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1 Contratto di Assicurazione dei rischi di inabilità temporanea totale, perdita d impiego, ricovero ospedaliero, pagamento utenze e tutela legale Convenzione SICURMUTUO N Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazione di Adesione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa NOTA INFORMATIVA UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di

2 I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 20/04/2011. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento Trasparenza. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione. Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta al coordinamento e controllo di F&B Insurance Holding S.A./N.V - ha sede in Milano, Via Tolmezzo, 15, 20132, Tel , Fax , sito internet: indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del n. 62); il numero d Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro , dei quali Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto di Assicurazione è un assicurazione collettiva, operante esclusivamente in applicazione di un apposita convenzione che la Contraente (By You S.p.A.) stipula con l Impresa di Assicurazioni UBI Assicurazioni S.p.A. Il contratto di assicurazione Convenzione SICURMUTUO N 33000M non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. Avvertenza: L Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. pag. 2 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

3 Si rinvia agli Art. 5 Durata e cessazione delle singole coperture assicurative e Art. 6 Diritto di Recesso dell Assicurato per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del contratto di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione Convenzione SICURMUTUO N è un assicurazione a premio unico, che ha lo scopo di tutelare l Assicurato dai rischi di Inabilità Temporanea Totale (per i Lavoratori Autonomi), Perdita d Impiego (per i Lavoratori Dipendenti del settore privato) e Ricovero Ospedaliero (per i Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del settore Pubblico), connessi al verificarsi di eventi attinenti alla vita lavorativa o allo stato di salute dello stesso, al fine di poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi assunti nei confronti della Banca che eroga l Operazione di Finanziamento. Il contratto prevede anche una copertura per le Garanzie Complementari Pagamento Utenze e Tutela Legale, che si attivano in occasione del verificarsi di uno dei rischi sopra indicati. La durata della copertura assicurativa è pari a 60 o 120 mesi in base all opzione scelta dall Assicurato all atto di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione Per tale finalità l Assicurato, all atto dell adesione alla polizza, sottoscrive le garanzie sinteticamente descritte di seguito in funzione della propria condizione occupazionale: A) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, applicabile agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi. La presente copertura garantisce l Assicurato dal rischio di Inabilità Temporanea Totale conseguente a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o manifestatesi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Lettera A per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di un indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l inabilità, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative lettera A; B) Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo, applicabile agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del settore privato che abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno 6 mesi. La presente copertura garantisce l Assicurato dal rischio di Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo notificato successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative Lettera B per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di un indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata la disoccupazione, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7B Prestazioni relative alle coperture assicurative Lettera B; C) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, applicabile agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico. La presente copertura garantisce l Assicurato dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o manifestatesi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia alla all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Lettera C per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di un indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il ricovero, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative ; D) Garanzie Complementari, applicabile a tutte le tipologie di Assicurati. pag. 3 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

4 La presente copertura garantisce all Assicurato: a) il rimborso delle utenze di acqua, luce, gas e smaltimento rifiuti in capo all immobile oggetto del finanziamento, scadute durante i periodi assicurati in forza delle coperture A) Inabilità Temporanea, B) Perdita d Impiego e C) Ricovero Ospedaliero; La prestazione assicurata è il pagamento di un importo mensile fino al 40% dell indennità mensile riconosciuta per Inabilità Temporanea Totale, Perdita d Impiego o Ricovero Ospedaliero con i limiti di cui all articolo 11 punto b) della Condizioni Generali di Assicurazione; b) il pagamento delle spese da sostenere o sostenute in seguito ad attività stragiudiziale o giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell Assicurato nell ambito delle tre aree di copertura previste dalla polizza: Azione di risarcimento danni, Tutela Legale lavoro e Tutela Legale Penale. La prestazione assicurata è il pagamento delle spese fino alla concorrenza del massimale assicurato; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Lettera D per i maggiori dettagli della copertura. Con riferimento alle Garanzie di cui all art 7 lettera A - Inabilità Temporanea, Lettera B - Perdita d Impiego e lettera C - Ricovero Ospedaliero, nel caso in cui l Assicurato modifichi la sua condizione professionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), l assicurazione si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del sinistro, sarà valida la copertura corrispondente alla condizione occupazionale dell Assicurato al momento del sinistro stesso. Per maggior dettaglio si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell Art. 1 Oggetto della garanzia delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Ciascuna delle garanzie è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell indennizzo. Si richiama in particolare l attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alle coperture assicurative, 3 - Persone non assicurabili, 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni, 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, 8 - esclusioni. Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulle Carenze, Franchigie, e somme assicurate per ciascuna delle singole garanzie. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio agli Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative; 11 Somme assicurate. pag. 4 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

5 In particolare nelle tabelle che seguono sono riportate tutte le principali informazioni relative alle garanzie e alle prestazioni offerte. Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Massimali / Limiti Massima durata della garanzia Assicurabi= lità Lavoratori autonomi Assicurabi= lità Lavoratori Dipendenti del settore privato Assicurabi= lità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità mensile 90 giorni solo per Malattia 30 giorni Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.200,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro , l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l ammontare erogato. Massimo 10 indennità per sinistro e 30 per l'intera durata contrattuale 5 o 10 anni in base all opzione scelta dall Assicurato SI NO NO Perdita d'impiego per Giustificato Motivo Oggettivo Pagamento dell'indennità mensile 90 giorni 30 giorni Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.200,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro , l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l ammontare erogato. Massimo 10 indennità per sinistro e 30 per l'intera durata contrattuale 5 o 10 anni in base all opzione scelta dall Assicurato NO SI NO pag. 5 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

6 Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Massimali / Limiti Massima durata della garanzia Assicurabi= lità Lavoratori autonomi Assicurabi= lità Lavoratori Dipendenti del settore privato Assicurabi= lità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità mensile 90 giorni solo per Malattia 7 giorni Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.200,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro , l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l ammontare erogato. Massimo 10 indennità per sinistro e 30 per l'intera durata contrattuale 5 o 10 anni in base all opzione scelta dall Assicurato NO NO SI Garanzia Comple= mentare Pagamento Utenze Garanzia Comple= mentare Tutela Legale Pagamento di un importo fino al 40% dell'indennità mensile L Impresa sopporta i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell Assicurato Stessi periodi previsti dalla Garanzia di riferimento: 90 giorni per Inabilità Temporanea Totale, Perdita Impiego e Ricovero Ospedaliero Stessi periodi previsti dalla Garanzia di rife= rimento: 30 giorni Inabilità Temp. Totale, 30 giorni Perdita Impiego, 7 giorni Ricovero Ospe= daliero Nessuna Importo mensile fino al 40% dell indennità mensile, con il massimo di Euro 480. Massimale di Euro per ciascun sinistro, con il massimo di Euro per l intero periodo assicurativo. 5 o 10 anni in base all opzione scelta dallo Assicurato SI SI SI pag. 6 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

7 Nel caso di più cointestatari assicurati nell ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l indennizzo previsto per ciascun Assicurato è proporzionale al numero degli Assicurati stessi. Nell ulteriore tabella che segue, vengono fornite le indicazioni necessarie per illustrare il funzionamento delle Carenze e delle Franchigie che riguardano le varie garanzie, prendendo come esempio un Operazione di Finanziamento e una polizza aventi decorrenza dal giorno 01/01/2011: A B C D E F Garanzia Decorrenza della polizza dal Carenza Sinistri non in garanzia perché accaduti nel periodo di carenza Data di inizio garanzia perché è trascorso il periodo di carenza Franchigia (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell indennità spettante) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia 01/01/2011 Nessuna per gli Infortuni 90 giorni per Malattia Nessuno 01/01/ giorni Tutti quelli accaduti fino al 31/03/ /04/ giorni Perdita d'impiego per Giustificato Motivo Oggettivo 01/01/ giorni Tutti quelli accaduti fino al 31/03/ /04/ giorni Ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia 01/01/2011 Nessuna per gli Infortuni 90 giorni per Malattia Nessuno 01/01/ giorni Tutti quelli accaduti fino al 31/03/ /04/ giorni pag. 7 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

8 Garanzia Complementare Pagamento Utenze Garanzia Complementare Tutela Legale 01/01/2011 Stessi periodi previste dalla Garanzia di riferimento: 90 giorni per Inabilità Temporanea Totale da Malattia, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero da Malattia (nessuna carenza per Infortunio) Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2011 per Inabilità Temporanea Totale da Malattia, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero da Malattia (i sinistri da Infortunio rientrano da subito in garanzia) 01/04/2011 per Inabilità Temporanea Totale da Malattia, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero da Malattia. Stessi periodi previste dalla Garanzia di riferimento: 30 giorni per Inabilità Temporanea Totale, 30 giorni per Perdita Impiego, 7 giorni per Ricovero Ospedaliero 01/01/2011 Nessuna Con riferimento all Operazione di Finanziamento e alla polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque: un sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia (ad esempio una polmonite), non rientra in copertura nel caso in cui la malattia si manifesti entro il 31/03/2011 (colonna D), in quanto l evento rientra nel periodo di carenza di 90 giorni previsto dalla polizza (colonna C); l evento risulta invece coperto dalla garanzia nel caso in cui si verifichi il 01/04/2011 o successivamente (colonna E), essendo in tali casi trascorso il periodo di carenza; dal 01/04/2011 il periodo valido ai fini del calcolo dell indennizzo spettante all Assicurato è quello successivo al 30/04/2011, cioè trascorso il periodo di franchigia di 30 giorni (colonna F). In caso di sinistro causato da Infortunio (una caduta dalle scale), l evento rientra da subito in copertura, non essendo previsto, per il caso di Infortunio, nessun periodo di carenza (colonna C). Quindi, se l infortunio si verifica ad esempio il 15/01/11, il periodo valido ai fini del calcolo dell indennizzo spettante all Assicurato è quello successivo al 14/02/2011, cioè trascorso solo il periodo di franchigia di 30 giorni (colonna F). Lo stesso procedimento, con i periodi di carenza e franchigia rispettivamente previsti, vale per le altre garanzie Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Per quanto riguarda le Garanzie Complementari: relativamente alla garanzia Pagamento Utenze, l Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze di acqua, luce, gas e smaltimento rifiuti che scadranno durante il periodo dell Inabilità Temporanea, della Disoccupazione o del Ricovero Ospedaliero; relativamente alla garanzia Tutela Legale, l Assicurato ha diritto al pagamento delle spese legali (giudiziali e stragiudiziali) che si rendano necessarie per la tutela dei suoi diritti nelle seguenti aree di applicazione: Azioni di risarcimento danni, Tutela Legale lavoro e Tutela Legale penale. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento del Massimale: l Assicurato impugna un provvedimento di licenziamento notificatogli dal proprio datore di lavoro: pag. 8 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

9 - Massimale a disposizione 5.000; - Spese legali sostenute 3.500, spese peritali, CTU, CTP, = Indennizzo totale 4.700; - Indennizzo massimo erogabile Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative. Avvertenza: All Art. 11 Somme assicurate sono indicati gli importi massimi che possono essere garantiti con la polizza. In particolare, per l insieme di Operazioni di Finanziamento stipulate dall Assicurato e garantite dal contratto, l Impresa si impegna a corrispondere: relativamente alle garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un indennità mensile massima di 1.200,00, un massimo di 10 indennità mensili per ciascun sinistro e un massimo di 30 indennità mensili per l intero periodo assicurativo; relativamente alla copertura Garanzie Complementari: - per la garanzia a) Pagamento Utenze, un importo mensile fino al 40% dell indennità mensile riconosciuta per Inabilità Temporanea Totale, Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Ricovero Ospedaliero, con il massimo di Euro 480; - per la garanzia b) Tutela Legale, un massimale di per ciascun sinistro, con il massimo di per l intero periodo assicurativo. L Art. 11 Somme assicurate indica altresì che, nel caso in cui l importo finanziato dalla Banca per una o più Operazioni di Finanziamento risultasse superiore a ,00, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti ai sensi della polizza verranno ridotte in proporzione, determinandone l importo in base alla formula seguente: Importo finanziabile Indennizzo = Importo finanziato x Importo mensile della rata del finanziamento Prendendo come esempio un Operazione di Finanziamento con queste caratteristiche: importo erogato ; rateazione: mensile; durata dell operazione: 25 anni; tasso di interesse: 5,00%; importo mensile della rata: 1.461,48, in caso di sinistro che interessi le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l indennità mensile a favore dell Assicurato sarà pari a Euro 1.461,48, ricavata in base alla seguente formula: x 1.461,48 = 1.461, Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato pag. 9 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

10 relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda alla Lettura dell Art. 19 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previsti. 6. Premi Il premio della presente polizza: è unico e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento; viene versato all Impresa dal Contraente per conto dell Assicurato, che ha conferito mandato al Contraente stesso; non prevede l applicazione di sconti da parte dell Impresa o dell intermediario. Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che il premio venga corrisposto dall Assicurato al Contraente contestualmente all atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, mediante pagamento con assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico bancario in base all opzione prescelta dall Assicurato all atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione. Avvertenza: L assicurazione è prestata a fronte dell Operazione di Finanziamento stipulata con la Banca. I costi medi effettivamente sostenuti dall Assicurato sono quelli di seguito descritti: 1) spese di emissione polizza 5,00; 2) commissioni di intermediazione corrisposte in media all intermediario in relazione al presente prodotto: 50 ogni 100 di premio imponibile versato, corrispondenti al 50% del premio imponibile. La Dichiarazione di Adesione alla copertura assicurativa indica l ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall assicurato. Avvertenza: In caso di accollo, estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento o di trasferimento dell Operazione di Finanziamento ad altro soggetto (Surroga) nel periodo di validità della copertura, le garanzie assicurative cessano e l Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita. In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a 10,00. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. Su sua specifica richiesta dell assicurato, in alternativa al rimborso, è prevista la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all Impresa contestualmente all estinzione dell Operazione di Finanziamento. Si rinvia all Art. 10 Rimborso del premio delle Condizioni di Assicurazione, per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del premio da restituire, unitamente all indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del premio all Assicurato. 7. Rivalse pag. 10 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

11 L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all art del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del sinistro. 8. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il premio fosse stato già corrisposto, l Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge. Si rinvia all Art. 6 Diritto di recesso dell Assicurato di cui alle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell Assicurato. Regime fiscale dei premi I premi delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero sono soggetti all imposta del 2,5%. I premi delle garanzie Pagamento Utenze e Tutela Legale sono soggetti all imposta del 21,25%. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall IRPEF. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che le condizioni di assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del sinistro: individuazione del momento di insorgenza del sinistro; esistenza di modalità e termini di denuncia del sinistro; spese per l accertamento del danno; ipotesi in cui è prevista la visita medica; procedure liquidative. pag. 11 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

12 Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Artt. 12 Denuncia dei Sinistri Documentazione Criteri di liquidazione, 13 Pagamento dell Indennizzo. Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che, relativamente alle garanzie Inabilità Temporanea, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero, le condizioni di assicurazione dispongono che le indennità dovute dall Impresa in caso di sinistro vengano versate alla Bancab Erogatrice, e da questa computate a credito dell Assicurato al fine di estinguere o ridurre il debito riveniente dall Operazione di Finanziamento così come disposto dall art. 13 Pagamento dell indennizzo. Le condizioni di assicurazione individuano altresì i soggetti beneficiari delle indennità in caso di Accollo, estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento o di Surroga. Si rinvia all Art. 13 Pagamento dell Indennizzo per informazioni di maggior dettaglio. Avvertenza: Relativamente alla Garanzia Tutela Legale, l Impresa ha adottato per la gestione dei sinistri la modalità prevista dall art. 164, comma 2, lettera A) del Codice delle Assicurazioni ossia svolge direttamente l attività di gestione e consulenza avendo creato una struttura appositamente dedicata. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Toplmezzo, Milano Fax reclami@ubiassicurazioni.it. Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; pag. 12 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

13 b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente, il Contraente e l Assicurato. 14. Arbitrato L Art.17 Arbitrato indica che l Assicurato e l Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l Assicurato e l Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Avvertenza Fermo quanto previsto all Art. 17 Arbitrato, resta salva la possibilità per le Parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della polizza. 15. Informazioni aggiuntive Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell Impresa. pag. 13 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

14 GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente e l Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del contratto stesso. Si avvertono tuttavia il Contraente e l Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione. Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e la Contraente. Assicurato: persona fisica su cui viene stipulato il contratto o a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione, che può coincidere o no con il/la Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale il/la Contraente stipula il contratto di assicurazione. Attività stragiudiziale attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria. Banca: L istituto Bancario facente parte del grupo UBI Banca S.c.p.a. che effettuta l Operazione di Finanziamento Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto dall Assicurato, che può coincidere o no con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza: periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l Impresa non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dal/la Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell Impresa. Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Compagnia/Impresa di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse dell Impresa, del Contraente o dell Intermediario possono collidere con quello dell Assicurato. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l Impresa e che versa all Impresa il relativo premio. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l Impresa, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: pag. 14 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

15 momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Dichiarazione di Adesione: modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare all Assicurato, composto da: Nota Informativa, comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione e Dichiarazione di Adesione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l Impresa si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità permanente totale,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: l impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il sinistro, l Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa. Indennità mensile L importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestarle, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento in essere con la Contraete Indennizzo: somma liquidabile dall Impresa a termini di polizza. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intermediario By You S.p.a. Invalidità Permanente Totale: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolto dall Assicurato, in misura superiore al 65% della capacità totale. Istituto di Cura: l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Lavoratore Autonomo: pag. 15 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

16 a) la persona fisica che esercita un attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente; b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali; c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata). Lavoratore Dipendente: la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero e non regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente Settore Privato: Lavoratore Dipendente che non sia Dipendente Pubblico sulla base della definizione sotto indicata. Lavoratore Dipendente Settore Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (così come determinato nella definizione di Lavoratore Dipendente sopra riportata) di una Pubblica Amministrazione. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs n 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come definiti dalla legge. Liquidazione: pagamento all Assicurato o al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio. Malattia pregressa Malattia che è l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, già nota all Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie. Massimale: somma massima garantita dall Impresa all Assicurato o al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non lavoratore: la persona che, al momento del sinistro, non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente. Rientrano convenzionalmente in questa categoria i Lavoratori Dipendenti con contratti di lavoro accessorio occasionale Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Operazione di finanziamento Il contratto con il quale la Banca concede all Assicurato un finanziamento per un operazione di mutuo ipotecario. Perdita di Impiego per giustificato motivo oggettivo: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3 e successive modifiche ed integrazioni) indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): pag. 16 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

17 periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Polizza: il documento che prova l assicurazione e regola i rapporti tra l Assicurato, il Contraente e l Impresa. Premio: la somma dovuta all Impresa per la copertura assicurativa Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare all Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa Somma di Premio puro e dei Caricamenti Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall Impresa con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica all Impresa al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: somma che l Impresa garantisce all Assicurato al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale l Impresa è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Questionario medico confidenziale: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che l Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Regolamento Trasparenza: Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio Responsabilità extracontrattuale: responsabilità che presuppone l obbligo generale di non ledere l integrità od i beni altrui. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: la permanenza in Istituto di Cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da infortunio e malattia. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dall Impresa nel caso in cui l Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Spese di soccombenza: pag. 17 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

18 tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittorisa. Spese peritali: spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d Ufficio CTU) o dalla Parte (Consulente Tecnico di Parte CTP). Surroga: sostituzione del finanziamento ai sensi del D.L.n 7/2007 convertito con modificazioni nella legge n 40/2007 (cd. portabilità passiva ). Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. Territorio italiano quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine pag. 18 di 18 Mod. UBI ASS ed. 01/04/ 2011

19 Convenzione SICURMUTUO N M Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 1 di 24

20 SOMMARIO Definizioni Pag. 3 Condizioni di assicurazione Pag. 8 Art. 1 - Oggetto della garanzia Pag. 8 Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alle coperture ass. va Pag. 8 Art. 3 - Persone non assicurabili Pag. 8 Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio Pag. 8 Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative Pag. 9 Art. 6 - Diritto di recesso dell'assicurato Pag. 9 Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative Pag. 10 Art. 8 Esclusioni Pag. 15 Art. 9 - Determinazione del premio Pag. 16 Art Rimborso di Premio Pag. 16 Art Somme assicurate Pag. 17 Art Denuncia dei Sinistri - Documentazione - Criteri di liquidazione Pag. 17 Art. 13 Pagamento dell indennizzo Pag. 21 Art Altre assicurazioni Pag. 22 Art Estensione territoriale Pag. 22 Art Cessione della polizza Pag. 22 Art Arbitrato Pag. 22 Art Foro competente Pag. 23 Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag. 23 Art Prescrizione Pag. 23 Art Modifiche dell assicurazione Pag. 23 Art Imposte ed oneri fiscali Pag. 23 Art. 23 Forma delle comunicazioni Pag. 23 Art Legge applicabile Pag. 23 Pag. 2 di 24

21 DEFINIZIONI Accollo: Assicurato: Attività sportiva Professionistica: contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza dell Operazione di Finanziamento, con o meno la liberazione dell accollato a seconda della volontà delle parti (art del Codice Civile). la persona fisica in qualità di Richiedente o Cointestatario dell Operazione di Finanziamento concessa dalla Banca erogatrice attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. Attività stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria. Banca erogatrice: Beneficiario: Carenza: Cartella clinica: l Istituto Bancario facente parte del Gruppo UBI Banca S.c.p.a. che effettua l Operazione di Finanziamento la Banca Erogatrice relativamente alle garanzie A - Inabilità Temporanea Totale, B - Perdita d Impiego e C -Ricovero Ospedaliero; l Assicurato relativamente alla garanzia D - Pagamento Utenze; relativamente alla garanzia D - Tutela Giudiziaria, le indennità saranno corrisposte dall Impresa ai professionisti incaricati, ovvero all Assicurato se questi ne ha anticipato le spese. intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle garanzie assicurative, durante il quale le coperture non sono operanti. documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. Pag. 3 di 24

22 Contraente: Data di stipula BY YOU S.p.A. - Corso Venezia Milano- che stipula la polizza collettiva per conto dell Assicurato. data di sottoscrizione dell Operazione di finanziamento presso il notaio incaricato Dichiarazione di Adesione: modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate. Franchigia assoluta: Impresa: Inabilità Temporanea Totale: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità. UBI Assicurazioni S.p.A. l impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il sinistro, l Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa. Indennità, Indennizzo, Prestazione: la somma liquidabile dall Impresa a termini di polizza. Indennità mensile: Infortunio: Intermediario: Istituto di Cura: l importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento in essere con la Banca erogatrice. evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. By You S.p.A. Corso Venezia Milano. l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Pag. 4 di 24

23 Lavoratore Autonomo: a) la persona fisica che esercita un attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente; b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali; c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata). Lavoratore Dipendente: la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero e non regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente Settore Privato: Lavoratore Dipendente che non sia Dipendente Pubblico sulla base della definizione sotto indicata. Lavoratore Dipendente Settore Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (così come determinato nella definizione di Lavoratore Dipendente sopra riportata) di una Pubblica Amministrazione. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs n 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come definiti dalla legge. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Pag. 5 di 24

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