AREA AMBIENTE E MOBILITA U.O. AMBIENTE. Determinazione nr. 820 Trieste 01/04/2015 Proposta nr. 534 Del 30/03/2015
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1 AREA AMBIENTE E MOBILITA U.O. AMBIENTE Determinazione nr. 820 Trieste 01/04/2015 Proposta nr. 534 Del 30/03/2015 Oggetto: autorizzazione unica ambientale ditta ITALFER srl: comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/2006), autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs 152/2006) e comunicazione o nulla osta acustica (art. 8, commi 4 o comma 6, Legge 447/1995) IL RESPONSABILE Richiamata la deliberazione consiliare n. 67 dd. 19/12/2014, avente ad oggetto "Relazione Previsionale e Programmatica , Bilancio Pluriennale , Bilancio di Previsione Approvazione, esecutiva ai termini di legge; Richiamata la deliberazione giuntale n. 139 dd. 14/11/2014 avente ad oggetto Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della prestazione Approvazione, dichiarata immediatamente eseguibile; Visto l art. 107 del D.Lgs , n. 267 Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, che stabilisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza degli Enti Locali; Viste e richiamate le delibere di Giunta n. 87 del e n. 131 del con le quali è stata approvata e modificata la nuova struttura organizzativa dell Ente e in base alle quali è stato affidato al dott. Fabio Cella l incarico di Dirigente dell Area Ambiente e Mobilità a decorrere dal ; Vista e richiamata la nota con prot. int. n. 358 del con la quale il Dirigente dell Area Ambiente e Mobilità, ha confermato l incarico di posizione organizzativa della U.O. Ambiente al dott. Paolo Plossi, per tutta la durata dell incarico dirigenziale; Richiamato il D.P.R. 59/2013 contenente Regolamento recante la disciplina dell autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; Richiamato il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale e s.m.i.; Vista la Parte V del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e s.m.i. ed in particolare quanto disposto dall art. 268, dai commi 1, 3 ed 8 dell art. 269, il comma 4 dell art. 270, l art. 272 c. 1 e l art. 281 D.Lgs. 152/2006; Vista l'art. 19 comma 1 lettera b della L.R. 24/2006 e l'art. 3 della L.R. 16/2007, che affidano alle Province le competenze in materia di emissioni in atmosfera; Richiamata la Parte IV del D.Lgs. 152/06 ed in particolare l art.216 del D.Lgs. 152/06 relativo alla comunicazione in materia di rifiuti; Richiamati il DM 05/02/98, in particolare gli artt. 6, 8, 10, il D.lgs.230/95, in particolare gli artt. 78 e 157, e il DM 350/98; Richiamata la Legge 447/1995 ed in particolare l art. 8, commi 4 o comma 6;
2 Vista la domanda presentata al SUAP di Muggia dalla ditta ITALFER srl, con sede operativa e legale a San Dorligo della Valle, in via Ressel 2, in data (qui al prot. 302 dd ) e. PEC n trasmessa tramite PEC in dd (qui al prot. 304 dd ) e PEC n (qui al prot dd. 04/03/2015). Considerato che la ditta ITALFER srl ha chiesto l Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a - comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/2006), - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs 152/2006) e - comunicazione o nulla osta acustica (art. 8, commi 4 o comma 6, Legge 447/1995). Considerato che con nota dd. 27/1/2015 (prot Provincia) è stato avviato il procedimento ed indetta la Conferenza di servizi per il rilascio dell autorizzazione ai sensi dell art. 14 e seguenti della Legge 241/1990; Considerato che con nota dd. 3/3/2015 (prot. 8142) è stata convocata la CdS per il giorno 12/03/2015; Considerato che, come risulta dal verbale depositato agli atti, la CdS ha espresso parere favorevole all Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta ITALFER srl indicando con una serie di prescrizioni: - schede tecniche dei macchinari utilizzati dalla ditta. - entro 30 gg presentare procedura operativa gestione rifiuti in ingresso ed in uscita dall impianto, - immediato pagamento dei diritti di iscrizione, - comunicazione (dichiarazione sostitutiva) iscrizione CCIA - adozione di un registro di uso/ manutenzione del sistema di captazione con precisa indicazione della sostituzione dei sistemi filtranti Vista la Relazione di servizio contenente l istruttoria tecnica d ufficio e le sue valutazioni favorevoli; Ritenuto di adottare il provvedimento per il rilascio dell Autorizzazione Unica Ambientale relativa a - comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/2006), - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs 152/2006) e - comunicazione o nulla osta acustica (art. 8, commi 4 o comma 6, Legge 447/1995). Ritenuto di fare proprie le prescrizioni indicate dalla CdS prescrivendo alla ditta di presentare entro 30 gg dal ricevimento del provvedimento da parte del SUAP competente quanto di seguito riportato: 1) schede tecniche e certificazione CE di pesa, caricatore e misuratore geiger, ed eventuali altre attrezzature principali; 2) procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, che indichi tra l altro: Frequenza di controllo; Modalità di controllo; Parametri analitici da verificare; metodiche per le verifiche analitiche. 3) procedura di gestione, che evidenzi almeno: gestione separata dei flussi di rifiuti metallici e materiali metallici per la compravendita, operazioni di misura della radioattività, modalità di effettuazione delle lavorazioni sui rifiuti, dichiarate come messa in riserva R13 e limitate e saltuarie operazioni collaterali per esigenze operative (cernita e taglio), diverse da trattamento R12 o R4; 4) percentuale di materiali estranei massima ritenuta accettabile in ingresso; 5) dimensione dei rifiuti oltre la quale la ditta intende procedere a riduzione volumetrica tramite taglio, per esigenze operative; 6) relativamente alla sorveglianza radiometrica di rottami o altri materiali metallici di risulta, con riferimento all art.157 del D.lgs.230/95, idonea documentazione da parte di Esperto Qualificato (compreso negli elenchi di cui all art.78 del medesimo decreto), figura che poi dovrà attestare l'avvenuta sorveglianza radiometrica; 7) vista la specificità dell elaborato, trasmissione della valutazione previsionale di impatto acustico da parte del redattore, come elaborato cartaceo firmato e timbrato, oppure tramite PEC personale, o idonea attestazione alternativa sull elaborato già trasmessoci dal proponente; 8) planimetria con indicazione della gestione delle acque meteoriche (pluviali, caditoie, pozzetti, condotte, punti di scarico), nonché delle acque assimilate a reflui domestici, compresa la presenza dei pozzetti chiusi, di cui deve essere garantita la sigillatura per evitare scarico di acque reflue industriali non autorizzate in fognature;
3 9) rettifica della planimetria del sito, con corretto posizionamento della pesa; 10) ricevuta di versamento del diritto di iscrizione al Registro provinciale di cui all art.216 del D.lgs.152/2006, per l anno 2014, tenuto conto che ai sensi del DM 350/98 il versamento deve accompagnare la comunicazione; 11) comunicazione al nostro ufficio di inizio attività rispetto alla registrazione in Camera di Commercio, secondo la tempista prevista da tale Ente. 12) l attività di messa in riserva di rifiuti dovrà essere effettuata in conformità alla documentazione presentata ed alla normativa in vigore, tra cui le norme in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, ed in particolare secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e dal DM 05/02/1998 e s.m.i., evitando la propagazione di cattivi odori, polveri e rumori molesti; 13) in particolare restano valide tutte le prescrizioni previste dal DM 05/02/98, compresi gli articoli 6, 8, 10 del suddetto DM; 14) eventuali modifiche delle operazioni di recupero rispetto alla documentazione presentata dovranno essere comunicate preventivamente ai sensi e secondo le modalità di cui all art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DPR 59/2013; 15) occorre comunicare alla Provincia di Trieste la data di effettivo avvio dell attività; 16) le modifiche sostanziali all attività (ad esempio: introduzione di nuove tipologie, di nuovi CER, incrementi delle quantità, applicazione di regolamenti comunitari che incidano sulla gestione, la modifica della tecnologia utilizzata, ecc.), devono essere comunicate con un anticipo di almeno 90 giorni dalla loro applicazione, ai sensi delle norme richiamate al punto precedente. 17) occorre informare tempestivamente la Provincia di Trieste su eventuali interruzioni prolungate e sulla definitiva cessazione dell attività suddetta. Preso atto che il comma 7 dell art. 4 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che L autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo abilitativo. DETERMINA 1. OGGETTO DELL AUTORIZZAZIONE In accoglimento dell istanza presentata e citata in premessa, viene rilasciata alla ditta ITALFER srl, con sede operativa e legale a San Dorligo della Valle, in via Ressel 2, - comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/2006), - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs 152/2006) e - comunicazione o nulla osta acustica (art. 8, commi 4 o comma 6, Legge 447/1995). L autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione tecnica allegata alla domanda presentata al SUAP di Muggia in data (qui al prot. 302 dd ) e PEC n trasmessa dd (qui al prot. 304 dd ) e PEC n (qui al prot dd. 04/03/2015). 2. PRESCRIZIONI A.RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA L attività, come meglio indicato nella documentazione agli atti e nella seguente tabella, consiste nella messa in riserva e limitate operazioni preliminari (cernita, taglio) di rifiuti non pericolosi prevalentemente di tipo metallico.
4 ELENCO CER, QUANTITA MASSIME E OPERAZIONI CONSENTITE TIPOLOGIA CER Q [t/a] OPERAZIONE DI RECUPERO 8000 R R R13 NOTE R R R13 -
5 TOT Entro 30 gg dal ricevimento del provvedimento da parte del SUAP competente, la ditta dovrà presentare: 1) schede tecniche e certificazione CE di pesa, caricatore e misuratore geiger, ed eventuali altre attrezzature principali; 2) procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, che indichi tra l altro: - Frequenza di controllo; - Modalità di controllo; - Parametri analitici da verificare; - metodiche per le verifiche analitiche. 3) procedura di gestione, che evidenzi almeno: gestione separata dei flussi di rifiuti metallici e materiali metallici per la compravendita, operazioni di misura della radioattività, modalità di effettuazione delle lavorazioni sui rifiuti, dichiarate come messa in riserva R13 e limitate e saltuarie operazioni collaterali per esigenze operative (cernita e taglio), diverse da trattamento R12 o R4; 4) percentuale di materiali estranei massima ritenuta accettabile in ingresso; 5) dimensione dei rifiuti oltre la quale la ditta intende procedere a riduzione volumetrica tramite taglio, per dichiarate esigenze operative, e pezzatura risultante; 6) relativamente alla sorveglianza radiometrica di rottami o altri materiali metallici di risulta, con riferimento all art.157 del D.lgs.230/95, idonea documentazione da parte di Esperto Qualificato (compreso negli elenchi di cui all art.78 del medesimo decreto), figura che poi dovrà attestare l'avvenuta sorveglianza radiometrica; 7) vista la specificità dell elaborato, trasmissione della valutazione previsionale di impatto acustico da parte del redattore, come elaborato cartaceo firmato e timbrato, oppure tramite PEC personale, o idonea attestazione alternativa sull elaborato già trasmessoci dal proponente; 8) planimetria con indicazione della gestione delle acque meteoriche (pluviali, caditoie, pozzetti, condotte, punti di scarico), nonché delle acque assimilate a reflui domestici, compresa la presenza dei pozzetti chiusi, di cui deve essere garantita la sigillatura per evitare scarico di acque reflue industriali non autorizzate in fognature; 9) rettifica della planimetria del sito, con corretto posizionamento della pesa; 10) ricevuta di versamento del diritto di iscrizione al Registro provinciale di cui all art.216 del D.lgs.152/2006, per l anno 2014, tenuto conto che ai sensi del DM 350/98 il versamento deve accompagnare la comunicazione; 11) comunicazione al nostro ufficio della data di inizio dell attività imprenditoriale, rispetto alla registrazione in Camera di Commercio, secondo la tempistica prevista da tale Ente. 12) l attività di messa in riserva di rifiuti dovrà essere effettuata in conformità alla documentazione presentata ed alla normativa in vigore, tra cui le norme in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, ed in particolare secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e dal DM 05/02/1998 e s.m.i., evitando la propagazione di cattivi odori, polveri e rumori molesti; 13) in particolare restano validi tutte le prescrizioni previste dal DM 05/02/98, compresi gli articoli 6, 8, 10 del suddetto DM; 14) eventuali modifiche delle operazioni di recupero rispetto alla documentazione presentata dovranno essere comunicate preventivamente ai sensi e secondo le modalità di cui all art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DPR 59/2013; 15) comunicare alla Provincia di Trieste la data di effettivo avvio dell attività; 16) le modifiche sostanziali all attività (ad esempio: introduzione di nuove tipologie, di nuovi CER, incrementi delle quantità, applicazione di regolamenti comunitari che incidano sulla gestione, la modifica della tecnologia utilizzata, ecc.), devono essere comunicate con un anticipo di almeno 90 giorni dalla loro applicazione, ai sensi delle norme richiamate al punto precedente. 17) informare tempestivamente la Provincia di Trieste su eventuali interruzioni prolungate e sulla definitiva
6 cessazione dell attività suddetta. B. EMISSIONI IN ATMOSFERA Le emissioni generatesi dalle operazioni di riduzione volumetrica con taglio ossiacetilenico dovranno essere aspirate tramite il sistema di captazione carrellato. La ditta dovrà dotarsi e mantenere un registro di uso/ manutenzione del sistema di captazione con precisa indicazione della sostituzione dei sistemi filtranti. 3. PRESCRIZIONI GENERALI 1. La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. 2. La domanda di rinnovo dell autorizzazione unica ambientale deve essere presentata nei termini e secondo le modalità di cui all art. 5 del D.P.R. 59/13. 3.L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 4. L Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: - le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; - nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano. 5. In caso di modifica dell attività o dell impianto, si applicano le disposizioni di cui all art. 6 del D.P.R. 59/ Ogni eventuale variazione relativa della denominazione della Società o modifiche dell assetto societario dovranno essere comunicate, sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L eventuale subentro nella gestione dell impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 7. La cessazione dell attività deve essere tempestivamente comunicata all Autorità competente. 8. L Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative. 9. La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 10. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 4. CONDIZIONI CONCLUSIVE - La presente autorizzazione potrà venire modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all evoluzione della situazione ambientale; - Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti che siano necessari per l esecuzione dell intervento e dell attività prevista (quali, a titolo esemplificativo, permesso di costruire, denuncia inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc..) che, qualora dovuti devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio. - Sono fatte salve concessioni e autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e le posizioni giuridiche di terzi soggetti; - Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Provinciale; - Il soggetto destinatario dell atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.
7 - Si comunica che gli atti riguardanti il presente procedimento sono custoditi presso gli Uffici della U.O. Ambiente della Provincia di Trieste in Via Sant Anastasio 3, Trieste. È facoltà degli aventi diritto accedervi con le modalità previste dall art. 10 della L. 241/90. IL RESPONSABILE Paolo Plossi ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
8 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: PAOLO PLOSSI CODICE FISCALE: PLSPLA62M26F356Z DATA FIRMA: 01/04/ :22:17 IMPRONTA: 74FE6E371A0E57B7E615A86DACE8213D264FAAC8C6D80D2C3C719A52463FBFAC 264FAAC8C6D80D2C3C719A52463FBFAC80BEA2441B A9C241C16DF81 80BEA2441B A9C241C16DF8151E F6B89D15D C E F6B89D15D C9395A70B70187D4D37004F1141D87556AC71 Atto n. 820 del 01/04/2015
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