IL FOTOVOLTAICO IN ITALIA NORMATIVE E TARIFFE INCENTIVANTI - IL CONTO ENERGIA

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1 IL FOTOVOLTAICO IN ITALIA NORMATIVE E TARIFFE INCENTIVANTI - IL CONTO ENERGIA Norma CEI e il documento ENEL DK 5940 In Italia la norma CEI definisce i criteri per l installazione di impianti di produzione di energia elettrica in corrente alternata, funzionanti in isola o in parallelo con sistemi di I o II categoria, mentre il documento ENEL DK 5940, edizione 2.2, dell aprile 2007, stabilisce i criteri di allacciamento di impianti di produzione di energia elettrica alla rete BT di ENEL Distribuzione, con potenza da 1 a 20 kw di potenza. Questo documento sostituisce e abroga il precedente ENEL DK La norma CEI definisce sistemi di I categoria, i sistemi di tensione nominale da 50 V fino a 1 kv in corrente alternata, o da 120 V fino a 1,5 kv in corrente continua; i sistemi di II categoria, invece, sono i sistemi a tensione nominale oltre 1 kv in corrente alternata e oltre 1,5 kv in corrente continua, fino a 30 kv. La norma prende in considerazione gli impianti di potenza maggiore di 1 kw e include nel suo campo d applicazione l energia prodotta da celle fotovoltaiche. Il documento ENEL stabilisce che, per impianti con potenza fino a 6 kw, il collegamento alla rete sia monofase, oltre tale taglia il collegamento deve essere trifase, con la possibilità di collegare, fra le fasi ed il neutro, generatori monofase di potenza anche non uguale purché lo squilibrio complessivo (differenza fra la potenza installata sulla fase con più generazione e quella con meno generazione) non superi 6 kw. Il collegamento alla rete non deve perturbare il servizio di ENEL e nel caso ciò dovesse accadere il collegamento in parallelo dovrebbe interrompersi automaticamente, così come nel caso di assenza di tensione sulla rete pubblica.

2 La norma CEI da indicazioni specifiche sullo schema da adottare per il collegamento alla rete pubblica: esso deve assicurare l avviamento, l esercizio e l arresto dell impianto senza guasti o anomalie, nonché l arresto della conversione quando intervengano guasti o anomalie nell impianto di produzione di energia elettrica. Inoltre la norma prevede che, in funzione del tipo di guasto o anomalia, entrino in azione diversi dispositivi e protezioni coordinabili ma indipendenti, installati come rappresentato in figura 1 e attivati nel modo schematizzato in tabella 1. La norma CEI prevede inoltre, in merito ai convertitori, che quelli trifase, che funzionano in parallelo alla rete elettrica di I categoria, devono essere dotati di separazione metallica tra la parte in corrente continua e la rete pubblica in corrente alternata. I convertitori grid connected sono spesso dotati di separazione galvanica tramite trasformatore. Nei convertitori monofase, secondo la norma CEI, la separazione metallica può essere sostituita da una protezione di tipo elettromeccanico. Fig. 1: Schema a blocchi di un impianto fotovoltaico funzionante in parallelo alla rete pubblica

3 Evento Dispositivo della rete pubblica Dispositivo generale Dispositivo di interfaccia Dispositivo di generatore Guasto/anomalia rete pubblica intervento primo livello - intervento secondo livello intervento terzo livello Guasto/anomalia rete produttore intervento terzo livello intervento primo livello intervento secondo livello intervento terzo livello Guasto impianto di produzione (generatore) - intervento terzo livello intervento secondo livello intervento primo livello Tab. 1: Ordine di intervento sequenziale dei dispositivi di protezione in funzione dell evento che si manifesta in esercizio. Il Conto energia La produzione di energia elettrica fotovoltaica ha avuto in Italia un difficile passato, principalmente a causa dell alto costo d investimento richiesto, che si traduceva in costi di generazione elettrica molto superiori a quelli dei sistemi di produzione tradizionali. Il mancato decollo del fotovoltaico nel nostro Paese è stato legato soprattutto alla mancanza di tariffe incentivanti che garantissero ai produttori un equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. Fino al 2005 l incentivazione per l energia

4 fotovoltaica era infatti basata esclusivamente sull erogazione di contributi in conto capitale, idonei a finanziare il % del costo di investimento iniziale. Le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica fotovoltaica sono radicalmente cambiate con l approvazione del Decreto del Ministero delle attività produttive del 28 luglio 2005, recante Criteri per l incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Tale decreto, che recepisce la Direttiva Europea 77/2001 per lo sviluppo del mercato di energia elettrica da fonte rinnovabile, è stato emanato in attuazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che all art.7 stabiliva che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, e d intesa con la Conferenza Unificata, avrebbe dovuto definire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto delegato, uno o più decreti attuativi per l incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare. La principale novità introdotta dal decreto 28 luglio 2005 è rappresentata dal cosiddetto conto energia, una forma di incentivazione volta alla remunerazione dell energia elettrica prodotta attraverso la tecnologia fotovoltaica, e non più all erogazione di contributi sul solo costo d investimento iniziale, come accadeva in passato. In sintesi il Decreto, che si rivolge a persone fisiche e giuridiche, ai soggetti pubblici, nonché ai condomini di unità abitative e/o di edifici, introduce un incentivazione in conto energia per l installazione di 100 MW di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 1000 kw, entranti in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento, in data successiva al 30 settembre I punti di forza del meccanismo d incentivazione in conto energia, fanno leva sulle seguenti caratteristiche: - l incentivo è concesso all energia effettivamente prodotta dall impianto per un periodo comparabile con la sua vita tecnica: ciò

5 costituisce una garanzia affinché il proprietario s impegni a realizzare ed esercire al meglio l impianto; - eventuali inefficienze in sede di realizzazione e gestione ricadono sul proprietario che si assume i rischi economici dell iniziativa; - il recupero del costo dell impianto, totalmente anticipato dall investitore, è legato all entità e alla durata delle tariffe incentivanti, che devono essere sufficienti a garantire un congruo ritorno economico della spesa iniziale. Il decreto sul conto energia introduce una sostanziale differenza operativa tra i cosiddetti impianti piccoli (P n < 20 Kw) e medio-grandi (20 kw < P n 1000 kw). Per quanto riguarda gli impianti di potenza nominale inferiore a 20 kw, l energia elettrica da essi prodotta beneficia, oltre a quanto previsto dal Decreto 28 luglio 2005, dell esonero dal presentare denuncia di officina di produzione di energia elettrica presso l Ufficio Tecnico di Finanza e della disciplina dello scambio sul posto (o net metering) di cui all art. 6 del D. Lgs. 387/03. Se il soggetto responsabile dell impianto sceglie di avvalersi del servizio dello scambio sul posto, la tariffa incentivante viene applicata soltanto all energia elettrica prodotta e consumata dalle utenze del soggetto stesso, mentre l eventuale surplus di energia immessa in rete e non consumata nei tre anni successivi non riceve incentivi. La disciplina dello scambio sul posto continuerà a valere anche al termine del periodo ventennale di incentivazione specifica per il fotovoltaico. Se invece il soggetto responsabile non si avvale del servizio di scambio sul posto, ma sceglie di cedere l energia alla rete alle stesse condizioni degli impianti con potenza superiore a 20 kw, la produzione che ha diritto agli incentivi è tutta l energia elettrica prodotta, misurata all uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

6 Oltre all introduzione delle tariffe incentivanti, un altro aspetto importante del Decreto 28 luglio 2005 è la fissazione di un obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015 pari a 300 MW. Questo obiettivo è conforme alla direttiva Europea 77/2001, la quale indicava per l Italia un obiettivo al 2010 del 25% di energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto al consumo interno lordo. Al fine di ridurre l impatto territoriale dell intervento, il Decreto del 25 luglio 2005 ripartisce tra le varie categorie di impianto la quota di potenza incentivabile: il 60% dei 100 MW oggetto di incentivo è dedicato agli impianti piccoli (1 kw Pn 20 kw) e medi (20 kw < Pn 50 kw), il restante 40% agli impianti grandi (50 kw < Pn < 1000 kw). L'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas (AEEG) con la Delibera n 188/05 adottata il 14 settembre 2005, ha affidato al Gestore del Sistema Elettrico (GSE) il ruolo di "soggetto attuatore", cioè di soggetto preposto a ricevere le domande e ad erogare le tariffe incentivanti. Il GSE deve inoltre gestire l iter post-ammissione, che consiste nella verifica della documentazione inviata dai soggetti responsabili a seguito dell ammissione alle tariffe incentivanti, e nel monitoraggio delle scadenze legate agli adempimenti previsti dalla normativa, a partire dalla comunicazione di inizio lavori fino all entrata in esercizio dell impianto. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera AEEG, compete al GSE anche l organizzazione e la gestione delle attività di sopralluogo, per l effettuazione delle quali può avvalersi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il GSE deve inoltre trasmettere al Ministero delle attività produttive (attuale Ministero dello sviluppo economico), al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, alle Regioni e Province autonome e all Autorità per l energia elettrica e il gas, un Rapporto contenente le domande ricevute, gli elenchi e le graduatorie redatte, l ubicazione degli impianti fotovoltaici

7 in costruzione ed esercizio, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica. L introduzione del conto energia in Italia è stata accompagnata da una risposta da parte degli operatori del settore e dell opinione pubblica superiore ad ogni previsione, tanto che nel solo periodo di operatività relativo al 2005 (19 settembre - 31 dicembre), le domande di ammissione agli incentivi presentate al GSE, hanno sfiorato le unità, per una potenza totale di oltre 345 MW, superiore al valore limite di 100 MW di potenza cumulata incentivabile prevista dal DM del Per far fronte a questo boom di domande, il 6 febbraio 2006 il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha emesso un nuovo Decreto, con il quale ha elevato a 500 MW la potenza nominale cumulata incentivabile, introducendo, però, anche un limite annuale di 85 MW di potenza massima incentivabile a partire dal 2006 fino al La seguente tabella riassume i limiti previsti dal legislatore per la potenza cumulata incentivabile annuale e totale, suddivisa per classi di potenza dell impianto: Potenza dell impian to Capacità cumulabile totale Potenza incentivabile per anno 1 50 kw 360 MW 60 MW kw 140 MW 25 MW Totale 500 MW 85 MW Tab. 2 Potenza cumulata incentivabile totale e annuale secondo il DM 6 febbraio 2006 In particolare, il decreto del 2006 sancisce una sanatoria nei confronti delle domande presentate nel 2005 e non ammesse ai benefici delle tariffe incentivanti per esaurimento del limite di potenza cumulata di 100 MW.

8 A seguire, anche l AEEG ha emesso la nuova Delibera n. 40/06 per adeguare le modalità d erogazione delle tariffe incentivanti al nuovo Decreto. Ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 sono seguite ulteriori modifiche e integrazioni, volte a superare alcune problematiche riscontrate nei precedenti Decreti e a semplificare la complessità gestionale del meccanismo di incentivazione. La legge attualmente in vigore, che stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici è il DM 19 Febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 Febbraio e in vigore dal 26 febbraio Anche in questo caso l AEEG ha adeguato le modalità d erogazione delle tariffe incentivanti al nuovo Decreto emanando una nuova Delibera. Tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 Secondo quanto stabilito dal DM 19 Febbraio 2007, le tariffe incentivanti si differenziano in base alla potenza nominale e alla tipologia di impianto. Più in particolare il decreto suddivide gli impianti in tre categorie: - impianti non integrati - impianti parzialmente integrati - impianti integrati. I primi sono quelli in cui moduli sono installati a terra o in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati. Sono considerati parzialmente integrati gli impianti i cui moduli sono installati su tetti piani e terrazzi senza sostituire i materiali su cui appoggiano e in modo complanare alle superfici su cui sono fissati.

9 Infine si considerano integrati architettonicamente gli impianti in cui i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate o la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie. Di seguito si riassumono le tariffe incentivanti previste dal decreto 2007, suddivise in base a taglia e tipologia di impianto. Potenza Impianto non Impianto parzialmente Impianto nominale integrato integrato integrato 1-3 kw 0,40 / kwh 0,44 / kwh 0,49 / kwh 3-20 kw 0,38 / kwh 0,42 / kwh 0,46 / kwh > 20 kw 0,36 / kwh 0,40 / kwh 0,44 / kwh Tab. 3 Tariffe incentivanti previste dal DM 19 Febbraio 2007 Tali tariffe, valide fino al 31 dicembre 2008, si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita alla rete dell energia elettrica prodotta o ai risparmi sulla bolletta elettrica, nel caso in cui l energia prodotta sia utilizzata per alimentare le utenze del soggetto responsabile collegate all impianto. Dall' 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 le tariffe saranno ridotte del 2% all'anno. La tariffa incentivante verrà sempre corrisposta per 20 anni e avrà valore costante per tutto il periodo incentivante. A partire dal 2009 verranno emanati decreti ogni 2 anni con i quali verranno aggiornate di volta in volta le tariffe incentivanti a cui avranno diritto gli impianti. Se ciò non avverrà, avranno validità le tariffe valide nell'anno Il Decreto 19 febbraio 2007 prevede alcuni casi particolari in cui possono essere applicate delle maggiorazioni alle tariffe incentivanti: - Per impianto non integrato con Potenza superiore a 3 kw e con autoconsumo superiore al 70% di quello prodotto (+5%);

10 - Per enti locali in comuni con n. abitanti < 5000 (+ 5 %); - Per impianti integrati in aziende agricole (+ 5 %); - Nel caso di bonifica di tetti in eternit (+ 5 %); - Nel caso di un uso efficiente dell'energia e di un abbattimento dei consumi energetici (la percentuale dell incentivo è pari alla metà della percentuale di riduzione di fabbisogno di energia ) Quest ultimo caso si verifica ad esempio se l impianto alimenta edifici dotati di attestato di qualificazione energetica, con una riduzione dei consumi esterni superiori al 10%. Il Decreto del 2007 abolisce il limite superiore di potenza nominale incentivabile, pertanto possono beneficiare degli incentivi tutti gli impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kw, stabilmente collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, entrati in esercizio tra l 1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del decreto suddetto. Non sono ammessi agli incentivi gli impianti che hanno già beneficiato delle tariffe previste dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio Per gli impianti entrati in esercizio da più di due anni è possibile effettuare un aumento di potenza di almeno 1 kw p (potenziamento); in tal caso avrà diritto all'incentivo la sola potenza aggiunta. Il decreto del 2007 innalza ulteriormente fino a 1200 Mwp la potenza nominale cumulata incentivabile. Avranno diritto all'incentivo anche tutti gli impianti in costruzione che entreranno in esercizio entro 14 mesi dalla data del raggiungimento dei 1200 Mwp installati Procedura per l accesso agli incentivi Secondo quanto prescritto dal DM 19 febbraio 2007, per accedere agli incentivi bisogna inoltrare al GSE il progetto preliminare dell'impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione alla rete.

11 Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw, il soggetto richiedente deve anche precisare se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta. Il DM 19 febbraio 2007 specifica che gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kw sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. L unico documento autorizzativo necessario per poter realizzare l impianto, se questo non ricade in aree naturali protette, è la denuncia di inizio attività. A inizio lavori il soggetto richiedente deve inviare una comunicazione al GSE; allo stesso modo a impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto deve trasmettere al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori. Quindi, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il responsabile dell impianto stesso è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore (GSE) la richiesta di concessione della tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Tale documentazione deve contenere: - Fotografie dell impianto; - Scheda tecnica dell impianto (ubicazione, potenza, tensione prima e dopo l inverter); - Caratteristiche tecniche dei moduli e dell inverter; - Produzione attesa; - Certificato di collaudo dell impianto. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione, il GSE comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta. Risultati del primo anno di operatività del conto energia

12 Come detto in precedenza, l introduzione del conto energia in Italia ha suscitato una risposta molto positiva da parte dell opinione pubblica e degli operatori del settore. Può essere interessante, a questo proposito, analizzare i risultati conseguiti durante il primo anno di operatività del Decreto, in termini di domande pervenute al GSE e di potenza elettrica entrata in esercizio. Tali risultati, se da un lato dimostrano l entusiasmo con cui è stato accolto il meccanismo incentivante introdotto dal conto energia, dall altro mettono anche in luce alcune problematiche riscontrabili nei primi due Decreti (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006) e in parte risolte dal Decreto attualmente in vigore (DM 19 febbraio 2007). I dati che seguono sono stati estratti da un rapporto redatto in data 11 gennaio 2007 dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), in cui si illustrano i principali risultati ottenuti nel periodo settembre 2005-ottobre 2006, relativi all incentivazione in conto energia degli impianti fotovoltaici Domande presentate Nel primo anno di operatività del conto energia, le attività hanno in prevalenza interessato la fase istruttoria di ammissione alle tariffe incentivanti. Anche se nel corso di questo primo periodo si sono registrate quattro scadenze per la presentazione delle domande di ammissione (30 settembre 2005, 31 dicembre 2005, 31marzo 2006, 30 giugno 2006), di fatto, a causa delle modifiche normative introdotte dal DM 6 febbraio 2006, è opportuno far riferimento ai seguenti cinque periodi distinti: 3 trimestre 2005 (dal 19/9 al 30/9) 4 trimestre 2005 (dal 1/10 al 31/12) 1 trimestre 2006, fase 1 (dal 1/1 al 15/2) 1 trimestre 2006, fase 2 (dal 1/3 al 31/3)

13 2 trimestre 2006 (dal 1/6 al 30/6) Nei primi tre periodi, che comprendono il terzo ed il quarto trimestre del 2005 e l intervallo temporale tra il primo gennaio e il 15 febbraio 2006 (prima dell entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale), le domande ammesse non hanno risentito del limite sulla potenza massima incentivabile. Nel quarto periodo, relativo alle domande presentate nel marzo 2006, le iniziative ammesse all incentivazione sono state condizionate dal limite di potenza massima annua incentivabile di 85 MW (60 MW per impianti fino a 50 kw e 25 MW per impianti maggiori di 50 kw), introdotto dal DM 6 febbraio Per tale motivo, molte iniziative tecnicamente ammissibili non sono rientrate tra quelle incentivabili. Nel quinto periodo, relativo alla scadenza del giugno 2006, sono state presentate circa nuove domande, ma queste ultime, pur registrate e protocollate, non sono state esaminate a causa del raggiungimento nel trimestre precedente dei limiti di potenza annua incentivabile previsti dalla legge. Nella figura seguente si illustra l andamento cumulato delle domande presentate al GSE dal 19 settembre 2005 al 30 giugno Fig. 2 Andamento cumulato delle domande presentate nel

14 Domande ammesse all incentivo Nelle tabelle seguenti si riassumono i risultati dell attività d istruttoria svolta dal GSE nel periodo che va da dal 19 settembre 2005 al 31 marzo NUMEROSITA Classe di potenza Domande esaminate Domande ammesse Domande idonee non ammesse Domande respinte 1kW <P<20 kw kw <P< 50 kw Tot.parziale 1kW <P<50 kw kw <P< 1000 kw TOTALE Tab. 4 Domande ammesse e respinte nel periodo 19 settembre marzo 2006 Fig. 3 Ripartizione per classi di potenza dell impianto delle domande ammesse nel periodo 19 settembre marzo 2006

15 NUMEROSITA Classe di potenza 3 trim trim trim 2006 TOTALE 1kW <P<20 kw 14,0 26,7 10,6 51,4 20 kw <P< 50 kw 46,6 110,0 80,6 237,2 50 kw <P< 1000 kw 27,0 43,7 28,3 99,1 TOTALE 87,7 180,5 119,5 387,7 Tab. 5 Potenza cumulata degli impianti ammessi all incentivazione nel periodo 19 settembre marzo 2006 Fig. 4 Ripartizione per classi di potenza dell impianto della potenza cumulata ammessa all incentivazione nel periodo 19 settembre marzo 2006

16 L analisi delle iniziative ammesse in relazione alle classi di potenza su cui si articola il meccanismo d incentivazione, evidenzia la situazione riportata in tabella: Tipologia di impianto (classe) % potenza ammessa Potenza media dell impianto 1-20 kw 13 % 7 kw kw 61 % 46 kw >50 kw 26 % 650 kw Tab. 6 Caratteristiche degli impianti ammessi Problematiche riscontrate E interessante notare come i dati precedentemente analizzati, relativi al primo anno di operatività del conto energia e facenti quindi riferimento ai DM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, mostrano una marcata preferenza degli operatori verso gli impianti di media e grande taglia, visti come un opportunità imprenditoriale in grado di garantire un congruo ritorno del capitale investito, mentre le iniziative di soggetti interessati a realizzare impianti di piccola taglia, prevalentemente finalizzati alla produzione di energia per i propri fabbisogni elettrici, rappresentano solo un esigua percentuale. I dati analizzati, relativi ai soli anni , evidenziano due principali problematiche riscontrabili nella prima fase di operatività del conto energia, che se non opportunamente risolte avrebbero potuto ostacolare la creazione di un industria nazionale in grado di competere sul mercato globale: - il limite troppo restrittivo sulla potenza incentivabile annuale (100 MW, secondo il DM 28 luglio 2005; 500 MW secondo il DM 6 febbraio 2006); - la non sufficiente incentivazione degli impianti di piccola taglia integrati negli edifici.

17 Il Decreto attualmente in vigore (DM 16 febbraio 2007), ha in parte risolto le problematiche presenti nel vecchio quadro normativo, innalzando a MW il limite massimo di potenza incentivabile e dando un forte impulso alla realizzazione dei piccoli impianti, specie se integrati architettonicamente. In questo senso il legislatore sembra essere volto ad orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione, e che consentano un minor utilizzo del territorio. Sistemi di incentivazione In Italia, dal settembre 2005, è attivo il meccanismo d incentivazione in conto energia per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici: non si tratta di un finanziamento alla installazione degli impianti, bensì di incentivi alla produzione di energia elettrica. Questo schema di incentivazione è stato introdotto in Italia, da parte del Ministro delle Attività Produttive di concerto col Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio, con il D.M. 28 luglio 2005, e poi ampliato dal D.M. 6 febbraio 2006, che ha innalzato la potenza complessivamente incentivabile da 100 a 500 MW. Infine, il decreto 19 febbraio 2007 ha introdotto il Nuovo Conto Energia, che disciplina l accesso alle tariffe incentivanti per 20 anni. Il nuovo DM 19/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007 è diventato operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell AEGG (Autorità per l Energia Elettrica e il Gas) n. 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti. Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano: l abolizione della fase istruttoria preliminare all ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve

18 essere inviata al GSE solo dopo l entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; l abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato; una maggiore articolazione delle tariffe, con l intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici; l introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all uso efficiente dell energia. Le tipologie di impianto che possono accedere all incentivo sono: Non integrato: moduli appoggiati al suolo o su tetti e terrazze in modo non complanare. Parzialmente integrato: moduli posizionati su elementi di arredo urbano, superfici sterne dei fabbricati, in modo complanare alle superfici, ma senza sostituirne i materiali d appoggio (allegato 2, DM 19/02/2007). Con integrazione architettonica: i moduli sostituiscono parte delle superfici dei fabbricati o degli elementi di arredo urbano. Un esempio è quello di figura 2.11, in cui il modulo sostituisce il materiale di rivestimento del tetto (allegato 3, DM 19/02/2007). Le tariffe sono erogate in base al livello di integrazione e alla potenza nominale installata per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l intero periodo. La misura degli incentivi è quella riportata nella seguente tabella 7: Non Parzialmente Integrati Integrati Integrati kwp /kwh /kwh /kwh 1-3 0,40 0,44 0,49

19 3-20 0,38 0,42 0,46 > 20 0,36 0,40 0,44 Tab. 7: Incentivi previsti dal Conto Energia Queste tariffe sono applicabili agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra l entrata in vigore della delibera 90/07 dell AEEG e il 31 dicembre Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, i valori indicati nella tabella precedente saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell incentivo. Dopo il 31 dicembre 2010 le tariffe saranno ridefinite mediante appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali continueranno ad essere applicate le tariffe per impianti entrati in esercizio nel Queste tariffe possono essere incrementate del 5% in diversi casi, non cumulabili tra loro, quali: Impianti di potenza maggiore di 3 kwp, non integrati, i cui soggetti responsabili impiegano l energia prodotta per conseguire il titolo di auto produttori, impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie o strutture sanitarie pubbliche, impianti integrati architettonicamente installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, impianti i cui soggetti responsabili sono comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. È prevista l applicazione di un premio aggiuntivo se la realizzazione dell impianto fotovoltaico in utenze immobiliari è accompagnata da interventi per la riduzione del fabbisogno energetico dell edificio, o se, sulla base di idonea certificazione, tali edifici siano caratterizzati da un fabbisogno di energia, per metro quadro di superficie utile, pari al 50% di quello riportato nell allegato C del decreto 192/05. Gli incentivi non sono applicabili all energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale,

20 regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell investimento da sostenere per la costruzione dell impianto stesso. Gli incentivi possono essere concessi all energia prodotta dagli impianti fotovoltaici in cui il soggetto responsabile 1 dell edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica, per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell investimento. Infine le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica. Le modalità per l entrata in esercizio e l ammissione agli incentivi sono specificate all interno della delibera 90/07 dell AEEG: i beneficiari delle tariffe possono essere persone fisiche, giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative. Questi soggetti, devono preliminarmente inoltrare al gestore della rete nazionale il progetto preliminare dell impianto e richiederne la connessione alla rete, poi, entro 60 giorni dall entrata in esercizio, devono far pervenire al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) la richiesta di incentivazione, pertinente alla tipologia di impianto. Dopo un massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, il GSE comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta. Per gli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kwp occorre specificare nella richiesta se si desidera avvalersi del regime di scambio sul posto o di vendita dell energia, per gli impianti di potenza oltre 20 kwp è obbligatorio accedere al regime di vendita. Lo scambio sul posto rappresenta l opzione economicamente più vantaggiosa poiché offre la possibilità di compensare l energia immessa in rete nei periodi di sovraproduzione con quella assorbita, mediante un conguaglio finale: in tal modo l energia prodotta è valorizzata al prezzo del mancato acquisto. Oltre alla taglia esiste 1 Il soggetto responsabile dell impianto è colui che ha diritto, nel rispetto del nuovo DM 19/02/07, a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti come soggetti responsabili: persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative e/o di edifici

21 un altro vincolo all accesso al regime di scambio sul posto: l energia immessa in rete non può superare il fabbisogno annuo dell utenza, se ciò si verifica l eccedenza non ha diritto a remunerazione ma viene soltanto portata a credito per gli anni successivi, fino ad un massimo di 3, dopo i quali il credito viene annullato. Lo scambio sul posto, disciplinato dalla delibera AEEG n. 28/06, è un servizio, che può essere erogato dal gestore di rete locale (Enel, Acea, A2A, Hera, ecc...) e sarà esteso, secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008, fino a potenze di picco dell impianto pari a 200 kw: tale norma sarà operativa dopo la pubblicazione di una apposita delibera dell AEEG che dovrà ridefinire le regole e le modalità per usufruire di questo servizio. Un ulteriore fonte di ricavo per il cliente che accede al conto energia è costituita dalla valorizzazione dell energia elettrica prodotta dall impianto, che può essere autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato. L autoconsumo dell energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della bolletta elettrica), in quanto consente di non acquistare dalla rete l energia elettrica nella misura corrispondente all energia autoconsumata. La vendita dell energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita. Per la vendita dell energia prodotta dall impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità: indiretta mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07; diretta attraverso la vendita in borsa o ad un grossista (contratto bilaterale). Vendita indiretta ai sensi della delibera AEEG n. 280/07 Ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l energia immessa nella rete è il GSE, indipendentemente dalla rete alla quale è connesso l impianto, con il quale il soggetto responsabile stipula una convenzione. Per l accesso al regime di ritiro dedicato, il produttore riconosce al GSE un corrispettivo per il recupero dei costi amministrativi pari allo 0,5% del controvalore della remunerazione dell energia

22 ritirata, fino a un massimo di euro all anno per impianto (articolo 4, delibera AEEG 280/07). Inoltre, il GSE fa da tramite nei rapporti di regolazione dei corrispettivi di trasmissione che il produttore deve ricevere o corrispondere per il servizio di trasmissione dell energia elettrica. Per l energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE riconosce al produttore, per ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla zona in cui è collocato l impianto (articolo 6, delibera 280/07). Tali prezzi sono consultabili sul sito del GSE e vengono forniti come prezzo medio mensile e come prezzi unici mensili, riferiti ad una specifica zona di mercato in /MWh immesso in rete. Il prezzo medio mensile è calcolato come media ponderata, per ciascuna fascia oraria, dei prezzi orari zonali, sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE. I prezzi unici mensili sono calcolati come media, per ciascun mese, dei prezzi zonali orari, ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE. Si riporta nella seguente tabella l articolazione delle fasce orarie così come definita dalla delibera AEEG 181/06. Tab. 8: articolazione fasce orarie (delibera AEEG 181/06) Si presenta inoltre l andamento dei prezzi di vendita per la zona di mercato Centro Nord, da Gennaio a Giugno 2008.

23 FASCIA PREZZO F1 F2 F3 Media MEDIO ( /MWh) Gennaio ,03 98,58 56,13 93,58 Febbraio ,60 93,12 58,33 86,35 Marzo ,06 85,84 57,63 78,51 Aprile ,13 85,94 56,40 83,16 Maggio ,51 86,00 51,76 81,09 Giugno ,98 81,66 55,27 84,97 Tab. 9: andamento dei prezzi di vendita dell energia elettrica Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW sono stati definiti prezzi minimi garantiti (articolo7, delibera 280/07) aggiornati periodicamente dall AEEG. I prezzi minimi garantiti, richiesti dal produttore alla presentazione dell istanza, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kwh di energia elettrica immessa su base annua. Nel caso in cui, al termine di ciascun anno solare, la valorizzazione a prezzi minimi garantiti dovesse risultare inferiore a quella ottenibile a prezzi di mercato, il GSE riconoscerà al produttore il relativo conguaglio. Questo tipo di vendita indiretta dell energia prodotta ed immessa in rete dall impianto è, di norma, quello consigliabile per le produzioni caratteristiche degli impianti fotovoltaici sia per la semplicità gestionale che per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti dalla 280/07 rispetto ai prezzi di mercato. Vendita diretta attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un grossista

24 I soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica possono anche scegliere di vendere direttamente l energia in borsa previa iscrizione al mercato dell energia elettrica. Tali soggetti, per essere ammessi al mercato gestito dal Gestore del Mercato Elettrico - GME, devono presentare al GME una domanda di ammissione, sottoscrivere un Contratto di adesione ed impegnarsi, tra l altro, a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per ogni MWh scambiato. Infine, i soggetti responsabili possono decidere di cedere l energia elettrica prodotta ed immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader o grossista di energia elettrica ad un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto, il quale può provvedere a regolare con Terna tutti i corrispettivi derivanti dal servizio di dispacciamento. Questo tipo di vendita diretta è, di norma, utilizzato per poter vendere sul mercato le produzioni di energia provenienti da impianti produttivi di grande taglia. Aggiornamento Normativo al primo trimestre 2009 All inizio del 2009 sono state emanate ulteriori direttive dall AEEG e Decreti ministeriali che hanno modificato ulteriormente il quadro normativo relativo alla richiesta di incentivi per la realizzazione di impianti Fotovoltaici. Uno degli aspetti che giustificherebbero il cambiamento normativo riguarda la legge 244/07 e l estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kwp. In sintesi, le motivazioni della modifica tecnico-economica dello scambio sul posto relative alla delibera dell Autorità 74/08 sono da imputare ad alcuni fattori: lo scambio sul posto finora non aveva tenuto conto del differente valore dell energia elettrica immessa e prelevata;

25 lo schema previsto dalla delibera n. 28/06 non consente di rendere trasparenti i costi che, per effetto dell applicazione dello scambio sul posto, sono trasferiti alla generalità degli utenti del sistema elettrico; tali costi, con l incremento dei soggetti ammessi allo scambio sul posto in termini di numerosità e di potenza degli impianti di produzione, potrebbero divenire rilevanti. Come cambia Con il nuovo regime sarà consentita all utente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto, ad esempio fotovoltaico, la compensazione tra il valore associabile all energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Secondo la delibera AEEG 74/08 l'attuale regime di scambio sul posto, regolato dai gestori di rete, avrà termine il 31 dicembre Pertanto, tutti i soggetti attualmente in regime di scambio sul posto che intendano proseguire con lo stesso regime anche nel 2009, dovranno stipulare entro il 31 marzo 2009 un'apposita convenzione con il GSE utilizzando il portale applicativo disponibile a partire dal 20 novembre Nel caso di fonti rinnovabili, vengono restituite le componenti variabili, espresse in c /kwh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali e al dispacciamento. Nel caso in cui la valorizzazione dell energia immessa sia superiore a quella dell energia prelevata, tale maggiore valorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili viene riportata a credito negli anni solari successivi (senza più il limite di tre anni). Non può essere liquidata perché, per le fonti rinnovabili, è vietata la vendita nell ambito dello scambio sul posto (DLgs 387/03); Ad esempio, nel caso del fotovoltaico, con il nuovo regime di scambio sul posto, in caso di saldo positivo per

26 l utente si accumula un credito in euro valido per sempre. Nel precedente regime di scambio sul posto il credito era in kwh e poteva essere utilizzato solo nell arco di 3 anni. Il credito è restituito dal GSE trimestralmente e versato sul conto corrente dell utente, mentre prima era a conguaglio nella bolletta del distributore elettrico una volta l anno. Con il nuovo regime di scambio sul posto si introduce la misura dell energia per fascia oraria, a differenza della precedente disciplina in cui la misura dell energia era indifferenziata (uguale per giorno o notte) Va precisato che il saldo maturato al 31 dicembre 2008 non viene perduto. I gestori di rete hanno l obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 25 febbraio 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari. Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili verrà utilizzato per calcolare il credito per gli anni solari successivi.

Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44

Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44 Incentivi: il Conto Energia Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento

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