L infortunio in itinere: specificità in caso di tutela

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1 L infortunio in itinere: specificità in caso di tutela 1) Il principio fondante del testo di legge. L articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000, che ha aggiunto l ultimo comma all articolo 2 del d.p.r. n. 1124/1965, ha dettato la disciplina positiva in tema di indennizzabilità dell infortunio in itinere, sussumendo nel testo legislativo i principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza. La tutelabilità dell infortunio in itinere, infatti, affonda le sue radici nel c.d. diritto pretorio, in forza del quale la copertura assicurativa, tradizionalmente riservata agli eventi lesivi causati da rischi specifici del lavoro, è stata estesa ad una attività estranea a quella lavorativa, pur essendo funzionale a quest ultima. La giurisprudenza precedente all entrata in vigore dell articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 ha, infatti, sempre affermato che, affinché si verificasse l'estensione della copertura assicurativa occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio meritava tutela nei limiti in cui l'assicurato non avesse aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa. Il principio giurisprudenziale sopra riportato è stato fedelmente declinato nel testo dell articolo 12, sopra richiamato. Sintetizzando le disposizioni di cui al predetto articolo, infatti, si può affermare che l infortunio in itinere è, per legge, indennizzabile quando verificatosi lungo il normale tragitto che collega il luogo di abitazione con quello di lavoro, percorso a piedi o con mezzo pubblico di trasporto; la copertura assicurativa è garantita anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato; l indennizzabilità è esclusa in caso di interruzioni o deviazioni non necessitate. 2) Il significato di abitazione. L analisi di dettaglio del testo di legge, peraltro, rende evidente che la corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute propone la soluzione di articolate e complesse problematiche interpretative.

2 Occorre, infatti, attribuire innanzi tutto il corretto significato al termine abitazione e poi definirne i confini spaziali. Per luogo di abitazione non si intende soltanto quello di residenza anagrafica o di personale dimora del lavoratore, ma soprattutto il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, coincidente, di norma, con l'ambito della comunità familiare. E stato, pertanto, ritenuto indennizzabile l infortunio occorso durante il percorso tra il luogo di lavoro e quello di residenza della famiglia, diverso da quello di dimora temporanea del lavoratore (Cassazione civile sez. lav., 8 novembre 2000, n ). Tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole, la Corte di Cassazione ha ritenuto indennizzabile l evento occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, presso la fidanzata, più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica (Cassazione civile sez. lav., 18 aprile 2000, n. 5063). Una volta individuato il luogo al quale può riferirsi il termine abitazione occorre definirne i confini spaziali; occorre, cioè, stabilire quale sia la linea di demarcazione superata la quale si può ritenere che il lavoratore abbia abbandonato l abitazione ed abbia, perciò, iniziato il percorso tutelato. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che alla stregua di un'interpretazione letterale nonché logico-sistematica dell'art. 12 del d.lg. n. 38 del 2000, la configurabilità di un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 2007, n ). Il principio, peraltro, non può essere applicato in termini draconiani, ma necessita di opportune precisazioni, se non altro con riguardo a strade di complessi condominiali che, per le loro caratteristiche e per essere aperte al traffico di un numero indeterminabile di veicoli, sono equiparate alla pubblica via. 3) Il percorso normale. Quanto alla valutazione della normalità del percorso, non sembra che si possa utilizzare un parametro unico e rigido - quale, ad esempio, la maggiore brevità - dovendosi, invece, assumere come riferimento la ragionevolezza della scelta tra le diverse opzioni possibili, anche in relazione

3 alle condizioni delle strade da percorrere ed alla diversa intensità del traffico sulle stesse (Cass. n e del 2010). Sempre con riferimento al percorso, appare opportuno precisare che, in base al disposto dell articolo 12, si configura l infortunio in itinere, con tutti i suoi limiti e le cause di esclusione di cui si dirà in seguito, anche quando l evento lesivo si verifichi nel tragitto tra due luoghi di lavoro, ma soltanto quando la pluralità dei predetti luoghi di lavoro è collegata ad una pluralità di rapporti di lavoro. Quando, invece, lo spostamento tra due luoghi presso i quali deve essere prestata l attività si inquadra nell ambito dello stesso rapporto di lavoro, l eventuale infortunio è da considerare in attualità di lavoro e non già in itinere. 4) Interruzione e deviazione. Anche il concetto di interruzione ha richiesto un precisazione di natura interpretativa. Il criterio teleologico ha imposto di distinguere tra la breve sosta e l interruzione vera e propria. Una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra, infatti, l'ipotesi normativamente prevista dell'"interruzione", la quale ultima ricorre soltanto quando l'interruzione, per la sua durata, valutata anche in relazione alla durata del percorso ed alle variazioni delle condizioni climatiche e di traffico, determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative (Corte costituzionale, 11 gennaio 2005, n. 1). In caso di deviazione, non è indennizzabile l evento che si verifichi in conseguenza di un rischio causato dalla deviazione stessa (ad esempio deviazione consistente nell attraversamento della strada ed investimento del pedone durante l attraversamento stesso). L infortunio che si verifichi dopo che, terminata la deviazione, sia stato ripreso il normale percorso sarà indennizzabile, sempre che la deviazione, per la sua durata, non determini condizioni di rischio che altrimenti non si sarebbero verificate. L interruzione o la deviazione non sono, però, cause di esclusione dell indennizzabilità quando necessitate, cioè quando imposte da cause di forza maggiore, da esigenze essenziali ed improrogabili o dall adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Esse, cioè, devono essere imposte da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore, per tali dovendo intendersi non soltanto fattori esterni che condizionano i comportamenti (guasti meccanici, ostruzioni della strada, ecc.) o cogenti impulsi e stimoli fisiologici, ma anche obblighi di

4 carattere giuridico, oltre che morale, quale è quello di prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale, ai sensi dell art. 593 c.p. (Cassazione civile sez. lav., 12 maggio 1990, n. 4076). 5) Altri percorsi tutelati. L articolo 12 garantisce la copertura assicurativa anche per eventi che si verifichino nel tragitto tra il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti. Il legislatore del 2000 ha subordinato la tutela alla condizione dell assenza del servizio di mensa aziendale, ma, ai fini che ne occupano, deve considerarsi equipollente la fornitura di buoni pasto utilizzabili in esercizi ragionevolmente vicini al luogo di lavoro. In mancanza di tali sevizi, non è da considerare esigibile, secondo l'attuale modo di vivere e di sentire, che il lavoratore provveda a nutrirsi nell'intervallo del pranzo consumando sul luogo di lavoro cibo portato da casa (Cassazione civile sez. lav., 5 giugno 2001, n. 7612). Pur in presenza di servizio di mensa aziendale o di fornitura di buoni pasto, l infortunio occorso durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di abitazione, effettuato per la consumazione dei pasti, deve ritenersi indennizzabile quando particolari condizioni di salute siano ostative alla fruizione dei predetti servizi. 6) Il rischio elettivo. Anche con riguardo agli infortuni in itinere trova applicazione il principio generale secondo il quale il rischio elettivo esclude la copertura assicurativa. Per rischio elettivo si intende quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro (o altra attività protetta), rischio ed evento. In applicazione del richiamato principio generale è stata esclusa l indennizzabilità dell infortunio mortale occorso ad una lavoratrice che non si era avvalsa del sottopassaggio pedonale in una stazione, essendo stato ritenuto che l'attraversamento dei binari integrasse, secondo il comune sentire, una clamorosa imprudenza e un comportamento abnorme (Cassazione civile sez. lav., 10 settembre 2009, n ). Il principio del rischio elettivo, peraltro, con riferimento all'infortunio in itinere assume una nozione più ampia e, come si preciserà meglio in seguito, deve essere applicato con maggiore rigore, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria.

5 Tale nozione, infatti, in caso di infortunio in itinere, comprende anche comportamenti del lavoratore infortunato che, pur se non abnormi, sono comunque contrari a norme di legge o di comune prudenza e, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore di correre rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro, interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con il rapporto di lavoro. Alcuni di questi comportamenti sono espressamente indicati dal legislatore nel testo dell ultimo comma dell articolo 2 T.U., aggiunto dall articolo 12 del D.Lgs. n.38/ ) Utilizzo del mezzo di trasporto privato. a) Utilizzo necessitato Il legislatore, nel prevedere che l infortunio in itinere sia indennizzabile anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato soltanto se necessitato, sancisce, a contrario, un giudizio di disvalore rispetto alla scelta volontaria del lavoratore di avvalersi del mezzo di trasporto privato, pur in presenza della possibilità di utilizzare mezzi pubblici di trasporto o percorrere a piedi il tragitto. Scelta che, pur non costituendo un comportamento abnorme, è considerata non meritevole di tutela e, pertanto, ascrivibile, per valutazione del legislatore, al rischio elettivo. I giudici di legittimità hanno, tuttavia, precisato in proposito che l'infortunio occorso al lavoratore che, nell'ambito della sua libera determinazione, abbia fatto uso del mezzo privato per recarsi al lavoro, è indennizzabile quando l evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi tra il punto in cui ha parcheggiato il veicolo nei pressi del posto di lavoro e quest'ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all'esecuzione, con modalità miste, del percorso abitazione - posto di lavoro.( Cassazione civile sez. lav., 28 aprile 2006, n. 9982). L utilizzo del mezzo privato di trasporto, peraltro, si considera necessitata non soltanto quando i mezzi pubblici siano assenti, ma anche quando non siano conciliabili con gli orari di lavoro. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che non costituisce rischio elettivo, tale da escludere l'occasione di lavoro, l'uso del mezzo proprio di trasporto quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasposto in tempi ragionevoli, specie quando il lavoratore nello spazio di un'ora di pausa pranzo deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro. ( Cassazione civile sez. lav., 10 dicembre 2007, n ).

6 La scelta del lavoratore, inoltre, non costituisce rischio elettivo quando, valutata secondo gli standards comportamentali esistenti nella società civile, si riveli rispondente ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni, non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (Cassazione civile sez. lav., 4 aprile 2005, n. 6929). Non sono, invece, tutelate scelte che rispondono ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività (Cassazione civile sez. lav., 7 marzo 2008, n. 6211). L infortunio in itinere, pertanto, non è indennizzabile quando la scelta del mezzo di trasporto privato risponde ad una esigenza di maggiore comodità o di mero risparmio di tempi di percorrenza, non collegata all oggettiva necessità di realizzazione di esigenze tutelate dall ordinamento o socialmente apprezzabili. Sarà, invece, meritevole di tutela non soltanto la scelta determinata da particolari condizioni di salute del lavoratore, ma anche quella collegata a peculiari situazioni contingenti tali da imporre di assolvere, con speditezza, il dovere di assistenza ai propri familiari. b) Le ulteriori cause di esclusione in caso di utilizzo necessitato del mezzo di trasporto privato. b.1) Conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida Invertendo l ordine dell elencazione di cui al testo di legge ed iniziando la disamina dall ultima causa di esclusione, si rileva che il legislatore, in questo caso, ha non soltanto indicato il comportamento che, per legge, costituisce rischio elettivo, ma ha anche sancito la non indennizzabilità dell evento lesivo a prescindere da ogni valutazione dell incidenza causale del comportamento stesso nel determinismo del sinistro. b.2) Abuso di alcolici e di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni In relazione ai due comportamenti sopra elencati, rispetto ai quali il legislatore esprime un giudizio di disvalore, viene in evidenza, innanzi tutto, la diversità dei termini utilizzati per descriverli: abuso, in un caso, ed uso, nell altro. Tale diversità è da ricondurre alla considerazione che l uso di alcolici o di psicofarmaci è lecito e socialmente accettato, sicché soltanto all uso eccessivo è correlabile un giudizio di

7 disvalore. L uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni costituisce di per sé comportamento illecito. Prima di analizzare il significato del termine abuso, è di fondamentale importanza sottolineare che, a differenza di quanto previsto per la guida in mancanza della prescritta abilitazione, nel caso in esame la condotta non è da sola sufficiente ai fini di escludere l indennizzabilità, essendo espressamente richiesto che la condotta stessa abbia causato l infortunio. b.2.1) Significato di direttamente cagionati. L espressione direttamente cagionati è utilizzata in senso non strettamente tecnicogiuridico. In diritto, infatti, si distingue la causalità materiale (rapporto tra il fatto e l evento) dalla causalità giuridica (rapporto tra l evento e i danno prodotti). La causalità indiretta rileva soltanto in termini di causalità giuridica, riconoscendosi la risarcibilità dei danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale. La causalità materiale, cioè il rapporto eziologico tra un'azione o un'omissione ed un evento, è regolata dal principio della "condicio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli art. 40 e 41 c.p. Non è, pertanto, possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive, dovendosi riconoscere a tutte la medesima efficacia. Soltanto il sopravvenire di un fatto che, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (Cassazione civile sez. III, 6 aprile 2006, n. 8096; Cassazione civile sez. III, 22 ottobre 2003, n ). Dobbiamo, quindi, ritenere che la locuzione è stata usata dal legislatore come sottolineatura, sul piano sostanziale, della imprescindibilità di una attenta valutazione della concreta incidenza dell uso o dell abuso predetti nella causazione dell infortunio, tenuto conto delle sue modalità di accadimento.

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