Art. 1 Finalità. dell'art. 1 dove è scritto «con ostacolino» deve leggersi «che ostacolino».
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- Cornelio Tedesco
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1 LEGGE REGIONALE 17 novembre 2004, n. 20 Attuazione del diritto alla formazione professionale dei cittadini diversamente abili. (B.U.R. 19 novembre 2004, n. 84) Art. 1 Finalità 1. La presente legge, in aderenza al dettato costituzionale, garantisce il diritto all'orientamento e alla formazione professionale dei cittadini con disabilità fisiche, psichiche, mentali e sensoriali ed è diretta a contribuire a prevenire o rimuovere situazioni che ostacolino 1 il loro inserimento sociale e lavorativo, in attuazione: a) dell'art.4 comma d) e art.8 comma h) della Legge n Legge quadro in materia di formazione professionale; b) dell'art.17 della Legge n Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; c) dell'art.1 della Legge Regionale n.38 - Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap; d) della Legge 20 gennaio 1999 n. 9 - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo dell'istruzione; e) della Legge n.68/99 - Norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili; f) della Legge Regionale n.28 - Promozione dell'accesso al lavoro delle persone diversamente abili; g) della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.33 - Riordino del sistema formativo integrato; h) del provvedimento pubblicato sulla G.U. del , serie generale, n.124 riguardante le linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione; i) delle linee guida regionali. 1 ERRATA CORRIGE pubblicata sul B.U.R. n. 88 del 10 dicembre 2004: al 1 comma dell'art. 1 dove è scritto «con ostacolino» deve leggersi «che ostacolino».
2 Art. 2 Obiettivi e destinatari 1. La Regione Basilicata, nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi e dai provvedimenti di cui all'art.1, promuove, con la presente legge, lo sviluppo e la qualificazione degli interventi rivolti a porre in grado le persone diversamente abili, di compiere scelte pertinenti di formazione professionale e di prevenire e rimuovere le situazioni che ostacolino il loro inserimento lavorativo. 2. Gli interventi della presente legge hanno carattere attuativo delle disposizioni e provvidenze stabilite da altre leggi e provvedimenti di cui all'art.1. Art. 3 Criteri per l'attuazione degli obiettivi 1. Gli obiettivi della presente legge si attuano attraverso l'affidamento delle attività a strutture pubbliche o private di orientamento e formazione professionale che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, risultino accreditati dalla Regione ai sensi della D.G.R. del , n.493 e successive modifiche. 2. La Regione, le Province di Potenza e Matera, per l'attuazione delle attività formative rivolte a persone diversamente abili finanziate attraverso il P.O.R. o altre risorse pubbliche, si avvalgono delle strutture accreditate di cui al precedente comma mediante stipula di apposite convenzioni che possono avere anche durata triennale. Art. 4 Modalità di accesso 1. Partecipano ai corsi di formazione professionale, a qualunque titolo svolti in Basilicata, i soggetti diversamente abili di cui all'art.2, se in possesso dei requisiti per l'accesso.
3 Art. 5 Attività formativa presso centri di riabilitazione 1. Presso i centri di riabilitazione dislocati in Basilicata e regolarmente accreditati o riconosciuti dalla Regione devono essere istituiti e finanziati corsi di orientamento e formazione professionale a favore di soggetti diversamente abili ricoverati a ciclo continuativo o diurno prevedendo quanto segue: a) i centri, ogni anno, devono inviare ai competenti Assessorati provinciali progetti di orientamento e formazione e/o di inserimento mirato relativi ai soggetti diversamente abili ricoverati per i quali richiedono i finanziamenti; b) i corsi di formazione potranno essere frequentati da un minimo di 7 ad un massimo di 12 allievi e prevedere anche momenti di tirocinio in azienda; c) possono essere attivati percorsi propedeutici di orientamento che prevedano al loro interno anche tirocini orientativi/formativi in azienda e l'effettuazione del bilancio di competenza; d) per ogni corso deve essere prevista la figura di un tutor a tempo pieno, secondo le norme vigenti; e) le Province, nell'accoglimento delle proposte, tenuto conto delle direttive della Regione e delle apposite previsioni finanziarie devono dare priorità a quelle per le quali sia possibile l'accesso a Programmi Comunitari. Esse possono intervenire anche con proprie risorse finanziarie appositamente previste in Bilancio. Art. 6 Gestione degli interventi di formazione 1. La gestione degli interventi formativi di cui all'art. 5, in particolare quelli sviluppati presso Centri di formazione che siano emanazione di enti od organismi che erogano riabilitazione in strutture dove è previsto il ricovero con lungo degenza, deve essere condotta in modo da garantire una sistematica sinergia e integrazione tra formazione e riabilitazione con caratteristiche di continuità. Questo prevedendo anche tipologie di formazione scolarizzata con forme di affidamento diretto, da parte delle Province o della Regione, di progetti formativi sperimentale e/o di inserimento mirato a Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, su emanazione dei suddetti enti od organismi operanti nella riabilitazione in sinergia coi Centri di formazione medesimi.
4 Art. 7 Indennità di frequenza per gli allievi 1. Agli allievi diversamente abili partecipanti alle attività formative sarà corrisposta l'indennità di frequenza se e secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dai Piani e bandi regionali e provinciali. Art. 8 Ricerca e sperimentazione 1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica, educativo - riabilitativa rivolta all'integrazione sociale, formativa e lavorativa di persone con disabilità, la Regione, di intesa con le Province, stipula apposite convenzioni, di durata anche triennale, con Strutture formative accreditate che: a) intendano sviluppare interventi formativi e di integrazione sociale e lavorativa a favore di soggetti diversamente abili ricoverati a ciclo continuativo o diurno presso strutture riabilitative con cui sono fortemente collegate; b) dimostrino di avere intessuto una rete di collaborazioni con Aziende, Università, Istituti di Formazione di secondo grado, A.S.L., organismi di ricerca, Enti di formazione professionale, esperti, in ordine alle problematiche legate all'orientamento professionale, alla progettazione formativa, alla didattica sperimentale e all'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili; c) attivano al proprio interno, a seguito della suddetta convenzione, una struttura di ricerca e sperimentazione che preveda un Comitato tecnico-scientifico, con funzioni di indirizzo e valutazione dell'attività, composto, oltre che da un proprio rappresentante e da un esperto psicologo, da esperti designati: dal Dipartimento Regionale Formazione, Lavoro e Cultura, dal Dipartimento Regionale Sicurezza e Solidarietà Sociale, dalla Provincia, dall'università. Il Comitato deve prevedere anche un rappresentante designato congiuntamente dalle OO.SS. più rappresentative sul territorio e due esperti designati rispettivamente: uno dal mondo delle imprese interessate alla sperimentazione ed uno dalle Istituzioni Scolastiche coinvolte.
5 Art. 9 Norma Finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente in sede di formazione di bilancio di previsione. Art. 10 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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