REGIONE TOSCANA. Giunta Regionale. L Assessore all Istruzione, alla Formazione e al Lavoro. Prot. Segr. n. 38 Firenze, 17/01/2007

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1 REGIONE TOSCANA Giunta Regionale L Assessore all Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Prot. Segr. n. 38 Firenze, 17/01/2007 Agli Assessori al Lavoro delle Amministrazioni Provinciali della Toscana Al Presidente del Circondario Empolese Valdelsa Loro Sedi Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) Primi indirizzi operativi Come noto la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto importanti novità in merito alla disciplina del collocamento, molte delle quali incidono sulla normativa regionale. Alcune di queste innovazioni hanno efficacia dal 1 gennaio 2007, altre, invece, produrranno i loro effetti successivamente a tale data. Normative che hanno efficacia dal 1 gennaio 2007 La Legge Finanziaria 2007 con efficacia dal 1 gennaio 2007: - ha dettato (commi 1180, 1182 e 1183) una nuova disciplina riguardo alle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti rimettere ai Servizi per l impiego in merito ai rapporti di lavoro (instaurazione, trasformazione e cessazione). Questa materia è regolata dal CAPO IV (articoli 20 24) del Regolamento Regionale 7/R in precedenza richiamato. Normative che hanno efficacia successivamente al 1 gennaio 2007 La stessa Legge Finanziaria prevede, inoltre, altre importanti innovazioni che però non hanno efficacia dal 1 gennaio 2007, in quanto occorrerà attendere ulteriori atti normativi statali e regionali. Queste sono: - l attuazione della comunicazione unica (comma 1184), per effetto della quale le comunicazioni effettuate ai Servizi per l impiego sono valide ai fini degli adempimenti previsti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali e assicurativi. L istituto è previsto e regolato dal comma 5 dell art. 21 del Regolamento Regionale 7/R del 2004.

2 - l obbligatorietà dell'invio telematico (comma 1184) delle comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l impiego. Questa normativa è di nuova istituzione. La disciplina di molte di queste innovazioni obbliga alla revisione di alcune norme del Regolamento Regionale 7/R del 4 febbraio La Giunta regionale ha esaminato nella seduta del 15 gennaio 2007 l insieme delle modifiche introdotte e ha deciso di impartire i seguenti indirizzi operativi: INDIRIZZI IN MERITO ALLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE I commi 1180, 1182 e 1183 della Legge Finanziaria 2007 stabiliscono i seguenti nuovi principi normativi in tema di comunicazioni obbligatorie: 1. Estensione dell'obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici di qualsiasi settore, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni. 2. Estensione dell obbligo per le seguenti tipologie di rapporto di lavoro: - tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato; - alcune tipologie di lavoro autonomo o associato; - altre forme od esperienze lavorative. 3. Anticipazione del termine di comunicazione di instaurazione del rapporto, che deve essere effettuata entro il giorno precedente a quello dell inizio del rapporto stesso mediante documentazione avente data certa di trasmissione. 4. Ampliamento dell'obbligo di comunicazione ad eventi modificativi del rapporto di lavoro, non previsti in precedenza dalle disposizioni di legge. Tale disciplina è regolata dal CAPO IV (articoli 20 24) del Regolamento Regionale 7/R in precedenza richiamato, che pertanto dovrà essere modificato per adeguarsi ai nuovi principi normativi. Di seguito si danno disposizioni in merito a ciascuna tipologia di comunicazione obbligatoria, con particolare attenzione alla comunicazione relativa all instaurazione del rapporto di lavoro. Comunicazione relativa all instaurazione del rapporto di lavoro Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione La normativa della Legge Finanziaria (comma 1180) estende l'obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro pubblici e privati di qualsiasi settore. Il tenore della norma non lascia intravedere possibilità di limiti od eccezioni di alcun tipo, neppure per quei settori per i quali vige una disciplina speciale del collocamento o si applicano norme particolari per il reclutamento dei lavoratori, quali il settore dello spettacolo, del lavoro marittimo, del lavoro domestico, ecc. Altrettanto è a dirsi per quelle particolari categorie di lavoratori come i disabili, i dirigenti, i lavoratori extracomunitari primi ingressi, ecc., che prevedono particolari normative per il loro collocamento. In particolare va segnalato l obbligo da parte della Pubblica Amministrazione, obbligo che si riferisce specificamente alla comunicazione dell assunzione, a niente rilevando le modalità con cui si è proceduto al reclutamento dei lavoratori assunti (concorso pubblico, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). Anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro oggetto della comunicazione si ha un estensione. L'obbligo, infatti, riguarda la comunicazione dell'instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro, secondo le seguenti tipologie: lavoro subordinato (a tempo indeterminato, a tempo determinato, a orario ridotto, a causa mista);

3 lavoro autonomo assimilabile al lavoro subordinato (collaborazioni coordinate e continuative, lavori a progetto); i soci lavoratori di cooperative; associazione in partecipazione con apporto lavorativo; l'obbligo riguarda anche i c.d. lavori senza contratto: i tirocini di formazione e di orientamento, anche se previsti da piani di studio o da disposizioni regolamentari, i tirocini estivi disciplinati dalla regione, i lavori socialmente utili e tutti gli altri tipi di esperienza lavorativa che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato. La responsabilità della comunicazione sussiste in testa al datore di lavoro, al committente, al soggetto associante. Mentre nel caso dei tirocini o delle altre esperienze lavorative assimilate, l'obbligo di comunicazione sussiste nei confronti del soggetto ospitante o del soggetto nei confronti del quale viene svolta l attività lavorativa in qualsiasi modo articolata. Termine e modalità di comunicazione Sempre il comma 1180 della Legge Finanziaria 2007, stabilisce, inoltre, che la comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, rimessa al Servizio per l impiego competente, deve essere effettuata entro il giorno antecedente, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La nuova normativa abolisce la comunicazione contestuale (entro cinque giorni) e introduce la comunicazione preventiva, estendendo a tutti i settori il principio previsto, in precedenza, per il solo settore edile (art. 36 bis della legge n. 248/06). Il termine di comunicazione, pertanto, scade, perentoriamente, alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, e, stante il tenore della norma e le finalità che questa si propone (comunicazione preventiva), si deve dedurre che non ha alcuna rilevanza se il giorno antecedente è un giorno festivo. L impianto giuridico è su questo punto rigido. Da tenere presente, tra l altro, che nel testo, ora abrogato, del comma 2, della legge 608/96, si prevedeva che Nel caso in cui l instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero, in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo. Il silenzio del nuovo testo sul giorno festivo non può che avvalorare la tesi che se il giorno antecedente l assunzione è festivo non ha alcuna rilevanza. La Legge Finanziaria 2007 stabilisce, inoltre, che la comunicazione deve essere fatta mediante documentazione avente data certa. La prova dell adempimento dell obbligo nei termini e nelle modalità prescritti è a carico del datore di lavoro o del soggetto tenuto alla comunicazione. La data certa di trasmissione potrà essere desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata con A.R. e dalla consegna diretta allo sportello del Servizio per l impiego competente, anche dall uso di servizi telematici: quali il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato inviato e ricevuto dal Servizio per l impiego competente. In Toscana è attivo il servizio informatico per l invio delle comunicazioni obbligatorie attraverso il sistema IDOL. Questo potrà continuare ad essere utilizzato, anche in relazione alla comunicazione preventiva, secondo le modalità tecniche vigenti. Eccezioni rispetto al termine e alle modalità della comunicazione: La normativa prevede esplicitamente due eccezioni al principio della comunicazione preventiva attraverso documentazione avente data certa, e precisamente in queste ipotesi: - Urgenza connessa ad esigenze produttive

4 In questo caso, il datore di lavoro dovrà entro il giorno antecedente rimettere al Servizio per l impiego competente una comunicazione di prima informativa avente data certa dal contenuto minimo costituto da: - generalità del datore di lavoro (compreso codice fiscale/partita IVA); - generalità del lavoratore (compreso codice fiscale); - data d inizio della prestazione. La comunicazione ufficiale e completa dovrà essere rimessa il prima possibile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dall inizio del rapporto. Qualora il rapporto di lavoro del quale si è data la comunicazione di prima informativa non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio per l impiego competente non oltre i cinque giorni successivi. - Disciplina speciale per le agenzie di somministrazione Una regolamentazione particolare è prevista per le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale alla somministrazione di lavoro. Quest'ultime possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga del rapporto dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo. Le comunicazioni posticipate o a consuntivo effettuate dalle Agenzie di lavoro devono essere inviate al Servizio per l'impiego competente ove è ubicata la sede operativa dell Agenzia, sempre con documentazione avente data certa. Pur non essendo esplicitamente prevista dalla normativa si ritiene che nel rispetto dei principi generali del diritto, deve essere prevista un ulteriore eccezione: - Urgenza connessa ad esigenze di forza maggiore In caso di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere e che sono tali da imporre un assunzione immediata (ad esempio: incendi, alluvioni, terremoti o situazioni di altra natura ma sempre imprevedibili, ad esempio l assunzione di supplenti nelle scuole) la comunicazione al competente Servizio per l impiego dovrà essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre i cinque giorni. Destinatario della comunicazione La comunicazione deve essere inviata, come in precedenza, al Servizio per l impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, o secondo le norme attualmente in vigore per casi particolari: lavoratori dello spettacolo, assunzioni della gente di mare, ecc., in quanto niente è stato innovato in merito. Comunicazione relativa alle trasformazioni del rapporto di lavoro La Legge Finanziaria 2007 (comma 1183) aggiunge alcune ipotesi di trasformazione o di variazione del rapporto a quelle già previste dalla normativa statale e regionale in vigore: 1) trasferimento del lavoratore; 2) distacco del lavoratore; 3) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; 4) trasferimento d'azienda o di ramo della stessa. A seguito di ciò si determina, pertanto, il seguente assetto complessivo delle trasformazioni del rapporto di lavoro: a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato; b) proroga del termine inizialmente fissato; c) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

5 e) trasformazione da tempo pieno a tempo parziale; f) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; g) trasformazione da contratto di formazione e lavoro e di inserimento a contratto a tempo indeterminato; h) trasferimento del lavoratore; i) distacco del lavoratore; l) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; m) trasferimento d'azienda o di ramo della stessa. Nell ambito della pratica consolidata molte delle nuove forme di trasformazione o variazione del rapporto vengono comunicate ai Servizi per l impiego. Con le nuove disposizioni ne viene stabilito formalmente l obbligo. Nel concetto di trasformazione devono ritenersi incluse anche le proroghe della data di cessazione del rapporto per quei contratti che prevedono fino dal loro nascere una scadenza (contratti a tempo determinato, lavoro somministrato, ecc.). Nulla la Legge Finanziaria 2007 ha modificato in ordine al termine ed alle modalità di comunicazione relativa alle trasformazioni del rapporto di lavoro, che, pertanto, continua a dover essere trasmessa entro cinque giorni dalla data di trasformazione al Servizio per l impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro Nessuna modifica prevede la Legge Finanziaria 2007 a quanto già previsto riguardo alle comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro. Pertanto la comunicazione di cessazione continua a dover essere effettuata solamente nei casi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la data di cessazione del rapporto di lavoro è diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione o nella comunicazione di trasformazione in caso di proroga. La comunicazione di cessazione va rimessa, secondo le norme in vigore, al Servizio per l impiego presso il quale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. Allo stesso modo, restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato, la cui cessazione, per effetto dell articolo 10 della legge n. 68/99, va effettuata entro 10 giorni dalla data della cessazione medesima. Contenuto delle comunicazioni Per quanto attiene alle informazioni che devono essere comunicate ai Servizi per l impiego competenti la Legge Finanziaria 2007 precisa solo in merito alla comunicazione di instaurazione del rapporto che deve avere per oggetto le seguenti informazioni minime: a) i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio); b) la data di assunzione per i contratti a tempo indeterminato; c) la data di assunzione e la data di cessazione nei contratti a tempo determinato; d) la tipologia del rapporto di lavoro; e) la qualifica professionale attribuita al lavoratore all'atto dell'assunzione; f) il livello di inquadramento; f) il CCNL applicato; l) il trattamento economico riconosciuto, e cioè: la retribuzione lorda mensile in caso di rapporto di lavoro subordinato.

6 Per le comunicazioni di trasformazione e di cessazione, niente dicendo le norme in merito, si dovrà seguire la prassi in atto. Per le comunicazioni di instaurazione del rapporto di collaborazioni coordinate e continuative, e per i lavori a progetto, fermi restando i dati relativi al datore di lavoro (committente) e al lavoratore, la comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni minime: tipo di rapporto (co.co.co., lavoro a progetto), data inizio e data fine del rapporto, corrispettivo lordo pattuito. Per l associazione in partecipazione con apporto di lavoro le informazioni minime riguarderanno: gli estremi anagrafici del soggetto associante (compreso codice fiscale), gli estremi anagrafici del soggetto associato (compreso codice fiscale), data di inizio ed il compenso pattuito, a livello mensile od annuale. Per i tirocini le informazioni minime saranno: il soggetto proponente, il soggetto ospitante, l oggetto del tirocinio, la durata. I Moduli Per quanto riguarda i modelli da utilizzare, gli adempimenti potranno essere effettuati utilizzando il modelli C/ASS, C/CRL, C/CTRL e UNIFICATO/TEMP o altra analoga modulistica o forma di comunicazione in uso presso i Servizi per l'impiego. Per i datori di lavoro agricolo si continuerà ad utilizzare copia della Sezione Matricola del Registro d'impresa. Per i tirocini e le altre esperienze lavorative similari potrà essere impiegato il modello relativo alla comunicazione dei contratti a termine con l accortezza di far indicare che si tratta di tirocinio o di altra esperienza lavorativa similare. Per i rapporti autonomi in forma coordinata e continuativa, per i lavori a progetto e per le associazioni in partecipazione, potranno essere adottati in quanto compatibili i modelli in uso, altrimenti occorrerà predisporre moduli specifici. Per il momento potrà essere sufficiente anche l invio di una nota non standardizzata contenente però almeno i contenuti minimi previsti per ogni tipologia di rapporto. IDOL Il sistema IDOL, al momento, è in grado di inserire nel sistema le informazioni relative a qualsiasi tipo di rapporto, non consente però l immissione telematica delle comunicazioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative, ai lavori a progetto, alle associazioni in partecipazione, e ai tirocini e alle altre esperienze che non costituiscono rapporto di lavoro. In merito alle funzionalità relative alla rilevazione del giorno precedente e alla verifica della data certa sono già state impartite le necessarie istruzioni. Obblighi di comunicazione ad altri Enti Pur non essendo materia di competenza della regione e delle province, per completezza di esposizione, si danno di seguito alcune informazioni riguardo agli obblighi di comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, che i datori devono effettuare nei confronti dell INPS, dell INAIL, della Prefettura e della Questura. Questura La Legge Finanziaria 2007 ha espressamente abrogato (comma 1184) quella parte dell'art. 7, comma 1, del d.lgs n. 286/1998 che imponeva al datore che assume alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore. INAIL Resta in vigore: l obbligo di comunicazione all'inail, ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000 attraverso gli strumenti informatici, con le medesime modalità oggi vigenti. INPS

7 Deve osservarsi che la Legge Finanziaria 2007 richiama espressamente i datori di lavoro agricoli tra i soggetti che devono rimettere ai Servizi per l impiego la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro anticipata, mentre non risulta abrogato l obbligo della comunicazione che gli stessi devono inviare all'inps, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 2006, n. 81. Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Anche l'obbligo che impone la comunicazione allo Sportello Unico, entro cinque giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei rapporti di lavoro con i cittadini extra comunitari (art. 22, comma 7) del T.U. n. 286/1998 è mantenuto e dovrà essere effettuato secondo le disposizioni vigenti. Gli obblighi di comunicazione verso altri enti che restano in vigore si aggiungono a quelli previsti nei confronti dei Servizi per l impiego. Questi adempimenti verranno meno solo quando entrerà in vigore la Comunicazione Unica. Cordiali saluti. Gianfranco Simoncini

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