Parere n. 116/ Contributo di costruzione per realizzazione impianto fotovoltaico

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1 Parere n. 116/ Contributo di costruzione per realizzazione impianto fotovoltaico Viene richiesto a questo Servizio un parere in ordine all esonero dal contributo di costruzione previsto per gli impianti relativi alle fonti rinnovabili di energia. Il quesito posto allo scrivente Servizio regionale di consulenza agli enti locali concerne l eventuale possibilità per i Comuni di richiedere il contributo di costruzione nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni (potenza massima superiore a 100 kwp). In particolare, il Comune si interroga sulla possibilità di integrare la vigente tabella degli oneri di urbanizzazione, prevedendo l applicazione per gli impianti fotovoltaici di potenza massima superiore a 100 Kwp del contributo relativo alla destinazione d uso industriale artigianale. In alternativa, il Comune si domanda se sia legittimo prevedere con apposito regolamento che la realizzazione di campi fotovoltaici di grandi dimensioni (e di potenza superiore a 200 Kwp) sia assoggettata al versamento di un contributo una tantum, quale misura di compensazione per le criticità ambientali conseguenti alla realizzazione stessa. Questo Servizio, in diverse occasioni, si è già espresso in merito a problematiche attinenti agli impianti relativi a fonti rinnovabili di energia, soprattutto con riferimento alla ricognizione della normativa statale e regionale vigente in materia, alle procedure amministrative ed urbanistiche che il Comune deve seguire per assentire la realizzazione degli impianti stessi, nonché alla natura dell autorizzazione unica di cui all art. 12 co. III e IV d. lgs. 387/2003. Si richiamano, in particolare, i pareri n. 26/2007, 132/2008 e 159/2008. Si segnala, inoltre, il recente intervento statale operato con la L. 99 del , con cui sono state apportate modificazioni tra l altro alla disciplina delle procedure autorizzative di cui all art. 12 L. 387/

2 Il puntuale quesito posto dal Comune richiedente impone invece di soffermarsi, in questa sedei, sulle previsioni normative in tema di esonero dal contributo di costruzione per gli impianti relativi a fonti di energia rinnovabile. L esonero di cui trattasi è previsto dagli art. 17 e 123 del D.P.R. 380/2001. Segnatamente, l art. 17 del Testo Unico dell Edilizia stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto: [ ] e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all uso razionale dell energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. L art. 123, riproducendo disposizioni già contenute nell art. 26 della L , n. 9, dispone che ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all uso razionale dell energia, si applicano le disposizioni di cui all art. 17, commi 3 e 4 (vale a dire, le norme sull esonero dal contributo, n.d.r.), nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. La perentorietà delle disposizioni di legge statali sembra lasciar poco spazio ad attività interpretative capaci di ricondurre gli interventi di cui trattasi nell alveo dell onerosità del relativo titolo abilitativo (che, peraltro, non è il permesso di costruire, ma la c.d. autorizzazione unica ex art. 12 L. 387/2003 s.m.i., assorbente anche le necessarie valutazioni di carattere urbanistico). Le richiamate norme contenute nel Testo Unico dell Edilizia prevedono che la realizzazione di nuovi impianti [ ] relativi alle fonti rinnovabili di energia è esente dal contributo di costruzione. Tali norme non fanno alcuna distinzione tra impianti di piccola o grande dimensione, ovvero di bassa od elevata potenza. Come già rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa (sia pur nella vigenza dell art. 26 L. 10/1991), la legge stabilisce un regime giuridico di favore, al quale soggiace ogni impianto relativo a fonti rinnovabili di energia, senza alcuna discriminazione di tali impianti sulla base della particolare struttura o della dimensione degli stessi (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, , n. 220). 2-5

3 Deve quindi ritenersi allo stato che sia esonerato dal contributo di costruzione ogni impianto destinato alla produzione, all utilizzo, alla conservazione di energia derivante da fonti rinnovabili. Si segnala, sul punto, un affermazione del Consiglio di Stato, secondo la quale ai sensi dell art. 29 L. 9 gennaio 1991, n. 10, le opere edilizie relative alle fonti di energia sono soggette a concessione edilizia gratuita (Cons. Stato, sez. V, , n. 566). Si segnala, altresì, un passaggio di una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale veneto, in cui si evidenzia che le previsioni di cui all art. 17, c. III, lett. e) DPR 380/2001 attengono ed incentivano in coerenza con la necessità, per motivi sia economici che di tutela ambientale, di un corretto uso delle risorse energetiche disponibili il contenimento dei consumi e l utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, così come risulta evidente da una pacata lettura delle predette disposizioni, da cui emerge inequivocabilmente che l esonero dal contributo è concesso per qualsiasi nuova opera che comporti in qualche modo un risparmio energetico (TAR Veneto, sez. III, , n. 4328). Ciò posto, è tuttavia comprensibile che molti Comuni (non soltanto quello che richiede il presente parere) si interroghino in merito alla razionalità della previsione normativa di favore, che finisce per esonerare dal contributo non soltanto l impianto produttivo di energia rinnovabile posto al servizio di una residenza o di un complesso industriale esistente (cioè produttivo di energia principalmente destinata all auto-consumo), bensì anche impianti di enormi dimensioni, non pertinenziali a complessi edilizi e produttivi già esistenti, ma al contrario destinati alla produzione di energia da commercializzare. In questo secondo caso, infatti, si è in presenza di veri e propri impianti industriali di produzione di energia destinata alla vendita, per cui l esonero appare oggettivamente meno giustificato. Anche perché l attività posta in essere è vera e propria attività imprenditoriale industriale, cioè un attività economica (finalizzata al profitto) organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e/o servizi. Allo stato attuale, però, non pare consentita alcuna interpretazione restrittiva dell art. 17, c. III, lett. e) del DPR 380/2001. Deve quindi ritenersi che le opere edilizie relative alle fonti di energia rinnovabili siano soggette a titolo abilitativo gratuito, anche qualora le stesse non si pongano al servizio di complessi 3-5

4 esistenti, ma consistano in veri e propri impianti industriali finalizzati alla produzione di energia per la vendita e non per il consumo. Circa la possibilità di prevedere contributi a titolo di misure di compensazione, deve richiamarsi integralmente (e, allo stato, ribadirsi) quanto già espresso nel parere n. 159/2008, che integralmente si riporta: La questione (delle misure di compensazione ambientale, n.d.r.) è stata affrontata specificamente dall art. 12 co. VI d. lgs. 387/2003 solo con riferimento alla posizione delle Regioni e delle Province: l autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. La norma, invece, nulla dice quanto alla posizione dei Comuni. Sembra, comunque corretto escludere che i Comuni possano imporre unilateralmente misure di compensazione a carico dei produttori di fonti rinnovabili. Ciò perché la misura di compensazione rientra sicuramente nel novero delle prestazioni personali o patrimoniali che, ai sensi dell art. 23 Costituzione, possono essere imposte solo con una espressa disposizione di legge e tale, evidentemente, non è l art. 12 che non regolamenta diritti impositori eventualmente in capo ai Comuni. Tali misure sono, invece, liberamente pattuibili tra Comuni e produttori di energia, anche in analogia con quanto disposto dalla L. 55/2002 Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale che consente il raggiungimento di accordi tra i proponenti e gli enti locali. Del resto, siffatta interpretazione risulta coerente con la ratio del d. lgs. 387/2003 che tenta un equo contemperamento tra promozione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e tutela del territorio su cui questi sono localizzati. E nota a questo Servizio di consulenza l esistenza di Regolamenti comunali concernenti l installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, i quali prevedono misure di compensazione delle criticità ambientali conseguenti all impianto di attività fotovoltaica, specie in ambito agricolo, stabilendo a tal fine il versamento di contributi monetari. 4-5

5 Sulla base della vigente normativa, tuttavia, non è possibile non nutrire dubbi circa la legittimità si siffatte previsioni regolamentari. Per completezza di trattazione, si ritiene utile segnalare una risoluzione dell Agenzia del Territorio (risoluzione n. 3 del ). L Agenzia, nella menzionata direttiva, ritiene che gli impianti fotovoltaici siano a tutti gli effetti degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica e che pertanto i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente al suolo possono essere assimilati, per evidente analogia funzionale, alle turbine delle centrali idroelettriche. Conseguentemente, i parchi fotovoltaici se non destinati ad usi prevalentemente domestici si qualificano come unità immobiliari e debbono essere classificati, a livello catastale, nella categoria D/q opifici. Conseguentemente, degli stessi deve esser definita la rendita catastale, sui cui verrà applicata l ICI. Nel solo caso in cui il titolare dell impianto sia imprenditore agricolo, si avrà esenzione dall imposta comunale sugli immobili, giusta anche il disposto di cui all art. 1, c. 423, L. 266/2005, secondo cui la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. L assoggettabilità ad ICI degli impianti di cui trattasi costituisce un modo sia pur diverso, nei presupposti e nell applicazione attraverso il quale i parchi fotovoltaici possono essere obbligati a contribuire alle casse comunali. Inoltre, i ragionamenti seguiti dall Agenzia del Territorio (che distingue gli impianti relativi a fonti rinnovabili per usi prevalentemente domestici da quelli destinati alla produzione per il mercato ed alla cessione di energia elettrica e calorica) potrebbero costituire la base per una futura diversa interpretazione dell art. 17, c. III, lett. e) del DPR 380/

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