TRIBUNALE DI BENEVENTO, Sezione Lavoro. Sentenza n del 26/09/2005

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1 TRIBUNALE DI BENEVENTO, Sezione Lavoro Sentenza n del 26/09/2005 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di opposizione del la U., premesso di aver proposto ricorso ex art. 28 legge 300/70 al Giudice del Lavoro affinché lo stesso dichiarasse l antisindacalità del comportamento tenuto dalla S. S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa e R. S.n.c. per non aver sottoposto ad essa istante le problematiche relative alla cessione di ramo d azienda con conseguente dichiarazione d illegittimità del contratto di cessione del e di tutti gli ulteriori atti, che detto ricorso veniva rigettato con ordinanza dell , esponeva che nella fattispecie in esame si era verificata una palese violazione dell art. 47, legge n. 428/90. Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di antisindacalità della condotta tenuta dalle attuali opposte con ordine di cessazione immediata del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ed in particolare modo la dichiarazione di illegittimità del contratto del e di tutti gli atti ulteriori del verbale di conciliazione del , il tutto con condanna al risarcimento del danno, nonché vittoria di spese. Ritualmente si costituivano la R. S.n.c. e la S. con memorie depositate agli atti nelle quali contestavano la fondatezza dell opposizione della quale chiedevano il rigetto. Indi, acquisita documentazione e il fascicolo della fase d urgenza, all udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula. MOTIVI DELLA DECISIONE L opposizione è fondata e va pertanto accolta. Va preliminarmente rigettata l eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire dell attuale opponente. Ed invero in primo luogo si osserva che la qualifica dell A. risulta da una serie di documentazione in 1

2 atti, compresi quelli prodotti dagli attuali opposti vedi verbale del Mette conto, poi, al riguardo rilevare che l attuale opponente agisce come parte stipulante il ccnl vedi documentazione in atti. Del resto l art. 28 Statuto lavoratori attribuisce la legittimazione ad agire alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione nazionale del sindacato sul territorio nazionale, senza esigere che l associazione faccia parte di una confederazione e che sia maggiormente rappresentativa (cass.sez.lav n. 3917). Tanto premesso, passando ad esaminare il merito, si rileva che l art. 47 della legge n. 428/1990 prevede che in caso di trasferimento d azienda in cui sono occupati più di quindici dipendenti, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione scritta almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta una intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell art. 19 legge n. 300/70 nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali resta fermo l obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi. Ai sensi del citato articolo, dunque, la U. come sindacato stipulante il ccnl, era destinataria di quanto previsto dalla norma stessa. La specifica funzione della contratazione collettiva, tale da far assumere al sindacato quel ruolo istituzionale di agente contrattuale nell interesse dei lavoratori rappresentati, impone una lettura estensiva dell art. 28 Statuto e tanto allo scopo di sanzionare efficacemente anche l inosservanza di impegni assunti liberamente dalle parti, la quale viceversa resterebbe pregiudicata e comporterebbe grave lesione dell immagine del sindacato sul piano della credibilità e, di riflesso, sulla sua effettiva presenza nell ambiente di lavoro. L aver previsto la 2

3 necessità di effettuare le predette comunicazioni alle organizzazioni sindacali è indicativo dell intento di coinvolgere queste ultime, quanto più possibile, nelle scelte occupazionali relative alla cessione d azienda. Le parti sociali debbono essere investite della vicenda prima che questa sia definita essendo la disposizione di cui sopra finalizzata alla ricerca di un accordo tra tutte le parti per ridurre al massimo i costi sociali delle operazioni in termini di occupazione. Orbene, nella fattispecie in esame va dichiarata antisindacale la condotta tenuta dalle società opposte per aver omesso di comunicare preventivamente alla struttura sindacale opponente la cessione di azienda e per aver impedito a questa di agire per garantire il rispetto delle disposizioni relative al trasferimento dei lavoratori. Né tale obbligo può dirsi adempiuto dalle opponenti con le informazioni rese nelle riunioni del e del e ciò sia perché le informazioni devono essere necessariamente preventive e sia perché quelle rese nei suddetti incontri erano insufficienti e lacunose. Ed, invero, nella riunione del fu dichiarato l importo del tfr complessivamente maturato per 204 lavoratori, ai quali erano state riconosciute tutte le garanzie di cui all art c.c. A fronte di dette informazioni risulta, però, che in data i lavoratori avevano sottoscritto un verbale di conciliazione con il quale rinunciavano ad ogni pretesa per diritti maturati fino al , ad eccezione del tfr nonché all insinuazione al passivo della procedura concorsuale e all opposizione allo stato passivo. Ebbene il mancato rispetto degli obblighi di informazione ha in sostanza esautorato il diritto di informazione e consultazione del sindacato incidendo pertanto sulla sfera patrimoniale di questo, ivi compreso il diritto all immagine e al rispetto della funzione, vulnerati dall inosservanza delle regole che ne garantiscono l esercizio (cass.lav n. 9991). Quanto all elemento soggettivo, si rileva che secondo l insegnamento della suprema corte per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non 3

4 essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro (cass.sez.un. n.5295/1997 e cass. n. 7706/04). Dichiarato, pertanto, alla stregua di quanto sin qui esposto, il carattere antisindacale della condotta tenuta dalle resistenti, va fatto ordine alle stesse di cessazione della suddetta condotta di rimozione degli effetti del comportamento illegittimo. Da tanto consegue che la condotta omissiva, destinata ad ostacolare ed a limitare la libertà e l attività organizzativa del sindacato mediante la mancanza dell informazione e consultazione che avrebbero dovuto procedere la stipulazione della cessione d azienda, comporta, affinché vengano rimosse le conseguenze dell omissione stessa, la inefficacia di tutti i provvedimenti connessi alla cessione che riguardano i lavoratori, verbale di conciliazione del , ferma la validità del contratto di cessione. Questo giudice condivide l orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di violazione dell obbligo di informazione del sindacato, tale comportamento, pur configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell art. 28, non incide sulla validità del negozio transattivo, non potendosi configurare l osservanza di dette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità e, quindi, di validità del negozio di trasferimento (cass.sez.lav , n.23). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunziando sull opposizione proposta da U in data cosµ provvede: in accoglimento dell opposizione dichiara l antisindacalità della condotta tenuta dalle opposte società con ordine alle stesse di cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti lesivi mediante la dichiarazione di inefficacia del verbale di conciliazione del e l attuazione della preventiva procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all art. 47 legge n. 428/90. 4

5 Condanna le società opposte al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive euro di cui euro 2000 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione. Così deciso in Benevento il Il Giudice Depositato in cancelleria in data

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