Art. 3 Agevolazioni e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato Art. 4 Soggetti beneficiari.

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1 BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER FAVORIRE L INNOVAZIONE, LA COMPETITIVITA, PER L APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE E LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE Art. 1 Obiettivi e finalità La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso, nell ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, indice un Bando di concorso per la concessione di contributi alle PMI locali, con lo scopo di favorire: - l approccio all innovazione, anche attraverso l individuazione di bisogni e soluzioni mirati; - lo sviluppo e la realizzazione di progetti di innovazione di prodotto, organizzativa e di processo; - l attivazione di nuove professionalità in azienda, per l apporto di specifiche competenze; - l applicazione di modelli organizzativi e di gestione incentrati sull utilizzo di avanzati sistemi di informazione e comunicazione (Ict), e l adozione di tecnologie per la tutela delle produzioni caratteristiche; - il connubio tra esigenze di produttività e competitività, nel rispetto e salvaguardia dell ambiente. Art. 2 Linee d intervento ammissibili e risorse finanziarie Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili alle seguenti Linee: Linea 1: Mappatura dei bisogni di innovazione e identificazione delle azioni per la soluzione di tali bisogni; Linea 2: Sviluppo di progetti, prodotti e servizi innovativi; Linea 3: Capitale umano qualificato in azienda; Linea 4: Tecnologie dell informazione e comunicazione (ICT); Linea 5: Interventi per la competitività aziendale e la tutela dell ambiente. Fanno parte integrante del presente Bando le Schede di Intervento relative alle Linee medesime. La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a ,00, da elevarsi fino ad ,00 subordinatamente alla delibera del Consiglio Camerale di approvazione dell aggiornamento del preventivo economico Tale dotazione è così ripartita per ciascuna Linee di intervento: - Linea 1: ,00; - Linea 2: ,00; - Linea 3: ,00; - Linea 4: ,00; - Linea 5: ,00.

2 Pag. 2 di 18 A seguito dell elevazione succitata la ripartizione per ciascuna delle Linee succitate verrà così rideterminata: - Linea 1: ,00; - Linea 2: ,00; - Linea 3: ,00; - Linea 4: ,00; - Linea 5: ,00. In ogni caso e ai fini della completa utilizzazione della dotazione finanziaria complessiva nonché, in particolare, qualora si verifichi un avanzo di disponibilità all interno di una o più Linee, potrà essere effettuata una riallocazione dei fondi eccedenti a incremento della dotazione finanziaria delle altre Linee, con le modalità indicate nei successivi articoli. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di aumentare ulteriormente le risorse sopraccitate, nel periodo di vigenza del presente Bando, qualora si rendessero disponibili nuovi stanziamenti nei bilanci di riferimento dell Ente. Art. 3 Agevolazioni e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale e sono concessi in conformità a: a) Regolamento comunitario di esenzione dall obbligo di notifica n. 1998/2006 (aiuti de minimis ) (1), applicabile a tutti i settori con le precisazioni ivi esplicitate, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (2) elencati nell allegato I del Trattato CE (3) ad eccezione dei due casi seguenti: i) quando l importo dell aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di detti prodotti acquistati da produttori primari o immessi nel mercato dalle imprese; ii) quando l aiuto viene subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari - e con le ulteriori precisazioni/eccezioni indicate nel Regolamento di cui trattasi; b) per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, Regime di aiuti al settore primario autorizzato dalla Commissione Europea per le Camere di Commercio del Veneto con decisione n. 62/2001, integrata, con le misure opportune, alla luce degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale Ogni contributo sarà erogato all impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione delle azioni ammesse e dell investimento minimo stabilito, al netto IVA e al lordo della ritenuta di legge del 4% di cui all art. 28 del D.P.R. 600/73. Art. 4 Soggetti beneficiari. Possono beneficiare del contributo le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve PMI) - così come definite nell allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (4) in forma singola o aggregata, in possesso dei seguenti requisiti: - avere sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Treviso; - essere in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di Commercio, risultare in regola

3 Pag. 3 di 18 con la comunicazione di inizio attività ed essere effettivamente attive; - essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Ai fini del presente Bando per imprese aggregate si intende qualunque forma di condivisione del progetto, da parte di almeno tre imprese non legate da rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell art del codice civile e/o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza - anche senza il ricorso a forme giuridicamente riconosciute. Una delle imprese aggregate assumerà il ruolo di capofila presentando un unica domanda che comprenderà le informazioni anagrafiche e progettuali relative a tutte le imprese coinvolte e che fungerà da referente per conto dell aggregazione, per gli scopi del Bando di cui trattasi. Non sono ammesse sostituzioni di imprese nelle aggregazioni dopo la presentazione della domanda. Non possono partecipare all aggregazione imprese aventi sede legale e/o unità operativa in altre province. Qualora l impresa richiedente risponda ai criteri di impresa femminile (5) o giovanile (6), la somma concessa a titolo di contributo, pur non potendo comunque superare l intensità dell aiuto prevista, potrà raggiungere l importo massimo indicato in ciascuna Linea. Art. 5 Casi di esclusione Sono escluse, in ogni caso, dall ammissione ai contributi le imprese che: - non siano in regola con la comunicazione di inizio attività e/o risultino inattive; - non siano in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività; - siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione (liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria) e/o si trovino in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02 (7); - abbiano beneficiato o beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa; - presentino domande che contengano una rendicontazione di spesa inferiore, al netto di IVA, al minimo ammissibile come riportato in ciascuna Linea d intervento; - non siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Al riguardo, si considera regolare la posizione del soggetto che: a) ha versato l ultimo diritto annuale dovuto; b) non ha posizioni di insolvenza relativa ad anni precedenti. Si considera invece sanabile la posizione del soggetto che: c) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali; d) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore al dovuto. Nei casi sub c) e d) le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante tale regolarizzazione, entro un termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena l esclusione dal concorso; - presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Treviso o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Treviso, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012; - siano controllate e/o partecipate da Enti/aziende pubblici.

4 Pag. 4 di 18 Qualora l istanza si riferisca ad interventi da realizzare in un eventuale unità locale (esclusi locali destinati a magazzino o deposito), i requisiti sopra citati riguardano anche quest ultima che, pertanto, al momento della presentazione della domanda, deve essere già aperta ed attiva. Tutti i requisiti richiamati in questo e nel precedente articolo, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Bando, devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere, a pena di esclusione dal concorso, fino all adozione del provvedimento di liquidazione, che avverrà entro i termini di cui al successivo art. 13. Art. 6 Spese Tutte le spese ammissibili vanno specificate in funzione di quanto previsto per ciascuna Linea e devono riguardare interventi presso la sede dell impresa o unità operativa ubicata nella provincia di Treviso. Devono rispondere ai seguenti criteri: - pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto; - trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione). Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al 13 giugno 2014, direttamente riguardanti il progetto presentato, al netto di IVA e di altre imposte e tasse. Non saranno in ogni caso presi in considerazione gli interventi i cui documenti di riferimento (DDT e note di consegna ove previsti, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) siano datati precedentemente o successivamente ai termini suddetti. L impresa beneficiaria si impegna a non alienare i beni oggetto dell investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell agevolazione con l obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio maggiorate degli interessi legali. Non sono in ogni caso ammissibili, salve ulteriori disposizioni in merito contenute nel Bando e nelle allegate Schede, le seguenti spese: - sostenute prima del giorno successivo alla presentazione della domanda e oltre il 13 giugno 2014; - formazione di personale, a qualsiasi titolo; - personale dipendente dell impresa richiedente; - acquisto di beni immobili; - tasse e imposte; - rappresentanza; - derivanti dall utilizzo di mezzi già propri; - per il mero adeguamento/rispetto a norme/limiti di legge; - per acquisto di pc desktop, di pc laptop, di tablet, di smartphone e di stampanti; - di abbonamento/connessione varie (ad es hosting) e per attrezzature informatiche e/o software per la gestione ordinaria (contabile e amministrativa) dell impresa; - per la realizzazione di siti internet statici; - per l esercizio e la gestione corrente di impresa, per la manutenzione ordinaria, per le scorte e il funzionamento in generale; - acquisto mezzi di trasporto; - notarili e atti accessori;

5 Pag. 5 di 18 - acquisto di beni in leasing, di beni usati, materiali di consumo e minuterie; - realizzazione di attività tramite commesse interne od oggetto di autofatturazione; - regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide; - brevettazione (deposito domande, traduzione, relative consulenze); - sistemi di CAD/CAM; - spese che beneficino o abbiano già beneficiato di finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci; - per la realizzazione di piani di marketing e promozione pubblicitaria in genere; - impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; - consulenze prestate da fornitori che non siano in regola con le prescritte abilitazioni eventualmente necessarie nonché da imprese o professionisti che risultino soci e/o amministratori dell impresa richiedente il contributo, ovvero abbiano con questa rapporti di controllo, partecipazione, o aventi legali rappresentanti in comune; non sono altresì ammissibili spese di consulenza non espressamente riferite all iniziativa e quelle meramente ordinarie/generiche; - effettuate e/o fatturate all impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. Nel caso di imprese aggregate, non sono ammissibili spese oggetto di fatturazione incrociata tra imprese o da parte di soci, amministratori etc., facenti parte di imprese partecipanti all aggregazione stessa. Alla sola impresa capofila potranno essere riconosciute, soltanto qualora espressamente evidenziate nella domanda di partecipazione: a) spese generali, di amministrazione interna e di organizzazione (ad es.: telefoniche, postali etc.), fino alla percentuale massima del 5% delle proprie spese vive e dirette progettuali. Dette spese andranno rendicontate, elencate e giustificate a parte, tramite dichiarazione sostitutiva, nonché supportate da idonea documentazione; b) spese di personale dipendente, fino alla percentuale massima del 10% delle proprie spese vive e dirette progettuali, purché rendicontate a parte con specifico riferimento al tempo (ore) dedicato all investimento e comprovate mediante appositi documenti (ad esempio: statini stipendiali) in sede di dichiarazione sostitutiva. Tutte le spese rendicontate dovranno essere comprovate mediante la trasmissione di copia delle fatture appositamente quietanzate, a pena di esclusione delle stesse (nel caso di assunzione a tempo determinato/collaborazione a progetto di cui alla Linea 3: cedolini paga o note/ricevute fiscalmente valide). Nelle fatture devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi: - natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell operazione, anche in codice purché sulla fattura sia riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati; - quantità e natura dei beni o entità dei servizi, ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Per quietanza s intende la copia dei documenti bancari (ad es. RIBA, bonifico, pagamento con carta di credito o carta di debito unitamente a copia del documento bancario dal quale risulti l addebito) attestanti il pagamento. In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata, oltre che da copia del documento bancario in cui risulti addebitato l assegno, da dichiarazione liberatoria del fornitore.

6 Pag. 6 di 18 Art. 7 Ammontare del contributo Il contributo per ciascuna impresa sarà determinato, secondo l intensità di aiuto e nei limiti di massimale indicati per ciascuna Linea, sull importo complessivo delle spese ammissibili, al netto dell IVA, sostenute e rendicontate entro le date prescritte. Nel caso di imprese aggregate il contributo verrà erogato alle partecipanti in ragione del loro effettivo sostenimento delle spese. Art. 8 Presentazione delle domande e modalità di compilazione Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi utilizzando l apposita modulistica allegata al presente Bando (All. 1), scaricabile dal sito vanno presentate alla Camera di Commercio di Treviso a partire dal 16 settembre 2013 ed entro il 4 ottobre 2013, nelle forme successivamente indicate. Le domande spedite prima e dopo tali termini saranno escluse. Ogni domanda deve essere sottoscritta con le modalità di seguito precisate - dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere quanto segue: - dati del titolare/legale rappresentante e generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita IVA dell impresa richiedente; - chiara e dettagliata descrizione del progetto, degli obiettivi e dei risultati attesi, da cui si evinca in particolare la situazione di fatto antecedente gli interventi ipotizzati, il programma dell iniziativa, la tipologia degli interventi stessi, i tempi preventivati di realizzazione, la coerenza delle azioni con le finalità indicate e il costo preventivato del progetto per il quale viene richiesto il contributo; in caso di aggregazione di imprese, andranno inoltre esplicitate le finalità e i motivi connessi alla condivisione; - importo del contributo richiesto, alla luce dell intensità di aiuto e dei limiti di massimale indicati per ciascuna Linea; nel caso di aggregazione di imprese, va indicato l ammontare complessivo, derivante dalla somma dei contributi proposti per la capofila e per ogni partecipante; - dettagliati preventivi di spesa, redatti in euro e in lingua italiana (o accompagnati da una traduzione) e intestati all impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza i fornitori, gli interventi previsti e le singole voci di costo comprensive degli importi - che concorrono a formare l investimento; - curriculum dettagliato, datato e sottoscritto del dottore di ricerca/laureato/professionista che si intende inserire, nel caso di partecipazione agli interventi previsti alla Linea 3; - curriculum dettagliato, datato e sottoscritto del consulente, expertise della società di consulenza, del centro/laboratorio, con specifico riferimento alla specializzazione e all esperienza da documentarsi debitamente nelle materie oggetto dell intervento, in tutti i correlati casi indicati nelle Linee di riferimento e per il relativo servizio che si intende attivare; - soggetto incaricato referente del progetto, del quale dovrà essere fornito il curriculum redatto secondo il formato europeo; - in caso di aggregazione di imprese, l elenco delle imprese partecipanti e relative quote/modalità di partecipazione all aggregazione stessa.

7 Pag. 7 di 18 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal titolare o rappresentante legale dell impresa, secondo gli schemi allegati (All. 2 e 3), e corredata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, in cui si attesti, in particolare: - che l impresa è regolarmente iscritta, alla data di spedizione della domanda, al Registro Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività, è attiva, è in regola con la comunicazione di inizio attività e con il pagamento del diritto annuale e ha sede legale e/o operativa in provincia di Treviso; - che l impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02; - che l impresa non beneficia né ha beneficiato per lo stesso intervento di altro pubblico contributo (anche di fonte comunitaria e/o a titolo di credito d imposta); che non è controllata e/o partecipata da Enti/aziende pubblici né presenta nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Treviso o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Treviso, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012; - che i dottori di ricerca, i laureati e i temporary managers individuati nel caso di svolgimento degli interventi previsti alla Linea 3: non hanno avuto rapporti di lavoro e/o collaborazioni con l impresa richiedente il contributo e/o con una della partecipanti in caso di aggregazione per almeno i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda; non hanno avuto rapporti di lavoro e/o collaborazioni con imprese i cui assetti proprietari siano coincidenti con quelli dell impresa richiedente/partecipante in caso d aggregazione, ovvero che risultino con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell art c.c.; non sono coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al terzo grado del titolare, del rappresentante legale, dei soci o degli amministratori d impresa, né sono titolari, rappresentanti legali, soci o amministratori dell azienda richiedente/partecipante in caso d aggregazione; - di essere consapevole di quanto previsto dall art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e di autorizzare la Camera di Commercio di Treviso al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d istruttoria della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando; - che l impresa si impegna a mantenere i requisiti previsti almeno fino all adozione del provvedimento di liquidazione; - che l impresa si impegna a non alienare gli eventuali beni oggetto dell investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi; - di essere consapevole delle cause di ammissibilità e revoca del contributo previste dal Bando; - che, nei casi in cui ciò si concretizzi e per quanto di rilievo ai fini del presente Bando, l impresa risponde ai criteri di impresa femminile o giovanile; - di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente Bando saranno concesse secondo le disposizioni previste dal Regime de minimis (Reg, CE

8 Pag. 8 di /2006) e, per le imprese operanti nel settore della produzione agricola, dal Regime di aiuti al settore primario autorizzato dalla Commissione Europea per le Camere di Commercio del Veneto con decisione n. 62/2001; - che gli interventi proposti verranno eseguiti nel rispetto delle norme, delle finalità e delle caratteristiche stabilite dal presente disciplinare di concorso; - che si acconsente sin d ora ad eventuali sopralluoghi, verifiche ed accertamenti da parte della Camera di Commercio di Treviso, riguardanti gli interventi proposti nell ambito del presente Concorso e la relativa documentazione. Nel caso di aggregazione di imprese, la succitata dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta, per essere trasmessa dalla capofila unitamente alla domanda di partecipazione, oltre che dalla capofila stessa (All. 2), da ciascuna delle imprese partecipanti all aggregazione (All. 3). E consentita la presentazione di una sola domanda da parte della medesima impresa, a pena di esclusione. Ciascun richiedente può domandare un contributo a valere su un unica Linea tra quelle indicate nel precedente art. 2, a eccezione della Linea 1, che consente la contestuale partecipazione a interventi riguardanti una seconda Linea. Salvo quanto appena specificato per la Linea 1, un impresa non può ricevere più di un contributo, a valere sul presente Bando. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente, a pena di inammissibilità: - per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Treviso Piazza della Borsa n Treviso, indicando sulla busta la dicitura Domanda di contributo Bando innovazione. La domanda deve essere sottoscritta in originale; nel caso di aggregazione di imprese, la capofila in particolare dovrà trasmettere un unica busta, recante quanto prescritto anche per le aggregate; - per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Treviso: industria@tv.legalmail.camcom.it, indicando in oggetto la dicitura Domanda di contributo Bando Innovazione. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità. Nel caso di aggregazione di imprese, la capofila in particolare dovrà trasmettere un unico messaggio di posta elettronica certificata, recante quanto prescritto anche per le aggregate. E esclusa qualsiasi altra modalità d invio, pena l inammissibilità della domanda. Si terranno in considerazione le domande inviate nei termini succitati del Bando e, al riguardo, farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata o la data di spedizione della in caso di invio tramite posta elettronica certificata. La Camera di Commercio di Treviso non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

9 Pag. 9 di 18 Non sono in ogni caso sanabili e comportano l esclusione dal concorso: 1. le domande non firmate in originale o digitalmente nei modi sopra indicati; 2. la mancata presentazione delle dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà; 3. la mancata descrizione del progetto che si intende realizzare; 4. la mancata presentazione dei preventivi di spesa; 5. la mancata elencazione delle imprese partecipanti all aggregazione. Art. 9 Valutazione delle domande e ammissione al contributo Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate dalla Camera di Commercio al fine di valutarne l ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto ai contenuti dei progetti proposti. La stessa Camera sottoporrà le domande alla verifica di una Commissione - nominata dalla Giunta camerale e composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente - i componenti della quale saranno individuati in base a requisiti di professionalità tecnica coerenti con gli obiettivi del presente Bando. Alle riunioni della Commissione verbalizzate da un dipendente camerale di qualifica non inferiore alla cat. C1 - potrà assistere il Dirigente del Settore Sviluppo Imprese o, in sua vece, il/i funzionario/i responsabile/i dell Ufficio/Area cui viene affidata l istruttoria delle domande. La Commissione esprimerà un parere, non vincolante per l Ente, circa l idoneità tecnica delle iniziative presentate all ammissione al Concorso, formulando altresì proposte in merito ai contributi assegnabili, anche in fase di esame delle rendicontazioni pervenute. Potrà essa stessa avvalersi di uno o più esperti di settore individuato/i dalla Camera di Commercio e potrà elaborare, nel rispetto delle norme definite dal presente disciplinare e per quanto non espressamente previsto dal disciplinare stesso, propri criteri interpretativi cui attenersi. Nel corso dell istruttoria, la Camera di Commercio potrà effettuare sopralluoghi e avrà la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, della documentazione aggiuntiva, chiarimenti o integrazioni in merito a quanto presentato, assegnando al soggetto interessato un termine perentorio, fissato in 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo. La Camera di Commercio, in sede di valutazione delle domande di partecipazione regolarmente pervenute, terrà conto dei requisiti previsti dal presente Bando e dei seguenti criteri: CRITERI 1. Livello di chiarezza e dettaglio del progetto (individuazione obiettivi e campo di applicazione, accuratezza della descrizione, coerenza con le finalità della Linea di intervento) PUNTEGGIO MASSIMO Qualità e fattibilità tecnica del progetto Grado di innovatività del progetto Sostenibilità economica e finanziaria del progetto, congruenza tra piano 10 finanziario e obiettivi 5. Livello di innovazione progettuale rispetto all impresa richiedente 10

10 Pag. 10 di Livello di innovazione progettuale rispetto al settore/mercato/filiera di 10 riferimento 7. Effetti in termini di incidenza del progetto sulla crescita competitiva del 10 territorio e sullo sviluppo dell'azienda Punteggio massimo attribuibile 100 Potranno essere ammessi soltanto i progetti che contemporaneamente: a) avranno totalizzato un punteggio complessivo pari almeno a 70; b) avranno ottenuto almeno i seguenti punteggi minimi: i) 14 in ciascuno dei criteri 1., 2. e 3., di cui alla precedente tabella; ii) 7 in ciascuno dei criteri 4., 5., 6., e 7. di cui alla precedente tabella. Pertanto, il punteggio finale attribuito a ogni progetto varrà esclusivamente ai fini del superamento della fase preliminare per l inserimento nelle graduatorie di idoneità di cui al successivo articolo e non attribuirà alcun vantaggio ai fini dell assegnazione del contributo. Art. 10 Ammissione a contributo Per i progetti che avranno passato positivamente la fase valutativa illustrata nell articolo precedente, l ammissione a contributo - per ciascuna delle Linee d intervento - avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili esclusivamente sulla base dell ordine cronologico di spedizione delle domande, risultante dalla raccomandata A.R. oppure dalla data di spedizione della in caso di posta elettronica certificata, ai sensi del precedente art. 8. Con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese, assunta alla luce delle regole del presente Bando, verranno redatte le graduatorie di idoneità delle domande e, contestualmente, di ammissione a contributo. Nei casi in cui si renderà necessario, tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione potrà essere operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente. Ai fini della completa utilizzazione del fondo, in caso di avanzo di disponibilità all interno di una o più Linee, dopo aver soddisfatto tutte le domande presentate e giudicate idonee, potrà essere effettuata una distribuzione dei fondi residui in misura proporzionale rispetto alla ripartizione indicata al precedente art. 2. Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione dell esito della domanda all impresa beneficiaria, mediante raccomandata A/R o per via telematica attraverso posta elettronica certificata - nel caso in cui l inoltro della domanda sia avvenuto con tale modalità - entro il termine di 90 giorni decorrenti dall ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. Art. 11 Realizzazione del progetto e rendicontazione Le domande di erogazione del contributo e le relative rendicontazioni finali dovranno essere presentate alla Camera di Commercio di Treviso, con le modalità di invio prescritte nell art. 8, utilizzando l apposita modulistica (All. 4), scaricabile dal sito entro e non oltre il 13 giugno Le istanze devono essere sottoscritte in originale o digitalmente, nei modi sopra illustrati - dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere i dati dei medesimi titolare/rappresentante legale nonché generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita IVA dell impresa istante.

11 Pag. 11 di 18 Tali domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: 1. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà di cui all art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal titolare/legale rappresentante dell impresa, secondo lo schema allegato (All. 5) e corredata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, in cui: a) sia riportato il rendiconto analitico delle spese sostenute, con l indicazione degli estremi delle fatture (nel caso di assunzione a tempo determinato/collaborazione a progetto di cui alla Linea 3: cedolini paga o note/ricevute fiscalmente valide) riferite all iniziativa e con tutti i dati per la loro individuazione (numero, data, fornitore, importo, oltre agli elementi di cui all art. 6), nonché sia attestata la conformità all originale delle copie dei citati documenti di spesa; b) sia confermato il mantenimento in capo all azienda medesima degli specifici requisiti previsti dal Bando per l ottenimento del contributo (in particolare, ai sensi dell art. 5); c) sia riportata la dichiarazione in merito all assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d acconto del 4% (di cui all art. 28 del D.P.R. 600/73) nonché siano precisamente indicate le coordinate bancarie dell impresa beneficiaria, a valere sulle quali la Camera di Commercio opererà per la liquidazione del contributo; d) siano confermati gli impegni a non alienare gli eventuali beni oggetto dell investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi nonché ad acconsentire a eventuali sopralluoghi, verifiche e accertamenti da parte della Camera di Commercio, per quanto riguarda gli interventi oggetto di contributo e la relativa documentazione; e) nel caso di aggregazione di imprese, la capofila, oltre alle indicazioni e attestazioni di pertinenza propria - come da precedente lettera a) - e dell aggregazione, dovrà indicare l elenco delle effettive partecipanti e le relative definitive quote/modalità di partecipazione all aggregazione stessa, specificando la ripartizione delle attività svolte e dei costi sostenuti anche dalle singole imprese partecipanti, alle quali devono essere intestate le relative fatture; 2. relazione scritta debitamente firmata in originale, concernente l intervento/i realizzato/i, che illustri dettagliatamente i risultati conseguiti e gli investimenti effettuati nonché la coerenza delle azioni svolte con quanto inizialmente proposto e la correlazione delle stesse con le finalità del Bando; in caso di aggregazione, andranno altresì specificatamente evidenziati i vantaggi conseguiti attraverso la condivisione; 3. nei casi di acquisizione di servizi di consulenza: a) copia del/i contratto/i sottoscritto/i tra le parti, in cui vengono reciprocamente definiti i contenuti di dettaglio, i termini e le modalità degli impegni assunti; b) rapporto scritto finale, datato, redatto e sottoscritto in originale dal consulente/società di consulenza/centro/laboratorio, contenente la descrizione dell attività svolta, dei risultati ottenuti, delle ricadute dell investimento e sulla sostenibilità dei risultati medesimi, oggetto di specifica valutazione in sede di esame della richiesta di liquidazione; 4. nel caso di partecipazione dell impresa/aggregazione agli interventi previsti dalla Linea 3: a) copia del/i contratto/i di assunzione a tempo determinato, collaborazione a progetto, con partita iva individuale o riferibile/i a società di persone (purché sia individuato precisamente il professionista che ha svolto la prestazione), recante/i tutti gli elementi di dettaglio (contenuti, termini e modalità degli impegni); b) relazione finale, datata, prodotta e sottoscritta in originale dal dottore di ricerca/laureato o dal temporary manager, contenente la descrizione dell attività svolta, dei risultati ottenuti, delle ricadute dell investimento e sulla sostenibilità dei risultati medesimi, oggetto di specifica valutazione in sede di esame della richiesta di liquidazione; 5. fotocopie delle fatture/cedolini paga/note/ricevute fiscalmente valide di cui al punto 1,

12 Pag. 12 di 18 debitamente quietanzate, alla luce di quanto prescritto nel precedente art. 6, rispondenti, in termini di tipologia d investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo e riguardanti le spese come sopra dichiarate nonché fotocopia dei relativi documenti di trasporto, ove previsti (per la quietanza delle fatture non verrà inoltre considerato valido, ai fini del pagamento, la cessione, al fornitore o a terzi, di beni usati a parziale/totale compensazione dell importo delle fatture ammesse a contributo); 6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all art. 47 D.P.R. 445/2000, resa dal titolare/legale rappresentante dell impresa, secondo gli schemi allegati (All. 6 e 7), e corredata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, recante le attestazioni da rilasciare ai sensi del Regolamento comunitario n. 1998/2006 ( de minimis ), nel caso di aziende appartenenti a tutti i settori con le precisazioni ivi esplicitate, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ovvero in base alla clausola di rispetto delle soglie di intervento nel caso di cumulo degli aiuti di Stato per il settore agricolo. Nel caso di aggregazione di imprese, le domande di erogazione dei contributi andranno presentate unicamente dall impresa capofila, nei modi e termini sopra illustrati relativamente all istanza iniziale. Sempre nel caso di aggregazione, le partecipanti devono invece caso produrre - ciascuna - apposite dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà, che verranno trasmesse dalla capofila unitamente alla domanda di erogazione, in cui per quanto di pertinenza di ognuna - sia attestato e indicato (secondo lo schema All. 8) quanto previsto ai precedenti punti 1. lettere a), b), c) e d) nonché 6. Non saranno ammesse rendicontazioni presentate da parte di un soggetto giuridico/impresa diverso da quello che ha presentato la domanda di partecipazione. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In particolare, fatti salvi i limiti dell investimento minimo indicati per ciascuna Linea, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo. Nel caso di imprese aggregate, fatti salvi i limiti dell investimento minimo stabilito per ciascuna Linea, sono ritenuti ammissibili scostamenti rispetto alla ripartizione delle spese evidenziata nella domanda purché coerenti con gli obiettivi e le finalità dell aggregazione. La Commissione di cui all'art. 9 si riunirà per l'esame delle relazioni finali e della rendicontazione di cui al presente articolo, ed esprimerà il proprio parere circa la compatibilità e la congruità tra le azioni ammesse a contributo e quelle concretamente realizzate, ai fini della liquidazione del contributo stesso; valuterà inoltre espressamente i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi indicati all art.1 del Bando. Art. 12 Cause ostative alla liquidazione del contributo, annullamento e/o revoca dello stesso Oltre ai casi già espressamente previsti, il contributo non sarà concesso, ovvero sarà annullato e/o revocato, a seconda delle fattispecie, in ogni caso e in particolare nelle seguenti ipotesi: - domande di erogazione del contributo trasmesse oltre il 13 giugno 2014; - istanze non firmate in originale o digitalmente nei modi stabiliti;

13 Pag. 13 di 18 - mancata presentazione delle previste dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà; - mancata presentazione della relazione scritta concernente l intervento compiuto o significativa difformità nella realizzazione del progetto rispetto a quanto preventivato; - mancata trasmissione delle fotocopie delle fatture/cedolini paga/note/ricevute fiscalmente valide; - mancata elencazione delle imprese partecipanti all aggregazione; - qualora l importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore all importo minimo di spesa previsto da ciascuna Linea; - sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 5; - violazione dell impegno a non alienare gli eventuali beni oggetto dell investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi; - il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell ottenimento del contributo, fatte salve le ulteriori conseguenze di carattere penale; - impossibilità di effettuare i sopralluoghi, le verifiche e gli accertamenti da parte della Camera di Commercio in relazione alle finalità di cui al presente Bando, per cause imputabili al richiedente; - rinuncia da parte del beneficiario. Nei casi in cui: a) i documenti di spesa trasmessi unitamente alla richiesta di liquidazione non siano stati accompagnati dalle prescritte quietanze e/o eventuali documenti di trasporto; b) la documentazione inviata non sia stata corredata dalle copie, relazioni, rapporti di cui ai punti 3. e 4. del precedente art. 11; c) non sia presente la dichiarazione d impegno di cui al punto 8. del precedente art. 11, la Camera di Commercio assegna al soggetto interessato un termine perentorio, fissato in 15 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R o della comunicazione mediante posta elettronica certificata, per adempiere a quanto necessario. Decorso inutilmente tale termine, il contributo non sarà concesso. In generale, sarà facoltà dell Ente camerale richiedere all impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un puntuale esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R o della comunicazione mediante posta elettronica certificata, comporta la mancata concessione del contributo. Art. 13 Utilizzo della dotazione finanziaria e liquidazione del contributo Ai fini della completa utilizzazione del fondo di cui all art. 2, in caso di avanzo di disponibilità, saranno considerate, nell'ordine della graduatoria di idoneità di cui all'art. 10, nei limiti e fino all'esaurimento della disponibilità del fondo stesso, altre domande di imprese che abbiano proceduto comunque alla realizzazione degli interventi nei tempi e nei termini stabiliti dal presente disciplinare e abbiano fornito la documentazione finale di cui all'art. 11. L eventuale avanzo di disponibilità all interno di ciascuna Linea, dopo aver soddisfatto tutte le domande di liquidazione presentate e giudicate idonee, potrà essere utilizzato ad incremento della dotazione finanziaria delle altre Linee mediante una ridistribuzione in misura proporzionale rispetto alla ripartizione di cui al precedente art. 2. I contributi saranno liquidati con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese, considerando i pareri formulati dalla Commissione, in un'unica soluzione al lordo di eventuali ritenute di legge, di norma entro il termine del 31 ottobre 2014.

14 Pag. 14 di 18 Art.14 - Controlli La Camera di Commercio di Treviso si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle disposizioni previste dal presente Bando. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali. Art.15 - Regolamento generale Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto dal Regolamento tecnico per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell economia locale ai sensi dell art. 12 della Legge n. 241 del " della Camera di Commercio di Treviso, adottato con provvedimento della Giunta camerale n. 260 del Art.16 - Responsabile del Procedimento Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Bando è assegnato al responsabile dell ufficio Promozione Interna. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all Ufficio Promozione Interna (tel. 0422/ promozione.interna@tv.camcom.it). Art.17 - Norme per la tutela della privacy. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall ordinamento giuridico. Art Norme finali Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale, le informazioni correlate alle erogazioni dei contributi di cui al presente Bando saranno pubblicate nel sito dell Ente Camerale. In forza dell art. 4, comma 6 del D.L , n. 95, convertito in legge , n. 135, gli Enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile che forniscono servizi a favore dell Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, salve le esclusioni ivi espressamente indicate. La Camera di Commercio di Treviso potrà esperire presso le aziende beneficiarie del contributo indagini di customer satisfaction finalizzate alla valutazione dell efficacia dell iniziativa e all individuazione di eventuali azioni di miglioramento.

15 Pag. 15 di 18 NOTE E DEFINIZIONI (1) Il Regolamento (CE) 1998/2006 comporta che l importo complessivo degli aiuti in Regime de minimis concessi ad una medesima impresa non debba superare ,00 nell arco di tre esercizi finanziari (ed esattamente quello interessato e i 2 esercizi finanziari precedenti). Lo stesso si applica anche al settore dei trasporti su strada (col limite specifico di ,00 nei tre esercizi finanziari, come definiti), a eccezione degli aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che operino per conto terzi. Sono escluse dall applicazione del Regolamento de minimis le imprese attive nei settori della pesca e dell acquacoltura, del settore carboniero nonché le attività connesse all'esportazione, vale a dire per aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo invece ammesse le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato. Sono altresì esclusi gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. (2) Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, a eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi altra attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. (3) ALLEGATO I DEL TRATTATO CE: ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI (1) Numeri della (2) Denominazione dei prodotti nomenclatura di Bruxelles Capitolo 1 Animali vivi Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale Capitolo Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n ) Capitolo 10 Cereali Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e

16 Pag. 16 di 18 foraggi Capitolo 13 Pectina ex Capitolo Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo» Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi Capitolo Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati Melassi, anche decolorati (*) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione Capitolo Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante Capitolo Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate ex (*) ex (*) Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande ex (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Capitolo Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Capitolo Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato Capitolo Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) Capitolo Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU 7 del , pag. 71/61). (4) La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è

17 Pag. 17 di 18 costituita da aziende con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. In quest ambito, sono piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro e, invece, microimprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (requisiti cumulativi), fatti salvi i concetti di autonomia, associazione e collegamento come disposti nel Regolamento (CE) n. 800/2008; (5) IMPRESA FEMMINILE D. Lgs. 11 aprile 2006, N. 198 art. 53 Sono considerate imprese femminili le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell industria, dell artigianato, dell agricoltura, del turismo e dei servizi; (6) IMPRESA GIOVANILE - LEGGE REGIONALE 57/1999 Sono considerate imprese giovanili le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per quanto riguarda in particolare il possesso del requisito d età, si deve fare riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo. (7) Per imprese in difficoltà si intendono quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea C 244 dell 1/10/2004, p.2, ed esattamente: ( omissis... ) 2. DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI, ARTICOLAZIONE CON ALTRI TESTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 2.1. Nozione di impresa in difficoltà 9. ( omissis...) la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. 10. In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o

18 Pag. 18 di 18 c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 11. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest'ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato. 12. Ai sensi dei presenti orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che: a) sia un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti, e b) non faccia parte di un gruppo più grande, se non alle condizioni fissate al punto Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto. ( omissis... )

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