DAL 2010 NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA
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1 Circolare N. 65 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 22 settembre 2009 DAL 2010 NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA A decorrere dal 1 gennaio 2010, la compensazione del credito IVA con altri tributi, contributi e premi per importi superiori a annuali sarà effettuabile solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale IVA o, per i crediti trimestrali, dell istanza infrannuale. Inoltre, l utilizzo in compensazione del credito annuale IVA per importi superiori a , richiede la presentazione di una dichiarazione IVA munita del visto di conformità circa la sussistenza di detto credito. Contestualmente, viene prevista la possibilità di innalzare il limite massimo dei crediti fiscali (IVA ed altre imposte) compensabili in mod. F24. LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Dal 1 gennaio 2010, l utilizzo in compensazione del credito annuale IVA ovvero del credito trimestrale IVA per importi superiori a annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Inoltre, l utilizzo in compensazione del credito annuale IVA per importi superiori a , richiede la presentazione di una dichiarazione IVA certificata circa la sussistenza di detto credito. COMPENSAZIONE IVA > COMPENSAZIONE IVA > a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione IVA a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione IVA certificata Attenzione, le regole in esame si applicano esclusivamente alle c.d. compensazioni orizzontali tra un credito IVA (annuale o infrannuale) di importo superiore a con qualunque debito per imposte o contributi dovuti. Infatti, la stretta sulle compensazioni dei crediti IVA interessa solo i casi in cui il contribuente compensa nel mod. F24 il credito IVA con i versamenti di altri tributi, contributi e premi. Le nuove disposizioni sono, invece, irrilevanti nel caso in cui il contribuente esegua la compensazione IVA da IVA (sia se effettua la compensazione interna senza presentare il mod. F24, sia se presenta il mod. F24 per evidenziare la compensazione eseguita) oppure compensi in F24 altri crediti (IRPEF, IRES, contributi previdenziali, ecc.) diversi dall IVA. La dichiarazione annuale IVA 2009 della Example Srl presenta un credito IVA dell importo di Nel corso del 2010, tale credito viene utilizzato: a) quanto a , in sede di liquidazioni periodiche (compensazione IVA da IVA ); b) quanto a 9.000, compensazione di contributi INPS in mod. F24. In questo caso, le nuove disposizioni introdotte dal DL 78/2009 sono irrilevanti: le compensazioni verticali ( ) non sono interessate dalle nuove regole e le compensazioni orizzontali ( 9.000) sono inferiori alla soglia limite di RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5
2 NUOVI LIMITI compensazione crediti IVA in F24 compensazioni IRES, IRPEF, IRAP, contributi e premi OPERANO dal 1 gennaio 2010 NON OPERANO IL NUOVO SCENARIO In buona sostanza, dal prossimo anno, si potranno verificare le seguenti ipotesi: contribuenti con credito IVA fino a , lo stesso potrà essere liberamente utilizzato in compensazione con altri tributi/contributi a partire dal 1 gennaio; contribuenti con credito IVA superiore a , la compensazione con altri tributi/contributi potrà essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno precedente; contribuenti con credito IVA superiore a 15,000, la compensazione con altri tributi/contributi potrà essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno precedente munita del visto di conformità apposto da un professionista abilitato. Le stesse limitazioni, ad eccezione del visto di conformità, si applicheranno alle compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali (mod. IVA TR). Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale, la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA sganciata dal modello UNICO, in forma autonoma, a partire dal 1 febbraio successivo all anno d imposta. I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione IVA. Questa posticipazione potrà consentire al Fisco un riscontro preventivo dei dati comprovanti la sussistenza del credito prima che questi venga utilizzato in compensazione. Pertanto, la compensazione del credito annuale IVA 2009 così come del credito trimestrale IVA 2010, per importi superiori alla soglia limite potrà avvenire: CREDITO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE COMPENSAZIONE CREDITO DAL in forma autonoma a febbraio 2010 * IVA 2009 in forma unificata a maggio 2010 * in forma unificata a settembre 2010 ** trimestre 2010 aprile trimestre 2010 luglio trimestre 2010 ottobre *Primo mese ammesso. **Ultimo mese. In tema di comunicazione annuale IVA, la manovra in commento, ha provveduto a modificare la soglia di esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione IVA da Lire 50 milioni ( ,84) a : L OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5
3 Come anticipato, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale crediti IVA di importo superiore a , saranno tenuti ad apporre il c.d. visto di conformità alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito stesso (al fine di attestare la sussistenza del credito). Si ricorda che sono abilitati a rilasciare il visto di conformità gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, nonché i responsabili dei CAF imprese. Per le società, in alternativa, il visto di conformità può essere rilasciato dal rappresentante legale oppure dai soggetti che sottoscrivono (se prevista) la Relazione di revisione. Si ricorda che il rilascio del visto comporta la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione IVA alle risultanze delle scritture contabili. Eventuali false attestazioni sono punite con la sanzione da 258 a Si ritiene che le istanze trimestrali non siano interessate dall obbligo di apporre il visto di conformità. FINO AL DALL IMPORTO DEL CREDITO qualsiasi (entro il limite annuale di ,90) sino a da a oltre REGOLE PER LA COMPENSAZIONE compensazione con altri tributi/contributi dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui il credito è maturato compensazione con altri tributi/contributi dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui il credito è maturato compensazione con altri tributi/contributi dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA compensazione con altri tributi/contributi dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA corredata del visto di conformità LA SOGLIA DI Pur in assenza di espliciti chiarimenti ministeriali, si ritiene che per individuare il limite di , non si debba far riferimento al singolo importo compensato, ma ad un unico importo annuale. Sul punto è comunque auspicabile un intervento chiarificatore. IL PREVISTO AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO COMPENSABILE Come noto, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 ammonta a ,90 per anno solare. Per effetto di quanto previsto dal DL 78/2009, a decorrere dal 1 gennaio 2010, viene prevista la possibilità, tenendo conto delle esigenze di bilancio, che un apposito decreto del MEF aumenti tale limite sino a annui. OBBLIGO DI UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO Per effettuare la compensazione del credito IVA (annuale ed infrannuale) di importo superiore a , i soggetti titolari di partita IVA dovranno utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dalle Entrate CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5
4 È quindi escluso l impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking, corporate banking). RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE Viene previsto che possano essere stabilite nuove modalità e termini per l esecuzione dei rimborsi IVA, attraverso un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. In sostanza, tale norma abroga le regole vigenti per la richiesta di rimborso e, senza introdurre una nuova disciplina in sostituzione di quella esistente, demanda tale incombenza ad un emanando provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Sino all emanazione di tale provvedimento, permangono le regole attualmente in vigore (presentazione del mod. IVA VR all Agente della riscossione). RIMBORSO DEL CREDITO IVA AL RICEVIMENTO DI UN AVVISO DI RETTIFICA A seguito delle modifiche inserite al c. 6, art. 38-bis, DPR 633/1972, tutte le conseguenze prima previste in caso di notifica di un avviso di rettifica o di un atto di accertamento, conseguenti alla esecuzione di un rimborso indebito (obbligo di riversamento delle somme indebitamente rimborsate con applicazione di interessi del 2% annuo), vengono estese al caso di esecuzione di una compensazione non dovuta (salvo prestazione di apposita garanzia). A fini meramente esaustivi, di seguito riepiloghiamo le altre disposizioni inerenti le compensazioni. INDEBITA COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A Come noto (si veda la circolare CF ), il DL 223/2006 ha integrato il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo una nuova fattispecie delittuosa riferita all utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ove l ammontare ecceda per ciascun periodo d imposta. Il delitto, sanzionabile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di con riferimento al singolo periodo d imposta. Pertanto, se nel corso di uno stesso periodo d imposta, vengono effettuate più compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona solo alla data in cui si procede alla compensazione di un ulteriore importo che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a A seguito delle modifiche operate dal DL 5/2009, a decorrere dall , la sanzione prevista per l utilizzo in compensazione di crediti inesistenti di ammontare superiore a è stata stabilita nella misura del 200% del credito inesistente utilizzato. LE COMPENSAZIONI CON CREDITI INESISTENTI Con l intento di contrastare gli abusi nell utilizzo dell istituto della compensazione, il DL 185/2008 ha introdotto alcune altre disposizioni che consentono all Amministrazione finanziaria più incisivi controlli sull effettiva sussistenza e sul corretto utilizzo dei crediti oggetto di compensazione (si veda la circolare n. 48/2009) CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5
5 In particolare: il termine entro il quale l Ufficio può provvedere alla notifica dell atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, viene fissato al 31 dicembre dell ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l utilizzo; la sanzione per l utilizzo in compensazione di crediti d imposta inesistenti viene fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi. Con riferimento alle violazioni commesse in materia di indebite compensazioni a partire dal 1 luglio 2009, viene espressamente esclusa la possibilità di definizione agevolata della sanzione mediante il pagamento di un importo pari ad ¼ della sanzione irrogata dall Ufficio. Volendo riepilogare il nuovo quadro delle sanzioni: INDEBITA COMPENSAZIONe importi < sanzione dal 100% al 200% importi > sanzione 200% senza possibilità di definizione agevolata CONCLUSIONI Nonostante la norma sia stata rubricata come Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali, appare immediatamente evidente che le disposizioni in essa contenute finiranno unicamente per limitare l utilizzazione in compensazione di un credito IVA. Infatti, mentre l aumento dell importo compensabile a è rimesso alla discrezione del MEF e, quindi, correlato alle esigenze di bilancio, l esercizio del diritto alla compensazione viene fortemente penalizzato dai complessi adempimenti introdotti. Inoltre, l imposizione ex lege dei controlli preventivi in capo a professionisti abilitati, comporterà, inevitabilmente, un aggravio in termini di costi CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5
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