REGOLAMENTO COMUNALE per la concessione di licenze e per il funzionamento delle sale giochi.

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1 REGOLAMENTO COMUNALE per la concessione di licenze e per il funzionamento delle sale giochi. Art. 1 OBBLIGO DI LICENZA L esercizio di una sala pubblica per biliardi o altri giochi leciti, definita convenzionalmente Sala Giochi, è subordinata a licenza, ai sensi dell art.86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D , n.773 nonché ai sensi dell art.19 punto 8 del D.P.R n.616. All interno della sala giochi potranno essere allestiti apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici il cui funzionamento sia affidato esclusivamente all abilità del giocatore. Art. 2 COMPETENZA PER L EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI Il responsabile del servizio rilascia la licenza per l apertura di nuove sale giochi o per il trasferimento di quelle esistenti nel rispetto del presente regolamento, del regolamento comunale di polizia urbana, di igiene, della disciplina delle attività rumorose e delle norme relative alla destinazione d uso dei locali. Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Le licenze sono personali, non possono in alcun modo essere trasmesse, ma possono dare luogo a rapporti di rappresentanza. Art. 3 APERTURA Il numero delle sale giochi autorizzabili nell intero territorio comunale è in ragione di 1 ogni abitanti e frazioni superiori ai Art. 4 SUPERFICIE Il locale, che può essere composto di più vani comunicanti, dovrà avere una superficie utile di almeno mq.100. Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico. La superficie occupata con i giochi non potrà superare il 40% della superficie utile. Art. 5 SERVIZI IGIENICI L esercizio deve essere dotato di servizi igienici fruibili dall interno del locale. I servizi igienici devono avere le pareti rivestite con materiale liscio e lavabile per una altezza di REGOLAMENTO\sala giochi 1

2 m.2 dal suolo ed essere costituiti da uno o più vani latrina e da un vano antilatrina dotato di un lavandino con erogatore di acqua a comando non manuale (a pedale o fotocellula), distributore di sapone, asciugamani monouso o ad aria calda. L aerazione dei servizi igienici deve essere conseguita mediante finestrino aprentesi all esterno, di superficie non inferiore a mq.0,60 ovvero da un idoneo impianto di aerazione forzata temporizzata che assicuri almeno tre ricambi d aria ogni ora, oppure impianto di accensione collegato all interruttore della luce interno al WC, potenziato e temporizzato in modo da consentire, per ogni utilizzo, un ricambio d aria completo. Nel caso di dimensioni rilevanti dell attività, potrà essere richiesta, a discrezione dell Amministrazione Comunale, previo parere del Servizio di Igiene pubblica dell Azienda USL di RE, la dotazione di un secondo servizio igienico. Art. 6 DISTANZE DI RISPETTO La distanza minima tra ciascuna sala giochi e le scuole, le caserme, le case protette o comunque le strutture che accolgono anziani, gli ambulatori pubblici, gli ospedali, le chiese è fissata in 100 m. lineari misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti d accesso. Art. 7 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l apertura di una nuova sala-giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere: a) le generalità complete del richiedente: ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante; b) il numero di Codice Fiscale e/o partita iva, c) l ubicazione e l insegna dell esercizio; d) tipo e n. dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco (consentiti) da installare nella sala e) dichiarazione con la quale l interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate nell allegato 1 al D.Lgs 490/94; f) disponibilità dei locali, g) n. e data di iscrizione alla CCIAA. Alla domanda dovranno essere allegati: 1- Planimetria dei locali e relazione tecnico descrittiva della sala giochi redatta da un geometra abilitato; 2- Elenco, descrizione, regolamento ed immagine di ciascun apparecchio da gioco installato. Prima dell inizio dell attività e comunque entro 30 gg. dalla data di notificazione dell accoglimento della domanda l interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione : 1-. Nulla-osta S.I.A.E.; 2- Certificato di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento; 3- Certificato prevenzione incendi nel caso in cui i locali ospitanti la sala-giochi abbiano una capienza superiore alle 100 persone (D.M , punto 83); 4- Certificato sanitario dei locali; 5-Relazioni relative all impatto acustico previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell allegato 7 al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 134/1996), se richieste specificatamente; 6- Tabella dei giochi proibiti di cui all art.110 del TULPS 773/31; REGOLAMENTO\sala giochi 2

3 7- Marca da bollo da apporre sulla licenza. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sarà accertato d Ufficio; così come si acquisiranno d ufficio sulla scorta di indicazioni atte ad identificare l immobile, sia il certificato di destinazione d uso dei locali che il certificato attestante gli usi ammessi dal PRG vigente nell area dove è normata la localizzazione dell attività. Qualora la domanda non sia regolare o completa l Ufficio Comunale provvede a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni dalla data del ricevimento della stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La domanda si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non decida su di essa entro 60 gg. dalla sua presentazione. Nel caso la domanda non sia regolare o completa, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare. Art. 8 DOMANDE CONCORRENTI Nel caso di domande concorrenti, le licenze sono concesse con priorità ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione e di accessibilità e minori problemi rispetto all impatto ambientale. A parità di condizioni, la priorità sarà accordata alla prima domanda, in ordine cronologico, pervenuta al protocollo del Comune. Art. 9 TRASFERIMENTO IN GESTIONE O IN PROPRIETA Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda per atto tra vivi o a causa di morte, purchè sia provato, comporta il trasferimento della licenza a favore del subentrante. Per potere continuare l attività il subentrante per atto tra vivi, entro tre mesi dalla data di trasferimento dell azienda, dovrà presentare domanda secondo le modalità previste dal precedente art.7, corredata della dichiarazione del precedente titolare di rinuncia incondizionata della licenza e del tipo di regime patrimoniale con il proprio coniuge ( legge , n.151). Alla domanda deve essere allegato: -certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante se il precedente titolare ha in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata ; Per potere continuare l attività il subentrante per causa di morte, entro sei mesi dalla data di decesso del dante causa, dovrà presentare domanda al Sindaco dichiarando quanto indicato alle lettere a), b),e),g) del precedente art.7 ed inoltre : - la sua qualità di erede; - l avvenuta accettazione dell eredità; - la data di morte del precedente titolare; - la disponibilità dei locali. Alla domanda deve essere allegato: 1) certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante se il precedente titolare aveva in corso procedura di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata. Il subentrante dovrà comunque in entrambi i casi dichiarare che il locale non ha subito modifiche rispetto alla precedente gestione e che il tipo ed il numero degli apparecchi da gioco sono rimasti invariati ( la dichiarazione può essere incorporata nella domanda). Art. 10 TRASFERIMENTO DI SEDE REGOLAMENTO\sala giochi 3

4 Il trasferimento dell attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, in particolare di quelle relative alle distanze minime, alla distanza da esercizi analoghi preesistenti, alla superficie minima ed alla destinazione d uso dei locali. Qualora il trasferimento sia dovuto a cause di forza maggiore, l autorizzazione potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle distanze di cui sopra. In questo caso la distanza da esercizi dello stesso genere non potrà comunque essere inferiore ai 100 metri, ad eccezione degli esercizi rivolti a fasce d età differenziata che offrano attrazioni diversificate, così come previsto all art.3. Deroghe al rispetto della superficie minima non saranno concesse. Si considerano cause di forza maggiore : 1 Lo sfratto giudiziario esecutivo, dichiarato per motivazioni non imputabili a responsabilità del conduttore titolare dell azienda; 2 L inagibilità dei locali dichiarata dall Autorità pubblica. Spetta al richiedente dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra. La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza al trasferimento di sede deve essere presentata secondo le modalità previste dall art.7 ed essere corredata dalla documentazione di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 3 comma, del medesimo articolo. Art. 11 VALIDITA DELLA LICENZA La licenza è annuale (con scadenza al dell anno di rilascio) ed è valida esclusivamente per i locali in essa indicati. Il rinnovo annuale avviene tramite la presentazione di una comunicazione di prosecuzione dell attività corredata : -della dichiarazione che non sono intervenute modificazioni di alcun genere relativamente ai dati del titolare di licenza e alla struttura, oppure contenente la indicazione delle eventuali modifiche intervenute; -dell elenco degli apparecchi da gioco presenti nell esercizio. Per ciascuno dei nuovi apparecchi installati dovranno essere comunicati la descrizione, il regolamento e l immagine; -Nulla Osta S.I.A.E.; E in facoltà del responsabile del servizio vietare l installazione od ordinare la rimozione di apparecchi che possono rientrare tra quelli vietati ai sensi di legge. Art. 12 TABELLA DEI GIOCHI D AZZARDO E PROIBITI Il titolare o il gestore pro-tempore ha l obbligo di tenere esposti all interno dell esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella vidimata dal Questore nella quale sono indicati i giochi d azzardo, il regolamento e la tariffa di ciascun gioco. Art DIVIETO DI ACCESSO AI MINORI E fatto divieto di consentire l accesso all interno dell esercizio ed il gioco ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne. Art. 14 DIVIETO DI APPARECCHI DA GIOCO ESTERNI E vietata la collocazione di biliardi, altri apparecchi da gioco e divertimento ed attrezzature all esterno dell esercizio sia su aree private che su spazi ed aree pubbliche. REGOLAMENTO\sala giochi 4

5 Art ORARI Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale-giochi nell ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 3, art.36 della Legge ,n.142. Alle sale giochi, munite di autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui all art.1 della Legge , n.425, relative alla chiusura settimanale obbligatoria. Art. 16 REVOCA DELLA LICENZA Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata : - qualora il titolare sospenda l attività per un tempo superiore agli otto giorni senza averne dato preventivo avviso al Sindaco. - qualora la sospensione dell attività si protragga per più di tre mesi consecutivi, salvo proroga del responsabile del servizio, per comprovata necessità; - qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D , n.773. La licenza è inoltre revocabile: - per ragioni igienico sanitarie; - nel caso di abuso del titolare; - per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Art. 17 RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITA E TUTELA DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE All interno delle strutture non devono essere superati, per uso di sorgenti fisse, i livelli massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto 277/91; all esterno delle strutture non evono essere superati, per uso di sorgenti fisse, i livelli previsti dal D.P.C.M , secondo quanto indicato nella Zonizzazione acustica Comunale. Il mancato adeguamento del rispetto ai limiti massimi di rumorosità all interno e all esterno delle strutture in oggetto, comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, la sospensione della licenza d esercizio fino all avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Qualora sia accertato che gli schiamazzi ed i rumori degli avventori dei predetti locali costituiscano ragione di disturbo del riposo o della occupazione delle persone, il responsabile del servizio, fatto salvo il disposto delle relative norme penali, previa diffida, potrà provvedere alla sospensione dell attività per un periodo non superiore ai 15 giorni. In presenza di grave e reiterata violazione delle precedenti disposizioni si applicherà il disposto dell art.16 del presente regolamento. Art SANZIONI Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni ai sensi dell art.17/bis del Tulps come inserito dall art.3, 1 comma del D.Lgs , n.480 e comunque secondo le disposizioni di legge. In caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalla Legge o impartite dall autorità nell esercizio dell attività di cui al presente regolamento, il responsabile del servixio con ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell' attività, per un periodo non superiore a tre mesi. REGOLAMENTO\sala giochi 5

6 Art. 19 EFFETTUAZIONE DI GIOCHI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita l installazione fino ad un massimo di 5 apparecchi da gioco ed a condizione che questi occupino una superficie non superiore al 20% della superficie degli esercizi. Esclusivamente a tale fine (calcolo della superficie occupata) gli elettrogrammofoni a gettone (Juke-boxs) e le postazioni informatiche sono equiparati a giochi. Dai limiti di cui sopra sono esclusi i biliardi e i calcio balilla. Per superficie degli esercizi si intende : A - Esercizi di ristorazione tipo A: tutta la superficie delle sale in cui si svolge l attività di ristorazione; B Esercizi di somministrazione alimenti e bevande tipo B: tutta la superficie coperta misurata da muro a muro, esclusi i servizi, depositi, uffici, ecc. L installazione degli apparecchi da gioco può avvenire previa denuncia di inizio attività da presentarsi agli Uffici comunali nella quale deve essere indicato il n. degli apparecchi da gioco installati (nel rispetto delle superfici sopra indicate). Alla denuncia devono essere allegati: 1.Immagine dei giochi 2.Regolamento dei giochi 3.Nulla-osta SIAE. Art. 20 EFFETTUAZIONE DI GIOCHI PRESSO LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo è consentita l installazione, fino ad un massimo di cinque apparecchi da gioco, a condizione che siano collocati in posizione tale da non intralciare il regolare flusso e deflusso degli spettatori e da essere fruibili solo da parte di coloro che si siano muniti di regolare biglietto di ingresso per l attività principale. Art ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento, ai sensi dell art.91 del vigente Statuto Comunale, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione con la quale è stato approvato è divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata all Albo Pretorio. REGOLAMENTO\sala giochi 6

7 INDICE articolo pagina 1 2 Obbligo di licenza 1 Competenze per l emanazione dei provvedimenti autorizzativi 1 3 Apertura 1 4 Superficie 1 Servizi igienici Distanze di rispetto 2 Modalità di presentazione delle domande 2 Domande concorrenti 3 Trasferimento in gestione ed in proprietà 3 Trasferimenti di sede 3 Validità della licenza 4 Tabella dei giochi d azzardo e proibiti 4 Divieto di accesso ai minori 4 Divieto di apparecchi da gioco esterni 4 15 Orari 4 Revoca della licenza Rispetto dei limiti massimi di rumorosità e tutela delle 4 occupazioni e del riposo delle persone 18 Sanzioni Effettuazione di giochi presso pubblici esercizi 5 Effettuazione di giochi presso locali di ritrovo e di pubblico 5 spettacolo Entrata in vigore 5 Approvato con deliberazione del C.C. n.34/ Pubblicato Albo Pretorio dall 1 al (Pubb.n.254) Ripubblicato Albo Pretorio dal al (Pubb.n.318) Entrato in vigore dal REGOLAMENTO\sala giochi 7

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