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1 1 OGGETTO RINNOVO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO QUESITO (posto in data 27 giugno 2014) Lavoro presso una Azienda Ospedaliera dal 1 gennaio 2013, con un rapporto di lavoro a tempo determinato, ed il mio incarico scade, contemporaneamente a quello di una mia collega, il 30 giugno Sembrava non ci fossero problemi per il rinnovo di entrambi i contratti che, tuttavia sono stati bloccati in quanto, presumibilmente, giungerà tramite l istituto del comando, un Dirigente Medico da un altra Azienda Ospedaliera. In attesa di questo comando la mia Azienda ha intenzione di rinnovare un solo contratto secondo l ordine della graduatoria relativa all avviso pubblico a suo tempo esperito per l assunzione. Si tratta di una graduatoria del 2009 e mi chiedo se sia ancora in corso di validità (nel bando non ne è specificata la durata). Inoltre mi chiedo: 1) L Istituto del comando ha la priorità sul rinnovo di un contratto di un dirigente medico a tempo determinato ricoperto tramite selezione pubblica? (quesito CCNL Art.21, I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti ). 2) L istituto del comando prevede un assenso del responsabile dell unità operativa ricevente? 3) La retribuzione del comandato è a carico della struttura ricevente o di quella di appartenenza? (il comando viene presentato dai vertici della mia Azienda come un procedimento di risparmio ma ho letto diverse sentenze in cui si afferma che l onere finanziario deve gravare sull Ente che utilizza la prestazione)

2 2 RISPOSTA (inviata in data 27 giugno 2014) Il comportamento dell'azienda è corretto, per i seguenti motivi: 1) la mobilità, nelle sue varie forme, compreso il comando, deve essere esperita prima di procedere ad assunzioni, siano esse a tempo determinato o indeterminato 2) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici è stata prorogata fino a tutto il dicembre 2016, (articolo 4, comma 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101) ed è prevalente comunque l'orientamento a protrarne la validità ben oltre i tre anni, per ovvie considerazioni di economicità e tempestività 3) l'onere del personale in comando è ovviamente a carico dell'amministrazione presso la quale il comandato presta la sua opera, anche se continuerà ad essere pagato dall'amministrazione dalla quale dipende, fermo restando che l'amministrazione presso la quale il comandato lavora procederà al relativo rimborso 4) la previgente formulazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedeva che la mobilità poteva essere disposta solo previo assenso sia del responsabile dell'unità operativa di appartenenza sia del responsabile dell'unità operativa di destinazione. Questa disposizione è scomparsa nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che, come si legge nella relazione predisposta dal Governo come premessa della legge di conversione, tende a rendere la mobilità molto più libera, prevedendo addirittura che in alcuni casi, che saranno probabilmente ampliati nell'iter di conversione del provvedimento, non sia necessario nemmeno il consenso dell'amministrazione di appartenenza. 5) il risparmio non deve essere valutato a livello di singola azienda, perché da questo punto di vista gli oneri sostenuti dall'azienda presso la quale il dipendente lavora sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che sosterrebbe assumendo un dipendente, ma a livello complessivo regionale, perché a questo livello è diverso spostare un dipendente da un'azienda ad un'altra o assumerne uno nuovo.

3 3 CCNL 1998_2001 articolo 21 Comando 1. l istituto del comando come strumento di mobilità Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso. 2. condizioni, limiti ed oneri del comando Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l azienda o l amministrazione di destinazione. 3. indisponibilità del posto di provenienza del dirigente comandato Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità. 4. disponibilità del posto temporaneamente coperto con un comando I posti vacanti temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti. 5. applicabilità del comando durante il periodo di prova Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall azienda previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l avvenuto superamento. 6. comando finalizzato ad aggiornamento Per finalità di aggiornamento, il dirigente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.

4 4 CCNL 1998_2001 articolo 21 Comando 7. limiti e condizioni del comando per aggiornamento Il comando per finalità di aggiornamento è senza assegni e non può superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali. 8. comando per aggiornamento di interesse aziendale Ove il comando sia giustificato dall esigenza dell azienda per il compimento di studi speciali o per l acquisizione di tecniche particolari, al dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.

5 5 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente fino al 24 giugno la mobilità come cessione del rapporto di lavoro Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. norme per agevolare i processi di mobilità Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. funzioni e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

6 6 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente fino al 24 giugno bis. obbligo di esperimento preventivo delle procedure di mobilità Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. 2-quinquies. trattamento giuridico ed economico in caso di mobilità Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ammi-nistrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. assegnazione temporanea da altre amministrazioni Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione con i quali devono procedere periodicamente a ridefinire la propria organizzazione e le relative dotazioni orga-niche, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le mo-dalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre ammi-nistrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il re-gime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

7 7 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 1. criteri e procedure per il trasferimento ad altra amministrazione Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell' amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Le modifiche apportate alla precedente formulazione dell articolo 1 hanno la finalità di rendere più facile il trasferimento da una amministrazione ad un altra, eliminando il previsto parere favorevole dei responsabili degli uffici di provenienza e di destinazione, quando non addirittura l assenso dell amministrazione di appartenenza. Attenuato appare il vincolo della qualifica posseduta: nel testo ora vigente è richiesta una qualifica corrispondente, mentre nel testo previgente era richiesta la stessa qualifica. Interessante appare l istituzione di un portale gestito dal dipartimento della funzione pubblica strutturato in modo da facilitare l incontro tra domanda e offerta di posizioni lavorative. Non condivisibile appare l avere eliminato dal testo la precisazione che il trasferimento per mobilità da una amministrazione a un altra si sostanzia in una cessione del contratto di lavoro, precisazione densa di significati giuridici.

8 8 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse Nell'ambito dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le sedi di tali amministrazioni pubbliche collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza Stato, città ed autonomie locali unificata per le materie ed i compiti di interesse comune con la conferenza delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Il concetto di unità produttiva è oggetto di molteplici e non sempre sovrapponibili interpretazioni sia nella dottrina, sia nelle norme, sia nella giurisprudenza. In un saggio pubblicato nel maggio del 2010 si legge Non risulta del tutto agevole approntare una definizione di unità produttiva. Parte della dottrina ritiene che tale espressione si presti a differenti interpretazioni a seconda dell ambito in cui viene richiamata ossia che non vi sia una nozione ontologica e generale di unità produttiva, ma una definizione mutevole in base al contenuto precettivo e alla ratio delle norme cui fa riferimento. Altra parte della dottrina, al contrario, vorrebbe - attraverso l elaborazione degli insegnamenti della Giurisprudenza di legittimità correlati con le poche indicazioni normative - provare ad elaborare un concetto adattabile a tutte.

9 9 Nel tentativo di approdare ad una definizione univoca di unità produttiva l autore riporta alcune definizioni estratte da sentenze della corte di cassazione tra le quali due appaiono particolarmente significative: l unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l attività di produzione di beni o servizi dell impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo (Cassazione civile., Sezione. lavoro., 21 luglio 2000, n. 963). per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cassazione civile, Sezione. lavoro, 14 giugno 1999 n. 5892) Una importante definizione di unità produttiva è formulata dall articolo 2, lettera t) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), che definisce unità produttiva stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Il comma 2 dell articolo 4 fa riferimento all articolo 2103 del codice civile sottintendendo che tale riferimento deve intendersi all ultimo comma del citato articolo 103 che dispone che il prestatore di lavoro non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive per sancire normativamente che sedi diverse della stessa amministrazione situate nello stesso comune e parimenti ad una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede alla quale il dipendente è adibito costituiscono medesima unità produttiva. Al di là della formulazione del testo che appare giuridicamente opinabile, perché rapporta alla distanza un concetto che attiene ad altre variabili (in particolare l autonomia tecnico organizzativa se non addirittura finanziaria) la sostanza della norma appare fin troppo chiara, e conferisce all amministrazione, come viene bene esplicitato nella relazione a premessa del disegno di legge di conversione, la piena fruibilità della prestazione lavorativa in un raggio di 50 km dalla sede di assegnazione. Sotto il profilo giuridico, anziché sancire con forza di legge una evidente forzatura (affermare che due presidi ospedalieri appartenenti ad una stessa Azienda sanitaria locale, situati ad una distanza di 50 km di distanza l uno dall altro, e del tutto autonomi funzionalmente, sono la stessa unità produttiva, è un non senso palese) sarebbe stato senza dubbio più corretto formulare la norma nel modo seguente: tra le ragioni tecniche, organizzative e produttive che l articolo 2103 del codice civile pone come condizione per la trasferibilità del prestatore di lavoro da una unità produttiva ad un altra della stessa azienda devono essere a pieno titolo ricomprese le carenze di personale conseguenti alle misure adottate per il contenimento della spesa pubblica, e l esigenza di assicurare comunque, senza ricorrere a nuove assunzioni, la continuità dei servizi. La perentorietà del disposto normativo viene ribadita dal successivo comma 2.2, che precisa che Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi di lavoro in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

10 10 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 2.1. finanziamento delle procedure di mobilità Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma nullità di clausole contrattuali in contrasto con i commi 1 e 2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e istituzione e disciplina di un fondo per finanziare la mobilità Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I successivi commi dell articolo 30 sono rimasti immutati

11 11 decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni Articolo 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) 4.proroga dell efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

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