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1 PARLAMENT EURPE 2004 Commissione per la pesca 2009 PRVVISRI 2004/0020(CNS) * PRGETT DI RELAZINE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in talune zone dell'ceano Atlantico (CM(2004)0058 C6-0074/ /0020(CNS)) Commissione per la pesca Relatore: Sérgio Ribeiro PR\ doc PE v01

2 PR_CNS_art51am Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE v01 2/13 PR\ doc

3 INDICE Pagina PRGETT DI RISLUZINE LEGISLATIVA DEL PARLAMENT EURPE... 5 MTIVAZINE... 9 PRCEDURA PR\ doc 3/13 PE v01

4 PE v01 4/13 PR\ doc

5 PRGETT DI RISLUZINE LEGISLATIVA DEL PARLAMENT EURPE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in talune zone dell'ceano Atlantico (CM(2004)0058 C6-0074/ /0020(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Consiglio (CM(2004)0058) 1, visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C /2004), visto l'articolo 51 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2004), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 CNSIDERAND 1 BIS (NUV) 1 bis. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune 1 GU C 98 del , pag. 37. PR\ doc 5/13 PE v01

6 Motivazione della pesca stabilisce che i principi di buona "governance" ai quali si ispira la politica comune della pesca comprendono procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili e ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica. Ciò implica che i consigli consultivi regionali sono consultati sulla gestione della pesca nei settori per i quali sono proposte misure comunitarie riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse. Sarebbe inopportuno non richiamarsi ai requisiti procedurali stabiliti dal regolamento quadro (CE) n. 2371/2002 relativo alla PCP. Emendamento 2 CNSIDERAND 4 (4) Dagli studi scientifici risulta che il recupero di habitat di questo tipo danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. È pertanto opportuno vietare l'uso di reti a strascico e di attrezzi analoghi in zone in cui tali habitat si trovano tuttora in una situazione favorevole dal punto di vista della conservazione. (4) Dagli studi scientifici risulta che il recupero di habitat di questo tipo danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. È pertanto opportuno vietare l'uso di attrezzi di pesca suscettibili di causare danni reali alle scogliere coralline in zone in cui tali habitat si trovano tuttora in una situazione favorevole dal punto di vista della conservazione. Motivazione L'emendamento si propone di chiarire che le misure della Commissione incidono sugli attrezzi di pesca che danneggiano le scogliere coralline. Emendamento 3 CNSIDERAND 5 (5) Le acque intorno alle Azzorre, a Madeira e alle isole Canarie contengono numerosi habitat di acque profonde noti o potenziali che fino ad oggi sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico in virtù del (5) Le acque intorno alle Azzorre e a Madeira, sotto la giurisdizione del Portogallo, e alle isole Canarie, sotto la giurisdizione della Spagna, contengono numerosi habitat di acque profonde noti o PE v01 6/13 PR\ doc

7 regime speciale di accesso di cui al regolamento (CE) n. 2027/95, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie. potenziali che fino ad oggi sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico in virtù del regime speciale di accesso di cui al regolamento (CE) n. 2027/95, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie. Motivazione Analogamente al CM(2003) 519-C5-0446/ /0201(CNS),anche in questo caso è pertinente il riferimento alle giurisdizioni nazionali. Emendamento 4 ARTICL 1 Articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b) (regolamento (CE) n. 850/98) "4. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate: a) zona denominata "Madeira e Canarie" Latitudine 27 00' N longitudine 19 00' Latitudine N longitudine 15 00' Latitudine 29 00' N longitudine 13 00' Latitudine 36 00' N longitudine 13 00' Latitudine 36 00' N longitudine 19 00' "4. È vietato utilizzare attrezzi da pesca suscettibili di causare danni reali alle scogliere coralline e ai loro habitat, segnatamente reti a strascico, reti da posta o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nelle zone economiche esclusive della Regione autonoma delle Azzorre, della Regione autonoma di Madera e delle Isole Canarie, quali definite dal regolamento (CE) n. 2027/95, di concerto con le rispettive giurisdizioni nazionali." b) zona denominata "Azzorre" Latitudine 36 00' N longitudine 23 00' Latitudine N longitudine 23 00' PR\ doc 7/13 PE v01

8 Latitudine 42 00' N longitudine 34 00' Latitudine 36 00' N longitudine 34 00'. Motivazione L'emendamento si propone di chiarire l'incidenza del divieto, definendo le zone vietate entro i limiti del regolamento (CE) n. 2027/95, grazie ai quali gli habitat sono rimasti finora intoccati, come sottolinea il CM(2004) /0020 (CNS) nella motivazione della proposta di regolamento sulla quale si esprime la presente posizione. Emendamento 5 ARTICL 1, PUNT 1 BIS (NUV) Articolo 30, paragrafo 4 bis (regolamento (CE) n. 850/98) Motivazione All'articolo 30 del regolamento (CE) n. 850/98 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis: 4 bis. I comitati consultivi regionali dovranno essere consultati sull'esecuzione dell'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento. Sarebbe inopportuno non richiamarsi al regolamento quadro (CE) n. 2371/2002 relativo alla nuova PCP. PE v01 8/13 PR\ doc

9 MTIVAZINE biettivo della relazione L'obiettivo della proposta della Commissione è la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in talune zone dell'ceano Atlantico e nelle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie. Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione propone di vietare l'utilizzo di reti a strascico nelle aree interessate, modificando il regolamento vigente che disciplina le misure tecniche (regolamento (CE) n.850/98). Come si afferma all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002, "la politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale", obiettivo che il relatore condivide e che implica una valutazione rigorosa degli impatti economici, ambientali e sociali delle proposte legislative nel settore della PCP. Tuttavia, l'accettazione del principio della difesa dell'ambiente non può essere assoluta e incondizionata, nel nome del principio della precauzione senza limiti, che non sarebbe né equilibrato né proporzionato, qualora elimini o restringa drasticamente la possibilità di sfruttare le risorse della pesca. Di conseguenza, è necessario compiere tutti gli sforzi, a livello ambientale, per minimizzare l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini, senza dimenticare altre fonti di impatto, come i trasporti marittimi o l'inquinamento. A livello economico e sociale, occorre tener conto del fatto che le zone indicate nella proposta di regolamento fanno parte di regioni ultraperiferiche molto sensibili, la cui economia è fragile e dove, in alcuni casi, esistono comunità ancestrali di pescatori e la pesca interessa più del 10% della popolazione attiva, come nel caso delle Azzorre. Sebbene il relatore sostenga con forza l'obiettivo di proteggere le scogliere coralline di acque profonde, in quanto si tratta di habitat vulnerabili e in pericolo che richiedono una protezione particolare (come riconosciuto dalla convenzione SPAR o dall'iniziativa UNICPLS) nelle zone interessate, non è convinto che il modo migliore per garantirla sia la modifica del regolamento sulle misure tecniche, in quanto la considera una soluzione di ripiego. Va sottolineato che gli Stati membri, con le rispettive giurisdizioni nazionali sulle proprie zone economiche esclusive (ZEE), grazie alla vicinanza, conoscono meglio lo stato delle risorse nelle proprie acque e gli ecosistemi specifici e hanno saputo gestire e conservare le loro risorse, nonostante vere e proprie "aggressioni" esterne, risultanti dalla concessione dell'accesso a flotte di altri Stati membri con conseguente aumento della pressione sulle risorse alieutiche esistenti. È questo in particolare il caso del Portogallo e della Spagna che hanno visto scadere, a seguito della riforma della PCP, le deroghe all'accesso derivanti dai trattati di adesione. Come afferma la stessa Commissione, "le zone di pesca comunitarie intorno alle Azzorre, a Madeira e alle isole Canarie contengono numerosi habitat di acque profonde, noti e potenziali, che fino ad oggi sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico in virtù del regime speciale di accesso istituito dal regolamento (CE) n. 2027/95. Poiché tale regime decadrà nel 2004, è importante garantire la continuità della tutela di queste zone nell'ambito della legislazione comunitaria". Il relatore vuole sottolineare che fino a poco tempo fa, in Spagna e Portogallo, gli habitat di PR\ doc 9/13 PE v01

10 acque profonde in questione - aggregazioni coralline, camini termici e monticoli di carbonato - sono stati protetti da divieti nazionali contro la pesca a strascico sui fondali nonché da restrizioni riguardanti l'accesso alle acque interessate da parte di altri Stati membri. Tali restrizioni erano basate sulle zone economiche esclusive concesse a tali paesi. Il relatore manifesta quindi la sua preoccupazione per il fatto che la competenza esclusiva della "conservazione delle risorse biologiche del mare" rientri nell'articolo 12 del "trattato costituzionale", in fase di ratifica, nel senso che emargina da tale competenza le autorità nazionali e regionali che, come è stato comprovato e riconosciuto, hanno saputo salvaguardare ciò che ora è in pericolo e si tenta di preservare. In conformità dell'articolo 9 del regolamento quadro (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri possono adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini all'interno delle zone in cui hanno diritti di pesca esclusivi, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. La norma non dovrebbe essere interpretata nel senso che la Comunità non è tenuta a rispettare le disposizioni nazionali o le disposizioni relative alle zone esclusive nazionali quando adotta misure tecniche di conservazione per queste zone. Il relatore ritiene che la questione di fondo riguardi piuttosto la relazione fra le competenze della Comunità e quelle degli Stati membri nel quadro della PCP. Per quanto riguarda l'idoneità delle misure di conservazione che devono essere scelte nel quadro della nuova PCP, la proposta della Commissione solleva importanti questioni di principio concernenti l'esigenza di rispettare le giurisdizioni nazionali sulle zone economiche esclusive. ccorre ricordare che la ragione d'essere delle zone costiere nazionali esclusive, limitate alla pesca tradizionale, è proprio la conservazione della pesca tradizionale in queste zone ecologicamente fragili. Quanto alle misure che la Comunità dovrà prendere per proteggere le scogliere coralline di acque profonde, è essenziale che tutte le parti in causa, e in futuro i comitati consultivi regionali interessati, siano consultati per tempo e regolarmente sulla gestione delle zone. Il relatore ritiene quindi più opportuno prevedere come zone vietate le tre ZEE delle Azzorre, Madera e Canarie, quali definite dal regolamento (CE) n. 2027/95. Condizioni delle scogliere coralline: parte del più ampio problema europeo spitando formazioni vive di Lophelia pertusa e altri coralli d'acqua fredda, le scogliere coralline assicurano un habitat a varie specie di grandi invertebrati sessili o semi-sessili, come spugne e briozoi. Le scogliere contribuiscono alla conservazione di più di 300 specie diverse di fauna selvatica, compresi i pesci di profondità, e sono estremamente importanti per i cicli riproduttivi dei pesci. Si rileva che la densità dei pesci nella zona sembra non essere superiore a quella delle zone vicine. Ciò nonostante occorre tener conto dell'importanza di queste ed altre scogliere coralline. È stato stimato che il 65% delle specie ittiche marine dipende nel corso della propria vita dalle scogliere coralline. In un'epoca in cui si afferma che talune specie ittiche stanno diminuendo al punto da essere in via di estinzione, non possiamo ignorare il ruolo che gli habitat in quanto tali svolgono a sostegno dell'ambiente marino. La vulnerabilità degli habitat delle scogliere coralline di acqua fredda è stata riconosciuta in diverse occasioni, ad esempio nella Dichiarazione della riunione ministeriale congiunta PE v01 10/13 PR\ doc

11 dell'spar e della Commissione di Helsinki del giugno 2003 oltre che in varie relazioni ICES. Gli habitat di acque profonde sono anche considerati habitat di interesse comunitario nella "direttiva sugli habitat" (direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992). La proposta della Commissione rientra in un piano più vasto di protezione delle scogliere coralline europee ed è stata preceduta dal divieto di utilizzare attrezzi da traino demersali in una zona a nord-ovest della Scozia, denominata "Darwin Mounds", istituita dal regolamento del Consiglio (CE) n. 602/2004 del marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. Tale decisione era stata a sua volta preceduta dalle misure di emergenza adottate dalla Commissione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Data l'importanza che riveste la tutela delle scogliere coralline di acque profonde, il relatore sostiene l'intenzione della Commissione di elaborare una strategia integrata per proteggere le scogliere coralline europee, ma esprime preoccupazioni quanto alla correttezza delle misure adottate e all'esigenza di coinvolgere pienamente l'industria del pesce in tale processo. Rischi per i siti La relazione ICES 2000 sulla gestione della pesca nelle acque profonde afferma che gli attrezzi da traino demersali sono considerati particolarmente distruttivi per i monticoli, il fondo abissale e la scarpata della piattaforma continentale, a causa della loro generale vulnerabilità. D'altro canto, afferma che l'impatto degli attrezzi demersali sul fondo marino non è stato pressoché analizzato. La ricerca si è concentrata in particolare sull'impatto di tali attrezzi sui monticoli e su siti particolari sulle scarpate continentali, ma non esiste un'indagine sistematica dell'impatto degli attrezzi demersali sul fondo abissale. Secondo la relazione ICES 2002, recenti informazioni evidenziano che la pesca demersale viene effettuata in aree caratterizzate da habitat biogenetici di profondità. Essa afferma che l'unico metodo comprovato per evitare i danni causati dalle attività di pesca alle scogliere biogenetiche di profondità è l'installazione di delimitazioni spaziali per le reti a strascico che hanno un potenziale impatto sul fondo. Quanto alla situazione attuale, la Commissione ha confermato che non è a conoscenza di attività di pesca a strascico nelle zone intorno alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Sulla base delle sue consultazioni, anche il relatore ritiene che il divieto dovrebbe essere esteso agli attrezzi da pesca suscettibili di provocare danni reali alle scogliere coralline di acque profonde, in particolare alla rete da posta fissa. La proposta della Commissione e le misure transitorie proposte dalla Commissione La proposta della Commissione è volta a modificare l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 850/98 al fine di vietare l'utilizzo di attrezzi demersali e di reti a strascico analoghe che operano in contatto con il fondo marino nelle zone intorno alle Azzorre, a Madera e alle Canarie, definite da latitudine e longitudine. ltre a questa proposta, del 3 febbraio 2004, il 16 agosto 2004 la Commissione ha proposto misure transitorie per proteggere le stesse zone. Tali misure sono introdotte da un emendamento al regolamento TAC 2004, ovvero dal PR\ doc 11/13 PE v01

12 regolamento (CE) n. 2287/2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni tecniche ad esse associate. Il divieto riguarda solo tipi di pesca specifici. Secondo la Commissione il settore della pesca non subirà conseguenze importanti, dato che il divieto per l'utilizzo di attrezzi demersali già esiste e perché sarà vietata solo l'attrezzatura in contatto con il fondo. Nonostante riconosca la necessità di non rinviare l'adozione di misure a difesa dell'ambiente, rimasto senza protezione oltre i limiti delle 100 miglia nelle ZEE delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, a causa della scadenza del regime speciale di accesso definito dal regolamento (CE) n. 2027/95, il relatore è sorpreso da queste misure provvisorie visto che, tra il 3 febbraio e il 16 agosto 2004, non si sono verificate nuove circostanze che giustifichino interventi urgenti o d'emergenza e lamenta che siano state prese anticipando un processo istituzionale in corso, nell'ambito del quale il Parlamento europeo continuerà a svolgere il proprio ruolo fino alla fine, com'è suo diritto e dovere. PE v01 12/13 PR\ doc

13 Titolo Riferimenti Base giuridica PRCEDURA Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in talune zone dell'ceano Atlantico CM(2004)0058 C / /0020(CNS) art. 37 CE Base regolamentare art. 51 Consultazione del PE Commissione competente per il merito PECH Annuncio in Aula Commissione(i) competente(i) per ENVI parere Annuncio in Aula Pareri non espressi Decisione Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula Relatore(i) Sérgio Ribeiro Nomina Relatore(i) sostituito(i) Procedura semplificata Decisione Contestazione della base giuridica Parere JURI Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG Consultazione del Comitato economico e sociale europeo Decisione in Aula Consultazione del Comitato delle regioni Decisione in Aula Esame in commissione Approvazione Esito della votazione finale favorevoli:... contrari:... astensioni:... Membri titolari presenti al momento della votazione finale Supplenti presenti al momento della votazione finale Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale Deposito - rif. A6... A6-0000/2004 PR\ doc 13/13 PE v01

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