RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 179 DEL 2012, CONVERTITO DALLA LEGGE 221 DEL 2012 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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1 ALLEGATO C RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 179 DEL 2012, CONVERTITO DALLA LEGGE 221 DEL 2012 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Il Comune di Bernareggio, come gran parte degli enti locali della Lombardia, ebbe a sottoscrivere nella seconda parte del 1900 modulistica standard predisposta da ENEL, in cui sostanzialmente era prevista la gestione ed anche la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica da parte di ENEL, che ne rimaneva proprietaria e provvedeva alla relativa manutenzione a fronte della quasi totalità dei costi di realizzazione e manutenzione a carico del Comune. In ogni caso solo il carattere di Ente Pubblico e di monopolista tecnico che era una volta proprio dell ENEL poteva giustificare che gli impianti di illuminazione pubblica venissero realizzati a spese del Comune sul demanio stradale e restassero di proprietà di un soggetto terzo. Nel frattempo ENEL è stata privatizzata e nell agosto del 1999 ha ceduto la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica alla società privata ENEL Sole S.p.A. in ragione del subentro a seguito di cessione di ramo d azienda. Successivamente, la Società ENEL Sole S.p.A. si è trasformata in ENEL Sole S.r.l. (società con socio unico). In data 06/07/2009 rep n. 243 il Comune di Bernareggio ha stipulato con Enel Sole S.r.l. la Convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Bernareggio, per la durata di anni 10 con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione per un valore stimato in ,00 oltre IVA. In esecuzione della convenzione in data 06/07/2009 rep. n. 243, il Comune di Bernareggio con determinazione n. 370 del 10/12/2015 ebbe ad affidare ad Enel Sole srl anche la gestione e manutenzione di ulteriori impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale presenti sul territorio comunale (per un totale di n. 111 centri luminosi) per il biennio per un canone annuo aggiuntivo pari a 4.295,70 oltre Iva. La gestione degli impianti di illuminazione pubblica costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica (Cons. Stato, V, , n. 8232), così come peraltro richiamato nella stessa Convenzione in data 06/07/2009 rep n. 243 laddove si afferma che la rete fissa d illuminazione riveste carattere di pubblica utilità in quanto opera di urbanizzazione primaria, necessaria anche per la sicurezza personale e del traffico e che in ragione del D.M. 18 maggio 1993 costituisce precipuo obbligo ed onere per gli enti locali garantire il servizio di pubblica illuminazione e ciò avvalendosi di impianti e reti di proprietà dell Ente medesimo o di proprietà terza. L affidamento del servizio a Enel Sole S.r.l. è avvenuto con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 13/03/2009 in via diretta, senza espletamento di gara.

2 Il servizio di pubblica illuminazione è attualmente gestito nel territorio del Comune di Bernareggio con impianti la cui proprietà è così ripartita: - N. 348 impianti di proprietà comunale - N. 880 impianti di proprietà Enel Sole srl L art. 34, ai commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012 dispone che: 20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre L ordinamento dell Unione europea richiede che l affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga o mediante procedura di evidenza pubblica, o mediante affidamento a società mista, nella quale il socio privato sia scelto mediante gara attestante anche le capacità operative del socio privato, oppure mediante affidamento diretto del servizio a società in house. Risulta pertanto non più conforme ai requisiti previsti dalla normativa dell Unione europea l affidamento diretto del servizio in favore di Enel Sole disposto nel 2009; conseguentemente occorre procedere a un affidamento del servizio conforme all ordinamento dell Unione europea. Quanto all obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di privilegiare procedure MEPA o a convenzioni CONSIP S.p.A., tale obbligo è stato ribadito dalla normativa in materia di spending review. L art. 1 del DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, prevede infatti quanto segue: Comma 1: I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Comma 3: Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite

3 ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. Il citato art. 26 comma 3 L. 488/1999 prevede che: Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n Le indicazioni di cui sopra erano già state sancite all art. 11, comma 6, D.L. 98/2011: Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Inoltre, occorre considerare che l art. 1, comma 7 della Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, recita che: ( ) le amministrazioni pubbliche ( ) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione ((...)) messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Da gennaio 2016 (al termine di un contenzioso definito dal Giudice Amministrativo) è operativa una convenzione di Consip S.p.A. per il servizio di che trattasi. Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip S.p.A, per conto del Ministero dell Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete.

4 I principali vantaggi della adesione alla Convenzione sono: 1. Semplificazione del processo di acquisto: l aggiudicatario di convenzione presenta direttamente all ente un offerta su misura, la quale viene presentata a seguito di un accurato studio sul territorio. Il vantaggio per il Comune non è solo quella di conoscere, in sede di presentazione dell offerta, i prezzi e gli sconti praticati dal fornitore, ma è anche avere la garanzia che quanto presentato dal fornitore è un offerta che è risultata economicamente vantaggiosa per Consip S.p.A. a fronte di una gara indetta con procedura aperta a livello Nazionale; 2. Azzeramento dei costi di gara, riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento: acquistando attraverso la convenzione Consip S.p.A., tutti gli Enti possono evitare di sostenere i costi di indizione di una gara d'appalto, anche nel caso in cui l'acquisto superi le soglie previste dalla legge (la cosiddetta soglia comunitaria, che è di 209mila euro per gli enti locali) e possono ottenere notevoli risparmi sul processo di gestione oltre che sul prezzo dei beni acquistati. Infatti, aggregando la domanda delle amministrazioni, Consip S.p.A. riesce ad abbattere i costi unitari d'acquisto (in media il 15-20% in meno, secondo rilevazioni dell'istat), mantenendo al contempo standard qualitativi elevati nelle forniture; 3. Aumento della trasparenza: l Ente aderente alla Convenzione, ha la possibilità di tracciare gli acquisti, tenendo sotto controllo la spesa pubblica. Inoltre ha la garanzia di avere un offerta pubblica e riscontrabile da documenti formali (pubblicata sul sito Inoltre per lo stesso Ente è garantita la supervisione di Consip S.p.A. nell ambito di esecuzione delle convenzioni sul soggetto aggiudicatario mediante anche apposite verifiche in campo; 4. Azzeramento dei costi legati alla gestione dei contenziosi: acquistando attraverso la convenzione Consip S.p.A., tutti gli Enti Pubblici possono evitare di sostenere i costi per bandire una gara d'appalto; non solo, evitano anche quei costi legati alla mancata aggiudicazione di una gara per contenziosi, cresciuti in maniera significativa negli ultimi anni; 5. Concentrazione delle responsabilità ed univocità dei riferimenti: Consip S.p.A. persegue l obbiettivo della piena tracciabilità dei processi e dell opportunità di generare valore grazie alle sinergie ed alla organizzazione delle attività mediante: - soggetto unico di riferimento per il servizio (energia+ manutenzione); - terzializzazione delle responsabilità sugli impianti di pubblica illuminazione; - impegno nello sviluppo tecnologico, con conseguente formazione e sviluppo territoriale. 6. Qualità della documentazione di Gara: Consip S.p.A, nella redazione della convenzione utilizza strumenti a disposizione solo di grandi Enti (e non certo del Comune di Bernareggio) quali: - Pool di ingegneri e avvocati per la definizione delle documentazioni di gara definite sulla base di tutte le normative generali e specifiche vigenti con i più recenti aggiornamenti; - Preparazione preventiva di documentazione di consultazione di mercato in modo tale da individuare i criteri chiave e le aspettative del mercato stesso; - Richiesta di requisiti di alto profilo e sempre più stringenti al fine di selezionare gli elementi più competitivi e certificati. In sintesi con l adesione alla convenzione di Consip S.p.A. (oltre a rispettare un obbligo normativo) si ottengono i seguenti benefici:

5 Benefici economici: - riduzione e razionalizzazione dei consumi a seguito di specifici interventi; - riduzione dei costi di gestione e manutenzione del servizio di pubblica illuminazione; - riduzione costi di gestione delle procedure amministrative di approvvigionamento del servizio, liberando risorse per l ente pubblico; - azzeramento dei costi di una eventuale gara e rischi di costose procedure di ricorso; Benefici ambientali: - miglioramento e adeguamento della quantità di luce erogata con conseguente miglioramento della qualità di vita percepita dal cittadino (sicurezza e fruibilità siti in ore serali); - revisione dello stato delle protezioni dei quadri di alimentazione con riduzione dei rischi di contatto diretto elettrico; Benefici gestionali/organizzativi/tecnologici: - controllo puntuale del servizio erogato anche su sistemi informatici - garanzia di continuità del servizio e sviluppo dello stesso. Va rammentato altresì che la legge di stabilità per il 2016 (L n.208) all art. 1, comma 494 prevede che: All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma». Il Comune di Bernareggio non dispone di personale adeguatamente preparato per avviare e gestire una procedura di gara ad evidenza pubblica sulla base delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A. e per poter valutare, con la occorrente professionalità e competenza, il rispetto delle prescrizioni di cui alla sopra riportata disposizione della Legge di stabilità per il 2016 (L n.208), salvo ricorrere ad esperti esterni con conseguenti ulteriori costi, allungamento dei tempi, esposizione a rischi di contenziosi, senza una ragionevole prospettiva di poter aggiudicare l eventuale procedura di gara alle condizioni di cui alla normativa sopracitata.

6 Per le motivazioni sopra abbondantemente riportate si ritiene che la soluzione da prescegliere sia quella della adesione a convenzione messa a disposizione di Consip S.p.A. per i servizi in argomento. Da ultimo si rammenta che, secondo un ormai consolidato orientamento dettato dalla giurisprudenza, l'adesione alle convenzioni messe a disposizione di Consip S.p.A adempie pienamente all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure di evidenza pubblica (Cons. stato, III, n. 4081/2014; Cons. Stato V, n. 2194/2015 e, da ultimo, Cons. Stato, III sez., n. 1532/2016).

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