La validità temporale del durc negli appalti pubblici è di tre mesi
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1 La validità temporale del durc negli appalti pubblici è di tre mesi Autore: Bellagamba Lino In: Diritto amministrativo T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 5 aprile 2007, n. 1092: «il D.U.R.C. ha durata di tre mesi dalla data del rilascio, ai sensi dell art. 39, septies, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n.51, e quindi non può ritenersi inidoneo quel certificato che attesti la regolarità ancorché con riferimento ad un accertamento intervenuto in un momento antecedente quello della gara se presentato, come nel caso di specie, nell arco di validità dello stesso». Si tratta di tesi pienamente condivisa, tuttora di inalterata correttezza giuridica. Vediamo di spiegarne le ragioni. L art. 39-septies («Validità del documento unico di regolarità contributiva») del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, così stabilisce: «1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.». Tale norma, tuttora pienamente vigente, non distingue fra appalti privati e pubblici. Pertanto, per gli appalti pubblici, essa si configura come lex specialis rispetto all ordinario termine semestrale di validità di un certificato di ordine pubblicistico. Così prevede, infatti, il D.P.R. 445/2000, art. 41 («Validità dei certificati»), comma 1: «I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore». Il problema diventa allora quello di avere più piena certezza (diciamo ad abundantiam, per la verità) in ordine alla configurazione del D.U.R.C. come certificato pubblicistico. 1 di 5
2 Ora, se noi sovrapponiamo le tre norme che parlano del D.U.R.C., queste hanno in comune il fatto di far riferimento allo stesso medesimo certificato. Il cit. art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, parla di «documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494». Il D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), all art. 38, comma 2, così recita: «resta fermo, per l affidatario, l obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni». Da ultimo, la terza fonte è data dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 24 Ottobre 2007 («Documento unico di regolarità contributiva»). Che quest ultimo configuri una fonte formale di diritto, ammessa a innovare l ordinamento giuridico, ciò risulta dall art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n In premessa, il D.M. richiama «il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale "resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni"». Sempre in premessa, viene rappresentata la ratio fondamentale del D.M. medesimo, ispirato unitariamenteall «esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria». L art. 1 («Soggetti obbligati») ricapitola quest esigenza di disciplina uniforme: «Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia». 2 di 5
3 Alla fine, comunque, il D.M. affronta il problema della validità temporale del D.U.R.C.. L art. 7 («Validità del DURC e verifica dei requisiti») così prevede nei primi due commi: «1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile. 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.». Non viene detto nulla in merito agli appalti pubblici. Occorre pertanto far ricorso all interpretazione letterale, logica, e sistematica. Sotto il profilo dell interpretazione letterale, anche il D.M., quando parla di validità trimestrale (art. 7, comma 2), fa riferimento «all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche» e all «art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51». Era il discorso che si faceva all inizio: se si sovrappongono le tre norme che parlano di D.U.R.C., queste hanno in comune il fatto di far riferimento allo stesso medesimo certificato. Sotto il profilo logico, si tratta di capire quale sia l analogia più corretta da estrarre all interno dei primi due commi dell art. 7 del D.M.. Il comma 1 dell art. 7 del D.M. parla di validità mensile ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive. Tale comma 1 dell art. 7 corrisponde perfettamente per simmetria al primo periodo dell art. 1 del D.M.: «Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria». Il comma 2 dell art. 7 parla di validità trimestrale per gli appalti privati. Tale comma 2 dell art. 7 corrisponde per simmetria al secondo periodo dell art. 1 del D.M.: «Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.». Quindi la disciplina della validità temporale del D.U.R.C. per gli appalti pubblici segue, per più prossima analogia, quella degli appalti privati. 3 di 5
4 Infine, sotto il profilo sistematico, l esigenza di uniformità di disciplina che ispira il D.M. si può appuntare solo sulla norma-madre in materia, che riguarda gli appalti senza distinzione fra quelli privati e quelli pubblici. Richiamiamo ancora una volta l art. 39-septies («Validità del documento unico di regolarità contributiva») del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51: «1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.». Sic et simpliciter. C è anche un quarto argomento. Se la validità del D.U.R.C. per gli appalti pubblici non dovesse essere di tre mesi, in quanto tale previsione varrebbe solo per gli appalti privati, allora, vista l inconferenza ratione materiae dell art. 7, comma 1, del D.M., essa dovrebbe essere di sei mesi. Ma la tesi è inammissibile, perché contrasta con la norma-madre in materia. Quanto alle circolari amministrative in materia, una è del tutto inventiva nel contenuto e l altra non dice nulla. «Il DURC utilizzato nell ambito degli appalti pubblici ( ) ha una validità mensile» (circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2008, n. 5). Si tratta, come si nota, di una mera affermazione, non motivata, non enunciata né desumibile in nessun modo dal D.M.. La circolare INAIL 2008, n. 7, invece non dice nulla in proposito: «Sono previsti i seguenti periodi di validità del DURC: per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale; per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile. Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.); 4 di 5
5 per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta. Si ricorda che l'utilizzo di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale». D altra parte, la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2008, n. 5, non ha nessuna validità né efficacia al di fuori dell àmbito del Ministero stesso, in quanto va (banalmente) rilevato come le circolari amministrative «siano atti diretti agli organi e uffici periferici e non abbiano di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all Amministrazione, mentre sono vincolanti per gli organi e uffici destinatari solo se legittime, onde questi ultimi sono tenute a disapplicarle quando risultino contra legem (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 112)» (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 aprile 2007, n. 283). Infine, sempre sotto l aspetto temporale, altro è quanto valga il DURC (e di ciò abbiamo già detto), altro è quando vada assunto il DURC. La seconda questione verrà affrontata dal regolamento attuativo del codice. Non senza qualche problema. 5 di 5
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