Per un maggiore approfondimento di veda L occhio del Fisco sulla compravendita d immobili a pag. 3.

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1 Le procedure del Fisco per controllare l evasione Nel notiziario precedente abbiamo riservato molto spazio alla Manovra d estate con la quale, tra l altro, sono stati rafforzati i poteri del Fisco esercitabili nei riguardi del singolo contribuente. Riteniamo utile riportare un estratto delle linee d intervento che riteniamo più significative. Compravendita d immobili Le compravendite di immobili sono soggette ad accertamento: A) ai fini Irpef e Iva, in base al valore normale assumendo ai fini Iva la cifra del mutuo erogato come soglia minima del valore normale; B) ai fini dell imposta di registro, in base al valore venale in commercio, e non più in base al valore automatico, fatta eccezione per le unità immobiliari ad uso abitazione nelle transazioni intervenute tra privati (entrambi senza partita Iva). Per un maggiore approfondimento di veda L occhio del Fisco sulla compravendita d immobili a pag. 3. Autovetture e autocarri Per la trasformazione irregolare in autocarro delle autovetture di lusso, effettuata per finalità di risparmio fiscale ai fini Iva e Irpef, sarà emanato un provvedimento per stabilire le condizioni tecniche per accedere al trattamento fiscale riservato agli autocarri. Accertamenti in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale Vengono estesi ai fini degli accertamenti in materia di imposte di registro i poteri istruttori previsti per le imposte dirette: accesso in azienda, possibilità di inviare un questionario anche all indirizzo di un privato consumatore, indagine finanziaria; quanto elencato vale anche per i controlli sulle locazioni. Risarcimenti assicurativi Acquisizione per via telematica di informazioni riguardanti le somme che dopo il 1 ottobre 2006 saranno erogate dalle assicurazioni a titolo di risarcimento danni e possibilità di attivazione di indagini conoscitive, ad esempio, sui compensi ai professionisti coinvolti (Periti, avvocati, ecc ). 1

2 Manodopera irregolare Sanzioni a carico dei datori di lavoro per l utilizzo di manodopera irregolare. Per ogni lavoratore in nero si applica la sanzione da a euro, a cui si deve aggiungere la maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. L ente che irroga la sanzione è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio (e non l Agenzia delle Entrate che però mantiene il potere di constatare le violazioni). Studi di settore Dal periodo d imposta 2005, le regole di accertamento in base agli studi di settore valide per le imprese in contabilità semplificata sono estese alle imprese di maggiori dimensioni che sono in contabilità ordinaria entro i limiti di ricavo annuo pari a euro. Rapporti con gli operatori finanziari Costituzione, nell ambito dell anagrafe tributaria, di una sezione dedicata a raccogliere la clientela abituale relativa a ciascun operatore finanziario, con obbligo di indicare il codice fiscale, le generalità, nonché, per ciascun cliente il numero e la tipologia dei rapporti intrattenuti con le banche. Elenco clienti e fornitori Obbligo d invio dell elenco clienti e fornitori, comprensivo d importo complessivo delle operazioni, e separata indicazione di imponibile, imposta, quota non imponibile e quota esente; relativamente al 2006 non dovranno essere indicati i dati relativi ai soggetti senza partita Iva (consumatori finali). Tracciabilità dei compensi Divieto per i professionisti di effettuare incassi in moneta contante. Il divieto di accettare versamenti sopra i 1000 euro (importo destinato a ridursi in due anni a 100 euro) si aggiunge l obbligo di istituire un conto corrente per chi non ne possedeva uno in precedenza. 2

3 Controlli sul rilascio della partita Iva GdF e Uffici delle Entrate, per le nuove partite Iva richieste dal 1 novembre 2006, procederanno a eseguire riscontri automatizzati e accessi in loco al fine di scovare e prevenire eventuali richieste di partite Iva strumentali rispetto a finalità fraudolente; sussiste anche un piano di controlli per i rilasci effettuati antecedentemente la data sopra citata. Accertamenti e reati tributari Prolungamento dei termini di decadenza dell azione di accertamento (raddoppio) per gli anni in cui vi sia contestazione di reati tributari. Nuove modalità di presentazione dell F24 A partire dal prossimo 1 ottobre per i titolari di partita Iva scatta l obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali tramite il modello F24 on-line, così come stabilito dal D.L 223/06 (Decreto Bersani convertito in Legge 248/06). Il versamento delle imposte e dei contributi (salvo proroga) avverrà con modalità telematica scegliendo una delle seguenti procedure: direttamente (effettuato dal contribuente) dopo essersi muniti di codice Pin e di Password, utilizzando il modello F.24 on-line nella sezione Entratel del sito tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il modello F. 24 cumulativo; mediante il servizio di home banking (Cbi Corporate banking interbancario) che consente al contribuente di pagare l F. 24 via Internet attraverso la propria banca. L occhio del Fisco sulla compravendita di immobili Come abbiamo avuto modo di scrivere, il Fisco, con la manovra d estate (decreto Bersani), ha disposto nuove procedure di controllo sulle compravendite immobiliari. Ai fini Iva il Decreto amplia i poteri accertativi a disposizione degli uffici finanziari: questi potranno rettificare direttamente la dichiarazione annuale dell impresa soggetto Iva che vende l immobile qualora il corrispettivo indicato per la cessione sia inferiore al valore normale del bene (vale a dire il valore di mercato), 3

4 potendo così richiedere la corrispondente maggiore imposta. A tal proposito, viene anche specificato che, per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva e finanziati mediante mutui, il valore normale da assumere quale parametro di riferimento per l eventuale rettifica della dichiarazione non può comunque essere inferiore all ammontare del mutuo stesso. Introducendo questo principio si abroga la disposizione che metteva al riparo da rettifica ai fini Iva quando, per la vendita di fabbricati di categoria A, B e C, si dichiarava un corrispettivo non inferiore al valore catastale dell immobile. Analogo meccanismo viene introdotto per le imposte sui redditi: l Agenzia delle entrate potrà rettificare direttamente il reddito d impresa quando il corrispettivo dichiarato per la vendita dell immobile risulterà inferiore al valore normale degli immobili ceduti, senza dover dimostrare preventivamente l inesattezza o la falsità della dichiarazione o l irregolare tenuta delle scritture contabili. Anche l imposta di registro può venire modificata. La valutazione automatica catastale (che metteva al sicuro da accertamenti se il prezzo dichiarato nell atto di compravendita era almeno pari al valore catastale) rimane valida solo per i trasferimenti di abitazioni (e loro pertinenze) che avvengono tra privati che non svolgono attività commerciali, artistiche o professionali. Per tutte le altre compravendite (ad esempio: uffici, negozi, terreni o anche abitazioni se una delle parti esercita attività di impresa, arte o professione) essendo soppresso il criterio della valutazione automatica, sarà sempre possibile per il Fisco rettificare il valore dichiarato. Anche nelle compravendite tra privati, nell atto deve essere indicato l effettivo corrispettivo pattuito, allo scopo di monitorare i redditi e la capacità contributiva di chi compra. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno invece calcolate sul valore catastale dell immobile, purché le parti ne facciano richiesta al notaio. Tuttavia se il Fisco dovesse accertare che il corrispettivo è stato dichiarato in misura inferiore a quella reale, verrà meno il criterio agevolato e le parti dovranno corrispondere le imposte calcolate sull intero corrispettivo, con applicazione della sanzione amministrativa dal 50 al 100% sulla differenza tra imposta dovuta e 4

5 quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l importo della sanzione eventualmente irrogata. Per le cessioni di beni immobili (anche quelle soggette ad Iva) viene introdotto un nuovo adempimento a carico dei contraenti: devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione delle modalità di pagamento. Ciascuna delle parti, poi, deve dichiarare se è ricorsa alle prestazioni di un mediatore e, in caso affermativo, ha l obbligo di indicare la relativa spesa sostenuta, le modalità di pagamento della mediazione, nonché la partita Iva o il codice fiscale dell agente immobiliare. Se la dichiarazione è omessa, incompleta o non veritiera si applica una sanzione amministrativa da 500 a euro e gli immobili trasferiti sono sottoposti ad accertamento di valore. Novità per le ristrutturazioni edili A partire dai lavori fatturati dal 1 ottobre 2006 torna l aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 7 comma 1 lettera b) L. 488/99. All inizio dell anno, in assenza della necessaria autorizzazione comunitaria, tale aliquota era stata portata alla misura ordinaria del 20%. Successivamente la comunità degli stati europei ha concesso agli Stati membri di prorogare fino al 2010 il regime dell Iva agevolata sui servizi ad alta intensità di manodopera, tra i quali rientrano appunto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La disposizione contenuta nella manovra estiva (Decreto Bersani) ripristina pertanto l aliquota del 10% momentaneamente solo sino al 31 dicembre Contemporaneamente, però, viene ridotta dal 41 al 36% la quota di detrazione Irpef (ripristinando la situazione in vigore nel 2005). Dunque per i lavori ammessi all agevolazione che verranno fatturati dal primo ottobre 2006, si applicherà l Iva al 10% e si avrà diritto alla detrazione Irpef del 36%. Purtroppo il limite di spesa di euro sul quale calcolare la detrazione Irpef, prima riferito alla persona fisica e al singolo immobile oggetto di intervento di recupero, ora è fissato nella sua misura complessiva in relazione all unità immobiliare. In caso quindi di comproprietà o contitolarità del diritto reale, se per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006 ciascun comproprietario o contitolare potrà calcolare la detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a 5

6 suo carico (entro il limite di euro) per quelle affrontate dal 1 ottobre il limite va suddiviso tra i soggetti aventi diritto alla detrazione. Nella procedura di richiesta dell agevolazione è stato introdotto un ulteriore vincolo, la cui inosservanza comporta l esclusione dal beneficio: l impresa che esegue i lavori deve evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata; la disposizione è già operativa dal 4 luglio scorso (data di entrata in vigore del Bersani). Amianto Nuova normativa In attuazione della Direttiva 2003/18/Ce circa la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all amianto è entrato in vigore il 26 settembre 2006 il D.Lgs 257/06 del 11 settembre Il provvedimento, che modifica alcune parti del D.Lgs 626/94 e abroga le disposizioni al Capo III del D.Lgs 277/91, si applica a tutte le attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica). Il decreto impone che i lavori di demolizione o di rimozione dell amianto siano effettuati esclusivamente dalle imprese iscritte all Albo gestori rifiuti. Il provvedimento, inoltre, obbliga il datore di lavoro ad adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a rischio, informandosi anche presso i proprietari degli immobili ogni qualvolta sorga il dubbio sull eventuale presenza di amianto. La norma tutela i lavoratori introducendo periodi di riposo in funzione dell impegno fisico e delle condizioni climatiche. Il decreto abbassa il valore limite di esposizione (per l amianto) fissandolo a 0,1 fibre per centimetro cubo (misurato come media ponderata riferita ad una giornata lavorativa di 8 ore). Il datore di lavoro, per valutare l esposizione al rischio di inalazione della polvere d amianto, deve stabilire la natura dell amianto stesso, il grado di esposizione e le misure preventive da attuare. Registro infortuni: obbligo di tenuta sul luogo di lavoro Di interesse è la nota della Direzione regionale del lavoro della Lombardia del 23 agosto scorso. Essa, tra l altro, si sofferma sull obbligo di tenuta del registro infortuni. Il momento a decorrere dal quale sorge l obbligo, per il datore di lavoro, di dotarsi del registro è il primo giorno di assunzione del primo lavoratore. La nota in esame si occupa, in particolare, della tenuta del registro nei cosiddetti luoghi mobili, cioè nelle sedi di lavoro 6

7 dell impresa prive del carattere di stabilità. In tali casi il registro infortuni può essere esibito anche successivamente al primo accesso ispettivo, in presenza delle seguenti condizioni: la sede mobile abbia durata limitata nel tempo, o veda attivi pochi lavoratori; l azienda sottoposta all accertamento non abbia la sede principale fuori provincia. In presenza delle suddette circostanze il personale ispettivo potrà visionare in un secondo momento il registro, purché detenuto presso una sede stabile dell azienda, senza rilevare violazioni. Tali disposizioni, in presenza delle medesime condizioni, sono estensibili al libro matricola. Nei cantieri edili il registro infortuni deve essere conservato in ogni caso sul luogo di lavoro, salvo che nei lavori a breve durata e nel caso di materiale impossibilità di tenere il registro in cantiere per mancanza di locali a disposizione dell impresa. La nota Inail del 16 dicembre 2004 ha stabilito che nei cantieri l azienda può detenere semplici fotocopie del libro matricola purché autenticate dal datore di lavoro. Modalità di visita medica ad apprendisti e lavoratori minorenni Il Ministero del Lavoro, con una propria nota, ha chiarito la modalità di esecuzione delle visite mediche ai lavoratori minorenni e agli apprendisti. Riassumiamo il chiarimento fornito dal Ministero nella tabella che segue. 1 Caso Aziende con obbligo di nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs 626/94 Soggetti interessati Lavoratori minorenni (compresi gli apprendisti) Apprendisti maggiorenni Soggetto che effettua la visita medica Medico competente (ex art. 8, comma 8 della L. 977/67) ASL e Medico Competente Doppio controllo (1) 7

8 2 Caso Aziende senza obbligo di nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs 626/94 Soggetti interessati Lavoratori minorenni (compresi gli apprendisti) Apprendisti maggiorenni Soggetto che effettua la visita medica ASL (2) ASL (3) Note 1. Il primo a carico dell ASL (ex art. 4 della L.25/55); il secondo a carico del datore di lavoro (ex art. 16 e 17 del D.Lgs 626/94). 2. Visita medica a carico del datore di lavoro. 3. Visita medica a carico dell ASL. I quesiti degli Associati Privacy Dopo la scadenza del 31 marzo ho assunto un dipendente, quali procedure devo seguire? E necessario modificare il DPS? Assunto il dipendente, ai fini della privacy, è necessario distinguere due casi a seconda che egli, nell ambito delle sue mansioni tratti o meno dati personali di terzi. Nel primo caso, oltre a consegnare l informativa e ricevere il consenso al trattamento dei suoi dati è necessario anche far sottoscrivere la lettera d incarico al dipendente nonché impartirgli la formazione operativa sulle misure minime di sicurezza. Nel secondo caso, invece, non è necessario effettuare la nomina quale incaricato del trattamento, ma il lavoratore dovrà egualmente ricevere l informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei suoi dati che dovranno essere trattati dal datore di lavoro nel rispetto della Legge. Se l attività svolta comporta anche l obbligo di redazione del DPS, esso potrà essere aggiornato entro il termine del 31 marzo 2007 recependo tutte le modifiche intervenute afferenti il trattamento di dati sensibili effettuato mediante l impiego di un computer. 8

9 Principali scadenze di ottobre 16 lunedì 31 martedì IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente Scade il termine per il versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari da effettuarsi utilizzando il modello F. 24. INPS - Contributi mensili Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Inps - Contributo alla gestione separata su determinati redditi di lavoro autonomo Termine per versare il contributo relativo ai compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pagati nel mese precedente. Comunicazione della lettera di intento Termine per gli esportatori abituali, che hanno ricevuto nel mese precedente la dichiarazione d intento, per comunicare i relativi dati in via telematica all Agenzia delle Entrate. Dichiarazione dei redditi Modello UNICO Ultimo giorno, per coloro che non hanno ottemperato all obbligo di consegna (ad una banca o ad un ufficio postale autorizzato) del modello Unico relativo alla dichiarazione dei redditi entro la scadenza del mese di luglio, per provvedere tempestivamente inviandolo telematicamente. Scheda carburanti Coloro che utilizzano mezzi di trasporto nell ambito dell esercizio dell impresa devono, entro questo termine, con periodicità mensile, annotare il numero progressivo risultante dal contachilometri nella scheda carburanti. 9

10 VARIAZIONI ANNUALI ISTAT Nella tabella che segue si riporta l aumento ISTAT, calcolato in base all indice dei prezzi al consumo, ridotto al 75%, da applicare al canone di locazione. Periodo di riferimento Luglio 2006 Gazzetta Uff. Annuale (uso abitazione) 1,575 % 189 del 16/8/06 pag. 52 Biennale (uso diverso) 2,920 % Convenzione ITAS Unicap Abbiamo il piacere di comunicarvi che, come già preannunciato sull ultimo Bollettino della nostra Associazione, è stato siglato l accordo definitivo con la ITAS Assicurazioni per una specifica CONVENZIONE ASSICURATIVA a favore di tutti i nostri Associati e delle Loro Famiglie. Tale Convenzione, frutto di specifici approfondimenti, vuole offrire a tutti gli Associati Unicap condizioni economiche vantaggiose e garanzie mirate alle peculiarità delle professioni da Voi esercitate. E una ottima occasione che Vi suggeriamo di sfruttare, dal momento che il Partner prescelto (la più antica Compagnia Italiana) offre grande professionalità e qualità di prodotti, oltre che una particolare attenzione ai prezzi concordati per la nostra Organizzazione. Certi di aver raggiunto un importante traguardo, Vi invitiamo alla presentazione dell Accordo in questione che si terrà il 6 Ottobre 2006 alle ore presso la Sala Riunioni dell UNICAP, in Via E. Alberton 1, Ivrea. Obiettivo dell incontro sarà quello di presentare i termini della Convenzione e le specifiche opportunità a tutela del lavoro, della famiglia e della previdenza integrativa, grazie anche alla presenza dei Responsabili Tecnico Assicurativi. In attesa di potervi incontrare, Vi preghiamo di voler confermare la Vostra presenza al 0125/43089 per poter meglio predisporre l accoglienza ed il rinfresco che seguirà all incontro. 10

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