Regolamento Campus Soveltra
|
|
- Monica Bertini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento Campus Soveltra Società Alpinistica Valmaggese Arturo Rothen 1
2 Basi legali Legge federale sulla promozione dello sport e dell attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) del 17 giugno 2011 Ordinanza sulla promozione dello sport e dell attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) del 23 maggio 2012 Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) del 25 maggio 2012 Ordinanza dell UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO) del 12 luglio 2012 Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del 17 giugno 2011 Ordinanza sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) del 5 settembre 2012 Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO) del 14 settembre 2012 Messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport dell 11 novembre 2009 La Società Alpinistica Valmaggese (SAV) sostiene e promuove con i Campus Soveltra offerte di attività fisica e didattica adatte alla fascia di età per i bambini fra i 6 e 10 anni. I bambini sono curiosi e attivi, pieni di voglia di fare. Sperimentano, esplorano l'ambiente circostante e vogliono fare esperienze sempre nuove. Per uno sviluppo armonioso e completo hanno bisogno di un grande patrimonio di esperienze e di movimenti. Studi provano che i bambini si muovono troppo poco e - anche a causa della mancanza di opportunità - non possono dare pienamente sfogo al naturale bisogno di svolgere attività fisica. I bambini fra 6 e 10 anni dovrebbero muoversi per almeno un'ora al giorno per poter trarre gli opportuni vantaggi dall'attività motoria. Perché Campus Soveltra per i bambini (giovani)? Possono partecipare ed iscriversi al Campus Soveltra tutti i bambini fra 6 e 10 anni. Con il Campus Soveltra si aiuta il bambino a scoprire le proprie preferenze nel campo della montagna e dell ambiente circostante, si gettano le basi per l'attività specifica nella singola disciplina (escursionismo, alpinismo, arrampicata) e si favorisce la percezione sensoriale, rapportata all'età dei bambini, al cambiamento dell'ambiente e delle abitudini in cui si svolgono le settimane residenziali. Obiettivi La SAV intende rafforzare l attaccamento dei bambini e dei giovani alla montagna ed incoraggiare il loro inserimento nella società alpinistica; valorizzare i contenuti naturalistici, paesaggistici e culturali della Valle Maggia selezionare con cura i monitori che insegneranno nei Campus Soveltra ai bambini e ai giovani, preparandoli ai compiti che li attendono; offrire ai monitori opportunità di perfezionamento rispondenti ai loro bisogni, accompagnarli nell esercizio della loro funzione di guida. Il Campus Soveltra si sostanzia nelle attività impostate alla conoscenza dell ambiente alpino con il metodo dell educazione ambientale, attraverso il gioco mirato sotto la guida di persone competenti; 2
3 aiuta a familiarizzare con la Natura, in modo multidisciplinare attraverso le mani, la mente, il corpo. implica la scoperta e lo sviluppo di competenze e il raggiungimento di progressi personali; si fonda sul rispetto di regole concordate nei rapporti con sé stessi, gli altri e la natura; incita i bambini e i giovani ad assumersi la responsabilità per le proprie azioni, per l obiettivo comune e per il buon funzionamento del Campus Soveltra. insegna ad orientarsi nel gruppo e nello spazio. Aiuta a creare un legame emotivo con il proprio territorio. Questo legame emotivo si auspica che stimolerà l'assunzione di responsabilità e la protezione dell'ambiente stesso una volta diventati cittadini adulti. Capitolo primo Disposizioni generali Campus Requisiti di base Art. 1 Obiettivi Il Campus Soveltra destinato ai bambini e ai giovani considera i particolari presupposti dei bambini e il loro stadio di sviluppo. Vogliamo Aiutare bambini e giovani a scoprire le proprie capacità ed a svilupparle in modo globale. Dare a bambini e giovani valide conoscenze dell ambiente della montagna e basi per la pratica dell escursionismo. Portare bambini e giovani ad un approccio armonioso con l utilizzo delle corde. (passerelle, ponti sospesi e fili a sbalzo). Stimolare nei bambini e giovani il Fairplay come atteggiamento di fondo sia nelle attività svolte durante il Campus Soveltra che nella vita quotidiana. Sostenere l impegno, nelle diverse attività, regolare di bambini e giovani nell ambito del gruppo. Passo dopo passo avviare bambini e giovani verso l assunzione di determinate responsabilità, un attività da monitore o altre funzioni. Accompagnare bambini e giovani che vogliono affrontare nuove sfide nel campo dell alpinismo e dell arrampicata adatte ai bisogni tipici dell età. prevenire gli infortuni derivanti dallo sport e dall attività fisica. Si intende per: bambini: partecipanti a G+S fino alla fine dell'anno civile in cui compiono 10 anni; giovani: partecipanti a G+S a partire dall'inizio dell'anno civile in cui compiono 10 anni; attività: un'occupazione singola, limitata nel tempo, di carattere formativo (lezione, apprendimento della natura, escursione). Campus Soveltra : Un Campus Soveltra comprende attività escursionistiche adatte ai bambini e ai giovani, le conoscenze ambientali della natura attraverso il gioco. sotto la guida di monitori responsabili, guida alpina, professionisti per tematiche specifiche, monitori G+S e persone 3
4 Art. 2 Collaboratori di accompagnamento maggiorenni. in un gruppo stabile per tutta la durata del Campus Soveltra. Campus Soveltra e disciplina sportiva: Il Campus Soveltra fa parte delle discipline sportive del gruppo di utenti 2 (GU2) con disposizioni di sicurezza particolari (discipline sportive B) come Alpinismo, arrampicata sportiva, e del gruppo di utenti 3 (GU3) sport di campo/trekking. Le discipline sportive dei gruppi di utenti 4 e 5 (GU4-GU5) sono quelle del gruppo utenti 1 (GU1) + GU2 + GU3. Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi. Un Campus Soveltra deve contare almeno 12 bambini per monitore. A partire da 13 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nel Campus Soveltra è consentito impiegare persone maggiorenni e capaci di discernimento senza riconoscimento G+S al posto di un monitore G+S. Esse non vengono però considerate ai fini del conteggio dei contributi G+S. Direzione Per ogni giorno di Campus Soveltra si devono svolgere almeno due attività, una al mattino e una al pomeriggio, o una al mattino e una alla sera, o una al pomeriggio e una alla sera. In totale le attività devono durare almeno quattro ore. I giorni di arrivo e partenza contano come un giorno di campus. Durata del Campus Soveltra ed estensione minima. Un Campus Soveltra deve durare almeno cinque giorni consecutivi. In un Campus Soveltra che dura più di cinque giorni vi può essere un giorno senza attività. Contenuti del Campus Soveltra Le attività vanno insegnate secondo principi conformi alla pedagogia infantile e giovanile e in funzione delle peculiarità del Campus Soveltra La SAV collabora con Gioventù e Sport (G+S), la FAT, UFSPO per perseguire i propri obiettivi. Per l organizzazione e la conduzione del Campus Soveltra la SAV incarica un monitore/monitrice principale e responsabile che dispone delle formazioni specifiche per lo svolgimento delle attività coi bambini, una guida alpina per le attività alpinistiche, professionisti per le attività di temi specifici e monitori G+S. Una o più persone di accompagnamento maggiorenni e capaci di discernimento. Il monitore designato come monitore responsabile deve essere presente personalmente durante tutte le attività del relativo corso. Il personale del Team cucina è assunto dal Responsabile della cucina Il personale di cucina non interferisce sulle attività del Campus Soveltra e si astiene da giudizi o critiche della conduzione e decisioni. Capitolo secondo Sostegno a programmi e progetti 4
5 Art. 3 Programmi e progetti Art. 4 Sostegno Art. 5 Infrastrutture La SAV coordina, sostiene e avvia programmi e progetti destinati al Campus Soveltra. Può accordare contributi o fornire prestazioni in natura con il coinvolgimento dei propri soci. La SAV sostiene i propri collaboratori e può accordare contributi. Può concludere con federazioni o società alpinistiche contratti di prestazione per lo svolgimento dei compiti di promozione del proprio Campus Soveltra. Il Campus Soveltra deve essere svolto in linea di massima in Soveltra e da organizzatori che propongono le proprie attività nella regione di Soveltra. In presenza di motivi o situazioni particolari si possono tenere anche all estero come escursioni in montagna con passaggi di frontiera. Capitolo terzo Correttezza e Sicurezza Art. 6 Misure generali La SAV si impegna per il rispetto della correttezza e della sicurezza dei Campus. La SAV coi monitori responsabili e i suoi collaboratori si assicurano che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del Campus Soveltra. La SAV con gli organizzatori informano, durante la presentazione del Campus Soveltra, i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento del Campus Soveltra e richiamano la loro attenzione sull utilità di un assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile. La SAV declina ogni e qualsiasi responsabilità. Disposizioni generali I monitori prendono le decisioni necessarie in relazione al caso specifico, tenendo conto delle circostanze, della propria formazione ed esperienza, delle dimensioni del gruppo, dell età e dell esperienza dei partecipanti. Non è possibile stabilire in assoluto quali siano le misure da adottare. I monitori valutano le condizioni ambientali e meteorologiche del caso e agiscono di conseguenza. I monitori pianificano accuratamente le lezioni, le svolgono nella consapevolezza dei propri obblighi e le valutano. I monitori controllano il materiale dei partecipanti; se inadeguato o danneggiato, provvedono a farlo sostituire. I monitori danno il buon esempio indossando dispositivi di protezione intatti. I monitori prendono accordi chiari in relazione a compiti, responsabilità, date, orari, ecc. e fanno sì che tutti i partecipanti siano al corrente di queste informazioni. 5
6 I monitori sanno cosa fare in caso d emergenza (ad es. numero telefonico per le emergenze, farmacia, primi soccorsi). Attività estive in montagna/nella natura Se non dispongono di una formazione specifica, i monitori intraprendono solo passeggiate o tutt al più semplici escursioni in montagna su sentieri ufficiali e contrassegnati. I monitori fanno una ricognizione del percorso e si informano sulle condizioni. I monitori comunicano a terzi il percorso pianificato e, dopo il ritorno, informano che sono rientrati. I monitori pianificano l escursione, comprese le alternative, e tornano indietro in caso di necessità. Le seguenti discipline sportive sono ammesse solo con una formazione specifica (discipline sportive soggette a particolari disposizioni di sicurezza) per cui sono attività eseguite sotto la responsabilità di una guida alpina. arrampicata sportiva e alpinismo, sci escursionismo Sport di campo/trekking Capitolo quarto Sistemi d informazione (LSISpo) Art. 7 o Disposizioni generali o Oggetto o Principi del trattamento dei dati o Responsabilità o Dati o Raccolta dei dati o Comunicazion e dei dati o Sistema d informazione per i dati medici (allergie) Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) Disposizioni generali 1) Oggetto La LSISpo rappresenta la base legale necessaria ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (dati) nel campo dello sport. Possono trattare i dati i Comuni, le federazioni e le società sportive affiliate, come ad esempio la federazione cantonale (FAT) o regionali. Le sotto organizzazioni sono organizzazioni aderenti a tali organizzazioni affiliate, come ad esempio la singola società sportiva, (SAV) che riceve contributi. 2) Principi del trattamento dei dati Sulla base dei principi di proporzionalità e necessità, le regolamentazioni previste non vanno intese come «autorizzazioni in bianco». All interno della SAV (unità amministrativa) sono autorizzate a trattare i dati solo gli organi nella cui sfera di compiti è previsto il trattamento dei corrispondenti dati per gli scopi. Introduzione del nuovo numero d assicurato AVS per un attività di monitore. E necessaria la registrazione del numero d assicurato AVS. 2.1) Dal punto di vista della protezione dei dati, la sola autorizzazione alla raccolta di dati non basta per fondare, per la SAV (detentrice dei dati), la possibilità o l obbligo di comunicarli. Di conseguenza, la SAV 6
7 detentrice dei dati sarà legittimata o tenuta a comunicare i dati richiesti. 2.2) Oltre ai dati assolutamente necessari per l adempimento del compito ve ne sono anche altri che ne facilitano soltanto lo svolgimento. Tali dati, come ad esempio il numero di telefono e l indirizzo , vengono raccolti su base volontaria. L organo che raccoglie i dati (i responsabili del Campus Soveltra ) è tenuto a informare le persone a cui sono richiesti i dati che la loro comunicazione ha carattere volontario. 2.3) per garantire una comunicazione aperta, efficace e moderna in merito alle attività di promozione del Campus Soveltra è indispensabile ricorrere a immagini. La nozione di immagine comprende in questo contesto sia fotografie che filmati. Per motivi di trasparenza, l utilizzo di immagini, già praticato finora, è ancorato a livello della legge. Il consenso per la pubblicazione non deve essere imperativamente espresso in forma scritta; ad esempio è sufficiente che nel corso della presentazione del Campus Soveltra ai genitori o rappresentanti legali sia espressamente comunicato che saranno realizzate immagini destinate a essere diffuse. Naturalmente la diffusione è possibile soltanto nella misura per la quale è stato dato il consenso. Le immagini riguardando minorenni, il consenso deve essere dato dal detentore dell autorità parentale. 3) Responsabilità Il monitore responsabile e le persone di accompagnamento maggiorenni sono responsabili della sicurezza dei sistemi d informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. Ciò vale anche quando i dati vengono trattati da terzi, in particolare autorità cantonali o comunali competenti in materia di sport. 3.1) Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati. Dati personali possono essere conservati solo fintanto che lo scopo del trattamento lo richiede. 3.2) la cancellazione dei dati dai sistemi d informazione non comporta la distruzione automatica, in quanto essi, con la relativa documentazione, vengono offerti all Archivio (o sito) della SAV per l archiviazione. Se non li considera di valore archivistico, essi vengono distrutti definitivamente. 4) Dati I dati contengono le generalità della persona (nome, indirizzo numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, data di nascita, nazionalità, lingue principale e secondaria, professione dell autorità parentale, genitori) e, soprattutto nel caso di Gioventù+Sport, il numero d assicurato AVS. Il sistema fornisce inoltre informazioni in merito ad attività e funzioni delle persone, alle loro qualificazioni nel campo dello sport e all eventuale revoca dei relativi riconoscimenti. La nozione di qualificazioni e riconoscimenti deve essere intesa in senso globale: comprende in particolare le formazioni di monitore, coach o esperto Gioventù+Sport e di monitore di sport. 5) Raccolta dei dati I dati venendo raccolti segnatamente presso la persona interessata o il suo rappresentante legale, genitori, la raccolta dei dati e le finalità del trattamento devono essere chiaramente riconoscibili da parte delle persone interessate. Le esigenze da soddisfare per poter parlare di una 7
8 raccolta dei dati «riconoscibile» come tale sono valutate in funzione delle circostanze e della conformità ai principi della proporzionalità e della buona fede. 6) Comunicazione dei dati. la comunicazione dei dati ai destinatari avviene solo nei limiti in cui essi ne abbiano effettivamente bisogno per lo svolgimento dei loro compiti. È necessario prevedere la comunicazione di dati alle autorità esecutive cantonali, alle federazioni sportive (FAT) perché si tratta in parte di dati personali degni di particolare protezione e questi organi possono accedervi tramite procedura di richiamo. La federazione (FAT) e la SAV raccolgono autonomamente nel sistema i dati necessari per il pagamento dei contributi Gioventù+Sport e li inoltrano all UFSPO per poterne richiedere il versamento. Possono in ogni momento consultare tali dati e in parte anche trattarli. 7) Sistema d informazione per i dati medici (allergie) Scopo, dati, raccolta dei dati, comunicazione dei dati. Il sistema d informazione per i dati medici (allergie) si presenta come un cosiddetto sistema chiuso, che non consente accesso dall esterno (procedura di richiamo). I dati vengono comunicati solo in singoli casi. I destinatari sono il personale responsabile del Campus Soveltra il medico curante o nel caso della diagnostica delle prestazioni le persone competenti per assistere il partecipante. Per il resto, i dati dei partecipanti come avviene in ogni studio medico sono protetti dal segreto professionale medico. Capitolo quinto Attività straordinaria Organizzazione e finanza Art. 8 Organizzazione e finanza La gestione del Campus Soveltra è una gestione straordinaria separata dalla gestione generale della Capanna. L utile d esercizio dei Campus Soveltra saranno accantonati sotto la voce contabile Accantonamenti utili Campus Soveltra. Eventuali perdite d esercizio coperti con la Gestione capanna Soveltra. Partecipazione al Campus Soveltra (campus) La partecipazione al campus è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera. I bambini e i giovani domiciliati all estero possono partecipare al campus soltanto se sono cittadini svizzeri. Se un campus inizia nell anno civile prima che il bambino compia sei anni, egli può partecipare a condizione che compia sei anni durante il Campus. I giovani che compiono undici anni durante il campus, possono portarlo a termine. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione dei campus. Nel quadro del numero massimo di partecipanti al campus, un organizzatore responsabile può ammettere bambini e giovani che non adempiono le condizioni di cui sopra. Questi non sono considerati nel calcolo dei contributi G+S e non danno diritto a prestazioni di alcun tipo. 8
9 I partecipanti devono pagare la Tassa sociale SAV Luogo di svolgimento Il campus deve svolgersi in linea di principio in Soveltra. Obblighi degli organizzatori responsabili. Gli organizzatori responsabili si assicurano che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso o del campo. Se constata che i quadri responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza nella realizzazione dell offerta campus, l organizzatore responsabile di un offerta campus adotta i provvedimenti che ritiene necessari e informa la SAV. Gli organizzatori responsabili dell offerta campus informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell attività e richiamano la loro attenzione sull utilità di un assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile. Iscrizione al campus. L iscrizione avviene con il modulo dati personali (Allegato 1 di questo regolamento). La copia firmata dei dati personali del partecipante vale quale conferma d iscrizione definitiva. Termine di disdetta. Chi dovesse annullare l iscrizione dovrà pagare il 10% del costo del campus. Se la disdetta avviene tra 30 e 8 giorni prima del campus la percentuale sarà del 50%; del 100% durante l ultima settimana, a meno che si trovi un subentrante. La disdetta deve avvenire per iscritto. La SAV si riserva il diritto di annullare un campus in caso di numero insufficiente di partecipanti o per altri motivi. Assicurazioni. Le assicurazioni sono a carico del partecipanti. La SAV ed il personale impiegato non si assumono alcuna responsabilità assicurativa. Si raccomanda l adesione alla guardia aerea di salvataggio (REGA) Tassa d iscrizione al campus. La SAV, sentito gli organizzatori responsabili del campus, fissa la tassa d iscrizione. La tassa d iscrizione si bassa sui costi di trasporto (bagagli di andata e ritorno), il vitto e l alloggio, i costi del personale ed il gadget ricordo. Il contributo della FAT non riduce i costi per la calcolazione della tassa d iscrizione. Le famiglie che iscrivono più figli partecipanti al campus beneficiano dei seguenti sconti; dal secondo figlio iscritto una deduzione di CHF 50.- e dal terzo iscritto una ulteriore riduzione di CHF
Guida per lo svolgimento delle offerte G+S dello sport per i bambini (offerte allround, con diverse discipline sportive, con una disciplina
Guida per lo svolgimento delle offerte G+S dello sport per i bambini (offerte allround, con diverse discipline sportive, con una disciplina sportiva) A partire dal primo ottobre 2012 le offerte di sport
DettagliGuida per lo svolgimento delle offerte G+S Ginnastica con bambini e giovani
Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Ginnastica con bambini e giovani Questa guida intende dare a monitori e coach G+S uno sguardo d insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica
DettagliRegolamento Campi G+S di alpinismo e arrampicata Pian di Crest
Regolamento Campi G+S di alpinismo e arrampicata Pian di Crest 1 Società Alpinistica Valmaggese Arturo Rothen Basi legali Legge federale sulla promozione dello sport e dell attività fisica (Legge sulla
DettagliGuida per lo svolgimento delle offerte G+S Sport scolastico con bambini e giovani (gruppo di utenti 5)
Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Sport scolastico con bambini e giovani (gruppo di utenti 5) Questa guida intende dare a monitori e coach G+S uno sguardo d insieme sulle disposizioni in vigore
DettagliAccordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport RS 0.415.951.41; RU 1982 443 Modifiche degli allegati I, II, III Entrate in
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport
Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 68 della Costituzione federale 1,
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD) del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) Modifica del 26 ottobre 2015 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
DettagliContributi a corsi e campi G+M e a moduli di formazione per monitori G+M. Data edizione Versione Versione 1.0 Versione approvata
Contributi a corsi e campi G+M e a moduli di formazione per monitori G+M Data edizione 31.10.2016 Versione Versione 1.0 Stato Versione approvata Indice 1 Situazione iniziale / Principio... 3 2 Direttive
DettagliOrdinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) del 25 maggio 2012 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), vista
DettagliOrdinanza del DDPS concernente Gioventù e Sport
Ordinanza del DDPS concernente Gioventù e Sport (O G+S) Modifica del 18 novembre 2004 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina: I L ordinanza del DDPS
DettagliOrdinanza dell UFSPO concernente «Gioventù e Sport»
Ordinanza dell UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO) Modifica del 26 ottobre 2015 L Ufficio federale dello sport (UFSPO) ordina: I L ordinanza dell UFSPO del 12 luglio 2012 1 concernente «Gioventù
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLAPOLISMILE S.S.D. A R.L
LAPOLISMILE S.S.D. A R.L. 2017-2018 Il/ La sottoscritto/a, C.F.. Nato il / / a, Provincia Residente in, Via, CAP, Provincia Genitore di, C.F. Chiede l iscrizione all attività di: Us Acli UISP FIP FIPAV
DettagliLegge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliComune di Torno. Provincia di Como REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARI O ASSOCIAZIONI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA
- REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARI O ASSOCIAZIONI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.11.2010 1 INDICE Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Criteri
DettagliPRESENTAZIONE. Uno tra gli sport più praticati al mondo in ambito sia maschile che femminile
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL Disciplina Olimpica PROGETTO Il Progetto è dedicato alle Scuole Secondarie di II Grado edizione 2016/2017 PRESENTAZIONE La Pallamano è una disciplina olimpica molto
DettagliPRESENTAZIONE. uno tra gli sport più praticati al mondo in ambito sia maschile che femminile
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL Disciplina Olimpica PROGETTO Il Progetto è dedicato alle Scuole Secondarie di II Grado edizione 2015/2016 PRESENTAZIONE La Pallamano è una disciplina olimpica molto
DettagliGuida per il coach G+S (GU 1, 2, 3, 4 e 5)
Guida per il coach G+S (GU 1, 2, 3, 4 e 5) Questa guida intende dare ai coach G+S uno sguardo d insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica delle principali basi legali. Per valutare
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della
DettagliCondizioni generali di vendita e utilizzo del VSE/AES Datenpool
Condizioni generali di vendita e utilizzo del VSE/AES Datenpool Il Datenpool è uno strumento ausiliario messo a disposizione dall Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) che permette alle
DettagliDirettiva sulla formazione dei quadri Gioventù+Sport
Direttiva sulla formazione dei quadri Gioventù+Sport 1 Basi Gioventù+Sport: organizza e promuove uno sport adatto ai giovani; consente ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in modo globale e di collaborare
DettagliNotifica di sinistro. Assicurazione per viaggi e vacanze per costi di guarigione e assistenza alle persone. 1 Sinistro
Notifica di sinistro Assicurazione per viaggi e vacanze per costi di guarigione e assistenza alle persone Questo formulario deve essere compilato dalla persona assicurata, rispettivamente dal suo rappresentante
DettagliOrdinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT
Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1
DettagliREGOLAMENTO E ISCRIZIONE
REGOLAMENTO E ISCRIZIONE L asilo nido la Kiocciola offre un servizio diurno alle famiglie che per motivi non possono accudire i propri figli durante la giornata. La fascia d età interessata va dai 12 mesi
DettagliLegge federale sul collocamento e il personale a prestito
Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliQuesto formulario deve essere compilato dalla persona assicurata, rispettivamente dal suo rappresentante legale. Si dovrà dare una risposta
Notifica di sinistro Assicurazione viaggi per costi di annullamento e bagaglio Questo formulario deve essere compilato dalla persona assicurata, rispettivamente dal suo rappresentante legale. Si dovrà
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre
DettagliIstruzioni sull attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali Istruzioni sull attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S) Valide dal 1 gennaio 2003 UFCL, Distribuzione
DettagliOrdinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS) del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio
DettagliOrdinanza sulla banca dati nazionale per lo sport
Ordinanza sulla banca dati nazionale per lo sport (OBDNS) del 30 ottobre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972 1 che promuove la ginnastica
DettagliOrdinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale
Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) Modifica del 7 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 sulla protezione dei
DettagliCondizioni qualitative per istituti per invalidi riconosciuti e requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità
Direttiva numero 3 Istituti per invalidi garanzia di qualità Condizioni qualitative per istituti per invalidi riconosciuti e requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità pagina 1 / 8 vers.
DettagliDisposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali
Disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali Versione 2.1 dal 31 luglio 2016 Sommario 1. Campo d applicazione... 2 2. Compiti e competenze degli organi dei corsi... 2 2.1 Commissione di vigilanza...
DettagliLegge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri
Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della
DettagliREGOLAMENTO D ISTITUTO DELLE SCUOLE DI LUMINO
Scuole comunali - Lumino 1. REGOLAMENTO D ISTITUTO DELLE SCUOLE DI LUMINO Titolo I Organizzazione dell Istituto Capitolo I : Generalità Art. 1. Denominazione La scuola dell infanzia e la scuola elementare
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliATTIVITÀ PROGRAMMA DI UNA GIORNATA TIPO MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO MODULISTICA
ATTIVITÀ PROGRAMMA DI UNA GIORNATA TIPO MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO MODULISTICA scheda di iscrizione Una giornata al Museo 2013 regolamento Una giornata al Museo 2013 autorizzazione alla raccolta
DettagliDisposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci
947.00 Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci del 7 settembre 004 (stato gennaio 04) emanate dal Governo il 7 settembre 004 visto l'art. 5 della legge sulle guide di montagna
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri
Avamprogetto Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (LTDP-DFAE) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliORGANIZZAZIONE PER CORSE PROFESSIONISTICHE DELLA LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO (L.C.P.)
NORME CONCERNENTI I DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE PER CORSE PROFESSIONISTICHE DELLA LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO (L.C.P.) Art.1 1. Il Direttore di Organizzazione è il soggetto preposto dall Ente Organizzatore
DettagliQuestionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta
Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale
DettagliFederazione Italiana Giuoco Handball
Federazione Italiana Giuoco Handball PALLAMANO DISCIPLINA OLIMPICA Segreteria Generale Circolare n. 19/2013 Roma, 20 maggio 2013 Alle Società Affiliate Ai tecnici di livello 1B Ai Signori Consiglieri Federali
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25 giugno 1982
DettagliDIVERTIMENTO IN FATTORIA CENTRO ESTIVO DI QUALITA RICERCATA PER RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E MEDIE.
in collaborazione con: organizza DIVERTIMENTO IN FATTORIA CENTRO ESTIVO DI QUALITA RICERCATA PER RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E MEDIE. Giochi, laboratori, attività in fattoria, proposte originali ed educative,
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
DettagliCORPORAZIONE SCOLASTICA VALLE CALANCA
CORPORAZIONE SCOLASTICA VALLE CALANCA REGOLAMENTO STRUTTURE DIURNE REGOLAMENTO STRUTTURE DIURNE PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA CORPORATIVA DELLA VALLE CALANCA Contenuto 1 Introduzione 1 2 Obiettivi e direttive
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono
Dettagliconcernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del
REGOLAMENTO concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino richiamati: la Legge federale sulla circolazione stradale del 19
DettagliSettore - Equitazione di Base
Settore - Equitazione di Base I corsi di formazione per il settore Equitazione di Base sono organizzati, secondo le esigenze territoriali. Eventuali richieste per offrire la disponibilità dei propri Centri
DettagliRichiesta di calcolo di una rendita futura
Richiesta di calcolo di una rendita futura Richiesta Il calcolo richiesto riguarda una futura rendita di vecchiaia rendita d invalidità rendita per superstiti (in caso di decesso del richiedente) 1. Dati
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliRegolamento di funzionamento del Comitato Controllo Interno e Rischi di Gala S.p.A.
Regolamento di funzionamento del Comitato Controllo Interno e Rischi di Gala S.p.A. Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Gala S.p.A. in data 27/02/2014 Premessa Il presente Regolamento, approvato
DettagliRegolamento viaggi scolastici ed escursioni didattiche Scuola Materna e Primaria
Regolamento viaggi scolastici ed escursioni didattiche Scuola Materna e Primaria A Definizione I viaggi scolastici, cioè qualsiasi spostamento che duri più di un giorno e che implichi, pertanto, un pernottamento
Dettagli823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli«Ospedale reparto privato» di AXA/
Condizioni Complementari (CC) «Ospedale reparto privato» di AXA/ Edizione 07.2017 15803IT 2017-07 D Sommario Parte A Condizioni preliminari per la copertura assicurativa Parte C Varianti di partecipazione
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
DettagliSCUOLA DELL INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL INFANZIA MARIA IMMACOLATA SCHEDA DI ISCRIZIONE A.S. 2017/2018 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno
DettagliGuida per lo svolgimento delle offerte G+S dello sport per i bambini (allround)
Guida per lo svolgimento delle offerte G+S dello sport per i bambini (allround) Questa guida intende dare a monitori e coach G+S uno sguardo d insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliCONTRATTO DI ISCRIZIONE. Corso per Addestratore Cinofilo riconosciuto ENCI Sez. 1, Sez. 2, Sez. 3. Corso per HANDLER
Animal Learn Scuola di Formazione Cinofila Centro riconosciuto ENCI CONTRATTO DI ISCRIZIONE Corso per Addestratore Cinofilo riconosciuto ENCI Sez. 1, Sez. 2, Sez. 3 Corso per HANDLER Fiuminata (MC), 3
DettagliAnno scolastico 2015/2016 Bagheria, lì 20 /06/2016. Circolare n. 570 Ai Docenti di Educazione Fisica Agli Studenti
Anno scolastico 2015/2016 Bagheria, lì 20 /06/2016 Circolare n. 570 Ai Docenti di Educazione Fisica Agli Studenti Plesso A e B Oggetto: La Pallamano a scuola obiettivo Arbitro Scolastico 2016/17. Organizzazione
DettagliRegolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994)
Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994) 5.1.2.3 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati l art. 72 della Legge della scuola
DettagliOrdinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione
DettagliRegolamento Foro Italico Facility Trail
Regolamento Foro Italico Facility Trail Organizzazione La Federazione Italiana di Atletica Leggera, in occasione della Runfest, organizza il 6 giugno la I ed. del Foro Italico Facility Trail, manifestazione
DettagliRegione Lazio PROCEDURE DI GESTIONE DEI CORSI PRESENTI NEL CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE
Regione Lazio PROCEDURE DI GESTIONE DEI CORSI PRESENTI NEL CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE 1. ACCETTAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE DI GESTIONE L Organismo di formazione iscritto a catalogo
DettagliIl programma di Gioventù+Sport Versione abbreviata
Il programma di Gioventù+Sport Versione abbreviata UFSPO 2532 Macolin Ufficio federale dello sport UFSPO La filosofia di G+S Il principio direttore di G+S Gioventù+Sport Organizza e promuove uno sport
DettagliORGANIZZAZIONE DELL ISTITUTO
ORGANIZZAZIONE DELL ISTITUTO I. GENERALITA art. 1 La scuola dell infanzia e la scuola elementare di Claro costituiscono un istituto scolastico ai sensi dell art. 24 della legge della scuola del 1 febbraio
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
DettagliLegge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano
Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) Modifica del Avamprogetto del 30 gennaio 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliPREMESSA. ISTITUTO PARITARIO SAN GIUSEPPE - VIGEVANO Cooperativa Sociale S. Caterina Da Siena a r. l. - ONLUS Scuola Primaria
PREMESSA L Istituto avverte l esigenza di formulare una regolamentazione interna che disciplini il rapporto di collaborazione tra tutte le componenti aventi diritto, dovere o interesse legittimo allo svolgimento
DettagliIndennizzo/riparazione morale per danni da vaccinazione
Modulo della domanda Indennizzo/riparazione morale per danni da vaccinazione Per elaborare una domanda volta a ottenere prestazioni finanziarie per danni da vaccinazione, abbiamo bisogno della Sua collaborazione.
DettagliSTATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS
STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS NOME Art.1 Con la denominazione «Autrici e autori della Svizzera» (AdS) e l istituzione del segretariato nella sede del suo domicilio legale, è costituita un
DettagliRichiesta di calcolo di una rendita futura
Richiesta di calcolo di una rendita futura Richiesta Il calcolo richiesto riguarda una futura rendita di vecchiaia (in questo caso è necessario rispondere anche alle domande del punto 7) rendita d invalidità
DettagliEDIZIONE Condizioni complementari d assicurazione (CC) per l assicurazione vacanze e viaggi VACANZA secondo LCA PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO
EDIZIONE 2017 Condizioni complementari d assicurazione (CC) per l assicurazione vacanze e viaggi VACANZA secondo LCA PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO Sommario pagina Assicurazione vacanze e viaggi VACANZA 3 I
DettagliCONDIZIONI GENERALI. 1. Definizioni Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2
CONDIZIONI GENERALI Indice 1. Definizioni... 2 2. Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2 3. Protezione da accessi non autorizzati... 3 4. Consultazione dei dati... 3 5. Controllo
DettagliRichiesta per minorenni: Provvedimenti sanitari, provvedimenti di ordine professionale e mezzi ausiliari
Richiesta per minorenni: Provvedimenti sanitari, provvedimenti di ordine professionale e mezzi ausiliari 1. Prestazione richiesta Quali prestazioni assicurative sono richieste? Provvedimenti sanitari,
Dettagli#$ "!%& ' "() *$& + '#,,&-$). / /( 3
! " #$ "!%& ' "() *$& + '#,,&-$). / +0*,-&.1&,,,2 /( 3! " 2& #$ ## " $ 3 $ )4. 1. La presente legge definisce, in armonia con i principi fondamentali dello Stato in materia di professioni ed in coerenza
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per
DettagliOrdinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza Ordipro) 235.21 del 7 giugno 2004 (Stato 22 giugno 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali
Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali (Legge sull impiego della coercizione [LICo]) del L Assemblea
DettagliII. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliClub Alpino Italiano Sezione di Barga
Club Alpino Italiano Sezione di Barga Corso di Escursionismo E1 2014 Il Corso è rivolto a neofiti o a quanti praticano l attività di escursionismo, ma ancora manifestano evidenti incertezze e carenze di
DettagliLegge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto
DettagliLegge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)
Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) 5.1.7.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :
DettagliFONDAZIONE CARIT. Protocollo 02 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDICE
FONDAZIONE CARIT Protocollo 02 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDICE 1. Introduzione p. 2 2. Finalità e ambito di applicazione p. 2 3. Principi generali di comportamento p.
Dettagli«Ospedale Flex» di AXA/
Condizioni Complementari (CC) «Ospedale Flex» di AXA/ Ospedale Flex 1 Ospedale Flex 2 Edizione 07.2017 15801IT 2017-07 D Sommario Parte A Condizioni preliminari per la copertura assicurativa Parte C Varianti
DettagliArt. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione militari
Legge federale sui sistemi d informazione militari (LSIM) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I La legge federale
DettagliTorneo Nazionale Under 16 Femminile. 2 a COPPA. Palazzetto dello Sport Ester & Astrid Frontera Cecina, Gennaio 2017 V O L L E Y C A M P
Torneo Nazionale Under 16 Femminile 2 a COPPA Palazzetto dello Sport Ester & Astrid Frontera Cecina, 3-4-5 Gennaio 2017 COSTA ETRUSCA V O L L E Y C A M P REGOLAMENTO 1) - INDIZIONE ED ORGANIZZAZIONE L
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
DettagliLa formazione come strumento necessario al lavoratore. Davide Ferrari SPSAL Azienda USL Modena
La formazione come strumento necessario al lavoratore Davide Ferrari SPSAL Azienda USL Modena La INFORMAZIONE e la la FORMAZIONE nel D.Lgs. 81 // 2008 CERCA Informazione Formazione 151 volte 2
DettagliIo sottoscritto/a Cognome Nome Nato/a il / / a Residente a Via N C.A.P. Provincia
Soliera Volley 150 Associazione Sportiva Dilettantistica Via Soliera/Cavezzo 60 41019 Soliera (MO) CF 90033670366 DATI PERSONALI MODULO ISCRIZIONE MINI CAMP E SUMMER CAMP 2016 Io sottoscritto/a Cognome
Dettagli