REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO PRIMA SEZIONE PENALE SENTENZA 11706/2013. in composizione monocratica
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO PRIMA SEZIONE PENALE SENTENZA 11706/2013 in composizione monocratica Il Giudice Dott.ssa Bruna Rizzardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale contro (Omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in (Omissis), libero, presente, difeso di fiducia dall'avv. (Omissis) IMPUTATO 1) reato di cui all'art. 5 D.Lvo 74/2000 perché in qualità di legale rappresentante della società (Omissis) con sede in (Omissis) (Omissis) al fine di evadere le imposte sui redditi e sui valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l'anno ) del reato di cui all'art. 10 D.Lvo 74/2000 di cui all'art. D.Lgs. 74/2000 per avere al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultato e/o distrutto la documentazione amministrativo contabile della società in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari 3) del reato di cui all'art. 10 D.Lvo 74/2000 di cui all'art. 8 D.Lgs 74/2000 per avere omesso di effettuare il versamento IVA a debito, per euro ,60 (imponibile di euro ,00 stabilito sulla base degli acquisti effettuati nell'anno 2006(2) ((2) "nell'anno 2006" viene sostituito con "nell'anno 2007" e "31/12/2007" con "31/12/2008" (come da modifica effettuata all'udienza del 08/05/2013)) considerando che non sono state rinvenute giacenze di magazzino) entro il termine per il versamento dell'acconto(1) ((1) come modificato all'udienza dell'11/7/2012)) relativo al periodo di imposta successivo (Omissis) CONCLUSIONI
2 P.M.: chiede l'assoluzione Ex art comma c.p.p. per non aver commesso il fatto; Difesa dell'imputato; chiede l'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo; in subordine l'assoluzione Ex art comma c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis) veniva rinviato a giudizio con due distinti decreti (n. 4637/11 reg. GIP del e n. 5587/11 Reg. GIP del ) in relazione a contestazioni ex D.Lvo 74/2000 (art. 10 ter relativo all'anno di imposta 2006 con il primo decreto, artt. art. 5, 10 e 10 ter relativi all'anno di imposta 2007(1) ((1) 1 v. meglio infra riguardo alle modifiche del capo d'imputazione)) e chiamato avanti a due diverse sezioni dibattimentali, assegnati a questo giudice con provvedimento in data dal Presidente Delegato al Coordinamento delle Sezioni Penali. All'udienza dell' veniva respinta una richieste difensiva di declaratoria ex art. 129 cpp ed il Pm chiedeva effettuarsi una modifica del capo d'imputazione; si procedeva dunque alla notifica all'imputato assente ma, alla successiva udienza del , la notifica doveva essere rinnovata (si rinvia al verbale). Ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti all'udienza dei , alla successiva udienza ( ) veniva svolta l'istruttoria dibattimentale; poiché all'esito della stessa il PM effettuava ulteriore modifica del capo d'imputazione (v. a verbale), veniva disposta ancora la notifica all'imputato assente. All'odierna udienza veniva effettuato l'esame dell'imputato cd. all'esito, si procedeva alla discussione: le parti concludevano come da verbale ed il tribunale decideva come da dispositivo. Il tribunale ritiene che l'imputato debba essere mandato assolto perché il fatto non costituisce reato. La deposizione del teste (Omissis) (alla quale integralmente si rinvia), ha consentito ai tribunale di ricostruire le premesse ed il merito dell'accertamento svolto dalla Agenzia delle Dogane nei confronti della (Omissis) della quale l'imputato risultava legale rappresentante dall' La società - che operava nel settore del commercio di prodotti per l'informatica - risultava avere presentato una dichiarazione dei redditi per l'annualità 2006 a fronte di acquisti intracomunitari cospicui ma non aveva mai versato l'iva indicata a debito; per il 2007 la società aveva radicalmente omesso di presentare la dichiarazione e dunque era stata operata una ricostruzione della sua operatività in base al sistema VIES (VAT Information Exchange System) - sul quale confluiscono le informazioni circa le vendite a livello comunitario a contribuenti italiani - con determinazione del volume d'affari e dunque della base imponibile, sulla quale era stata calcolata l'iva; precisava, a questo proposito, che il calcolo era stato effettuato considerando che se durante l'accesso presso la sede (o depositi) della società non vengono trovate merci, quelle acquistate si presume siano state immesse in consumo (e dunque vendute); e non avendo, nel caso, reperito merce (né era stata dichiarata l'esistenza di magazzini di sorta), il calcolo era stato effettuato nei termini sopra indicati. Precisava, ancora, che per quanto riguarda l'annualità 2006 avevano constatato che l'ufficio delle dogane di Roma aveva già proceduto per le medesime violazioni per una parte dell'annualità 2006 e dunque aveva effettuato gli accertamenti per la parte residua;
3 Risulta, poi, che l'ag. di Roma aveva chiesto agli operanti di Milano i documenti acquisiti, e ciò con riferimento ad indagini relative a meccanismi di triangolazione finalizzati all'evasione dell'iva intracomunitaria (cd "frodi carosello") nei quali la società era coinvolta con il ruolo di "cartiera", ossia della società che si interpone tra altri soggetti, che emette fatture relative ad operazioni inesistenti e sulla quale si concentra il debito IVA che non viene poi onorato (il dato risulta dal decreto di sequestro della Procura di Roma in data , nel quale la (Omissis) viene indicata come società interposta negli acquisti intracomunitari in favore di altra società). Così in sintesi la ricostruzione-operata in udienza, e non può che rinviarsi per i dettagli e le precisazioni (anche a seguito di specifiche contestazioni ad opera della difesa) alla trascrizione del verbale. Sulla sussistenza dei reati - dal punto di vista oggettivo - il tribunale ritiene di poter condividere integralmente la ricostruzione operata dai teste anche alla luce della documentazione a supporto (si rinvia a questo proposito al PV di constatazione del in atti), e dunque ritiene provate le condotte afferenti le violazioni ex art. 10 ter per le annualità 2006 e 2007, nonché per le contestazioni ex art. 5 e 10 per l'annualità 2007(2) ((2) "Per quanto riguarda tale annualità, il decreto che dispone il giudizio avente data recava al capo 3 - l'indicazione dell'anno 2006, corretto in 2007 all'udienza dell' alla luce delle puntuali precisazioni del teste; alla medesima data è stata corretta anche la correlata indicazione del tempus commissi delicti, ossia fino ai "2007", anziché 2006;) la difesa non ha altresì mosso specifiche contestazioni alla ricostruzione operata dal teste. Profilo diverso attiene, invece, l'elemento soggettivo. All'odierna udienza è infatti comparso l'imputato - nato nel (Omissis), pensionato - che ha fornito una ricostruzione circa le modalità attraverso le quali era divenuto, nei Omissis), rappresentante legale della società. La carica gli era stata proposta da alcuni suoi clienti (dei quali non conosceva il nome), per i quali aveva svolto attività di autista (operando nel settore del noleggio auto, all'aeroporto di Omissis)): peraltro dapprima gii era stato prospettato un posto come magazziniere, ed, in seguito, di ricoprire una carica di responsabilità, per un tempo definito, per la quale gli era stata data una somma pari a euro. Per fare ciò, si era recato con dette persone da un notaio, dove era stata formalizzata l'assunzione della carica; aveva poi continuato a svolgere le sue solite mansioni di autista per le stesse persone. Dopo un periodo di lavoro svolto fuori dall'italia, era rientrato ed aveva appreso dal figlio l'esistenza di un procedimento penale a suo carico; aveva anche incontrato - successivamente a tale conoscenza - le persone che lo avevano coinvolto, che gli avevano dato un appuntamento per chiarire le cose, ma non si era presentato. Successivamente, era stato convocato dal curatore del fallimento della (Omissis), ed aveva allo stesso fornito la stessa versione; gli aveva anche dato indicazioni utili per l'identificazione dei soggetti che l'avevano coinvolto(3), ((3) Ribadiva in udienza di averli, in una occasione, accompagnali in Omissis) attraverso il valico di Omissis); erano stati controllati alla dogana e poiché era sfato trovato nell'auto un orologio d'oro, erano tutti sfati compiutamente identificati a verbale, posto che l'orologio era stato sequestrato.) ma senza esito.
4 Affermava che, in base a quanto aveva visto in occasione dei contatti con queste persone, esse svolgevano una attività di commercio di materiale elettronico, anche se non sapeva precisare con quali modalità. Appare evidente che queste dichiarazioni debbano essere prese con una certa prudenza, tenuto conto che non avendo l'imputato mai fornito all'ag. tali indicazioni, non sono stati mai fatti accertamenti che in quale misura le supportino. Peraltro non può trascurarsi che le caratteristiche della società in esame siccome "cartiera" e dunque società solo apparentemente attiva, e strumentalizzata per l'emissione di fatture e per il suo ruolo di interposta nel meccanismo delle frodi carosello, era dato già emerso e documentato in atti: ne deriva - dunque - che la descrizione fatta dall'imputato di sé come "testa di legno" - ossia come soggetto avente soltanto un ruolo nominate ma senza alcun coinvolgimento in concreto nella vita della società - ha una sua coerenza con le risultanze in atti. Al ruolo dell'imputato, dunque, deve essere affiancata la verifica circa l'esistenza, da parte sua, di una sia pur minima consapevolezza circa la realizzazione delle condotte in esame, consapevolezza che costituisce un dato essenziale per poter affermare la sua responsabilità per il reato... Sul punto, non può che richiamarsi la costante giurisprudenza sulla responsabilità dell'amministratore di diritto a fianco all'amministratore di fatto, ed in particolare all'esistenza di un obbligo di vigilanza che egli assume con la carica, e che dunque dei fatto che debba rispondere, anche se prestanome, per i comportamenti altrui per omesso impedimento dell'evento, sempre che ricorra l'elemento soggettivo previsto per l'ipotesi in esame, e ciò anche nell'ambito dei reati tributari (Sez. 3 Sentenza n del 28/04/2011: "Il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configuratile nei confronti dell'amministratore di diritto di una società e l'amministratore dì fatto, quale mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen, e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice"). La lettura della motivazione della citata sentenza fornisce peraltro spunti di riflessione in materia di valutazione dell'elemento soggettivo nel caso di specie; afferma infatti la cassazione: "Nelle occasioni in cui questa corte si è occupata di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, ha individuato nell'amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l'evento che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire. Proprio perché il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso, questa corte ha fatto ricorso alla figura del dolo eventuale; si è sostenuto cioè che il prestanome accettando la carica ha anche accettato i rischi connessi a tale carica (cfr. Cass., 26 gennaio, 2006 n. 7208; Cass. 6 aprile 2006 n , Cass., 26 novembre 1999 Dragomir Rv ) Si può discutere se ed entro quali limiti la mera assunzione della carica possa giustificare l'affermazione di responsabilità anche del prestanome, ma è fuori, discussione che l'autore principale è colui che, sia pure di fatto, ha l'amministrazione della società. Con specifico riferimento al reato in esame, si deve rilevare che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono tutti i soggetti che possiedono redditi anche se non consegue alcun debito d'imposta e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In base al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 4 la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. Il rappresentante legale si deve considerare mancante, non solo quando
5 manca la nomina, ma anche in presenza di un prestanome che non ha alcun potere o ingerenza nella gestione della società e, quindi, non è in condizione di presentare la dichiarazione perché non dispone dei documenti contabili detenuti dall'amministratore di fatto. In tale situazione l'intraneo è colui che, sia pure di fatto, ha l'amministrazione della società mentre al prestanome il fatto potrebbe essergli addebitato a titolo di concorso a norma dell'art c.c. e art. 40 cpv c.p. a condizione che ricorra l'elemento soggettivo proprio del singolo reato. La Corte, dunque, sottolinea come l'elemento soggettivo - che può coincidere anche con il dolo eventuale - ha un contenuto che deve essere correlato alla concreta situazione in cui il prestanome opera; nel caso di specie, le caratteristiche della (Omissis), anche alla luce delle visure camerali in atti (si noti il trasferimento della società da Roma e Milano nel 2006 e l'inizio, proprio da tale momento, del suo utilizzo come cartiera in sostituzione di altra società; v. visura in atti e, ancora, il verbale di sequestro sopra citato), rendono conto sia dei fatto che la società fosse utilizzata in un meccanismo fraudolento già avviato e nel quale l'imputato non aveva alcun potere od ingerenza, ma anche che la scelta di un soggetto totalmente estraneo ed inconsapevole fosse ricaduta sull'autista dei "veri" amministratori, e dunque su di un soggetto che - per età e formazione ( (Omissis) era già pensionato all'epoca dei fatti) - può ritenersi sicuramente non consapevole del significato collegato alla sua scelta come "soggetto responsabile" della società-specie se tale indicazione viene abbinata alla opportunità di un posto di lavoro. Certo, (Omissis) percepisce un "compenso" per tale sua disponibilità, ma pare al tribunale di poter dubitare che egli avesse una sia pur minima idea degli obblighi e delle responsabilità connesse alla accettazione di una carica con una "firma" dal notaio, e che dunque residuino margini di dubbio sulla sua consapevole accettazione di una carica comportante obblighi di vigilanza su soggetti che operavano per la società nei termini illeciti sopra descritti. P.Q.M. Visto l'art. 530 II co cpp ASSOLVE (Omissis) dai reati al medesimo ascritti perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Milano il 16 ottobre Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013.
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