Regolamento per la disciplina degli interventi ed attività nei corsi d acqua pubblica, loro pertinenze e negli ambiti di salvaguardia idraulica

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1 PROVINCIA DI PISA Dipartimento del Territorio Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile UO Idraulica Regolamento per la disciplina degli interventi ed attività nei corsi d acqua pubblica, loro pertinenze e negli ambiti di salvaguardia idraulica 1

2 INDICE CAPO I - NORME GENERALI art. 1 Oggetto del regolamento, ambito d applicazione e riferimenti normativi pag. 3 art. 2 Definizioni pag. 4 art. 3 Norme e loro applicazione pag. 5 art. 4 Zone particolari pag. 5 CAPO II - ESECUZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA art. 5 Tipologia delle opere ed attività pag. 5 art. 6 Opere ed attività consentite liberamente pag. 6 art. 7 Opere ed attività subordinate alla preventiva comunicazione alla Provincia pag. 7 art. 8 Procedure relative alle opere ed attività di cui all articolo 7 pag. 9 art. 9 Opere ed attività subordinate alla preventiva autorizzazione o nulla osta della pag. 10 Provincia art. 10 Procedure relative alle opere ed attività di cui all articolo 9 pag. 11 art. 11 Istruttoria pag. 11 art. 12 Decadenza della domanda pag. 12 art. 13 Condizioni e procedure per la realizzazione delle opere pag. 12 art. 14 Deposito cauzionale per l esecuzione dei lavori e indennità di cantiere pag. 13 art. 15 Attestazione di conformità dei lavori pag. 13 art. 16 Interventi ammissibili con procedura d urgenza pag. 14 art. 17 Opere ed attività localizzate su corsi d acqua di bonifica pag. 14 CAPO I 2

3 NORME GENERALI Articolo 1 Oggetto del regolamento, ambito d applicazione e riferimenti normativi Il presente regolamento disciplina, per le competenze della Provincia in materia di Idraulica e Difesa del Suolo trasferite con la L.R. 91/1998, nel suo testo vigente, secondo quanto stabilito nel R.D. 523/1904, la realizzazione di opere e la conduzione di attività nei corsi d acqua pubblica, nelle loro pertinenze e negli ambiti di salvaguardia idraulica sia a carattere definitivo che provvisorio. L ambito d applicazione riguarda tutti i corsi d acqua pubblica, ai sensi dell articolo 144 del decreto legislativo 152/ ad esclusione dei corsi d acqua classificati opere di bonifica secondo il R.D. 215/1933 e la L.R. 34/94 per i quali la domanda deve essere indirizzata al Consorzio di bonifica competente (vedi art. 17 del presente regolamento) - ricadenti nella Provincia di Pisa, oltre che su tratti dell Arno, Scolmatore e Tora, ricadenti nelle Province di Firenze e Livorno, secondo le convenzioni stipulate tra le suddette Province e la Provincia di Pisa, nel loro testo vigente. Il presente regolamento contiene: a) disposizioni di carattere obbligatorio derivanti da leggi nazionali o regionali, modificabili secondo le norme di legge, in particolare dalle disposizioni contenute nel RD 523/1904, con riferimento agli artt. 2, 93, 94, 95, 96, 97 e 98, e nei PAI dei Bacini del Fiume Arno, del Fiume Serchio e Toscana Costa, nei loro testi vigenti; b) disposizioni di carattere obbligatorio, derivanti dall esigenza di tutelare il buon regime delle acque pubbliche e la conservazione delle opere di difesa, modificabili con delibera del Consiglio Provinciale. Per le modalità di rilascio delle concessioni di aree, terreni e specchi d acqua, del demanio idrico si rimanda al vigente Regolamento Provinciale. Le procedure stabilite nel presente Regolamento sono svolte dal Servizio competente in materia di idraulica, da qui Servizio Competente. Le autorizzazioni e i nulla osta, in quanto mera applicazione di norme generali approvate dal Consiglio Provinciale con il presente Regolamento, sono rilasciate dal Dirigente competente in materia di idraulica, da qui Dirigente Competente. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Provincia all indirizzo Articolo 2 3

4 Definizioni Al fine del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: 1. Per alveo del corso d acqua si intende lo spazio compreso fra le sponde fisse, oppure nel caso di sponde variabili o incerte, dallo spazio compreso entro le linee determinate dalla Provincia (art. 94 RD 523/1904). In mancanza di questa determinazione l alveo sarà identificato nella porzione di superficie che viene ricoperta dalle acque fluenti in regime di piena ordinaria. 2. Per pertinenze del corso d acqua, o pertinenze idrauliche, si intendono: l alveo abbandonato dalle acque fluenti, art. 3 della Legge 37 del ; le aree eventualmente comprese tra il corso d acqua e l argine, chiamate golene; gli argini, intesi come terrapieno a sezione trapezoidale che si erge dal piano campagna a difesa dalle alluvioni, e loro accessori; i punti di intersezione tra l argine e il piano di campagna sono denominati piede dell argine; le altre opere di difesa che svolgano le stesse funzioni dell argine, pur avendone caratteristiche costruttive e geometriche diverse; tutte le altre opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d acqua, anche se di interesse privato; 3. Per ciglio di sponda si intende il punto di demarcazione tra l alveo del corso d acqua e la terraferma; 4. Per ambito di salvaguardia idraulica si intende: l area contigua ai corsi d acqua non arginati ritenuta indispensabile al buon regime delle acque. Per l indicazione di tali ambiti viene assunta come riferimento la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica risultante dalla vigente cartografia dei PAI dei Bacini Nazionali e Regionali istituiti ai sensi della Legge 183/1989 che interessano il territorio della Provincia di Pisa: Bacino dell Arno, Bacino Pilota del Serchio, Bacino Regionale Toscana Costa. Nello specifico, la cartografia di riferimento per ciascuna Autorità di Bacino è indicata come segue: - Bacino dell Arno P.I.4 e P.I.3 - Bacino Pilota del Serchio AP e P4 - Bacino Regionale Toscana Costa PIE e PIBE In considerazione delle diverse metodologie e valori di riferimento utilizzati dalle suddette Autorità di Bacino per la determinazione di tali aree nei territori di rispettiva competenza, nonché per le diverse scale cartografiche utilizzate per la loro rappresentazione, a fronte di incertezze circa il fatto che una porzione di territorio rientri o meno in dette perimetrazioni, l interessato può proporre adeguati approfondimenti per stabilire il limite esatto dell area. l area a campagna contigua agli argini dei corsi d acqua per una fascia di 10 m. Articolo 3 Norme e loro applicazione Per la realizzazione di opere e la conduzione di attività nell alveo dei corsi d acqua, nelle pertinenze idrauliche e negli ambiti di salvaguardia idraulica si applicano, ricorrendo i vari casi, i seguenti artt. del R.D. 523/1904: 4

5 a) alveo del corso d acqua - 93, 94, 96, 97 e 98; b) pertinenze idrauliche - 2, 96, 97 e 98 c) ambiti di salvaguardia - 2 e 96, Articolo 4 Zone particolari Per meglio regolamentare quanto sopra, sia per quanto riguarda l esistente, sia per quanto riguarda le attività future, limitatamente alle golene del F. Arno e del F. Serchio, sono state individuate zone particolari, indicate nella cartografia, (All. 1), denominate: 1. G1: aree caratterizzate da insediamenti abitativi o dalla presenza di attività lavorative, per il tempo libero, sportive. In queste zone possono trovare attuazione gli interventi che permettano l eliminazione o la correzione delle situazioni difformi da quanto stabilito dal RD 523/1904, o comunque migliorativi del buon regime delle acque. Questi interventi, previa richiesta dell interessato, devono essere autorizzati con specifico provvedimento sotto l aspetto idraulico da parte dell Amministrazione Provinciale. 2. G2: aree caratterizzate dalla presenza diffusa di orti. Altre aree oltre quelle già esistenti potranno essere destinate allo stesso tipo di attività, accertata la loro compatibilità con il buon regime delle acque. CAPO II ESECUZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA Articolo 5 Tipologia delle opere ed attività Ai fini del presente regolamento le opere ed attività possibili nell ambito di applicazione sono suddivise in: opere ed attività consentite liberamente opere ed attività subordinate alla preventiva comunicazione alla Provincia opere ed attività subordinati alla preventiva autorizzazione, nulla osta o parere della Provincia Articolo 6 Opere ed attività consentite liberamente All interno delle golene e negli ambiti di salvaguardia idraulica, limitatamente ai terreni non ricadenti nel Demanio Idrico, è liberamente consentita la normale conduzione agricola dei terreni, con l osservanza dei limiti imposti dall art. 96, lett. f) del R.D. 5

6 523/1904, cioè a distanza maggiore a 4 m dal piede arginale e/o dal ciglio di sponda del corso d acqua. Nei limiti di quanto sopra è inoltre consentita l esecuzione delle seguenti opere ed attività: A. All interno delle golene l apertura di fosse di sgrondo dell acqua piovana dai terreni aventi profondità massima di 50 cm, purché aventi pendenza verso il corso d acqua; gli arboreti, i vigneti e i filari in genere che siano paralleli al corso d acqua ed abbiano inoltre le seguenti caratteristiche: - distanza maggiore a 4 m fra le piante singole; - distanza maggiore a 3 m fra i vigneti o i filari; la realizzazione di recinzioni con canniccio o altro materiale assimilabile semplicemente infisso nel terreno; l installazione di serre temporanee a carattere stagionale tamponate con teli; Mantenendo la distanza di m 4 dal piede dell argine e con distanza dal ciglio di sponda maggiore a m 40 per l Arno e a m 20 per il Serchio: gli arboreti, i vigneti, i filari in genere e le siepi che siano paralleli al corso d acqua ed abbiano inoltre le seguenti caratteristiche: - distanza maggiore a 3 m fra le piante singole; - distanza maggiore a 2 m fra i vigneti e i filari; - distanza maggiore a 3 m fra le siepi; B. Negli ambiti di salvaguardia idraulica l apertura di fosse di sgrondo dell acqua piovana dai terreni aventi profondità massima di 50 cm, purché con pendenza che allontani le acque dall eventuale argine; gli arboreti, i vigneti e i filari in genere; la realizzazione di recinzioni senza opere di fondazione; l installazione di serre temporanee a carattere stagionale tamponate con teli; E inoltre consentita la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di pertinenza pubblica, i cui lavori siano eseguiti dai Consorzi di Bonifica o Comunità Montana, che non comportino la loro modifica, sia per quanto riguarda le caratteristiche strutturali e geometriche sia per quanto riguarda il loro funzionamento idraulico. Nelle operazioni suddette non potrà essere trasferita fuori alveo, per nessuna ragione, alcuna quantità di materiale inerte in esso contenuto. 6

7 Articolo 7 Opere ed attività subordinate alla preventiva comunicazione alla Provincia Le opere e le attività che seguono possono essere realizzate secondo quanto stabilito nel successivo articolo 8, se eseguite su terreni non ricadenti nel Demanio Idrico. Le opere devono essere tali da non ostacolare il deflusso dell acqua e non poter essere scalzate dal medesimo. Gli elementi strutturali devono essere saldamente ancorati al terreno anche con l impiego di ancoraggi infissi in profondità in modo tale che non possano essere messi in crisi dall aratura del terreno nel corso delle dinamiche di piena. A. All interno delle golene, a titolo esemplificativo 1) Opere ovunque ubicate: interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumenti di superficie coperta e di volume, nonché le opere provvisionali, ponteggi, gru ecc. necessarie alla loro realizzazione; interventi di impermeabilizzazione del terreno purché contenuta in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati e comunque non superiore al 50% dell area di sedime del fabbricato, comprese le superfici impermeabilizzate già esistenti; interventi sulle infrastrutture viarie, ferroviarie e dei servizi esistenti senza modificazione di tracciato, profondità degli alloggiamenti e delle altre caratteristiche generali; 2) Opere ubicate a distanza dal piede arginale e dal ciglio di sponda tra 4 e 10 m, secondo quanto stabilito all art. 96, lett. f) del RD 523/1904: interventi di sistemazione per il tempo libero e la ricreazione che prevedano l installazione di specifiche attrezzature senza la creazione di volumetrie e trasformazioni morfologiche; alloggi per cavidotti, fognature e reti dei servizi in genere, purché di profondità non superiore a 50 cm; sostegni singoli semplicemente infissi nel suolo senza opere di fondazione per linee aeree; taglio di vegetazione d alto fusto sia a scopo manutentivo di aree private che a scopo colturale; 3) Opere ubicate a distanza dal piede arginale e dal ciglio di sponda maggiore a 10 m, secondo quanto stabilito all art. 96, lett. f) del RD 523/1904: nelle aree individuate come G1 nella cartografia allegata, l installazione per ogni unità immobiliare di una tettoia aperta su tutti i lati, anche avente carattere permanente, di superficie massima di mq 10, e a distanza minima di m 10 l una dall altra; l installazione di serbatoi di varia natura e genere purché interrati ed a condizione che sia dimostrata all atto della comunicazione la loro non galleggiabilità e la non fuoriuscita dei loro contenuti in caso di sommersione dalle acque di piena; 7

8 recinzioni realizzate con materiali e tecniche tali da non porre ostacolo al libero deflusso della corrente, ad esempio pannelli abbattibili, a croce di S. Andrea con specchiature aperte con montanti ad interasse maggiore a ml 2 con altezza massima fuori terra di m 1,50 ed altre soluzioni similari, escludendo cancellate metalliche, cordoli, fondazioni continue e opere murarie in genere e trasformazioni morfologiche; B. Negli ambiti di salvaguardia idraulica, a titolo esemplificativo 1) Opere ovunque ubicate: interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumenti di superficie coperta e di volume, nonché le opere provvisionali, ponteggi, gru ecc. necessarie alla loro realizzazione; interventi di impermeabilizzazione del terreno a servizio del patrimonio edilizio esistente purché contenuta in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati e comunque non superiore al 50% dell area di sedime del fabbricato, comprese le superfici impermeabilizzate già esistenti; interventi sulle infrastrutture viarie, ferroviarie e dei servizi esistenti senza modificazione di tracciato, profondità degli alloggiamenti e delle altre caratteristiche generali; 2) Opere ubicate a distanza dal ciglio di sponda e dal piede degli argini lato campagna tra 4 e 10 m, secondo quanto stabilito all art. 96, lett. f) del RD 523/1904: interventi di sistemazione per il tempo libero e la ricreazione che prevedano l installazione di specifiche attrezzature senza la creazione di volumetrie e trasformazioni morfologiche; alloggi per cavidotti, fognature e reti dei servizi in genere, purché di profondità non superiore a 50 cm; sostegni singoli semplicemente infissi nel suolo senza opere di fondazione per linee aeree; cartelli pubblicitari e segnaletica stradale verticale con sostegni semplicemente infissi nel terreno senza opere di fondazione; recinzioni realizzate con supporti semplicemente infissi nel terreno e rete a maglia sciolta, ed escludendo cancellate metalliche, cordoli, fondazioni continue o puntuali e opere murarie in genere; taglio di vegetazione d alto fusto sia a scopo manutentivo di aree private che a scopo colturale; 2) Opere ubicate a distanza dal ciglio di sponda maggiore a 10,00 m: gli scavi aventi profondità massima di 1 metro; le costruzioni, comprese le opere di urbanizzazione; i movimenti di terra e le trasformazioni morfologiche; le opere inerenti l attraversamento del corso d acqua, sia aeree che in subalveo, con strade, ferrovie, oleodotti, acquedotti, elettrodotti, gasdotti, vapordotti e linee telefoniche; i sostegni per le suddette opere; 8

9 la percorrenza con strade, ferrovie, fognature, oleodotti, acquedotti, elettrodotti, gasdotti, vapordotti e linee telefoniche di qualsiasi tipo; recinzioni realizzate con supporti murati nel terreno, tamponamenti in muratura o prefabbricati, fondazioni continue, cordoli ecc. Articolo 8 Procedure relative alle opere ed attività di cui all articolo 7 Prima dell inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e prima dell inizio delle attività elencate al precedente articolo 7, deve essere presentata la comunicazione al Servizio Competente. Detta comunicazione non sostituisce od esonera dalla richiesta di eventuali autorizzazioni, pareri e nulla osta da ottenere da altri Enti. La comunicazione, redatta secondo il modello predisposto, dovrà contenere i seguenti dati: A) generalità complete o ragione sociale del richiedente, codice fiscale, domicilio e n. telefonico; B) indicazione del corso d acqua, della località e del comune; C) indicazione della proprietà del terreno interessato o degli altri casi per cui si ha titolo a formulare tale richiesta ; D) ricevuta del versamento di 30, per le spese di sopralluogo, versamento da effettuare sul c/corrente bancario Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.r.l. Via Tosco Romagnola 101/A Loc. Fornacette Calcinaia (PISA) n /9 ABI8562 CAB70910, oppure sul c/corrente postale n intestato alla Provincia di Pisa, indicando come causale: demanio idrico ; E) elaborati progettuali necessari e sufficienti ad individuare compiutamente l intervento richiesto. A titolo indicativo aventi le caratteristiche del progetto definitivo secondo quanto stabilito nella vigente normativa in materia di Lavori Pubblici; F) corografia (1/5000 o 1/10000 o 1/25000) G) estratto di mappa catastale (1/1000 o 1/2000) dove sia evidenziata la esatta localizzazione; Quanto come sopra comunicato potrà essere liberamente realizzato qualora entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo della Provincia della suddetta comunicazione non sia stato espresso parere contrario o richiesta di integrazioni da parte del ricordato Servizio Competente. In caso di richiesta di integrazioni il termine di cui sopra decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa. L inizio dei lavori come sopra assentiti, a pena di decadenza, deve avvenire entro un anno dalle date determinate secondo i due paragrafi precedenti. Il termine di ultimazione non potrà essere superiore ad anni tre dalla data anzidetta. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini l interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata. Ad ultimazione dei lavori l interessato dovrà comunicarne la fine e dichiararne la conformità rispetto a quanto comunicato all inizio della procedura. 9

10 Articolo 9 Opere ed attività subordinate alla preventiva autorizzazione o nulla osta della Provincia Per tutte le opere ed attività ricadenti nel Demanio Idrico e per quelle ovunque ubicate e non espressamente indicate negli articoli precedenti l interessato dovrà ottenere dalla Provincia la preventiva autorizzazione o nulla osta. 1 - Autorizzazione Ai sensi degli articoli 93, 97 e 98 del R.D. 523/1904, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Provincia le opere eseguite nell alveo dei corsi d acqua, e nelle loro pertinenze idrauliche, individuati all articolo 1. A titolo esemplificativo: 1) le nuove opere idrauliche per la regimazione del corso d acqua e per la difesa delle sponde; 2) la modifica alle opere idrauliche esistenti; 3) gli interventi di manutenzione alle opere idrauliche ed ai corsi d acqua che comportino taglio di vegetazione arborea ed arbustiva, le regolarizzazioni dell alveo mediante il movimento del materiale inerte al suo interno. Per gli Enti diversi dalla Provincia e che ai sensi della LR 34/1994 e della LR 91/1998 sono preposti alla gestione di corsi d acqua e di opere idrauliche, i lavori suddetti ricorrenti periodicamente potranno essere autorizzati in forma globale; 4) la modifiche delle sponde per la realizzazione di darsene e punti d ormeggio; 5) le opere inerenti l attraversamento del corso d acqua con strade, ferrovie, oleodotti, acquedotti, elettrodotti, gasdotti, vapordotti e linee telefoniche sia aeree che interrate; 6) i sostegni per le suddette opere; 7) le opere di captazione e restituzione delle acque; 8) i sostegni per impianti da pesca; 9) i pontili fissi e mobili, i punti di ormeggio, gli scivoli d alaggio; Sono inoltre soggette ad autorizzazione tutte quelle altre opere ed attività le quali, anche se non esplicitamente sopra menzionate, per caratteristiche generali possono paragonarsi ad esse. 2 Nulla osta Ai sensi dell articolo 2 del R.D. 523/1904, sono soggette al preventivo nulla osta del Servizio Competente, le opere e le attività che possono aver relazione con il buon regime delle acque, con la difesa e conservazione delle sponde, degli argini e delle altre opere idrauliche, dei corsi d acqua individuati all articolo 1, ubicate sia nelle aree golenali che negli ambiti di salvaguardia idraulica, non eseguibili liberamente ai sensi dell art. 6 o soggetti a preventiva comunicazione ai sensi dell art. 7 del presente Regolamento e per le quali non sia richiesta l autorizzazione. Articolo 10 Procedure relative alle opere ed attività di cui all articolo 9 Prima dell inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e prima dell inizio delle attività elencate al precedente articolo 9, deve essere presentata la domanda al Servizio 10

11 Competente della Provincia. Detta istanza non sostituisce od esonera dalla richiesta di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri da ottenere da altri Enti. La domanda deve essere presentata in bollo, salvo le esenzioni di legge, firmata dal richiedente con allegata la fotocopia di un documento di identità e deve contenere i seguenti dati: A) generalità complete o ragione sociale del richiedente, codice fiscale, domicilio e n. telefonico; B) indicazione del corso d acqua, della località e del comune; C) indicazione della proprietà del terreno interessato o degli altri casi per cui si ha titolo a formulare tale richiesta ; D) ricevuta del versamento di 30, per le spese di sopralluogo, versamento da effettuare sul c/corrente bancario Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.r.l. Via Tosco Romagnola 101/A Loc. Fornacette Calcinaia (PISA) n /9 ABI8562 CAB70910, oppure sul c/corrente postale n intestato alla Provincia di Pisa, indicando come causale: demanio idrico ; E) elaborati progettuali necessari e sufficienti ad individuare compiutamente l intervento richiesto. A titolo indicativo aventi le caratteristiche del progetto definitivo secondo quanto stabilito nella vigente normativa in materia di Lavori Pubblici; F) corografia (1/5000 o 1/10000 o 1/25000) G) estratto di mappa catastale (1/1000 o 1/2000) dove sia evidenziata la esatta localizzazione; Nel caso che i lavori o le attività richieste comportino anche una concessione di aree del demanio idrico, limitata all esecuzione dei lavori oppure per l utilizzo permanente delle suddette aree, la domanda dovrà inoltre contenere i seguenti dati: a) motivo dell occupazione; b) misura della superficie che si intende richiedere in concessione; c) superficie presunta occupata dal cantiere e durata prevista dei lavori; La documentazione allegata alla domanda deve essere in quattro copie. Articolo 11 Istruttoria L istruttoria relativa ai provvedimenti inerenti l oggetto della domanda è svolta con la seguente procedura: dopo il protocollo generale la domanda viene assunta al Servizio Competente che provvederà a dare comunicazione al richiedente dell avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell art. 8 della L.241/90, e sue modifiche ed integrazioni; entro 30 giorni dalla data di arrivo della domanda al Servizio suddetto verrà richiesta l eventuale integrazione documentale; al termine dell istruttoria il Dirigente Competente con proprio atto rilascia l autorizzazione o nulla osta per l esecuzione delle opere e delle attività oggetto della domanda, richiedendo eventualmente il deposito cauzionale a garanzia dei 11

12 nel caso che la domanda abbia esito negativo, in tutto od in parte, sarà seguita la procedura prevista dall art. 10-bis della L.241/90, e sue modifiche ed integrazioni; Articolo 12 Decadenza della domanda Qualora la domanda venga inoltrata incompleta dei dati o degli allegati prescritti o di parte di essi di cui al precedente articolo 10, l istruttoria sarà interrotta fino alla data di acquisizione da parte del Servizio Competente della documentazione integrativa richiesta ai sensi dell art. 11. La documentazione richiesta dovrà comunque essere inviata alla Provincia entro il 60 giorno successivo a quello della richiesta di integrazione. Decorso tale termine l UO competente per l istruttoria tecnica procederà ad inviare un unico sollecito nel quale sarà indicato il termine ultimo per la consegna di quanto richiesto. Decorso tale termine, senza che da parte dell interessato sia stata avanzata richiesta di proroga per giustificate motivazioni, la domanda sarà considerata decaduta e verrà archiviata, dandone comunicazione allo stesso. Articolo 13 Condizioni e procedure per la realizzazione delle opere Il titolare dell autorizzazione o nulla osta dovrà comunicare con congruo anticipo al Servizio Competente la data in cui saranno iniziati i lavori e, una volta terminati dovrà inviare allo stesso Servizio il conforme avviso. L inizio dei lavori, a pena di decadenza, deve avvenire entro un anno dalla data di comunicazione dell autorizzazione. A richiesta motivata, pervenuta alla Provincia entro la suddetta data, potrà essere concessa una sola proroga della durata massima di un anno. Il termine di ultimazione non potrà essere superiore a tre anni dalla data anzidetta. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini l interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata. Per le varianti ai lavori autorizzati che non comportino modifiche agli aspetti idraulici, sussiste esclusivamente l obbligo del deposito degli elaborati che illustrino quanto effettivamente realizzato. Quando invece le varianti interessino gli aspetti idraulici dell opera, prima della loro esecuzione deve essere acquisita nuova autorizzazione, nei modi e nei termini stabiliti all art. 10 e seguenti. Al Personale del Servizio Competente dovrà sempre essere permesso l accesso ai lavori, nel rispetto delle vigente norme in materia di sicurezza sui cantieri, sia per controllare che vengano osservate le condizioni del provvedimento di assenso, sia per dare disposizioni o prescrizioni durante il loro corso. Articolo 14 Deposito cauzionale per l esecuzione dei lavori e indennità di cantiere 12

13 In caso di occupazione per l esecuzione dei lavori di aree del demanio idrico od in altre circostanze che lo giustifichino, nell autorizzazione potrà essere prescritto il versamento di una cauzione a favore della Provincia, che rimarrà a garanzia in relazione all esecuzione dei lavori secondo quanto assentito e per la eventuale rimessa in pristino dei luoghi al termine dei lavori, e di una indennità di cantiere calcolata secondo il vigente Regolamento provinciale in materia di Demanio Idrico. Il deposito cauzionale e l indennità di cantiere dovranno essere interamente corrisposti prima dell inizio dei lavori e delle attività assentite. La cauzione potrà essere costituita tramite assegno circolare, fideiussione bancaria od assicurativa, bonifico bancario o versamento tramite CC postale e verrà restituita a lavori ultimati e regolarmente eseguiti previa attestazione di conformità di cui al successivo articolo 15, nel caso di lavori realizzati su aree non appartenenti al demanio idrico. In caso di opere permanenti realizzate su aree del demanio idrico la cauzione sarà invece trattenuta, per intero od in parte, ai fini della concessione. L indennità di cantiere dovrà essere versata tramite bonifico bancario o CC postale, e potrà essere conguagliata nel caso non corrispondessero i termini presi a base per il suo calcolo originario e quelli effettivi derivanti dall esecuzione dei lavori. Articolo 15 Attestazione di conformità dei lavori In caso di lavori che abbiano comportato il deposito cauzionale, completati gli stessi, e comunque entro i trenta giorni successivi il titolare dell autorizzazione provvederà a trasmettere al Servizio Competente la dichiarazione di fine lavori. Il Servizio Competente verificherà la rispondenza dei lavori eseguiti a quanto assentito, comprese le eventuali varianti di cui al precedente art. 13, ed in caso positivo disporrà la restituzione della cauzione. Nel caso della non perfetta conformità ne verrà data comunicazione all interessato con le indicazioni per completare i lavori, ed i relativi tempi. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, valutata di volta in volta la gravità della situazione il Servizio Competente procederà ad eseguire quanto necessario per eliminare ogni situazione contraria al buon regime idraulico e per il ripristino dei luoghi, utilizzando in tutto od in parte la cauzione e procedendo nelle forme di legge nel caso questa non fosse sufficiente. Articolo 16 Interventi ammissibili con procedura d urgenza In deroga agli art. 7 e 9 del presente regolamento, è consentita l effettuazione di tutti quei lavori che abbiano carattere di urgenza ai fini della tutela dell incolumità pubblica, dell inquinamento ambientale, della continuazione d erogazione di servizi e della sicurezza idraulica. 13

14 Sono ammessi pertanto esclusivamente interventi di riparazione ad acquedotti, gasdotti, oleodotti, bitumodotti, linee elettriche, telefoniche ed infrastrutture viarie e ferroviarie oltre che a tutte quelle opere pericolanti che, per la loro collocazione, possano in caso di cedimento costituire minaccia per il regolare deflusso delle acque. Chiunque debba effettuare un intervento di riparazione che, rispondendo ai requisiti di cui al precedente capoverso, abbia effettivo carattere di urgenza è tenuto, prima di intraprendere qualsiasi lavoro, a comunicarlo al Servizio Competente via fax ai seguenti numeri: UO Protezione Civile e UO Idraulica. La comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi utili all identificazione dell intervento oltre ai recapiti degli addetti alla sua esecuzione per da modo al personale di vigilanza della Provincia di contattarli. Successivamente, entro 5 giorni, dovrà presentare al Servizio Competente domanda di autorizzazione a sanatoria, sia per l effettuazione dei lavori che per l occupazione temporanea di aree del Demanio Idrico, trasmettendo anche per le vie brevi, fax o consegna a mano, i seguenti dati e documentazione: 1. generalità o ragione sociale di chi è responsabile dell impianto o costruzione; 2. corso d acqua interessato e località; 3. descrizione dell intervento, specificando se i lavori effettuati sono di carattere temporaneo o permanente e se sono ultimati od ancora in corso; 4. elaborati grafici atti a documentare nelle forme migliori quanto eseguito od in corso d esecuzione 5. indicazione dell area di Demanio Idrico occupata per la loro esecuzione; 6. corografia in scala appropriata e comunque non inferiore alla scala 1/10.000; Articolo 17 Opere ed attività localizzate su corsi d acqua di bonifica Al fine di ottenere autorizzazioni, nulla osta e pareri per eseguire opere ed attività localizzate su corsi d acqua classificati di bonifica, ai sensi della vigente normativa Statale e Regionale, e per i quali non si applicano le disposizioni del presente Regolamento, deve essere rivolta domanda al Consorzio di Bonifica che, ai sensi della LR 34/1994 e sue integrazioni e modifiche, è competente alla gestione del corso d acqua interessato, secondo le indicazioni dello stesso Ente. L eventuale concessione per le opere assentite, sarà rilasciata dalla Provincia secondo il vigente Regolamento in materia di Demanio Idrico. 14

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