Dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle aree depresse di Claudia Trezzani. Introduzione
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- Aureliana Graziani
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1 Dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle aree depresse di Claudia Trezzani Introduzione Il passaggio dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno a quello ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale costituisce un caso di particolare interesse nell'ambito del processo di radicale trasformazione della normativa in campo economico-sociale del paese. Sottoposta a serrate critiche, soprattutto in ragione del sostanziale fallimento nel perseguimento dei propri obiettivi di riduzione del divario Nord-Sud pur in presenza di crescenti trasferimenti di risorse, la legislazione straordinaria per il Mezzogiorno viene superata per il concorso di due principali fattori: una politica comunitaria sempre più rigida e vincolata nei confronti degli aiuti di Stato alle imprese nell'ambito di più generali politiche volte al riequilibrio territoriale, che ha portato a numerose, reiterate procedure di infrazione a carico del nostro paese; l'avvio di un procedimento referendario volto alla cessazione dell'intervento straordinario. D'altra parte, la soppressione di un sistema di tale rilievo ha comportato 1 adozione di normative, anche transitorie, assai complesse sotto il profilo ordinamentale, occupazionale, finanziario, e di raccordo con la legislazione comunitaria. Ne è conseguito l'iter particolarmente tormentato e faticoso dei provvedimenti normativi, sia a livello parlamentare sia, successivamente alla loro approvazione, a livello di attuazione. I momenti principali del processo di superamento dell'intervento straordinario appena accennati, e di seguito analizzati, possono essere sintetizzati come segue: - richiesta, nel settembre 1991, di referendum abrogativo di alcune disposizioni della legge n. 64 del 1986 recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; - emanazione del decreto legge n. 415 del 1992 di rifinanziamento, per il periodo , degli interventi previsti dalla legge n. 64 del 1986 per
2 306 Claudia Trezzani il completamento delle iniziative in corso, in attesa dell'emanazione di nuovi criteri e direttive per il graduale passaggio all'intervento ordinario; - delega al Governo, stabilita dalla legge di conversione n. 488 del 1992, per il passaggio alla nuova disciplina ordinaria; - emanazione del decreto legislativo n. 96 del 1993 di attuazione della delega e interruzione del procedimento referendario; - emanazione di numerosi decreti-legge, con i quali si è cercato di meglio definire l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e la loro destinazione, di completare il trasferimento delle competenze alle amministrazioni ordinarie, di accelerare le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ivi comprese quelle relative ai procedimenti contenziosi in atto, di migliorare il raccordo degli interventi in questo settore con quelli previsti in sede comunitaria. I provvedimenti finora adottati non sono stati risolutivi delle difficoltà insorte e anzi, in alcuni casi, hanno reso più incerto il quadro normativo di riferimento dato che di volta in volta i testi reiterati erano parzialmente diversi da quelli emanati in precedenza; né essi hanno affrontato definitivamente la questione della compatibilità della normativa nazionale degli aiuti di Stato alle imprese nelle aree depresse con la posizione comunitaria di dilesa della libera concorrenza. Dovrebbe esservi, tuttavia, una svolta a breve con il recepimento nella normativa nazionale (legge, regolamenti ministeriali e delibere CIPE) dell'intesa sui fondi per le aree in difficoltà avvenuta, nel gennaio 1995, tra il Ministro del bilancio del Governo italiano ed il rappresentante della Direzione generale per la concorrenza della Commissione CE, e approvata dalla Commissione nel successivo mese di marzo. 1. La disciplina dell'intervento straordinario nella legge n. 64 del 1986 La scelta fondamentale che sta alla base della legge 1 marzo 1986, n. 64. "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" rispetto alla precedente normativa è quella di un diverso rapporto tra soggetti destinatari degli incentivi e soggetti di programmazione ed erogazione delle risorse nell'ambito di una riconsiderazione dell'intervento straordinario che teneva conto del vasto dibattito in corso nel paese sull'evoluzione dell'economia meridionale. In tale senso esso costituiva un segnale di transizione verso la
3 Dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle aree depresse 307 vera e propria cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che avrebbe dovuto essere progressivamente ricondotto nell'alveo delle procedure ordinarie di intervento pubblico nell'economia. Espressioni di tale scelta erano: a) la "programmazione partecipata", e cioè sostanzialmente la riduzione dell'intervento straordinario a modo di finanziamento selettivo da parte dello Stato, inquadrato in un piano triennale, di progetti presentati da altre amministrazioni, ed in primo luogo dalle regioni; b) di conseguenza, l'abolizione della vecchia Cassa per il Mezzogiorno e la sua sostituzione con l'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, avente il più limitato compito di provvedere al finanziamento dei progetti approvati nel piano annuale; e) l'accentuazione posta, tra gli strumenti di incentivazione alle imprese, sui "servizi reali", e cioè su quegli strumenti che meglio avrebbero dovuto stimolare le autonome iniziative delle piccole e medie imprese meridionali (scelta, questa, che va letta anche in connessione con la quasi contemporanea legge n. 44 del 1986 sulla promozione dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno). d) l'ambito territoriale restava quello tradizionale, fissato dalle precedenti leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con l'incarico al CIPE di definire, ai fini della concessione di un trattamento preferenziale, le "aree particolarmente svantaggiate". In relazione a questo aspetto, la mancata considerazione dello sviluppo economico nel frattempo verificatosi in talune province meridionali ha dato luogo ad un lungo contenzioso con la Comunità europea per infrazione delle norme comunitarie relative al regime degli aiuti pubblici alle imprese. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la legge n. 64 stanziava per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno miliardi di lire per il periodo Nello scorcio finale della X legislatura era peraltro necessario provvedere ad un rifinanziamento, dato che l'intero ammontare delle risorse stanziate risultava prenotato dai piani annuali di attuazione dei programmi triennali, al netto dei miliardi riservati per le occorrenze del regime di sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno, che successivi decreti legge hanno annualmente prorogato. Al rifinanziamento si provvedeva con il d.l. 12 gennaio 1992, n 14, decaduto per decorrenza dei termini e reiterato dai dd.ll. n. 237 del 1992 e n. 363 del 1992, anch'essi decaduti, nonché dal d.l. n. 415 del 1992 convertito in
4 308 Claudia Trczzani legge n. 488 del 1992, emanato "in attesa del graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale". 2. La trasformazione dell'intervento straordinario nel d.l. n. 415 del 1992, nella legge n. 488 del 1992 e nel decreto legislativo di attuazione 2.1. Una profonda trasformazione nell'impostazione della politica per il riequilibrio territoriale era infatti ormai avvertita come necessaria: da un lato, appariva sempre più evidente che la gestione degli interventi in favore delle aree in ritardo di sviluppo comportava costi elevati per il bilancio pubblico a fronte di risultati non sampre rispondenti agli obiettivi, dall'altro, si aggiungevano alle esigenze delle regioni meridionali quelle delle zone più sviluppate del paese colpite da una crisi economica particolarmente intensa. Si poneva infine con urgenza l'opportunità di porre in atto una politica regionale più attenta alle decisioni assunte in sede comunitaria, anche a seguito delle numerose e ripetute procedure di infrazione a carico dell'italia, con particolare riguardo alle misure di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali - previste dalla normativa vigente in favore delle imprese localizzate nei territori meridionali. Era stata inoltre presentata, in data 16 settembre 1991, una richiesta di referendum abrogativo di alcune disposizioni (quelle relative alla regolamentazione degli organi e delle procedure dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) della legge n. 64 del 1986; tale richiesta veniva dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 15 gennaio La richiesta referendaria si inseriva in un contesto politico caratterizzato dallo scioglimento delle Camere nel febbraio 1992: nel successivo mese di aprile avevano luogo le elezioni politiche e prendeva così avvio la XI legislatura. Nel corso dell'iter del procedimento per il referendum, previsto per il 18 aprile 1993, veniva emanato il d.l. 14 agosto 1992, n. 363, reiterato dal d.l. n. 415 del Il Parlamento, nel modificarne le disposizioni con la legge n. 488 del 1992 di conversione, sanciva la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la sua trasformazione in intervento ordinario esteso a tutte le aree depresse del territorio nazionale, delegando il Governo ad emanare le disposizioni necessarie per disciplinare il trasferimento delle competenze. A seguito dell'emanazione, nell'aprile 1993, del decreto delegato, la Cassazione interrompeva la procedura referendaria. Il d.l. n. 415 del 1992, nel testo come modificato dalla legge di conversio-
5 Dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle aree depresse 309 ne (legge n. 488 del 1992), poneva fine, come si è detto, all'intervento straordinario, prevedeva un regime transitorio e delineava un nuovo sistema di agevolazioni esteso a tutte le aree depresse del territorio nazionale. Per quanto riguarda il pregresso, il provvedimento faceva salve le agevolazioni delle attività produttive a valere sulla legge n. 64 che, alla data del 21 agosto 1992, risultavano ad un certo grado di avanzamento nelle istruttorie presso gli enti fino ad allora preposti all'intervento nel Mezzogiorno (art. 1, e. 3). Ad esse il decreto riservava miliardi (art. 1, e. 1), rispetto al complessivo stanziamento (pari a miliardi nel triennio ). 11 d.l. n. 415 del 1992 destinava inoltre miliardi alla realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché alla concessione delle agevolazioni per nuove iniziative secondo i criteri stabiliti dal decreto medesimo (art. 1, e. 8) ('). A tale proposito, il provvedimento (art. 1, e. 2) affidava al CIPE ed al CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, la definizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base di specifici criteri ( 2 ). Disposizioni particolari venivano inoltre dettate circa gli interventi coiinanziati con i fondi strutturali comunitari, cui il d.l. n. 415 del 1992 tendeva ad assicurare in via prioritaria le risorse disponibili per il finanziamento delle quote di competenza italiana, ed alla revoca e riprogrammazione dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali che non risultassero avviati entro i temmini previsti Oltre alle modifiche apportate ai vari commi dell'articolo 1 del d.l. n. 415, il Parlamento approvava tre articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione del decreto medesimo, divenuto, a seguito dell'approvazione definitiva, la legge 19 dicembre 1992, n La legge n. 488 ha sancito la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con la soppressione degli l'i Un ulteriore importo di 200 miliardi e stato destinato al rifinanziamento nel 19^4 della spesa per favorire l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, come disciplinata dal d.l. 786/S 1 ), convertito, con modificazioni, dalla 1. 44/1986 (art. 1, comma I-bis, del d.l. n. 415/1992). l'i Con deliberazione del 22 aprile 1993, modificata dalla successiva delibera del 28 dicembre il ( N'1 ha emanato le direttive per la concessione delle agevolazioni sopracitate, indicando le aree di applieazione, le iniziative ammissibili, il calcolo delle agevolazioni in "equivalente sovvenzione netto" (MSN), la graduazione dei livelli di agevolazione, le disposizioni per le agevolazioni alla ricerca, i meccanismi procedurali e di valutazione delle domande. la disciplina per le domande pregresse. Alla data attuale, non è stata incora emanata la prescritta delibera CAPE.
6 3 10 Claudia Trezzani organi deputati alla sua gestione ed il trasferimento delle relative competenze agli organi dell'intervento ordinario, che sono subentrati in loto nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo agli organi disciolti. Tali innovazioni si rendevano necessarie, come si è detto, anche a seguito degli impegni assunti in sede comunitaria dal Governo italiano dopo la decisione della Commissione CE del 9 dicembre 1992, secondo cui il rifinanziamento della legge n. 64 del 1986 ad opera del decreto legge n. 415 del 1992 poteva considerarsi ammissibile solo a condizione di una profonda modifica della disciplina vigente nella direzione poi tracciata dalla legge n. 488 in esame (cfr. infra). Con l'articolo 2 della legge n. 488 del 1992 venivano soppressi, a decorrere dal 1 maggio 1993, il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (Agensud). Il successivo articolo 3 delegava il Governo ad emanare, entro il 30 aprile 1993 e sentite le competenti commissioni parlamentari, norme per la disciplina del trasferimento delle competenze degli organi soppressi, prevedendo l'affidamento al Ministero del bilancio del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sull'intervento pubblico nelle aree economicamente" depresse del territorio nazionale; l'affidamento ad un'amministrazione statale degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive; l'attribuzione ad una o più amministrazioni statali della programmazione e del coordinamento delle grandi infrastrutture interregionali o di interesse nazionale, nonché del completamento delle opere già in corso di realizzazione, ed approvazione da parte del CIPE dei relativi programmi, in base ai finanziamenti ordinari pluriennali previsti dalle leggi finanziarie; il trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni finanziarie dell'agensud, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione; l'utilizzazione del personale in servizio presso gli organi soppressi prioritariamente per i compiti previsti dal d.l. n 415 e dalla stessa legge di conversione n La legge n. 488 del 1992 abrogava inoltre (art. 4) esplicitamente taluni articoli della legge n. 64 del 1986 (di cui peraltro faceva salve fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni di carattere finanziario), che erano stati oggetto della richiesta di referendum abrogativo presentata alla Corte di cassazione il 16 settembre 1991 e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 15 gennaio Il quesito referendario era diretto all'abrogazione degli articoli della legge n. 64 che regolamentavano gli organi e le procedure dell'intervento straordinario (artt. da 1 a 8 e da 16 a 18 della legge medesima). Non erano invece
7 Dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle aree depresse 311 investiti dalla richiesta di referendum, né venivano abrogati dal d.l. n. 415 e dalla legge n. 488 del 1992, gli articoli da 9 a 15 della legge n. 64 del 1986, che prevedono una serie di incentivi ed agevolazioni di varia natura'per le attività produttive: essi hanno conservato dunque la loro vigenza, fermo restando che, dopo la fine dell'intervento straordinario, gli incentivi ed agevolazioni previsti sono gestiti dagli organi e con le procedure dell'intervento ordinario, in base alle norme di trasferimento delle competenze emanate dal Governo ai sensi della descritta delega parlamentare. In attuazione della delega contenuta nella legge n. 488, è stato emanato il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1993, n. 488". Conseguentemente la Corte di cassazione, con ordinanza del 7 aprile 1993, ha dichiarato non più sussistente la materia oggetto della richiesta del referendum Il d.lgs. n. 96 del 1993 ha disposto la cessazione, con decorrenza 15 aprile 1993 (in data utile, quindi, per evitare lo svolgimento del referendum), dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed ha innovato le modalità di attuazione dell'intervento ordinario per le aree depresse di tutto il territorio nazionale, allo scopo utilizzando anche il trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi organi dell'intervento straordinario. Se ne illustrano di seguito sinteticamente le disposizioni allo scopo di evidenziare la frammentazione delle competenze da esso configurata (in ottemperanza, peraltro, della legge delega) e gli ulteriori adempimenti normativi previsti. La programmazione degli interventi nelle aree depresse (art. 3) è affidata al Ministro del bilancio, mentre le direttive generali per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse e per il coordinamento a tale scopo dell'azione della pubblica amministrazione sono definite dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio. La ridefinizione complessiva del quadro organizzatorio e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono contenute nel successivo articolo 18, che detta le norme organizzatorie per la prima attuazione del decreto medesimo 0). (') Tali disposizioni hanno ricevuto attuazione con il d.p.r. 24 marzo n con cui è stato emanato il regolamento recante le norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
8 312 Claudia Trezzani Per la verifica dell'andamento e dell'efficacia degli interventi nelle areedepresse viene istituito (art. 4), presso il Ministero del bilancio, l'osservatorio delle politiche regionali ( 4 ). Al Ministro dell'industria è attribuita (art. 5) la competenza in materia di agevolazioni alle attività produttive (ad eccezione di quelle incluse nei contratti o intese di programma), per quanto riguarda sia la chiusura della legge n. 64, sia la concessione delle nuove agevolazioni, da regolare come si è detto con decreto ministeriale, sulla base delle delibere dei comitati interministeriali ( 5 ). Per la concessione delle previste agevolazioni alle attività di ricerca (art. 6) è competente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mentre la realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale, nonché dei progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree in ritardo di sviluppo, è affidata alle amministrazioni statali competenti per materia, sulla base di appositi programmi da approvarsi da parte del CIPE (art. 7). Per quanto riguarda gli interventi in corso di esecuzione in base alla previgente normativa sull'intervento straordinario, l'articolo 8 prevede una speciale procedura, al cui perfezionamento concorrono il Commissario liquidatore dell' Agensud ed il Ministro del bilancio, al termine della quale il CIPE può deliberare di procedere alla revoca degli interventi stessi, oppure di proseguire e completare i medesimi, nel qual caso spetta alla Cassa depositi e prestiti subentrare nel complesso dei rapporti giuridici già intercorrenti tra l'agensud ed i soggetti attuatori ed erogare i contributi finanziari previsti, ferma restando la competenza del Ministro del bilancio per i collaudi delle opere realizzate. Le opere e gli interventi per i progetti speciali già di competenza della soppressa Cassa per il Mezzogiorno, affidati all'agensud in una particolare gestione separata, sono trasferiti alla competenza del Ministro dei lavori pubblici, che provvede mediante appositi commissari ad acta (art. 9). Le competenze riguardanti opere per la gestione delle acque sono invece suddivise tra più organi (art. 10), e cioè il Commissario liquidatore dell'agensud previsto al successivo articolo 19, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'agricoltura. Allo stesso modo, sono ripartite fra più organi (art. 12) le competenze e le lunzioni in materia di gestione speciale degli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 del 81. H) L'Osservatorio è stato istituito con d.p.c.m. 7 marzo n r) Mentre il CI PI ha provveduto, con le citate delibere del 22 aprile e del 28 dicembre a disciplinare la materia tii propria competenza, alla data attuale non è ancora stata emanata la relaliva delibera ('UT. né. conseguentemente, il decreto ministeriale.
9 Dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle aree depresse 313 Le partecipazioni finanziarie già detenute dall'agensud e tutte le competenze relative agli enti di promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno sono trasferite al Ministro del tesoro, il quale curerà il loro riassetto mediante immediato commissariamento al fine del successivo riordino, privatizzzazione o liquidazione. Fanno eccezione il FORMEZ e lo IASM, al cui riassetto provvedono, rispettivamente, il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro dell'industria (art. 11). L'attività istruttoria per gli interventi diretti alla metanizzazione del Mezzogiorno è infine attribuita dall'articolo 13 al Ministro dell'industria, che vi provvede in base alle direttive del CIPE, mentre, in base al successivo articolo 17, sono trasferite al Ministro del tesoro le competenze già dell'agensud relative alla contrazione dei mutui, anche esteri, previsti dalla normativa vigente. Sul personale già dipendente dai soppressi organi dell'intervento straordinario dispongono gli articoli 14 e 15, relativi, rispettivamente, al personale ex Agensud ed a quello già dipendente dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dagli enti di promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno. Le norme transitorie e finali contenute nell'articolo 19, infine, dispongono la nomina da parte del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del bilancio, di un Commissario liquidatore per l'agensud, che subentra nel complesso dei rapporti giuridici già facenti capo alla stessa Agenzia ed al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ( 6 ). Per il perseguimento del complesso delle finalità contemplate nell'illustrato decreto viene infine istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito Fondo da ripartire tra le amministrazioni competenti agli interventi, al quale affluiscono le risorse destinate al perseguimento delle finalità medesime. >. Le difficoltà di attuazione dei successivi provvedimenti legislativi Come si può osservare l'architettura del nuovo sistema delineato dal d.l. n. 415 del 1992, dalla legge n. 488 del 1992 e dal d.lgs. n. 96 del 1993 appare di imponente complessità, caratterizzata da una pluralità di soggetti istituzionali competenti per le aree di intervento e dalla scissione tra le fasi di programmazione, di esecuzione e di erogazione dei finanziamenti. La nuova disciplina sta dunque incontrando notevoli difficoltà nella fase di (,, l II 31 ottobre 1994, il Commissario liquidatore. Consigliere di Stato D. Siclari, ha presentato la previnta relazione e rendicontazione.
10 314 Claudia Trezzani attuazione, contraddistinta da un quadro informativo incompleto (solo ultimamente si sta delineando con maggiore precisione) delle domande di agevolazioni presentate e delle risorse finanziarie disponibili, da forti ritardi nell'emanazione dei previsti regolamenti ministeriali e delibere CIPE e CIPI (in alcuni casi gli atti prescritti non risultano ancora emanati) necessari per la definizione delle nuove procedure, e dalle resistenze delle amministrazioni ordinarie a gestire la fase transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo intervento. In tale contesto, il ruolo di coordinamento attribuito al Ministero del bilancio (l'unico che ha provveduto a dotarsi di una nuova struttura organizzativa per far fronte alle funzioni assegnategli) non ha potuto esplicarsi pienamente, in quanto non supportato in modo adeguato sul piano normativo: non è stata cioè prevista alcuna sanzione a carico dei soggetti inadempienti, né l'esercizio di poteri sostitutivi. Per far fronte a tali difficoltà sono intervenuti, fin dall'agosto del 1993 (ad appena quattro mesi di distanza dall'approvazione del d.lgs. n. 96 del 1993) numerosi provvedimenti d'urgenza, tutti decaduti per decorrenza dei termini e successivamente reiterati, anche nel corso della XII legislatura: da ultimo, è stato emanato il d.l. n. 32 del 1995, tuttora in pendenza di esame (')... (') 1 provvedimenti di urgenza intervenuti in materia sono i seguenti: - decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, rocante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (il decreto reiterava i decreti-legge nn. 285, 403 e 506 del 1993 e il decreto legge n. 95 del 1994 decaduti per decorrenza dei termini costituzionali); - decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270 recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (il decreto reiterava i precetenti decreti legge nn. 4 e 155 del 1994, decaduti per decorrenza dei termini costituzionali); - decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312 recante interventi urgenti a sostegno tell'economia limita tamente ai commi da 3 a 6 dell'articolo 6 (il decreto reitera i precedenti decreti-legge nn. 22 e 184 del 1994, decaduti per decorrenza dei termini costituzionali). Nel decreto legge 355/1994 (decaduto per decorrenza dei termini e reiterato dai dd.ll. n. 491/1994, n 570/1994 e n. 675/1994 anch'essi decaduti, e dal d.l. n. 32/1995 attualmente all'esame del Parlamento', oltre ad essere contenute le disposizioni del decreto legge 228/1994, sono state fatte confluire gran parie delle norme previste dal decreto legge 270/1994 relativo all'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, nonché i commi da 3 a 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 312 del 1994, recante provvedimenti urgenti a sostegno dell economia. Si ricorda inoltre che il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia celi lizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (il decreto reitera i decaduti deca ti legge nn. 180 e 280 del 1993), all'articolo 1, comma 4, sostituisce i commi 1 e 3 dell'articolo 8 del d.lgsn. 96 del 1993, in materia di revoca dei finanziamenti concessi qualora i lavori non risultino consegnati o iniziati alle scadenze previste. Di tale disposizione è stata successivamente data un'interpretazione auten fica dal d.l. n. 403/1993. decaduto e da ultimo reiterato dal d.l. n. 32/1995.
11 Dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle aree depresse 315 che riprende gran parte delle disposizioni contenute nei precedenti decreti legge non convertiti. Tali provvedimenti, che non sono stati finora risolutivi delle difficoltà insorte, intervengono a modificare singole disposizioni del d.l. n. 415 del 1992 e del d.lgs. n. 96 del 1993 integrandole o dettando interpretazioni autentiche, allo scopo di risolvere le numerose questioni sorte in sede di applicazione, quali ad esempio la necessità di definire al più presto la posizione giuridica del personale degli enti investiti dal processo di riassetto, il completamento del trasferimento delle competenze, l'accelerazione delle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazione a fronte delle vecchie e nuove iniziative, il puntuale raccordo degli interventi in questo settore previsti dalla legislazione nazionale con la politica regionale perseguita in sede di Unione europea al fine di meglio sfruttare gli spazi e le risorse offerte dai cofinanziamenti ai sensi dei regolamenti comunitari. 4. La compatibilità della normativa nazionale degli aiuti di Stato alle imprese nelle aree depresse con la posizione comunitaria di difesa della libera concorrenza I provvedimenti adottati non hanno inoltre affrontato definitivamente la questione della compatibilità della normativa nazionale degli aiuti di Stato alle imprese nelle aree depresse con la posizione comunitaria di difesa della libera concorrenza. Al proposito vale ricordare che con la citata decisione del 9 dicembre 1992, la Commissione CE ha ritenuto compatibile con i principi del mercato comune il rifinanziamento della legge n. 64 ad opera del d.l. n. 415 del 1992 a condizione che, terminata una fase transitoria, tale disciplina fosse profondamente modificata. In particolare, solo una parte delle risorse complessive ( miliardi su un totale di miliardi) poteva essere destinato al sistema di aiuti previsto dalla legge n. 64; in tale quota rientravano peraltro soltanto le agevolazioni a fronte delle domande presentate entro l'agosto 1992 e limitatamente alle imprese localizzate nei territori già ammessi al regime agevolativo. Il vecchio intervento straordinario nel Mezzogiorno doveva in ogni caso chiudersi definitivamente entro la fine del Era comunque ritenuto incompatibile con l'articolo 92 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea il vigente regime degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei territori meridionali.
12 316 Claudia Trezzani Parallelamente, la decisione delineava un nuovo sistema di aiuti all'investimento produttivo, alla ricerca, nonché di aiuti fiscali, di diversa intensità a seconda della localizzazione e dimensione delle imprese. Rimaneva tuttavia aperta con la Comunità (Direzione generale per la concorrenza - DG IV - della Commissione CE) la questione della copertura territoriale del nuovo regime agevolativo, che avrebbe dovuto essere ridefinita alla luce di un riesame degli indicatori socio-economici più aggiornati relativamente alle condizioni delle regioni e delle province beneficiarie, per verificare in quale misura fosse ancora giustificato l'intervento in loro favore ai sensi delle deroghe previste dalle lettere a) e e), paragrafo 3, del citato articolo 92 del Trattato. In base alla soluzione di compromesso, valida fino al 31 dicembre 1993, cui si era infine pervenuti, la DG IV, anche in vista del procedimento che avrebbe condotto all'individuazione delle aree oggetto di intervento dei fondi strutturali per il periodo , sospendeva il periodico riesame della situazione socio-economica delle aree beneficiarie dei regimi di aiuto nazionale. Queste ultime avrebbero dovuto essere riconsiderate globalmente con le prime, al fine di giungere ad una copertura territoriale comune. Rispecchiando tale impostazione, l'articolazione delle intensità di aiuto nelle diverse zone contenuta nella citata delibera CIPI del 22 aprile 1993, relativa alle nuove iniziative, aveva una validità temporale limitata (fino al 31 dicembre 1993): dal 1 gennaio 1994, infatti, l'articolazione territoriale dei livelli di agevolazione avrebbe dovuto tener conto delle aree e dei livelli massimi definiti dalla Commissione CE per l'utilizzo dei fondi strutturali, come specificati da una successiva delibera CIPE. La revisione congiunta delle aree non è stata però effettuata nei tempi previsti e ciò ha pesato ovviamente sia sulla legittimità della normativa italiana rispetto ai parametri comunitari, sia sulla sua attuazione nell'ordinamento interno. Dovrebbe esservi, tuttavia, una svolta a breve a seguito dell'intesa sui fondi per le aree depresse avvenuta, nel gennaio 1995, tra il Ministro del bilancio del Governo italiano ed il rappresentante della Direzione generale per la concorrenza della Commissione CE, e approvata dalla Commissione nel successivo mese di marzo. L'intesa raggiunta consente quindi di rimuovere, quanto meno sul versante comunitario, gli ostacoli che si frapponevano all'avvio dell'intervento. E da notare che essa riguarda il complessivo regime di aiuti statali alle imprese previsto dalla normativa italiana: non soltanto dunque gli incentivi della legge n.
13 Dilli'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle aree depresse del 1992 ed il pregresso della legge n. 64 del 1986, ma anche le agevolazioni in favore dell'imprenditorialità giovanile di cui alla legge n. 44 del 1986, la questione degli sgravi contributivi e quella della fiscalizzazione degli oneri sociali. L'accordo dovrà essere recepito dalla normativa nazionale (legge, regolamenti ministeriali e delibere CIPE): con riferimento specifico al regime agevolativo prefigurato dalla legge n. 488 del 1992 e dal d.lgs. n. 96 del 1993, il previsto regolamento del Ministro dell'industria, che deve disciplinare in dettaglio la concessione delle agevolazioni, è attualmente all'esame della Commissione CE ai fini di verificarne al più presto la compatibilità con il contenuto dell'intesa.
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