Ordine degli Avvocati di Milano. Milano, 12 novembre 2013 SUL LUOGO DI LAVORO. Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
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1 Ordine degli Avvocati di Milano Fondazione Forense di Milano Milano, 12 novembre 2013 SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PROFILI PROCESSUALI dott ssa Chiara Colosimo dott.ssa Chiara Colosimo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
2 - Rapporto tra giudiziopenaleegiudiziocivile i i i i il - Liquidazione del danno: il rapporto con l indennizzo INAIL - Risarcimento iure hereditatis e iure proprio: la competenza del Giudice del Lavoro - Parti eventuali del giudizio: assicurazione terzi responsabili ex art c.c. responsabili solidali ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 coeredi
3 RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO CIVILE
4 PRINCIPIO DELLA PIENA AUTONOMIA DELLE DUE GIURISDIZIONI Art. 75, co. 1, c.p.p. l azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile
5 Art. 75, co. 2, c.p.p. l azionel civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile
6 Art. 75, co. 3, c.p.p. se l azione è proposta in sede civile nei confronti dell imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge
7 Il terzo comma circoscrive le uniche due ipotesi iche possono portare a una sospensione del processo civile Conferma del principio generale di separazione e autonomia Giudizio civile procede a prescindere dalle decisioni che potranno essere adottate t nell ambito del giudizio i penale
8 Tribunale di Voghera, 6 febbraio 2007, est. Dossi l accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro è svincolato dagli esiti dell eventuale procedimento penale; dal punto di vista processuale è altresì caduta la cosiddetta pregiudiziale penale Per quanto riguarda in particolare le azioni civili risarcitorie, a tutela del diritto di difesa del soggetto danneggiato l art. 652 c.p.p. stabilisce che quest ultimo ultimo è vincolato dal giudicato penale di assoluzione solo se si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l azione in sede civile a norma dell art. 75, comma 2 Il disposto dell art. 75, comma 3, c.p.p., che prevede la sospensione del processo civile sino al passaggio in giudicato della sentenza penale, nei soli casi in cui l azione civile iil di danno sia esercitata dopo la costituzione i di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado: non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle due ipotesi, non deve darsi luogo alla sospensione del processo. E dunque il giudice civile (nella specie il giudice del lavoro) a dover accertare incidentalmente la sussistenza del reato, al fine di decidere sulle domande risarcitorie: sia sulla domanda di danno morale (ex artt c.c. e 185 c.p.), sia sulla domanda di danno differenziale ai sensi dell art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124
9 E necessario interpretare le disposizioni di cui al D.P.R.1124/ in prospettiva sistematica, tenendo conto del rinnovato ordinamento processuale Art. 10, co. 2, D.P.R.1124/1965 ( che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l infortunio è derivato ) deve trovare applicazione limitatamente ai casi in cui, oggi, il Legislatore espressamente prevede la pregiudiziale penale In tutti gli altri casi, non c è più alcun vincolo di pregiudizialità i
10 Cass. Civ., Sez. Lav., 29 ottobre 2003, n parte motiva infatti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, l inesistenza di una pronuncia del giudice penale, con efficacia di giudicato (a norma degli art. 651 e 652 c.p.p.), p comporta che il giudice civile possa accertare incidenter tantum l esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone d d l autore e procedendo d al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale (in tal senso - oltre Cass., sez. un., n. 6223/97, sulla insussistenza di una pregiudiziale penale nel vigore dell attuale codice di procedura penale - vedi, per tutte, Cass., sez. lav., n /00, 1501/96, nonché 9976/98, 3038/96)
11 Cass. Civ., Sez. Lav., 10 luglio 1998, n in relazione all azione di regresso dell INAIL di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. PR n del 1965, la circostanza che il giudice penale non sia stato investito della cognizione del fatto da cui è derivato l infortunio del lavoratore non è di ostacolo all esercizio i dell azione di regresso quando risulti che il reato è venuto meno per il sopravvenire di una causa estintiva (prescrizione, amnistia, morte dell indiziato, ecc.), in quanto all accertamento del reato e della responsabilità penale del datore di lavoro o del suo incaricato, ai fini di detta azione di regresso, può procedere in via incidentale il giudice civile
12 Cass. Civ., Sez. Lav., 9 ottobre 2000, n ai fini dl del risarcimento dld del danno non patrimoniale l inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 cod.proc.pen., comporta che il giudice civile possa accertare incidenterid tantum l esistenza dl del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale
13 E fondamentale che il lavoratore alleghi la sussistenza di un fatto integrante, in astratto, un reato perseguibile d ufficio POTERE- DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE, INCIDENTALMENTE, LA SUSSISTENZA DEL REATO Suprema Corte: ai fini dell accertamento del fatto di reato è sufficiente il riscontro della responsabilità ex art c.c. del datore e/o dei suoi preposti
14 Cass. Civ., SS. UU., 18 novembre 2008, n qualora l illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all azione risarcitoria si applica l eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri p del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l ordinaria i diligenza e tenendo conto dll della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato
15 E fondamentale che nell atto introduttivo del giudizio vi sia una ricostruzione quanto più dettagliata possibile dell ambiente di lavoro, delle circostanze che hanno reso possibile il verificarsi dell evento infortunio ovvero l insorgenza della malattia professionale solo la puntuale deduzione e il concreto accertamento dei fatti consentono di muovere un giudizio in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra l evento, così come accertato, e l eventuale inadempienza datoriale del pari, solo l esatto accertamento dei fatti consente di valutare ove eccepito l eventuale concorso di colpa del lavoratore (Tribunale di Milano, 27 settembre 2013, est. Colosimo; Tribunale di Ravenna, 19 luglio 2012, est. Donofrio)
16 Tribunale di Voghera, 12 novembre 2008, est. Dossi la sentenza ha assolto per difetto di colpa inteso come conoscenza dell obbligo obbligo La sentenza non ha quindi accertato l insussistenza del fatto di reato, ma solo la non colpevolezza della persona fisica cui il reato stesso era stato ascritto. Si ritiene che tale sentenza non sia idonea a produrre effetti preclusivi nel presente giudizio, dal momento che le domande risarcitorie sono state proposte non nei confronti della persona fisica assolta in sede penale, bensì nei confronti della persona giuridica del datore di lavoro, ossia di un soggetto che: a) non ha assunto la qualità di parte nel processo penale; b) non può ritenersi automaticamente esente da responsabilità per il solo fatto che nei confronti della persona fisicai dl del preposto/imputato sia stato formulato giudizio i di non colpevolezza, atteso che tale giudizio è fondato non sulla riscontrata assenza di violazioni alla normativa antinfortunistica aventi efficacia i causale dell evento, bensì sulla personale ignoranza, da parte dell imputato medesimo, dell obbligo di adottare specifiche misure di sicurezza idonee ad evitare l evento (misure che tra l altro altro, secondo quanto si dirà nel prosieguo, erano state individuate dallo stesso datore di lavoro)
17 LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO: IL RAPPORTO CON L INDENNIZZO INAIL
18 D.P.R. 1124/ il lavoratore e, successivamente, il datore di lavoro denunciano all INAIL l evento indennizzabile; i - INAIL eroga l indennizzo - il lavoratore, che ha già ottenuto l indennizzo, sul presupposto della sussistenza di un ipotesi di reato, chiede il risarcimento del differenziale al datore di lavoro - INAIL agisce in regresso nei confronti del datore di lavoro (art. 11 D.P.R. 1124/1965).
19 Cass. Civ., Sez. Lav., 29 ottobre 2003, n l azione esperita dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno non coperto da assicurazione obbligatoria ia contro o gli infortuni sul lavoro o e le malattie professionali, non implica litisconsorzio necessario con l INAIL, attesa l evidente autonomia della dedotta obbligazione risarcitoria del datore di lavoro, nei confronti dl del lavoratore, rispetto al rapporto assicurativo-previdenziale
20 Operatività dell esonero e mancato intervento dell INAIL PRINCIPIO la copertura assicurativa opera sempre Art. 67 D.P.R. 1124/1965 gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo dove c è copertura, c è esonero A t 10 1 D P R 1124/1965 l i i dl Art. 10, co. 1, D.P.R. 1124/1965 l assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro
21 Cass. Civ., Sez. Lav., 29 gennaio 2002, n parte motiva la regola dell esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile è coessenziale al sistema di assicurazione a ione obbligatoria ia contro o gli infortuni sul lavoro e risale alla sua legge fondante (art. 22 Legge 17 marzo 1898, n. 80); il testo attuale delle disposizioni contenute nell art. 10D.P.R. 30giugno g 1965, n proviene dall art. 4r.d. 17 agosto 1935, n Essa implica che il datore di lavoro soggetto alla assicurazione obbligatoria è esonerato dalle obbligazioni che, ove mancasse l esonero, graverebbero su di lui in forza dll delle regole sulla responsabilità civile iil è cardine la regola dell esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato Nel disegno della Corte [n.d.e Corte Costituzionale] vi sono perciò due momenti: quello vigente al tempo delle pronunce, nel quale il danno biologico ha totale autonomia, ex art. 32 Cost.: non è coperto dall assicurazione infortuni, e quindi non rientra nell esonero del datore di lavoro, è risarcibile da costui secondo i principi civilistici, il suo equivalente monetario non è utilizzabile in alcun modo dagli enti di previdenza sociale. Quello in prospettiva, nel quale anche il danno biologico deve essere ricondotto alla tutela dell art. 38 Cost. e quindi all intervento pubblico
22 verificata d ufficio l esistenza dei presupposti per l operatività dell assicurazione obbligatoria e la sussistenza delle condizioni per l esonero, la domanda svolta nei confronti del solo datore di lavoro deve essere rigettata se, poi, il lavoratore ha del tutto trascurato di rivolgere le proprie pretese nei confronti dell Ente Previdenziale, i deve escludersi che possa modificare la domanda nel corso del giudizio poiché si tratta di giudizi caratterizzati da petitum e causa petendi affatto diversi
23 Sussistenza di danno differenziale e mancato intervento dell INAIL PRINCIPIO il Legislatore ammette che, nonostante l indennizzo, possa residuare un danno biologico non ristorato Art. 10, co. 2, D.P.R. 1124/1965, nonostante l assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l infortunio è derivato Tuttavia, l azione di cui all art. 10, co. 2-8, D.P.R. 1124/1965 presuppone tipicamente i che sia già iàintervenuto l indennizzo i INAIL
24 DANNO DIFFERENZIALE frutto del diverso sistema di liquidazione dei danni conseguente ai canoni di quantificazione propri della responsabilità civile Tribunale di Voghera, 7 luglio 2011, est. Dossi il danno differenziale è quindi configurabile quando venga meno l esonero da responsabilità civile del datore di lavoro (per essersi quest ultimo reso responsabile di illecito penale); in questa ipotesi rivive la responsabilità civile dld del datore di lavoro per quella parte di danno qualitativamente già indennizzata dall Inail, ma quantitativamente maggiore, sulla base del sistema di liquidazione proprio della responsabilità civile comune. In sintesi, la figura del danno differenziale individua l ulteriore quota di ristoro, calcolata secondo le regole della responsabilità civile, dovuta all eventuale insufficienza dell indennizzo previdenziale. Dal danno differenziale, che fa riferimento ad un pregiudizio solo quantitativamente superiore rispetto a quello oggetto di indennizzo, i si distinguei il c.d. danno complementare, che si riferisce invece ad un danno qualitativamente diverso da quello coperto da assicurazione obbligatoria (cfr. anche Tribunale di Milano, 23 novembre 2011, est. Gasparini)
25 Cass. Civ., Sez. Lav., 15 settembre 1995, n non si può far luogo a una sorta di compensazione tra quanto ricevuto in più da una parte e quanto ricevuto in meno dall altra altra, operazione che costituirebbe sul piano giuridico un verso assurdo, trattandosi di somme dovute a diverso titolo da soggetti diversi
26 Cosa succede se INAIL non ha provveduto alla liquidazione? - inammissibilitài ibili dll della domandad - ammissibilità incondizionata dell azione - liquidazione virtuale dell indennizzo INAIL
27 Inammissibilità della domanda sistema di cui all art. 10 D.P.R. 1124/1965 poggia sul presupposto che l indennizzo vi sia stato domanda inammissibile se il ricorrente-lavoratore non allega la sussistenza dei presupposti che fanno venir meno la regola dell esonero e la pretesa superiorità del danno liquidabile secondo le comuni regole civilistiche rispetto all indennizzo liquidato da INAIL la preventiva domanda di indennizzo all INAIL sarebbe condizione di proponibilità della domanda al datore di lavoro non potendosi, in mancanza, configurare il danno differenziale (Tribunale di Napoli, 26 settembre 2007) Cass. Civ., Sez. Lav., 29 gennaio 2002, n se non si fa luogo alla prestazione previdenziale non vi è se non si fa luogo alla prestazione previdenziale, non vi è assicurazione; mancando l assicurazione cade l esonero
28 Tribunale di Milano, 24 maggio 2012 e 7 ottobre 2010, est. Porcelli la liquidazione del danno avrebbe dovuto essere richiesta all Inail e la società convenuta avrebbe dovuto essere coinvolta solo in caso di diniegoi da parte dell Istituto previdenziale o per il cd. danno differenziale Il ricorrente, pertanto, non avrebbe dovuto in questa sede chiedere il risarcimento del integrale danno biologico che pretende di avere subito, ma avrebbe potuto chiedere solo il riconoscimento i di un danno inferiore i al minimo i indennizzabile i dll I dall Inail o, in caso di liquidazione di prestazioni da parte dell Inail ritenute inadeguate, l'eventuale differenza rispetto alla liquidazione operata in base ai criteri comunemente adottati in materia di responsabilità civile. naturalmente il lavoratore infortunato non può limitarsi a presentare la semplice denuncia dell'infortunio all Inail ma, se non condivide le valutazioni operate dall Inail, è tenuto ad attivarsi per contestarle, anche in via giudiziale e solo in caso di esito negativo della contestazione può agire per ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno subito. In ricorso, invece, nella quantificazione del danno richiesto al datore di lavoro non si prende minimamente in considerazione l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro e tale assicurazione comporta, e l'intero danno biologico da invalidità permanente, quantificato in misura sicuramente superiore al minimo indennizzabile dall Inail, viene richiesto al datore di lavoro senza avere previamente richiesto all Inail la liquidazione della parte di sua competenza. La domanda del ricorrente, in quanto senza motivazione e cedente i limiti del cd. danno differenziale, appare pertanto inammissibile
29 Ammissibilità incondizionata dell azione si ammette che il lavoratore possa agire per l intero risarcimento nei confronti del datore di lavoro. Tl Tale soluzione non pare convincente perché sovrappone i piani di due rapporti che sono diversi sotto il profilo soggettivo e sotto il profilo oggettivo, e poggiano su presupposti legali e fattuali totalmente diversi (Tribunale di Genova, 18 luglio 2007)
30 Liquidazione virtuale dell indennizzo INAIL sistema di cui all art. 10 D.P.R. 1124/1965 non esige che l indennizzo sia stato in concreto erogato si ammette la possibilità di liquidare in favore del lavoratore il solo ed eventuale danno differenziale i poteri officiosi del Giudice vengono impiegati per acquisire contezza dell eventuale l liquidazione id i avvenuta, ovvero dell indennizzo d i che sarebbe eventualmente spettato, così da determinare in modo indipendente la misura della responsabilità datoriale Tribunale di Bassano del Grappa, 16 gennaio 2007 nella quantificazione del danno biologico permanente va peraltro detratto, non solo quanto già riconosciuto dall INAIL a titolo di indennizzo una tantum, ma anche quanto è o sarebbe stato riconoscibile al medesimo titolo (conforme, Tribunale di Milano, 28 giugno 2012, est. Ravazzoni)
31 l indennizzo diviene termine di raffronto virtuale: viene considerata, non la liquidazione in concreto c o operata, ma la liquidazione che astrattamente avrebbe avuto luogo ove INAIL fosse intervenuto l orientamento poggia sull applicazione del principio generale di cui all art. 1227, co. 2, c.c. per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza ragionevole in ipotesi di negligenze del lavoratore rispetto agli obblighi di cui all art. 52 D.P.R. 1124/1965 (per le negligenze del datore vale la previsione di cui all art. 53) o prescrizione ex art. 112 D.P.R. 1124/1965
32 Corte Costituzionale, 16 giugno 1971, n. 134 legittimo un regime di tutela differenziato del pari prive di fondamento devono ritenersi le deduzioni rivolte contro quelle disposizionii i i dell art. 10 che limitanoi l obbligo del risarcimento i a carico del datore di lavoro solo alla parte del danno non coperta dall indennità erogata dall INAIL, e Pertanto escludono la possibilità del cumulo fra le due specie di erogazioni a favore del lavoratore. Si sostiene che tali norme violino i principi generali secondo i quali vi sarebbe, da una parte, diritto ad ottenere dl dal responsabile bl l integralel risarcimento, e dall altra il divieto della compensatio lucri cum damno, quando, come si afferma accadere nella specie, il lucro derivi da causa creditoria diversa da quella che ha determinato il danno. ` facile opporre che è regola generale consacrata nell art del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, g senza poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche dall art. 1910, del codice civile. Nè può allegarsi in contrario la diversità della causa creditoria, poiché, se è vero che nella specie all assicurato sono conferite due pretese, verso l INAIL oltre che verso il responsabile, anziché solamente verso quest ultimo (come a stretto rigore dovrebbe avvenire), ciò è disposto, come si è già rilevato, a favore dell infortunato cui si vuole garantire in ogni caso (anche quando il risarcimento ritardi, o non riesca ad ottenersi) il diritto alle prestazioni assistenziali. Queste, se trovano un titolo autonomo nel rapporto Previdenziale di cui è parte il lavoratore, si effettuano tuttavia in temporanea sostituzione delle erogazioni che, a causa del medesimo evento dannoso, sono poste a carico del datore, e pertanto non possono cumularsi con esse, se non a patto di determinare un indebito arricchimento
33 Corte Costituzionale, 18 dicembre 1991, n. 485 il risarcimento del danno astrattamente a lui dovuto è limitato alla sola parte eccedente le prestazioni erogate dall I.N.A.I.L., al fine di evitare che per un unico danno il lavoratore if infortunato t venga a lucrare un doppio (ed ingiustificato) indennizzo. Non è quindi il regresso dell I.N.A.I.L. che limita il risarcimento spettante all infortunato, ma è quest ultimo che è possibile solo per la parte in cui eccede le prestazioni previdenziali i
34 contra, Tribunale di Genova, 18 luglio 2007 questa soluzione non è pienamente soddisfacente, perché in questo modo il giudice viene a detrarre dal importo del risarcimento civile effettivo un id indennizzoi previdenziale i soltanto t ipotetico ti che il lavoratore potrebbe anche concretamente non realizzare mai oppure potrebbe realizzare in misura diversa (posto che nel giudizio tra lavoratore infortunato e INAIL la valutazione della menomazione potrebberisultare anche di grado diverso
35 Domanda contestuale nei confronti dell Ente e del datore il lavoratore ha senz altro la possibilità di agire contestualmente t t nei confronti tidel ldatore dilavoro e dell INAIL, contestando la misura dell indennizzo ricevuto, al fine di ottenere da entrambi il risarcimento di un maggior danno In tal caso, INAIL può nel medesimo giudizio azionare il proprio diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro (non si tratta di domanda riconvenzionale) in virtù della natura intrinsecamente bilaterale dei rapporti in questione, le varie domande possono conoscere vicende affatto diverse
36 ATTENZIONE se il raffronto va operato fra somme calcolate al risarcimento delle medesime voci di danno e se non puoi esigersi direttamente dal datore di lavoro ciò che è dovuto in virtù dell assicurazione obbligatoria il lavoratore non può agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la liquidazione di un danno quantificato in una misura percentuale superiore a quella che è stata riconosciuta dall INAIL salvo che non abbia agito o agisca contestualmente per ottenere dall Ente Previdenziale il riconoscimento del diritto a un indennizzo maggiore ovvero di un successivo aggravamento delle condizioni
37 RISARCIMENTO IURE PROPRIO E IURE HEREDITATIS LA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO
38 Cass. Civ., Sez. III, 23 luglio 1996, n la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, proposta dai congiunti del dipendente deceduto a seguito dell'infortunio, a tutela non dei diritti del dipendente derivanti dal contratto di lavoro, bensì di un diritto proprio sulla base della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ex art.2043 cod. civ., non rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, trattandosi di controversia relativa a domanda la cui "causa petendi" non risiede nel rapporto di lavoro che costituisce mera occasione per l'insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento
39 Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2005, n esulal dalla competenza per materia dl del giudice dll del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art cod. civ. (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2006, n parte motiva)
40 Tribunale di Torino, 20 luglio 2010 prima, haritenutolaprevalenzadelritospecialeex art. 40 c.p.c. c per le cause connesse, giudicando correttamente radicato innanzi al Giudice del Lavoro il giudizio degli eredi con domande promosse iure proprio e iure hereditatis i poi, rigettata la domanda proposta p iure hereditatis, ha ritenuto che fosse venuta meno la competenza del Giudice del Lavoro e ha quindi disposto la trasmissione al Tribunale Ordinario
41 contra, Tribunale di Ravenna, 9 settembre 2009, est. Rinaldi la domanda di risarcimento proposta, iure proprio, dai congiunti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio, per i danni agli stessi derivanti dalla morte del familiare, rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto trova nel rapporto di lavoro subordinato la sua ragione giustificativa, indipendentemente dalla natura extracontrattuale della responsabilità fatta valere in giudizio. Il danno tanatologico riportato dalla vittima per la perdita oggettiva del bene vita è una voce di danno non patrimoniale distinta sia dal danno biologico che da quello morale, rilevante ai sensi dell art cod. civ. nonché degli artt. 2 e 32 Cost. (conforme, Tribunale di Ravenna, 23 giugno 2011, est. Riverso)
42 Tribunale di Milano nonostante orientamenti difformi della Sezione Lavoro risulta univocamente orientato nel senso di ritenere in ogni caso compente il Giudice del Lavoro, sul presupposto che appartenga a quest ultimo ogni controversia in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al rapporto di lavoro, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale
43 Disegno di Legge, 15 marzo 2013, n. S-8, art. 9 le azioni per il risarcimento del danno cagionato da infortunio o malattia professionale rientrano nella competenza del giudice del lavoro o ai sensi dell articolo 409 del codice di procedura civile sia che si tratti domanda per responsabilità contrattuale sia che si tratti di domanda per responsabilità extra-contrattuale, ed anche se promosse, in proprio, dagli eredi dll del lavoratore deceduto d
44 LE PARTI EVENTUALI DEL GIUDIZIO
45 CHIAMATA IN CAUSA DELL ASSICURAZIONE nessuna peculiare problematica atteso che alla base della stessa vi è sempre una domanda di garanzia propria ex art. 32 c.p.c. che rientra nella previsione di cui all art. 40, co. 3, cpc c.p.c. - tentativo di conciliazione sulla base della percentuale di danno quantificata dall INAIL - liquidazione spese di lite non vi è alcun rapporto diretto tra lavoratore e terza chiamata il contraddittorio deve e necessariamente essere esteso nei confronti di quest ultima a tutela delle ragioni del convenuto assicurato (Tribunale di Milano 27 settembre 2013 est Colosimo; (Tribunale di Milano, 27 settembre 2013, est. Colosimo; Tribunale di Milano, 24 settembre 2013, est. Perillo)
46 CHIAMATA IN CAUSA DEI RESPONSABILI ex ART C.C. C soltanto la violazione degli obblighi di cui all art c.c. può essere fatta valere con il rito speciale previsto dall art. 409 c.p.c. le domande che poggiano pgg sugli ordinari obblighi risarcitori debbono essere azionate secondo le regole del rito ordinario art. 40, co. 3, c.p.c. nei casi previsti negli articoli 31 [cause accessorie], 32 [cause di garanzia], 34 [accertamenti incidentali], 35 [eccezione di compensazione] e 36 [cause riconvenzionali], i le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l applicazione dl del solo rito speciale il quando una di tali cause rientri ifra quelle indicate negli articoli 409 e 442 l l i t i di i ll t 33 i ll di l esclusa l ipotesi di cui all art. 33 c.p.c., ossia quella di cumulo soggettivo
47 Cass. Civ., Sez. Lav., 10 novembre 1998, n in tema di competenza per connessione l art. 40 comma terzo cod. proc. civ. - introdotto dall art art. 5 della legge 26 novembre 1990 n si riferisce alle regole di modificazione della competenza cosiddetto per subordinazione, mentre non richiama i casi che dipendono dal cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.). Pertanto, la diversità del rito costituisce ostacolo al simultaneus processus soltanto in queste ultime ipotesi, mentre negli altri casi (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) la regola generale che la norma ha ribadito è quella del simultaneus processus anche nel caso di diversità del rito
48 Se il lavoratore agisce, ex art c.c. e art. 10, co. 2, D.P.R. 1124/1965 nei confronti del datore di lavoro, ed ex art c.c. nei confronti di altri soggetti ritenuti ti responsabili, si verte proprio in quel caso di cumulo soggettivo che renderebbe necessaria la separazione delle posizioni relative alle domande proposte ex art c.c. per consentirne la trattazione secondo le regole del rito ordinario (e, nei Tribunali in cui è presente la Sezione Lavoro, la trattazione da parte del Giudice Ordinario ).
49 contra,, Tribunale di Milano ritenuto che la prospettazione non può essere condivisa, sulla base di evidenti ragioni, che trovano conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che ai fini della individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione i dll della materia dl del contendere va compiuta anzitutto con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a fondamento di questa; specificando che per controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo si presenti come antecedente il presupposto necessario non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale; considerato che, applicando tali principi in materia di infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l elemento fondante la competenza del Giudice del lavoro non può essere individuato nella circostanza che il soggetto convenuto in giudizio dal lavoratore rivesta o meno la qualità di datore di lavoro, bensì nella natura delle norme giuridiche invocate e quindi, nel caso di specie, nel fatto che l infortunio si sia verificato nell assolvimento delle mansioni affidate al dipendente dal datore di lavoro, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti sorti in dipendenza diretta e non meramente occasionale dal rapporto di lavoro (Cass., ez. Lav., n /2009 e n. 3311): ed è di tutta chiarezza che proprio dalla prospettazione contenuta nell atto introduttivo del giudizio emerge il collegamento diretto tra l illecito contestato dal lavoratore alla società e agli altri soggetti evocati, fra l altro quali responsabili della sicurezza, ed il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente predetto e la società, che si pone quale antecedente il presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela in sede giudiziale
50 CHIAMATA IN CAUSA DEI RESPONSABILI ex ART. 26, co. 4, D. Lgs. 81/2008 l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato NON TROVA APPLICAZIONE art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003 il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori
51 art. 29,co. 2, D. Lgs. 276/2003 TROVA APPLICAZIONE LIMITATAMENTE A i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento
52 PRINCIPI GENERALI Art c.c. l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri Art c.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali
53 COEREDI Cass. Civ., SS.UU., 28 novembre 2007, n i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi inella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria i può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito
54 un solo erede può agire in sede civile o in sede penale per far valere l intero credito comune più eredi possono agire in sedi diverse (penali o civili) per far valere la sola parte di quota ereditaria loro spettante parte attrice deve allegare sin dal principio circostanze utili all individuazione id i degli eventuali ulteriori coeredi, alla verifica delle azioni da questi eventualmente intraprese, e alla definizione dello stato della successione e dell eventuale eventuale comunione ereditaria
55 Grazie
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