STUDIO BOIDI & PARTNERS
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1 & PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. LUCA GAUDINO Dott. VALENTINA LIOTTA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel r.a. Fax C.F. e P.IVA: sito: info@studioboidi.it Torino, lì 6 marzo 2012 CIRCOLARE N. 05/2012 OGGETTO: Comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai Soci - Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni INDICE 1 Premessa... 2 L'ambito applicarivo... 3 Gli effetti fiscali in capo all'utilizzatore ed al concedente... 4 La comunicazione all'agenzia delle Entrate... S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E Milano Via Monte di Pietà 21 info@synergiaconsulting.it STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO ASSOCIATO DE VECCHI Milano STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO Napoli STUDIO FRASNEDI MONTANARI CECCHETTI & ASSOCIATI Bologna STUDIO GAROZZO Catania STUDIO GERLA ASSOCIATI Milano STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIATI Bari
2 1 PREMESSA Il D.L. 13/08/2011, n. 138 ha introdotto una serie coordinata di disposizioni orientate a controllare i beni concessi in godimento ai soci da parte delle imprese. La nuova normativa stabilisce che qualora una società o impresa individuale conceda un bene in godimento a un socio, a un suo familiare o a un familiare dell imprenditore individuale e il corrispettivo da questi corrisposto a fronte del diritto di utilizzazione del bene sia inferiore al valore di mercato del diritto di godimento del bene stesso, allora: - in capo all utilizzatore persona fisica viene tassato quale reddito diverso un ammontare pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene; - in capo al concedente divengono indeducibili dal reddito di impresa tutti i costi relativi al bene concesso in godimento Inoltre, prescindendo dalla sussistenza di un congruo corrispettivo per il godimento del bene, è stato introdotto l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate tutti i dati afferenti al bene concesso in godimento e al soggetto utilizzatore. Tale comunicazione è stata successivamente estesa anche ai finanziamenti e capitalizzazioni realizzati nel periodo di imposta (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/11/2011, n ). 2 L AMBITO APPLICATIVO I soggetti concedenti interessati alla nuova normativa sono: - le società di capitali; - le società di persone; - le imprese individuali. Si ritiene siano compresi anche: - gli enti commerciali; - gli enti non commerciali che svolgono un attività d impresa; - le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società non residenti; - società formalmente domiciliate all estero, ma considerate residenti in Italia per effetto della presunzione di esterovestizione dell art. 73, co. 5-bis, TUIR. Pur in assenza di precise indicazioni normative ed interpretative a riguardo, si ritiene debbano ritenersi escluse:
3 - le società semplici; - gli enti non commerciali che non svolgono attività d impresa; - le imprese agricole produttive di reddito agrario; - le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia. I soggetti utilizzatori rilevanti sono: - i soci; - i familiari dell imprenditore individuale e dei soci. A tal fine si precisa che si considerano familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Rilevano inoltre: - le persone fisiche che direttamente od indirettamente detengono partecipazioni nell impresa concedente; - i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. A riguardo si segnala peraltro che il tenore letterale della normativa non sembra limitare la nuova disciplina ai soli soci persone fisiche. Allo stato pertanto si può ritenere che le nuove regole valgano anche qualora i beni d impresa siano concessi in godimento a soci che rivestano la qualifica di persone giuridiche. I beni d impresa considerati ai fini della nuova disciplina sono: - i beni strumentali; - i beni-merce; - e tutti gli altri beni relativi all impresa diversi da quelli enunciati; detenuti a titolo di proprietà o posseduti per effetto di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, ecc.), nonché quelli detenuti in locazione, anche finanziaria, o in noleggio. 3 GLI EFFETTI FISCALI IN CAPO ALL UTILIZZATORE ED AL CONCEDENTE La nuova fattispecie di reddito diverso Per effetto della nuova disciplina, in capo alla persona fisica utilizzatrice del bene d impresa concesso in godimento va tassata come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h)-ter del TUIR un importo pari alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo previsto per la concessione in godimento. Qualora la disponibilità del bene riguardi un periodo inferiore all anno, l importo andrà debitamente proporzionato al periodo di utilizzo.
4 L indeducibilità dal reddito di impresa dei costi afferenti il bene concesso in godimento In capo alla società/ditta individuale concedente è prevista l indeducibilità dei costi afferenti il bene concesso in godimento al socio/familiare per un corrispettivo inferiore al valore di mercato di godimento del bene stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, andranno ricompresi tra i costi indeducibili le quote d ammortamento, le spese di manutenzione, i canoni di locazione, le spese di gestione ed ogni altro onere accessorio attinente al bene ed al suo utilizzo. Entrata in vigore Le disposizioni riguardanti l indeducibilità dei costi in capo alla società/ditta individuale si applicano a decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 e quindi dal 2012 in caso di periodo d imposta coincidente con l anno solare. La nuova fattispecie di tassazione del reddito diverso in capo alla persona fisica si applica a decorrere dal periodo d imposta Inoltre, è stabilito che è necessario tener conto delle nuove misure anche nella determinazione degli acconti dovuti per l anno Il concetto di valore di mercato Per la individuazione del valore di mercato, va fatto riferimento alle disposizioni del TUIR riguardanti il valore normale, secondo le quali va assunto come tale: il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale va fatto riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe esistenti, tenendo conto degli sconti d uso. A titolo esemplificativo, si ritiene che il valore di mercato per l utilizzo di un immobile possa essere individuato utilizzando i dati forniti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari disponibile sul sito dell Agenzia del Territorio.
5 4 LA COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Oggetto della comunicazione La nuova normativa qui commentata introduce inoltre un nuovo obbligo comunicativo che concerne tutti i dati relativi ai suddetti beni concessi in godimento, ovvero: - i dati del soggetto utilizzatore; - la tipologia di utilizzo del bene; - i dati relativi al contratto; - la durata della concessione; - l importo corrisposto per l utilizzo del bene; - il valore di mercato del diritto godimento dello stesso; - la tipologia di bene. Con riferimento a tale ultima informazione, si precisa che con provvedimento del 16 novembre 2011 l Agenzia delle Entrate ha individuato le seguenti sei categorie di beni rilevanti: - autovetture; - altri veicoli; - unità da diporto; - aeromobili; - immobili; - altri beni dal valore pari o superiore ad Euro al netto dell IVA. I beni devono essere riportati in modo analitico, indicando il numero di telaio per le auto, i dati catastali per gli immobili, la lunghezza in metri per le barche, la potenza (potenza motore in KW) degli aerei. In relazione ad ogni bene devono, poi, essere indicati l eventuale canone previsto per l uso (anche se superiore al valore di mercato) e il relativo valore di mercato; in relazione a quest ultimo, non vengono, però, specificati riferimenti o modalità di calcolo. Occorrerà precisare anche se si tratta di beni dati in uso esclusivo alla persona fisica. Deve anche essere evidenziato il periodo di godimento così come i dati degli eventuali contratti d uso stipulati. È previsto, come visto, un unico esonero, per i beni che ricadono nella categoria residuale (altri
6 beni) il cui valore non supera i tremila euro al netto dell IVA. Dunque, ad esempio, un telefono cellulare o un computer portatile, dati in uso ai soci, non dovranno essere indicati nella comunicazione, se non supereranno il valore di Euro Auto, imbarcazioni, immobili, aerei, ecc., invece dovranno sempre essere indicati, anche qualora il loro valore sia inferiore a questo limite. Finanziamenti od altri versamenti Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 16/11/2011, n estende l obbligo di comunicazione anche ai finanziamenti o ad altri versamenti effettuati dai soci alle società concedenti e viceversa. Per quanto disposto dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento sopra citato, devono essere comunicati tutti i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci per l intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano volte all acquisizione di beni strumentali poi concessi in godimento ai soci. Modalità e termini di comunicazione La comunicazione va presentata in via telematica, anche a mezzo di intermediari abilitati, da uno dei soggetti interessati, ovvero alternativamente da chi concede o da chi riceve i beni e/o finanziamenti rilevanti. Il termine per l invio della stessa è il 31 marzo dell anno successivo alla data di chiusura del periodo di riferimento. Ancorché l applicazione del nuovo obbligo comunicativo decorra a far data dal periodo d imposta 2012, con il citato Provvedimento, l Agenzia delle Entrate ha stabilito che (salvo proroghe già preannunciate) entro il 2 aprile 2012 (il 31 marzo cade di sabato) va effettuata la comunicazione riguardante i beni / finanziamenti/ capitalizzazioni rispettivamente in godimento / in essere nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011 (anno 2011 per gli esercizi coincidenti con l anno solare). Tale comunicazione è dovuta anche qualora il godimento del bene sia cessato entro la chiusura di tale esercizio (entro il 31 dicembre 2011 per gli esercizi coincidenti con l anno solare). Il regime sanzionatorio In caso di omessa presentazione della comunicazione, o di presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri è applicabile, in solido tra le parti, una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene. Qualora siano stati adempiuti gli obblighi fiscali, ovvero detta differenza abbia concorso a formare
7 il reddito dell utilizzatore ed il costo relativo non sia stato dedotto in capo all impresa concedente, la sanzione sarà irrogata nella misura ridotta tra Euro 258 ed Euro Permangono ancora numerose problematiche applicative, per la soluzione delle quali si auspicano tempestivi chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate. Vi porgiamo con l occasione i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo
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