essere aggiornato il listino elettronico. La comunicazione di cui al comma 2 potrà consistere per AFM in un tabulato riportante il codice di identificazione del prodotto in Banca Dati Federfarma, descrizione anche abbreviata ripresa dalla stessa banca dati e sconto al netto di IVA applicato ad ogni referenza. Saranno considerate accettabili anche altre forme di analoga leggibilità purché riportanti lo sconto al netto di IVA ovvero il prezzo netto. Nel caso di soggetto collettivo il listino delle vendite promozionali dovrà essere unico per tutte le imprese raggruppate. Il Soggetto aggiudicatario dovrà essere disponibile a fornire elenchi prezzi e listini delle case produttrici ove richiesti dall'afm. Art Controllo Per i prodotti della categoria 2 la AFM potrà richiedere all Aggiudicatario in ogni momento e con la cadenza che riterrà opportuna copia della fattura di acquisto degli stessi presso le case produttrici o comunque richiedere tutta la documentazione che riterrà opportuna al fine di verificare il prezzo di acquisto. Art Penalità e risoluzione del contratto 1. Ritardo di consegna In caso di ritardo oltre i termini indicati all'art. 8, per ogni singola consegna, di tutto o parte del quantitativo ordinato, potrà essere applicata, senza alcuna formalità, e sempreché il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore, una penale del 2,5% dell'importo della parte della fornitura non consegnata, con un minimo di 150,00 per ciascun ritardo. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 10 di 15
11 I ritardi delle consegne che pregiudichino l'efficienza dei servizi saranno valutati discrezionalmente dal singolo Direttore di farmacia, il quale provvederà a segnalarli per iscritto alla Direzione dell'afm. Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte dell AFM. La comminazione di un numero di penalità superiori a 5 (cinque) determinerà la facoltà dell AFM di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale, senza alcun diritto della ditta inadempiente di richiedere danni a qualunque titolo, fatta salva la facoltà dell'afm di richiedere il risarcimento del danno. In caso di impossibilità temporanea ad eseguire la consegna, le farmacie dovranno essere preavvertite almeno un'ora prima dell'orario concordato per la trasmissione dell'ordine, al fine di poter assegnare l'ordine stesso ad altro fornitore. 2. Prodotti mancanti Dopo 60 gg. dalla data di inizio del contratto, la media percentuale dei prodotti mancanti per la categoria 1 non dovrà superare il 6% (sei percento) delle voci ordinate. Qualora la percentuale delle voci mensilmente mancanti superasse il 6% di quelle ordinate, l'afm avrà diritto al rimborso, da parte del soggetto aggiudicatario, del doppio del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti. Il calcolo è effettuato su base mensile senza compensazione. Il superamento del 6% di prodotti mancanti dopo i 60 gg. ovvero sbilanciamenti sostanziali di una categoria di prodotti mancanti (oltre il 6%) rispetto alla percentuale della stessa categoria nella composizione dell ordine, costituirà motivo di richiamo e, in caso di reiterazione, dopo 3 infruttuosi richiami, costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, senza alcun diritto del soggetto inadempiente di richieste di danni, secondo le modalità sotto elencate. La composizione percentuale delle categorie di prodotti mancanti dovrà sostanzialmente rispettare la composizione percentuale degli ordini. Costituirà motivo di richiamo anche una condizione strutturale di mancanza di un prodotto, senza che vi siano motivazioni di mercato, riconosciute dalla AFM, che la giustifichino. L'AFM si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto qualora il superamento della percentuale del 6% di prodotti mancanti comportasse danni economici o difficoltà organizzative all'afm. In questo caso il Soggetto aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura. 3. Invio mensile dei files L omissione di questo adempimento così come precisato all art. 12 Servizio reportistica o l invio con dati sostanzialmente difformi dalla tabella o l invio in ritardo comporterà una penale di 100,00 ad evento. 4. Conformità dei prezzi Lo sconto applicato sui prodotti della Categoria 1 e il ricarico applicato sui prodotti della Categoria 2, devono essere rigorosamente quelli da contratto. I prezzi dei prodotti in fattura devono rigorosamente essere gli stessi di quelli inviati in formato elettronico. Qualora si riscontrassero delle differenze a sfavore dell AFM, il Soggetto aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere la differenza aumentata, a titolo di penale, del 100%. 5. Bolla elettronica In caso di mancato o ritardato invio della bolla elettronica, al terzo ingiustificato evento complessivo, è prevista una sanzione di euro In caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 commi 2 e 3 del presente capitolato, dopo 3 segnalazioni ufficiali da parte della singola farmacia, è prevista una sanzione di 100 per ogni segnalazione successiva. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 11 di 15
12 Risoluzione del contratto L AFM, comunque, si riserva, in generale, la facoltà di risolvere il contratto, anche a fronte di inadempimenti di lieve entità ma reiterati e comprovati da almeno cinque contestazioni ufficiali, ovvero in presenza di un solo grave inadempimento, previa diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La AFM, in caso di risoluzione anticipata del contratto, nel considerare l importo residuo del contratto e il rimanente periodo, valuterà la possibilità di procedere ad una procedura negoziata per l individuazione di una nuova ditta, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, riservandosi di addebitare tutti i maggiori costi al soggetto inadempiente. Art Esecuzione in danno In caso di inadempienza l'afm si riserva la facoltà di procedere ad acquisti (e/o a richiedere i servizi) presso terzi, addebitando al Soggetto aggiudicatario le penali di cui all art. 17 punto 2 ed eventuali maggiori costi sopportati da AFM. Art Clausola risolutiva espressa Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art c.c., le seguenti ipotesi: 1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Soggetto aggiudicatario; 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Soggetto aggiudicatario; 3) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 4) gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti, non dovuti a causa di forza maggiore; 5) inosservanza degli obblighi di cui all art. 13; 6) superamento del 6% di mancanti dopo 60 gg.; 7) condizioni strutturali di mancanza di determinati prodotti; 8) gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato; 9) difformità dei prezzi dei prodotti in fattura rispetto a quelli inviati in formato elettronico (listino elettronico/bolla elettronica), applicabile se la violazione è reiterata dopo tre richiami; 10) difformità degli sconti e dei prezzi praticati rispetto a quelli pattuiti dal contratto sottoscritto; 11) mancata osservanza agli obblighi di cui all art. 12 Servizio reportistica per più di cinque volte. Tale risoluzione potrà essere disposta dalla AFM per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'afm di affidare a terzi le forniture in danno del soggetto aggiudicatario, addebitando a quest'ultimo le ulteriori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, come previsto all'art. 18, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'afm, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 12 di 15
13 Art Rimborso delle spese e rifusione dei danni Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l'afm potrà rivalersi in maniera automatica e senza particolari formalità, dopo le comunicazioni di rito, mediante trattenuta sui crediti del Soggetto aggiudicatario per consegne già effettuate, in occasione della prima liquidazione utile. Per detti importi l AFM potrà altresì rivalersi sulla cauzione che, in tale ipotesi, dovrà essere integrata entro i termini perentori che verranno a tal fine indicati nella relativa richiesta scritta. Art Prezzi I corrispettivi contrattuali dovuti al Soggetto aggiudicatario sono calcolati sulla base degli sconti e dei ricarichi riferiti all offerta presentata in sede di gara ovvero di offerte promozionali successive. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della effettuazione di servizi connessi già descritti nel presente capitolato speciale. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Soggetto aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell AFM. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Soggetto aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Soggetto aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. In particolare: per quanto riguarda i prodotti della Categoria 1 (medicinali) il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto salvo il caso di variazioni degli sconti ex lege; per quanto riguarda i prezzi unitari dei prodotti della Categoria 2, il ricarico offerto rimane fisso per tutta la durata del contratto. Art Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito I documenti di trasporto, le fatture, le note di credito emesse nel rispetto delle norme fiscali, saranno intestate a: A.F.M. FARMACIE COMUNALI Via Foro Boario n. 55/ FERRARA P.I mentre il luogo di destinazione delle forniture sarà ogni singola farmacia (ciascuna farmacia per i propri ordini). In caso di R.T:I o Consorzio di Aziende la fatturazione dovrà essere unica da parte della Azienda indicata come Capogruppo. Le fatture o note di accredito dovranno avere cadenza mensile e dovrà essere emessa sempre esclusivamente una fattura o nota di accredito per ogni farmacia, ad eccezione dei prodotti stupefacenti, per i prodotti in DPC e per le altre categorie di prodotti che per legge prevedono o prevederanno la fatturazione separata.. A fianco di ogni referenza dovranno essere indicati i seguenti dati: prezzo al pubblico (solo per specialità medicinali esclusi OTC e SOP), quantità, prezzo netto (prezzo di vendita ad AFM al netto di IVA), sconto (solo per specialità medicinali esclusi OTC e SOP), aliquota IVA. Si intende che il prezzo dei vari prodotti riportato in fattura deve riferirsi al momento dell'acquisto dei prodotti stessi e non al momento dell'emissione della fattura; per consentire un controllo in tal senso si chiede che nei Documenti di Trasporto vengano riportati, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo dei prodotti e l'aliquota IVA applicata. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 13 di 15
14 Per i resi effettuati dalle farmacie al Soggetto aggiudicatario lo stesso si impegna ad emettere regolare nota di accredito con le medesime modalità relative alla emissione delle fatture. Sulla base delle norme vigenti, la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà essere evidenziata. Art Pagamenti Il pagamento delle forniture e dei servizi, verrà intestato al Soggetto aggiudicatario nel suo c/c bancario che dovrà essere indicato al momento della stipula del contratto e poi espressamente indicato in fattura; viene esclusa ogni tipo di cessione del credito, salvo preventiva specifica approvazione dell'afm. In caso di soggetto collettivo, i pagamenti verranno disposti esclusivamente nei confronti della capogruppo/mandataria. Il saldo delle forniture mensili sarà effettuato in unica soluzione a 90 giorni data fattura fine mese (es.: le forniture datate dal 1 al 31 Luglio, sono saldate il 31 Ottobre). Art Deposito cauzionale definitivo A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, il Soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le indicazioni precisate dal disciplinare di gara. La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento, da parte dell'aggiudicatario di tutte le obbligazioni del contratto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che la AFM abbia eventualmente versato durante l'esecuzione del contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dal Soggetto aggiudicatario. In tutti i predetti casi, la AFM ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altro credito comunque maturato dal soggetto aggiudicatario, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. Il Soggetto aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la AFM si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Il deposito cauzionale resterà vincolato per il Soggetto aggiudicatario fino a contratto ultimato e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale questione o controversia stragiudiziale o giudiziale. Art Responsabilità per danni Il Soggetto aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Soggetto aggiudicatario stesso quanto delle singole farmacie e/o di terzi, in virtù della consegna dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Art Riservatezza Il Soggetto aggiudicatario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 14 di 15
15 non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto. Il Soggetto aggiudicatario è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l AFM ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando che il Soggetto aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Art Divieto di cessione del contratto e dei crediti E fatto assoluto divieto al Soggetto aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto senza diretta approvazione della AFM. Art Spese contrattuali Sono a carico del Soggetto aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse, eccetto l IVA in misura di legge, inerenti e conseguenti al presente appalto. Art Foro esclusivo Per ogni controversia discendente dal presente appalto e non definibile in via amministrativa, è competente, in via esclusiva, il Giudice Ordinario. Le parti individuano sin d ora la competenza del Foro di Ferrara. Art Rinvio alle leggi vigenti Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, alle cui clausole si fa riferimento per regolare l esecuzione di tutte le attività e prestazione contrattuali, troveranno applicazioni le norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture, del Codice Civile e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di contratti di diritto privato. Art Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 Ai sensi dell art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali si informa che: 1. i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell espletamento della gara d appalto di cui al presente capitolato e dell esecuzione del conseguente rapporto contrattuale; 2. in ogni momento l interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Allegato 3: Capitolato speciale Pag. 15 di 15
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