FEDERAZIONE ITALIANA VELA

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1 FEDERAZIONE ITALIANA VELA Capitolato speciale di polizza Lotto n. 6 RC DERIVE Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 1

2 DEFINIZIONI Assicurazione Coassicurazione Polizza Legge Regolamento Società o Compagnia Delegataria Coassicuratrice Contraente Assicurato Broker Conducente Sinistro Franchigia Rischio Risarcimento Indennizzo Ebbrezza Attestazione sullo stato del rischio Premio Acque interne il contratto di assicurazione; il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori; il documento che prova l assicurazione; la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni; l'istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici; l'impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischi; la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo; La Federazione Italiana Vela (F.I.V.) la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione; Assiteca S.A. S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. la persona fisica alla guida dell unità assicurata; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; l importo fisso espresso in cifra o in percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato; la probabilità che si verifichi il sinistro; la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; la somma dovuta dalla Società all Assicurato o beneficiario in caso di sinistro; uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche; il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; la somma dovuta dal Contraente alla Società. acque lacustri e fluviali dei Paesi Europei; Codice delle Assicurazioni Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL n. 209). Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 2

3 Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione delle derive della Federazione Italiana Vela. Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2011 e termina alle ore del 31 dicembre 2014 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta alla Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Compagnia. Su espressa richiesta scritta della Contraente, al fine di consentire l espletamento della procedura per l aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l assicurazione, alle condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. Art. 2 Obblighi della Federazione La Federazione si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall art del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall accordo. Art. 3 Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker Assiteca S.A. S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker Assiteca S.A. S.p.A. il quale tratterà con l Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all Impresa. L opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie della presente Convenzione con un aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all Impresa di assicurazione, ai sensi dell art. 118 del D. Lgs 209/2005. Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari L affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 3

4 L affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'accertata inadempienza dell obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art c.c. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Art. 2 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 3 Dichiarazioni della Società La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato. Art. 4 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. Art. 5 Coassicurazione e delega Se l assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all art del Codice Civile; tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell incarico al broker, e successivamente alla Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 4

5 cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Art. 6 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 60 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio. Art. 7 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker. In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2011, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni. Trascorso il termine di 60 giorni, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 8 Alienazione dell unità Nel caso di trasferimento di proprietà dell unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione con altra unità. Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli precedenti e pagamento del conguaglio di premio. b) Cessione del contratto. Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all acquirente dell unità la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti. Nel caso in cui l acquirente del natante documenti di essere contraente di una polizza riguardante lo stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dall acquirente di subentrare nella polizza ceduta. Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 5

6 La Società, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse le imposte ed il contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Il contratto ceduto cesserà alla sua naturale scadenza. c) Risoluzione del contratto. Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno. Art. 9 Cessazione di Rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell unità In caso di cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell unità assicurata, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso. Il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altra unità della medesima tipologia, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità dell unità che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall utilizzatore di un unità in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altra unità di sua proprietà. Art. 10 Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 11 Legge regolatrice del contratto Rinvio alle norme di legge La polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia. Art. 12 Giurisdizione Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art. 13 Obblighi informativi della società per i sinistri La Società alle scadenze del terzo mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente ed al Broker indicato in polizza il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso: - numero sinistro - data di accadimento - tipologia di avvenimento - importo pagato - importo riservato - importo franchigia - data del pagamento o della chiusura senza seguito Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 6

7 Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente ed al Broker indicato in polizza di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE Art. 1 Rischi assicurati La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell unità descritta in polizza. La Società inoltre: - assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell unità a cose ed animali di terzi con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico dell Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell apposito spazio previsto nella Scheda Riepilogativa; - assicura la responsabilità per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall incendio dell unità quando la stessa non si trova in navigazione, con la stessa franchigia riportata nella Scheda Riepilogativa; - fermo restando quanto previsto nel primo capoverso, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo dell unità od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate. In caso di unità adibite a scuola guida l assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati in occasione e/o nel corso e/o dalla partecipazione dell unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Art. 2 Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla conduzione del natante a norma delle disposizioni vigenti; - per il battello di servizio e/o motore non principale; - nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la autorizzazione alla navigazione temporanea, se essa avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione - nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti. Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 7

8 Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa. Art. 3 Certificato e contrassegno Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dalla Società presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive. Art. 4 Limiti geografici di operatività L assicurazione vale nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri federali del Contraente. NORME CHE RLANO I SINISTRI Art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Ai sensi dell articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. Art. 6 Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione del danneggiato. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde, in particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. CONDIZIONI PARTICOLARI A ) Responsabilita civile quando l unita e a terra La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non oggetto di copertura obbligatoria. Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici. Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art. 129 del Codice, in relazione alla presente estensione di copertura, sono inoltre esclusi i danni: - ai dipendenti del Contraente e/o dell Assicurato addetti al servizio dell unità e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra; Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 8

9 - alle cose di terzi che il Contraente e/o l Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell unità; - cagionati al mezzo che effettua l alaggio, il varo e la movimentazione dell unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell ambito del Codice; - cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere. Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 9

10 UNITÀ ASSICURATE Formano oggetto della presente assicurazione le unità di proprietà e/o in uso alla Contraente e segnalate alla Società nel corso dell annualità assicurativa. Si prende nota e si dà atto che le unità assicurate alla decorrenza della presente polizza sono quelle indicate nell elenco di seguito riportato: DERIVE - TAVOLE ITA Mackay ITA Mackay ITA Mackay ITA Mackay ITA Mackay ITA 4474 ITA Mackay ITA 4475 ITA Mackay 8 LASER (ITA ) ITA Performance 9 LASER ITA Mackay er ITA Mackay er ITA Mackay er ITA Ovington er ITA Ovington er ITA Ovington er ITA 1229 ITA Ovington er ITA Negri er ITA Negri er ITA Ovington er ITA Ovington er ITA Ovington er ITA Ovington 22 YNGLING ITA Abbott 23 YNGLING ITA Abbott 24 YNGLING ITA Abbott 25 TIKA ITA Mystere 26 TIKA ITA Mystere Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 10

11 27 TIKA ITA Mystere 28 TIKA ITA Mystere 29 TIKA ITA Mystere 30 TIKA ITA Mystere 31 TIKA ITA Mystere 32 TIKA ITA Mystere 33 TIKA ITA Mystere 34 TIKA ITA Mattia & Cecco 35 TIKA ITA Mattia & Cecco 36 TIKA ITA Mattia & Cecco 37 TIKA ITA Mattia & Cecco 38 TIKA ITA 2007 Mattia & Cecco 39 TIKA ITA 2007 Mattia & Cecco ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela ITA Nautivela MATTIA ITA Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 11

12 MATTIA 14 ITA MATTIA 14 ITA MATTIA 14 ITA MATTIA 14 ITA STAR ITA Lillia 67 STAR ITA Lillia 68 ELLIOTT 6M ITA Elliott 69 ELLIOTT 6M ITA Elliott ITA FINN ITA Devoti 71 49er ITA Ovington 72 IT-SSGEG010E IT-SSGEG013F100 IT-SSGEG017F100 IT-SSGEG018F100 IT-SSGEG022A110 IT-SSGEG023A110 IT-SSGEG024A110 IT-SSGEG025A110 IT-SSGEG026B110 IT-SSGEG027B110 Ego boats by Sea Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 12

13 82 IT-SSGEG028B IT-SSGEG029B IT-SSGEG030B IT-SSGEG031C IT-SSGEG032C Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 13

14 RS:X ITA Neyl Pride 114 RS:X ITA Neyl Pride 115 RS:X ITA Neyl Pride 116 RS:X ITA Neyl Pride 117 RS:X ITA Neyl Pride 118 RSFeva ITA Boat-tech 119 RSFeva ITA Boat-tech Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 14

15 Massimali di garanzia SEZIONE MASSIMALI Limite per sinistro ,00 Limite per persona ,00 Limite per danni a cose e animali ,00 SEZIONE PREMI PREMIO MINIMO ANNUALE La Contraente riconosce un premio annuale, conteggiato applicando il premio di = (incluse le imposte) per ciascuna unità assicurata. PAGAMENTO DEL PREMIO La Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di Il pagamento dei premi verrà corrisposto in.. rate di.ciascuna. FEDERAZIONE ITALIANA VELA La compagnia di assicurazioni Assiteca S.A. S.p.A. Pagina 15

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