LOTTO 4 - CAPITOLATO POLIZZA FURTO/RAPINA CIG: DB0

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1 LOTTO 4 - CAPITOLATO POLIZZA FURTO/RAPINA CIG: DB0 CONTRAENTE: SIENA PARCHEGGI S.p.A. EFFETTO: SCADENZA CONTRATTO: DEFINIZIONI Assicurazione: Il contratto di assicurazione Polizza: Il documento che prova l assicurazione Contraente: Il soggetto che stipula l Assicurazione Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla assicurazione. Società: L impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici Broker: Alpha International insurance Brokers S.r.l., quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società e dalle eventuali coassicuratrici Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità del danno che può derivarne. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia: La parte di danno che resta a carico dell assicurato. Scoperto: La parte percentuale di danno che resta a carico dell Assicurato Cose assicurate: Tutti i beni oggetto di copertura assicurativa detti anche enti assicurati Danni diretti: I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l assicurazione. Contenuto: Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, quadri, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali di consumo ecc. Valori: Monete, biglietti di banca, titoli di credito, valori bollati 1

2 SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio L omissione da parte del contraente e dell assicurato di qualsiasi circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all atto della stipula della assicurazione o durante il corso della stessa, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state fatte senza dolo, fermo restando il diritto dell assicuratore al premio per l eventuale maggiore rischio corso. L Assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c. Art.2 Assicurazione presso diversi assicuratori Il Contraente o l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e garanzie. In caso di sinistro il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art c.c. Art. 3 Decorrenza della assicurazione e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e r iprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 4 - Frazionamento del Premio Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società concedere il frazionamento del medesimo in due rate semestrali di eguale importo. La prima rata sarà In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. Art. 5 - Durata del contratto Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l espletamento della procedura per l aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s impegna tuttavia a prorogare, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Art. 6 Modifiche della assicurazione. Le eventuali modifiche della assicurazione devono essere provate per iscritto Art. 7 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni elemento che potrebbe essere causa di aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione della assicurazione. La Società ha il diritto peraltro di recedere dal contratto nel caso in cui l aggravamento del rischio comporta un aumento del premio dovuto dal Contraente e da questi non accettato. Art. 8 - Diminuzione del rischio 2

3 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione del premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art c.c. Resta ferma comunque la facoltà dell Assicuratore di recedere dal contratto. Art. 9 - Denuncia del sinistro e recesso La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Società entro 5 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 60 giorni. Nel caso di recesso comunicato dalla Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa all Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art Coassicurazione e delega A deroga dell art Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. Art Clausola broker Alla Società Alpha International Insurance Brokers S.r.l. - Viale Don Giovanni Minzoni 44, Firenze - è stata affidata dalla Siena Parcheggi S.p.A. la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005, fino alla scadenza del proprio incarico di brokeraggio. Successivamente subentrerà nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione il Broker assicurativo che verrà designato. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto dell Assicurato, fino alla nomina del nuovo Broker, dalla Società Alpha International Insurance Brokers S.r.l., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. In ogni caso, i diritti di incasso per il nuovo Broker subentrante matureranno con il versamento della seconda rata del premio assicurativo, la quale decorre dalle ore del 30/06/2015. La remunerazione del broker è a carico della compagnia aggiudicataria nella misura del 10,00% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l amministrazione. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker, il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Broker, che provvederà alla ripartizione tra i coassicuratori. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l incasso del premio rilasciando apposita quietanza, restando intesa l efficacia liberatoria, anche a termini dell art.1901 C.C. del pagamento così effettuato. Art Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio La Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati afferenti l andamento del rischio; i predetti dati dovranno essere forniti dalla Società, altresì, entro 120 giorni dalla scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti. Art Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 3

4 Art. 14 Rinuncia alla rivalsa. A parziale deroga dell art.1916 c.c. la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, alla azione di rivalsa nei confronti di: dipendenti, persone di cui il contraente e/o l assicurato si avvale a qualunque tutolo, utenti, fornitori nonché nei confronti di gruppi, associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare i suoi locali, attrezzature ed altri beni garantiti dalla presente polizza. La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all azione di surroga nei confronti di proprietari e sublocatari dei beni di cui alle varie partite, tenuti in locazione. Art. 15 Dolo e colpa grave. La Società risponde per i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l assicurazione anche se determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l Assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso il legale rappresentante dell Ente. La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se causati da colpa grave del Legale Rappresentante dell Ente. Art. 16 Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali relativi al presente contratto, sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dove ha sede il Contraente. Art. 18 Clausola di rinvio Per quanto non espressamente derogato dalle Condizioni Generali e Particolari qui riportate, si intendono operanti le norma a stampa del Modello di polizza. Art. 19 Interpretazione del contratto In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili, saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato. Art Elementi per il calcolo del premio Il premio viene anticipato in base all applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell Allegato; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell Allegato. Art Tracciabilità dei flussi finanziari Le parti: - L assicuratore ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita clausola broker, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 4

5 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO Art. 1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme indicate all art. 3 e nella scheda somme da assicurare, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti subiti dalla cose assicurate così come descritto al successivo art. 2) Art. 2 Forma della assicurazione. La presente assicurazione contro i danni da furto e/o rapina, si intende prestata a Primo Rischio Assoluto. All assicurato spetta pertanto, in caso di sinistro, il risarcimento del danno fino alla concorrenza delle somme assicurate per ciascuna partita, senza l applicazione della regola proporzionale. Art. 3 Somme da assicurare. La Società assicura nella forma a Primo Rischio Assoluto, e nei limiti delle somme indicate nella scheda somme da assicurare a) beni mobili; b) denaro, titoli e valori in genere b1) riposti e chiusi in cassaforte, armadi corazzati b2) trasportati, con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori. Sono compresi i danni diretti e materiali conseguenti anche ad uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante la esecuzione del reato o del tentativo di commetterlo: - furto come definito all art. 624 del C.P. - scippo - furto con destrezza; - rapina come definita dall art. 628 del C.P. anche se iniziata all esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate: - estorsione, come definita dall art. 629 del C.P. anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto. Sono inoltre compresi: - i guasti cagionati ai locali, ai fissi e infissi e ai sistemi di custodia, nella esecuzione o nel tentativo di commettere il reato - i costi per la ricostruzione di documenti, registri disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% dell importo assicurato per la voce beni mobili Art. 4 Mezzi di chiusura dei locali Relativamente al Furto la garanzia è prestata alla condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei seguenti modi: 1) violandone le difese esterne mediante: a) effrazione, scasso; b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldello o di arnesi simili; 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Alle condizioni tutte sopra precisate, la garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Qualora le aperture verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate non siano protette da porte e finestre in legno pieno o da vetri antisfondamento, la Società rimborserà il danno con uno scoperto a carico dell Assicurato pari al 10% dell importo liquidabile a termini di polizza. Art. 5 Portavalori 5

6 La Società, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dalla sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori; - furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - rapina: - trasporto di valori effettuato da un incaricato del Contraente fuori dai localo dell ufficio per trasferirli ad altri uffici, banche fornitori ecc. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali dell Assicurato. L efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari. La garanzia è prestata in Italia, nella Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano ed è soggetta ad uno scoperto del 10% solo nel caso di furto con destrezza. Art. 6 Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di Furto, anche nel caso l autore del furto sia un dipendente dell Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: - che l autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi; - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all interno dei locali stessi. Art. 7 Colpa grave dei dipendenti Si intendono compresi in garanzia i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate. Art. 8 - Rischi esclusi Sono esclusi dalla assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, scoppi, trombe e uragani, terremoti, insurrezioni, atti di guerra, occupazione militare, confische o requisizioni, a meno che l Assicurato non provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) agevolati dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave: - da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti: - da persone del fatto delle quali l Assicurato o il Contraente devono rispondere a norma di legge o da incaricati alla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono(salvo quanto previsto agli artt. 6 e 7 che precedono); - da persone legate all Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell art. 649 del C.P. 6

7 SEZIONE 3 GESTIONE DEI SINISTRI Art. 1- Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente deve: a) darne avviso alla Società o al Broker entro 15 giorni da quando l ufficio competente del Contraente/assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell evento e dell importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia alla Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l Agenzia e il numero di polizza; b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l indicazione del relativo valore, nonché una copia della denuncia fatta alla autorità; c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del c.c.. L Assicurato o il Contraente deve altresì: d) tenere a disposizione, fino alla avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; e) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell entità del danno, tenere a disposizione della Società o dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società o i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi. f) Presentare, a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dalla Autorità competente, in relazione al sinistro. Art. 2 Riduzione delle somme assicurate - Reintegro automatico In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l obbligo da parte dell Assicurato di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla consegna della appendice di reintegro. Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere. Art. 3 Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara essere rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all indennizzo. Art. 4 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed un o dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 5 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto b) della Clausola Rischi esclusi Art. 6 Recupero delle cose assicurate 7

8 Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno integralmente, salvo che l Assicurato rimborsi alla Società l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell importo dell indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In questo caso il valore di recupero spetterà all Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società. CLAUSOLA DI RINVIO Per quanto non espressamente derogato dalle condizioni sopra indicate e dattiloscritte, si intendono operanti le norme a stampa delle condizioni del Modello di Polizza L Assicurato La Società 8

9 SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI Relativamente alle partite 8 e 9, si intendono operanti le seguenti Condizioni Particolari: Art. 1 - Condizione di deposito Nei parcheggi all interno di locali ed all aperto, i cui accessi ed uscite dovranno essere presidiate da sbarre meccanizzate, verrà rilasciato all ingresso uno scontrino magnetico in grado di consentire l uscita dei veicoli autorizzati. Art. 2 - Modaltà di custodia E essenziale ai fini dell efficacia del contratto che i veicoli vengano custoditi regolarmente chiusi a chiave e con i cristalli completamente sollevati. Art. 3 Estensioni di garanzia La garanzia si intende estesa alla rapina ed al furto comunque commesso. Art. 4 Furto totale Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti del veicolo è compreso nell assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto totale del veicolo stesso. Art. 5 Servizio di custodia L Assicurato dichiara e la società prende atto che il servizio di custodia è affidato dalla contraente a terzi. Si da pertanto atto che, in deroga a quanto stabilito dall Art del c.c. la Società, in caso di sinistro, rinuncia a rivalersi nei confronti della società di sorveglianza per i danni da furto e rapina risarcibili a termini di polizza ed imputabili a detta società, escluso il dolo, sempreché l Assicurato non eserciti a sua volta azione di rivalsa. Art. 6 Denaro nei parcometri E essenziale ai fini dell efficacia della garanzia che il collegamento tra i parcometri ed il PC remoto sia operante, che il PC invii segnale di allarme all Istituto di Vigilanza e che lo stesso allerti la questura. L Assicurato La Società 9

10 SCHEDA DI QUOTAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO SOMME DA ASSICURARE: 1) Mobilio, attrezzatura arredamento Via Sant Agata, 1 Siena: ,00 2) Denaro in 2 casseforti Via Sant Agata 1, Siena: ,00 3) Denaro in armadio di sicurezza Via Sant Agata, Siena: ,00 4) Denaro nelle 17 casse automatiche ubicate presso i parcheggi gestiti e nei 32 parcometri ubicati in diverse aree della città: ,00 Con il limite per ciascun sinistro per le casse automatiche: 5.000,00 Con il limite per ciascun sinistro per i parcometri: 2.100,00 5) Opere d arte Via Fontanella e Via Mattioli Siena 5.200,00 6) Autoveicoli in parcheggi (ore 08-22) con il limite di ,00 per singolo veicolo ,00 7) Autobus e autocaravans in parcheggi (ore 08-22) con il limite di ,00 per singolo mezzo ,00 8) Guasti cagionati dai ladri: ,00 con il limite per ciascun sinistro: 5.000,00 9) Portavalori: ,00 10) Furto con destrezza (escluso Portavalori): 2.000,00 Premio lordo annuo: Franchigia/Scoperti: - Relativamente alla partita 4: la garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 per le casse automatiche ed 200,00 per i parcometri - Relativamente alle partite 5: la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% elevato al 20% per cose all aperto - Relativamente alla partita 6: la garanzia è prestata solo per il furto totale con uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 - Relativamente alla partita 7: la garanzia è prestata solo per il furto totale con uno scoperto del 15% con il minimo di 250,00 ed il massimo di 2.500,00 - Relativamente alla partita 9: la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% 10

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