AQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Via Salvatore Cognetti n Bari Anche in nome e per conto delle Società Controllate

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1 AQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Via Salvatore Cognetti n Bari Anche in nome e per conto delle Società Controllate Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Inquinamento

2 Definizioni comuni ASSICURATO ASSICURAZIONE Acquedotto Pugliese S.p.A. Aseco S.p.A. Il contratto di assicurazione. ATTIVITA PERIODO DI ASSICURAZIONE CONTRAENTE FRANCHIGIA RISARCIMENTO Quella svolta dall Assicurato per statuto. per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all attività principale, ovunque e comunque svolte. Il periodo di validità della Polizza compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nell Allegato Prospetto di Offerta. Acquedotto Pugliese S.p.A. che stipula l assicurazione anche in nome e per conto delle Società Controllate. L importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. POLIZZA Il documento contrattuale che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta alla Società. RICHIESTA DI RISARCIMENTO RISCHIO Comunicazione scritta proveniente da un terzo con la quale viene avanzata una richiesta di risarcimento o di altra forma di tutela, nei confronti dell Assicurato quale responsabile di un Evento di Inquinamento. La probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO SINISTRO SOCIETA La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. La notifica dell atto o la richiesta di risarcimento per la quale è prestata la garanzia assicurativa nei termini contrattualmente previsti; sono equiparate a richieste di risarcimento danni le denuncie presentate dal Contraente. L Impresa assicuratrice. Pag. 2 di 14

3 STABILIMENTO Area sottoposta al controllo dell Assicurato, all interno della quale si svolge l Attività. EVENTO INQUINAMENTO NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE COSTI DI BONIFICA E RIPRISTINO Qualsiasi circostanza estranea allo svolgimento ordinario dell Attività, non cagionata intenzionalmente dall Assicurato, che provochi la fuoriuscita nello Stabilimento, e/o da qui verso l esterno, di sostanze in concentrazione e con caratteristiche tali da: arrecare danno all uomo, alle matrici ambientali (acqua, aria e suolo), ai beni materiali; compromettere gli usi legittimi dell ambiente e/o di tali beni, o per le quali la Normativa in Materia Ambientale imponga comunque la riduzione delle concentrazioni presenti, nelle matrici ambientali o nei beni materiali, delle sostanze così fuoriuscite entro i limiti dalla stessa stabiliti. Qualsiasi direttiva o regolamento comunitario, legge o disposizione avente forza di legge, decreto, regolamento o ordinanza di autorità pubbliche, concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell ambiente, in materia di inquinamento. Spese necessarie sostenute, in misura ragionevole, direttamente dall Assicurato, o da un terzo, che ne richieda il rimborso all Assicurato, sulla base di quanto prescritto dalla Normativa in Materia Ambientale per : (bonifica) gli interventi di: caratterizzazione, progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla Normativa in Materia Ambientale; (ripristino) l insieme degli interventi che, successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità; le spese per l attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle autorità competenti a conclusione dell intervento di bonifica, ove non diversamente pattuito, sono comprese per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dalla conclusione dell intervento di bonifica. Data / / La Società Il Contraente Pag. 3 di 14

4 Art. 1 - Norme che regolano l assicurazione in generale Art Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 1.3 Interpretazione del contratto Si conviene tra le parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell art del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore del Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l eventuale periodo opzionale di cui all art. 1.9 (Durata del contratto) e le previsioni di cui all art (Cessazione anticipata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Resta inteso che il premio verrà versato in rate semestrali 30/06 31/12. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. Art Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Pag. 4 di 14

5 Art Buona fede L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottantai) giorni da darsi con lettera raccomandala. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Art Durata del contratto Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni, dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le parti. Tuttavia, a richiesta del Contraente, la Compagnia concederà il rinnovo di 1 anno, con il medesimo premio annuo lordo indicato nel Prospetto Allegato di Offerta. Art Cessazione anticipata del contratto E data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa intendendosi per tale il 31/12 di ogni anno - mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell annualità. Nell ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell annualità assicurativa, una proroga della durata fino ad un massimo di sei mesi, che la Compagnia sarà obbligata ad accettare percependo il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente è esclusivamente quello di Bari. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Coassicurazione e delega Qualora la medesima assicurazione o l assicurazione di rischio relativi alle stesse cose sia ripartita in più Assicuratori per le quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art del Codice Civile). Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendo fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Pag. 5 di 14

6 Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori L Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare all Assicuratore eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nominativo degli altri. Art Forma delle comunicazioni dell Assicurato alla Società Tutte le comunicazioni, alle quali l Assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o posta elettronica, indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti dell Assicurato. Art Calcolo del Premio Il premio non è soggetto a regolazione o conguaglio alla fine di ogni periodo assicurativo. Art Tracciabilità dei flussi finanziari La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessali all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessali all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alta legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. Data / / La Società Il Contraente Pag. 6 di 14

7 Art. 2 - Norme che regolano l assicurazione RC Inquinamento Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale. L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in generale, le norme che regolano l assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente/Assicurato. Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito, di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell Attività: A. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per: * morte e lesioni personali; * danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino. * sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d uso di cose nell ambito del sito contaminato a seguito dell Evento di Inquinamento. B. Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell Assicurato poste entro i confini della Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento. C. Costi di Bonifica e Ripristino, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini degli Stabilimenti, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento. D. Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito del propagarsi, all esterno degli Stabilimenti, degli effetti di un Evento di Inquinamento che si sia verificato entro i confini degli Stabilimenti Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi (o al verificarsi) di un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Tali spese sono comprese in garanzia nell ambito del sottolimite per sinistro indicato all Art. 3.1 Limiti di indennizzo. Al suddetto sottolimite non si applica alcuna franchigia nel caso in cui pervenga alla Società dettagliata comunicazione scritta su quanto occorso e sugli interventi effettuati, entro 72 ore dal manifestarsi della minaccia imminente, o dal verificarsi di un evento di inquinamento Le coperture di cui sopra sono efficaci anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell insediamento in serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai venti anni, le coperture richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che siano dotati di sistemi di contenimento. Pag. 7 di 14

8 Tale garanzia è comunque prestata con l applicazione della franchigia ed entro il sottolimite di cui al successivo Art. 3 Limiti di indennizzo Franchigie. Art. 2.2 Danno Ambientale (ex Art. 300, D.Lgs 152/06) Danno ambientale inteso come deterioramento significativo e misurabile - purché permanente - provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico; i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell Evento di Inquinamento. Massimale per sinistro/anno: Euro ,00 Il suddetto massimale deve intendersi incluso all interno del massimale aggregato di cui al punto 4.1 (Massimale per sinistro ed in aggregato annuo) dell Allegato Prospetto di Offerta e non in aggiunta al medesimo. Art. 2.3 Esclusioni e limitazioni La Società non risarcisce i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione, se non è provato che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) originati da amianto o qualsiasi materiale contenente amianto, pitture a base di piombo utilizzate o applicate a qualsiasi costruzione o struttura; d) derivanti dalla proprietà, possesso o uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all esterno dei beni/impianti; e) a cose di terzi che l Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo; f) derivanti da, o attribuibili a, inosservanza intenzionale da parte dell Assicurato di leggi, direttive, regolamenti, statuti, normative o consuetudini aventi forza di legge, ovvero di avvisi di violazione, ordini esecutivi o disposizioni di autorità pubbliche; g) l assicurazione inoltre non comprende i danni derivanti da distribuzione di acqua potabile inquinata laddove essi siano risarcibili in conformità ad altra polizza eventualmente stipulata dall Assicurato; h) qualsiasi responsabilità che, non sussistendo ai sensi di legge, l Assicurato si sia assunto mediate contratto; i) da inquinamento che riguardino aree in cui le sostanze fuoriuscite siano già presenti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla normativa in materia ambientale; j) che si verifichino e/o si manifestino successivamente alla data in cui viene a mancare il controllo operativo dello Stabilimento; k) da variazione della destinazione d uso dell area interessata dall evento di inquinamento e dall eventuale incremento dei costi di bonifica e ripristino in conseguenza della variazione della destinazione d uso del sito intervenuta durante l intervento di bonifica; l) da eventi che provochino alterazioni di carattere genetico; m) da eventi originatisi da contaminazioni di tipo biologico, per tale intendendosi quella prodotta da virus, batteri, funghi, spore etc.; Pag. 8 di 14

9 n) da eventi che si verifichino e/o si manifestino, sia entro che oltre i confini dello Stabilimento, successivamente alla data in cui lo stesso viene: venduto o ceduto (ivi compresa la cessione del controllo operativo); Non sono considerati terzi: a) gli Amministratori dell Assicurato ed i loro coniugi, genitori, figli, nonché parenti o affini conviventi; b) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) le Società che, rispetto all Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. Rientreranno comunque nel novero dei terzi le persone fisiche o giuridiche proprietarie dei beni/impianti condotti e/o gestiti dall Assicurato. Non è compreso in garanzia qualsiasi pagamento che l Assicurato sia tenuto ad effettuare per uno dei seguenti titoli: - sanzioni, multe, ammende da chiunque comminate, nonché i cosiddetti danni punitivi; - imposte e tasse; - qualsiasi risarcimento o indennizzo per eventi che la legge consideri non assicurabili; Art Validità temporale Massimali di garanzia Limiti di risarcimento La copertura assicurativa vale, fino alla concorrenza del massimale per sinistro ed in aggregato annuo indicato nell Allegato Prospetto di Offerta, per le richieste pervenute all Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente polizza, riferite ad eventi inquinanti verificatisi in data successiva al 31/12/2009, purché non noti/conosciuti dall Assicurato alla data di stipula del contratto e sempre che, alla data di stipulazione, l Assicurato non sia a conoscenza delle circostanze che rendano prossimo e certo il verificarsi del Sinistro stesso. In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata tale per tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. Art. 2.5 Denuncia del sinistro I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società od all ufficio all uopo incaricato, entro il termine di trenta giorni dall evento o dal momento in cui l Assicurato ne viene a conoscenza. La denuncia dovrà contenere la data ed il luogo in cui si è verificato l evento, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la più ampia descrizione possibile. Sarà data immediata comunicazione nei casi di gravi sinistri, così come per i casi di cui all ultimo capoverso del precedente art Art. 2.6 Proroga dei termini per la denuncia dei sinistri Alla scadenza ultima della polizza, come disciplinato all Art. 1.9, il Contraente, avrà diritto alla proroga del termine per la denuncia dei Sinistri, fissato in 30 giorni dalla scadenza contrattuale. Art. 2.7 Gestione delle vertenze di danno La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Pag. 9 di 14

10 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite stabilito dall art Cod. Civ. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fa Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Data / / La Società Il Contraente Pag. 10 di 14

11 Art. 3 Limiti di indennizzo - Franchigie Art. 3.1 Limiti di indennizzo Il limite di risarcimento per sinistro e per anno (indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi) viene stabilito in Euro ,00 (dodicimilioni/00), salvo quanto qui di seguito diversamente disciplinato: - Euro ,00 spese per la messa in sicurezza (punto dell Art. 2.1) - Euro ,00 serbatoi interrati (punto dell Art. 2.1) Art. 3.2 Franchigie / Scoperti - Euro ,00 per Costi di Bonifica e Ripristino al di fuori dei confini dello stabilimento (comma D dell Art. 2.1); - Euro ,00 per serbatoi interrati (puto dell Art. 2.1). Data / / La Società Il Contraente Pag. 11 di 14

12 Disposizione finale Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto. La Società aggiudicataria inserirà l eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria. Data / / La Società Il Contraente Pag. 12 di 14

13 Dichiarazione Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell art Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art Recesso in caso di sinistro; Art Durata del contratto; Art Cessazione anticipata del contratto; Art Foro competente; Art Assicurazione presso diversi assicuratori; Data / / La Società Il Contraente Pag. 13 di 14

14 ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione (da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 1 CONTRAENTE/ASSICURATO Acquedotto Pugliese S.p.A. e Società Controllate Via Salvatore Cognetti n. 36 Cap Bari P.I.: DURATA CONTRATTUALE 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione 3 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO ANNUO LORDO: SEMESTRALE 4 RISCHIO ASSICURATO RC Inquinamento 5 MASSIMALE PER SINISTRO ED IN AGGREGATO ANNUO 5.1 Euro ,00 6 OFFERTA Premio lordo annuo (in cifre) (base dell aggiudicazione) Premio lordo annuo (in lettere) (base dell aggiudicazione) Euro.. Euro.. 7 ACCETTAZIONE La Società, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n... del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza la Società al trattamento. Data / / La Società Il Contraente Pag. 14 di 14

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