L ARAN è stata istituita nel 1993 ed è regolata dagli artt. 40, 46, 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

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1 Modello Allegato A) CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CASSA E DI GESTIONE TRA L Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, che sarà chiamata in seguito ARAN, in persona del Presidente Dr.Sergio Gasparrini, nato a Roma il in qualità di rappresentante legale dell ARAN E., che sarà in seguito chiamata Banca, in persona del, della Società. con sede legale in in rappresentanza di ai sensi e per gli effetti di cui il cui estratto è stato certificato con atto del Notaio. PREMESSO CHE L ARAN è stata istituita nel 1993 ed è regolata dagli artt. 40, 46, 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; Si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 L ARAN dichiara di affidare alla Banca, come di fatto affida, il proprio servizio di cassa. Il servizio di Cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 2, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'aran nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 1

2 Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento del servizio; in particolare, il Cassiere si rende disponibile ad attivare, dietro richiesta dell Ente, la soluzione del documento informatico sottoscritto con firma digitale, con interruzione della relativa produzione cartacea nonché del servizio di internet banking di cui al successivo art.23. Per la precisazione delle relative procedure si procede alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla presente convenzione. La gestione finanziaria dell ARAN ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. ARTICOLO 2 Il servizio regolato dalla presente convenzione avrà inizio in data 1 gennaio 2013 ed avrà termine il 31 dicembre 2018 e sarà svolto in conformità delle previsioni della presente convenzione, nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli della Banca sono aperti al pubblico con uno sportello dedicato. Il servizio deve essere assicurato anche in modalità di internet banking con l attivazione di almeno 3 postazioni abilitate a tutte le funzioni. La banca assicura il servizio tramite una propria sede/filiale attiva nella città di Roma e di mantenerla fino alla fine del contratto, sotto pena di decadenza dall aggiudicazione o risoluzione del contratto. La sede/filiale deve essere ubicata nella zona del comune di Roma corrispondente al cap Si impegna, altresì, ad individuare una nuova sede/filiale, in sostituzione di quella originaria, in caso di trasferimento della sede dell Aran sempre nel comune di Roma. In tal caso sarà cura dell Aran comunicare preventivamente il nuovo cap di riferimento e di concordare la scelta della nuova sede/filiale. Il Cassiere prende atto che l ARAN è attualmente inserita nella Tabella A, di cui alla Legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto soggetta al regime di tesoreria unica, e si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi di legge previsti dalla Banca d Italia, Ministero dell economia e delle finanze e di ogni altro soggetto istituzionale cui l ARAN debba rispondere in tema di comunicazioni di finanza pubblica. La banca deve assicurare il rispetto di ogni richiesta che pervenga dall ARAN a seguito di verifiche di cassa o di ispezioni da parte del Collegio dei revisori dei conti o di ispettori del Ministero dell Economia e delle finanze e/o del Dipartimento della funzione pubblica nonché da parte della Corte dei Conti. 2

3 ARTICOLO 3 Le entrate debbono essere incassate dalla Banca in base agli ordinativi di riscossione emessi dall ARAN su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal dirigente amministrativo cui tale funzione è attribuita. Le entrate che pervenissero direttamente alla Banca dovranno essere sollecitamente comunicate all ARAN per l emissione delle relative riversali di entrata. Per i versamenti effettuati direttamente dalla Banca a mezzo del servizio dei conti correnti postali o tramite Istituto di Credito corrispondente, il giorno di esecuzione delle riscossioni deve intendersi rispettivamente quello in cui la Banca ne venga a conoscenza con il ricevimento del certificato di accreditamento e quello in cui i fondi si rendano liquidi ed esigibili per la Banca. Resta comunque inteso che la Banca non avrà alcun obbligo di accogliere versamenti che non siano costituiti da somme liquide ed esigibili per cui l ARAN in tal senso dovrà attivarsi nei confronti dei propri debitori. La esazione è pura e semplice e si intende fatta, cioè, senza l onere del non riscosso per riscosso e senza l obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del Cassiere che non è tenuto ad intimare atti legali e richieste e ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell ARAN ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l incasso. La banca assicura la rendicontazione, anche attraverso la modalità di internet banking, del flusso delle entrate di cui all art.46, comma 8, del D.Lgs n.165/2001, gestito con emissione di Mav. ARTICOLO 4 Per la riscossione dei mandati tratti a favore dell ARAN ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, l ARAN, allo scopo di agevolare le operazioni di incasso, si avvarrà, ove possibile, della facoltà prevista dal R.D.L. del art. 1 e dell art. 652 lettera C) delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, che disciplinano l incasso di detti mandati con il sistema dell accredito in conto corrente presso la Banca d Italia a favore di un Istituto di Credito. ARTICOLO 5 Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento firmato dal Dirigente pro-tempore Responsabile dell U.O. Risorse umane e bilancio dell ARAN. Il 3

4 nominativo del predetto dirigente sarà comunicato con successiva comunicazione dall Aran. L ARAN trasmetterà alla Banca le firme autografate con le generalità delle persone abilitate a firmare mandati di pagamento ed ordinativi di incasso (o reversali) impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ed a corredare le comunicazioni stesse con la copia conforme dei provvedimenti con i quali sono stati conferiti i relativi poteri. Tali comunicazioni avranno valore per la Banca solo dal giorno lavorativo per le Aziende di Credito successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. ARTICOLO 6 I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall ARAN solamente dopo l avvenuta consegna dei mandati stessi alla Banca. ARTICOLO 7 I mandati saranno emessi dall ARAN nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli ed articoli di bilancio. Resta a cura ed esclusiva responsabilità dell ARAN stessa accertare prima dell invio dei mandati alla Banca che ogni singolo mandato non superi detti limiti. La banca è tenuta ad un ulteriore controllo sui mandati emessi per il pagamento assicurando, altresì, la rispondenza dello stesso al titolo di spesa. La Banca dovrà astenersi dal pagare i mandati che contengono abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o nel nome del creditore. Oltre che ad effettuare i pagamenti per cassa, nell ambito dei limiti previsti dalla normativa in materia, facendosi rilasciare anche sul mandato debita quietanza, la Banca resta sin d ora autorizzata, anche in carenza di espresse istruzioni sui mandati, senza che nessuna responsabilità le possa essere fatta a carico per il mancato rispetto da parte dell Agenzia delle previste intese con i creditori, ad estinguere i mandati di pagamento con le seguenti altre modalità: a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall Ufficio postale: b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, all ordine del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera con affrancatura semplice; c) accreditamento in conto corrente bancario; 4

5 d) per gli ordinativi di pagamento emessi su conti aperti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, ed altre forme di pagamento previste dalle istruzioni generali per i servizi del Tesoro. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro della Banca. Agli effetti dell IVA, dell Imposta di bollo per quietanza ed in genere per tutti gli adempimenti fiscali, comprese le ritenute di legge, la Banca dovrà attenersi alle indicazioni apposte sui mandati dall ARAN, che rimarrà responsabile per le tasse, soprattasse e pene pecuniarie eventualmente accertate. Nessuna responsabilità potrà far carico alla Banca per i pagamenti effettuati,all infuori della materiale regolarità della quietanza, ove prevista. ARTICOLO 8 La trasmissione alla Banca delle riversali di entrata e dei mandati di pagamento sarà effettuata dall ARAN a mezzo elenchi in duplice copia delle riversali e dei mandati di pagamento. L originale, firmato da almeno una delle persone di cui all art. 5, sarà trattenuto dalla Banca; la copia, firmata dalla Banca stessa all ARAN in segno di ricezione. Le disposizioni del presente articolo saranno disciplinate successivamente per quanto concerne la modalità dell internet banking. ARTICOLO 9 La Banca trasmetterà mensilmente all ARAN con comunicazione in duplice copia l elenco delle operazioni effettuate ed allegherà alla comunicazione stessa gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento eseguiti. L ARAN darà benestare alla documentazione ricevuta mediante restituzione della copia della succitata comunicazione firmata da una delle persone di cui all art. 5. I mandati collettivi saranno restituiti all ARAN dopo la loro totale estinzione. La trasmissione di detti mandati verrà effettuata dall ARAN con apposita distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito dall ARAN alla Banca, firmato come sopra detto, per benestare. La banca comunicherà quotidianamente gli elenchi inerenti i sospesi di cassa (di pagamento ed incasso) con indicazione oltre che delle informazioni base dell operazione (importo, date, codici bancari, numero sospeso), degli estremi necessari all individuazione del beneficiario/versante e della natura dell operazione (causale di pagamento/incasso). 5

6 ARTICOLO 10 L Agenzia ha l obbligo di trasmettere tempestivamente al Cassiere le partecipazioni di nomina degli amministratori e le firme delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi finanziari(mandati e riversali), comunicandone altresì tempestivamente le eventuali variazioni. Le predette comunicazioni avranno valore per la Banca dal giorno lavorativo per le Banche successivo a quello in cui sarà pervenuta la relativa raccomandata. ARTICOLO 11 L esercizio comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Le riversali ed i mandati non riscossi o non pagati alla chiusura dell esercizio saranno restituiti all ARAN ritirandone regolare discarico (a firma delle stesse persone di cui all art. 5) e saranno altresì ridotti e conteggiati i mandati collettivi estinti parzialmente. ARTICOLO 12 Per l espletamento del Servizio spetteranno al cassiere: - spese di tenuta di conto nella misura di (euro) per ogni evasione di singoli mandati-reversali, il regolamento contabile delle spese di temuta conto avverrà alla fine di ogni trimestre con emissione da parte dell ARAN di apposito mandato a copertura delle spese; - il rimborso delle spese postali e dei bolli sostenuti durante la gestione per l espletamento del servizio; Nessuna commissione è dovuta alla Banca per i pagamenti relativi ad emolumenti al personale di pendente ARAN e compensi al Presidente, agli Amministratori ed ai componenti il Comitato Direttivo. ARTICOLO 13 La banca deve assicurare il riferimento per il servizio espletati ad un unica unità organizzativa alla quale l Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale che rimane altresì responsabile dell intera gestione del rapporto contrattuale. 6

7 Nel periodo antecedente l inizio del contratto e quello successivo alla sua scadenza, fino al pieno subentro del nuovo assegnatario, e comunque per un periodo massimo di mesi ventiquattro, il Contraente è tenuto a fornire, con continuità ed adeguatezza, tutte le attività ed i servizi, relativi all oggetto e alle finalità del contratto, che si rendessero necessari e fossero richiesti dall Ente. Il Contraente non può sospendere l esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l Ente. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione di penali, di cui al seguente art. 14, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per i casi previsti nel successivo art. 15. Il Contraente avrà l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. ARTICOLO 14 In caso di inadempienze gravi e ripetute, dalle quali si possa desumere la sopravvenuta inidoneità della Banca ad assolvere le prestazioni ad esse affidate con la presente convenzione, l ARAN ha la facoltà di risolvere la convenzione stessa, a mezzo di lettera raccomandata, indicandone i motivi. ARTICOLO 15 Il Contraente non può sospendere l esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l Ente. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione di penali, di cui al seguente art. 18, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per i casi previsti nel successivo art. 19. In tal caso l Ente procederà all incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 7

8 ARTICOLO 16 Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.. ARTICOLO 17 Il Contraente avrà l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. Il Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all oggetto dell appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il Contraente sarà responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all Ente. ARTICOLO 18 L Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l Ente avrà facoltà di 8

9 incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all esecuzione in danno del Contraente. In ogni caso si conviene che l Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell art c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata a.r., nei seguenti casi: - a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall art. 38 del D.L.vo 163/2006; - b) Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell Ente; - c) Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, cessione del credito e divieto di cessione del contratto; sospensione delle prestazioni per più di 3 (tre) giorni consecutivi. Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del contratto, l effettuazione di movimenti finanziari avvenuti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell art. 3 della L. 13/08/2010 n In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegnerà a fornire all Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all esecuzione dello stesso. Ai sensi dell art. 140 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., l Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. L Ente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di comunicazione del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. La mancata assunzione, da parte del Contraente degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., comporterà la nullità assoluta del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno. 9

10 ARTICOLO 19 In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall art. 117 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. E vietata, da parte del Contraente, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 del D.L. vo n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di inosservanza da parte dell appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. ARTICOLO Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell aggiudicazione. 2. Qualora il Contraente sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 4. Ai sensi dell art. 140 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento del Contraente, l Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. 10

11 ARTICOLO L Ente, nel corso dell esecuzione del contratto, per necessarie e motivate esigenze, senza che il Contraente possa pretendere compensi o indennizzi, oltre il corrispettivo dovuto, potrà introdurre in contratto le variazioni, che riterrà opportune, nell'interesse generale dello stesso. 2. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. ARTICOLO 22 Le parti convengono che la presente convenzione sarà registrata nelle forme di legge, con oneri a carico del contraente, esclusivamente in caso d uso e per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all oggetto della presente nonché alla sua applicazione ed esecuzione, sarà competente il Foro di Roma. A tutti gli effetti della presente convenzione ed ai fini della competenza giudiziaria, la Banca elegge domicilio legale presso la. 2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso. 3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale. L ARAN elegge domicilio legale presso la propria sede in Roma Via del Corso n ARTICOLO 23 Resta inteso che tutte le operazioni indicate negli articoli precedenti devono essere effettuate in via telematica, in modalità internet banking senza aggravio di costi per l ARAN ed assicurando tutte le misure di sicurezza sul sistema informativo con la tracciabilità degli accessi. Il presente contratto, composto di n. ( )facciate è redatto in duplice copia, una dell ARAN ed una della Banca. Letto, approvato e sottoscritto. 11

12 Roma, per la Banca Dr. per l ARAN Dr. Sergio GASPARRINI 12

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